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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 05/11/2025, n. 3957 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3957 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catania, G.O.T. dott. Domenico Circosta, a seguito dell'udienza del 4/11/2025, trattata in modalità sostitutiva ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 7789/24 R.G. Sez. Lavoro, promossa
DA
, rappresentato e difeso, giusta procura speciale in atti, Parte_1 dall'avv. Giuseppe Di Costa;
-Ricorrente –
CONTRO
, in persona del legale rappresentante opro tempore, rappresentato e difeso, giusta CP_1 procura generale alle liti, dall'avv. Maria Rosaria Battiato.
-Resistente-
La parte ricorrente concludeva come da note scritte depositate nel termine assegnato.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 5.08.2024, esponeva: che il Parte_1 ricorrente da Gennaio 2014 è titolare della prestazione di assegno sociale AS
n.04037954; - che con nota del 16/03/2020, la direzione provinciale di Catania CP_1 comunicava atto di indebita percezione della prestazione per superamento dei limiti reddituali ab origine, ovvero da Gennaio 2014; che in data 18/05/2021 il ricorrente presentava domanda di ricostituzione della prestazione per motivi reddituali
20388900400051; che con nota del 26/05/2021 la direzione provinciale di Catania CP_1 accoglieva parzialmente la predetta domanda riconoscendo il diritto del ricorrente alla 2
erogazione della prestazione ab origine, ovvero da Gennaio 2014 fino dicembre 2019, escludendo tale diritto per il 2020; che avverso tale provvedimento in data 30/07/2021 è stato interposto ricorso amministrativo al comitato provinciale non esitato;
che invero il ricorrente era in possesso per il 2020 del requisito reddituale previsto per usufruire della prestazione come da certificazione reddituale in atti, atteso che lo stesso nel 2020 era già separato legalmente dalla moglie come da ricorso congiunto per separazione e pedissequo decreto di omologazione del Tribunale civile di Catania n.628/2001 del
13/09/2001.
Tanto premesso parte ricorrente chiedeva che il Tribunale volesse accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a percepire la prestazione di assegno sociale per l' anno 2020 e per l' effetto condannare parte resistente alla erogazione del relativo importo.
Fissata l'udienza di discussione, si costituiva il resistente Controparte_2 svolgendo ampie ed articolate difese volte a dimostrare l'infondatezza del ricorso di cui chiedeva il rigetto.
Disposta la trattazione del giudizio secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., a seguito dell'udienza del 4.11.2025 come sostituita dalle note depositate dalla parte ricorrente nel termine assegnato, la causa è stata trattenuta per la decisione e definita nei termini che seguono.
*******
Rileva il decidente che l'assegno sociale, previsto e regolamentato dall'art. 3, comma 6, della L. 335/1995, è un sussidio erogato dall' a favore di soggetti che si trovino in CP_1 una situazione economica disagiata. Viene concesso solo se ricorrono determinati requisiti, ovvero il requisito anagrafico, quello reddituale nonché cittadinanza e residenza italiana. Si evidenzia che il requisito reddituale viene calcolato in modo diverso nel caso in cui il richiedente sia coniugato o no. L'art. 3 della L. 335/1995, al comma 6 precisa che “… l'assegno è erogato con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed è conguagliato, entro il mese di luglio dell'anno successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti.
Alla formazione del reddito concorrono i redditi, al netto dell'imposizione fiscale e contributiva, di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, nonché gli assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile. Non si computano nel reddito i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, le anticipazioni sui trattamenti stessi, le competenze arretrate soggette a tassazione separata, nonché il proprio assegno e il reddito della casa di abitazione”. 3
Nel caso in oggetto, l' ha negato il riconoscimento a percepire l'assegno sociale CP_2 per l'anno 2020 per essere risultato il ricorrente nel 2019 dante causa nella compravendita di immobili per l'importo complessivo di circa € 180.000,00.
Circa l'onere della prova, importante è il principio giurisprudenziale espresso dalla
Cassazione con la pronuncia n. 23477 del 19.11.2010 per il quale in tema di assegno sociale, ai sensi dell'art. 3, c. 6, della legge n. 335 del 1995 l'onere della prova va attribuito secondo gli ordinari criteri, per i quali spetta all'interessato che ne abbia fatto istanza l'onere di dimostrare il possesso del requisito reddituale secondo i rigorosi criteri richiesti dalla legge speciale (come riportato anche da CC 13575/2013). In base a quanto previsto dalla norma su indicata, l'assegno sociale è erogato sulla base dei redditi effettivamente percepiti. In particolare, tale norma prevede che alla formazione del reddito concorrono i redditi di “qualsiasi natura”. Conseguentemente, si ritiene che l'entrata costituita dal ricavato di una vendita rappresenti un reddito effettivamente percepito, ovvero entrato nella piena disponibilità del soggetto e non un reddito di cui lo stesso è mero titolare. L'assegno sociale, infatti, è un beneficio concesso ai soggetti che si trovino in una situazione di disagio economico, in una situazione di bisogno. Nel caso in esame, il ricorrente non ha contestato l'essere stato dante causa nella compravendita di immobili nel 2019.
Orbene, posto che al richiedente la provvidenza in argomento deve ritenersi attribuito l'onere probatorio di dimostrare (cfr. Cassazione 19.11.2010, n. 234777) di non essere titolare di reddito nonostante la documentata cessione di immobili per il rilevante valore sopra indicati, ed essendo consentito al Giudice di considerare ai fini della determinazione del reddito tutte le entrate patrimoniali del ricorrente, al fine di valutare se complessivamente esse superino il tetto reddituale previsto dalla legge (per l'anno
2019), occorre osservare che, laddove il ricorrente non dimostri che il significativo ricavato della vendita degli immobili di proprietà è stato impegnato per far fronte a debiti, spese impreviste, malattie proprie o di familiari, sicché ad oggi nulla delle somme predette è rimasto nella disponibilità dell'attore, deve ritenersi insussistente il requisito reddituale (cfr. sul punto Corte di Appello di Torino, sent. 293/08 –Mancuso –
R.G. 461/07 – – ) che in sostanza consiste nello stato di bisogno, Per_1 CP_3 non già nell'assenza di redditi dichiarati a fini fiscali.
Né ha rilievo la circostanza per cui non vi sia plusvalenza tassabile realizzata dalla vendita ( nel 2019) degli immobili in questione, ciò in quanto l'art. 3 L 335 /1995 precisa come alla formazione del reddito incidente su diritto o misura dell'assegno sociale concorrano redditi “...di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte... 4
Parte ricorrente non ha fornito allegazione e prova alcuna della destinazione delle somme ricavate dalla vendita degli immobili di proprietà (circa € 180.000,00 complessivi) e della conseguente attualità del proprio stato di bisogno per l'annualità
2020. Con specifico riferimento alle compravendite di immobili, è bene evidenziare che già con le sole compravendite de qua, il limite di legge risulta essere superato.
In definitiva, il ricorso non può trovare accoglimento.
Per quanto riguarda le spese di lite, in ragione dei motivi della decisione e dei contrasti giurisprudenziale esistenti in materia, ritiene il decidente essere sussistenti valide ragioni per disporne la compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce: rigetta il ricorso;
compensa le spese.
Catania, 5 novembre 2025
Il Giudice del Lavoro
G.O.T. dott. Domenico Circosta
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catania, G.O.T. dott. Domenico Circosta, a seguito dell'udienza del 4/11/2025, trattata in modalità sostitutiva ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 7789/24 R.G. Sez. Lavoro, promossa
DA
, rappresentato e difeso, giusta procura speciale in atti, Parte_1 dall'avv. Giuseppe Di Costa;
-Ricorrente –
CONTRO
, in persona del legale rappresentante opro tempore, rappresentato e difeso, giusta CP_1 procura generale alle liti, dall'avv. Maria Rosaria Battiato.
-Resistente-
La parte ricorrente concludeva come da note scritte depositate nel termine assegnato.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 5.08.2024, esponeva: che il Parte_1 ricorrente da Gennaio 2014 è titolare della prestazione di assegno sociale AS
n.04037954; - che con nota del 16/03/2020, la direzione provinciale di Catania CP_1 comunicava atto di indebita percezione della prestazione per superamento dei limiti reddituali ab origine, ovvero da Gennaio 2014; che in data 18/05/2021 il ricorrente presentava domanda di ricostituzione della prestazione per motivi reddituali
20388900400051; che con nota del 26/05/2021 la direzione provinciale di Catania CP_1 accoglieva parzialmente la predetta domanda riconoscendo il diritto del ricorrente alla 2
erogazione della prestazione ab origine, ovvero da Gennaio 2014 fino dicembre 2019, escludendo tale diritto per il 2020; che avverso tale provvedimento in data 30/07/2021 è stato interposto ricorso amministrativo al comitato provinciale non esitato;
che invero il ricorrente era in possesso per il 2020 del requisito reddituale previsto per usufruire della prestazione come da certificazione reddituale in atti, atteso che lo stesso nel 2020 era già separato legalmente dalla moglie come da ricorso congiunto per separazione e pedissequo decreto di omologazione del Tribunale civile di Catania n.628/2001 del
13/09/2001.
Tanto premesso parte ricorrente chiedeva che il Tribunale volesse accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a percepire la prestazione di assegno sociale per l' anno 2020 e per l' effetto condannare parte resistente alla erogazione del relativo importo.
Fissata l'udienza di discussione, si costituiva il resistente Controparte_2 svolgendo ampie ed articolate difese volte a dimostrare l'infondatezza del ricorso di cui chiedeva il rigetto.
Disposta la trattazione del giudizio secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., a seguito dell'udienza del 4.11.2025 come sostituita dalle note depositate dalla parte ricorrente nel termine assegnato, la causa è stata trattenuta per la decisione e definita nei termini che seguono.
*******
Rileva il decidente che l'assegno sociale, previsto e regolamentato dall'art. 3, comma 6, della L. 335/1995, è un sussidio erogato dall' a favore di soggetti che si trovino in CP_1 una situazione economica disagiata. Viene concesso solo se ricorrono determinati requisiti, ovvero il requisito anagrafico, quello reddituale nonché cittadinanza e residenza italiana. Si evidenzia che il requisito reddituale viene calcolato in modo diverso nel caso in cui il richiedente sia coniugato o no. L'art. 3 della L. 335/1995, al comma 6 precisa che “… l'assegno è erogato con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed è conguagliato, entro il mese di luglio dell'anno successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti.
Alla formazione del reddito concorrono i redditi, al netto dell'imposizione fiscale e contributiva, di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, nonché gli assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile. Non si computano nel reddito i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, le anticipazioni sui trattamenti stessi, le competenze arretrate soggette a tassazione separata, nonché il proprio assegno e il reddito della casa di abitazione”. 3
Nel caso in oggetto, l' ha negato il riconoscimento a percepire l'assegno sociale CP_2 per l'anno 2020 per essere risultato il ricorrente nel 2019 dante causa nella compravendita di immobili per l'importo complessivo di circa € 180.000,00.
Circa l'onere della prova, importante è il principio giurisprudenziale espresso dalla
Cassazione con la pronuncia n. 23477 del 19.11.2010 per il quale in tema di assegno sociale, ai sensi dell'art. 3, c. 6, della legge n. 335 del 1995 l'onere della prova va attribuito secondo gli ordinari criteri, per i quali spetta all'interessato che ne abbia fatto istanza l'onere di dimostrare il possesso del requisito reddituale secondo i rigorosi criteri richiesti dalla legge speciale (come riportato anche da CC 13575/2013). In base a quanto previsto dalla norma su indicata, l'assegno sociale è erogato sulla base dei redditi effettivamente percepiti. In particolare, tale norma prevede che alla formazione del reddito concorrono i redditi di “qualsiasi natura”. Conseguentemente, si ritiene che l'entrata costituita dal ricavato di una vendita rappresenti un reddito effettivamente percepito, ovvero entrato nella piena disponibilità del soggetto e non un reddito di cui lo stesso è mero titolare. L'assegno sociale, infatti, è un beneficio concesso ai soggetti che si trovino in una situazione di disagio economico, in una situazione di bisogno. Nel caso in esame, il ricorrente non ha contestato l'essere stato dante causa nella compravendita di immobili nel 2019.
Orbene, posto che al richiedente la provvidenza in argomento deve ritenersi attribuito l'onere probatorio di dimostrare (cfr. Cassazione 19.11.2010, n. 234777) di non essere titolare di reddito nonostante la documentata cessione di immobili per il rilevante valore sopra indicati, ed essendo consentito al Giudice di considerare ai fini della determinazione del reddito tutte le entrate patrimoniali del ricorrente, al fine di valutare se complessivamente esse superino il tetto reddituale previsto dalla legge (per l'anno
2019), occorre osservare che, laddove il ricorrente non dimostri che il significativo ricavato della vendita degli immobili di proprietà è stato impegnato per far fronte a debiti, spese impreviste, malattie proprie o di familiari, sicché ad oggi nulla delle somme predette è rimasto nella disponibilità dell'attore, deve ritenersi insussistente il requisito reddituale (cfr. sul punto Corte di Appello di Torino, sent. 293/08 –Mancuso –
R.G. 461/07 – – ) che in sostanza consiste nello stato di bisogno, Per_1 CP_3 non già nell'assenza di redditi dichiarati a fini fiscali.
Né ha rilievo la circostanza per cui non vi sia plusvalenza tassabile realizzata dalla vendita ( nel 2019) degli immobili in questione, ciò in quanto l'art. 3 L 335 /1995 precisa come alla formazione del reddito incidente su diritto o misura dell'assegno sociale concorrano redditi “...di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte... 4
Parte ricorrente non ha fornito allegazione e prova alcuna della destinazione delle somme ricavate dalla vendita degli immobili di proprietà (circa € 180.000,00 complessivi) e della conseguente attualità del proprio stato di bisogno per l'annualità
2020. Con specifico riferimento alle compravendite di immobili, è bene evidenziare che già con le sole compravendite de qua, il limite di legge risulta essere superato.
In definitiva, il ricorso non può trovare accoglimento.
Per quanto riguarda le spese di lite, in ragione dei motivi della decisione e dei contrasti giurisprudenziale esistenti in materia, ritiene il decidente essere sussistenti valide ragioni per disporne la compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce: rigetta il ricorso;
compensa le spese.
Catania, 5 novembre 2025
Il Giudice del Lavoro
G.O.T. dott. Domenico Circosta