Sentenza 2 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. I, sentenza 02/03/2026, n. 3854 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 3854 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03854/2026 REG.PROV.COLL.
N. 11491/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 11491 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Tatiana Vivino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Ambasciata d’Italia ad Islamabad, in persona dei rispettivi legali rappresentanti, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la dichiarazione di illegittimità
del silenzio serbato dalle Amministrazioni intimate in ordine all’istanza del 15 settembre 2025, avente ad oggetto il rilascio del visto per motivi di studio e la fissazione di un appuntamento per la formalizzazione della richiesta del suddetto visto;
nonché per l’accertamento
dell’obbligo delle Amministrazioni intimate di provvedere in ordine alle menzionate istanze, secondo le rispettive competenze;
e per la condanna
delle stesse Amministrazioni intimate a provvedere in ordine alle menzionate istanze, secondo le rispettive competenze, entro un termine non superiore a trenta giorni, con richiesta di nomina di un Commissario ad acta ex art. 117, co. 3 c.p.a.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e di Ambasciata D'Italia Islamabad;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2026 il dott. RT LI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Agisce parte ricorrente ai sensi dell’art. 117 c.p.a. avverso il silenzio formatosi sull’istanza di attivazione del procedimento volto al rilascio di un visto di ingresso nel territorio dello Stato per motivi di studio.
All’udienza camerale del 25 febbraio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
Ciò premesso, va rilevato come, dalla documentazione depositata in atti a cura della resistente Amministrazione, non risulti alcuna immatricolazione, per l’anno accademico 2025-2026, in capo all’odierno ricorrente.
Nell’osservare come tale circostanza, documentata in data 7 novembre 2025, non abbia formato oggetto di contestazione, in punto di fatto, ad opera della parte ricorrente (la quale si è invece limitata, con atto depositato il 24 febbraio 2026, a chiedere “un breve rinvio, in attesa della comunicazione dell'appuntamento da parte dell'Ambasciata, al fine di consentire alla medesima l’effettivo deposito della domanda di visto per motivi di studio”, non può esimersi il Collegio, in difetto del manifestato interesse alla frequentazione di corso di studi nel nostro Paese, a dare atto della improcedibilità del gravame per sopravvenuta carenza di interesse; dovendo, ulteriormente, osservarsi come il sollecitato appuntamento presso la competente Sede diplomatica in Pakistan, sia stato – comunque – concesso per la data del 15 maggio 2026.
Quanto alle spese di lite, si ravvisano giusti motivi per disporne la compensazione inter partes.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile, per sopravvenuta carenza di interesse.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
RT LI, Presidente, Estensore
Filippo Maria Tropiano, Consigliere
Alberto Ugo, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| RT LI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.