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Sentenza 21 gennaio 2025
Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 21/01/2025, n. 254 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 254 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
TERZA SEZIONE CIVILE riunita in camera di consiglio in persona dei Magistrati: dott.ssa Maria Casaregola Presidente dott.ssa Maria Di Lorenzo Consigliere dott.ssa Rosaria Morrone Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale 141/2021
TRA
” (P. Iva n. ), con sede legale in Benevento, alla piazza Parte_1 P.IVA_1
Salvatore Sabariani, in persona del liquidatore, rappresentata e difesa, in forza di Parte_2 procura allegata all'atto di appello, dall'avv. Pellegrino Cavuoto (C.F. n.
[...]
, presso il cui studio, sito in Benevento, alla via Ennio Goduti – Pal. De C.F._1
Matteis, elettivamente domicilia;
APPELLANTE
E
in liquidazione” (C.F. n. ), con sede legale in Avellino, al Controparte_1 P.IVA_2
viale Fricchione n. 8, in persona del suo liquidatore e legale rappresentante, dott. CP_2
rappresentata e difesa, in forza di procura allegata alla comparsa di costituzione in
[...]
appello, dall'avv. Bruno Meoli (C.F. n. ), presso il cui studio, in C.F._2
Avellino, alla via B. Maffei, n. 10 (già viale Italia n. 189), elettivamente domicilia;
pagina 1 di 12 APPELLATA
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Avellino, Seconda Sezione Civile, n.
1739/2020, depositata in data 24 novembre 2020, notificata in data 1 dicembre 2020.
Conclusioni: come da verbale di udienza dell'11.9.2024.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
A.Giudizio di primo grado
Con atto di citazione spedito per la notifica, la società (d'ora Parte_3
innanzi, per brevità, anche solo ), conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Controparte_1
Avellino, la società liquidazione (d'ora innanzi, per brevità, anche solo , e Parte_1 Pt_1
deduceva:
- di aver alienato, con atto del 15.12.2006 (recte, 15.12.2010) per notar alla società CP_2
convenuta - che, a sua volta, aveva acquistato - un immobile, sito in Avellino, alla piazza
Libertà, costituito da appartamento ad uso ufficio, riportato in Catasto al Foglio 39 del
Comune di Avellino, p.lla 3026 sub 29, al prezzo di € 800.000,00, di cui € 200.000,00 corrisposti al momento della stipula del contratto di compravendita, a mezzo assegno circolare, e la restante somma di € 600.000,00, da versare ad esibizione della cancellazione della trascrizione del sequestro conservativo gravante sul bene compravenduto, effettuata in data 4.5.2010, in favore di tal , a garanzia di una ragione creditoria vantata Controparte_3
a quest'ultimo nei confronti della società venditrice;
- che nel contratto di compravendita era previsto che la cancellazione della trascrizione del sequestro conservativo avrebbe dovuto essere effettuata entro un anno dalla stipula del contratto (quindi, entro il 15.12.2011);
- che, sin dal momento della sottoscrizione dell'atto, la società acquirente era stata immessa nel possesso dell'immobile;
- che, ottenuta, con atti autenticati per notaio in data 27.3.2014, la cancellazione del CP_2
predetto sequestro conservativo, oltre che del pignoramento conseguentemente trascritto sul medesimo immobile, il liquidatore della ne dava comunicazione alla V.S. Controparte_1
con nota del 6 maggio 2014, chiedendo contestualmente il saldo del prezzo pattuito ed assegnando, a tal fine, il termine di quindici giorni, con l'espressa precisazione che, in caso di inadempimento, il contratto di compravendita si sarebbe considerato risolto di diritto;
pagina 2 di 12 - la con nota del 26 maggio 2014, comunicava di ritenere essa stessa risolto il contratto, Pt_1
per presunto inadempimento della inadempimento in realtà inesistente, Controparte_1
oltre che mai fatto valere fino a quel momento.
Tanto dedotto, la società attrice così concludeva:
“- dichiarare risolto e\o risolvere, per inadempimento della soc. il contratto di Pt_1 compravendita rogato a ministero del notaio dott. di Avellino del giorno Persona_1
15.12.2006, rep. 212621, racc. 34732, trascritto nei RR.II. di Avellino in data 24.12.2010 ai nn.ri
17756 reg. part. e 23420 reg. gen., con cui la ha venduto ad essa il su Controparte_1 Pt_1
descritto immobile in Avellino alla p.zza Libertà, riportato in Catasto al Foglio 39 del Comune di
Avellino, p.lla 3026 sub 29;
- condannare la soc. a restituire il bene alla soc. o comunque Pt_1 Controparte_1
dichiarare il trasferimento del relativo possesso in favore della stessa, con retroattivo effetto dalla data di stipula del risolvendo contratto;
- autorizzare la trascrizione e l'annotazione della emananda sentenza nei RR.II. di Avellino
(Agenzia del Territorio di Avellino);
- condannare la a risarcire i danni provocati alla con il denunciato e Pt_1 Controparte_1
accertato suo inadempimento, in ragione della riduzione di valore commerciale del bene compravenduto, da liquidarsi a mezzo ammettenda CTU o, comunque, anche in via equitativa, con rivalutazioni e interessi;
- vinte le spese del giudizio”.
Instaurato il contraddittorio, in data 30.10.2014 si costituiva la che, nel contestare ogni Pt_1
addebito, eccepiva, a sua volta, l'inadempimento della società attrice, per non avere essa eseguito la prestazione dovuta – ossia la cancellazione dei gravami insistenti sul bene compravenduto – nel termine di un anno, di cui all'art. 11 del contratto sottoscritto dalle parti (la cancellazione della trascrizione del sequestro conservativo avrebbe dovuto essere effettuata in data 15.12.2011, mentre era stata effettuata solo in data 1.4.2014, unitamente alla cancellazione della trascrizione del pignoramento, nelle more, intervenuto in data 7.4.2011); la mancata cancellazione della trascrizione del sequestro conservativo nel termine previsto nel contratto, aggravata dalla
Par trascrizione del pignoramento, aveva esposto la , che aveva ad oggetto l'acquisto e la vendita di beni immobili, ad ingenti danni, perché essa non aveva potuto ricollocare il bene sul mercato e pagina 3 di 12 trarne il naturale profitto ed, in più, aveva immobilizzato per ben quattro anni l'importo di €
200.000,00, oltre IVA, che, per l'effetto, della svalutazione monetaria, aveva perso potere di acquisto.
Tanto dedotto, la convenuta concludeva chiedendo:
“1) In via principale, rigettare la domanda proposta dalla società Parte_3
perché infondata in fatto ed in diritto;
[...]
2) In via riconvenzionale, dichiarare risolto il contratto di compravendita rogato dal Notaio il 15 dicembre 2010, repertorio 212621, raccolta 34732, e trascritto nei Persona_1
Registri Immobiliari di Avellino il 24 dicembre 2010, per esclusivo inadempimento della società
Controparte_1
3) Per l'effetto condannare la , in persona del Legale Parte_3
Rappresentante pro tempore, alla restituzione dell'importo di euro 200.000,00 (duecentomila/00) oltre iva, versati dalla a mezzo assegno circolare, per l'acquisto dell'appartamento Parte_1
oggetto del contratto di compravendita del 15 dicembre 2010, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data di pagamento;
4) Condannare la , in persona del Legale Rappresentante Parte_3
pro tempore, al risarcimento di tutti i danni, subiti e subendi, patrimoniali e non, da liquidarsi anche in via equitativa;
5) Condannare la , in persona del Legale Rappresentante Parte_3
pro tempore, al pagamento delle spese del giudizio, oltre il rimborso delle spese generali, iva e cpa come per legge”.
Il Tribunale, all'esito dell'istruttoria (che consisteva nell'espletamento della CTU volta ad accertare il valore del bene al momento delle domande di risoluzione), decideva la causa con sentenza n. 1739/2020, pubblicata in data 24.11.2020, notificata in data 1.12.2020, con cui così statuiva:
“1) accoglie la domanda principale per quanto di ragione e, per l'effetto, dichiara risolto il contratto di compravendita notaio dott. di Avellino del giorno 15.12.2006, Persona_1
rep. 212621, racc. 34732, trascritto nei RR.II. di Avellino in data 24.12.2010 ai nn.ri 17756 reg. part. e 23420 reg. gen., a far data dal 3.7.2014;
2) condanna la convenuta alla restituzione della disponibilità dell'immobile Parte_1
pagina 4 di 12 all'alienante;
3) in parziale accoglimento della domanda riconvenzionale, condanna la al Controparte_1
pagamento della somma di euro 200.000,00 alla convenuta, oltre interessi dal 3.7.2014 al saldo;
4) rigetta ogni altra domanda;
5) dispone la trascrizione della presente sentenza, con esonero da responsabilità in capo al
Conservatore;
6)condanna altresì la a rimborsare alla parte attrice le spese di lite, che si liquidano Parte_1 in € 1.700,00 per esborsi, € 8.000,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali, con attribuzione”.
Il giudice di primo grado addiveniva a tale decisione escludendo l'inadempimento della società attrice, alienante, per non aver cancellato tempestivamente le trascrizioni pregiudizievoli gravanti sul bene compravenduto, e ritenendo, sussistente, invece, il grave inadempimento della convenuta, società acquirente, per il mancato pagamento del residuo del prezzo, pari a €
600.000,00, nonostante la cancellazione delle trascrizioni pregiudizievoli gravanti sul bene compravenduto.
B. Giudizio d'Appello
Avverso la sentenza di primo grado, depositata in data 24.11.2020, notificata in data 1.12.2020, ha proposto tempestivo appello la società , con atto di citazione notificato Parte_1
alla , in data 31.12.2020, con cui ha così concluso, previa Parte_3
richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata:
- rigettare la domanda di risoluzione del contratto proposta da parte attrice per i motivi indicati in narrativa;
- in accoglimento del proposto appello, autorizzare la parte istante a eseguire il contratto, previo risarcimento del danno da liquidare in suo favore, stante il tardivo adempimento della venditrice, da quantificarsi come richiesto in narrativa o finanche in via equitativa;
- in via subordinata e nella ipotesi di rigetto per qualsivoglia motivo della richiesta di adempimento, dichiarare risolto il contratto a causa del tardivo adempimento della controparte, come meglio precisato in narrativa, e disporre la restituzione dell'anticipo pagato, oltre il risarcimento dei danni subiti dall'appellante come innanzi richiesti;
5) rivalsa delle spese processuali con attribuzione”.
pagina 5 di 12 Instaurato il contraddittorio, con comparsa di risposta depositata in data 1.6.2021, si è costituita in giudizio la , che, in via preliminare, ha eccepito Parte_3
l'inammissibilità dell'appello, ex art. 348 bis c.p.c.; l'inammissibilità del primo motivo d'appello, ex art. 342 c.p.c., essendosi la società acquirente limitata a reiterare le difese già espresse in primo grado;
l'inammissibilità del secondo motivo d'appello, perché integrante una mutatio libelli, in quanto l'appellante, chiesta in primo grado la risoluzione del contratto per inadempimento della , soltanto nell'atto di appello ha chiesto di dare seguito alla Controparte_1
esecuzione del contratto, detraendo dal prezzo di vendita l'asserito danno da essa subìto, per il ritardo nella cancellazione dei gravami;
nel merito, ha contestato la fondatezza dell'appello e ne ha chiesto il rigetto, con vittoria delle spese di lite, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Sospesa, con ordinanza del 28 luglio 2021, l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, all'udienza dell'11 settembre 2024 la causa è stata assunta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
C. Analisi dei motivi di appello.
C.1. Con il primo motivo d'appello, la società acquirente, ha impugnato la sentenza di Pt_1
primo grado nella parte in cui il Tribunale aveva accolto la domanda della , parte alienante, CP_1
di risoluzione del contratto di compravendita per inadempimento.
L'appellante ha dedotto che:
- il primo giudice aveva ritenuto non essenziale il termine indicato dalle parti nel contratto di compravendita del 15.12.2010 per la cancellazione della trascrizione del sequestro conservativo gravante sul bene compravenduto, ma il primo giudice non aveva tenuto conto che l'oggetto sociale della società acquirente, odierna appellante, era “la costruzione, la vendita, gestione, il restauro e la demolizione di fabbricati in genere anche di tipo industriale”, e, pertanto, il ritardo di oltre tre anni nell'adempimento dell'obbligo assunto dalla venditrice (cancellazione della trascrizione del sequestro conservativo gravante sul bene) aveva impedito la libera circolazione del bene, determinando, inoltre, un deprezzamento del bene stesso, accertato anche in sede di
CTU, e, dunque, per la società acquirente un danno, neppure riconosciuto in sentenza;
inoltre,
l'appellante non si sarebbe mai determinata ad acquistare un appartamento gravato da sequestro conservativo, se la venditrice non si fosse obbligata alla sua cancellazione in tempi brevi, o,
pagina 6 di 12 quanto meno, ne avrebbe determinato il valore diversamente, considerando il gravame pendente e i rischi comunque assunti col pagamento, sia pure parziale, del prezzo;
- in più, il primo giudice non aveva valutato che quattro mesi dopo la stipula dell'atto di vendita, veniva eseguita una nuova trascrizione sul bene compravenduto, avente ad oggetto un pignoramento immobiliare ed, in più, a distanza di circa un anno dalla stipula, la società venditrice, con atto del 30.1.2012, veniva posta anche in liquidazione;
- il Tribunale avrebbe dovuto valutare tutte le suddette circostanze, in quanto l'essenzialità del termine e/o la gravità dell'inadempimento non sono la enunciazione di principi generali, ma vanno calati nella realtà.
C.2. Con il secondo motivo d'appello, la ha dedotto che il Tribunale di Avellino, in data Pt_1
29.3.2019, in accoglimento della relativa istanza, aveva omologato il concordato preventivo della società venditrice, ; pertanto, pur avendo la sentenza appellata disposto la Controparte_1
restituzione della parte di prezzo da essa appellante corrisposta (pari a € 200.000,00), la predetta restituzione sarebbe avvenuta con moneta concordataria (un valore pari all'8% del credito). Tale circostanza induceva l'appellante a chiedere l'adempimento del contratto di compravendita, al prezzo pattuito di € 800.000,00, detratto l'acconto già versato di € 200.000,00, “nonché il danno subito per il deprezzamento” del bene (pari alla differenza tra i due valori di € 800.000,00 e di €
560.500,00), determinatosi a causa del ritardo da parte della società venditrice nel cancellare le trascrizioni pregiudizievoli gravanti sul bene.
C.3. Con il terzo motivo di appello, la società appellante ha chiesto, in via subordinata, in caso di rigetto della richiesta di esecuzione del contratto, di cui al secondo motivo di appello, di accertare l'inadempimento tardivo della controparte e di statuire che il rifiuto ad adempiere di essa appellante era giustificato in quanto il ritardo della venditrice nella cancellazione delle trascrizioni pregiudizievoli gravanti sul bene compravenduto non era di scarsa importanza per essa appellante, acquirente.
L'appellante ha dedotto che il primo giudice non aveva considerato la rilevanza del tardivo adempimento della venditrice nell'esecuzione del contratto ed il contestuale rifiuto dell'acquirente ad eseguire lo stesso e tanto in violazione dell'orientamento giurisprudenziale secondo cui “Nei contratti con prestazioni corrispettive l'adempimento tardivo di una parte può essere legittimamente rifiutato dall'altra anche quando il termine di adempimento non sia
pagina 7 di 12 essenziale ed indipendentemente dal previo esperimento della azione di risoluzione, purché il ritardo non sia di scarsa importanza per la creditrice (cass. civ. 8.5.1996, n. 4260; cass. civ.,
14.5.2018, n. 11653)” .
Nel caso di specie, il ritardo aveva impedito all'acquirente di poter disporre del bene, nonché aveva comportato una diminuzione del valore dello stesso a causa del repentino abbassamento del valore dei beni immobili.
Pertanto, in via subordinata, nell'ipotesi di rigetto della richiesta di adempimento del contratto,
l'appellante ha chiesto alla Corte, rilevato l'incontestato ritardo nella esecuzione da parte della venditrice ed il rifiuto di essa acquirente di accettare tale comportamento, di dichiarare risolto il contratto a causa del suddetto ritardo e, per l'effetto, dichiarare la risoluzione del contratto per grave inadempimento della venditrice, con condanna di quest'ultima al risarcimento del danno subito dall'acquirente, pari alla differenza tra il valore del bene al momento della stipula ed il valore del bene al momento dell'avvenuta cancellazione delle trascrizioni o alla diversa somma ritenuta di giustizia
C.4. Il primo motivo di appello è inammissibile, in quanto non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata che, quindi, non viene attinta da impugnazione.
Ed invero, il primo giudice poneva a fondamento della pronuncia di risoluzione del contratto per inadempimento dell'acquirente, odierna appellante, le seguenti argomentazioni: a) a fronte di contrapposte domande di risoluzione per inadempimento, il giudice è tenuto a comparare gli inadempimenti e ad individuare quello più grave, ma, nel caso di specie, non vi era la necessità di valutare quale fosse l'inadempimento di maggiore gravità nell'economia del contratto, atteso che la società venditrice, attrice in primo grado ed odierna appellata, non risultava inadempiente rispetto alla sua prestazione, avendola eseguita mediante l'avvenuta cancellazione del sequestro e del pignoramento, se pure in ritardo rispetto al termine pattuito;
b) il termine pattuito di un anno per cancellare la trascrizione del sequestro conservativo gravante sul bene immobile compravenduto non era da qualificare come termine essenziale, in quanto non vi era nessun elemento letterale che deponesse in tal senso;
c) né l'essenzialità del termine poteva desumersi dal contegno delle parti, posto che l'acquirente convenuta in primo grado ed odierna Pt_1
appellante, aveva accettato l'adempimento tardivo, poiché solo dopo aver ricevuto dalla venditrice la richiesta di risoluzione per inadempimento per mancato pagamento del prezzo pagina 8 di 12 residuo, aveva eccepito l'inadempimento della venditrice , mentre fino a quel Controparte_1 momento aveva continuato a godere dell'immobile acquistato e non aveva dato prova di aver sollecitato l'adempimento tempestivo, né aveva mai invocato la risoluzione di diritto del contratto di compravendita per avvenuto decorso del termine essenziale, con ciò dimostrando di fatto tolleranza – se non acquiescenza – alla mancata tempestiva cancellazione della trascrizione del sequestro conservativo e del pignoramento.
Orbene, la società appellante avrebbe dovuto confutare, con argomentazioni di motivato dissenso,
i suindicati passaggi motivazionali del primo giudice, contestando che il contegno da essa tenuto, ed evidenziato dal primo giudice (conseguimento della disponibilità del bene sin dalla stipula del contratto di compravendita, con godimento dei relativi frutti, e mancanza di ogni sollecitazione alla venditrice al fine di ottenere la cancellazione della trascrizione del sequestro conservativo, a cui era subordinato il pagamento del prezzo residuo di € 600.000,00, nonchè mancanza di ogni richiesta di risoluzione del contratto per decorso del termine previsto, senza che la venditrice avesse provveduto alla cancellazione della trascrizione del sequestro), potesse valere come tolleranza al ritardo della venditrice nella cancellazione della trascrizione delle formalità pregiudizievoli gravanti sul bene, sì da escludere ogni rilevanza del predetto ritardo sull'economia e sull'equilibrio del contratto, ma tanto non è avvenuto, in quanto la società appellante si è limitata a dedurre nell'atto di appello che il ritardo con cui era avvenuta la cancellazione della trascrizione del sequestro e del pignoramento avevano ad essa procurato un danno, tenuto conto del suo oggetto sociale, perché era stata impedita la circolazione del bene e lo stesso si era deprezzato. Peraltro, la riduzione del valore commerciale del bene è una circostanza non allegata dall'appellante nel giudizio di primo grado, dove, era, invece, dedotta dalla società venditrice , odierna appellata, a fondamento della sua domanda risarcitoria, ma Controparte_1
era esclusa dal primo giudice per mancanza di prove al riguardo, evidenziando il primo giudice che era irrilevante la circostanza che il CTU avesse valutato il valore commerciale del bene, al momento della proposizione delle domande di risoluzione, nella somma di € 560.000,00, a fronte del prezzo di € 800.000,00 indicato nel contratto di compravendita, in quanto non era stata provata, né dedotta, una modifica in peius dello stato dei luoghi, nè era emerso dagli atti che il prezzo di vendita pattuito fosse l'effettivo prezzo di mercato del bene, e sul punto la sentenza di primo grado non è stata attinta da impugnazione.
pagina 9 di 12 C.5. Il secondo motivo di appello introduce, sostanzialmente, una domanda di riduzione del prezzo di vendita, che è da ritenere inammissibile, perché domanda nuova, non formulata dalla società acquirente nel giudizio di primo grado, laddove l'acquirente convenuta, nella Pt_1
comparsa di risposta depositata in quel giudizio, chiedeva il rigetto della domanda di risoluzione per inadempimento proposta dall'attrice venditrice, , ed, in via riconvenzionale, Controparte_1
proponeva, a sua volta, domanda di risoluzione del medesimo contratto di compravendita per inadempimento della venditrice, nonché domanda restitutoria della somma di € 200.000,00, versata a titolo di parte del prezzo, e domanda di risarcimento danni.
Inoltre, quanto alla mancanza di prova della riduzione del prezzo del bene rispetto al momento della stipula del contratto, si richiamano le osservazioni svolte in precedenza, in sede di disamina del primo motivo di appello.
In ogni caso, la dichiarazione di inammissibilità del primo motivo di appello, da cui consegue la conferma della sentenza impugnata nella parte in cui pronunciava la risoluzione del contratto di compravendita per inadempimento della società acquirente, odierna appellante, comporta il rigetto della domanda di esecuzione del contratto con riduzione del prezzo, introdotta con il secondo motivo di appello.
C.6. Il terzo motivo di appello è, del pari, inammissibile, in quanto non coglie anch'esso la ratio decidendi della sentenza impugnata, che ha escluso la rilevanza del tardivo adempimento della venditrice nella cancellazione della trascrizione del sequestro conservativo gravante sul bene compravenduto non solo perché il termine previsto nel contratto non era essenziale, ma anche, e soprattutto, perché la società acquirente, odierna appellante, aveva avuto un comportamento di evidente tolleranza in relazione alla mancata tempestiva cancellazione della trascrizione del sequestro e del successivo pignoramento, dimostrando, così, di avere interesse al mantenimento del contratto, nonostante il ritardo nella cancellazione delle trascrizioni pregiudizievoli e avverso tale motivazione la società appellante non ha mosso nessuna specifica contestazione.
Da quanto precede consegue la dichiarazione di inammissibilità dell'appello.
D.Le spese processuali
Le spese del presente giudizio di appello seguono la soccombenza dell'appellante, ex art. 91, comma 1, c.p.c., e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo, in base alla tabella n. 12 allegata al DM 55/2014 e succ. mod.
pagina 10 di 12 Ai fini della liquidazione delle spese processuali, il valore della presente causa, relativa alla domanda di risoluzione del contratto di compravendita, si determina in considerazione all'intero valore del rapporto, corrispondente al prezzo di vendita convenuto nel contratto, pari a €
800.000,00 (cass. civ., 23.2.2012, n. 2737: “In tema di competenza per valore, l'art. 12, primo comma, cod. proc. civ. - secondo il quale "il valore delle cause relative all'esistenza, alla validità
o alla risoluzione di un rapporto giuridico obbligatorio si determina in base a quella parte del rapporto che è in contestazione" - subisce deroga nell'ipotesi in cui il giudice sia chiamato ad esaminare, con efficacia di giudicato, le questioni relative all'esistenza o alla validità del rapporto, che va, pertanto, interamente preso in considerazione ai fini della determinazione del valore della causa”; conforme, cass. civ., 6.2.2018, n. 2850); appare congruo applicare i valori tariffari minimi, in considerazione del numero limitato e del carattere non complesso delle questioni sottese alla presente impugnazione.
Ai sensi dell'art. 93 c.p.c., deve essere disposta la distrazione delle spese in favore del procuratore antistatario.
In considerazione della dichiarazione di inammissibilità dell'appello deve essere dichiarata, ai sensi dell'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24.12.2012, n. 228 (applicabile ai giudizi introdotti dal trentesimo giorno successivo alla sua entrata in vigore, avvenuta in data 1.1.2013), la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'instaurazione del procedimento di appello a norma del comma 1 - bis del citato art. 13.
PQM
La Corte d'Appello di Napoli, Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando nel presente giudizio di appello, proposto dalla società , nei confronti della Parte_1 [...]
, avverso la sentenza del Tribunale di Avellino, Seconda Sezione Parte_3
Civile, n. 1739/2020, pubblicata in data 24.11.2020, notificata in data 1.12.2020, ogni diversa istanza ed eccezione rigettata, così provvede:
1) Dichiara inammissibile l'appello;
2) Condanna l'appellante al pagamento, in favore dell'appellata, delle spese del giudizio di secondo grado, che liquida in € 13.911,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso per spese pagina 11 di 12 generale al 15%, Iva e CPA, se dovuti, nella misura come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario;
3) Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il procedimento di appello, ai sensi dell'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012.
Napoli, 15.1.2025
Il Consigliere rel. ed est. Il Presidente dr.ssa Rosaria Morrone dr.ssa Maria Casaregola
pagina 12 di 12