Articolo 6 della Legge 2 febbraio 1974, n. 25
Articolo 5Articolo 7
Versione
19 marzo 1974
Art. 6.
Il primo comma dell'articolo 133 della legge 26 marzo 1958, n. 425 , e' sostituito dai seguenti commi:
"In ordine alle mancanze contemplate dal precedente articolo, vengono effettuati, a cura di uno o piu' inquirenti, i necessari accertamenti, nel corso dei quali il personale ha facolta' di farsi assistere da persona di sua fiducia.
Terminati gli accertamenti, l'autorita' competente ad instaurare il procedimento formale, se ritiene che si debba procedere, contesta la mancanza all'incolpato e trasmette gli atti al consiglio di disciplina con una relazione che riassume i risultati degli accertamenti, individua i responsabili, indica le prove e gli indizi raccolti, e si esprime sull'attendibilita' di questi".
Entrata in vigore il 19 marzo 1974