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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 22/12/2025, n. 897 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 897 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2281/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERNI
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale di Terni Sezione Civile in persona del Giudice Onorario dott.ER NE in funzione di Giudice Unico ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile di I° grado iscritto al n.2281/2021 R.G.Affari Civili
TRA
(cod. fisc. ), domiciliato a L'Aquila (AQ), in Via Parte_1 C.F._1
dell'Aringo, 58/A, presso lo studio dall'Avv. Adriano Calandrella, che lo rappresenta e difende per procura in atti.
. attore
E
Curatela della liquidazione giudiziale n. 257/2024 Tribunale di Milano, “Liquidazione
Giudiziale ”, (c. f. : ), in persona dei curatori Dott. e CP_1 P.IVA_1 Persona_1
Avv. Vincenzo Tartaro
-convenuta, contumace
E
(C.F.: ) rappresentato e difeso dall'Avv. ER CP_2 C.F._2
DI ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Terni – Via E. Barberini n. 10 come da procura in atti.
- terzo chiamato in causa pagina 1 di 9 NONCHE'
p.i. , nella persona del legale rapp.te Controparte_3 P.IVA_2 CP_2
elettivamente domiciliato in Terni – Via E. Barberini n. 10 presso lo studio dell'Avv. ER
DI come da procura in atti.
- terza chiamata in causa
Oggetto: usucapione.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 18.09.2025, tenuta nella forma scritta ex art 127-ter c.p.c., le parti precisavano le proprie conclusioni come da note depositate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale Parte_1 CP_1
di Terni per sentire accogliere le seguenti conclusioni: ”dichiarare che il Sig. Parte_1
(cod. fisc. ), nato a [...], l'[...], residente a [...], ha acquistato per C.F._3 usucapione la proprietà dei terreni siti nel Comune di Narni (TR) meglio distinti al Catasto Terreni al
Foglio n. 118, Particelle nn. 267, 272, 264 e Foglio 117 Particelle nn. 51, 223, 224, e conseguentemente ordinare al competente Ufficio della Conservatoria dei Pubblici Registri Immobiliari, di provvedere alle consequenziali trascrizioni e volturazioni con esonero di responsabilità”. Riferiva, parte attrice, che aveva posseduto e possiede uti dominus da oltre vent'anni, in maniera pubblica, pacifica, ininterrotta, indisturbata ed esclusiva i terreni siti nel tenimento del Comune di Narni (TR), meglio distinti al Catasto Terreni del predetto Comune come segue (nell'ordine di FOGLI O
PARTICELLA CLASS E HA ARE CA REDDITO DOMINICALE REDDITO AGRARIO) 1) 118
267 3 0 52 90 Euro: 20,49 Euro: 17,76; 2) 118 272 3 0 15 50 Euro: 6,00 Euro: 5,20; 3) 118 264 3 0 8
80 Euro: 2,73 Euro: 1,36; 4) 117 51 2 0 20 20 Euro: 11,48 Euro: 7,82; 5) 117 223 2 0 4 50 Euro: 2,56
Euro: 1,74; 6) 117 224 3 0 6 40 Euro: 2,31 Euro: 2,31; che l'intestatario catastale risultava essere pagina 2 di 9 la società (P. IVA ), in persona del legale rappresentante pro CP_1 P.IVA_1
tempore, con sede legale in Narni (TR), Fraz. Nera Montoro. Strada dello Stabilimento, 1; che l'attore, a fronte dell'inerzia dell'intestatario catastale, nel corso degli anni, e da oltre 20 anni, aveva provveduto all'uso di tali terreni, sia adibendoli al pascolo del proprio bestiame sia provvedendo, anche avvalendosi dell'opera di terzi, alla coltivazione dei terreni per le esigenze connesse all'allevamento del bestiame, sostenendo in via esclusiva tutte le spese all'uopo necessarie e facendo propri i frutti ottenuti, comportandosi nel godimento di tale cespite come esclusivo proprietario, tale atteggiandosi nei confronti dell'intera collettività, senza incontrare ostacoli od opposizioni di sorta da parte di chicchessia e senza rendere conto ad alcuno, né corrispondere alcunché per il relativo godimento;
che, sussistevano tutti i requisiti e presupposti di legge perché venisse dichiarata acquisita in suo favore la piena, assoluta ed esclusiva proprietà dei suddetti terreni per effetto della prescrizione acquisitiva di cui agli artt. 1158 e seguenti c.c.
Si costituiva il giudizio la soc. contestando le avverse lamentele. Deduceva, CP_1 parte convenuta, preliminarmente come l'atto di citazione fosse stato notificato alla società convenuta a mezzo PEC in data 29 Ottobre 2021, mentre la stessa aveva venduto alla società
a responsabilità limitata semplificata i terreni di cui alle particelle 51, 223 e CP_3
224 del Foglio 117 e la particella 264 del Foglio 118, di cui il Sig. aveva rivendicato Parte_1
l'acquisto per usucapione, con atto pubblico del 25 Ottobre 2021, Dott. , Persona_2
Notaio in Terni, Rep. N. 37944, registrato il 2 Novembre 2011 al n. 7199 e trascritto in pari data, ai numeri 8992 e11820 , nonché al Sig. , le particelle 267 e 272 del Foglio CP_2
118, con atto pubblico del 25 Ottobre 2021, Dott. , Notaio in Terni, Rep. N. Persona_2
37942, registrato il 2 Novembre 2011 al n. 7197 e trascritto in pari data, ai numeri 8991 e11819; che era intenzione, tuttavia, della società non più proprietaria dei beni immobili CP_1
oggetto del presente giudizio, dimostrare l'assoluta infondatezza della domanda attrice,
(anche al fine di evitare un'eventuale azione di risarcimento del danno da parte dell'acquirente); che, sempre in via preliminare, si eccepiva la nullità dell'atto introduttivo del giudizio per il difetto degli elementi minimi indispensabili per l'esercizio del diritto di difesa della società convenuta, prescritti dall'art. 163 n. 4 del codice di procedura civile posto che l'attore non aveva indicato: - quando fosse iniziato il presunto possesso uti dominus;
- la data pagina 3 di 9 in cui si sarebbero verificati i presupposti per l'acquisto per usucapione;
- le modalità di esercizio del presunto possesso sulla cosa, i riferimenti temporali, le attività poste in essere, la collocazione negli anni delle stesse;
- gli eventuali atti amministrativi, fiscali e/o di altra natura riconducibili alla presunta proprietà dei fondi;
che l' non aveva mai Parte_1
posseduto, in ogni caso, i terreni oggetto dell'atto di citazione dato che l'occupazione, illegittima e abusiva dei beni immobili, era stata posta in essere soltanto dopo che la CP_1
il 3 agosto 2021, aveva manifestato all'attore, ai fini dell'esercizio della prelazione
[...]
agraria, l'intenzione di cedere a terzi le particelle 267 e 262 del Foglio 118; che il legale rappresentante della società convenuta, avvedutasi che la recinzione di una delle rate di terreno era stata divelta e che sulla stessa era in corso l'aratura, depositava il 30 settembre
2021, presso la Procura della Repubblica di Terni, denuncia querela contro ignoti;
che nel ventennio precedente la notifica dell'atto introduttivo si erano verificate, inoltre, circostanze incompatibili con l'invocato acquisto per usucapione;
che, in data 8 marzo 2019, i dott.ri e , su incarico della avevano effettuato uno Persona_3 Persona_4 CP_1
“Studio agronomico ed ambientale per la messa in stato di coltivazione di terreni agricoli di proprietà”, anche sulle particelle censite al Foglio 117, nn. 51, 223, 224 e al Foglio 118, nn. 264,
272, 267 e che, nel corso del sopralluogo, non erano emersi segni di interventi agricoli sui fondi e nè fu riscontrata la presenza di bestie al pascolo;
che, in data 8 aprile 2019, su incarico della il Geom. dello Studio M5 di Terni, aveva proceduto alla CP_1 Persona_5 riconfinazione dei terreni di proprietà della dove l , sebbene CP_1 Parte_1
non prendesse parte alle operazioni di apposizione dei termini, non sollevava alcuna eccezione al riguardo;
che questo secondo incombente aveva per oggetto anche la riconfinazione della particelle 51 del foglio 117 e le particelle 262, 264 e 272 del Foglio 118; che l'accettazione, da parte dell' del confine era incompatibile con la domanda Parte_1
introduttiva del presente giudizio e costituiva un evento tale da escludere e/o interrompere qualsiasi signoria di fatto sui beni oggetto dell'usucapione.
Autorizzata parte attrice, ai sensi del terzo comma dell'art. 269 cpc alla chiamata in causa di semplificata, quest'ultima si costituiva contestando le doglianze attoree. Controparte_4
Deduceva il terzo chiamato in causa, oltre la nullità dell'atto di citazione carente nell'esposizione, senza specificare alcunché circa la data del presunto inizio del possesso dei pagina 4 di 9 terreni, delle modalità del suo esercizio e di tutti gli elementi utili per poter presentare adeguata difesa;
che i terreni oggetto del giudizio e di proprietà della esponente, quindi quelli di cui al foglio 117 partt. 51, 223 e 224, erano da oltre vent'anni incolti, pieni di sterpaglie e non erano mai stati recintati;
che, negli anni 2013 e 2019 sui terreni di cui è causa e su quelli limitrofi veniva eseguita una riconfinazione, alla presenza del ricorrente (e degli Parte_1
altri confinanti) ed egli non rivendicava alcunché; che, in data 30 settembre scorso,
[...]
legale rappresentante della (allora proprietaria del terreno oggi in Per_6 CP_1
contestazione) aveva denunciato penalmente l' il quale, senza alcuna Parte_1 autorizzazione, era stato trovato, insieme ad un suo collaboratore, abusivamente all'interno della particella 51; che nell'anno 2019, la precedente proprietaria delle CP_1
particelle oggetto di causa, aveva commissionato una relazione al Dott. per ottenere Per_3 una valutazione ambientale delle loro proprietà, ai fini della coltivazione, con effettuazione di numerosi sopralluoghi e studi, senza mai verificare la presenza sul terreno de quo di un uso da parte di altre persone;
che poi fu eseguita una riconfinazione dei terreni, compreso quello oggetto del presente giudizio, senza che l' eccepisse l'intervenuta usucapione;
che Parte_1
mai si era trovato traccia di bestiame e di colture in loco.
Autorizzata parte attrice, ai sensi del terzo comma dell'art. 269 cpc alla chiamata in causa di quest'ultimo si costituiva contestando le doglianze attoree in modo CP_2
sovrapponibile a quanto esposto dalla semplificata. Controparte_4
Con ordinanza del 31.7.2025, il giudice respingeva l'istanza avanzata dalle parti di riunione della presente causa a quella derubricata al n. 2280/2021 R.G.Aff.Cont.
A seguito dell'apertura della liquidazione giudiziale della convenuta , il processo CP_1 veniva interrotto, poi riassunto dalla parte attrice, con ricostituzione in giudizio sia di
[...]
semplificata sia di mentre veniva dichiarata la contumacia Controparte_4 CP_2
della società . Controparte_5
La causa veniva istruita documentalmente, per prova per interrogatorio formale e testimoniale. All'udienza di precisazione delle conclusioni, il Giudice Monocratico, subentrato al precedente Giudice in data 15.07.2025, tratteneva la causa assegnando alle parti termini ex art.190 c.p.c. per il deposito degli scritti defensionali conclusivi.
pagina 5 di 9 MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, va evidenziato che parte attrice ha erroneamente individuato nella CP_1
il proprio contraddittore, atteso come sia pacifico che i terreni per cui è causa siano stati
[...] acquisiti da e da rispettivamente quelli con riguardo alle Controparte_3 CP_2
particelle 51, 223 e 224 del Foglio 117 e alla particella 264 del Foglio 118, con atto pubblico del
25 Ottobre 2021, Dott. , Notaio in Terni, Rep. N. 37944, registrato il 2 Persona_2
Novembre 2011 al n. 7199 e trascritto in pari data, ai numeri 8992 e 11820 ( Controparte_3
), e quelli con riguardo alle particelle 267 e 272 del Foglio 118, con atto pubblico del 25
[...]
Ottobre 2021, Dott. , Notaio in Terni, Rep. N. 37942, registrato il 2 Novembre Persona_2
2011 al n. 7197 e trascritto in pari data, ai numeri 8991 e 11819 ( ). Ne consegue, CP_2
che, a fronte dell'atto di citazione notificato con pec in data 29.10.2021, gli intestatari dei terreni erano due distinti soggetti ai quali doveva essere notificato l'atto introduttivo del giudizio.
Nel merito, le complessive evidenze istruttorie orientano per la fondatezza della domanda attorea.
Infatti, le risultanze testimoniali hanno prevalentemente dimostrato che l aveva Parte_1 avuto la piena, assoluta ed esclusiva proprietà dei suddetti terreni sui quali è stata data prova che ne avesse fruito uti dominus, essendo emerso che gli stessi sono stati tenuti in ordine, recintati ed utilizzati per la semina e per il pascolo degli animali. Al riguardo, sono concordi, puntuali e circostanziate le escussioni che seguono.
Il teste (udienza 30.11.2023), attendibile in quanto indifferente all'esito della Testimone_1
lite, conosce i fatti di causa in quanto ha “un terreno, coltivato ad uliveto, adiacente a quello dell' ho abitato nei luoghi di causa da quando sono nato fino a circa l'anno 2000, e i miei figli Parte_1 abitano a Montoro per cui percorro quasi tutti i giorni la strada, dove si trovano i terreni per andarli a visitare”. Il medesimo, con riguardo all'utilizzo dei terreni e della loro manutenzione ordinaria e straordinaria da parte dell'attore dagli inizi degli anni 90, ha precisato che “ 2)Si è vero l'attore ha utilizzato i terreni per la semina dell'erbaio e ho visto che l'attore portava gli animali, prevalentemente ovini, a pascolare sui terreni oggetto di causa. Ho visto l'attore si occupava della raccolta delle olive. 3) Si è vero, ho visto che si occupava della manutenzione, confermo che di averlo sistemare la recinzione, fare la potatura della vegetazione e occuparsi della pulitura dei terreni. ADR ho
pagina 6 di 9 visto che ha riparato la recinsione e ho visto che effettuava la semina con mezzi agricoli.”
Quanto riferito dal detto teste è in linea con l'escussione di (udienza 16.5.2024) Testimone_2
che ha svolto dei lavori agricoli per conto dell'attore: “Si è vero ne sono a conoscenza in quanto sono io che su incarico del Sig. ho coltivato i terreni ho seminato erbaio che poi usa Parte_1 Parte_1 per l'allevare le pecore. ADR io ho iniziato a lavorare per conto terzi prima del 2000 e è stato Parte_1 uno dei primi clienti. Tutti gli anni ho coltivato i terreni oggetto di causa…. ho coltivato tutta la fascia adiacente al bosco…mi riporto a quanto sopra dichiarato per la coltivazione, mentre per gli animali ho visto che vengono allevato dall' le pecore, le ho viste pascolare sui terreni oggetto di causa. Parte_1
ADR io faccio la semina dei campi da agosto a settembre, mentre le pecore le vedo, quando vado sui luoghi di causa, in quanto ho altri clienti nelle vicinanze. Ho visto L' pascolare le pecore e Parte_1
altre volte ho visto gli ovini da soli pascolare all'interno della recinzione. 3) Si è vero, preciso che ci sono delle recinzioni sui luoghi di causa così come riprodotte nelle foto 3 e 5 …6) Si è vero, io sui terreni oggetto di causa ho visto sempre e solo da 20 anni allevare animali o seminare il Parte_1 terreno, semina di cui io mi sono occupato su incarico dello stesso”.
A supporto delle superiori testimonianze, interviene quella di (udienza Testimone_3
7.3.2024), anch'egli indifferente, per il quale “posso dire di avere visto all'incirca dagli anni 2004-
2005, alcune volte, mentre passavo con la mia autovettura lungo la strada denominata di Vagno, vicino alla rotonda l' con il proprio gregge, mentre pascolava gli animali…Posso dire che Parte_1
sotto casa dell' nel terreno sottostante ho visto una recinzione, cioè una rete metallica con dei Parte_1
paletti, riconosco la rete e i paletti riprodotti nella foto all. 3…”. Quindi, un utilizzo dei terreni vi è stato nel periodo centrale dell'arco temporale di interesse, utile ai fini della maturazione del possesso per usucapione.
Il complesso testimoniale, per come strutturato in modo puntuale e circostanziato, non contraddice il fatto che l' nel 2019 abbia preso parte alle operazioni di apposizione Parte_1
dei termini, sottoscrivendo il relativo verbale e senza eccepire l'intervenuta usucapione, non costituendo questo fatto una preclusione alla possibilità di adire poi le competenti sedi giustiziali per acclarare la preesistenza del suo diritto acquisito.
Inoltre, le superiori evidenze testimoniali non possono essere messe in dubbio da quanto riferito dai restanti testimoni, di segno contrario, risultanti meno attendibili;
infatti, i medesimi risultano collegati ad o da vincolo parentale ( CP_2 Persona_7
cognato) o da un rapporto di lavoro subordinato ( , dipendente della società Persona_8 pagina 7 di 9 MITIC S.r.l. il cui amministratore è o lo sono recentemente stati ( CP_2 Per_9
fino al dicembre 2023, ovvero tre mesi prima dell'udienza del 7.3.2024 in cui ha reso
[...]
la testimonianza); gli altri testi non dicono nulla di interesse riguardo il periodo durante il quale sarebbe maturata l'usucapione se non per il periodo in cui sono intervenuti per incarichi professionali per conto delle parti convenute ( e . Controparte_6 Persona_5
Infine, va rilevata la sufficienza delle anzidette risultanze testimoniali stante l'orientamento della Suprema Corte (n.20884/2023) per la quale: “il giudizio di rilevanza della prova non può essere condizionato dalla mancanza di riscontri documentali dei fatti da accertare, ma va effettuata esclusivamente sulla base del contenuto dei capitoli di prova in rapporto ai termini della controversia.
(Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza che, senza ammettere l'interrogatorio formale della resistente, aveva respinto la domanda di usucapione per l'assenza di elementi documentali che confermassero l'esercizio del possesso per la relativa durata).” Infatti, “La prova degli estremi integratori di un possesso "ad usucapionem", vertendo su una situazione di fatto, non incontra alcuna limitazione nelle norme concernenti gli atti soggetti a forma scritta, "ad substantiam" o "ad probationem", e, pertanto, può essere fornita per testimoni” (cass. n.2977/2019).
Ne deriva che le risultanze testimoniali siano tali da consentire al Giudice l'applicazione - a favore della parte attrice - del regime probatorio della regola della preponderanza dell'evidenza o del “più probabile che non ”, in quanto facendo correttamente applicazione di questo criterio questo Giudicante, considerate le complessive risultanze testimoniali, non può che accertare come il potere esercitato dall sui terreni per cui è causa, è avvenuto Parte_1
in modo continuo, ininterrotto e indisturbato per oltre un ventennio senza interferenze esterne, sussistendone sia l'animus possidendi che il corpus possesionis.
La controvertibilità in punto di fatto e diritto delle questioni affrontate suggeriscono la compensazione delle spese, mentre nulla è per le spese nei confronti della Curatela liquidazione giudiziale tante l'erronea chiamata in giudizio della . CP_1 CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, in persona del G.O.P. Dott.ER NE in funzione di Giudice Unico, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando:
1) accoglie la domanda attorea;
pagina 8 di 9 2) dichiara che (cod. fisc. ), ha acquistato per Parte_1 C.F._1
usucapione la proprietà dei terreni siti nel Comune di Narni (TR) meglio distinti al Catasto
Terreni al Foglio n. 118, Particelle nn. 267, 272, 264 e Foglio 117 Particelle nn. 51, 223, 224.
3) ordina al competente Ufficio della Conservatoria dei Pubblici Registri Immobiliari, di provvedere alla consequenziali trascrizioni e volturazioni con esonero di responsabilità.
4) Spese compensate nei confronti di e di CP_2 Controparte_3
5) Nulla per le spese nei confronti della Curatela liquidazione giudiziale CP_1
Terni, 22 dicembre 2025
Il Gop
ER NE
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERNI
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale di Terni Sezione Civile in persona del Giudice Onorario dott.ER NE in funzione di Giudice Unico ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile di I° grado iscritto al n.2281/2021 R.G.Affari Civili
TRA
(cod. fisc. ), domiciliato a L'Aquila (AQ), in Via Parte_1 C.F._1
dell'Aringo, 58/A, presso lo studio dall'Avv. Adriano Calandrella, che lo rappresenta e difende per procura in atti.
. attore
E
Curatela della liquidazione giudiziale n. 257/2024 Tribunale di Milano, “Liquidazione
Giudiziale ”, (c. f. : ), in persona dei curatori Dott. e CP_1 P.IVA_1 Persona_1
Avv. Vincenzo Tartaro
-convenuta, contumace
E
(C.F.: ) rappresentato e difeso dall'Avv. ER CP_2 C.F._2
DI ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Terni – Via E. Barberini n. 10 come da procura in atti.
- terzo chiamato in causa pagina 1 di 9 NONCHE'
p.i. , nella persona del legale rapp.te Controparte_3 P.IVA_2 CP_2
elettivamente domiciliato in Terni – Via E. Barberini n. 10 presso lo studio dell'Avv. ER
DI come da procura in atti.
- terza chiamata in causa
Oggetto: usucapione.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 18.09.2025, tenuta nella forma scritta ex art 127-ter c.p.c., le parti precisavano le proprie conclusioni come da note depositate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale Parte_1 CP_1
di Terni per sentire accogliere le seguenti conclusioni: ”dichiarare che il Sig. Parte_1
(cod. fisc. ), nato a [...], l'[...], residente a [...], ha acquistato per C.F._3 usucapione la proprietà dei terreni siti nel Comune di Narni (TR) meglio distinti al Catasto Terreni al
Foglio n. 118, Particelle nn. 267, 272, 264 e Foglio 117 Particelle nn. 51, 223, 224, e conseguentemente ordinare al competente Ufficio della Conservatoria dei Pubblici Registri Immobiliari, di provvedere alle consequenziali trascrizioni e volturazioni con esonero di responsabilità”. Riferiva, parte attrice, che aveva posseduto e possiede uti dominus da oltre vent'anni, in maniera pubblica, pacifica, ininterrotta, indisturbata ed esclusiva i terreni siti nel tenimento del Comune di Narni (TR), meglio distinti al Catasto Terreni del predetto Comune come segue (nell'ordine di FOGLI O
PARTICELLA CLASS E HA ARE CA REDDITO DOMINICALE REDDITO AGRARIO) 1) 118
267 3 0 52 90 Euro: 20,49 Euro: 17,76; 2) 118 272 3 0 15 50 Euro: 6,00 Euro: 5,20; 3) 118 264 3 0 8
80 Euro: 2,73 Euro: 1,36; 4) 117 51 2 0 20 20 Euro: 11,48 Euro: 7,82; 5) 117 223 2 0 4 50 Euro: 2,56
Euro: 1,74; 6) 117 224 3 0 6 40 Euro: 2,31 Euro: 2,31; che l'intestatario catastale risultava essere pagina 2 di 9 la società (P. IVA ), in persona del legale rappresentante pro CP_1 P.IVA_1
tempore, con sede legale in Narni (TR), Fraz. Nera Montoro. Strada dello Stabilimento, 1; che l'attore, a fronte dell'inerzia dell'intestatario catastale, nel corso degli anni, e da oltre 20 anni, aveva provveduto all'uso di tali terreni, sia adibendoli al pascolo del proprio bestiame sia provvedendo, anche avvalendosi dell'opera di terzi, alla coltivazione dei terreni per le esigenze connesse all'allevamento del bestiame, sostenendo in via esclusiva tutte le spese all'uopo necessarie e facendo propri i frutti ottenuti, comportandosi nel godimento di tale cespite come esclusivo proprietario, tale atteggiandosi nei confronti dell'intera collettività, senza incontrare ostacoli od opposizioni di sorta da parte di chicchessia e senza rendere conto ad alcuno, né corrispondere alcunché per il relativo godimento;
che, sussistevano tutti i requisiti e presupposti di legge perché venisse dichiarata acquisita in suo favore la piena, assoluta ed esclusiva proprietà dei suddetti terreni per effetto della prescrizione acquisitiva di cui agli artt. 1158 e seguenti c.c.
Si costituiva il giudizio la soc. contestando le avverse lamentele. Deduceva, CP_1 parte convenuta, preliminarmente come l'atto di citazione fosse stato notificato alla società convenuta a mezzo PEC in data 29 Ottobre 2021, mentre la stessa aveva venduto alla società
a responsabilità limitata semplificata i terreni di cui alle particelle 51, 223 e CP_3
224 del Foglio 117 e la particella 264 del Foglio 118, di cui il Sig. aveva rivendicato Parte_1
l'acquisto per usucapione, con atto pubblico del 25 Ottobre 2021, Dott. , Persona_2
Notaio in Terni, Rep. N. 37944, registrato il 2 Novembre 2011 al n. 7199 e trascritto in pari data, ai numeri 8992 e11820 , nonché al Sig. , le particelle 267 e 272 del Foglio CP_2
118, con atto pubblico del 25 Ottobre 2021, Dott. , Notaio in Terni, Rep. N. Persona_2
37942, registrato il 2 Novembre 2011 al n. 7197 e trascritto in pari data, ai numeri 8991 e11819; che era intenzione, tuttavia, della società non più proprietaria dei beni immobili CP_1
oggetto del presente giudizio, dimostrare l'assoluta infondatezza della domanda attrice,
(anche al fine di evitare un'eventuale azione di risarcimento del danno da parte dell'acquirente); che, sempre in via preliminare, si eccepiva la nullità dell'atto introduttivo del giudizio per il difetto degli elementi minimi indispensabili per l'esercizio del diritto di difesa della società convenuta, prescritti dall'art. 163 n. 4 del codice di procedura civile posto che l'attore non aveva indicato: - quando fosse iniziato il presunto possesso uti dominus;
- la data pagina 3 di 9 in cui si sarebbero verificati i presupposti per l'acquisto per usucapione;
- le modalità di esercizio del presunto possesso sulla cosa, i riferimenti temporali, le attività poste in essere, la collocazione negli anni delle stesse;
- gli eventuali atti amministrativi, fiscali e/o di altra natura riconducibili alla presunta proprietà dei fondi;
che l' non aveva mai Parte_1
posseduto, in ogni caso, i terreni oggetto dell'atto di citazione dato che l'occupazione, illegittima e abusiva dei beni immobili, era stata posta in essere soltanto dopo che la CP_1
il 3 agosto 2021, aveva manifestato all'attore, ai fini dell'esercizio della prelazione
[...]
agraria, l'intenzione di cedere a terzi le particelle 267 e 262 del Foglio 118; che il legale rappresentante della società convenuta, avvedutasi che la recinzione di una delle rate di terreno era stata divelta e che sulla stessa era in corso l'aratura, depositava il 30 settembre
2021, presso la Procura della Repubblica di Terni, denuncia querela contro ignoti;
che nel ventennio precedente la notifica dell'atto introduttivo si erano verificate, inoltre, circostanze incompatibili con l'invocato acquisto per usucapione;
che, in data 8 marzo 2019, i dott.ri e , su incarico della avevano effettuato uno Persona_3 Persona_4 CP_1
“Studio agronomico ed ambientale per la messa in stato di coltivazione di terreni agricoli di proprietà”, anche sulle particelle censite al Foglio 117, nn. 51, 223, 224 e al Foglio 118, nn. 264,
272, 267 e che, nel corso del sopralluogo, non erano emersi segni di interventi agricoli sui fondi e nè fu riscontrata la presenza di bestie al pascolo;
che, in data 8 aprile 2019, su incarico della il Geom. dello Studio M5 di Terni, aveva proceduto alla CP_1 Persona_5 riconfinazione dei terreni di proprietà della dove l , sebbene CP_1 Parte_1
non prendesse parte alle operazioni di apposizione dei termini, non sollevava alcuna eccezione al riguardo;
che questo secondo incombente aveva per oggetto anche la riconfinazione della particelle 51 del foglio 117 e le particelle 262, 264 e 272 del Foglio 118; che l'accettazione, da parte dell' del confine era incompatibile con la domanda Parte_1
introduttiva del presente giudizio e costituiva un evento tale da escludere e/o interrompere qualsiasi signoria di fatto sui beni oggetto dell'usucapione.
Autorizzata parte attrice, ai sensi del terzo comma dell'art. 269 cpc alla chiamata in causa di semplificata, quest'ultima si costituiva contestando le doglianze attoree. Controparte_4
Deduceva il terzo chiamato in causa, oltre la nullità dell'atto di citazione carente nell'esposizione, senza specificare alcunché circa la data del presunto inizio del possesso dei pagina 4 di 9 terreni, delle modalità del suo esercizio e di tutti gli elementi utili per poter presentare adeguata difesa;
che i terreni oggetto del giudizio e di proprietà della esponente, quindi quelli di cui al foglio 117 partt. 51, 223 e 224, erano da oltre vent'anni incolti, pieni di sterpaglie e non erano mai stati recintati;
che, negli anni 2013 e 2019 sui terreni di cui è causa e su quelli limitrofi veniva eseguita una riconfinazione, alla presenza del ricorrente (e degli Parte_1
altri confinanti) ed egli non rivendicava alcunché; che, in data 30 settembre scorso,
[...]
legale rappresentante della (allora proprietaria del terreno oggi in Per_6 CP_1
contestazione) aveva denunciato penalmente l' il quale, senza alcuna Parte_1 autorizzazione, era stato trovato, insieme ad un suo collaboratore, abusivamente all'interno della particella 51; che nell'anno 2019, la precedente proprietaria delle CP_1
particelle oggetto di causa, aveva commissionato una relazione al Dott. per ottenere Per_3 una valutazione ambientale delle loro proprietà, ai fini della coltivazione, con effettuazione di numerosi sopralluoghi e studi, senza mai verificare la presenza sul terreno de quo di un uso da parte di altre persone;
che poi fu eseguita una riconfinazione dei terreni, compreso quello oggetto del presente giudizio, senza che l' eccepisse l'intervenuta usucapione;
che Parte_1
mai si era trovato traccia di bestiame e di colture in loco.
Autorizzata parte attrice, ai sensi del terzo comma dell'art. 269 cpc alla chiamata in causa di quest'ultimo si costituiva contestando le doglianze attoree in modo CP_2
sovrapponibile a quanto esposto dalla semplificata. Controparte_4
Con ordinanza del 31.7.2025, il giudice respingeva l'istanza avanzata dalle parti di riunione della presente causa a quella derubricata al n. 2280/2021 R.G.Aff.Cont.
A seguito dell'apertura della liquidazione giudiziale della convenuta , il processo CP_1 veniva interrotto, poi riassunto dalla parte attrice, con ricostituzione in giudizio sia di
[...]
semplificata sia di mentre veniva dichiarata la contumacia Controparte_4 CP_2
della società . Controparte_5
La causa veniva istruita documentalmente, per prova per interrogatorio formale e testimoniale. All'udienza di precisazione delle conclusioni, il Giudice Monocratico, subentrato al precedente Giudice in data 15.07.2025, tratteneva la causa assegnando alle parti termini ex art.190 c.p.c. per il deposito degli scritti defensionali conclusivi.
pagina 5 di 9 MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, va evidenziato che parte attrice ha erroneamente individuato nella CP_1
il proprio contraddittore, atteso come sia pacifico che i terreni per cui è causa siano stati
[...] acquisiti da e da rispettivamente quelli con riguardo alle Controparte_3 CP_2
particelle 51, 223 e 224 del Foglio 117 e alla particella 264 del Foglio 118, con atto pubblico del
25 Ottobre 2021, Dott. , Notaio in Terni, Rep. N. 37944, registrato il 2 Persona_2
Novembre 2011 al n. 7199 e trascritto in pari data, ai numeri 8992 e 11820 ( Controparte_3
), e quelli con riguardo alle particelle 267 e 272 del Foglio 118, con atto pubblico del 25
[...]
Ottobre 2021, Dott. , Notaio in Terni, Rep. N. 37942, registrato il 2 Novembre Persona_2
2011 al n. 7197 e trascritto in pari data, ai numeri 8991 e 11819 ( ). Ne consegue, CP_2
che, a fronte dell'atto di citazione notificato con pec in data 29.10.2021, gli intestatari dei terreni erano due distinti soggetti ai quali doveva essere notificato l'atto introduttivo del giudizio.
Nel merito, le complessive evidenze istruttorie orientano per la fondatezza della domanda attorea.
Infatti, le risultanze testimoniali hanno prevalentemente dimostrato che l aveva Parte_1 avuto la piena, assoluta ed esclusiva proprietà dei suddetti terreni sui quali è stata data prova che ne avesse fruito uti dominus, essendo emerso che gli stessi sono stati tenuti in ordine, recintati ed utilizzati per la semina e per il pascolo degli animali. Al riguardo, sono concordi, puntuali e circostanziate le escussioni che seguono.
Il teste (udienza 30.11.2023), attendibile in quanto indifferente all'esito della Testimone_1
lite, conosce i fatti di causa in quanto ha “un terreno, coltivato ad uliveto, adiacente a quello dell' ho abitato nei luoghi di causa da quando sono nato fino a circa l'anno 2000, e i miei figli Parte_1 abitano a Montoro per cui percorro quasi tutti i giorni la strada, dove si trovano i terreni per andarli a visitare”. Il medesimo, con riguardo all'utilizzo dei terreni e della loro manutenzione ordinaria e straordinaria da parte dell'attore dagli inizi degli anni 90, ha precisato che “ 2)Si è vero l'attore ha utilizzato i terreni per la semina dell'erbaio e ho visto che l'attore portava gli animali, prevalentemente ovini, a pascolare sui terreni oggetto di causa. Ho visto l'attore si occupava della raccolta delle olive. 3) Si è vero, ho visto che si occupava della manutenzione, confermo che di averlo sistemare la recinzione, fare la potatura della vegetazione e occuparsi della pulitura dei terreni. ADR ho
pagina 6 di 9 visto che ha riparato la recinsione e ho visto che effettuava la semina con mezzi agricoli.”
Quanto riferito dal detto teste è in linea con l'escussione di (udienza 16.5.2024) Testimone_2
che ha svolto dei lavori agricoli per conto dell'attore: “Si è vero ne sono a conoscenza in quanto sono io che su incarico del Sig. ho coltivato i terreni ho seminato erbaio che poi usa Parte_1 Parte_1 per l'allevare le pecore. ADR io ho iniziato a lavorare per conto terzi prima del 2000 e è stato Parte_1 uno dei primi clienti. Tutti gli anni ho coltivato i terreni oggetto di causa…. ho coltivato tutta la fascia adiacente al bosco…mi riporto a quanto sopra dichiarato per la coltivazione, mentre per gli animali ho visto che vengono allevato dall' le pecore, le ho viste pascolare sui terreni oggetto di causa. Parte_1
ADR io faccio la semina dei campi da agosto a settembre, mentre le pecore le vedo, quando vado sui luoghi di causa, in quanto ho altri clienti nelle vicinanze. Ho visto L' pascolare le pecore e Parte_1
altre volte ho visto gli ovini da soli pascolare all'interno della recinzione. 3) Si è vero, preciso che ci sono delle recinzioni sui luoghi di causa così come riprodotte nelle foto 3 e 5 …6) Si è vero, io sui terreni oggetto di causa ho visto sempre e solo da 20 anni allevare animali o seminare il Parte_1 terreno, semina di cui io mi sono occupato su incarico dello stesso”.
A supporto delle superiori testimonianze, interviene quella di (udienza Testimone_3
7.3.2024), anch'egli indifferente, per il quale “posso dire di avere visto all'incirca dagli anni 2004-
2005, alcune volte, mentre passavo con la mia autovettura lungo la strada denominata di Vagno, vicino alla rotonda l' con il proprio gregge, mentre pascolava gli animali…Posso dire che Parte_1
sotto casa dell' nel terreno sottostante ho visto una recinzione, cioè una rete metallica con dei Parte_1
paletti, riconosco la rete e i paletti riprodotti nella foto all. 3…”. Quindi, un utilizzo dei terreni vi è stato nel periodo centrale dell'arco temporale di interesse, utile ai fini della maturazione del possesso per usucapione.
Il complesso testimoniale, per come strutturato in modo puntuale e circostanziato, non contraddice il fatto che l' nel 2019 abbia preso parte alle operazioni di apposizione Parte_1
dei termini, sottoscrivendo il relativo verbale e senza eccepire l'intervenuta usucapione, non costituendo questo fatto una preclusione alla possibilità di adire poi le competenti sedi giustiziali per acclarare la preesistenza del suo diritto acquisito.
Inoltre, le superiori evidenze testimoniali non possono essere messe in dubbio da quanto riferito dai restanti testimoni, di segno contrario, risultanti meno attendibili;
infatti, i medesimi risultano collegati ad o da vincolo parentale ( CP_2 Persona_7
cognato) o da un rapporto di lavoro subordinato ( , dipendente della società Persona_8 pagina 7 di 9 MITIC S.r.l. il cui amministratore è o lo sono recentemente stati ( CP_2 Per_9
fino al dicembre 2023, ovvero tre mesi prima dell'udienza del 7.3.2024 in cui ha reso
[...]
la testimonianza); gli altri testi non dicono nulla di interesse riguardo il periodo durante il quale sarebbe maturata l'usucapione se non per il periodo in cui sono intervenuti per incarichi professionali per conto delle parti convenute ( e . Controparte_6 Persona_5
Infine, va rilevata la sufficienza delle anzidette risultanze testimoniali stante l'orientamento della Suprema Corte (n.20884/2023) per la quale: “il giudizio di rilevanza della prova non può essere condizionato dalla mancanza di riscontri documentali dei fatti da accertare, ma va effettuata esclusivamente sulla base del contenuto dei capitoli di prova in rapporto ai termini della controversia.
(Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza che, senza ammettere l'interrogatorio formale della resistente, aveva respinto la domanda di usucapione per l'assenza di elementi documentali che confermassero l'esercizio del possesso per la relativa durata).” Infatti, “La prova degli estremi integratori di un possesso "ad usucapionem", vertendo su una situazione di fatto, non incontra alcuna limitazione nelle norme concernenti gli atti soggetti a forma scritta, "ad substantiam" o "ad probationem", e, pertanto, può essere fornita per testimoni” (cass. n.2977/2019).
Ne deriva che le risultanze testimoniali siano tali da consentire al Giudice l'applicazione - a favore della parte attrice - del regime probatorio della regola della preponderanza dell'evidenza o del “più probabile che non ”, in quanto facendo correttamente applicazione di questo criterio questo Giudicante, considerate le complessive risultanze testimoniali, non può che accertare come il potere esercitato dall sui terreni per cui è causa, è avvenuto Parte_1
in modo continuo, ininterrotto e indisturbato per oltre un ventennio senza interferenze esterne, sussistendone sia l'animus possidendi che il corpus possesionis.
La controvertibilità in punto di fatto e diritto delle questioni affrontate suggeriscono la compensazione delle spese, mentre nulla è per le spese nei confronti della Curatela liquidazione giudiziale tante l'erronea chiamata in giudizio della . CP_1 CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, in persona del G.O.P. Dott.ER NE in funzione di Giudice Unico, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando:
1) accoglie la domanda attorea;
pagina 8 di 9 2) dichiara che (cod. fisc. ), ha acquistato per Parte_1 C.F._1
usucapione la proprietà dei terreni siti nel Comune di Narni (TR) meglio distinti al Catasto
Terreni al Foglio n. 118, Particelle nn. 267, 272, 264 e Foglio 117 Particelle nn. 51, 223, 224.
3) ordina al competente Ufficio della Conservatoria dei Pubblici Registri Immobiliari, di provvedere alla consequenziali trascrizioni e volturazioni con esonero di responsabilità.
4) Spese compensate nei confronti di e di CP_2 Controparte_3
5) Nulla per le spese nei confronti della Curatela liquidazione giudiziale CP_1
Terni, 22 dicembre 2025
Il Gop
ER NE
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