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Sentenza 5 ottobre 2025
Sentenza 5 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 05/10/2025, n. 13607 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 13607 |
| Data del deposito : | 5 ottobre 2025 |
Testo completo
1
R.G. n. 45307-2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Roma, in composizione collegiale e nelle persone dei signori Magistrati:
- RT NZ Presidente
- Filomena Albano Giudice
- EF CA Giudice relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA nella controversia iscritta al numero 45307 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2019, avente ad oggetto SEPARAZIONE GIUDIZIALE e vertente TRA
(C.F. ) nata a [...] il Parte_1 C.F._1
31/03/1979, con il patrocinio dell'avv.to Marco Meliti, con elezione di domicilio in Roma, indirizzo telematico presso il difensore
RICORRENTE
CONTRO
C.F. ) nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 con il patrocinio dell'avvocato Patrizia Beltrami, con elezione di domicilio in Roma al Viale Parioli n. 101/E presso lo studio professionale della predetta;
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: SEPARAZIONE GIUDIZIALE
Tribunale di Roma, R.G. 45307/2019 2
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 28 maggio 2025 le parti hanno concluso riportandosi “alle rispettive richieste, eccezioni e deduzioni chiedendone
l'accoglimento”, aggiungendo quanto segue: “parte ricorrente deduce … che il 6
gennaio 2024 è deceduto il padre del resistente, il quale ha accettato la relativa
eredità conseguendo la proprietà di 17 immobili, come da documentazione
sopravvenuta depositata telematicamente in data di ieri e che esibisce qui in
udienza; parte ricorrente prende altresì atto che la controparte in data di ieri ha
prodotto documentazione inammissibile della quale chiede l'espunzione; parte
ricorrente deduce poi che non risulta più tra le proprietà del resistente … una villa
sita in Torvaianica che risulta gestita come casa vacanze sempre dall' CP_1
Parte resistente rappresenta di aver impugnato in Corte d'Appello l'ordinanza del
mese di ottobre 2024 con cui è stato disposto l'aumento dell'assegno di
mantenimento; reclamo che è tuttora pendente e del cui esito è opportuno
attendere. Parte resistente deduce di aver trasmesso in via telematica
documentazione sopraggiunta nelle more e relativa a contratti di lavoro in essere
nei riguardi della figlia , la quale è pertanto diventata autosufficiente;
Per_1
viceversa la documentazione prodotta dalla controparte è tardiva in quanto non si
tratta di circostanze sopravvenute ma preesistenti visto che il padre del resistente
è deceduto il 6 gennaio dell'anno 2024 … parte ricorrente contesta che la figlia
sia divenuta autosufficiente sul piano economico e sottolinea l'aumentata Per_1
capacità economica del resistente alla luce della eredità conseguita, come da
dichiarazione di successione avvenuta ben dopo il decesso del di lui padre.”.
Tribunale di Roma, R.G. 45307/2019 3
Con queste precisazioni appare quindi opportuno riandare alle memorie depositate dalle parti in vista dell'udienza di precisazione delle conclusioni e nelle quali sono state riepilogate le rispettive richieste ed eccezioni.
In base a tali richieste, risulta che la ricorrente ha così concluso nella propria memoria del 27 maggio 2025: “1) dichiarare la separazione personale dei coniugi
addebitabile al marito, Sig. 2) disporre che il Sig. Controparte_1 CP_1
ai fini della corretta realizzazione del principio di proporzionalità nel
[...]
mantenimento dei figli e , maggiorenni ma non Persona_2 Per_1
economicamente autosufficienti, corrisponda alla moglie entro il giorno cinque di
ogni mese un assegno di € 2.000,00 (Euro duemila/00) per ciascun figlio, con
decorrenza dalla domanda di separazione (luglio 2019) e con successivo
adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati
dall'ISTAT, oltre al 100% delle spese straordinarie;
3) disporre che il Sig.
corrisponda alla moglie, entro il giorno cinque di ogni mese, un Controparte_1
assegno di mantenimento di € 2.000,00 (Euro duemila/00), con decorrenza dalla
domanda di separazione (luglio 2019) e con successivo adeguamento automatico
annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT. 4) valutare,
anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c., il comportamento processuale del Signor
5) ammettere ogni istanza istruttoria avanzata in corso di Controparte_1
giudizio dalla OR . Pt_1
Queste invece le conclusioni del resistente, contenute nella memoria depositata dal predetto il 27 maggio 2025: “
1. Revocare l'ordinanza emessa dal
Giudice Dott.ssa Di Giulio in data 04/09/2024, per tutte le motivazioni esposte
negli scritti difensivi, nei documenti e nelle presenti note.
2. Differire la data di
Tribunale di Roma, R.G. 45307/2019 4
udienza ad epoca successiva al momento della decisione del reclamo ad opera
della Corte d'Appello di Roma.
3. Nel merito si precisano le conclusioni formulate
dal precedente difensore del signor Avv. Torge nella comparsa del CP_1
31/10/2019 come integrate dalla comparsa depositata in data 28/04/2020, nonché
le conclusioni formulate nella memoria 183 6° comma n. 1 cpc, conclusioni tutte
reiterate nella comparsa di costituzione e risposta del sottoscritto difensore, da
intendersi qui integralmente riportate e trascritte. Con il conseguente rigetto di
ogni domanda ex adverso formulata anche in via riconvenzionale.
4. Con la
condanna della ricorrente al pagamento delle spese competenze e onorari del
presente giudizio, oltre accessori di legge.
5. In via istruttoria ordinare il deposito
e/o disporre l'acquisizione agli atti di causa degli estratti di conto corrente bancario
della OR , istanza formulata dalla scrivente difesa, non Parte_1
ammessa dal Giudice.
6. Acquisire la documentazione depositata in atti con le
note di trattazione scritta formulate per l'udienza del 30.01.2025 nonché l'ulteriore
documentazione depositata in data odierna che comprova lo svolgimento di
attività lavorativa della figlia mai dichiarato nel presente Persona_3
procedimento”. Le conclusioni contenute nella memoria del 28 aprile 2020 di parte resistente, da ultimo richiamata, sono poi le seguenti: “- pronunciare e accertare
la separazione personale dei coniugi, anche con sentenza parziale, con addebito
alla sig.ra ; - disporre che i coniugi vivranno separati con Parte_1
l'obbligo del reciproco rispetto;
- dichiarare i coniugi economicamente autonomi e
indipendenti; - rigettare tutte e richieste avanzate da controparte, sia in via
cautelare, che principale, che in subordine, per i motivi sopra esposti;
- disporre
l'affido condiviso del figlio a entrambi i genitori con collocazione Persona_2
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prevalente presso la madre e frequentazione libera del minore da parte del padre;
- assegnare la casa coniugale sita in Roma , Via dei Corvisieri, n. 10 alla Sig.ra
che la abiterà unitamente ai figli;
- porre a carico del Sig. Pt_1 CP_1
, quale contributo al mantenimento dei figli e ,
[...] Persona_2 Per_1
parzialmente autonomi, la somma mensile di euro 300,00 a figlio, (per un totale di
euro 600,00 mensili) da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat e da
corrispondersi entro il 10 di ogni mese , nonché il 50% delle spese straordinarie
concordate come da Protocollo del Tribunale di Roma;
- addebitare la separazione
alla sig.ra per violazione degli doveri coniugali aventi adeguata efficacia Pt_1
causale; - condannare la Sig.ra alla refusione delle spese e degli onorari Pt_1
di lite nel caso di opposizione e/o richieste contrarie;
- concedere l'autorizzazione
al rinnovo dei passaporti”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va anzitutto rilevato che:
- e si sono sposati il 17 maggio 1998 Parte_1 Controparte_1
in Roma, con rito concordatario;
- dalla loro unione sono nati due figli, ossia il 27 agosto 2000 e Persona_3
l'11 gennaio 2003 entrambi maggiorenni;
Persona_4
- con sentenza non definitiva n. 276/2021, pubblicata l'8 gennaio 2021, è
stata già dichiarata la separazione personale dei coniugi.
Nel presente giudizio si controverte dunque sui provvedimenti accessori rispetto alla pronuncia di separazione.
In via preliminare, va in proposito chiarito che:
Tribunale di Roma, R.G. 45307/2019 6
1) nelle more del giudizio entrambi i figli delle parti sono divenuti maggiorenni
( già lo era al momento dell'introduzione del giudizio mentre Persona_3 [...]
lo è diventato in corso di causa). Pertanto, non si deve provvedere Persona_4
sulle decisioni relative al loro affidamento e alla loro dimora;
2) tra le parti è in corso anche il giudizio di divorzio, iscritto in questo Tribunale
al numero di ruolo n. 41480/2024 (cfr. pagine 13 e 14 della comparsa conclusionale della ricorrente). In tale giudizio, introdotto dopo le modifiche apportate dal d.lgs. n. 149/2023, è stata emessa in data 25 giugno 2025 ordinanza ex art. 473 bis.22 c.p.c., con la quale si è provveduto sul mantenimento della e dei figli. Si tratta di una circostanza che, almeno in punto di fatto, è Pt_1
pacifica tra le parti (cfr. pag. 4 della comparsa conclusionale della ricorrente e pagine 2 e 3 delle memorie di replica del resistente). Da ciò ne consegue, in punto di diritto, che nel presente giudizio ci si può soffermare sulle suddette questioni,
ossia sul mantenimento per i figli e per il coniuge, per le sole statuizioni dovute per il periodo corrente tra la proposizione del presente giudizio e l'emissione della predetta ordinanza ex art. 473bis.22 c.p.c., ossia per il periodo corrente dal 15
luglio 2019 fino al 25 giugno 2025. Infatti, per giurisprudenza costante, “qualora
nel giudizio divorzile, nella fase presidenziale o istruttoria, siano emessi
provvedimenti provvisori, temporanei ed urgenti, questi ultimi si sostituiscono a
quelli emessi nel giudizio di separazione” (Cass. civ. ord. n. 3852 del 15.2.2021;
si vedano in proposito anche Cass. civ. sent. n. 7547 del 27.3.2020 nonché, in motivazione a pag. 4, Cass. civ. sent. n. 1779 dell'8.2.2012).
Tanto premesso, l'oggetto della presente decisione riguarda le seguenti questioni: I) la domanda di addebito della separazione proposta da entrambe le
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parti; II) il mantenimento richiesto da in proprio favore, con Parte_1
decisione però efficace solo fino alla predetta data del 25 giugno 2025; III) il mantenimento richiesto per i figli, con decisione però efficace solo fino alla predetta data del 25 giugno 2025; IV) l'assegnazione della casa coniugale;
V) la regolazione delle spese della lite.
LE DOMANDE DI ADDEBITO
Entrambe le parti hanno proposto domanda di addebito della separazione.
La domanda di addebito proposta dalla ricorrente si fonda sulla dedotta violazione dei doveri di fedeltà, coabitazione e assistenza, per avere l CP_1
intrecciato una stabile relazione extraconiugale, unilateralmente abbandonato il domicilio coniugale nel mese di febbraio del 2019 e rivolto alla moglie “violenze
verbali … umiliazioni … vessazioni”.
La domanda di addebito proposta dal resistente si fonda invece sulle dedotte condotte denigratorie ascritte dalla “con atteggiamenti indifferenti e frasi Pt_1
offensive”, aizzando i figli contro il padre, divenuto destinatario di insulti e offese.
Ad avviso di questo Collegio, risulta fondata la domanda di addebito proposta dalla ricorrente e, viceversa, risulta infondata la domanda di addebito proposta dal resistente.
Risulta documentato che già nel 2012 l' intrecciò una stabile relazione CP_1
sentimentale e sessuale con tale , così come risulta ampiamente dalla Per_5
corrispondenza, telematica e cartacea, di cui all'allegato n. 7) di parte ricorrente,
il cui contenuto non è stato, del resto, specificamente contestato dal resistente.
Successivamente l'unione coniugale si ricompose sicché tale prima violazione del
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dovere coniugale di fedeltà non deve ritenersi causa efficiente della rottura dell'unione coniugale.
Tuttavia, nel 2019 l' ha intrecciato una seconda relazione CP_1
extraconiugale, dimostrata dalla relazione investigativa di cui all'allegato n. 10) di parte ricorrente, dalla quale emerge che nel mese di marzo del 2019 l' e CP_1
tale anno pernottato insieme per più giorni e si sono scambiati Persona_6
“baci e qualche effusione amorosa”; tale relazione con la i è poi consolidata Per_6
in uno stabile rapporto di convivenza (cfr. successiva relazione investigativa del
13 novembre 2019). L'investigatore privato ascoltato all'udienza del Tes_1
25 marzo 2022, ha confermato le predette circostanze, precisando in particolare che nel marzo del 2019 l' e la anno pernottato insieme per più notti CP_1 Per_6
e “sono stati avvistati due o tre volte in atteggiamenti amorosi”. Circostanze simili ha riferito nella medesima udienza , zio della ricorrente, il quale Testimone_2
ha in particolare detto che tra il marzo e l'aprile del 2019 aveva incontrato due volte e in atteggiamenti affettuosi (erano abbracciati)”, nella zona CP_1 Per_6
del Portico d'Ottavia a Roma, ossia “proprio nel quartiere frequentato da molti
conoscenti della nostra famiglia”; il ha poi aggiunto di avere in Pt_1
quell'occasione scattato alcune fotografie all e alla inviate alla CP_1 Per_6
ricorrente. Altre due testimonianze inverano poi quanto sostenuto da parte ricorrente. La figlia delle parti, ha confermato per scienza diretta il Persona_3
capitolo di prova n. 5) di parte ricorrente e, inoltre, ha così riferito più in dettaglio:
“Li ho visti quando mi recavo a , in atteggiamenti affettuosi, Parte_2
abbracciati, che si baciavano. In realtà li ho visti in tali atteggiamenti anche in altre
occasioni. Io ero a conoscenza della relazione extraconiugale di mio padre il quale
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mi aveva mi aveva detto di non dire nulla a mia madre minacciando che se lo
avessi fatto non mi avrebbe più pagato un intervento al naso al quale desideravo
tanto sottopormi. Preciso anche che mio padre mi chiedeva di dire a mia madre
che lui era con me mentre invece si vedeva con la Quando mio padre mi Pt_3
ha minacciato di non finanziarmi più l'intervento al naso, io ho detto della sua
relazione a mia mamma dopodiché mio padre si è allontanato da casa senza fare
più ritorno e disinteressandosi di me”. L'altra testimone di parte ricorrente, Tes_3
, ha confermato di aver visto, nell'aprile del 2019, e in
[...] CP_1 Per_6
atteggiamenti intimi (“mano nella mano e si baciavano”).
Tali dichiarazioni rese dai quattro testimoni di parte ricorrente non sono state smentite da quelle dei testimoni di parte resistente , Testimone_4
e , visto che il primo ha confermato che Testimone_5 Testimone_6
frequentavano lo stesso circolo ippico, aggiungendo di avere visto Per_6 CP_1
i due “parlare insieme” ma di non averli “mai visti abbracciati”, il che non collide con le dichiarazioni del il quale non ha documentato effusioni all'interno del Tes_1
circolo ippico – frequentato del resto anche dalla figlia dell' – ma altrove;
CP_1
quanto alla e al , la circostanza che i predetti non abbiano mai Tes_5 Tes_6
incontrato l' insieme con la on esclude affatto che i predetti abbiano CP_1 Per_6
passeggiato, anche in atteggiamenti affettuosi, in momenti diversi da quelli in cui si trovavano a passare per quegli stessi luoghi la e il . Tes_5 Tes_6
Si deve quindi ritenere che la prova della reiterata violazione del dovere di fedeltà da parte dell' sia quanto mai solida: quattro testimonianze tra di CP_1
loro convergenti, di persone non tutte legate da rapporti di parentela con la ricorrente;
prova testimoniale riscontrata anche dalla prova documentale
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rappresentata dalle fotografie allegate alla relazione investigativa di cui in premessa.
Risulta poi non contestato, e peraltro confermato da quanto scritto in via telematica al resistente dal figlio della coppia (cfr. allegato n. 49), che sia stato proprio l' ad abbandonare il tetto coniugale e che lo abbia fatto per la CP_1
relazione extraconiugale di cui in premessa.
Tali gravi e conclamate violazioni dei doveri matrimoniali di fedeltà e coabitazione costituiscono ragione della crisi del rapporto coniugale, visto che l' è andato via dalla casa familiare proprio per la relazione con la CP_1 Per_6
proprio quando tale relazione si è andata consolidando.
Spettava poi all' dimostrare che la crisi del rapporto coniugale non CP_1
fosse dipesa da tali violazioni: “grava sulla parte che richieda, per l'inosservanza
dell'obbligo di fedeltà, l'addebito della separazione all'altro coniuge l'onere di
provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la
prosecuzione della convivenza, mentre è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei
fatti posti a fondamento della domanda, e quindi dell'infedeltà nella
determinazione dell'intollerabilità della convivenza, provare le circostanze su cui
l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata
infedeltà” (Cass. civ. ord. n. 3923 del 19.2.2018). Quanto in particolare alla violazione del dovere di coabitazione, condivisibile giurisprudenza afferma che
“l''allontanamento di uno dei coniugi dalla casa familiare costituisce, in difetto di
giusta causa, violazione dell'obbligo di convivenza e la parte che,
conseguentemente, richieda la pronuncia di addebito della separazione ha l'onere
di provare il rapporto di causalità tra la violazione e l'intollerabilità della
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convivenza, gravando, invece, sulla controparte la prova della giusta causa”
(Cass. civ. ord. 25966 del 15.12.2016).
Nel caso in esame, il resistente non ha dimostrato per quale giusta causa egli sia andato via di casa né che l'unione matrimoniale era già cessata in precedenza,
per altra e diversa ragione. Tale giusta causa non emerge dalle richieste istruttorie di cui alla memoria ex art. 183.6 n. 2) c.p.c. né emerge dai documenti prodotti dal ricorrente;
al contrario, dai dialoghi telematici intercorsi tra l e i figli pare CP_1
piuttosto chiaro che la rottura dell'unione coniugale sia avvenuta proprio per la relazione extraconiugale intrecciata dal resistente con e non per Persona_6
altre ragioni.
Né emerge che il rapporto coniugale era già decotto e di mera facciata fino alle suddette condotte dell' In particolare, le condotte asseritamente CP_1
offensive ascritte alla e di cui alla pagina 6 del ricorso introduttivo del Pt_1
giudizio, consistono in singole frasi estrapolate da litigi intercorsi in via telematica,
senza che il resistente abbia prodotto il relativo screen shot, il che impedisce sia di ritenere dimostrata la circostanza sia di verificare la contestualizzazione delle parole proferite all'interno della discussione intercorsa. Al contrario, dalla lettura dei messaggi telematici prodotti da parte ricorrente emerge che è stato il resistente a rivolgere frasi molto offensive, sia nella forma che nella sostanza,
verso la ricorrente e, soprattutto, verso i figli della coppia, vilipesi e trattati in modo sprezzante (cfr. documenti nn. 47, 48, 49 e 50 nonché 11 e 12).
L'ASSEGNAZIONE DELLA CASA FAMILIARE
Un unico e breve inciso va riservato alla questione della casa familiare, sita in
Roma alla via Costantino Corvisieri n. 10. Essa è di proprietà esclusiva della
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(cfr. allegato n. 9 in atti di parte ricorrente), con la quale i due figli, non Pt_1
ancora autosufficienti, convivono. Con la citata ordinanza del 20 novembre 2019
tale casa familiare è stata assegnata alla Tuttavia, per effetto della Pt_1
pendenza del giudizio di divorzio e dell'emissione in tale giudizio dell'ordinanza ex art. 473bis.22 c.p.c., la questione non è più attuale nel presente giudizio.
LE STATUIZIONI DI CARATTERE ECONOMICO
Venendo ora alle statuizioni economiche, va anzitutto ripercorsa l'evoluzione delle decisioni interinali assunte nel corso del giudizio.
Con l'ordinanza ex art. 708.3 c.p.c. del 20 novembre 2019 il giudice istruttore aveva posto un assegno di mantenimento pari a complessivi euro 1.500 per il mantenimento dei due figli e alcun assegno di mantenimento in favore della
Di seguito si riporta la motivazione di tale decisione: “rilevato, quanto alla Pt_1
situazione economico-patrimoniale delle parti, che il resistente non percepisce più dal
2013 la pensione di invalidità pari ad € 270,00 mensili, ricava € 1.500,00 dalla locazione
di un locale commerciale sito in Roma, via dei Pompieri, e ha dichiarato di vivere ora
nell'immobile di sua proprietà sito nel centro storico di Roma (piazza Costaguti), dove in
precedenza era gestita un'attività di casa-vacanze di lusso attraverso la società Sweet
Home Roma s.r.l., cessata nel 31.12.2018 (di cui era socia anche la ricorrente); rilevato
che vi sono elementi documentali che fanno ritenere plausibile la tesi di parte ricorrente
secondo cui detto immobile sarebbe ancora destinato a casa-vacanze per turisti (come
risulta dal doc. 12 allegato al ricorso, in cui ancora nel giugno del 2019 l'appartamento
del resistente sito in piazza Costaguti n. 34 viene indicato come disponibile per 3 notti
per l'importo di € 501,00, il che non ha formato oggetto di contestazione da parte del
resistente), così come il sig. all'udienza del 14/11/2019 ha ammesso di avere CP_1
prelevato dal conto corrente comune una somma pari ad € 370.000,00 e, a fronte delle
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deduzioni svolte da parte ricorrente sulla base delle risultanze di attività investigativa
attuata nelle more dell'udienza presidenziale e di visura camerale prodotta in udienza,
ha ammesso altresì di essere socio al 70% della (documentazione Parte_4
depositata in udienza e su cui non è stato instaurato il contraddittorio tra le parti); rilevato
che, viceversa, la ricorrente è proprietaria esclusiva della casa familiare e svolge l'attività
di commessa presso un negozio di via del Corso 381, Roma (come da contratto di lavoro
allegato sub 31) con un reddito mensile netto di circa € 600,00, e non ha contestato la
dichiarazione di parte resistente resa all'udienza secondo cui la sig.ra avrebbe Pt_1
giacenze sul proprio conto corrente personale pari ad € 300.000,00; rilevato altresì che
dalla dichiarazione sostitutiva di atto notorio della ricorrente emerge che sul conto
corrente presso Unicredit n. 10712157 cointestato con il sig. vi erano depositati CP_1
alla data del 30/06/2018 € 856.319,12, poi ridottisi ad € 391.834,8ì75 in data 31/12/2018
e a € 4,33 in data 30/09/2019 (in che corrobora la tesi relativa all'incameramento da parte
della ricorrente della somma di € 300.000,00); rilevato che nessuna delle parti ha
prodotto le ultime tre dichiarazione dei redditi il che implica i futuri necessari
approfondimenti istruttori e le valutazioni di competenza di quest'Ufficio anche ai sensi
dell'art. 116, comma 2, c.p.c.; ritenuto, sulla base di tali elementi, che debba, allo stato,
riconoscersi la capacità della ricorrente di provvedere autonomamente al proprio
mantenimento (salvi i predetti approfondimenti) mentre per i figli delle parti deve porsi a
carico del padre un assegno complessivo di € 1.500,00, oltre I.S.T.A.T. (€ 750,00 per
ciascun figlio) e metà delle spese straordinarie;
ritenuto, in particolare, che i figli delle
parti risultano parzialmente autonomi, in quanto la figlia è impegnata come Per_1
commessa, anche se ancora potenzialmente interessata ad iscriversi all'università, così
come è documentale e incontestato che il figlio ià svolge attività calcistica Persona_2
quale sportivo accreditato in ambito nazionale e provvede con proprie risorse a pagarsi
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la scuola privata (istituto Kennedy); ritenuto, infine, che la casa familiare debba essere
assegnata alla ricorrente”.
Tale ordinanza è stata reclamata dalla ricorrente e la Corte d'appello di Roma,
con ordinanza pubblicata il 26 gennaio 2021, ha parzialmente accolto l'impugnazione proposta dalla disponendo, con decorrenza dalla data di Pt_1
deposito del ricorso introduttivo del giudizio, ossia dal 4 luglio 2019, un assegno di mantenimento a carico dell' pari a 300,00 euro mensili. A fondamento di CP_1
tale decisione la Corte d'appello ha ritenuto che il patrimonio immobiliare di cui dispone l' determini “una disparità tra i predetti”, con la conseguente CP_1
necessità di garantire al coniuge economicamente meno forte di “conservare un
tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio”. Tale assegno di mantenimento è stato stabilito in 300,00 euro mensili “considerato l'introito
mensile della e il fatto che la stessa fruisce della casa coniugale che, Pt_1
pacificamente acquistata con provvista comune, risulta a lei sola intestata, casa
nella quale, peraltro, la stessa vive con i due figli, parzialmente autonomi e, al
tempo stesso, fruitori di contributo paterno al mantenimento”.
Con successiva ordinanza del 22 luglio 2023 il giudice istruttore ha aumentato,
con decorrenza dalla data di deposito del provvedimento, ad euro 2.500,00
complessivi l'importo del mantenimento per i figli;
nel caso della figlia da CP_2
versarsi direttamente in favore di quest'ultima. A fondamento di tale decisione le seguenti circostanze: la conclamata provvista di euro 500.000,00 esistente alla data del 1° aprile 2022 su conto corrente dell' acceso presso CP_1 CP_3
trattandosi peraltro di importi provenienti da altri conti correnti “dei cui estratti
conto non v'è traccia in atti”; il contenuto “estremamente limitato della retribuzione
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mensile quale cassiera a tempo determinato della figlia (importo che si CP_2
aggirava intorno ai 300,00 euro mensili), scaduto alla data del 31/05/2023 (come
da lettera in atti), e vista la regolare frequenza universitaria della figlia …”; i modesti emolumenti percepiti come calciatore del figlio ammontanti per Per_2
la stagione sportiva 2022 – 2023 nel “solo importo annuo di € 2.400,00”.
Con la medesima ordinanza, il giudice istruttore ha disposto procedersi ad accertamenti di polizia tributaria nei confronti dell' CP_1
All'esito di tali accertamenti, con ordinanza del 28 ottobre 2024, il giudice istruttore, fermo l'assegno di mantenimento per il coniuge nei termini anzidetti, ha aumentato a complessivi euro 3.500,00 l'assegno di mantenimento per i figli,
ponendo altresì a carico dell' l'80% delle spese straordinarie;
il tutto con CP_1
decorrenza dalla data di emissione della stessa ordinanza.
A fondamento di tale decisione, il giudice istruttore ha indicato le seguenti circostanze, aggiuntive rispetto a quelle già valorizzate per le pregresse e sopra riportate ordinanze di contenuto patrimoniale;
1) le “significative operazioni
contabili, quali versamenti sul c/c intestato al solo resistente
(esemplificativamente, e non esaustivamente, quanto al c/c presso Unicredit n.
105559420, si vedano i seguenti versamenti: € 5.000,00 in data 15/04/2019, €
15.000,00 in data 22/05/2019, € 100.000,00 in data 15/07/2017, € 5.000,00 in data
20/05/2020, € 10.000,00 in data 30/07/2020, € 10.000,00 in data 20/10/2020, €
12.000,00 in data 02/04/2021, € 3.050,00 in data 16/03/2023, € 1.950,00 in data
16/03/2023, € 5.400,00 in data 11/04/202, € 2.000,00 in data 21/04/2023, €
4.000,00 in data 09/05/2023, € 2.215,00 in data 18/05/2023, € 1.800,00 in data
26/05/2023, € 3.150,00 in data 13/06/2023, € 1.915,00 in data 28/06/2023, €
Tribunale di Roma, R.G. 45307/2019 16
1.540,00 in data 28/06/2023, € 1.950,00 in data 14/07/2023)”; il tutto per un totale di oltre 185.000 euro in circa quattro anni;
2) la circostanza che il resistente è
divenuto unico ed universale erede del padre per effetto di Persona_4
testamento pubblicato il 3 febbraio 2020 a mezzo del notaio . Il padre del Per_7
resistente era notevolmente benestante visto che su conto corrente intestato al predetto vi era “un saldo al 20 luglio 2023 di euro 125.138,41, nonché frequenti
accrediti per canoni locatizi (esemplificativamente, accrediti, ciascuno di euro
8.000,00, in data 05/07/203, in data 02/06/2023 e in data 05/04/2023) oltre a
consistenti accrediti per rimborso Fondi comuni di investimento ND TA
(rimborsi in data 12/01/2023 e 13/01/2023 per euro 38.738,29, in data 01/03/2023
per euro 37.596,58 e nel 20/03/2023 per euro 57.164,34) oltre a rimborso titoli per
euro 50.551,51 e operazioni varie di rimborso titoli in data 13/06/2022 per
complessivi euro 204.068,63, e che … sul medesimo conto risultano poste attive
per plurimi bonifici connessi al riscatto di Polizze Vita contratte dal sig.
[...]
(bonifico di euro 97.585,68 in data 03/03/2023 da Unicredit Vita, in data Per_4
16/05/23 per euro 53.673,47 per riscatto parziale polizza Unicredit Vita) oltre ad
esservi ad un bonifico da per restituzione prestito per acquisto Controparte_1
immobile per euro 497.000,00 in data 14/04/2022”. In ragione di tali dati di fatto,
si è “determinato un significativo miglioramento della situazione economico-
patrimoniale del resistente (già apprezzabile in vita del sig. a Persona_4
seguito del rilascio a favore del figlio della sopra citata procura generale) e che
ciò giustifichi l'aumento dell'assegno di mantenimento per i figli, non autonomi per
le ragioni già espresse nell'ordinanza del 22/07/2023”.
Tribunale di Roma, R.G. 45307/2019 17
Ciò posto, va affermato che il resistente disponeva e dispone di un ingente patrimonio immobiliare che ha consentito all'intera famiglia, in costanza di convivenza coniugale, un elevato tenore di vita e gli ha consentito, durante e dopo la convivenza coniugale, di accumulare significative liquidità; patrimonio immobiliare del resistente che è ampiamente cresciuto dopo il decesso del padre,
avvenuto in corso di causa, e precisamente nel gennaio del 2024.
Quanto al tenore di vita goduto in costanza di rapporto coniugale, si deve considerare che con l'attività imprenditoriale svolta dalla coppia e con le possidenze dell' o di società a lui esclusivamente riconducibili (cfr. pag. 12 CP_1
del ricorso introduttivo del giudizio e allegato n. 24), la famiglia, composta da quattro persone, ha goduto di un tenore di vita molto elevato, con l'acquisto delle abitazioni che si sono susseguite come case familiari, con la frequentazione di scuole private da parte dei figli, con viaggi all'estero anche extraeuropei (cfr.
allegato n. 32 nonché nota n. 12 del ricorso introduttivo del giudizio), con conclamata disponibilità di due cavalli collocati in un maneggio in Abruzzo, con la costante disponibilità di una collaboratrice familiare, con la disponibilità di tre automobili e di un motoveicolo, acquistati tra il 2017 e il 2018 (cfr. allegato n. 25).
Tutto ciò è accaduto quando né l' né la risultavano svolgere attività CP_1 Pt_1
lavorative diversa dalla gestione delle proprietà immobiliari: ha dichiarato CP_1
egli stesso, alla prima udienza, di essere “disoccupato”, mentre la aiutava Pt_1
il marito nella conduzione delle proprietà immobiliari (cfr. documenti nn. 20 e 21).
Già tali circostanze rendono del tutto inverosimili le dichiarazioni rese dal resistente all'udienza del 14 novembre 2019 in ordine alle proprie condizioni economiche, ossia (come appena scritto) di essere “disoccupato” e di avere un
Tribunale di Roma, R.G. 45307/2019 18
“reddito mensile netto di euro 1500 mensili lordi da locazione”; negli stessi termini,
parimenti inattendibili, la dichiarazione sostitutiva d'atto notorio del 31 ottobre
2019. Del resto, si tratta di entrate logicamente incompatibili con le stesse spese dichiarate dal ricorrente alle pagine 9 e 10 della comparsa di costituzione e risposta. Si può quindi affermare che, ad avviso di questo Collegio, il resistente ha cercato di occultare nel corso del giudizio le proprie reali condizioni economiche, il che è peraltro valutabile ai suoi danni ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 116.2 c.p.c..
Risulta quindi ab origine inattendibile il quadro economico dell quale CP_1
emerge dalle dichiarazioni dei redditi rese dal predetto relativamente agli anni dal
2019 al 2022, ossia redditi percepiti tra circa 22.800 euro (anno 2020) e circa
10.110 euro (anno 2022).
Così come poi già affermato dalle ordinanze emesse nel corso del giudizio, le agiate condizioni economiche del resistente sono emerse ancor di più per effetto dell'attività istruttoria svolta nel corso del giudizio e sono ulteriormente – e significativamente – accresciute dopo il decesso di padre del Persona_4
resistente e di cui quest'ultimo è divenuto unico erede.
Ci si riporta dunque al contenuto delle predette ordinanze, sottolineando in particolare che dalle disponibilità e dalle movimentazioni contabili tratte dai conti correnti di spettanza del resistente, emerge che il predetto, prima del decesso del
Contr padre, disponeva di liquidità sul conto corrente pari a 500.000 euro e, in aggiunta, ha effettuato, tra il 2019 e il 2023, versamenti per oltre 185.000 euro in circa quattro anni.
Tribunale di Roma, R.G. 45307/2019 19
Come si è poi anticipato, le condizioni patrimoniali dell sono CP_1
ulteriormente migliorate dopo il decesso del padre, di cui è divenuto unico erede.
Già prima del decesso del predetto, il resistente, per effetto di procura generale del 28 gennaio 2020 (di poco successiva all'inizio del presente giudizio e all'emissione dell'ordinanza ex art. 708.3 c.p.c.), era divenuto procuratore generale del padre e, in tale qualità, il 27 maggio 2021 aveva venduto un immobile sito in Roma alla via di Bravetta, di cui il padre era proprietario per ¾ e lui nella misura di ¼, incassando il controvalore di 465.000 euro (cfr. allegato C alla memoria di parte ricorrente del 21 giugno 2022); il tutto in un disegno di spoliazione di alcune proprietà immobiliari, visto che il 28 settembre 2021 lo stesso aveva venduto un locale commerciale sito in Roma alla Controparte_1
via dei Pompieri n. 19, incassando stavolta l'importo di euro 240.000 (cfr. allegato
D alla suddetta memoria). Il 20 ottobre 2021, poi, in precarie Persona_4
condizioni di salute, ha conferito procura speciale a la quale, in Persona_6
tale veste, ha accettato il conferimento di usufrutto su immobili di cui era comproprietario pro quota il resistente (cfr. allegato G); atto piuttosto singolare,
vista l'età delle parti, e che, come correttamente sostenuto da parte ricorrente (cfr.
pag. 12 della comparsa conclusionale) trova la sua più probabile spiegazione nel disegno di spoliazione e di camuffamento delle reali condizioni economiche,
pervicacemente posto in essere dal resistente sin dall'inizio del giudizio.
Dopo il decesso di il resistente ne ha acquisito il significativo Persona_4
patrimonio mobiliare e immobiliare. Quanto al patrimonio mobiliare, si rinvia a quanto scritto in premessa (pagine 16 e 17). In ordine al patrimonio immobiliare,
parte ricorrente ha prodotto il 27 maggio 2025, in vista dell'udienza di precisazione
Tribunale di Roma, R.G. 45307/2019 20
delle conclusioni del giorno successivo, apposita documentazione relativa al patrimonio immobiliare di si tratta di documentazione da Controparte_1
ritenersi tempestiva visto che il decesso di è intervenuto dopo lo Persona_4
spirare dei termini ex art. 183.6 c.p.c. e, prima di tale decesso, l'individuazione delle proprietà immobiliari di non era rilevante per determinare il Persona_4
patrimonio del resistente. Ebbene, da tale documentazione emerge che CP_1
ha ricevuto dal padre, a titolo di successione ereditaria, nove immobili siti
[...]
nel territorio del Comune di Pomezia: si tratta per lo più di appartamenti con rendita catastale oscillante tra i 200 e i 578 euro. poi divenuto, Controparte_1
dopo la morte di pieno proprietario di un immobile sito in Roma Persona_4
alla Piazza di Ponte Lungo, di 284 metri quadri di superficie catastale e con una rendita catastale di 7.460,37 euro, di un locale commerciale sito a Roma alla via
Arenula, di 159 metri quadri e con una rendita catastale di 10.742,30 euro. Inoltre,
nell'anno 2024 il resistente ha acquistato quattro immobili a Pomezia, sia pure piccoli (tra gli 11 e i 35 mq.) e con rendite catastali oscillanti tra 56 e 170 euro.
Di contro, le condizioni economiche della ricorrente sono decisamente meno agiate.
La predetta è proprietaria esclusiva della casa familiare, acquistata in costanza di matrimonio con le risorse dell'attività imprenditoriale familiare di cui sopra ma a lei esclusivamente intestata, e svolge attività lavorativa come commessa presso un negozio di via Del Corso a Roma, con una retribuzione che nel 2022 è stata di euro 10.519 annuali (così nel modello 730) ma che poi la stessa parte ricorrente ha indicato in euro 1.400 mensili netti (cfr. pag. 14 della comparsa conclusionale).
Non è stata riscontrata l'affermazione dell' secondo cui si sarebbe CP_1 Pt_1
Tribunale di Roma, R.G. 45307/2019 21
impossessata di 300.000 euro presenti su conto corrente cointestato. Risulta
comunque, dalla documentazione fotografica prodotta dal resistente, e relativa a uscite serali e soprattutto viaggi effettuati negli anni 2021 e 2022, che la Pt_1
gode di un buon tenore di vita. Si tratta però di una constatazione fattuale inidonea a pareggiare, o anche solo ad avvicinare, la condizione patrimoniale della ricorrente a quella del resistente.
Traendo le redini del discorso, appare quindi palese la sussistenza di una notevole discrepanza tra le condizioni patrimoniali dei due coniugi, non venuta meno pur se si computa, a carico dell' l'assegno di mantenimento versato CP_1
e da versare in favore dei figli.
Per giurisprudenza costante e condivisibile, condizione essenziale per il diritto al mantenimento è che il coniuge richiedente “sia privo di adeguati redditi propri,
ossia di redditi che gli consentano di mantenere un tenore di vita analogo a quello
goduto in costanza di matrimonio, nonché che sussista una disparità economica
tra i coniugi” (Cass. civ. sent. n. 4720 del 28.4.1995; si vedano, negli stessi termini,
anche Cass. civ. sentenze n. 14840 del 27.6.2006, n. 18547 del 25.8.2006 del
18.1.2017 e n. 12196 del 16.5.2017). Quando – come nel caso in esame -
entrambi i coniugi siano titolari di reddito, si deve verificare se tra le reciproche condizioni patrimoniali ed economiche vi sia una sperequazione, nel qual caso si deve provvedere tramite assegno di mantenimento a ristabilire per il coniuge più
debole il precedente tenore di vita, compatibilmente con l'inevitabile complessivo peggioramento delle condizioni economiche di entrambi i coniugi che la separazione molto spesso inevitabilmente porta con sé.
Tribunale di Roma, R.G. 45307/2019 22
In applicazione di tali princìpi, si deve ritenere che sia Parte_1
meritevole di un assegno di mantenimento che appare equo stabilire in euro
700,00 mensili, con decorrenza dall'agosto del 2019 e fino al 25 giugno 2025. Ai
fini dell'assegno di mantenimento al coniuge, l'aumento delle condizioni reddituali del resistente dopo il decesso del padre non rileva rispetto all'ammontare dell'assegno dato che esso è parametrato rispetto al tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, ossia quando il resistente non aveva ancora fruito di quelle ulteriori poste attive nel proprio patrimonio.
Consegue ovviamente il diritto della ricorrente di conseguire tutti gli arretrati maturati medio tempore.
Venendo ora all'assegno di mantenimento dovuto ai figli, il resistente asserisce che esso non sia dovuto, o non sia più dovuto, perché i figli sarebbero autosufficienti. Ciò non corrisponde però al vero.
La non compiuta autosufficienza della figlia emerge dalla circostanza Per_1
che la predetta è tuttora studentessa universitaria in osteopatia, con esami sostenuti con buon esito a decorrere dall'anno accademico 2020-2021. Quindi, si può fondatamente sostenere che è una studentessa lavoratrice, che Persona_3
si mantiene agli studi sia con i lavori svolti, a tempo determinato e parziale, sia con il mantenimento passatole dal padre (inizialmente molto ridotto e appena sufficiente per i bisogni primari, e soltanto in corso di causa aumentato). Non v'è
prova che gli importi totali percepiti da a titolo retributivo siano quelli Persona_8
di cui al documento n. 9 “riepilogativo” in atti di parte resistente, allegato alla memoria del 22 gennaio 2025, dato che si tratta di importi non certificati e di dubbia attendibilità, specie perché non è chiaro a quale arco temporale si
Tribunale di Roma, R.G. 45307/2019 23
riferiscano: ad esempio, un lavoro come cassiera “a tempo determinato parziale
orizzontale” ben difficilmente può rendere l'importo di euro 7.971,00 per due mesi,
quali quelli di agosto e settembre (pag. 5 di tale documento): si tratta di retribuzioni che appaiono sganciate dalla realtà effettuale del mercato del lavoro italiano del
XXI secolo e quindi, poiché non supportate da documentazione certificata, non possono essere ritenute attendibili. E, per una studentessa universitaria che svolge con continuità gli esami, non può dirsi che la retribuzione prevista dai contratti collettivi nazionali di lavoro per una cassiera a tempo parziale (cfr.
allegato n. 10) possa inverarne l'autosufficienza economica. Permane dunque il diritto di a percepire l'assegno di mantenimento (arg. Cass. civ. sent. Persona_8
n. 18974 dell'8.8.2013, Cass. civ. 27377 del 6.12.2013).
La stessa documentazione di parte resistente, e in particolare l'allegato 8,
conferma altresì le modeste entrate percepite come calciatore da Persona_4
pari a 2.400 per l'anno 2023. Dal documento prodotto il 29 maggio 2024
[...]
da parte resistente emerge poi che il percorso di nel mondo Persona_4
del calcio è stato piuttosto accidentato perché all'ingaggio nel Chieti, con la retribuzione sopra indicata, hanno fatto seguito un periodo come svincolato, due mesi di lavoro presso la squadra di calcio EA (da fonti aperte militante nel campionato dell'Eccellenza), altri due mesi come svincolato e poi, da metà
febbraio fino a fine campionato, un ingaggio nella squadra della Pistoiese, in serie
D.
Si tratta di un inserimento nel mondo del lavoro calcistico molto frammentato e accidentato, con emolumenti modesti o presuntivamente modesti.
Tribunale di Roma, R.G. 45307/2019 24
Anche classe 2003, deve dunque ritenersi non ancora Persona_2
economicamente autosufficiente.
Sulla base delle dedotte condizioni economiche dell' valutando i CP_1
parametri di cui all'art. 337 ter, comma 4 c.c., pur computando i modesti emolumenti percepiti dai figli, va confermato il regime dell'assegno di mantenimento stabilito in corso di causa a beneficio di e CP_2 Persona_4
ossia in euro 1.750,00 per ciascun figlio, così come disposto con
[...]
ordinanza del 29 ottobre 2024. Tale maggiorato importo, tuttavia, deve decorrere non dal 29 ottobre del 2024 bensì dal febbraio del 2024, ossia dal mese successivo alla morte di quando il patrimonio del resistente si è Persona_4
notevolmente accresciuto. Per il periodo precedente, appare equo stabilire, con decorrenza dal 15 luglio 2019 (data di deposito del ricorso) e fino al gennaio del
2024, l'importo di euro 1.250,00 per ciascun figlio, ossia nei termini stabiliti dall'ordinanza del 24 luglio 2023, sulla base di circostanze di fatto non sopravvenute bensì preesistenti e soltanto accertate in corso di causa.
Consegue, anche a beneficio dei figli, il diritto alla corresponsione degli arretrati medio tempore maturati.
Si conferma la corresponsione in via diretta ai figli dell'assegno di mantenimento. Per gli arretrati maturati hanno diritto ad agire sia i figli sia la
Pt_1
Merita chiarirsi che l'assegno di mantenimento deve decorrere dalla data di proposizione della domanda, come emerge dalla seguente giurisprudenza di legittimità: Cass. civ. ord. n. 17570 del 20.6.2023, Cass. civ. sent. n. 21087 del
3.11.2004, Cass. civ. sent. n. 3050 del 29.3.1994.
Tribunale di Roma, R.G. 45307/2019 25
La regolazione delle spese della lite
In ragione dell'accoglimento della domanda di addebito e della prevalente soccombenza del resistente sulle questioni di natura patrimoniale, le spese della lite, anche del subprocedimento, vanno per intero poste a carico del resistente.
La liquidazione delle spese avverrà come da dispositivo secondo i parametri posti del d.m. n. 147 del 13.8.2022 per le prestazioni professionali compiute successivamente alla sua entrata in vigore, applicandosi invece il d.m. n. 55 del
10.3.2014 per le prestazioni compiute antecedentemente all'entrata in vigore del suddetto d.m. n. 147/2022. Ai sensi dell'art.
5.6 del d.m. n. 55/2014, si applicherà
lo scaglione di valore tra euro 52.000,01 ed euro 260.000,00.
Per Questi Motivi
Il Tribunale di Roma, in composizione collegiale, definitivamente pronunziando sulla domanda di separazione personale proposta da nei Parte_1
confronti di con ricorso iscritto a ruolo il 15 luglio 2019, nonché Controparte_1
sulle altre domande ed eccezioni delle parti, così provvede:
- dà atto che con sentenza n. 276/2021, pubblicata l'8 gennaio 2021, è stata già pronunciata la separazione personale tra le parti;
- addebita la separazione a Controparte_1
- respinge la domanda di addebito della separazione a;
Parte_1
- dà atto che per le decisioni relative al mantenimento di Parte_1
e dei figli delle parti, e sono efficaci, a Persona_8 Controparte_1
decorrere dal 25 giugno 2025, i provvedimenti assunti nel giudizio di divorzio n. 41480/2024 di questo Tribunale;
Tribunale di Roma, R.G. 45307/2019 26
- obbliga al versamento, in favore di Controparte_1 Parte_1
e a titolo di mantenimento della predetta, dell'importo di euro 700,00 mensili dal 15 luglio del 2019 fino al 25 giugno 2025;
- obbliga al versamento, in favore di Controparte_1 Parte_1
e a titolo di mantenimento dei figli e Persona_8 Persona_4
dell'importo di euro 1.750,00 mensili per ciascun figlio, con decorrenza dal mese febbraio del 2024 e fino al 25 giugno 2025, e dell'importo di euro
1.250,00 mensili per ciascun figlio con decorrenza dal 15 luglio 2019 e fino al mese di gennaio del 2024;
- pone le spese straordinarie necessarie per i due figli per l'80% a carico di e per il 20% a carico di , sempre con Controparte_1 Parte_1
decorrenza dal 15 luglio 2019 e fino al 25 giugno 2025;
- condanna al pagamento, in favore di Controparte_1 Parte_1
delle spese della lite, liquidate in complessivi 13.500,00, oltre
[...]
rimborso spese generali, i.v.a. e c.p.a. con aliquote di legge e se dovute.
Così deciso in Roma il 24 settembre 2025.
Il Giudice estensore
EF CA
Il Presidente
RT NZ
Tribunale di Roma, R.G. 45307/2019
R.G. n. 45307-2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Roma, in composizione collegiale e nelle persone dei signori Magistrati:
- RT NZ Presidente
- Filomena Albano Giudice
- EF CA Giudice relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA nella controversia iscritta al numero 45307 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2019, avente ad oggetto SEPARAZIONE GIUDIZIALE e vertente TRA
(C.F. ) nata a [...] il Parte_1 C.F._1
31/03/1979, con il patrocinio dell'avv.to Marco Meliti, con elezione di domicilio in Roma, indirizzo telematico presso il difensore
RICORRENTE
CONTRO
C.F. ) nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 con il patrocinio dell'avvocato Patrizia Beltrami, con elezione di domicilio in Roma al Viale Parioli n. 101/E presso lo studio professionale della predetta;
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: SEPARAZIONE GIUDIZIALE
Tribunale di Roma, R.G. 45307/2019 2
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 28 maggio 2025 le parti hanno concluso riportandosi “alle rispettive richieste, eccezioni e deduzioni chiedendone
l'accoglimento”, aggiungendo quanto segue: “parte ricorrente deduce … che il 6
gennaio 2024 è deceduto il padre del resistente, il quale ha accettato la relativa
eredità conseguendo la proprietà di 17 immobili, come da documentazione
sopravvenuta depositata telematicamente in data di ieri e che esibisce qui in
udienza; parte ricorrente prende altresì atto che la controparte in data di ieri ha
prodotto documentazione inammissibile della quale chiede l'espunzione; parte
ricorrente deduce poi che non risulta più tra le proprietà del resistente … una villa
sita in Torvaianica che risulta gestita come casa vacanze sempre dall' CP_1
Parte resistente rappresenta di aver impugnato in Corte d'Appello l'ordinanza del
mese di ottobre 2024 con cui è stato disposto l'aumento dell'assegno di
mantenimento; reclamo che è tuttora pendente e del cui esito è opportuno
attendere. Parte resistente deduce di aver trasmesso in via telematica
documentazione sopraggiunta nelle more e relativa a contratti di lavoro in essere
nei riguardi della figlia , la quale è pertanto diventata autosufficiente;
Per_1
viceversa la documentazione prodotta dalla controparte è tardiva in quanto non si
tratta di circostanze sopravvenute ma preesistenti visto che il padre del resistente
è deceduto il 6 gennaio dell'anno 2024 … parte ricorrente contesta che la figlia
sia divenuta autosufficiente sul piano economico e sottolinea l'aumentata Per_1
capacità economica del resistente alla luce della eredità conseguita, come da
dichiarazione di successione avvenuta ben dopo il decesso del di lui padre.”.
Tribunale di Roma, R.G. 45307/2019 3
Con queste precisazioni appare quindi opportuno riandare alle memorie depositate dalle parti in vista dell'udienza di precisazione delle conclusioni e nelle quali sono state riepilogate le rispettive richieste ed eccezioni.
In base a tali richieste, risulta che la ricorrente ha così concluso nella propria memoria del 27 maggio 2025: “1) dichiarare la separazione personale dei coniugi
addebitabile al marito, Sig. 2) disporre che il Sig. Controparte_1 CP_1
ai fini della corretta realizzazione del principio di proporzionalità nel
[...]
mantenimento dei figli e , maggiorenni ma non Persona_2 Per_1
economicamente autosufficienti, corrisponda alla moglie entro il giorno cinque di
ogni mese un assegno di € 2.000,00 (Euro duemila/00) per ciascun figlio, con
decorrenza dalla domanda di separazione (luglio 2019) e con successivo
adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati
dall'ISTAT, oltre al 100% delle spese straordinarie;
3) disporre che il Sig.
corrisponda alla moglie, entro il giorno cinque di ogni mese, un Controparte_1
assegno di mantenimento di € 2.000,00 (Euro duemila/00), con decorrenza dalla
domanda di separazione (luglio 2019) e con successivo adeguamento automatico
annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT. 4) valutare,
anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c., il comportamento processuale del Signor
5) ammettere ogni istanza istruttoria avanzata in corso di Controparte_1
giudizio dalla OR . Pt_1
Queste invece le conclusioni del resistente, contenute nella memoria depositata dal predetto il 27 maggio 2025: “
1. Revocare l'ordinanza emessa dal
Giudice Dott.ssa Di Giulio in data 04/09/2024, per tutte le motivazioni esposte
negli scritti difensivi, nei documenti e nelle presenti note.
2. Differire la data di
Tribunale di Roma, R.G. 45307/2019 4
udienza ad epoca successiva al momento della decisione del reclamo ad opera
della Corte d'Appello di Roma.
3. Nel merito si precisano le conclusioni formulate
dal precedente difensore del signor Avv. Torge nella comparsa del CP_1
31/10/2019 come integrate dalla comparsa depositata in data 28/04/2020, nonché
le conclusioni formulate nella memoria 183 6° comma n. 1 cpc, conclusioni tutte
reiterate nella comparsa di costituzione e risposta del sottoscritto difensore, da
intendersi qui integralmente riportate e trascritte. Con il conseguente rigetto di
ogni domanda ex adverso formulata anche in via riconvenzionale.
4. Con la
condanna della ricorrente al pagamento delle spese competenze e onorari del
presente giudizio, oltre accessori di legge.
5. In via istruttoria ordinare il deposito
e/o disporre l'acquisizione agli atti di causa degli estratti di conto corrente bancario
della OR , istanza formulata dalla scrivente difesa, non Parte_1
ammessa dal Giudice.
6. Acquisire la documentazione depositata in atti con le
note di trattazione scritta formulate per l'udienza del 30.01.2025 nonché l'ulteriore
documentazione depositata in data odierna che comprova lo svolgimento di
attività lavorativa della figlia mai dichiarato nel presente Persona_3
procedimento”. Le conclusioni contenute nella memoria del 28 aprile 2020 di parte resistente, da ultimo richiamata, sono poi le seguenti: “- pronunciare e accertare
la separazione personale dei coniugi, anche con sentenza parziale, con addebito
alla sig.ra ; - disporre che i coniugi vivranno separati con Parte_1
l'obbligo del reciproco rispetto;
- dichiarare i coniugi economicamente autonomi e
indipendenti; - rigettare tutte e richieste avanzate da controparte, sia in via
cautelare, che principale, che in subordine, per i motivi sopra esposti;
- disporre
l'affido condiviso del figlio a entrambi i genitori con collocazione Persona_2
Tribunale di Roma, R.G. 45307/2019 5
prevalente presso la madre e frequentazione libera del minore da parte del padre;
- assegnare la casa coniugale sita in Roma , Via dei Corvisieri, n. 10 alla Sig.ra
che la abiterà unitamente ai figli;
- porre a carico del Sig. Pt_1 CP_1
, quale contributo al mantenimento dei figli e ,
[...] Persona_2 Per_1
parzialmente autonomi, la somma mensile di euro 300,00 a figlio, (per un totale di
euro 600,00 mensili) da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat e da
corrispondersi entro il 10 di ogni mese , nonché il 50% delle spese straordinarie
concordate come da Protocollo del Tribunale di Roma;
- addebitare la separazione
alla sig.ra per violazione degli doveri coniugali aventi adeguata efficacia Pt_1
causale; - condannare la Sig.ra alla refusione delle spese e degli onorari Pt_1
di lite nel caso di opposizione e/o richieste contrarie;
- concedere l'autorizzazione
al rinnovo dei passaporti”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va anzitutto rilevato che:
- e si sono sposati il 17 maggio 1998 Parte_1 Controparte_1
in Roma, con rito concordatario;
- dalla loro unione sono nati due figli, ossia il 27 agosto 2000 e Persona_3
l'11 gennaio 2003 entrambi maggiorenni;
Persona_4
- con sentenza non definitiva n. 276/2021, pubblicata l'8 gennaio 2021, è
stata già dichiarata la separazione personale dei coniugi.
Nel presente giudizio si controverte dunque sui provvedimenti accessori rispetto alla pronuncia di separazione.
In via preliminare, va in proposito chiarito che:
Tribunale di Roma, R.G. 45307/2019 6
1) nelle more del giudizio entrambi i figli delle parti sono divenuti maggiorenni
( già lo era al momento dell'introduzione del giudizio mentre Persona_3 [...]
lo è diventato in corso di causa). Pertanto, non si deve provvedere Persona_4
sulle decisioni relative al loro affidamento e alla loro dimora;
2) tra le parti è in corso anche il giudizio di divorzio, iscritto in questo Tribunale
al numero di ruolo n. 41480/2024 (cfr. pagine 13 e 14 della comparsa conclusionale della ricorrente). In tale giudizio, introdotto dopo le modifiche apportate dal d.lgs. n. 149/2023, è stata emessa in data 25 giugno 2025 ordinanza ex art. 473 bis.22 c.p.c., con la quale si è provveduto sul mantenimento della e dei figli. Si tratta di una circostanza che, almeno in punto di fatto, è Pt_1
pacifica tra le parti (cfr. pag. 4 della comparsa conclusionale della ricorrente e pagine 2 e 3 delle memorie di replica del resistente). Da ciò ne consegue, in punto di diritto, che nel presente giudizio ci si può soffermare sulle suddette questioni,
ossia sul mantenimento per i figli e per il coniuge, per le sole statuizioni dovute per il periodo corrente tra la proposizione del presente giudizio e l'emissione della predetta ordinanza ex art. 473bis.22 c.p.c., ossia per il periodo corrente dal 15
luglio 2019 fino al 25 giugno 2025. Infatti, per giurisprudenza costante, “qualora
nel giudizio divorzile, nella fase presidenziale o istruttoria, siano emessi
provvedimenti provvisori, temporanei ed urgenti, questi ultimi si sostituiscono a
quelli emessi nel giudizio di separazione” (Cass. civ. ord. n. 3852 del 15.2.2021;
si vedano in proposito anche Cass. civ. sent. n. 7547 del 27.3.2020 nonché, in motivazione a pag. 4, Cass. civ. sent. n. 1779 dell'8.2.2012).
Tanto premesso, l'oggetto della presente decisione riguarda le seguenti questioni: I) la domanda di addebito della separazione proposta da entrambe le
Tribunale di Roma, R.G. 45307/2019 7
parti; II) il mantenimento richiesto da in proprio favore, con Parte_1
decisione però efficace solo fino alla predetta data del 25 giugno 2025; III) il mantenimento richiesto per i figli, con decisione però efficace solo fino alla predetta data del 25 giugno 2025; IV) l'assegnazione della casa coniugale;
V) la regolazione delle spese della lite.
LE DOMANDE DI ADDEBITO
Entrambe le parti hanno proposto domanda di addebito della separazione.
La domanda di addebito proposta dalla ricorrente si fonda sulla dedotta violazione dei doveri di fedeltà, coabitazione e assistenza, per avere l CP_1
intrecciato una stabile relazione extraconiugale, unilateralmente abbandonato il domicilio coniugale nel mese di febbraio del 2019 e rivolto alla moglie “violenze
verbali … umiliazioni … vessazioni”.
La domanda di addebito proposta dal resistente si fonda invece sulle dedotte condotte denigratorie ascritte dalla “con atteggiamenti indifferenti e frasi Pt_1
offensive”, aizzando i figli contro il padre, divenuto destinatario di insulti e offese.
Ad avviso di questo Collegio, risulta fondata la domanda di addebito proposta dalla ricorrente e, viceversa, risulta infondata la domanda di addebito proposta dal resistente.
Risulta documentato che già nel 2012 l' intrecciò una stabile relazione CP_1
sentimentale e sessuale con tale , così come risulta ampiamente dalla Per_5
corrispondenza, telematica e cartacea, di cui all'allegato n. 7) di parte ricorrente,
il cui contenuto non è stato, del resto, specificamente contestato dal resistente.
Successivamente l'unione coniugale si ricompose sicché tale prima violazione del
Tribunale di Roma, R.G. 45307/2019 8
dovere coniugale di fedeltà non deve ritenersi causa efficiente della rottura dell'unione coniugale.
Tuttavia, nel 2019 l' ha intrecciato una seconda relazione CP_1
extraconiugale, dimostrata dalla relazione investigativa di cui all'allegato n. 10) di parte ricorrente, dalla quale emerge che nel mese di marzo del 2019 l' e CP_1
tale anno pernottato insieme per più giorni e si sono scambiati Persona_6
“baci e qualche effusione amorosa”; tale relazione con la i è poi consolidata Per_6
in uno stabile rapporto di convivenza (cfr. successiva relazione investigativa del
13 novembre 2019). L'investigatore privato ascoltato all'udienza del Tes_1
25 marzo 2022, ha confermato le predette circostanze, precisando in particolare che nel marzo del 2019 l' e la anno pernottato insieme per più notti CP_1 Per_6
e “sono stati avvistati due o tre volte in atteggiamenti amorosi”. Circostanze simili ha riferito nella medesima udienza , zio della ricorrente, il quale Testimone_2
ha in particolare detto che tra il marzo e l'aprile del 2019 aveva incontrato due volte e in atteggiamenti affettuosi (erano abbracciati)”, nella zona CP_1 Per_6
del Portico d'Ottavia a Roma, ossia “proprio nel quartiere frequentato da molti
conoscenti della nostra famiglia”; il ha poi aggiunto di avere in Pt_1
quell'occasione scattato alcune fotografie all e alla inviate alla CP_1 Per_6
ricorrente. Altre due testimonianze inverano poi quanto sostenuto da parte ricorrente. La figlia delle parti, ha confermato per scienza diretta il Persona_3
capitolo di prova n. 5) di parte ricorrente e, inoltre, ha così riferito più in dettaglio:
“Li ho visti quando mi recavo a , in atteggiamenti affettuosi, Parte_2
abbracciati, che si baciavano. In realtà li ho visti in tali atteggiamenti anche in altre
occasioni. Io ero a conoscenza della relazione extraconiugale di mio padre il quale
Tribunale di Roma, R.G. 45307/2019 9
mi aveva mi aveva detto di non dire nulla a mia madre minacciando che se lo
avessi fatto non mi avrebbe più pagato un intervento al naso al quale desideravo
tanto sottopormi. Preciso anche che mio padre mi chiedeva di dire a mia madre
che lui era con me mentre invece si vedeva con la Quando mio padre mi Pt_3
ha minacciato di non finanziarmi più l'intervento al naso, io ho detto della sua
relazione a mia mamma dopodiché mio padre si è allontanato da casa senza fare
più ritorno e disinteressandosi di me”. L'altra testimone di parte ricorrente, Tes_3
, ha confermato di aver visto, nell'aprile del 2019, e in
[...] CP_1 Per_6
atteggiamenti intimi (“mano nella mano e si baciavano”).
Tali dichiarazioni rese dai quattro testimoni di parte ricorrente non sono state smentite da quelle dei testimoni di parte resistente , Testimone_4
e , visto che il primo ha confermato che Testimone_5 Testimone_6
frequentavano lo stesso circolo ippico, aggiungendo di avere visto Per_6 CP_1
i due “parlare insieme” ma di non averli “mai visti abbracciati”, il che non collide con le dichiarazioni del il quale non ha documentato effusioni all'interno del Tes_1
circolo ippico – frequentato del resto anche dalla figlia dell' – ma altrove;
CP_1
quanto alla e al , la circostanza che i predetti non abbiano mai Tes_5 Tes_6
incontrato l' insieme con la on esclude affatto che i predetti abbiano CP_1 Per_6
passeggiato, anche in atteggiamenti affettuosi, in momenti diversi da quelli in cui si trovavano a passare per quegli stessi luoghi la e il . Tes_5 Tes_6
Si deve quindi ritenere che la prova della reiterata violazione del dovere di fedeltà da parte dell' sia quanto mai solida: quattro testimonianze tra di CP_1
loro convergenti, di persone non tutte legate da rapporti di parentela con la ricorrente;
prova testimoniale riscontrata anche dalla prova documentale
Tribunale di Roma, R.G. 45307/2019 10
rappresentata dalle fotografie allegate alla relazione investigativa di cui in premessa.
Risulta poi non contestato, e peraltro confermato da quanto scritto in via telematica al resistente dal figlio della coppia (cfr. allegato n. 49), che sia stato proprio l' ad abbandonare il tetto coniugale e che lo abbia fatto per la CP_1
relazione extraconiugale di cui in premessa.
Tali gravi e conclamate violazioni dei doveri matrimoniali di fedeltà e coabitazione costituiscono ragione della crisi del rapporto coniugale, visto che l' è andato via dalla casa familiare proprio per la relazione con la CP_1 Per_6
proprio quando tale relazione si è andata consolidando.
Spettava poi all' dimostrare che la crisi del rapporto coniugale non CP_1
fosse dipesa da tali violazioni: “grava sulla parte che richieda, per l'inosservanza
dell'obbligo di fedeltà, l'addebito della separazione all'altro coniuge l'onere di
provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la
prosecuzione della convivenza, mentre è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei
fatti posti a fondamento della domanda, e quindi dell'infedeltà nella
determinazione dell'intollerabilità della convivenza, provare le circostanze su cui
l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata
infedeltà” (Cass. civ. ord. n. 3923 del 19.2.2018). Quanto in particolare alla violazione del dovere di coabitazione, condivisibile giurisprudenza afferma che
“l''allontanamento di uno dei coniugi dalla casa familiare costituisce, in difetto di
giusta causa, violazione dell'obbligo di convivenza e la parte che,
conseguentemente, richieda la pronuncia di addebito della separazione ha l'onere
di provare il rapporto di causalità tra la violazione e l'intollerabilità della
Tribunale di Roma, R.G. 45307/2019 11
convivenza, gravando, invece, sulla controparte la prova della giusta causa”
(Cass. civ. ord. 25966 del 15.12.2016).
Nel caso in esame, il resistente non ha dimostrato per quale giusta causa egli sia andato via di casa né che l'unione matrimoniale era già cessata in precedenza,
per altra e diversa ragione. Tale giusta causa non emerge dalle richieste istruttorie di cui alla memoria ex art. 183.6 n. 2) c.p.c. né emerge dai documenti prodotti dal ricorrente;
al contrario, dai dialoghi telematici intercorsi tra l e i figli pare CP_1
piuttosto chiaro che la rottura dell'unione coniugale sia avvenuta proprio per la relazione extraconiugale intrecciata dal resistente con e non per Persona_6
altre ragioni.
Né emerge che il rapporto coniugale era già decotto e di mera facciata fino alle suddette condotte dell' In particolare, le condotte asseritamente CP_1
offensive ascritte alla e di cui alla pagina 6 del ricorso introduttivo del Pt_1
giudizio, consistono in singole frasi estrapolate da litigi intercorsi in via telematica,
senza che il resistente abbia prodotto il relativo screen shot, il che impedisce sia di ritenere dimostrata la circostanza sia di verificare la contestualizzazione delle parole proferite all'interno della discussione intercorsa. Al contrario, dalla lettura dei messaggi telematici prodotti da parte ricorrente emerge che è stato il resistente a rivolgere frasi molto offensive, sia nella forma che nella sostanza,
verso la ricorrente e, soprattutto, verso i figli della coppia, vilipesi e trattati in modo sprezzante (cfr. documenti nn. 47, 48, 49 e 50 nonché 11 e 12).
L'ASSEGNAZIONE DELLA CASA FAMILIARE
Un unico e breve inciso va riservato alla questione della casa familiare, sita in
Roma alla via Costantino Corvisieri n. 10. Essa è di proprietà esclusiva della
Tribunale di Roma, R.G. 45307/2019 12
(cfr. allegato n. 9 in atti di parte ricorrente), con la quale i due figli, non Pt_1
ancora autosufficienti, convivono. Con la citata ordinanza del 20 novembre 2019
tale casa familiare è stata assegnata alla Tuttavia, per effetto della Pt_1
pendenza del giudizio di divorzio e dell'emissione in tale giudizio dell'ordinanza ex art. 473bis.22 c.p.c., la questione non è più attuale nel presente giudizio.
LE STATUIZIONI DI CARATTERE ECONOMICO
Venendo ora alle statuizioni economiche, va anzitutto ripercorsa l'evoluzione delle decisioni interinali assunte nel corso del giudizio.
Con l'ordinanza ex art. 708.3 c.p.c. del 20 novembre 2019 il giudice istruttore aveva posto un assegno di mantenimento pari a complessivi euro 1.500 per il mantenimento dei due figli e alcun assegno di mantenimento in favore della
Di seguito si riporta la motivazione di tale decisione: “rilevato, quanto alla Pt_1
situazione economico-patrimoniale delle parti, che il resistente non percepisce più dal
2013 la pensione di invalidità pari ad € 270,00 mensili, ricava € 1.500,00 dalla locazione
di un locale commerciale sito in Roma, via dei Pompieri, e ha dichiarato di vivere ora
nell'immobile di sua proprietà sito nel centro storico di Roma (piazza Costaguti), dove in
precedenza era gestita un'attività di casa-vacanze di lusso attraverso la società Sweet
Home Roma s.r.l., cessata nel 31.12.2018 (di cui era socia anche la ricorrente); rilevato
che vi sono elementi documentali che fanno ritenere plausibile la tesi di parte ricorrente
secondo cui detto immobile sarebbe ancora destinato a casa-vacanze per turisti (come
risulta dal doc. 12 allegato al ricorso, in cui ancora nel giugno del 2019 l'appartamento
del resistente sito in piazza Costaguti n. 34 viene indicato come disponibile per 3 notti
per l'importo di € 501,00, il che non ha formato oggetto di contestazione da parte del
resistente), così come il sig. all'udienza del 14/11/2019 ha ammesso di avere CP_1
prelevato dal conto corrente comune una somma pari ad € 370.000,00 e, a fronte delle
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deduzioni svolte da parte ricorrente sulla base delle risultanze di attività investigativa
attuata nelle more dell'udienza presidenziale e di visura camerale prodotta in udienza,
ha ammesso altresì di essere socio al 70% della (documentazione Parte_4
depositata in udienza e su cui non è stato instaurato il contraddittorio tra le parti); rilevato
che, viceversa, la ricorrente è proprietaria esclusiva della casa familiare e svolge l'attività
di commessa presso un negozio di via del Corso 381, Roma (come da contratto di lavoro
allegato sub 31) con un reddito mensile netto di circa € 600,00, e non ha contestato la
dichiarazione di parte resistente resa all'udienza secondo cui la sig.ra avrebbe Pt_1
giacenze sul proprio conto corrente personale pari ad € 300.000,00; rilevato altresì che
dalla dichiarazione sostitutiva di atto notorio della ricorrente emerge che sul conto
corrente presso Unicredit n. 10712157 cointestato con il sig. vi erano depositati CP_1
alla data del 30/06/2018 € 856.319,12, poi ridottisi ad € 391.834,8ì75 in data 31/12/2018
e a € 4,33 in data 30/09/2019 (in che corrobora la tesi relativa all'incameramento da parte
della ricorrente della somma di € 300.000,00); rilevato che nessuna delle parti ha
prodotto le ultime tre dichiarazione dei redditi il che implica i futuri necessari
approfondimenti istruttori e le valutazioni di competenza di quest'Ufficio anche ai sensi
dell'art. 116, comma 2, c.p.c.; ritenuto, sulla base di tali elementi, che debba, allo stato,
riconoscersi la capacità della ricorrente di provvedere autonomamente al proprio
mantenimento (salvi i predetti approfondimenti) mentre per i figli delle parti deve porsi a
carico del padre un assegno complessivo di € 1.500,00, oltre I.S.T.A.T. (€ 750,00 per
ciascun figlio) e metà delle spese straordinarie;
ritenuto, in particolare, che i figli delle
parti risultano parzialmente autonomi, in quanto la figlia è impegnata come Per_1
commessa, anche se ancora potenzialmente interessata ad iscriversi all'università, così
come è documentale e incontestato che il figlio ià svolge attività calcistica Persona_2
quale sportivo accreditato in ambito nazionale e provvede con proprie risorse a pagarsi
Tribunale di Roma, R.G. 45307/2019 14
la scuola privata (istituto Kennedy); ritenuto, infine, che la casa familiare debba essere
assegnata alla ricorrente”.
Tale ordinanza è stata reclamata dalla ricorrente e la Corte d'appello di Roma,
con ordinanza pubblicata il 26 gennaio 2021, ha parzialmente accolto l'impugnazione proposta dalla disponendo, con decorrenza dalla data di Pt_1
deposito del ricorso introduttivo del giudizio, ossia dal 4 luglio 2019, un assegno di mantenimento a carico dell' pari a 300,00 euro mensili. A fondamento di CP_1
tale decisione la Corte d'appello ha ritenuto che il patrimonio immobiliare di cui dispone l' determini “una disparità tra i predetti”, con la conseguente CP_1
necessità di garantire al coniuge economicamente meno forte di “conservare un
tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio”. Tale assegno di mantenimento è stato stabilito in 300,00 euro mensili “considerato l'introito
mensile della e il fatto che la stessa fruisce della casa coniugale che, Pt_1
pacificamente acquistata con provvista comune, risulta a lei sola intestata, casa
nella quale, peraltro, la stessa vive con i due figli, parzialmente autonomi e, al
tempo stesso, fruitori di contributo paterno al mantenimento”.
Con successiva ordinanza del 22 luglio 2023 il giudice istruttore ha aumentato,
con decorrenza dalla data di deposito del provvedimento, ad euro 2.500,00
complessivi l'importo del mantenimento per i figli;
nel caso della figlia da CP_2
versarsi direttamente in favore di quest'ultima. A fondamento di tale decisione le seguenti circostanze: la conclamata provvista di euro 500.000,00 esistente alla data del 1° aprile 2022 su conto corrente dell' acceso presso CP_1 CP_3
trattandosi peraltro di importi provenienti da altri conti correnti “dei cui estratti
conto non v'è traccia in atti”; il contenuto “estremamente limitato della retribuzione
Tribunale di Roma, R.G. 45307/2019 15
mensile quale cassiera a tempo determinato della figlia (importo che si CP_2
aggirava intorno ai 300,00 euro mensili), scaduto alla data del 31/05/2023 (come
da lettera in atti), e vista la regolare frequenza universitaria della figlia …”; i modesti emolumenti percepiti come calciatore del figlio ammontanti per Per_2
la stagione sportiva 2022 – 2023 nel “solo importo annuo di € 2.400,00”.
Con la medesima ordinanza, il giudice istruttore ha disposto procedersi ad accertamenti di polizia tributaria nei confronti dell' CP_1
All'esito di tali accertamenti, con ordinanza del 28 ottobre 2024, il giudice istruttore, fermo l'assegno di mantenimento per il coniuge nei termini anzidetti, ha aumentato a complessivi euro 3.500,00 l'assegno di mantenimento per i figli,
ponendo altresì a carico dell' l'80% delle spese straordinarie;
il tutto con CP_1
decorrenza dalla data di emissione della stessa ordinanza.
A fondamento di tale decisione, il giudice istruttore ha indicato le seguenti circostanze, aggiuntive rispetto a quelle già valorizzate per le pregresse e sopra riportate ordinanze di contenuto patrimoniale;
1) le “significative operazioni
contabili, quali versamenti sul c/c intestato al solo resistente
(esemplificativamente, e non esaustivamente, quanto al c/c presso Unicredit n.
105559420, si vedano i seguenti versamenti: € 5.000,00 in data 15/04/2019, €
15.000,00 in data 22/05/2019, € 100.000,00 in data 15/07/2017, € 5.000,00 in data
20/05/2020, € 10.000,00 in data 30/07/2020, € 10.000,00 in data 20/10/2020, €
12.000,00 in data 02/04/2021, € 3.050,00 in data 16/03/2023, € 1.950,00 in data
16/03/2023, € 5.400,00 in data 11/04/202, € 2.000,00 in data 21/04/2023, €
4.000,00 in data 09/05/2023, € 2.215,00 in data 18/05/2023, € 1.800,00 in data
26/05/2023, € 3.150,00 in data 13/06/2023, € 1.915,00 in data 28/06/2023, €
Tribunale di Roma, R.G. 45307/2019 16
1.540,00 in data 28/06/2023, € 1.950,00 in data 14/07/2023)”; il tutto per un totale di oltre 185.000 euro in circa quattro anni;
2) la circostanza che il resistente è
divenuto unico ed universale erede del padre per effetto di Persona_4
testamento pubblicato il 3 febbraio 2020 a mezzo del notaio . Il padre del Per_7
resistente era notevolmente benestante visto che su conto corrente intestato al predetto vi era “un saldo al 20 luglio 2023 di euro 125.138,41, nonché frequenti
accrediti per canoni locatizi (esemplificativamente, accrediti, ciascuno di euro
8.000,00, in data 05/07/203, in data 02/06/2023 e in data 05/04/2023) oltre a
consistenti accrediti per rimborso Fondi comuni di investimento ND TA
(rimborsi in data 12/01/2023 e 13/01/2023 per euro 38.738,29, in data 01/03/2023
per euro 37.596,58 e nel 20/03/2023 per euro 57.164,34) oltre a rimborso titoli per
euro 50.551,51 e operazioni varie di rimborso titoli in data 13/06/2022 per
complessivi euro 204.068,63, e che … sul medesimo conto risultano poste attive
per plurimi bonifici connessi al riscatto di Polizze Vita contratte dal sig.
[...]
(bonifico di euro 97.585,68 in data 03/03/2023 da Unicredit Vita, in data Per_4
16/05/23 per euro 53.673,47 per riscatto parziale polizza Unicredit Vita) oltre ad
esservi ad un bonifico da per restituzione prestito per acquisto Controparte_1
immobile per euro 497.000,00 in data 14/04/2022”. In ragione di tali dati di fatto,
si è “determinato un significativo miglioramento della situazione economico-
patrimoniale del resistente (già apprezzabile in vita del sig. a Persona_4
seguito del rilascio a favore del figlio della sopra citata procura generale) e che
ciò giustifichi l'aumento dell'assegno di mantenimento per i figli, non autonomi per
le ragioni già espresse nell'ordinanza del 22/07/2023”.
Tribunale di Roma, R.G. 45307/2019 17
Ciò posto, va affermato che il resistente disponeva e dispone di un ingente patrimonio immobiliare che ha consentito all'intera famiglia, in costanza di convivenza coniugale, un elevato tenore di vita e gli ha consentito, durante e dopo la convivenza coniugale, di accumulare significative liquidità; patrimonio immobiliare del resistente che è ampiamente cresciuto dopo il decesso del padre,
avvenuto in corso di causa, e precisamente nel gennaio del 2024.
Quanto al tenore di vita goduto in costanza di rapporto coniugale, si deve considerare che con l'attività imprenditoriale svolta dalla coppia e con le possidenze dell' o di società a lui esclusivamente riconducibili (cfr. pag. 12 CP_1
del ricorso introduttivo del giudizio e allegato n. 24), la famiglia, composta da quattro persone, ha goduto di un tenore di vita molto elevato, con l'acquisto delle abitazioni che si sono susseguite come case familiari, con la frequentazione di scuole private da parte dei figli, con viaggi all'estero anche extraeuropei (cfr.
allegato n. 32 nonché nota n. 12 del ricorso introduttivo del giudizio), con conclamata disponibilità di due cavalli collocati in un maneggio in Abruzzo, con la costante disponibilità di una collaboratrice familiare, con la disponibilità di tre automobili e di un motoveicolo, acquistati tra il 2017 e il 2018 (cfr. allegato n. 25).
Tutto ciò è accaduto quando né l' né la risultavano svolgere attività CP_1 Pt_1
lavorative diversa dalla gestione delle proprietà immobiliari: ha dichiarato CP_1
egli stesso, alla prima udienza, di essere “disoccupato”, mentre la aiutava Pt_1
il marito nella conduzione delle proprietà immobiliari (cfr. documenti nn. 20 e 21).
Già tali circostanze rendono del tutto inverosimili le dichiarazioni rese dal resistente all'udienza del 14 novembre 2019 in ordine alle proprie condizioni economiche, ossia (come appena scritto) di essere “disoccupato” e di avere un
Tribunale di Roma, R.G. 45307/2019 18
“reddito mensile netto di euro 1500 mensili lordi da locazione”; negli stessi termini,
parimenti inattendibili, la dichiarazione sostitutiva d'atto notorio del 31 ottobre
2019. Del resto, si tratta di entrate logicamente incompatibili con le stesse spese dichiarate dal ricorrente alle pagine 9 e 10 della comparsa di costituzione e risposta. Si può quindi affermare che, ad avviso di questo Collegio, il resistente ha cercato di occultare nel corso del giudizio le proprie reali condizioni economiche, il che è peraltro valutabile ai suoi danni ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 116.2 c.p.c..
Risulta quindi ab origine inattendibile il quadro economico dell quale CP_1
emerge dalle dichiarazioni dei redditi rese dal predetto relativamente agli anni dal
2019 al 2022, ossia redditi percepiti tra circa 22.800 euro (anno 2020) e circa
10.110 euro (anno 2022).
Così come poi già affermato dalle ordinanze emesse nel corso del giudizio, le agiate condizioni economiche del resistente sono emerse ancor di più per effetto dell'attività istruttoria svolta nel corso del giudizio e sono ulteriormente – e significativamente – accresciute dopo il decesso di padre del Persona_4
resistente e di cui quest'ultimo è divenuto unico erede.
Ci si riporta dunque al contenuto delle predette ordinanze, sottolineando in particolare che dalle disponibilità e dalle movimentazioni contabili tratte dai conti correnti di spettanza del resistente, emerge che il predetto, prima del decesso del
Contr padre, disponeva di liquidità sul conto corrente pari a 500.000 euro e, in aggiunta, ha effettuato, tra il 2019 e il 2023, versamenti per oltre 185.000 euro in circa quattro anni.
Tribunale di Roma, R.G. 45307/2019 19
Come si è poi anticipato, le condizioni patrimoniali dell sono CP_1
ulteriormente migliorate dopo il decesso del padre, di cui è divenuto unico erede.
Già prima del decesso del predetto, il resistente, per effetto di procura generale del 28 gennaio 2020 (di poco successiva all'inizio del presente giudizio e all'emissione dell'ordinanza ex art. 708.3 c.p.c.), era divenuto procuratore generale del padre e, in tale qualità, il 27 maggio 2021 aveva venduto un immobile sito in Roma alla via di Bravetta, di cui il padre era proprietario per ¾ e lui nella misura di ¼, incassando il controvalore di 465.000 euro (cfr. allegato C alla memoria di parte ricorrente del 21 giugno 2022); il tutto in un disegno di spoliazione di alcune proprietà immobiliari, visto che il 28 settembre 2021 lo stesso aveva venduto un locale commerciale sito in Roma alla Controparte_1
via dei Pompieri n. 19, incassando stavolta l'importo di euro 240.000 (cfr. allegato
D alla suddetta memoria). Il 20 ottobre 2021, poi, in precarie Persona_4
condizioni di salute, ha conferito procura speciale a la quale, in Persona_6
tale veste, ha accettato il conferimento di usufrutto su immobili di cui era comproprietario pro quota il resistente (cfr. allegato G); atto piuttosto singolare,
vista l'età delle parti, e che, come correttamente sostenuto da parte ricorrente (cfr.
pag. 12 della comparsa conclusionale) trova la sua più probabile spiegazione nel disegno di spoliazione e di camuffamento delle reali condizioni economiche,
pervicacemente posto in essere dal resistente sin dall'inizio del giudizio.
Dopo il decesso di il resistente ne ha acquisito il significativo Persona_4
patrimonio mobiliare e immobiliare. Quanto al patrimonio mobiliare, si rinvia a quanto scritto in premessa (pagine 16 e 17). In ordine al patrimonio immobiliare,
parte ricorrente ha prodotto il 27 maggio 2025, in vista dell'udienza di precisazione
Tribunale di Roma, R.G. 45307/2019 20
delle conclusioni del giorno successivo, apposita documentazione relativa al patrimonio immobiliare di si tratta di documentazione da Controparte_1
ritenersi tempestiva visto che il decesso di è intervenuto dopo lo Persona_4
spirare dei termini ex art. 183.6 c.p.c. e, prima di tale decesso, l'individuazione delle proprietà immobiliari di non era rilevante per determinare il Persona_4
patrimonio del resistente. Ebbene, da tale documentazione emerge che CP_1
ha ricevuto dal padre, a titolo di successione ereditaria, nove immobili siti
[...]
nel territorio del Comune di Pomezia: si tratta per lo più di appartamenti con rendita catastale oscillante tra i 200 e i 578 euro. poi divenuto, Controparte_1
dopo la morte di pieno proprietario di un immobile sito in Roma Persona_4
alla Piazza di Ponte Lungo, di 284 metri quadri di superficie catastale e con una rendita catastale di 7.460,37 euro, di un locale commerciale sito a Roma alla via
Arenula, di 159 metri quadri e con una rendita catastale di 10.742,30 euro. Inoltre,
nell'anno 2024 il resistente ha acquistato quattro immobili a Pomezia, sia pure piccoli (tra gli 11 e i 35 mq.) e con rendite catastali oscillanti tra 56 e 170 euro.
Di contro, le condizioni economiche della ricorrente sono decisamente meno agiate.
La predetta è proprietaria esclusiva della casa familiare, acquistata in costanza di matrimonio con le risorse dell'attività imprenditoriale familiare di cui sopra ma a lei esclusivamente intestata, e svolge attività lavorativa come commessa presso un negozio di via Del Corso a Roma, con una retribuzione che nel 2022 è stata di euro 10.519 annuali (così nel modello 730) ma che poi la stessa parte ricorrente ha indicato in euro 1.400 mensili netti (cfr. pag. 14 della comparsa conclusionale).
Non è stata riscontrata l'affermazione dell' secondo cui si sarebbe CP_1 Pt_1
Tribunale di Roma, R.G. 45307/2019 21
impossessata di 300.000 euro presenti su conto corrente cointestato. Risulta
comunque, dalla documentazione fotografica prodotta dal resistente, e relativa a uscite serali e soprattutto viaggi effettuati negli anni 2021 e 2022, che la Pt_1
gode di un buon tenore di vita. Si tratta però di una constatazione fattuale inidonea a pareggiare, o anche solo ad avvicinare, la condizione patrimoniale della ricorrente a quella del resistente.
Traendo le redini del discorso, appare quindi palese la sussistenza di una notevole discrepanza tra le condizioni patrimoniali dei due coniugi, non venuta meno pur se si computa, a carico dell' l'assegno di mantenimento versato CP_1
e da versare in favore dei figli.
Per giurisprudenza costante e condivisibile, condizione essenziale per il diritto al mantenimento è che il coniuge richiedente “sia privo di adeguati redditi propri,
ossia di redditi che gli consentano di mantenere un tenore di vita analogo a quello
goduto in costanza di matrimonio, nonché che sussista una disparità economica
tra i coniugi” (Cass. civ. sent. n. 4720 del 28.4.1995; si vedano, negli stessi termini,
anche Cass. civ. sentenze n. 14840 del 27.6.2006, n. 18547 del 25.8.2006 del
18.1.2017 e n. 12196 del 16.5.2017). Quando – come nel caso in esame -
entrambi i coniugi siano titolari di reddito, si deve verificare se tra le reciproche condizioni patrimoniali ed economiche vi sia una sperequazione, nel qual caso si deve provvedere tramite assegno di mantenimento a ristabilire per il coniuge più
debole il precedente tenore di vita, compatibilmente con l'inevitabile complessivo peggioramento delle condizioni economiche di entrambi i coniugi che la separazione molto spesso inevitabilmente porta con sé.
Tribunale di Roma, R.G. 45307/2019 22
In applicazione di tali princìpi, si deve ritenere che sia Parte_1
meritevole di un assegno di mantenimento che appare equo stabilire in euro
700,00 mensili, con decorrenza dall'agosto del 2019 e fino al 25 giugno 2025. Ai
fini dell'assegno di mantenimento al coniuge, l'aumento delle condizioni reddituali del resistente dopo il decesso del padre non rileva rispetto all'ammontare dell'assegno dato che esso è parametrato rispetto al tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, ossia quando il resistente non aveva ancora fruito di quelle ulteriori poste attive nel proprio patrimonio.
Consegue ovviamente il diritto della ricorrente di conseguire tutti gli arretrati maturati medio tempore.
Venendo ora all'assegno di mantenimento dovuto ai figli, il resistente asserisce che esso non sia dovuto, o non sia più dovuto, perché i figli sarebbero autosufficienti. Ciò non corrisponde però al vero.
La non compiuta autosufficienza della figlia emerge dalla circostanza Per_1
che la predetta è tuttora studentessa universitaria in osteopatia, con esami sostenuti con buon esito a decorrere dall'anno accademico 2020-2021. Quindi, si può fondatamente sostenere che è una studentessa lavoratrice, che Persona_3
si mantiene agli studi sia con i lavori svolti, a tempo determinato e parziale, sia con il mantenimento passatole dal padre (inizialmente molto ridotto e appena sufficiente per i bisogni primari, e soltanto in corso di causa aumentato). Non v'è
prova che gli importi totali percepiti da a titolo retributivo siano quelli Persona_8
di cui al documento n. 9 “riepilogativo” in atti di parte resistente, allegato alla memoria del 22 gennaio 2025, dato che si tratta di importi non certificati e di dubbia attendibilità, specie perché non è chiaro a quale arco temporale si
Tribunale di Roma, R.G. 45307/2019 23
riferiscano: ad esempio, un lavoro come cassiera “a tempo determinato parziale
orizzontale” ben difficilmente può rendere l'importo di euro 7.971,00 per due mesi,
quali quelli di agosto e settembre (pag. 5 di tale documento): si tratta di retribuzioni che appaiono sganciate dalla realtà effettuale del mercato del lavoro italiano del
XXI secolo e quindi, poiché non supportate da documentazione certificata, non possono essere ritenute attendibili. E, per una studentessa universitaria che svolge con continuità gli esami, non può dirsi che la retribuzione prevista dai contratti collettivi nazionali di lavoro per una cassiera a tempo parziale (cfr.
allegato n. 10) possa inverarne l'autosufficienza economica. Permane dunque il diritto di a percepire l'assegno di mantenimento (arg. Cass. civ. sent. Persona_8
n. 18974 dell'8.8.2013, Cass. civ. 27377 del 6.12.2013).
La stessa documentazione di parte resistente, e in particolare l'allegato 8,
conferma altresì le modeste entrate percepite come calciatore da Persona_4
pari a 2.400 per l'anno 2023. Dal documento prodotto il 29 maggio 2024
[...]
da parte resistente emerge poi che il percorso di nel mondo Persona_4
del calcio è stato piuttosto accidentato perché all'ingaggio nel Chieti, con la retribuzione sopra indicata, hanno fatto seguito un periodo come svincolato, due mesi di lavoro presso la squadra di calcio EA (da fonti aperte militante nel campionato dell'Eccellenza), altri due mesi come svincolato e poi, da metà
febbraio fino a fine campionato, un ingaggio nella squadra della Pistoiese, in serie
D.
Si tratta di un inserimento nel mondo del lavoro calcistico molto frammentato e accidentato, con emolumenti modesti o presuntivamente modesti.
Tribunale di Roma, R.G. 45307/2019 24
Anche classe 2003, deve dunque ritenersi non ancora Persona_2
economicamente autosufficiente.
Sulla base delle dedotte condizioni economiche dell' valutando i CP_1
parametri di cui all'art. 337 ter, comma 4 c.c., pur computando i modesti emolumenti percepiti dai figli, va confermato il regime dell'assegno di mantenimento stabilito in corso di causa a beneficio di e CP_2 Persona_4
ossia in euro 1.750,00 per ciascun figlio, così come disposto con
[...]
ordinanza del 29 ottobre 2024. Tale maggiorato importo, tuttavia, deve decorrere non dal 29 ottobre del 2024 bensì dal febbraio del 2024, ossia dal mese successivo alla morte di quando il patrimonio del resistente si è Persona_4
notevolmente accresciuto. Per il periodo precedente, appare equo stabilire, con decorrenza dal 15 luglio 2019 (data di deposito del ricorso) e fino al gennaio del
2024, l'importo di euro 1.250,00 per ciascun figlio, ossia nei termini stabiliti dall'ordinanza del 24 luglio 2023, sulla base di circostanze di fatto non sopravvenute bensì preesistenti e soltanto accertate in corso di causa.
Consegue, anche a beneficio dei figli, il diritto alla corresponsione degli arretrati medio tempore maturati.
Si conferma la corresponsione in via diretta ai figli dell'assegno di mantenimento. Per gli arretrati maturati hanno diritto ad agire sia i figli sia la
Pt_1
Merita chiarirsi che l'assegno di mantenimento deve decorrere dalla data di proposizione della domanda, come emerge dalla seguente giurisprudenza di legittimità: Cass. civ. ord. n. 17570 del 20.6.2023, Cass. civ. sent. n. 21087 del
3.11.2004, Cass. civ. sent. n. 3050 del 29.3.1994.
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La regolazione delle spese della lite
In ragione dell'accoglimento della domanda di addebito e della prevalente soccombenza del resistente sulle questioni di natura patrimoniale, le spese della lite, anche del subprocedimento, vanno per intero poste a carico del resistente.
La liquidazione delle spese avverrà come da dispositivo secondo i parametri posti del d.m. n. 147 del 13.8.2022 per le prestazioni professionali compiute successivamente alla sua entrata in vigore, applicandosi invece il d.m. n. 55 del
10.3.2014 per le prestazioni compiute antecedentemente all'entrata in vigore del suddetto d.m. n. 147/2022. Ai sensi dell'art.
5.6 del d.m. n. 55/2014, si applicherà
lo scaglione di valore tra euro 52.000,01 ed euro 260.000,00.
Per Questi Motivi
Il Tribunale di Roma, in composizione collegiale, definitivamente pronunziando sulla domanda di separazione personale proposta da nei Parte_1
confronti di con ricorso iscritto a ruolo il 15 luglio 2019, nonché Controparte_1
sulle altre domande ed eccezioni delle parti, così provvede:
- dà atto che con sentenza n. 276/2021, pubblicata l'8 gennaio 2021, è stata già pronunciata la separazione personale tra le parti;
- addebita la separazione a Controparte_1
- respinge la domanda di addebito della separazione a;
Parte_1
- dà atto che per le decisioni relative al mantenimento di Parte_1
e dei figli delle parti, e sono efficaci, a Persona_8 Controparte_1
decorrere dal 25 giugno 2025, i provvedimenti assunti nel giudizio di divorzio n. 41480/2024 di questo Tribunale;
Tribunale di Roma, R.G. 45307/2019 26
- obbliga al versamento, in favore di Controparte_1 Parte_1
e a titolo di mantenimento della predetta, dell'importo di euro 700,00 mensili dal 15 luglio del 2019 fino al 25 giugno 2025;
- obbliga al versamento, in favore di Controparte_1 Parte_1
e a titolo di mantenimento dei figli e Persona_8 Persona_4
dell'importo di euro 1.750,00 mensili per ciascun figlio, con decorrenza dal mese febbraio del 2024 e fino al 25 giugno 2025, e dell'importo di euro
1.250,00 mensili per ciascun figlio con decorrenza dal 15 luglio 2019 e fino al mese di gennaio del 2024;
- pone le spese straordinarie necessarie per i due figli per l'80% a carico di e per il 20% a carico di , sempre con Controparte_1 Parte_1
decorrenza dal 15 luglio 2019 e fino al 25 giugno 2025;
- condanna al pagamento, in favore di Controparte_1 Parte_1
delle spese della lite, liquidate in complessivi 13.500,00, oltre
[...]
rimborso spese generali, i.v.a. e c.p.a. con aliquote di legge e se dovute.
Così deciso in Roma il 24 settembre 2025.
Il Giudice estensore
EF CA
Il Presidente
RT NZ
Tribunale di Roma, R.G. 45307/2019