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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 18/07/2025, n. 4581 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4581 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA SEZIONE SESTA CIVILE
composta dai magistrati: dott. Antonio Perinelli - Presidente dott.ssa Domenica Capezzera - Consigliere dott. Luca Ponzillo - Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n.6381 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2017, vertente
tra
( ), elettivamente domiciliato presso Parte_1 CodiceFiscale_1 il difensore avv. Valerio Bernardini Betti che lo rappresenta e difende giusta delega a margine dell'atto di appello
APPELLANTE
e
( ), elettivamente domiciliata CP_1 CodiceFiscale_2 presso i difensori avv.ti Nicola Corbo e Antonella Garonfolo che la rappresentano e difendono giusta procura in atti
APPELLATA
e
(c.f. ), in persona del l.r.p.t., elettivamente Controparte_2 P.IVA_1 domiciliata presso i difensori avv.ti Massimo Marcacci Balestrazzi e Maurizio
Nobili che la rappresentano e difendono giusta procura in atti
APPELLATA
e
1 , (c.f. ), e CP_3 C.F._3 CP_4
, (c.f. ), elettivamente domiciliate presso lo
[...] C.F._4 studio del difensore avv. Paolo Pannella che le rappresenta e difende giusta procura in atti
APPELLATE
e
( , elettivamente domiciliata CP_5 CodiceFiscale_5 presso il difensore avv. Samantha Annette Galiani, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti
APPELLATA
OGGETTO: appello contro la sentenza n.11341/2017 emessa dal Tribunale di
Roma in data 5.06.2017.
Ragioni in fatto e diritto della decisione
§ 1. - Con atto di citazione notificato in data 28.09.2017, ha proposto Parte_1 appello avverso la sentenza n.11341/2017, emessa dal Tribunale di Roma, pubblicata il 5.06.2017, resa nel giudizio di primo grado avente r.g.n.52532/2013 promosso da nei confronti di , , CP_1 Parte_1 CP_3 [...]
, società (già CP_4 CP_5 CP_6 Controparte_7
), nonché nei confronti dell'odierno Controparte_8 Controparte_2 appellante.
§ 2. - I fatti di causa sono evidenziati nella sentenza impugnata come di seguito riportato: “In data 25 dicembre 2012 decedeva in Roma che aveva CP_9 regolato la sua successione con testamento pubblico ricevuto il 2 ottobre 2012 dal
Notaio di Roma. Suoi eredi legittimi erano all'apertura della Persona_1 successione la moglie , nata a [...] il [...], ed i figli CP_5
( , nato a [...] il [...]; , nata a [...] il [...]; , CP_10 CP_1 Pt_1 nato a [...] il [...]).
Con il testamento, il defunto legava alla moglie, in sostituzione della legittima, il diritto di abitazione sulla casa coniugale, il diritto di uso sui mobili corredanti la casa stessa ed una rendita vitalizia di Euro 2.500,00= mensili, nonché prelegava ai figli tutti i liquidi esistenti a suo nome presso la Banca di Credito Cooperativo di Roma – Ag. 19, in ragione, di 5/9 per e di 2/9 ciascuno per ed Pt_1 CP_10
2 , assegnando altresì ai figli gli immobili per ciascuno di essi indicati nel CP_1 testamento stesso.
dichiarava, all'udienza 23 aprile 2013, nel procedimento CP_5 promosso da ex art.650 c.c., di non voler rinunciare al legato in CP_1 sostituzione di legittima.
Con atto 10 luglio 2013, conveniva, in giudizio innanzi al CP_1
Tribunale Ordinario di Roma , , , nonché Parte_2 Parte_1 CP_5 le società (già ) ed CP_6 Controparte_7 Controparte_8 [...]
per sentir accettare e dichiarare che le disposizioni testamentarie e gli CP_2 atti di compravendita intervenuti tra il defunto e le tre menzionate società (atto per Notaio 4.8.1993 rep. 81180 a favore di atto per Notaio Per_2 CP_6
4.8.1993 rep. 81179 a favore di atto per Notaio Per_2 Controparte_7
4.8.1993 rep 81178 a favore di dissimulando Per_2 Controparte_2 donazioni indirette a favore di e , nonché l'incasso da parte Parte_1 CP_10 della , in data 27.12.2012 di un assegno di Euro 70.000,00 = a CP_5 firma del defunto, datato 24.12.2012 (giorno antecedente il decesso), e di canoni di locazione, spettanti al defunto medesimo, costituente donazione indiretta a favore della medesima, avevano leso i suoi diritti di riserva e, CP_5 conseguentemente, ricostruito l'asse ereditario, essere reintegrata nei propri diritti, con attribuzione dei beni oggetto di donazione sino alla concorrenza della quota di spettanza.
Nelle more, il coerede rinunciava, con atto ricevuto dal Notaio Parte_2 in data 15.10.2013 rep. 32.385 raccolta a. 10360, reg.to Persona_3 all'Ufficio delle Entrate di Roma il 17.10.2013 al n.27, alla chiamata ereditaria, per cui subentravano nella successione, ai sensi dall'art. 467 c.c., le due figlie
e . CP_3 Controparte_4
e , costituitesi in giudizio, spiegavano anche CP_3 Controparte_4 esse, così concordando con quella proposta da con atto di CP_1 citazione, domanda di riduzione delle disposizioni testamentarie fatte a favore del coerede , in quanto eccedenti la quota di cui il defunto avrebbe potuto Parte_1 disporre e, perciò, lesive dei loro diritti di riserva. Le stesse, però, contestavano che gli atti di compravendita intercorsi tra il defunto e le società CP_11
[... e costituissero direttamente o indirettamente donazioni a Controparte_7 favore del loro genitore, chiedendo conseguentemente che venisse dichiarata
3 l'inammissibilità della proposta domanda, in ordine a tale punto, e/o, comunque la manifesta infondatezza e temerarietà.
e provvedevano quindi a notificare al coerede CP_3 Controparte_4
alla data ancora non costituito in giudizio, la loro comparsa di Parte_1 costituzione e risposta. eccepiva la nullità della citazione ai sensi Parte_1 degli artt. 163 comma 3° nn.4 e 5 e 164 comma 4 c.p.c, e, nel merito,
l'infondatezza della domanda, in quanto, a suo dire non si sarebbe verificata alcuna lesione della legittima, essendo stati desunti i valori delle attribuzioni testamentarie da una perizia fatta eseguire dal testatore prima del decesso.
eccepiva che l'attrice non forniva alcuna prova in ordine CP_5 all'incasso dell'assegno ed all'introito di canoni locatizi di spettanza del defunto.
La eccepiva l'inammissibilità e, comunque, Controparte_12
l'infondatezza della domanda per aver ritualmente corrisposto il prezzo d'acquisto ed egualmente le società e Concessi i Controparte_11 Controparte_7 termini previsti dall'art.183 comma 6° cpc, con ordinanza del 17.4.2014, rigettate tutte le richieste istruttorie, veniva disposta, CTU, attesa la necessità di procedere, in relazione alle domande ed alle eccezioni formulate dalle parti, alla ricostruzione dell'asse ereditario del defunto ed alla determinazione CP_9 del relativo valore.
Svolta la CTU di descrizione e valutazione di stima dei beni costituenti l'asse ereditario, all'udienza del 18 gennaio 2017, le parti precisavano le conclusioni trascritte in epigrafe e la causa passava in decisione, previa assegnazione dei termini ex art.190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica. In detta udienza l'attrice rinunciava alla CP_1 domanda nei confronti di e , nonché delle CP_3 Controparte_4 società e con accettazione da parte delle Controparte_11 Controparte_7 stesse e compensazione delle spese di lite”.
§ 3. - Il Tribunale con detta sentenza ha così deciso: “Il Tribunale, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, così provvede: - determina ex art.542 c.c. il valore della quota spettante a ciascuna parte legittimaria in Euro 2.140.654,31=; - accerta la lesione in danno di
[...]
(per Euro 1.425.664,31 =) e (per CP_1 CP_3 Controparte_4 euro 1.418.280,31 = complessivi) della detta quota di riserva in conseguenza delle disposizioni testamentarie a favore del coerede;
dispone la Parte_1
4 riduzione, per il pari importo complessivo di Euro 2.843.944,62 = delle disposizioni testamentarie a favore di , assegnando a , Parte_1 CP_1
e i seguenti beni ed ordinandone, a CP_3 Controparte_4 Pt_1
medesimo, il rilascio a favore di queste ultime:
[...]
A) , a compensazione dell'accertata lesione di Euro CP_1
1.425.644,31=:
1 - Appartamento in Roma, via dei Gonzaga n. 203, interno 9
(cespite n. 20 della CTU - foglio 419, particella 1616, sub 9; 2 - Appartamento in
Roma, via dei Gonzaga 203, interno 10 (cespite n. 21 della CTU - foglio 419, particella 1616, sub 10); 3 – Box in Roma, via dei Gonzaga 203, n.6 (cespite n.29 della CTU - foglio 419, particella 1616, sub19);
4 - Capannone in Roma, via
AU IC 8 (cespite n.4 della CTU – foglio 409, particella 430, sub
501); 5 – Capannone in Roma, via AU IC 8 (cespite n. 5 della CTU – foglio 409, particella 430, sub 502); 6 – Immobili fatiscenti in via AU
IC 6 (cespite n. 3 della CTU – foglio 409, particella 206 – foglio 409, particella 432, sub 501 – foglio 409, particella 433, sub 501); 7 – Porzione di terreno in Roma, via AU IC – area di servizio indivisa (del cespite
n.2 della CTU, escluso il parco della villa – foglio 409, particella 429 – parte) in parti uguali con e , comprendente: - l'area CP_3 Controparte_4 piazzale a servizio dei capannoni delimitata dall'attuale recinzione, di mq 1.080 circa e gravata da servitù; - il terreno residuo di mq 2.100 circa;
8 – Porzione di terreno in Roma, via AU IC (dal cespite n. 7 della CTU – foglio 409, particella 115 – parte): a) Lotto di area agricola di superficie pari alla metà della superficie agricola complessiva di mq 33.764 circa;
b) Altro lotto di terreno di area PRINT contiguo al precedente, della superficie di mq 2.928.
B – a e , a compensazione dell'accertata CP_3 Controparte_4 lesione di Euro 1.418.280,31 =:1 – Appartamento in Roma, via dei Gonzaga 203,
Interno 11 (cespite n. 22 della CTU - foglio 419, particella 1616, sub 11); 2-
Appartamento in Roma, via dei Gonzaga 203, interno 12 (cespite n.23 della CTU
– foglio 419, particella 1616, sub 12); 3 – Box in Roma, via dei Gonzaga 203, n.1
(cespite n. 24 della CTU, foglio 419, sub 13); 4 – Capannone in Roma, via
AU IC 8 (cespite n. 6 della CTU, foglio 419, particella 431); 5 –
Porzione di terreno in Roma, via AU IC – area di servizio indivisa
(dal cespite n.2 della CTU, escluso il parco della villa – foglio 409, particella 429
– parte) in parti uguali con , comprendente: - l'area piazzale di CP_1
5 servizio dei capannoni e delimitata dall'attuale recinzione di mq 1.080 circa e gravata da servitù; - il terreno residuo di mq 2.100 circa;
6 – Porzioni di terreno in Roma, via AU IC (dal cespite n.7 della CTU - foglio 409, particella 115 – parte): a) Area Piazzale a servizio dei quattro capannoni e delimitata dalla recinzione esistente, di superficie mq 3.724 circa, gravata da servitù; b) Altro lotto di terreno area PRINT contiguo al precedente, della superficie di mq 2.264; c) Altro lotto di area agricola, di superficie pari alla metà della superficie agricola complessiva di mq 33.764 circa;
- dichiara l'obbligo di
di corrispondere a , e Parte_1 CP_1 CP_3 CP_4
i frutti percepibili dalle unità immobiliari come sopra assegnate, con
[...] decorrenza dall'apertura successione e maggiorati degli interessi legali, il tutto nell'importo da quantificarsi nel prosieguo;
dichiara la cessazione della materia del contendere tra , e , CP_1 CP_3 Controparte_4 [...]
e in ordine all'impugnativa degli atti Controparte_13 Controparte_14 per Notaio 4.8.1993 rep. 81179 e 81180, con compensazione delle spese Per_2 di lite;
- dispone, con separata ordinanza in pari data la rimessione della causa sul ruolo per l'espletamento degli adempimenti nella stessa specificati da parte del nominando CTU;
- spese al definitivo”.
§ 4. - La decisione è così motivata: “Preliminarmente vanno esaminate
l'eccezione di nullità dell'atto di citazione e la richiesta di rinnovo della CTU formulata dal convenuto . Entrambe si appalesano manifestamente Parte_1 infondate e vanno respinte. Quanto all'eccezione di nullità della citazione per asserita indeterminatezza della cosa oggetto dalla domanda e per mancata esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, la stessa è palesemente contraddetta dalla condotta processuale del
, che si è difeso nel merito contestando la lesione della legittima Parte_1 dedotta dall'attrice e dalle convenute e CP_1 CP_3 [...]
con l'affermare che il valore dei beni alle stesse attribuiti nel CP_4 testamento, sulla base di una stima effettuata da un tecnico di fiducia del testatore prima del decesso, era addirittura superiore a quello che loro sarebbe spettato a titolo di legittima.
Né appare, peraltro, di alcun pregio l'eccezione di nullità per asserita mancata indicazione dei mezzi di prova, in quanto a prescindere che detta nullità non risulta comminata dall'invocato art.164 c.p.c., il n. 5 dell'art. 163 c.p.c. va letto
6 coordinandolo con l'art.183 comma 6° n. 2 c.p.c., il quale prevede la concessione, da parte del Giudicante, di un termine ''per l'indicazione dei mezzi di prova e produzioni documentali''. Non si comprende poi quali prove avrebbe dovuto offrire l'attrice dal momento che il convenuto aveva negato la Parte_1 sussistenza della lesione della legittima esclusivamente nella considerazione della realtà del valore dei beni attribuiti in testamento come risultante, da una stima effettuata dal testatore prima del decesso.
Sia l'attrice che le convenute e hanno CP_3 Controparte_4 contestato i valori indicati da , per cui si è reso assolutamente Parte_1 necessario procedere alla determinazione del valore dell'asse ereditario, previa ricostruzione dello stesso, con l'ausilio di un Consulente Tecnico. Venendo all'esame del merito, il Collegio osserva:
- Sull'asserita simulazione dell'atto di compravendita . Parte_3 [...] per Notaio del 4.8.1993 rep 81178 e/o sussistenza di un CP_2 Per_2 negotium mixtum cum donatione l'attrice assume che l'atto CP_1 dissimulerebbe una donazione a favore del coerede , socio di Parte_1 maggioranza della Soc. non sussistendo traccia di passaggio Controparte_2 di denaro dalla società al venditore . L'assunto della simulazione CP_9 dell'atto è contraddetto, però dalla documentazione prodotta dalla CP_12
della quale emerge l'effettiva corresponsione del prezzo a mezzo
[...] assegno, nonché l'avvenuto incasso dello stesso da parte del venditore.
Il CTU ha valutato il bene, alla data di apertura della successione, in euro
999.000,00 = di contro ai 400.000.000 = delle vecchie lire del prezzo di acquisto, per cui l'atto va rettamente qualificato negotium mixtum cum donatione.
Il trasferimento del diritto reale, nella parte in cui il suo valore supera notevolmente il corrispettivo pattuito (addirittura di circa l'80%, come nella fattispecie) deve ritenersi avvenuto a titolo di liberalità (Cass. sent. 31499 del 21 ottobre 1992) e gravare sulla disponibile.
Ed invero, non si può affermare che detto trasferimento abbia costituito una liberalità per l'intero, essendo stata documentata la corresponsione della somma di Lire 400.000.000 = (pari agli attuali euro 206.582,76=) per l'acquisto del diritto di proprietà dell'intero immobile.
Ne consegue che il bene oggetto del contratto per Notaio del 4.8.1993 Per_2 rep. 81178 deve essere considerato nel donatum ai fini della ricostruzione
7 dell'asse ereditario e della determinazione della quota di riserva, nel limite del valore alla data di apertura della successione (25.11.2012), eccedente la somma di Lire 400.000.000 pari ad euro 206.582,76=), corrisposta dalla CP_12 al defunto e precisamente di euro 792.417,24=.
[...] CP_9
- Sull'asserito incasso di un assegno di euro 70.000,00 = e di percezione di canoni locatizi da parte di . CP_5
L'attrice assume che la madre avrebbe incassato il 27.12.2012 un CP_1 assegno di euro 70.000,00 = a firma del defunto datato 24.12.2012 (il giorno antecedente il decesso) e percepito, in costanza del rapporto coniugale, canoni locatizi di spettanza del defunto marito e che tali atti configurerebbero donazioni indirette. La non nega di aver incassato l'assegno, ma lo colloca CP_5 nell'ambito dei pagamenti effettuati dal marito in adempimento degli obblighi di mantenimento ed assistenza nascenti dal matrimonio, ma contesta la percezione di fitti di spettanza del marito stesso.
In mancanza di una più specifica causale, il rilascio dell'assegno di euro
70.000,00= deve ritenersi a titolo di liberalità e, quindi, concorrente nella ricostruzione, dell'asse ereditario, mentre nessuna prova è stata fornita dall'attrice in ordine alla asserita acquisizione, da parte della di canoni CP_5 locatizi del defunto, né potendo supplire la richiesta di ordinare alla Banca della
Toscani ex art 210 c.p.c. di esibire documentazione relativa al c/c della stessa trattandosi di una istanza di natura esplorativa.
Nessun pregiudizio, peraltro, per la considerato che, data la capienza CP_5 dalla disponibile, la donazione non subisce riduzioni anche alla luce dell'art.555
c.c.
- La domanda dell'attrice e delle convenute e CP_1 CP_3 [...]
di riduzione delle disposizioni testamentarie a favore del coerede CP_4
e di conseguente reintegrazione della quota di riserva si appalesa Parte_1 fondata e, quindi, meritevole di accoglimento. Dalla ricostruzione dell'asse ereditario e dalla determinazione del suo valore esposte dal CTU Arch. Per_4 nell'elaborato peritale, alle cui conclusioni il Collegio ritiene di dover aderire riconoscendole convincenti (Cass. sent. n. 7266/15), è stato, infatti, accertato che il valore dei beni attribuiti nel testamento a supera notevolmente Parte_1 quello dato dalla somma della quota di riserva con la disponibile. Dal prospetto contenuto a pag. 7 della memoria di replica delle convenute e CP_3
8 , redatto alla luce dell'art. 542 c.c. ed al quale il Collegio Controparte_4 ritiene di poter fare riferimento, perché correttamente redatto sulla base dei valori indicati dal CTU emerge, infatti che la quota di riserva è di Euro
2.140.664,31 = laddove il valore dei beni attribuiti in testamento alle stesse è di
Euro 722.384,00= per cui la reintegrazione comporta l'assegnazione di ulteriori beni per il valore complessivo di Euro. 1.418.280,31. Correttamente è stato richiamato nel detto prospetto, ai fini della determinazione delle quote di riserva
e della disponibile, l'art.542 c.c. e non l'art.537 c.c., anche alla luce dell'orientamento giurisprudenziale di legittimità (Cass, sent.n.112/84).
Si legge in detta sentenza ''dal principio secondo il quale, per il caso di legato in sostituzione di legittima di valore inferiore a quello della legittima medesima la differenza di valore resta computabile per l'accertamento della parte indisponibile del patrimonio ereditario, consegue che il legittimario beneficiario di detto legato, ancorché lo abbia accettato, deve essere calcolato nel numero complessivo degli eredi legittimari, al fine della determinazione di ciascuna quota di riserva''.
Nessuna delle parti ha espresso indicazioni in ordine ai beni - tra quelli attribuiti nel testamento al coerede di cui all'elenco che segue -assegnabili alle Parte_1 lese , e per reintegrare le CP_1 CP_3 Controparte_4 stesse nelle quote di riserva: - 1. Appartamento in Roma, via dei Gonzaga n. 203, interno 9 (cespite n. 20 della CTU - foglio 419, particella 1616, sub 9: euro
195.000,00; 2 - Appartamento in Roma, via dei Gonzaga 203, interno 10 (cespite
n. 21 della CTU - foglio 419, particella 1616, sub 10): euro 197.000,00; 3
Appartamento in Roma, via dei Gonzaga 203, interno 11 (cespite n. 22 della CTU
-foglio 419, particella 1616. sub 11): Euro 303.000,00; 4 - Appartamento in
Roma, via dai Gonzaga 203, Interno 12 (Cespite n. 23 della CTU – foglio 419, particella 1616, sub 12): Euro 139.000,00; 5 – Box in Roma, via dei Gonzaga
203, n.1 (cespite n. 24 della CTU – foglio 419, particella 1616, sub 13: Euro
18.000,00; 6 – Box in Roma, via dei Gonzaga 203, n.6 (cespite n.29 della CTU - foglio 419, particella 1616, sub19): Euro 8.000,00; 7 – Capannone in Roma, via
AU IC 8 (cespite n.4 della CTU – foglio 409, particella 430, sub
501): Euro 162.000,00; 8 – Capannone in Roma, via AU IC 8
(cespite n. 5 della CTU – foglio 409, particella 430, sub 502): 50.000,00; 9 –
Capannone in via AU IC 8 (Cespite n.6 della CTU – foglio 409,
9 particella 431, sub 502): Euro 462.000,00; 10 – Immobili fatiscenti in via
AU IC 6 (cespite n. 3 della CTU – foglio 409, particella 206 – foglio
409, particella 432, sub 501 – foglio 409, particella 433, sub 501): Euro
260.000,00; 11 – Porzione di terreno in via augusto IC comprendente: -
l'area piazzale a servizio dei capannoni e delimitata dall'attuale recinzione di superficie mq 1.080 circa, gravata da servitù; - il terreno residuo di superficie mq
2.100 circa (cespite n. 2 della CTU, escluso il parco della villa – foglio 409, particella 429 – parte): Euro 24.000,00; 12 – Villa con parco in Roma, Via
AU IC 6 (cespite n.1 della CTU – foglio 409, particella 287; foglio
429, particella 429 – parte): Euro 1.492.000,00; 13 – Terreno mq 46.888 (foglio
409, particella 115) suddiviso in: a) Area piazzale a servizio dei quattro capannoni e delimitata dalla recinzione esistente, di superficie mq 3.724 circa, gravata da servitù: Euro 45.000,00; b) Area Print della superficie di mq 9.400:
Euro 1.450.000,00; c) Area agricola di superficie mq 33.764 circa: Euro
180.000,00.
Totale degli immobili assegnati per testamento a : Euro 4.985.000,00. Parte_1
Provvede perciò il Collegio contemperando le esigenze e gli interessi delle parti all'assegnazione dei beni omogenei sulla base dei valori esposti in perizia, come dal prospetto che segue:
A) beni da assegnare a a compensazione dell'accertata lesione di CP_1 euro 1.425.664,31: 1 - Appartamento in Roma, via dei Gonzaga n. 203, interno 9
(cespite n. 20 della CTU - foglio 419, particella 1616, sub 9: euro 195.000,00; 2 -
Appartamento in Roma, via dei Gonzaga 203, interno 10 (cespite n. 21 della CTU
- foglio 419, particella 1616, sub 10): 197.000,00; 3 – Box in Roma, via dei
Gonzaga 203, n.6 (cespite n.29 della CTU- foglio 419, particella 1616, sub19):
Euro 8.000,00; 4 - Capannone in Roma, via AU IC 8 (cespite n.4 della CTU – foglio 409, particella 430, sub 501): Euro 162.000,00; 5 –
Capannone in Roma, via AU IC 8 (cespite n. 5 della CTU – foglio
409, particella 430, sub 502): Euro 50.000,00; 6 – Immobili fatiscenti in via
AU IC 6 (cespite n. 3 della CTU – foglio 409, particella 206 – foglio
409, particella 432, sub 501 – foglio 409, particella 433, sub 501): Euro
260.000,00; 7 – Porzione di terreno in Roma, via AU IC – area di servizio indivisa (del cespite n.2 della CTU, escluso il parco della villa – foglio
409, particella 429 – parte) in parti uguali con e CP_3 CP_4
10 , comprendente: - l'area piazzale a servizio dei capannoni delimitata CP_4 dall'attuale recinzione, di mq 1.080 circa e gravata da servitù; - il terreno residuo di mq 2.100 circa: Euro 12.000,00; 8 – Porzione di terreno in Roma, via
AU IC (dal cespite n. 7 della CTU – foglio 409, particella 115 – parte): a) Lotto di area agricola di superficie pari alla metà della superficie agricola complessiva di mq 33.764 circa: Euro 90.000,00; b) Altro lotto di terreno di area PRINT contiguo al precedente, della superficie di mq 2.928: Euro
451.659,57.
Totale delle assegnazioni a reali : Euro 1.425.659,57. CP_1
Poiché le porzioni assegnate come sopra indicate ai precedenti punti 7), 8 a), e 8
b) – sono parti diverse di particelle catastali i cui valori parziali sono stati determinati dal CTU, esse saranno frazionate e riaccatastate a cura del CTU medesimo, provvedendo ognuna di esse di accesso da strada.
B – Beni da assegnare a e a compensazione CP_3 Controparte_4 dell'accertata lesione di euro 1.418.280,31: 1 – Appartamento in Roma, via dei
Gonzaga 203, Interno 11 (cespite n. 22 della CTU - foglio 419, particella 1616, sub 11): Euro 303.000,00; 2 - Appartamento in Roma, via dei Gonzaga 203, interno 12 (cespite n.23 della CTU – foglio 419, particella 1616, sub 12): Euro
139.000,00; 3 – Box in Roma, via dei Gonzaga 203, n.1 (cespite n. 24 della CTU, foglio 419, sub 13): Euro 18.000,00; 4 – Capannone in Roma, via AU
IC 8 (cespite n. 6 della CTU, foglio 419, particella 431): Euro
462.000,00; 5 – Porzione di terreno in Roma, via AU IC – area di servizio indivisa (dal cespite n.2 della CTU, escluso il parco della villa – foglio
409, particella 429 – parte) in parti uguali con , comprendente: - CP_1
l'area piazzale di servizio dei capannoni e delimitata dall'attuale recinzione di mq 1.080 circa e gravata da servitù; - il terreno residuo di mq 2.100 circa: Euro
12.000,00; 6 – Porzioni di terreno in Roma, via AU IC (dal cespite
n.7 della CTU - foglio 409, particella 115 – parte): a) Area Piazzale a servizio dei quattro capannoni e delimitata dalla recinzione esistente, di superficie mq 3.724 circa, gravata da servitù: Euro 45.000,00; b) Altro lotto di terreno area PRINT contiguo al precedente, della superficie di mq 2.264: Euro 349.234,04; c) Altro lotto di area agricola, di superficie pari alla metà della superficie agricola complessiva di mq 33.764 circa: Euro 90.000,00.
Totale delle assegnazioni a reali e : Euro CP_3 Controparte_4
11 1.418.234,04.
Poiché le porzioni di terreno assegnate – come sopra indicate ai precedenti punti
5), 6-a), 6-b), 6-c) – sono parti di diverse particelle catastali i cui valori parziali sono stati determinati dal CTU, esse saranno frazionate e riaccatastate a cura del
CTU medesimo, provvedendo ognuna di esse di accesso da strada. All'accertata lesione della legittima consegue l'obbligo di di corrispondere a Parte_1 [...]
, e i frutti percepibili dalle unità CP_1 CP_3 Controparte_4 immobiliari – che si assegnano alle stesse e delle quali ha avuto la piena disponibilità – dall'apertura della successione, maggiorati degli interessi legali.
La causa deve pertanto essere rimessa sul ruolo con separata ordinanza perché il già nominato CTU provveda alla quantificazione dei detti frutti sulla scorta di eventuali documentazioni in atti o da reperire e/o di indagini di mercato sia agli adempimenti relativi ai frazionamenti o riaccatastamenti dei termini sopra indicati”.
§ 5. - Con l'atto di appello ha formulato le seguenti conclusioni: Parte_1
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, contrariis rejectis e per tutti i motivi sopra indicati: A) In via preliminare: Si chiede ex artt. 283 e 351 c.p.c., per tutti i motivi indicati nell'atto di appello l'immediata urgente sospensione della efficacia esecutiva e/o dell'esecuzione della sentenza impugnata. B) Nel merito - In accoglimento del presente appello riformare la sentenza di primo grado per le ragioni sopra esposte: - dichiarare la nullità della citazione introduttiva del giudizio innanzi al Tribunale di Roma per cui è appello;
- dichiarare insussistente alcuna lesione delle quote di riserva spettanti alle IG.re CP_1 CP_3
e - rigettare tutte le domande avanzate in primo grado
[...] CP_4 CP_4 dalle stesse IG.re comprese in particolare le domande relative alla Pt_1 compravendita tra il defunto e la per Notaio del 4 Controparte_15 Per_2 agosto 1993 Rep. 81178 per tutti i motivi sopra indicati nella precedente parte in diritto;
- dichiarare in ogni caso nulli e/o comunque revocare la divisione e/o assegnazione dei beni eseguiti con la sentenza di primo grado e l'ordine di rilascio degli immobili statuito con la medesima sentenza, per tutti i motivi sopra indicati. Il tutto con vittoria di spese ed onorari del doppio grado di giudizio. - In via istruttoria: Si chiede ammettersi CTU per stabilire il valore sia del capannone di cui al contratto Notar del 4.8.1993 rep.81178 tra Per_2 Controparte_16 all'epoca della compravendita e sia il valore degli altri cespiti ereditari
[...]
12 (compresi i beni mobili) che il CTU nel giudizio di primo grado ha, per i motivi sopra indicati, valutato sia al momento dell'apertura della successione e sia all'epoca del giudizio in maniera notevolmente difforme a quella reale, senza inoltre considerare che gran parte dei beni mobili erano già di come Parte_1 da documenti in atti. Conseguentemente, solo nel caso in cui il Collegio dovesse ritenere di dover procedere allo scioglimento della comunione ereditaria, effettuare la valutazione aggiornata di tutti i cespiti ereditari”.
§ 6. - L'appellata costituitasi con comparsa di risposta depositata CP_1 il 29.12.2017, ha resistito all'impugnazione e ha chiesto il rigetto dell'appello formulando le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita rigettare l'appello ex adverso proposto. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio”.
§ 7. - L'appellata costituitasi con comparsa di risposta Controparte_2 depositata il 4.01.2018, ha formulato le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.ma
Corte d'Appello adita, contrariis rejectis e per tutti i motivi sopra indicati: - in via subordinata al fatto che vengano accolte domande fatte e/o da farsi dalle controparti nel presente appello che possano pregiudicare gli interessi della
riformare per le ragioni sopra esposte la sentenza di primo Controparte_2 grado nella parte motiva sopra riportata, nel senso cioè di considerare il predetto atto di trasferimento avvenuto tra il de cuius IG. e la stessa CP_9 [...] con atto a rogito del notaio del 4 agosto 1993 Rep. 81178 una CP_17 Per_2 compravendita, come in realtà risulta essere stata, e non una donazione o un negozio misto con donazione, con le conseguenze di legge relative alle vicende successorie per cui è causa, senza cioè alcuna compromissione degli interessi della società appellata;
- sempre in via subordinata al fatto della loro riproposizione, rigettare tutte le domande avanzate in primo grado sia dalla
IG.ra e sia dalle IG.re e comprese CP_1 CP_3 Controparte_4 in particolare le domande relative alla compravendita tra il defunto e la
[...] per Notaio del 4 agosto 1993 Rep. 81178, per tutti i Controparte_15 Per_2 motivi sopra indicati. Il tutto con vittoria di spese ed onorari del doppio grado di giudizio”.
§ 8 - Le appellate e costituitesi con comparsa Controparte_4 CP_3 di risposta depositata il 9.01.2018, hanno resistito all'impugnazione e hanno chiesto il rigetto dell'appello formulando le seguenti conclusioni: “Voglia
13 l'Ecc.ma Corte d'Appello di Roma, ogni contraria istanza, eccezione e domanda disattesa, rigettare l'appello proposto da avverso la sentenza del Parte_1
Tribunale di Roma n.11341/17 perché inammissibile e, comunque, manifestamente infondato. Con condanna dell'appellante al pagamento, a favore delle appellate, delle spese di giudizio”.
§ 9. - L'appellata si è costituita con comparsa di risposta CP_5 depositata in data 27.02.2018 così concludendo: “Con il presente atto si costituisce in giudizio l'appellata la quale si riporta a tutti gli scritti difensivi, eccezioni, rilievi, deduzioni, istanze e conclusioni già in atti, che devono intendersi qui integralmente riportati e trascritti”.
§ 10 - Sull'istanza ex art.283 c.p.c. proposta dalla parte appellante , la Parte_1
Corte ha disposto con provvedimento del 7.11.2017 la sospensione dell'efficacia esecutiva nonché dell'esecuzione della sentenza emessa dal Tribunale di Roma
n.11341/2017, quindi, con provvedimento del 30.04.2019 la Corte ha autorizzato a favore delle parti ricorrenti sig.re , e CP_1 CP_3 CP_4
il sequestro giudiziario dei seguenti beni immobili: a) appartamento in
[...]
Roma Via dei Gonzaga 203, interno 9 (cespite n. 20 della CTU - foglio 419, part. 1616, sub 9); b) appartamento in Roma Via dei Gonzaga 203, interno 10 (cespite n. 21 della CTU - foglio 419, part.1616, sub 10); c) box in Roma Via dei Gonzaga
203, n.6 (cespite n.29 della CTU- foglio 419, part.1616, sub 19); d) appartamento in Roma Via dei Gonzaga 203, interno 11 (catasto foglio 419, part. 1616, sub 11);
e) appartamento in Roma Via dei Gonzaga 203, interno 12 (censito al foglio 419, part. 1616, sub 12); f) box in Roma Via dei Gonzaga 203, n.1 (censito al foglio
419, part.1616, sub 13); g) capannone in Roma via AU IC n.8
(censito al foglio 409, part.430, sub 501); h) capannone in Roma via AU
IC n.8 (censito al foglio 409, part.430, sub 502); i) capannone in Roma via AU IC n.8 (censito al foglio 409, part.431, cespite n.6 della CTU arch. ; l) porzione di terreno in Roma, via AU IC (censito al Per_4 foglio 409, part. 115 parte) composto da: a) lotto di area agricola di superficie pari alla metà della superficie agricola complessiva di mq. 33.764 circa;
b) altro lotto di terreno di aria PRINT contiguo al precedente della superficie di mq. 2.928; tutti con ogni loro pertinenza ed accessorio, con nomina di custode giudiziario.
All'udienza del 25.05.2022 la Corte, ravvisatane l'opportunità, ha disposto il rinnovo della CTU nominando un primo ausiliario, sostituito con altro c.t.u. in
14 data 30.09.2023, con successivo deposito della relazione peritale, infine, la causa
è stata trattenuta in decisione ex art.352 e 190 c.p.c. con scambio di comparse conclusionali e memorie di replica.
§ 11. – L'appello è articolato in nove motivi.
§ 11.1 - Con il primo motivo di gravame, intestato“In via pregiudiziale e preliminare 1) Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 164 4 comma c.p.c. a causa del mancato accertamento della nullità dell'atto di citazione della IG.ra per essere assolutamente incerto il requisito stabilito dall'art. CP_1
163 n.3) c.p.c. - Omessa e/o contraddittoria motivazione ed erronea applicazione della detta normativa” l'appellante ha censurato la gravata sentenza Parte_1 evidenziando che la citazione di doveva ritenersi nulla perché CP_1 contraria al combinato disposto degli artt.164 comma 4° e 163 n.3 c.p.c., non essendo stato indicato nella citazione introduttiva entro quali limiti sarebbe stata lesa la sua quota di legittima, non indicando nemmeno, con approssimazione, il valore della massa ereditaria ed il valore della legittima eventualmente lesa dal testatore.
Deduceva che il Tribunale aveva, infondatamente, ritenuto di non poter accogliere l'eccezione, in quanto contraddittoria, in relazione alle proprie difese, avendo depositato una perizia estimativa ed essendosi difeso nel merito.
Soggiungeva che con la propria condotta processuale non aveva affatto sanato la nullità della citazione in quanto non era stata fatta alcuna determinazione di eventuali quote lese e/o dell'ammontare di asserite lesioni, trattandosi di atto di citazione generico, essendosi lamentata una generica lesione di legittima, senza indicare, né il valore complessivo dell'asse, né quale sarebbe stato di conseguenza l'ammontare della lesione subita.
Richiamava a riguardo giurisprudenza della S.C., tra cui Cass.civ.n.1357/2017, per cui, il legittimario che agiva in riduzione, aveva l'onere di indicare entro quali limiti fosse stata lesa la sua quota di riserva, determinando con esattezza il valore della massa ereditaria, nonché quello della quota di legittima violata, dovendo, a tale fine, allegare e provare, anche ricorrendo a presunzioni semplici, purché gravi precise e concordanti, tutti gli elementi occorrenti per stabilire se, ed in quale misura, fosse avvenuta la lesione della riserva.
Deduceva, quindi, ulteriore profilo di nullità della citazione atteso che risultava incomprensibile l'ulteriore domanda di parte attrice volta ad accertare che gli atti
15 CP_1 di compravendita dissimulavano una donazione indiretta in favore di e in quanto o si richiedeva la simulazione (assoluta o relativa) di un Parte_1 atto o diversamente l'accertamento di una donazione indiretta.
Soggiungeva che nel corso del giudizio non era stata provata alcuna simulazione, essendo stato dimostrato il pagamento del prezzo pattuito, mentre il Tribunale su presupposti errati era giunto ad accertare l'asserita natura di negotium mixtum cum donatione.
§ 11.2 - Con il secondo motivo di gravame, intestato“2) Violazione dell'art. 112
c.p.c. ed omessa motivazione sul punto, per aver sciolto la comunione ereditaria senza che fosse stata azionata alcuna domanda in tal senso da alcuna delle parti. Sentenza ultra petita. Nullità della divisione e conseguente nullità dell'attribuzione dei beni immobili effettuata con la sentenza impugnata”
l'appellante ha censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui si è proceduto alla divisione dei beni ereditari senza che fosse stata svolta in giudizio alcuna domanda in merito, in particolare, le statuizioni della pronuncia di cui a pag.n.13 e ss. con cui si era proceduto all'assegnazione dei singoli beni, motivando in premessa che “Nessuna delle parti ha espresso indicazioni in ordine ai beni - tra quelli attribuiti nel testamento al coerede di cui Parte_1 all'elenco che segue- assegnabili alle lese , , CP_1 CP_3 [...]
per reintegrare le stesse nella quota di riserva (…). Provvede, CP_4 perciò il Collegio, contemperando le esigenze e gli interessi delle parti, all'assegnazione di beni omogenei sulla base dei valori esposti in perizia, come dal prospetto che segue…”.
Deduceva che il Tribunale aveva pronunciato ultra petita per cui la divisione effettuata doveva considerarsi nulla e tamquam non esset.
Precisava che il Tribunale, a seguito dell'azione di riduzione (comunque nulla per quanto in precedenza eccepito), avrebbe dovuto limitarsi a stabilire a favore dei legittimari la quota astratta di partecipazione alla proprietà dei beni immobili ereditari, senza operare, come invece aveva fatto illegittimamente, una divisione di detti beni.
Chiedeva, quindi, la riforma della sentenza con la sola indicazione della quota astratta di partecipazione dei legittimari alla proprietà dei beni immobili ereditari, senza l'effettuazione di alcuna divisione.
Precisava a riguardo che le due azioni di riduzione e divisione erano differenti,
16 perseguendo finalità diverse e che l'averne esperita una non comportava assolutamente l'aver azionata anche l'altra, richiamando sul punto Cass. civ.
n.24755/2015 per cui dall'autonomia e dalla diversità delle due azioni derivava che le stesse potevano essere esercitate, sia cumulativamente nello stesso processo, sia separatamente l'una dall'altra, senza che in ogni caso la domanda di riduzione potesse ritenersi implicitamente proposta con la domanda di divisione, né che la domanda di divisione potesse ritenersi implicitamente proposta con la domanda di riduzione.
Allegava che il Tribunale aveva invece disposto erroneamente la divisione dei beni ereditari, attribuendo, alle legittimarie asseritamente lese, alcuni cespiti ereditari in piena proprietà, non limitandosi a stabilire, come invece avrebbe dovuto fare, le quote astratte di partecipazione alla proprietà degli stessi e che aveva dato atto in sentenza di provvedere autonomamente, in difetto di indicazioni in ordine ai beni.
§ 11.3 - Con il terzo motivo di gravame, intestato “3) Violazione dell'art. 112
c.p.c. ed omessa motivazione sul punto, per aver ordinato il rilascio degli immobili divisi senza che fosse stata azionata alcuna domanda in tal senso da alcuna delle parti. Sentenza ultra petita. Nullità dell'ordine di rilascio dei beni immobili effettuato con la sentenza impugnata” l'appellante ha censurato la gravata sentenza nella parte in cui in difetto di domanda si era ordinato il rilascio di beni immobili a favore delle eredi legittimarie, cui erano stati attribuiti con la censurata divisione.
§ 11.4 - Con il quarto motivo di gravame, intestato “4) Errata interpretazione e valutazione, violazione e/o falsa applicazione dell'art.542 c.c. a causa dell'errato procedimento seguito per stabilire le quote di legittima e dell'errata valutazione delle stesse. Omessa e/o contraddittoria motivazione ed erronea applicazione della detta normativa. Errata valutazione della quota di riserva dei figli in concorso con il coniuge”, l'appellante ha censurato la gravata sentenza di primo grado nella parte in cui il Tribunale aveva ritenuto di poter utilizzare il prospetto contenuto a pag.n.7 della memoria di replica delle convenute e CP_3
in quanto del tutto errato. Controparte_4
Deduceva che nel caso di specie, essendo eredi legittimari superstiti il coniuge e i tre figli, sulla base del secondo comma dell'art.542 c.c., la quota di legittima spettante ai tre figli ammontava complessivamente alla metà del patrimonio
17 ereditario (quindi 1/2, cioè 3/6) e quindi ciascuno dei tre figli legittimari aveva diritto ad una quota di legittima pari ad 1/6 (3/6: 3 =1/6), conseguentemente, anche ammettendosi per ipotesi che il valore della massa ereditaria fosse stata pari ad euro 8.562.657,24 la quota dei figli legittimari sarebbe ammontata ad euro
1.427.109,54 ciascuno (3/6 : 3 = 1/6 della massa ereditaria) e non certo ad euro
2.140.664,33, come indicato nel prospetto accettato dal Tribunale e preso a base delle sue statuizioni, con una differenza di circa euro 700.000,00 per ciascuna quota, così valutando la quota di ciascuno dei tre figli legittimari pari a circa 1/4 della massa ereditaria, quindi molto superiore ad 1/6 che diversamente sarebbe loro spettato ai sensi della richiamata disposizione codicistica.
Deduceva a riguardo che nessuna rilevanza poteva avere il fatto che al coniuge legittimario fosse stato attribuito dal testatore un legato in sostituzione di legittima e che il legittimario l'avesse accettato non rinunziandovi, atteso che tale legittimario restava comunque tale e doveva essere calcolato ai fini del computo previsto dall'art.542 c.c. per la determinazione delle quote di legittima stante principio consolidato in giurisprudenza (Cass. Sezioni Unite n.13524 del 12 giugno 2006) per cui ai fini della individuazione della quota di riserva spettante alle singole categorie di legittimari e ai singoli legittimari nell'ambito della stessa categoria, occorreva far riferimento alla situazione esistente al momento dell'apertura della successione e non a quella che si viene a determinare per effetto del mancato esperimento (per rinunzia o prescrizione) dell'azione di riduzione da parte di qualcuno dei legittimari.
Allegava quindi che la quota riservata ai figli rimaneva sempre immutabile anche nel caso in cui come quello in esame il coniuge si fosse accontentato di un legato in sostituzione di legittima ed anche nel caso in cui il valore di detto legato fosse stato inferiore al valore della legittima, atteso che la quota di legittima non si espandeva, ma rimaneva sempre quella esistente al momento dell'apertura della successione.
Precisava che la stessa giurisprudenza della Suprema Corte aveva infatti statuito che non era possibile poter estendere in via analogica le norme stabilite per la successione ab intestato ed in particolare degli artt.521 e 522 c.c., che prevedevano l'accrescimento della quota degli eredi legittimi in casi di rinuncia di qualche chiamato.
Ciò, in quanto, mentre “nella successione legittima il c.d. effetto retroattivo della
18 rinuncia di uno dei chiamati e il conseguente accrescimento in favore degli accettanti trovano una spiegazione logica nel fatto che, diversamente, non si saprebbe quale dovrebbe essere la sorte della quota del rinunciante… mentre la situazione era ben diversa con riferimento alla c.d. successione necessaria. Il legislatore, infatti, si è preoccupato di far sì che ad ognuno dei legittimari considerati venga garantita una porzione del patrimonio del de cuius anche contro la volontà di quest'ultimo. Mancando una chiamata congiunta ad una quota globalmente considerata con riferimento alla ipotesi di pluralità di riservatari (ed anzi essendo proprio la mancanza di chiamata ereditaria il fondamento della successione ereditaria), da un lato, viene a cadere il presupposto logico di un teorico accrescimento, e, dall'altro, non esistono incertezze in ordine alla sorte della quota (in teoria) spettante al legittimario che non eserciti l'azione di riduzione: i donatari o gli eredi o i legatari, infatti, conservano una porzione dei beni del de cuius maggiore di quella di cui quest'ultimo avrebbe potuto disporre.”.
Precisava quindi che la lettera della legge, era molto chiara sul punto e la Suprema
Corte infatti aveva evidenziato che: “Dalla formulazione degli artt. 537 c.c., comma 1 (“se il genitore lascia”), 538 c.c., comma 1 (“se chi muore non lascia”), 542 c.c., comma 1 (“se chi muore lascia”), 542 c.c., comma 2 (“quando chi muore lascia”), risulta chiaramente che si deve fare riferimento, ai fini del calcolo della porzione di riserva, alla situazione esistente al momento dell'apertura della successione;
non viene preso, invece, in considerazione, a tal fine, l'esperimento dell'azione di riduzione da parte di alcuno soltanto dei legittimari. Mancano, pertanto, le condizioni essenziali (esistenza di una lacuna da colmare e possibilità di applicare il principio ubi eadem ratio ibi eadem legis dispositio) per una estensione in via analogica delle norme in tema di successione legittima. La tesi criticata, poi, sembra in contrasto con la ratio ispiratrice della successione necessaria, che non è solo quella di garantire a determinati parenti una porzione del patrimonio del de cuius, ma anche (come rovescio della medaglia) quella di consentire a quest'ultimo di sapere entro quali limiti, in considerazione della composizione della propria famiglia, può disporre del suo patrimonio in favore di terzi. È evidente che l'esigenza di certezza in questione non verrebbe soddisfatta ove tale quota dovesse essere determinata, successivamente all'apertura della successione, in funzione del numero di
19 legittimari che dovessero esperire l'azione di riduzione”.
Deduceva quindi che anche dalla giurisprudenza della Cassazione resa a Sezioni
Unite, conseguiva senza alcun dubbio che nel caso di specie la quota di legittima spettante complessivamente ai tre fratelli legittimari, in concorso con il coniuge superstite, ai sensi dell'art. 542 c.c. era di 1/2 del patrimonio ereditario, cioè di complessivi 3/6 e quindi di 1/6 per ciascuno dei tre fratelli.
Chiedeva quindi la riforma della sentenza appellata nella parte in cui aveva quantificato le quote di riserva richiamando “il prospetto contenuto a pag.7 della memoria di replica delle convenute (pag.13 sentenza) accertando che, nel Pt_1 caso de quo, le quote di legittima spettanti sono le seguenti: - 1/6 alla IG.ra
(attrice in primo grado), - 1/6 al IG. (attuale CP_1 Parte_1 appellante), - 1/6 complessivo alle IG.re e che CP_3 Controparte_4 sono subentrate per rappresentazione al padre IG. che ha Parte_2 rinunciato all'eredità (convenute in primo grado ed attuali appellate).
Evidenziava quindi che la sentenza del Tribunale sul punto risultava illegittima in quanto erroneamente aveva attribuito a ciascuna delle legittimarie ritenute lese delle quote molto più ampie, come detto, pari per ciascuna a circa 1/4 della massa ereditaria, ciò in contrasto con il disposto dell'art.542 c.p.c.
§ 11.5 - Con il quinto motivo di gravame, rubricato“5) Errata interpretazione e valutazione, violazione e/o falsa applicazione dell'art.564 c.c. a causa dell'errato procedimento seguito per stabilire l'asserita lesione delle quote di legittima nonché dell'errata valutazione delle stesse. Omessa e contraddittoria motivazione ed erronea applicazione della detta normativa. Difetto di imputazione alle quote di legittima dei prelegati disposti a favore dei legittimari”
l'appellante ha censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui nel seguire il richiamato prospetto di cui al precedente motivo aveva imputato alla quota disponibile i prelegati effettuati a favore dei legittimari, che dovevano viceversa essere imputati sulla legittima e non calcolati sulla disponibile, come erroneamente fatto nel prospetto e quindi dal Tribunale che lo aveva recepito.
Richiamava l'art.564 c.c. 2° comma per cui “In ogni caso il legittimario che domanda la riduzione di donazioni o di disposizioni testamentarie deve imputare alla sua porzione legittima le donazioni e i legati a lui fatti, salvo che ne sia stato espressamente dispensato”, con la conseguenza che i prelegati fatti dal de cuius a favore dei legittimari - recitando il testamento: “Prelego ai miei figli , Pt_1
20 e tutti i liquidi esistenti a mio nome presso la Banca di CP_1 Parte_2
Credito Cooperativo di Roma … in ragione di 2/9 (due noni) per , 2/9 (due CP_10 noni) per e 5/9 (cinque noni) per ” - erano normali legati che CP_1 Pt_1 dovevano essere imputati alla legittima, non avendo il de cuius dispensato i legittimari-destinatari da tale imputazione.
Chiedeva quindi riformarsi la sentenza e - una volta valutato nel giusto modo il patrimonio ereditario, riconsiderata e negata l'esistenza dell'asserita natura di negozio misto a donazione della compravendita, riconsiderato il valore della massa ereditaria alla luce degli errori effettuati nella CTU disposta nel primo grado di giudizio, nella valutazione dei cespiti ereditari – detrarsi dalla quota di legittima, riportata alle sue legittime proporzioni, dei legittimari asseritamente lesi il valore dei prelegati loro attribuiti (e cioè euro 146.668,00 ad e euro CP_1
146.668,00 a e ). CP_3 CP_4
Evidenziava inoltre che la sentenza di primo grado, nel calcolo del valore complessivo dell'asse conteneva altro errore, infatti, la “villa” (nuda proprietà
era stata valutata applicando erroneamente per l'usufrutto esistente Parte_1 un abbattimento del 20% anziché quello corretto del 25%, secondo la tabella ministeriale tenuto conto dell'età dell'usufruttuaria ( nata il CP_5
20.12.1930).
§ 11.6 - Con il sesto motivo di gravame, intestato “6) Errato procedimento seguito per valutare la congruità del prezzo della vendita effettuata da CP_9 alla Errore nel mettere a confronto il prezzo di vendita
[...] Controparte_2 risalente all'anno 1993 non con la valutazione dell'immobile all'epoca, come dovevasi, ma con la valutazione dello stesso alla diversa epoca dell'apertura della successione avvenuta nell'anno 2012. Comunque, errata determinazione dei valori dell'immobile. Conseguente erroneità nel considerare che la detta compravendita dissimuli un negotium mixtum cum donatione. Omessa, erronea
e/o contraddittoria motivazione” l'appellante ha censurato la gravata sentenza nella parte in cui si è affermato che “Il CTU ha valutato il bene, alla data di apertura della successione, in euro 999.000,00 di contro ai 400.000.000 delle vecchie lire del prezzo di acquisto, per cui l'atto va rettamente qualificato negotium mixtum cum donatione. Il trasferimento del diritto reale, nella parte il cui valore supera notevolmente il corrispettivo pattuito, (addirittura di circa
l'80%, come nella fattispecie) deve ritenersi avvenuto a titolo di liberalità (Cass
21 sent. n.11499 del 21 ottobre 1992) e gravare sulla disponibile. (…) Ne consegue che il bene oggetto per contratto Notar del 4.8.1993 rep.81178 deve Per_2 essere considerato nel donatum ai fini della ricostruzione dell'asse ereditario e della determinazione della quota di riserva, nel limite del valore alla data di apertura della successione (25.12.2012), eccedente la somma di lire
400.000.000= (pari ad euro 206.582,76=) corrisposta dalla società
[...] al defunto , e precisamente di euro 792.417,24)”. CP_2 CP_9
Deduceva che il prezzo di vendita effettivamente pagato era congruo, atteso che il prezzo di vendita doveva compararsi con valutazione da effettuarsi al 1993 e non con la stima effettuata dal c.t.u. al 2012, epoca di apertura della successione.
Precisava che diversa dalla valutazione che andava fatta al fine di riunire fittiziamente la massa ereditaria per valutare l'esistenza o meno dell'eventuale lesione delle quote di legittima, era invece la valutazione dell'immobile per stabilire se il prezzo concordato e corrisposto in una compravendita fosse congruo o meno, valutazione che doveva essere fatta solo con riguardo al momento del rogito notarile di vendita, con il conseguente errore nel ritenere il negozio misto a donazione.
Soggiungeva che nel giudizio di primo grado non era stato affatto stabilito quale potesse essere il valore dell'immobile compravenduto alla data della compravendita, in quanto la CTU effettuata aveva soltanto indicato i valori all'apertura della successione (2012), con la conseguenza che occorreva procedere ad una nuova consulenza tecnica d'ufficio che stabilisse quale fosse il giusto valore all'epoca della compravendita in questione, evidenziando che sulla base di una valutazione fatta eseguire da proprio ingegnere stimatore il prezzo di compravendita all'epoca (1993) concordato e pagato (lire 400.000.000) risultava essere del tutto congruo al valore dell'immobile compravenduto, non potendosi configurare un negozio misto con donazione.
§ 11.7 - Con il settimo motivo di gravame, intestato “7) Nella denegata ipotesi di sussistenza di negotium mixtum cum donatione della vendita effettuata da alla errore nel non determinare chi sia il CP_9 Controparte_2 soggetto beneficiario della donazione in considerazione delle diverse conseguenti determinazioni in ordine all'oggetto della riunione fittizia, da effettuarsi ai fini di stabilire l'esistenza o meno di una lesione delle quote di legittima. In ogni caso errore nel ritenere che oggetto di riunione fittizia sia
22 parte dell'immobile compravenduto, anziché la somma asseritamente considerata donazione indiretta. In ogni caso ulteriore errore nel procedimento seguito per determinare la quantificazione dell'oggetto della riunione fittizia.
Omessa, erronea e/o contraddittoria motivazione”, l'appellante ha censurato la gravata sentenza atteso che anche a volersi rideterminare il prezzo di vendita nella denegata ipotesi di negotium mixtum cum donatione il Tribunale non aveva specificato chi fosse il soggetto beneficiario dell'asserita parte donata, ossia se fosse l'appellante o la società acquirente Controparte_2
Deduceva al riguardo diverse soluzioni, anche in relazione alla determinazione dell'oggetto della riunione fittizia.
Infatti - nel caso in cui il Tribunale avesse inteso considerare beneficiario di tale asserita donazione la società - evidenziava che l'azione svolta Controparte_2 dall'attrice era stata effettuata in spregio alla norma codicistica (art.564 c.c.) per cui il legittimario asseritamente leso che agisce contro soggetti terzi doveva preventivamente e quale condizione di procedibilità accettare l'eredità con beneficio di inventario, cosa non fatta dall'attrice.
Deduceva che la sentenza era errata atteso che avrebbe dovuto rilevare l'illegittimità/inammissibilità della domanda per carenza di legittimazione attiva, mentre nel diverso caso in cui il Tribunale avesse inteso considerare beneficiario di tale asserita donazione tale beneficio andava individuato Parte_1 esclusivamente nell'eventuale arricchimento costituito da una somma di denaro e non certo da una parte dell'immobile, come pareva aver ritenuto il Tribunale, in quanto l'immobile, era stato acquistato in modo valido efficace dalla società che ne era diventata e ne restava proprietaria. Conseguentemente in tale denegata ipotesi oggetto della riunione fittizia poteva essere solo ed esclusivamente una somma pari al beneficio ottenuto dal e cioè una somma pari alla parte di Pt_1 valore dell'immobile non coperta dal prezzo pagato e non certo una parte dell'immobile.
Infine evidenziava in caso di mancata adesione alle tesi in precedenza sostenute, che si doveva considerare che il Tribunale aveva errato nel procedere alla valutazione di quanto far rientrare nella massa ereditaria, atteso che anche a voler considerare l'esistenza di una donazione di parte dell'immobile, il Tribunale avrebbe dovuto stabilire quale percentuale dell'immobile potesse essere considerata liberalità all'epoca della vendita e poi considerare tale percentuale sul
23 valore dell'immobile al momento dell'apertura della successione, così come previsto dall'art.556 c.c..
Soggiungeva che dal prospetto a cui il Tribunale si era riportato, il valore dell'immobile venduto alla era stato sottratto dalla quota di Controparte_2 Pt_1
quindi il Tribunale implicitamente aveva ritenuto trattarsi di donazione
[...] indiretta, pretermettendo la motivazione di come ciò potesse configurarsi, trattandosi di compravendita in favore di soggetto diverso, ossia la società, vieppiù in mancanza della relativa domanda, atteso che aveva CP_1 chiesto contraddittoriamente l'accertamento che l'atto di compravendita dissimulava una donazione.
Evidenziava quindi la notevole differenza tra simulazione di un negozio e il negozio indiretto, che poteva configurarsi quando il contratto effettivamente compiuto (cd. negozio mezzo quindi la compravendita), pur essendo un negozio reale (e quindi non simulato), raggiungeva però anche un ulteriore risultato che rappresentava la causa di un altro negozio (cd. negozio fine o indiretto ossia l'asserita donazione).
Soggiungeva che tale negozio si differenziava da quello simulato in quanto in quest'ultimo la volontà dichiarata o non esisteva affatto (simulazione assoluta) o era diversa da quella effettiva (simulazione relativa), mentre sulla base di quanto sopra evidenziato l'atto di compravendita aveva effetti reali realmente voluti nei confronti della e nessuna attribuzione era stata operata in Controparte_15 proprio favore, non esistendo pertanto alcuna simulazione, trattandosi di un negozio valido ed efficace, con la conseguenza che non gli era pervenuto alcun immobile e/o porzione di immobile e quindi le conclusioni raggiunte dalla sentenza del Tribunale risultavano del tutto illogiche, illegittime ed infondate.
§ 11.8 - Con l'ottavo motivo di gravame, intestato “8) I valori dei cespiti sono del tutto errati - Gravi errori della CTU – Rinnovazione”, l'appellante ha censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui il giudice di primo grado aveva affermato che “Dalla ricostruzione dell'asse ereditario e dalla determinazione del suo valore esposte dal CTU Arch. nell'elaborato peritale, alle cui Per_4 conclusioni il Collegio ritiene di dover aderire riconoscendole convincenti (Cass.
Sent.n.7266/15), è stato, infatti, accertato che il valore dei beni attribuiti nel testamento a supera notevolmente quello dato dalla somma della Parte_1 quota di riserva con la disponibile”.
24 L'appellante evidenziava che la CTU svolta in primo grado presentava degli errori che il Tribunale aveva fatto propri nella sentenza impugnata.
Deduceva che il CTU non aveva risposto compiutamente al primo quesito che chiedeva di stimare i beni sia alla data attuale (giugno 2014) che alla data di apertura della successione (dicembre 2012), inoltre che per determinare il valore degli immobili alla data del 2012 si era limitato a stimare gli immobili ad uso non residenziale utilizzando come parametro di riferimento di partenza il valore degli stessi al 2014, sul quale aveva poi applicato la maggiorazione percentuale generica ricavata sul mercato nazionale, senza invece tenere conto delle quotazioni OMI che, invece, avrebbero consentito di apprezzare le peculiarità della zona ed attribuire un valore sicuramente più obiettivo.
Precisava che gli errori più evidenti e rilevanti riguardavano le voci: 1) - Errore nella stima dell'immobile oggetto della vendita alla data Pt_1 Parte_4 dell'apertura della successione (2012) invece di quella corretta della data dell'atto
(1993); 2) - Errore nella stima del terreno “PRINT” (cespite n.7 della CTU) per non avere il CTU considerato l'esistenza di un atto d'obbligo precedente e l'assoluta inedificabilità dell'area; 3) – Errore nella stima della villa per non avere considerato l'effettivo valore di mercato;
4)- Errore nella determinazione del valore degli immobili di Via dei Gonzaga e delle suppellettili della villa- beni di proprietà esclusiva di Parte_1
Quanto all'errore nella stima dell'immobile oggetto della vendita Parte_4 soggiungeva che nel 1993 il de cuius aveva venduto alla
[...] Controparte_15 il capannone di Via IC al prezzo di Lire 400.000.000 e che negli
[...] stessi giorni il de cuius aveva effettuato identica operazione vendendo allo stesso CP_1 prezzo e con modalità identiche due capannoni identici al figlio , precisando che il c.t.u. aveva accertato che detto immobile alla data del 2012 valeva euro
999.000,00 e che il Tribunale, alla luce della differenza tra il valore (erroneamente calcolato al 2012) ed il prezzo pagato nel 1993, aveva rilevato una liberalità a favore di di euro 792.000,00 con evidente erroneità del procedimento Parte_1 seguito dal CTU (e poi dal Tribunale) avendo effettuato la stima dell'immobile non alla data della vendita (1993) ma a quella dell'apertura della successione
(2012).
Precisava che al fine di verificare la congruità del prezzo pagato e l'eventuale esistenza di una liberalità, il CTU avrebbe dovuto stimare l'immobile alla data
25 della vendita e non a quella attuale e da tale errore era derivato il riconoscimento a danno di di una liberalità di circa 792.000,00 euro, con ogni Parte_1 conseguenza in ordine alla reintegra della quota dei legittimari.
Quanto all'errata stima del terreno “print” evidenziava che il c.t.u. aveva attribuito al cd. terreno Print il valore di euro 1.450.000,00 ritenendo edificabile il suddetto terreno sic et simpliciter, tuttavia non aveva considerato due circostanze decisive ai fini della valutazione dell'immobile ossia che il terreno era stato asservito con atto di obbligo Notaio del 15.10.1982 alla costruzione dei capannoni Per_5 esistenti e, quindi, ogni futura, eventuale possibilità edificatoria sarebbe stata perseguibile solo al netto dei volumi già realizzati, di fatto non conseguibile atteso che gli immobili già edificati sullo stesso terreno superavano di molto l'eventuale cubatura del PRINT, in quanto già abbondantemente realizzata, inoltre il PRINT
(Programma integrato di intervento) non aveva conseguito la definitiva approvazione, né il proprietario aveva aderito ad alcun consorzio per il conseguimento di tale obiettivo, quindi l'area sotto il profilo urbanistico ricadeva nelle caratteristiche di una zona non suscettibile di edificazione.
Soggiungeva inoltre che le possibilità edificatorie dell'area, già di per sé aleatorie ed ipotetiche, erano poi rese ancora più improbabili dalla circostanza che la stessa era inclusa all'interno di un più vasto ambito territoriale interessato dalla procedura di avvio vincolo paesaggistico con proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico, a ciò aggiungendosi che il CTU non aveva considerato l'ulteriore circostanza, anch'essa rilevante, che l'area secondo le prescrizioni degli strumenti urbanistici sovraordinati al PRG era compresa fra le aree di esondazione fluviale ed era classificata a rischio idraulico molto elevato
R/4.
Evidenziava altresì la marcata differenza tra la valutazione effettuata dal c.t.p. di euro 257.000,00 e quella effettuata dal c.t.u. pari ad euro 1.685.000,00, otto volte superiore, con necessità di disporre una nuova consulenza essendosi travisata nella relazione del c.t.u. la finalità del PRINT di cui alla delibera n. 115/14 della
Giunta di Roma Capitale.
Deduceva inoltre che con tale delibera il aveva preso atto che di CP_18
196 ambiti per programmi integrati previsti nel PRG, solamente 12 erano stati avviati e di questi solamente uno era stato adottato, precisando che in difetto di manifestazione di interesse l'area non poteva avere l'edificabilità del Piano
26 Integrato.
Allegava altresì che la CTU aveva calcolato l'edificabilità dell'area come residenziale mentre, eventualmente, la destinazione di Piano Integrato era “per attività” (v. Tabella 2 allegata alla delibera 115/14) e pertanto con ben altri valori, infine evidenziava che il certificato di destinazione urbanistica riportava che la particella era soggetta a rischio idraulico R4 molto elevato, indice di rischio fissato dal Piano Stralcio di Assetto Idrogeologico dell'Autorità di Bacino del
Fiume Tevere del 2012, le cui norme tecniche di attuazione all'art.14 non prevedevano alcun intervento di edificabilità nelle zone soggette a rischio R4 ma solamente interventi di demolizione o manutenzione senza aumento del carico urbanistico.
Quanto all'errata stima del valore della “villa” (cespite 1) deduceva che il c.t.u. aveva stimato il valore della proprietà della “villa” sita in Roma Via IC alla data dell'apertura della successione (2012), indicandolo in euro 2.057.143,00 stima del tutto arbitraria e priva di alcun riscontro obiettivo, tenuto conto che non erano state applicate le quotazioni OMI corrette, preferendo invece svolgere una
“accurata indagine di mercato” della quale non vi era traccia alcuna e che in ogni caso era stata applicata in modo impreciso la tabella OMI che, pur in astratto ricavata dalla compravendita di immobili di zona, di fatto era del tutto inconferente rispetto al caso concreto poiché le uniche ville in zona e, quindi, le uniche monitorate dall'osservatorio, erano quelle site nella zona più commerciale ed appetibile di Via del Casale Lombroso che, pur vicino, si trovava però dall'altra parte della Via Aurelia in zona con spiccata natura residenziale.
Aggiungeva che il CTU non aveva acquisito documentazione relativa a compravendite e/o proposte di acquisto di immobili simili nella stessa zona e non aveva ritenuto utile assumere informazioni presso Agenzie Immobiliari di zona per avere contezza delle sue conclusioni, avendo effettuato una stima sproporzionata tenuto conto non solo delle caratteristiche strutturali dell'immobile ma, soprattutto, della sua ubicazione in zona periferica, degradata e del tutto priva di interesse residenziale e/o commerciale, trattandosi di immobile erroneamente chiamato “villa” trattandosi invece di una casa rurale costruita dall'
[...] nel 1950, modificata poi nel corso degli anni e priva di condono per le Pt_5 modifiche apportate, che la rendeva praticamente invendibile.
Soggiungeva inoltre che nella stima del valore non era stato considerato il costo
27 della sanzione da applicarsi alle opere abusive realizzate attribuendosi lo stesso valore al mq. anche alla stalla esistente, peraltro ancora nello stato originale di quando venne costruita, con tubi dell'acqua a vista, senza impianto elettrico.
Deduceva che il CTU nella valutazione della “villa” – senza tener conto della crisi del mercato immobiliare e delle effettive caratteristiche ed ubicazione del bene - aveva applicato solamente una detrazione corrispondente alla sanzione applicabile per opere minori, quali il cambio di destinazione d'uso, senza considerare che il portico realizzato tutto intorno alla villa era abusivo poiché realizzato senza permesso di costruire, trattandosi di un porticato della superficie di circa 100 mq. certamente influente sul valore del bene essendo valutabile, con gli stessi criteri del CTU, pari ad 1/5 del valore della superficie coperta.
Quanto poi agli errori nella determinazione del valore degli immobili di Via dei
Gonzaga e delle suppellettili della villa, quali beni di proprietà esclusiva di Pt_1
evidenziava che il c.t.u. non aveva considerato le superfici effettive con una
[...] differenza di circa 10 mq per ogni appartamento, inoltre anche la stima dei mobili effettuata in euro 244.850,00 era erronea atteso che molti dei beni erano già di sua proprietà, svolgendo l'attività di produttore di piante con necessità di utilizzare i vasi per lo svolgimento della stessa, avendo a suo tempo acquistato tutti i vasi ivi rinvenuti, dovendosi considerare le numerose prove di acquisto e/o consegna a suo nome risalenti negli anni.
Deduceva inoltre che molti dei vasi erano rotti e privi di valore e che la stima del c.t.u. era in contrasto con la perizia estimativa della Sovraintendenza dei beni
Archeologici sulla cui attendibilità non potevano esserci dubbi che, peraltro, evidenziava il vincolo esistente sui predetti beni e la loro totale indisponibilità da parte del in quanto solo possessore. Pt_1
Evidenziava infine che il consulente non aveva ritenuto necessario riportare nella stesura definitiva dell'elaborato le osservazioni mosse dalle parti alla bozza inviata, ciò in violazione dell'art.195 cpc. mancanza che aveva di fatto impedito al
Tribunale di verificare l'adeguatezza delle risposte dell'ausiliario, censura tempestivamente avanzata in primo grado nella richiesta di rinnovazione della
CTU, disattesa dal Tribunale.
§ 11.9 - Con il nono motivo di gravame, intestato“9) Corresponsione dei frutti”,
l'appellante ha censurato la sentenza impugnata evidenziando che era stato condannato anche alla corresponsione in favore delle sig.re e CP_1 CP_3
28 dei frutti percepibili dalle unità immobiliari loro assegnate CP_4 maggiorati degli interessi legali, con decorrenza dall'apertura della successione, disponendo la prosecuzione del giudizio anche per la loro quantificazione, precisando che, in caso di accoglimento dell'impugnazione, il diritto ai frutti percepibili dai cespiti assegnati sarebbe ovviamente venuto meno.
§ 12. – Tali i motivi d'appello e le difese e conclusioni delle parti, debbono essere preliminarmente affrontate le eccezioni di inammissibilità dell'appello ex art.348 bis c.p.c. - comunque superata dall'esame nel merito dell'impugnazione - e quella di cui all'art.342 c.p.c. spiegate dalla difesa di e CP_3 Controparte_4
A tale ultimo riguardo giovi osservare che alla stregua della giurisprudenza della
S.C. (Cass. SU n.36481/2022 e Cass.n.1932/2024) gli artt.342 e 434 c.p.c. - nel testo formulato dal d.l.n.83 del 2012, convertito con modificazioni dalla l.n.134 del 2012 - devono essere interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere,
a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello che mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (Cass. Sez. U, n. 36481 del 13/12/2022), aspetti che nel caso di specie si rinvengono nell'impugnazione della parte appellante.
Quanto poi all'inammissibilità ex art.348 bis c.p.c. deve osservarsi come la facoltà del giudice di emettere un'ordinanza dichiarativa dell'inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c., ossia per assenza di una sua ragionevole probabilità di accoglimento, in base a quanto stabilito dall'art. 348 ter co. 1° c.p.c. va necessariamente esercitata in prima udienza, all'esito delle verifiche previste dall'art. 350 co. 2 c.p.c., prima di dare ingresso alla trattazione. In caso di compimento di dette verifiche e di rinvio della causa ad altra data, come è avvenuto nel caso di specie, tale possibilità risulta dunque preclusa e non è più possibile definire la lite con un'ordinanza dichiarativa dell'inammissibilità che, se adottata successivamente, sarebbe affetta da nullità per violazione della legge processuale (così Cass. n. 10409/2020 e n. 4696/2016).
§ 13. – Tanto premesso e passando ad esaminare il primo motivo (§11.1)
29 dell'appello di deve osservarsi che il motivo non coglie nel segno Parte_1 atteso che secondo Cass.civ.n.18199 del 2020 nel caso di esercizio dell'azione di riduzione, il legittimario ha l'onere di precisare entro quali limiti sia stata lesa la sua quota di riserva, indicando gli elementi patrimoniali che contribuiscono a determinare il valore della massa ereditaria nonché, di conseguenza, quello della quota di legittima violata, senza che sia necessaria all'uopo l'indicazione in termini numerici del valore dei beni interessati dalla riunione fittizia e della conseguente lesione, e a tal fine, può allegare e provare, anche ricorrendo a presunzioni semplici, purché gravi precise e concordanti, tutti gli elementi occorrenti per stabilire se, ed in quale misura, sia avvenuta la lesione della riserva.
A tale riguardo la S.C. ha precisato nelle motivazioni della sentenza che diverso dal difetto di allegazione è l'esatta quantificazione in termini di valore dei beni interessati dalla riunione fittizia e a tale riguardo deve appunto richiamarsi quanto evidenziato a pag.n.13 della pronuncia della Cassazione nei seguenti termini “Una volta soddisfatto tale onere (anche, come detto, per effetto, dell'attività di allegazione delle altre parti del giudizio) deve reputarsi che l'attore soddisfi
l'onere di specificità della domanda impostogli dalla legge una volta che, richiamata la misura della sua quota di legittima, quale dettata dalla legge, assuma che per effetto delle disposizioni testamentarie ovvero in conseguenza delle donazioni poste in essere in vita in favore di altri soggetti, ed al netto di quanto ricevuto allo stesso titolo, residui una lesione. In tal senso non può però imporsi anche che la quantificazione in termini di valore dei vari elementi destinati ad essere presi in considerazione, sia ai fini della precisazione del relictum che del donatum, e che l'individuazione della lesione debba avvenire in termini matematici con una sua precisa indicazione numerica, essendo viceversa sufficiente che si sostenga che, proprio alla luce del complesso assetto patrimoniale del defunto, quale scaturente dalle vicende successorie, il valore attivo pervenuto al legittimario sia inferiore a quanto invece la legge gli riserva.
Opinare diversamente significherebbe imporre al legittimario che agisce in riduzione di dover necessariamente esperire una preventiva perizia di parte ovvero di proporre discrezionali (se non addirittura arbitrari) valori per i vari beni implicati dalla vicenda, indicazioni tutte che comunque non rivestirebbero poi carattere vincolante nella successiva fase dinanzi al giudice, chiamato invece autonomamente (e di norma attraverso l'ausilio di un consulente tecnico d'ufficio)
30 a riscontrare l'effettività della lesione dedotta e la sua precisa entità”.
Orbene, nel caso di specie, nell'atto introduttivo del giudizio di CP_1 primo grado aveva evidenziato a pag.n.2,3,4 e 5 il tenore del testamento pubblico
(a rogito notaio del 2.10.2012) di quindi, i beni di cui Per_1 CP_9 aveva disposto il de cuius effettuando divisione tra gli eredi ai sensi e per gli effetti di cui all'art.734 c.c., inoltre aveva indicato atti dispositivi dissimulanti secondo propria prospettazione delle donazioni, infine, a pag.16 aveva chiaramente esplicitato la lesione della legittima nel seguente passaggio “Orbene,
, dal momento che ha dichiarato in sede di registrazione del Parte_1 testamento che il valore della quota disponibile dell'eredità relitta da CP_9 era pari ad euro 2.000.000,00 ha con ciò implicitamente valorizzato le
[...] quote di riserva in euro 1.333.334: laddove è di solare evidenza che i quattro appartamenti, i cinque box e la cantina di via dei Gonzaga che spetterebbero in forza del testamento ad non hanno neppure la metà di tale CP_1 valore!”.
A fronte di quanto sopra evidenziato non può quindi opinarsi nei termini di nullità della citazione e così anche per gli atti dispositivi, ossia le vendite effettuate in vita da in favore delle società e CP_9 CP_6 CP_7 CP_2 dissimulanti secondo la prospettazione dell'attrice una interposizione CP_2 reale in favore di e di o quantomeno dissimulanti una Parte_2 Parte_1 donazione in favore delle società.
Quanto al secondo motivo (§11.2) deve osservarsi che anche tale motivo non coglie nel segno atteso che l'azione di riduzione di cui al secondo comma dell'art.734 c.c. non poteva che avvenire mediante integrazione dell'apporzionamento del legittimario leso, atteso che l'azione di cui al secondo comma dell'art.735 c.p.c. risulta avere una finalità “correttiva” della divisione operata dal testatore, ciò mediante attribuzione al legittimario di beni lasciati dal testatore ad altri coeredi e ciò sino a reintegrare la quota di legittima.
In sostanza l'art.735 c.c. viene ad attribuire al solo erede legittimario leso la possibilità di esperire una “speciale azione di riduzione”, volta a conseguire quanto ancora gli spetti a titolo di quota di riserva mediante proporzionale riduzione delle assegnazioni disposte in favore degli altri eredi (nel presupposto di inesistenza di beni residui non assegnati sufficienti), ferma la validità della divisione che in tal senso viene ad essere corretta e non posta nel nulla come nella
31 fattispecie disciplinata dal primo comma dell'art.735 c.c..
Dunque, non può ritenersi - come opinato dall'appellante - che il Tribunale abbia deciso ultra petita, non ignora la Corte quanto evidenziato dalla S.C. in materia di distinzione tra azione di riduzione e azione di divisione ereditaria (cfr., ex multis
Cass.civ.n.18468/2020) tuttavia il caso di specie - diversamente da quello affrontato dalla richiamata pronuncia di legittimità avente ad oggetto una successione legittima – risulta già vertente in materia di divisione effettuata dal testatore con la conseguenza che la sentenza di primo grado in relazione alla censura in questa sede esaminata si è attenuta al principio della domanda, avendo l'attrice al punto n.6) delle conclusioni chiesto di “reintegrare la medesima nei propri diritti, attribuendo i beni oggetto di riduzione sino a concorrenza della quota a lei spettante”.
Tali considerazioni debbono in ogni caso valere in via astratta, atteso che per quanto di seguito evidenziato, non vi è stata alcuna lesione della legittima.
Passando al terzo motivo (§ 11.3) lo stesso in considerazione della stretta connessione con l'ottavo ed il nono dovrà essere esaminato unitamente a detti motivi.
Venendo al quarto motivo (§ 11.4) avente ad oggetto la violazione dell'art.542
c.c. a causa dell'errato procedimento seguito per stabilire le quote di legittima ed in particolare l'errata valutazione della quota di riserva dei figli in concorso con il coniuge, deve osservarsi che con esso l'appellante ha censurato la gravata sentenza di primo grado nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto di poter utilizzare il prospetto contenuto a pag.n.7 della memoria di replica depositata in primo grado per le convenute e trattandosi di CP_3 Controparte_4 prospetto errato, evidenziando che la quota dei figli legittimari sarebbe dovuta ammontare – all'esito della stima fatta in primo grado - ad euro 1.427.109,54 ciascuno (3/6 : 3 = 1/6 della massa ereditaria) e non ad euro 2.140.664,33 come indicato nel prospetto recepito dal Tribunale.
Orbene, osserva il Collegio che il motivo è fondato, atteso che secondo
Cass.civ.n.18561/2021 il legato in sostituzione di legittima (nel caso di specie disposto in favore di , come espressamente previsto dall'art.551 CP_5
c.c., deve gravare sulla porzione indisponibile, con la conseguenza che, al fine della determinazione di ciascuna quota di riserva, il legittimario che sia beneficiario di detto legato, ancorché lo abbia accettato perdendo il diritto di
32 chiederne un supplemento, deve essere calcolato nel numero complessivo degli eredi legittimari.
Nel caso di specie in cui è stato lasciato dal de cuius a il legato in CP_5 sostituzione di legittima e disposto un prelegato in favore dei tre figli, quindi, CP_1 effettuata divisione da parte del testatore tra i tre figli - cui sono subentrate per rappresentazione e e la quota di CP_3 Controparte_19 CP_1 riserva ex art.542 co.2 c.c. spettante al coniuge era pari ai 3/12 (1/4) ed ai 6/12 la metà per i figli (ossia 2/12 ciascuno per i tre figli quindi 1/6 ciascuno come sostenuto dall'appellante), dovendosi quindi dividere in parti uguali tra i fratelli la legittima sopra indicata.
Ne consegue che stando al censurato prospetto di cui alla memoria di replica di e recepito nella sentenza di primo grado, la quota di CP_4 CP_3 riserva spettante ai figli non poteva certamente ammontare ai ¾ dell'eredità (come riportato nel prospetto) e comunque alla determinazione effettuata dal Tribunale, quanto - come sopra evidenziato - ai 6/12 da dividersi per i tre figli e quindi pari ad 1/6 ciascuno (con subentro per rappresentazione di e CP_4 CP_3
CP_1 nella quota del padre ) con la conseguente ulteriore necessità di applicare tale frazione per valutare la lesione della legittima secondo quanto di seguito evidenziato.
Anche il quinto motivo (§ 11.5) relativo al difetto di imputazione alle quote di legittima dei prelegati disposti a favore dei legittimari è fondato, l'appellante ha infatti censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui nel seguire il richiamato prospetto di cui al precedente motivo aveva imputato alla quota disponibile i prelegati effettuati a favore dei legittimari (euro 660.006,00), che viceversa dovevano essere imputati sulla legittima e non calcolati sulla disponibile, come erroneamente fatto nel prospetto e quindi dal Tribunale che lo aveva recepito.
A tale riguardo risulta corretto il richiamo effettuato dalla parte appellante all'art.564 c.c. 2° comma per cui “In ogni caso il legittimario che domanda la riduzione di donazioni o di disposizioni testamentarie deve imputare alla sua porzione legittima le donazioni e i legati a lui fatti, salvo che ne sia stato espressamente dispensato”.
Sul punto giovi richiamare anche Cass.civ.n.2776/1970 per cui il prelegato, che è disposizione testamentaria a titolo particolare a favore di uno dei coeredi ed a
33 carico di tutta l'eredita, in sé stesso denota un generico intento preferenziale del testatore e non vale a sottrarre i beni che lo costituiscono all'azione eventuale di reintegrazione della quota riservata ai legittimari ed alle conseguenti riduzioni proporzionali di cui all'art 558, primo comma c.c..
Quanto poi al valore della villa assegnata a ed all'aliquota da Parte_1 applicarsi per l'usufrutto trattasi di questione da affrontare con l'esame dell'ottavo motivo relativo al valore della massa e dei singoli beni.
Passando quindi al sesto e settimo motivo (§ 11.6 e 11.7) relativi alla stima e qualificazione della vendita fatta da nel 1993 a rogito notaio CP_9 Per_2 alla società e quindi se si trattasse di una simulazione o di un Controparte_2 negozio misto con donazione ed inoltre alle modalità di determinazione del valore e di comparazione quanto a periodo e corrispondenti stime da tenersi in considerazione, nonché circa il difetto di motivazione per cui non fosse stato individuato nella società il soggetto beneficiato con conseguente impossibilità di esercitare l'azione di riduzione in difetto di preventiva accettazione con beneficio d'inventario, infine in relazione alla non corretta effettuazione della riunione fittizia mediante indicazione della somma di denaro di cui era stato arricchito il donatario, deve anzitutto osservarsi che dall'atto in questione, prodotto dall'attrice in primo grado con il doc.n.20, risulta una vendita, da parte del de cuius, CP_9 alla in data 4 agosto 1993 a rogito notaio
[...] Controparte_2 Per_2 rep.n.81178/17017 del capannone ubicato in via IC n.5 per ammontare pari a lire 400.000.000.
Orbene, a tale riguardo, deve osservarsi che il Tribunale in merito alla natura dell'atto (negotium mixtum cum donazione) ed al beneficiario effettivo della stessa, risulta aver risposto a pag.n.11 della sentenza impugnata, ove è dato potersi leggere “l'assunto della simulazione dell'atto è contraddetto però dalla documentazione prodotta dalla soc. dalla quale emerge l'effettiva Controparte_2 corresponsione del prezzo a mezzo assegno, nonché l'avvenuto incasso da parte del venditore. Il c.t.u. ha valutato il bene alla data di apertura della successione in euro 999.000,00 di contro ai 400.000.000 delle vecchie lire del prezzo di acquisto per cui l'atto va rettamente qualificato negotium mixtum cum donatione.
Il trasferimento del diritto reale nella parte in cui il suo valore supera notevolmente il corrispettivo pattuito, (addirittura di circa l'80%, come nella fattispecie) deve ritenersi avvenuto a titolo di liberalità (Cass.civ.n.11499 del 21
34 ottobre 1992) e gravare sulla disponibile. Ed invero non si può affermare che detto trasferimento abbia costituito una liberalità per l'intero, essendo stata documentata la corresponsione della somma di lire 400.000.000 (pari agli attuali euro 206.582,76) per l'acquisto del diritto di proprietà dell'intero immobile. Ne consegue che il bene oggetto del contratto per Notar del 4.8.1993 Per_2 rep.81178 deve essere considerato nel donatum, ai fini della ricostruzione dell'asse ereditario e della determinazione della quota di riserva, nel limite del valore alla data di apertura della successione (25.12.2012) eccedente la somma di lire 400.000.000 (pari ad euro 206.582,76) corrisposta dalla Controparte_15 al defunto e precisamente di euro 792.417,24”.
[...] CP_9
Tali motivazioni danno invero conto di come il Tribunale avesse condivisibilmente qualificato l'atto in questione come una vendita mista a donazione con la conseguenza che l'unico soggetto, effettivo destinatario dell'atto, non poteva che essere la società e non certo dovendosi Parte_1 ulteriormente evidenziare che secondo Cass.civ.n.8174 del 14.03.2022 la riunione fittizia, quale operazione meramente contabile di sommatoria tra attivo netto e
"donatum", cioè tra il valore dei beni relitti al tempo dell'apertura della successione, detratti i debiti, ed il valore dei beni donati, sempre al momento dell'apertura della successione, è finalizzata alla determinazione della quota disponibile e di quella di legittima, per accertare l'eventuale lesione della quota riservata al legittimario, con la conseguenza che l'inammissibilità della domanda di riduzione proposta dal legittimario - che non abbia accettato l'eredità con il beneficio d'inventario - nei confronti del donatario non coerede, è del tutto ininfluente ai fini della riunione fittizia.
In tale pronuncia della S.C. si è infatti evidenziato che la disciplina della riunione fittizia, la quale prevede il cumulo di relictum e donatum, prescinde dalla concreta possibilità di esperire l'azione di riduzione nei confronti dei donatari e a tale riguardo si è ulteriormente precisato “..soccorre, sul punto, l'insegnamento offerto da questa Suprema Corte con la sentenza n.12919/12, che ha chiarito che, in tema di successione necessaria, per accertare la lesione della quota di riserva va determinato il valore della massa ereditaria, quello della quota disponibile e della quota di legittima. A tal fine, occorre procedere alla formazione del compendio dei beni relitti ed alla determinazione del loro valore al momento dell'apertura della successione;
quindi, alla detrazione dal relictum dei debiti, da
35 valutare con riferimento alla stessa data;
e, ancora, alla riunione fittizia, cioè meramente contabile, tra attivo netto e donatum, costituito dai beni di cui sia stato disposto a titolo di donazione, da stimare, in relazione ai beni immobili ed ai beni mobili, secondo il loro valore al momento dell'apertura della successione
(artt.747 e 750 cod. civ.) e, con riferimento al valore nominale, quanto alle donazioni in denaro (art.751 cod. civ.). Devono calcolarsi, poi, la quota disponibile e la quota indisponibile sulla massa risultante dalla somma tra il valore del relictum al netto ed il valore del donatum ed imputarsi, infine, le liberalità fatte al legittimario, con conseguente diminuzione, in concreto, della quota ad esso spettante (art. 564 cod. civ.)”.
Ciò posto, deve osservarsi che il capannone - cespite 10 e 11 di cui alla relazione del c.t.u. Ing. nominata nel presente grado di giudizio - è stato stimato alla Per_6 data della vendita in euro 997.408,00 secondo banca dati e valori della borsa immobiliare di Roma per l'epoca, mentre alla data di apertura della successione il valore ammontava ad euro 1.136.000,00.
Dunque, di tale ultimo valore dovrà tenersi conto ai fini della riunione fittizia e per la precisione dell'importo pari ad euro 929.417,24 ossia del proporzionale valore del bene residuo detratto il più esiguo corrispettivo versato dalla CP_2
(1.136.000,00 – 206.582,76), atteso che la società era stata costituita solo pochi giorni prima, il 2 agosto 1993, si trattava quindi di immobile verosimilmente strumentale all'esercizio dell'impresa e di certo non vi era stata donazione del denaro per acquistarlo quanto, semmai liberalità e donazione della porzione del bene di valore superiore al corrispettivo effettivamente versato, di cui la CP_2 aveva comunque dato prova in primo grado mediante produzione dell'assegno versato e corrispondente movimentazione contabile bancaria (estratto conto con addebito dell'incasso e contabilizzazione in passivo), come del resto evidenziato in sentenza dal Tribunale.
A tale ultimo riguardo deve poi ulteriormente evidenziarsi in merito alla tipologia delle donazioni da considerarsi ai fini della riunione fittizia che secondo
Cass.civ.n.14211/2024 la riunione fittizia, quale operazione meramente contabile di sommatoria tra attivo netto e donatum, cioè tra il valore dei beni relitti al tempo dell'apertura della successione, detratti i debiti, ed il valore dei beni donati, sempre al momento dell'apertura della successione, è finalizzata alla determinazione della quota disponibile e di quella di legittima, per accertare
36 l'eventuale lesione della quota riservata al legittimario, dovendosi, quindi, computare tutte le donazioni, a prescindere da chi ne sia il beneficiario, ivi comprese la donazioni ricevute da soggetto non rientrante tra quelli tenuti alla collazione ex art.737 c.c., con la conseguenza che l'eventuale inammissibilità della domanda di riduzione proposta dal legittimario - che non abbia accettato l'eredità con il beneficio d'inventario, stando al motivo dell'appellante - nei confronti del donatario non coerede, è del tutto ininfluente ai fini della riunione fittizia.
Ciò posto, deve passarsi ad esaminare l'ottavo motivo d'appello (§.11.8) relativo alla stima dei beni costituenti l'eredità divisa dal testatore ed in particolare le censure mosse dall'appellante in relazione alla stima della vendita del capannone alla società del 1993, del cd. terreno area “print”, della villa in via Pt_1
IC, degli immobili in via dei Gonzaga, con quanto ne consegue ai fini della verifica in punto di lesione della quota di legittima.
A tale riguardo deve osservarsi che adeguata risposta al motivo si riceve dalle risultanze della c.t.u. disposta dal precedente Collegio nel presente grado di giudizio, da cui è possibile ricavare la corretta stima dei beni in relazione alle rispettive caratteristiche, vocazione, stato di conservazione.
Orbene, quanto al primo bene la c.t.u. a pag.n.3 delle risposte alle osservazioni delle parti (relazione del 28.05.24) ha precisato che il valore corretto OMI da applicare nella valutazione della villa sia quello massimo non dovendosi applicare coefficienti di lusso all'immobile in ragione dei relativi impianti.
Il c.t.u. ha infatti evidenziato l'assenza di collegamento pubblico all'acquedotto,
l'assenza di impianto di smaltimento dei liquami adeguato, assenza di collegamento al gas di città e il fatto che alla data di apertura della successione l'immobile fosse gravato da usufrutto a favore di CP_5
L'ausiliario ha infatti evidenziato in merito “E' corretta invece l'osservazione di tutte le parti in merito al fatto che all'apertura della successione l'immobile fosse gravato da usufrutto e che pertanto il valore debba essere diminuito del 25%” pervenendo quindi a stimare il valore del bene alla data di apertura della successione in euro 833.437,00.
Quanto agli immobili in via dei Gonzaga il c.t.u. risulta aver evidenziato in risposta alle osservazioni delle parti “All'apertura della successione la sottoscritta ha utilizzato i valori della borsa immobiliare, tutte le parti hanno giustamente rilevato la disponibilità in banca dati OMI dei valori unitari e pertanto si
37 correggono le stime mediante l'utilizzo dei dati OMI della zona di riferimento E6
(Sub Gianicolense via della Pisana). Nella valutazione degli appartamenti di via dei Gonzaga, i CTP delle parti convenute hanno valutato i beni in base al “valore normale” così come da provvedimento del 27/07/2007 dell'Agenzia delle Entrate.
Tale valutazione considera il taglio della superficie e il livello di piano. Al valore normale hanno poi applicato un coefficiente che tiene conto dello stato di conservazione deprezzando tutti gli appartamenti (esclusi gli interni 11 e 12) ed un ulteriore coefficiente di deprezzamento (applicato uniformemente a tutti gli appartamenti) che tiene conto dello stato libero o occupato. La sottoscritta accoglie l'osservazione dei CTP in merito all'utilizzo del valore normale ma non concorda con l'applicazione di coefficienti relativi allo stato di conservazione né tantomeno con la modalità di applicazione degli stessi in quanto gli immobili vengono considerati tutti in condizioni mediocri tranne gli interni 11 e 12 e tutti locati. Dalle foto allegate alla CTU relative al sopralluogo effettuato a via dei
Gonzaga è facile verificare che ciò non corrisponde alla situazione riscontrata.
L'applicazione dei suddetti coefficienti comporta inoltre un abbattimento del valore normale OMI del 40% per gli interni da 1 a 10 e del 25% per gli interni 11
e 12 restituendo valori unitari che non rispecchiano né il mercato né quanto rilevato in sede di sopralluogo. Nell'applicazione del coefficiente di piano (nel calcolo del valore normale) hanno inoltre considerato “attico” l'ultimo piano
(piano terzo) e il quarto piano. Non si concorda neanche con questa valutazione.
Riguardo agli interni 11 e 12 collegati da una scala abusiva, è corretto quanto fatto rilevare dall'Ing. in merito al fatto che l'eventuale rimozione Per_7 dell'abuso comporterebbe che l'interno 12 non avrebbe l'altezza sufficiente per poter essere considerato appartamento tuttavia la Legge Regionale 13/2009 del
Lazio relativa al recupero dei sottotetti, all'art. 3, lettera b, cita: l'altezza media interna netta…deve essere fissata in 2,40 metri per gli spazi ad uso abitazione, riducibile a 2,20 metri per gli spazi accessori o di servizio;
L'abuso può essere legittimato con una SCIA in sanatoria, regolarizzazione al Genio Civile e successiva fusione catastale. Si stima, per le suddette pratiche un costo pari a circa euro 8.000 che verrà detratto al 50% ai due cespiti interno 11 e interno 12”.
Anche in relazione ai terreni “print” (terreni F. 409 part. 429, 620 e 621) il c.t.u. ha svolto attento esame degli immobili fornendo adeguata illustrazione nelle premesse della relazione preliminare delle modalità di stima del loro valore ed in
38 particolare a pag.n.8 della relazione ha evidenziato quanto segue “La sottoscritta, per poter effettuare una corretta valutazione dei beni suddetti (in relazione alla vocazione edificatoria) si è recata presso il dipartimento di Programmazione e
Attuazione Urbanistica del Roma in data 29/01/2024 dove il CP_18 funzionario addetto ha spiegato che ad oggi, non essendoci l'attuazione del
PRINT, i terreni all'interno del comparto non possono considerarsi edificabili. In data 20/02/2024 la sottoscritta, al fine di avere maggiori dettagli, si è recata presso l'ufficio tecnico del Municipio XIII ed ha appreso che nell'area interessata dal in data 29/01/2024 era stata presentata una Parte_6 proposta di intervento. Al non ne hanno potuto fornirne copia ma CP_20 hanno comunicato il numero di protocollo al fine di poter effettuare un accesso agli atti tramite il portale SIPRE. In data 20/02/2024 è stata fatta richiesta di accesso agli atti attraverso la piattaforma SIPRE facendo esplicito riferimento al
PRINT e successivamente il ha risposto che non è stato presentato alcun CP_18 progetto PRINT bensì una istanza di proposta di intervento all'Ufficio Permessi di Costruire. Allo stato attuale la sottoscritta non ha avuto modo di reperire ulteriori informazioni né presso il di Roma, né presso l'Agenzia Arsial CP_18
(che in data 25/11/2016 ha firmato un accordo col Controparte_21 per l'attività di progettazione urbanistica nel comparto) né presso il
[...]
(soggetto demandato alla predisposizione Controparte_22
e all'attuazione dei vari passaggi procedurali al fine dell'approvazione del
PRINT). La sottoscritta, viste le richieste e l'invio costante di note tecniche da parte dei CTP riguardanti il PRINT, ha provveduto comunque a stimare la
“vocazione edificatoria” dei terreni rientranti nella perimetrazione. Tale valore è stato considerato “aggiuntivo” a quello indicato per i cespiti 2 e 7 in quanto in caso di approvazione del Programma Integrato le particelle potrebbero concorrere all'edificazione anche in altre aree conservando la loro destinazione principale. Occorre premettere che: - La perimetrazione del comparto nasce col
Piano Regolatore generale del approvato nel 2008; - Con la CP_18
Deliberazione n. 115 del 24/04/2014 il provvede CP_18 all'approvazione dell'Invito pubblico alla manifestazione d'Interesse per la formulazione di proposte di interventi privati finalizzata alla redazione dei
Programmi Preliminari relativi agli Ambiti per i Programmi Integrati contenenti i
Tessuti per attività della Città da ristrutturare;
- In data 7 agosto 2014 il IG.
39 ed insieme ad altri proprietari delle particelle Parte_1 Controparte_2 rientranti nel PRINT, delegano il IGnor Presidente del Persona_8
Consorzio PAM, a presentare domanda di manifestazione di interesse all'invito pubblico e a dare mandato all'Arch. per il lavoro tecnico Controparte_23 urbanistico da sottoporre agli uffici per l'istanza di intervento. - La superficie con la quale il IG. partecipa alla manifestazione di interesse è pari a mq Parte_1
13.560 di cui parte rientrante nella particella ex 115 (oggi 620 e 621) e parte rientrante nella particella 429. - In data 05/10/2023 il IG. chiede al Parte_1
Comune di Roma informazioni sullo stato di attuazione del PRINT e il Comune risponde con lettera prot.193135 del 06/11/2023 (in atti) che a quella data non erano pervenuti dal competente Municipio specifici atti di indirizzo e che non risultava approvata la Risoluzione del Consiglio Municipale indispensabile a promuovere la formazione del PRINT;
Tutto ciò premesso, la sottoscritta ha effettuato una valutazione “presunta” delle superfici di cui alla manifestazione di interesse del 2014 (13.560 mq) sulla base dell'indice di edificabilità di cui all'art.
53 comma 11 delle NTA. Nell'allegato alla presente relazione, per il cespite 2 ed il cespite 7 sono state effettuate le suddette stime applicando il valore di trasformazione ossia valutando ciò che potrebbe essere realizzato nel comparto sottratti i costi di realizzazione. La valutazione delle superfici realizzabili è stata fatta in riferimento ai valori unitari OMI del secondo semestre 2023 e, in assenza, alle pubblicazioni del listino ufficiale della borsa immobiliare di Roma. Di seguito si indica la fonte dei valori unitari utilizzati: • Residenziale (OMI zona
E72) = valore massimo euro/mq 2500 • Box (Quotazioni Listino immobiliare) = euro/mq 800 • Produttiva (OMI zona E73) = valore massimo euro/mq 850 per capannoni e laboratori • Attività diverse (OMI zona E73) = valore massimo euro/mq 1500 per attività commerciali, negozi. • Parcheggi coperti (Quotazioni
Listino immobiliare) = euro/mq 800 • Parcheggi scoperti (stimati il 60% del valore dei parcheggi coperti) = euro/mq 500. La stima delle aree PRINT
(riportate nell'allegato in calce alla presente perizia) è puramente aleatoria per una serie di circostanze che di seguito si descrivono: • Non essendoci un progetto non possono essere valutate le previsioni di edificazione per il privato né riguardo alla caratterizzazione degli interventi, né riguardo alle quantità, né riguardo alla loro localizzazione;
• Non essendoci un progetto non possono essere valutate le previsioni di edificazione per il Comune né riguardo alla
40 caratterizzazione degli interventi né riguardo alle quantità né riguardo alla loro localizzazione (si ricorda che a fronte di un indice di 0.12 mq/mq a disposizione del privato è prevista la realizzazione di opere di interesse pubblico nelle aree interessate) • La particella 621 concorrerebbe alla definizione dell'indice di edificabilità dell'intero comparto per la sua superficie di mq 3872 ma di fatto essendo una pertinenza dei capannoni non si ritiene che possa essere oggetto né di edificazione privata né di interventi pubblici;
• La particella 429 contenendo al suo interno la villa, i capannoni, i depositi fatiscenti, le aree di pertinenza di villa
e capannoni, pur concorrendo all'edificabilità nel comparto con la sua intera superficie di mq 6175, non si ritiene che possa essere oggetto di edificazione privata e/o pubblica;
• La particella 620, interessata solo parzialmente dal PRINT per una superficie di circa mq 8527 che la sottoscritta ha misurato mediante la sovrapposizione (alla stessa scala ) della mappa catastale con l'estratto di PRG, oltre a partecipare all'edificabilità nel comparto potrebbe anche essere interessata da interventi pubblici e/o privati;
Nella manifestazione di interesse del
2014 l'Arch. ha indicato per le suddette particelle una superficie di mq CP_23
13.560 (di cui circa 9600 mq rientranti nelle particelle 620 e 621 e la rimante area rientrante nella particella 429) inferiore a quella inserita nella perimetrazione del PRINT. La sottoscritta non è in grado di stabilire se la motivazione di tale scelta sia stata dettata dall'impossibilità di edificare nell'area interessata (non soltanto in quelle di proprietà ma anche in quelle Pt_1 appartenenti ad altri soggetti privati che partecipano alla presentazione della proposta) oppure se trattasi di scelte progettuali dettate da altre esigenze. Si ritiene necessario sottolineare che la stima aggiuntiva PRINT oltre ad essere
“aleatoria” è anche “carente” in quanto non considera le opere pubbliche da realizzarsi in caso di approvazione del progetto in funzione della loro qualificazione, quantificazione e localizzazione. Tali opere potrebbero concretizzarsi semplicemente nel potenziamento infrastrutturale ma potrebbero anche, come nel caso di altri progetti PRINT nel Comune di Roma, interessare aree da destinare a verde o a parcheggi. Tale dato all'attualità non può essere valutato in quanto il non ha ancora provveduto ad indicare CP_18 specifici atti di indirizzo nell'area interessata”.
Ha quindi e conclusivamente evidenziato in risposta alle osservazioni delle parti nella relazione del 28.05.2024 che “né al 2012 né all'attualità il terreno è da
41 considerarsi edificatorio. Affermare che il terreno sia edificatorio “all'attualità” significa dire che oggi il proprietario è nella condizione di poter costruire mediante la presentazione di un progetto al Comune. Tutte le parti sanno benissimo che non è così ma che la procedura da seguire per una eventuale edificazione è totalmente diversa e prevede l'attuazione dello strumento urbanistico attraverso la presentazione di una proposta, la concertazione tra pubblico e privato (che porta ad un progetto condiviso anche attraverso la cessione di aree da parte dei privati per la realizzazione di opere pubbliche) e
l'approvazione!”.
La stima dei beni è stata quindi effettuata dal c.t.u. con il seguente prospetto definitivo posto a chiusura della relazione del 28.05.24 ove sono stati riportati i cespiti interessati con relativa numerazione ed il loro valore alla data di apertura della successione e per l'immobile oggetto della vendita alla Controparte_2 anche il relativo valore dell'epoca: cespite 1) Villa in via A. IC F. 409 part.287 valore apert. succ. euro
833.437; cespite 2) Terreno in via A. IC F. 409 part.429 valore apert. succ. euro
130.899;
cespite 3 A) Deposito fatiscente via A. IC F. 409 part.433 valore apert. succ. euro 166.500;
cespite 3 B) Deposito fatiscente via A. IC F. 409 part.432 valore apert. succ. euro 37.500;
cespite 3 C) Deposito fatiscente via A. IC F. 409 part.206 valore apert. succ. euro 15.300;
cespite 4) Capannone via A. IC F. 409 part.430 sub 501 valore apert. succ. euro 235.000;
cespite 5) Locale commerciale via A. IC F. 409 part.430 sub 502 valore apert. succ. euro 70.000;
cespite 6) Capannone via A. IC F. 409 part.431 sub 501 e sub 502 valore apert. succ. euro 688.000;
cespite 7) Terreno e piazzale in via A. IC F. 409 part.620 e 621 valore apert. succ. euro 737.360;
Cespite 8) Capannone fuori causa F. 409 part.355 sub 505;
Cespite 9) Capannone fuori causa F. 409 part.355 sub 2;
42 cespite 10) Capannone via A. IC F. 409 part.355 sub 504 valore apert. succ. euro 568.000 valore alla compravendita euro 498.704; Per_9
cespite 11) Capannone via A. IC F. 409 part.355 sub 506 e 508 valore apert. succ. euro 568.000 valore alla compravendita euro 498.704; Per_9
cespite 12) Appartamento int.1 Via dei Gonzaga F. 419 part.1616 sub 1 e 25
CP_1 valore apert. succ. euro 330.745 assegnato a dal testatore;
cespite 13) Appartamento int.2 Via dei Gonzaga F. 419 part.1616 sub 2 e 26
CP_1 valore apert. succ. euro 235.934 assegnato a dal testatore;
cespite 14) Appartamento int.3 Via dei Gonzaga F. 419 part.1616 sub 3 e 27 valore apert. succ. euro 359.213 assegnato ad dal testatore;
CP_1
cespite 15) Appartamento int. 4 Via dei Gonzaga F. 419 part.1616 sub 4 valore apert. succ. euro 335.654 assegnato ad dal testatore;
CP_1
cespite 16) Appartamento int. 5 Via dei Gonzaga F. 419 part.1616 sub 5 valore apert. succ. euro 247.926 assegnato ad dal testatore;
CP_1
cespite 17) Appartamento int. 6 Via dei Gonzaga F. 419 part.1616 sub 6 valore
CP_1
apert. succ. euro 361.313 assegnato a dal testatore;
cespite 18) Appartamento int. 7 Via dei Gonzaga F. 419 part.1616 sub 7 valore
CP_1
apert. succ. euro 343.640 assegnato a dal testatore;
cespite 19) Appartamento int.8 Via dei Gonzaga F. 419 part.1616 sub 8 valore apert. succ. euro 253.825 assegnato ad dal testatore;
CP_1
cespite 20) Appartamento int.9 Via dei Gonzaga F. 419 part.1616 sub 9 valore apert. succ. euro 369.910;
cespite 21) Appartamento int.10 Via dei Gonzaga F. 419 part.1616 sub 10 valore apert. succ. euro 337.218;
cespite 22) Appartamento int.11 Via dei Gonzaga F. 419 part.1616 sub 11 valore apert. succ. euro 447.308;
cespite 23) Appartamento int. 12 Via dei Gonzaga F. 419 part.1616 sub 12 valore apert. succ. euro 239.226;
cespite 24) Box n. 1 via dei Gonzaga F. 419 part.1616 sub 13 valore apert. succ. euro 56.725;
cespite 25) Box n. 2 via dei Gonzaga F. 419 part.1616 sub 14 valore apert. succ. euro 43.100 assegnato ad dal testatore;
CP_1
cespite 26) Box n. 3 via dei Gonzaga F. 419 part.1616 sub 15 valore apert. succ.
CP_1 euro 37.650 assegnato a dal testatore;
43 cespite 27) Box n. 4 via dei Gonzaga F. 419 part.1616 sub 16 valore apert. succ.
CP_1
euro 37.650 assegnato a dal testatore;
cespite 28) Box n. 5 via dei Gonzaga F. 419 part.1616 sub 18 valore apert. succ.
euro 37.650 assegnato ad dal testatore;
CP_1
cespite 29) Box n. 6 via dei Gonzaga F. 419 part.1616 sub 19 valore apert. succ.
euro 37.650;
cespite 30) Box n. 7 via dei Gonzaga F. 419 part.1616 sub 20 valore apert. succ.
CP_1
euro 67.625 assegnato a dal testatore;
cespite 31) Box n.8 via dei Gonzaga F. 419 part.1616 sub 21 valore apert. succ.
euro 103.050 assegnato ad dal testatore;
CP_1
cespite 32) Box n. 9 via dei Gonzaga F. 419 part.1616 sub 22 valore apert. succ.
CP_1
euro 32.200 assegnato a dal testatore;
cespite 33) Box n. 10 via dei Gonzaga F. 419 part.1616 sub 23 valore apert. succ.
euro 56.725 assegnato ad dal testatore;
CP_1
cespite 34) Box n. 11 via dei Gonzaga F. 419 part.1616 sub 24 valore apert. succ.
euro 59.450 assegnato ad dal testatore;
CP_1
cespite 35) Cantina via dei Gonzaga F. 419 part.1616 sub 17 valore apert. succ.
euro 7.987 assegnato ad dal testatore;
CP_1
cespite 36) Terreno F. 419 part. 2709 valore apert. succ. euro 3.074 assegnato a
CP_1
dal testatore;
cespite 37) Terreno F. 419 part. 2717 valore apert. succ. euro 3.359 assegnato a CP_1
dal testatore;
cespite 38) Terreno F. 419 part. 2719 valore apert. succ. euro 3.468 assegnato a CP_1
dal testatore;
cespite 39) Terreno F. 419 part. 3094 valore apert. succ. euro 4.483 assegnato a CP_1
dal testatore.
Tenuto conto di quanto sopra e considerato il nono motivo (§ 11.9) deve osservarsi che lo stesso per quanto di seguito illustrato deve essere accolto non essendovi stata lesione di legittima e pertanto non doveva essere disposto nella sentenza appellata alcun accertamento dell'obbligo – seppur generico rimettendo la quantificazione al prosieguo del giudizio di primo grado - di a Parte_1 corrispondere i frutti dei beni assegnati alla sorella e alle nipoti, parimenti risulta fondato il terzo motivo (§ 11.3) relativo al rilascio di detti beni non essendovi stata lesione della legittima da parte del testatore.
44 Tanto premesso, alla stregua delle argomentazioni che precedono deve quindi passarsi alla verifica - alla luce del testamento pubblico di a rogito CP_9 notaio del 2.10.2012 rep.40742 racc.15462 - della corrispondenza di Per_1
CP_1 quanto lasciato dal testatore ai figli (e quindi a e CP_3 CP_4 per rappresentazione) ed con la quota di legittima quale sopra CP_1 evidenziata (2/12) tenuto conto del valore dei beni quale determinato dal c.t.u. ing.
Per_6
Orbene, tenuto conto del prospetto stime definitivo di cui alla relazione del c.t.u. del 28.05.24 il valore complessivo della massa relativo agli immobili (ville, appartamenti, box, terreni, etc.) ammonta ad euro 8.297.171,24 già detratti gli euro 206.582,76 relativi al corrispettivo comunque versato dalla per il CP_2 capannone di via IC, a ciò debbono inoltre aggiungersi il prelegato in denaro pari ad euro 660.006,00 e la liberalità di euro 70.000,00 quali evidenziati nella sentenza di primo grado e nel prospetto di cui alla pag.n.7 della richiamata memoria di replica, non essendosi svolta censura alcuna sul punto da parte dell'appellante.
Nel testamento, infatti, a pag.n.2, si era disposto: “Prelego ai miei figli , Pt_1
e tutti i liquidi esistenti al mio nome presso la Banca di CP_1 Parte_2
Credito Cooperativo di Roma Agenzia 19 via della Massimilla, in ragione di 2/9
(due noni) per , 2/9 (due noni) per e 5/9 (cinque noni) per ”. CP_10 CP_1 Pt_1
Da quanto sopra consegue che all'esito della riunione fittizia l'ammontare da tenere in considerazione per il calcolo della legittima è pari ad euro 9.027.177,24 con la conseguenza che i 2/12 di detto importo corrispondenti alla quota di riserva spettante a ciascuno dei figli di ammontava alla data di apertura CP_9 della successione ad 1.504.529,54 (ad euro 1.545.337,87 considerando il valore dei mobili e degli arredi pari ad euro 244.850,00).
Tanto premesso deve quindi procedersi ad esaminare il valore dei beni lasciati dal CP_1 de cuius a ed CP_1
Quanto al primo deve osservarsi, sempre dal tenore del testamento, che il de cuius risulta aver così disposto: “Istituisco eredi i miei figli , e CP_10 CP_1 Pt_1 nelle quote che saranno determinate sulla base del valore dei beni attribuiti
[...]
a ciascuno di essi rispetto al valore complessivo di tutto il mio patrimonio riferito alla data di apertura della successione. Ai sensi e per gli effetti dell'art.734 c.c. provvedo a dividere tra gli stessi come segue il mio patrimonio: a) a mio figlio
45 assegno quattro appartamenti e quattro box per auto all'interno del Parte_2 fabbricato sito in Comune di Roma, Via dei Gonzaga n.203 oltre a quattro lotti di terreno sempre in via dei Gonzaga n.203 e precisamente assegno: - gli appartamenti distinti con i numeri interni 1,2,6 e 7 in catasto rispettivamente al foglio 419 particella 1616 sub 1 e sub 25; particella 1616 sub 2 e sub 26; particella 1616 sub 6 e particella 1616 sub 7; i box contraddistinti con i numeri
3,4,7 e 9 in catasto al foglio 419 particella 1616 subalterni 15,16,20 e 22 ed infine i terreni in catasto al foglio 419 particelle 2709, 2717, 2719 e 3094; b) A mia figlia assegno quattro appartamenti, cinque box per auto e CP_1 una cantina all'interno dello stesso fabbricato e precisamente assegno: gli appartamenti distinti con i numeri interni 3,4,5 e 8 in catasto al foglio 419 particella 1616 subalterni 3 e 27, 4, 5 e 8; i box contraddistinti con i numeri 2,5,
8,10 e 11 in catasto al foglio 419 particella 1616 subalterni 14, 18,21,23 e 24 ed infine la cantina n.1 in catasto al foglio 419 particella 1616 subalterno 17..”. CP_1 Orbene, andando ad esaminare il valore dei beni lasciati a (quindi a ed subentrate in rappresentazione), ossia 1.461.141,00 CP_3 CP_4 unitamente al denaro lasciatogli in prelegato (euro 146.668,00), l'ammontare complessivo del lascito è pari ad euro 1.607.809,00 con conseguente assenza di lesione di legittima, tenuto conto del valore della quota di legittima pari ad euro
1.504.529,54 (euro 1.545.337,87 considerando il valore dei mobili e degli arredi).
Quanto ad il valore complessivo dei beni lasciati (euro 1.504.580,00) CP_1 dal de cuius unitamente al denaro lasciatogli in prelegato (euro 146.668,00), ammonta ad euro 1.651.248,00 con conseguente assenza, anche in questo caso, di lesione della legittima.
Ne consegue, pertanto, che non risulta esservi stata alcuna lesione di legittima e le domande di e svolte in primo grado CP_1 CP_3 Controparte_4 debbono essere rigettate.
§ 14. – Passando infine alle spese di lite di entrambi i gradi – incluse quelle di c.t.u. di entrambi i gradi - le stesse in considerazione della complessità e opinabilità delle questioni in fatto e diritto affrontate nei motivi d'appello, inclusi revirement giurisprudenziali e tenuto della natura non definitiva della sentenza appellata, debbono trovare integrale compensazione tra tutte le parti.
§ 15. – Deve infine disporsi la revoca del sequestro giudiziario disposto con ordinanza del 30.04.2019 e la restituzione dei beni agli aventi diritto.
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P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con Parte_1 atto di citazione notificato in data 28.09.2017, per la riforma della sentenza non definitiva emessa dal Tribunale di Roma n.11341/2017 pubblicata il 5.06.2017, così provvede:
1) In accoglimento dell'appello ed integrale riforma della sentenza non definitiva di primo grado n.11341/2017, emessa dal Tribunale di Roma, pubblicata il
5.06.2017, rigetta le domande svolte in primo grado da CP_1 CP_3
e
[...] Controparte_4
2) Compensa integralmente le spese di lite incluse spese di c.t.u. liquidate come da separato decreto.
3) Revoca il provvedimento di sequestro giudiziario di cui in parte motiva disposto con ordinanza del 30.04.2019, disponendo a cura del custode giudiziario la restituzione dei beni agli aventi diritto.
Roma, 8.07.25
Il consigliere est. dott. Luca Ponzillo
Il Presidente dott. Antonio Perinelli
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