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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 19/11/2025, n. 5845 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5845 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
N. 2161/2021 r.g.a.c.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli – settima sezione civile - riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Aurelia D'Ambrosio Presidente dott. Michele Magliulo Consigliere rel. dott. Paolo Mariani Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale degli affari contenziosi sopra indicato, avente ad oggetto: appello contro la sentenza n.
1630/2020 del Tribunale di Avellino pubblicata in data 4/11/2020, vertente
TRA
C.F. , Parte_1 C.F._1
nato in [...] il [...], rappresentato e difeso dall'Avv.
RD UR
APPELLANTE
E
, C.F: , nato ad [...] il Controparte_1 C.F._2
05.03.1960, rappresentato e difeso dall'Avv. Paola de Vito
APPELLATO
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Pagina 1 I procuratori delle parti hanno concluso come da rispettivi atti e verbali di causa da intendersi integralmente trascritti.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
In data 10/11/2015, depositava presso il Tribunale di Controparte_1
Avellino ricorso con cui chiedeva l'emissione, nei confronti di
[...]
di un decreto ingiuntivo, provvisoriamente esecutivo, Parte_1
per l'importo di euro 31.660,00 oltre interessi moratori, spese e competenze della procedura monitoria, ed oltre alle spese generali, Iva e Cpa come per legge. Assumeva all'uopo di essere creditore della somma di euro
31.660,00, portata dall'assegno bancario n. 0.004.614.649-0, tratto sulla
Banca Popolare di Novara, scaduto e non incassato.
Il Tribunale di Avellino adito emetteva decreto ingiuntivo n. 1565/2015 in data 30/11/2015, con il quale ingiungeva al di pagare, senza Pt_1
dilazione, al ricorrente la somma di euro 31.660,00, per la causale di cui al ricorso, oltre gli interessi legali dalla scadenza del titolo al saldo, nonché le spese della procedura monitoria che si liquidavano in euro 286,00 per esborsi, ed euro 1.305,00 per onorari, oltre rimborso spese forfettarie, in misura del 15%, oltre ulteriori spese come per legge. Il predetto decreto ingiuntivo, munito di formula esecutiva in data 11.12.2015, veniva notificato, in data 17/12/2015, al Parte_1
Con atto di citazione notificato in data 26.01.2016, Parte_1
proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo suddetto,
[...]
deducendone l'illegittimità sotto vari profili e chiedendone la revoca integrale, con vittoria di spese.
Con comparsa di costituzione e risposta del 18.05.2016, si Controparte_1
costituiva in giudizio e concludeva affinchè il Tribunale adito volesse:
Pagina 2 a) rigettare l'opposizione formulata, ex adverso, poichè inammissibile ed infondata;
b) per l'effetto, confermare il decreto ingiustamente opposto;
c) nella denegata ipotesi di revoca del D.I., chiedeva accertarsi il diritto di credito dell'Ing, e, per l'effetto condannare il sig. Controparte_2
al pagamento, in favore dell'opposto della stessa della somma di Pt_1
€ 31.660,00 e/o della somma maggiore o minore che sarà provata in corso di causa;
d) infine, condannare l'opponente al pagamento delle spese e competenze del giudizio di primo grado, oltre iva, rimborso forfettario e cpa come per legge.
All'esito dell'istruttoria, il Tribunale di Avellino, con la sentenza in epigrafe indicata, così provvedeva:
a) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n.
1565/2015, già dichiarato esecutivo;
b) condanna l'opponente al pagamento, in favore dell'opposto, delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 7.000,00, oltre spese generali al 15%, cap e iva come per legge.
Con atto di citazione notificato in data 4.5.2021, Parte_1
proponeva appello avverso detta sentenza sulla base dei seguenti
[...]
motivi così rubricati:
I Erronea/omessa valutazione delle prove - Omesso/erroneo esame di fatti decisivi, oggetto di discussione tra le parti, in relazione agli articoli 115 e
116 c.p.c. nonchè agli artt. 2697 e 2722 c.c.
II Violazione o falsa applicazione degli artt. 2697 e 1193 c.c.
Pagina 3 III Violazione ed erronea applicazione degli artt. 2722 e segg. c.c. Divieto di prova testimoniale per dimostrare patti successivi e contrari a quelli sanciti in un contratto avente forma scritta.
IV Violazione ed erronea valutazione degli elementi di prova da parte del giudice di primo grado
V Violazione ed erronea valutazione degli elementi di prova da parte del giudice di primo grado
VI Riforma del capo relativo alle spese e compensi: si chiede di condannare la parte appellata al pagamento delle spese e compensi del 1°
Grado del Giudizio, nonché del presente secondo grado di appello. Il tutto con attribuzione al procuratore antistatario.
Chiedeva, previa sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza impugnata, di:
<1). Accogliere l'atto di appello e, per l'effetto, annullare e /o riformare,
integralmente, e porre nel nulla, la gravata sentenza di primo grado;
2). Sempre nel merito, annullare e/o riformare, integralmente, il capo della sentenza impugnata relativo ai compensi liquidati nel giudizio di primo grado, ponendo le spese, diritti ed onorari del primo grado del Giudizio, nonché del presente secondo grado di appello, interamente, a carico del sig. appellato, e con attribuzione al procuratore Controparte_1
antistatario;
3). Sempre, poi, nel merito, alla luce di quanto, dedotto, esposto ed eccepito nel presente atto, accertare e dichiarare l'illegittimità del decreto ingiuntivo opposto, con consequenziale sua revoca, stante la manifesta infondatezza dello stesso, anche per violazione dell'art. 75 R.D. n.
1736/1933;
Pagina 4 4). Sempre, ancora, nel merito, alla luce sempre di quanto, dedotto, esposto ed eccepito nel presente atto, accertare e dichiarare, altresì,
l'infondatezza del decreto nel merito ex art. 1988 c.c.- per inesistenza, invalidità ed estinzione del rapporto sottostante l'emissione del titolo.
5). Rigettare, quindi, la domanda avanzata in via monitoria dal sig. CP_3
perché non provata;
[...]
6). Conseguentemente, e per l'effetto, anche in aderenza a tutte le altre eccezioni e conclusioni rassegnate, sia nel presente atto di appello, che in prime cure, accogliere la proposta opposizione, in quanto totalmente ammissibile e tempestiva, oltre che fondata, sia in fatto che in diritto, con conseguenziale revoca del decreto ingiuntivo opposto.
7). In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio, con spese generali e accessori di legge, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario.
8) Emettere ogni altro provvedimento in favore dell'appellante.
In via istruttoria, così come già richiesto al giudice di prime cure, si ripropone, nuovamente, anche all'Illmo Giudice di 2° grado adito, la richiesta di voler ordinare, ex art. 210 c.p.c., a la CP_4
documentazione o, in subordine, l'attestazione comprovante la data di chiusura del c.c. , Filiale di Avellino, n. 101544 nonché di CP_4
indicare i nominativi di coloro che avevano potere di firma sul c.c. in questione;
nonché alla stessa di esibire la documentazione CP_4
relativa all'assegno n. 0268116186-00 tratto sul medesimo conto corrente.
A di esibire la documentazione bancaria e gli estratti CP_5
conto relativi alla società spa intestataria del Cs. presso la CP_6 CP_7
filiale di Avellino — piazza Libertà, richieste, quest'ultime già avanzate in primo grado, ma senza esito alcuno.
Pagina 5 Sempre in via istruttoria, ed in via del tutto subordinata, se ritenuta necessaria, ammettersi CTU tecnica volta alla quantificazione dei compensi professionali, ipoteticamente, dovuti al sig. per Controparte_1
tutte le ipotetiche attività di consulenza che lo stesso assume abbia svolto, seppur presuntivamente, in favore del sig. . Parte_1
Si costituiva in giudizio impugnando l'appello perché Controparte_1
inammissibile ed infondato in fatto ed in diritto e spiegava le seguenti conclusioni:
“-Rigettare l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, in quanto non sussistono gravi e fondati motivi, richiesti dall'art. 283 c.p.c., così come esposto nella parte motiva;
-Dichiarare inammissibile ex art. 348 bis c.p.c. ovvero rigettare, perché destituito di fondamento giuridico e fattuale, l'appello proposto dal Sig. avverso la sentenza n. 1630/2020 emessa dal Parte_1
Tribunale di Avellino.
-In ogni caso, condannare parte appellante alle spese e competenze professionali difensive del doppio grado di giudizio, oltre rimborso forfettario 15%, iva e cpa. da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”.
Esaurita l'attività di trattazione, la Corte rigettava l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza e, dopo alcuni rinvii per esigenze di ruolo, tratteneva la causa in decisione, con l'assegnazione dei termini di cui agli artt. 190, comma 1, c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
*************************
1. L'appello è fondato e risulta, pertanto, meritevole di accoglimento.
Pagina 6 2. Non vi sono dubbi, anzitutto, sull'ammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c. E' noto che, secondo la costante giurisprudenza, “Gli articoli 342 e 434 del Cpc, nel testo formulato dal Dl 83/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata”
(pt. Cass. 28/07/2023, n.23100; 13/12/2023, n.34969).
In sostanza, ai fini dell'ammissibilità del gravame, è sufficiente che l'atto di appello indichi i passaggi argomentativi della sentenza che l'appellante intende censurare, senza necessità di una trascrizione testuale di tali parti, e che formuli, rispetto ad essi, le proprie ragioni di dissenso, sì da esplicitare l'idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione impugnata, consentendo alla controparte di formulare le proprie difese ed al giudice di valutarne la portata, “senza inutili formalismi” (cfr. Cass.
n.24262/2020).
Nella specie, parte appellante ha indicato, con assoluta chiarezza e puntualità, le parti della sentenza oggetto di censura e le ragioni di critica che dovrebbero indurre la Corte a rivederle per ottenere l'accoglimento della opposizione che il giudice di primo grado ha rigettato.
Pagina 7 Ne deriva che l'atto introduttivo del presente giudizio soddisfa sicuramente i requisiti richiesti dal citato art. 342 del codice di rito e va senz'altro esclusa la ricorrenza delle condizioni richieste da tale disposizione per la declaratoria di inammissibilità dell'appello.
3. Con riferimento alla declaratoria di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c., si osserva che la Corte, procedendo alla trattazione della causa nel merito, ha superato, sia pure implicitamente, tale questione, ritenendo insussistenti i presupposti per pervenire ad una definizione semplificata del giudizio, nei termini previsti dall'indicata disposizione. In tal senso, la Corte di Cassazione ha più volte ritenuto che, qualora il giudice d'appello abbia proceduto alla trattazione nel merito dell'impugnazione, ritenendo di non ravvisare un'ipotesi di inammissibilità ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., la decisione sulla ammissibilità non è ulteriormente sindacabile sia davanti allo stesso giudice dell'appello che al giudice di legittimità nel ricorso per cassazione, anche alla luce del più generale principio secondo cui il vizio di omessa pronuncia non è configurabile su questioni processuali. La scelta del giudice d'appello di definire il giudizio prendendo in esame il merito della pretesa azionata (sia con il rigetto che con l'accoglimento) non può dirsi proceduralmente viziata sul presupposto che si sarebbe dovuta affermare l'inammissibilità per assenza di ragionevole probabilità di accoglimento;
pertanto, ove il giudice non ritenga di assumere la decisione ai sensi dell'art. 348-ter, comma 1,
c.p.c., la questione di inammissibilità resta assorbita dalla sentenza che definisce l'appello, che è l'unico provvedimento impugnabile, ma per vizi suoi propri, "in procedendo" o "in iudicando", e non per il solo fatto del non esservi stata decisione nelle forme semplificate (Cass. 29/11/2021,
n.37272).
Pagina 8 4. Ai fini di una migliore comprensione dei motivi di appello, giova richiamare sinteticamente la complessa vicenda intercorsa tra le parti come rispettivamente prospettata da ciascuna di esse nonché la sua ricostruzione operata dal giudice di prime cure.
4.1 L'attuale appellato, aveva chiesto ed ottenuto decreto Controparte_1
ingiuntivo nei confronti di per l'importo di € Parte_1
31.600,00 sulla base di un assegno bancario emesso dal in favore Pt_1
dello . CP_1
Assume l'appellante che in data 30.11.2012, Parte_1
e da un lato e Controparte_1 Controparte_8 CP_9
dall'altro, si accordarono per l'acquisto di una licenza d'uso in brevetto nella titolarità del e all'uopo fu predisposto il compromesso di CP_9
cessione (contratto denominato “prelazione per la concessione di licenza”) sottoscritto da tutti ad eccezione dello , allontanatosi dal tavolo CP_1
delle trattative per un'urgenza.
Benché non avesse sottoscritto il contratto, lo consegnò al CP_1
promittente venditore, , un assegno di € 95.000,00 a garanzia CP_9
del pagamento della cessione, comprensivo delle tre quote dei soci;
e consegnarono allo due ulteriori assegni di Pt_1 CP_8 CP_1
€ 31.500,00 ciascuno, a garanzia del pagamento della propria quota.
In data 27.12.2012 venne costituita la società che avrebbe CP_10
dovuto acquisire la licenza d'uso del brevetto, società della quale lo fu nominato amministratore. Emersero, poi, questioni sulla CP_1
titolarità del brevetto in capo al promittente – venditore e sulla legittimazione dello ad emettere l'assegno di € 95.000,00; la CP_1
società venne sciolta e lo negò di aver sottoscritto alcun contratto e CP_1
presentò finanche denuncia di smarrimento dell'assegno di € 95.000,00. Gli
Pagina 9 assegni dati a garanzia a da e non furono mai CP_1 Pt_1 CP_8
restituiti, così come il non rese mai allo l'assegno oggetto CP_9 CP_1
della denuncia di smarrimento.
Alla fine l'affare non andò a buon fine, l'assegno di € 95.000,00, a rimborso del quale il aveva consegnato l'assegno di € 31.500,00, Pt_1
non fu mai riscosso né era incassabile, sicché l'assegno in garanzia azionato pro quota nel presente giudizio sarebbe dunque privo di causa ed il rapporto sottostante il titolo di fatto inesistente.
4.2 Lo si difende assumendo che la ricostruzione dei fatti era CP_1
inveritiera perché, al momento dell'emissione dell'assegno (30.9.2013), la trattativa sul brevetto era già naufragata e che il predetto vantava svariati crediti nei confronti del per attività professionali svolte per suo Pt_1
conto: in particolare, € 9.308,07 per una pratica di demolizione di un fabbricato in Montemarano ed € 34.310,00 a titolo di quota parte per tutte le attività svolte proprio in riferimento all'utilizzo del brevetto in lite
(studio fattibilità, progetto preliminare etc.), contributo professionale previsto nell'affare del brevetto e retribuito da parte degli altri due soci pro quota.
L'assegno, pertanto, trovava la sua ragione giustificativa unicamente quale anticipo di spettanze professionali maturate da nei confronti del CP_1
posto che, saltato l'affare del brevetto, vi era stato un accordo Pt_1
con il affinchè lo “trattenesse l'assegno de quo a titolo Pt_1 CP_1
di acconto sui compensi spettanti” per le attività sopra descritte.
4.3 Il giudice di prime cure, premesso che l'azione esercitata dallo CP_1
era causale e che pertanto l'assegno valeva come promessa di pagamento ex art. 1988 c.c., ha aderito alla tesi dell'opposto, ritenendo che effettivamente lo avesse consegnato l'assegno di € 95.000,00 al CP_1
Pagina 10 promittente venditore e che l'affare non era andato a buon fine, sicché
l'assegno azionato in monitorio non trovava la sua giustificazione causale nella consegna dello stesso allo in garanzia della propria quota di CP_1
cessione da parte del Tuttavia, ad avviso del Tribunale, risulta Pt_1
dimostrato che, con patto successivo, l'assegno era stato imputato ai crediti maturati a titolo di prestazioni professionali svolte su incarico del come sopra richiamate. L'esistenza di tale accordo successivo è Pt_1
stata desunta dalla testimonianza resa da e confermata Testimone_1
dalla documentazione comprovante le attività professionali svolte, mai oggetto di contestazione.
5. Con i primi due motivi di appello, strettamente connessi tra di loro e quindi da trattare congiuntamente, il si è soffermato in Pt_1
particolare sulla prova dell'accordo che sarebbe successivamente intervenuto tra le parti, censurando la sentenza nella parte in cui ha utilizzato e ritenuto attendibile la testimonianza di . Testimone_1
Le critiche rivolte dall'appellante alla decisione del Tribunale sono di due tipi:
A) l'accordo iniziale in base al quale era stato consegnato l'assegno di €
95.000,00 derivava da un contratto scritto, ossia la scrittura privata di prelazione del 30.11.2012, e quindi tutti gli accordi successivi, ivi compreso quello relativo all'imputazione di detto assegno ai compensi professionali spettanti allo , dovevano rivestire la stessa forma CP_1
scritta, nella specie pacificamente mancante. E la prova per testimoni non poteva essere dunque ammessa perché avente ad oggetto patti e/o accordi aggiunti o sopravvenuti a quelli contenuti in detto contratto scritto, con la conseguenza che la testimonianza del deve essere Tes_1
dichiarata inammissibile;
Pagina 11 B) la testimonianza, poi, sarebbe inattendibile perché, oltre al rapporto di parentela (il è cognato dello ), essa si appalesa Tes_1 CP_1
contraddittoria. Infatti, nella prima parte delle dichiarazioni rese dal all'udienza del 18.1.2018, il teste afferma di aver visto nel Tes_1
settembre del 2013, senza precisarne il giorno, che l'assegno di €
31.600,00 era stato consegnato dal allo e che Pt_1 CP_1
quest'ultimo gli avrebbe riferito che detto assegno gli era stato rilasciato dal come propria quota parte per l'acquisto del brevetto. Pt_1
Successivamente, il teste si contraddirebbe affermando che, saltato l'accordo per l'acquisto del brevetto, le parti, in sua presenza, sempre nel settembre 2013, si sarebbero accordate affinché lo CP_1
trattenesse l'assegno de quo ad altro titolo, ossia di acconto per compensi professionali, tanto più se si tiene conto del fatto che i due assegni di € 31.600,00 emessi dal e dallo , nonché Pt_1 CP_8
quello di € 95.000,00 emesso dallo stesso , recano una data CP_1
precisa, il 30 settembre 2013. Rispetto ad entrambi gli episodi narrati, il teste inoltre non ha indicato il luogo in cui sarebbero avvenuti gli incontri e del perché si fosse trovato lì in quel momento.
L'inattendibilità del teste deriverebbe anche dalla circostanza che egli era all'epoca disoccupato ed aveva trovato lavoro presso lo studio dello
, oltre ad essere stato coinvolto da quest'ultimo nell'affare CP_1
brevetto quale esperto di impiantistica.
6. Per quanto riguarda la censura sub A), deve premettersi che, per consolidata giurisprudenza di legittimità, “L'inammissibilità della prova testimoniale di un contratto che deve essere provato per iscritto, ex art.
2725, comma 1, c.c., attiene alla tutela processuale di interessi privati e non può essere rilevata d'ufficio, ma va eccepita dalla parte interessata
Pagina 12 prima dell'ammissione del mezzo istruttorio;
qualora, nonostante
l'eccezione di inammissibilità, la prova sia stata ugualmente assunta, è onere della parte interessata opporne la nullità secondo le modalità dettate dall'art. 157, comma 2, c.p.c., rimanendo altrimenti la stessa ritualmente acquisita, senza che tale nullità possa più essere fatta valere in sede di impugnazione” (Cassazione civile sez. II, 24/07/2025, n.21224; sez. un.,
05/08/2020, n.16723). Anche l'inammissibilità della prova testimoniale ai sensi degli articoli 2722 e 2723 del codice civile, qualora cioè si alleghi – come nella fattispecie - la stipula di un patto contrario contemporaneo o posteriore alla formazione del documento, è subordinata alla stessa tempestività dell'eccezione (Cassazione civile sez. II, 25/06/2020,
n.12639).
Nel caso di specie, l'eccezione in questione non era stata formulata prima dell'ammissione del mezzo istruttorio ma nemmeno dopo l'espletamento dello stesso;
difatti, alla fine del verbale dell'udienza del 18.1.2018, il difensore del si era limitato a contestare la testimonianza resa dal Pt_1
“in quanto cognato del ”, senza pertanto eccepirne alcunchè Tes_1 CP_1
sotto il profilo dell'inammissibilità della prova ai sensi degli artt. 2723 e
2725 c.c.
L'eccezione in esame, pertanto, deve ritenersi inammissibile perché formulata per la prima volta in grado di appello, il che consente di prescindere anche dall'ulteriore questione della effettiva configurabilità nella fattispecie della contrarietà della testimonianza al precedente patto scritto.
7. Le censure colgono, invece, nel segno quanto ai profili di inattendibilità della testimonianza.
Pagina 13 In primo luogo, sotto l'aspetto contenutistico, la testimonianza de qua, nel riferire la circostanza secondo cui il avrebbe detto allo di Pt_1 CP_1
tenersi l'assegno di € 31.660,00 come anticipo per le prestazioni professionali, risulta estremamente imprecisa e lacunosa.
Il teste, infatti, non ha indicato il luogo in cui avrebbe appreso detta circostanza né le ragioni della sua presenza lì; e soprattutto, sotto l'aspetto temporale, dapprima ha riferito, senza precisarne il periodo, che l'assegno era stato inizialmente imputato alla quota parte del per l'acquisto Pt_1
del brevetto e subito dopo che, genericamente nel settembre 2013, il aveva detto allo di trattenere l'assegno per le prestazioni Pt_1 CP_1
svolte perché l'affare del brevetto era saltato.
Ora, deve evidenziarsi che gli assegni in questione erano stati emessi il 30 settembre 2013, ossia l'ultimo giorno del mese di settembre (circostanza non contestata dall'appellato), di guisa che risulta quantomeno poco verosimile che entrambi gli episodi riferiti siano avvenuti nello stesso giorno di emissione degli assegni.
Il testimone, inoltre, ha aggiunto di non essere a conoscenza di alcuni aspetti importanti dei rapporti intercorsi tra le parti, come ad esempio le ragioni della mancata conclusione dell'affare e lo sviluppo delle vicende societarie.
In secondo luogo, osserva il Collegio che tali aspetti critici della testimonianza in questione assumono ancor più risalto se valutati alla stregua dei principi comunemente seguiti in giurisprudenza secondo cui, a base del libero convincimento del giudice, possono essere poste certamente le dichiarazioni di un testimone legato da vincoli di parentela con la vittima;
in tal caso, tuttavia, è necessario vagliare le stesse con maggiore cautela rispetto alle dichiarazioni degli altri testimoni, e tale verifica deve
Pagina 14 essere particolarmente penetrante e rigorosa attraverso una conferma di altri elementi probatori (Cass. 04/01/2019, n.98; 17/12/2015, n. 25358).
Pertanto, va rilevato che, nella fattispecie, il teste era il cognato Tes_1
dello ed era stato anche coinvolto in un affare lavorativo con CP_1
quest'ultimo, in quanto esperto in impiantistica. Vi era, quindi, un legame piuttosto stretto di duplice natura, sia familiare sia lavorativa, che va apprezzato unitamente alle contraddizioni ed ai rilievi critici sopra esposti, finendo per inficiare la genuinità e la credibilità del teste.
In altri termini, le rilevate criticità della testimonianza, valutate unitariamente sotto il profilo sia oggettivo che soggettivo, non consentono di ritenere sufficientemente attendibile la deposizione resa dal testimone e, quindi, in particolare, l'effettiva imputabilità dell'assegno Tes_1
azionato dallo al compenso per prestazioni professionali svolte da CP_1
quest'ultimo in favore del Pt_1
Né a diversa conclusione potrebbe pervenirsi argomentando dalla prova dello svolgimento di dette prestazioni professionali (pure contestata), posto che l'esistenza di un eventuale diritto al compenso per l'attività in questione non è sufficiente di per sé a dimostrare la modificazione dell'imputazione dell'assegno rapportandola all'anticipo di quel diritto, la cui quantificazione pure risulta meritevole di adeguato accertamento.
Ne deriva che l'unica giustificazione dell'assegno posto a base dell'azione causale esercitata in via monitoria dallo resta quella per la quale CP_1
l'assegno medesimo era stato originariamente emesso, ossia il rimborso pro quota dell'assegno di € 95.000,00. Poiché tale giustificazione risulta pacificamente venuta meno e l'azione causale esercitata dallo si CP_1
riferisce ad un diritto di credito rivelatosi inesistente, la pretesa azionata dal predetto è priva di causa e deve, pertanto, essere respinta.
Pagina 15 8. In conclusione, l'appello risulta fondato e, di conseguenza, in riforma della sentenza impugnata, deve revocarsi il decreto ingiuntivo opposto in primo grado e rigettarsi la domanda proposta dallo . CP_1
Con riguardo alle spese processuali, la totale soccombenza dell'appellato giustifica la condanna di quest'ultimo al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio. La liquidazione delle spese viene effettuata in dispositivo applicando i valori medi dello scaglione di riferimento (da €
26.001 a € 52.000), sulla base dei parametri introdotti dal D.M. n. 55 del
2014, tenuto conto dell'attività difensiva svolta e della natura delle questioni dibattute.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli – Settima sezione civile – definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 1630/2020 del
Tribunale di Avellino pubblicata in data 4/11/2020, così provvede:
1) accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, revoca il decreto ingiuntivo n. 1565/2015 emesso dal Tribunale di Avellino in data 30/11/2015 e rigetta la domanda proposta da Controparte_1
2) condanna l'appellato al pagamento, in favore di Parte_1
delle spese del giudizio che si liquidano, quanto al primo grado,
[...]
in € 305,00 per spese e € 7.616,00 per compenso professionale, nonché, quanto al secondo grado, in € 820,00 per spese e in € 9.991,00 per compenso professionale, oltre – per entrambi i gradi - il rimborso per spese generali al 15% sui compensi, Iva e Cpa come per legge, con attribuzione dell'Avv. RD UR.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 23.10.2025.
Il consigliere estensore Il Presidente dr. Michele Magliulo dr.ssa Aurelia D'Ambrosio
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R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli – settima sezione civile - riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Aurelia D'Ambrosio Presidente dott. Michele Magliulo Consigliere rel. dott. Paolo Mariani Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale degli affari contenziosi sopra indicato, avente ad oggetto: appello contro la sentenza n.
1630/2020 del Tribunale di Avellino pubblicata in data 4/11/2020, vertente
TRA
C.F. , Parte_1 C.F._1
nato in [...] il [...], rappresentato e difeso dall'Avv.
RD UR
APPELLANTE
E
, C.F: , nato ad [...] il Controparte_1 C.F._2
05.03.1960, rappresentato e difeso dall'Avv. Paola de Vito
APPELLATO
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Pagina 1 I procuratori delle parti hanno concluso come da rispettivi atti e verbali di causa da intendersi integralmente trascritti.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
In data 10/11/2015, depositava presso il Tribunale di Controparte_1
Avellino ricorso con cui chiedeva l'emissione, nei confronti di
[...]
di un decreto ingiuntivo, provvisoriamente esecutivo, Parte_1
per l'importo di euro 31.660,00 oltre interessi moratori, spese e competenze della procedura monitoria, ed oltre alle spese generali, Iva e Cpa come per legge. Assumeva all'uopo di essere creditore della somma di euro
31.660,00, portata dall'assegno bancario n. 0.004.614.649-0, tratto sulla
Banca Popolare di Novara, scaduto e non incassato.
Il Tribunale di Avellino adito emetteva decreto ingiuntivo n. 1565/2015 in data 30/11/2015, con il quale ingiungeva al di pagare, senza Pt_1
dilazione, al ricorrente la somma di euro 31.660,00, per la causale di cui al ricorso, oltre gli interessi legali dalla scadenza del titolo al saldo, nonché le spese della procedura monitoria che si liquidavano in euro 286,00 per esborsi, ed euro 1.305,00 per onorari, oltre rimborso spese forfettarie, in misura del 15%, oltre ulteriori spese come per legge. Il predetto decreto ingiuntivo, munito di formula esecutiva in data 11.12.2015, veniva notificato, in data 17/12/2015, al Parte_1
Con atto di citazione notificato in data 26.01.2016, Parte_1
proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo suddetto,
[...]
deducendone l'illegittimità sotto vari profili e chiedendone la revoca integrale, con vittoria di spese.
Con comparsa di costituzione e risposta del 18.05.2016, si Controparte_1
costituiva in giudizio e concludeva affinchè il Tribunale adito volesse:
Pagina 2 a) rigettare l'opposizione formulata, ex adverso, poichè inammissibile ed infondata;
b) per l'effetto, confermare il decreto ingiustamente opposto;
c) nella denegata ipotesi di revoca del D.I., chiedeva accertarsi il diritto di credito dell'Ing, e, per l'effetto condannare il sig. Controparte_2
al pagamento, in favore dell'opposto della stessa della somma di Pt_1
€ 31.660,00 e/o della somma maggiore o minore che sarà provata in corso di causa;
d) infine, condannare l'opponente al pagamento delle spese e competenze del giudizio di primo grado, oltre iva, rimborso forfettario e cpa come per legge.
All'esito dell'istruttoria, il Tribunale di Avellino, con la sentenza in epigrafe indicata, così provvedeva:
a) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n.
1565/2015, già dichiarato esecutivo;
b) condanna l'opponente al pagamento, in favore dell'opposto, delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 7.000,00, oltre spese generali al 15%, cap e iva come per legge.
Con atto di citazione notificato in data 4.5.2021, Parte_1
proponeva appello avverso detta sentenza sulla base dei seguenti
[...]
motivi così rubricati:
I Erronea/omessa valutazione delle prove - Omesso/erroneo esame di fatti decisivi, oggetto di discussione tra le parti, in relazione agli articoli 115 e
116 c.p.c. nonchè agli artt. 2697 e 2722 c.c.
II Violazione o falsa applicazione degli artt. 2697 e 1193 c.c.
Pagina 3 III Violazione ed erronea applicazione degli artt. 2722 e segg. c.c. Divieto di prova testimoniale per dimostrare patti successivi e contrari a quelli sanciti in un contratto avente forma scritta.
IV Violazione ed erronea valutazione degli elementi di prova da parte del giudice di primo grado
V Violazione ed erronea valutazione degli elementi di prova da parte del giudice di primo grado
VI Riforma del capo relativo alle spese e compensi: si chiede di condannare la parte appellata al pagamento delle spese e compensi del 1°
Grado del Giudizio, nonché del presente secondo grado di appello. Il tutto con attribuzione al procuratore antistatario.
Chiedeva, previa sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza impugnata, di:
<1). Accogliere l'atto di appello e, per l'effetto, annullare e /o riformare,
integralmente, e porre nel nulla, la gravata sentenza di primo grado;
2). Sempre nel merito, annullare e/o riformare, integralmente, il capo della sentenza impugnata relativo ai compensi liquidati nel giudizio di primo grado, ponendo le spese, diritti ed onorari del primo grado del Giudizio, nonché del presente secondo grado di appello, interamente, a carico del sig. appellato, e con attribuzione al procuratore Controparte_1
antistatario;
3). Sempre, poi, nel merito, alla luce di quanto, dedotto, esposto ed eccepito nel presente atto, accertare e dichiarare l'illegittimità del decreto ingiuntivo opposto, con consequenziale sua revoca, stante la manifesta infondatezza dello stesso, anche per violazione dell'art. 75 R.D. n.
1736/1933;
Pagina 4 4). Sempre, ancora, nel merito, alla luce sempre di quanto, dedotto, esposto ed eccepito nel presente atto, accertare e dichiarare, altresì,
l'infondatezza del decreto nel merito ex art. 1988 c.c.- per inesistenza, invalidità ed estinzione del rapporto sottostante l'emissione del titolo.
5). Rigettare, quindi, la domanda avanzata in via monitoria dal sig. CP_3
perché non provata;
[...]
6). Conseguentemente, e per l'effetto, anche in aderenza a tutte le altre eccezioni e conclusioni rassegnate, sia nel presente atto di appello, che in prime cure, accogliere la proposta opposizione, in quanto totalmente ammissibile e tempestiva, oltre che fondata, sia in fatto che in diritto, con conseguenziale revoca del decreto ingiuntivo opposto.
7). In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio, con spese generali e accessori di legge, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario.
8) Emettere ogni altro provvedimento in favore dell'appellante.
In via istruttoria, così come già richiesto al giudice di prime cure, si ripropone, nuovamente, anche all'Illmo Giudice di 2° grado adito, la richiesta di voler ordinare, ex art. 210 c.p.c., a la CP_4
documentazione o, in subordine, l'attestazione comprovante la data di chiusura del c.c. , Filiale di Avellino, n. 101544 nonché di CP_4
indicare i nominativi di coloro che avevano potere di firma sul c.c. in questione;
nonché alla stessa di esibire la documentazione CP_4
relativa all'assegno n. 0268116186-00 tratto sul medesimo conto corrente.
A di esibire la documentazione bancaria e gli estratti CP_5
conto relativi alla società spa intestataria del Cs. presso la CP_6 CP_7
filiale di Avellino — piazza Libertà, richieste, quest'ultime già avanzate in primo grado, ma senza esito alcuno.
Pagina 5 Sempre in via istruttoria, ed in via del tutto subordinata, se ritenuta necessaria, ammettersi CTU tecnica volta alla quantificazione dei compensi professionali, ipoteticamente, dovuti al sig. per Controparte_1
tutte le ipotetiche attività di consulenza che lo stesso assume abbia svolto, seppur presuntivamente, in favore del sig. . Parte_1
Si costituiva in giudizio impugnando l'appello perché Controparte_1
inammissibile ed infondato in fatto ed in diritto e spiegava le seguenti conclusioni:
“-Rigettare l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, in quanto non sussistono gravi e fondati motivi, richiesti dall'art. 283 c.p.c., così come esposto nella parte motiva;
-Dichiarare inammissibile ex art. 348 bis c.p.c. ovvero rigettare, perché destituito di fondamento giuridico e fattuale, l'appello proposto dal Sig. avverso la sentenza n. 1630/2020 emessa dal Parte_1
Tribunale di Avellino.
-In ogni caso, condannare parte appellante alle spese e competenze professionali difensive del doppio grado di giudizio, oltre rimborso forfettario 15%, iva e cpa. da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”.
Esaurita l'attività di trattazione, la Corte rigettava l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza e, dopo alcuni rinvii per esigenze di ruolo, tratteneva la causa in decisione, con l'assegnazione dei termini di cui agli artt. 190, comma 1, c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
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1. L'appello è fondato e risulta, pertanto, meritevole di accoglimento.
Pagina 6 2. Non vi sono dubbi, anzitutto, sull'ammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c. E' noto che, secondo la costante giurisprudenza, “Gli articoli 342 e 434 del Cpc, nel testo formulato dal Dl 83/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata”
(pt. Cass. 28/07/2023, n.23100; 13/12/2023, n.34969).
In sostanza, ai fini dell'ammissibilità del gravame, è sufficiente che l'atto di appello indichi i passaggi argomentativi della sentenza che l'appellante intende censurare, senza necessità di una trascrizione testuale di tali parti, e che formuli, rispetto ad essi, le proprie ragioni di dissenso, sì da esplicitare l'idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione impugnata, consentendo alla controparte di formulare le proprie difese ed al giudice di valutarne la portata, “senza inutili formalismi” (cfr. Cass.
n.24262/2020).
Nella specie, parte appellante ha indicato, con assoluta chiarezza e puntualità, le parti della sentenza oggetto di censura e le ragioni di critica che dovrebbero indurre la Corte a rivederle per ottenere l'accoglimento della opposizione che il giudice di primo grado ha rigettato.
Pagina 7 Ne deriva che l'atto introduttivo del presente giudizio soddisfa sicuramente i requisiti richiesti dal citato art. 342 del codice di rito e va senz'altro esclusa la ricorrenza delle condizioni richieste da tale disposizione per la declaratoria di inammissibilità dell'appello.
3. Con riferimento alla declaratoria di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c., si osserva che la Corte, procedendo alla trattazione della causa nel merito, ha superato, sia pure implicitamente, tale questione, ritenendo insussistenti i presupposti per pervenire ad una definizione semplificata del giudizio, nei termini previsti dall'indicata disposizione. In tal senso, la Corte di Cassazione ha più volte ritenuto che, qualora il giudice d'appello abbia proceduto alla trattazione nel merito dell'impugnazione, ritenendo di non ravvisare un'ipotesi di inammissibilità ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., la decisione sulla ammissibilità non è ulteriormente sindacabile sia davanti allo stesso giudice dell'appello che al giudice di legittimità nel ricorso per cassazione, anche alla luce del più generale principio secondo cui il vizio di omessa pronuncia non è configurabile su questioni processuali. La scelta del giudice d'appello di definire il giudizio prendendo in esame il merito della pretesa azionata (sia con il rigetto che con l'accoglimento) non può dirsi proceduralmente viziata sul presupposto che si sarebbe dovuta affermare l'inammissibilità per assenza di ragionevole probabilità di accoglimento;
pertanto, ove il giudice non ritenga di assumere la decisione ai sensi dell'art. 348-ter, comma 1,
c.p.c., la questione di inammissibilità resta assorbita dalla sentenza che definisce l'appello, che è l'unico provvedimento impugnabile, ma per vizi suoi propri, "in procedendo" o "in iudicando", e non per il solo fatto del non esservi stata decisione nelle forme semplificate (Cass. 29/11/2021,
n.37272).
Pagina 8 4. Ai fini di una migliore comprensione dei motivi di appello, giova richiamare sinteticamente la complessa vicenda intercorsa tra le parti come rispettivamente prospettata da ciascuna di esse nonché la sua ricostruzione operata dal giudice di prime cure.
4.1 L'attuale appellato, aveva chiesto ed ottenuto decreto Controparte_1
ingiuntivo nei confronti di per l'importo di € Parte_1
31.600,00 sulla base di un assegno bancario emesso dal in favore Pt_1
dello . CP_1
Assume l'appellante che in data 30.11.2012, Parte_1
e da un lato e Controparte_1 Controparte_8 CP_9
dall'altro, si accordarono per l'acquisto di una licenza d'uso in brevetto nella titolarità del e all'uopo fu predisposto il compromesso di CP_9
cessione (contratto denominato “prelazione per la concessione di licenza”) sottoscritto da tutti ad eccezione dello , allontanatosi dal tavolo CP_1
delle trattative per un'urgenza.
Benché non avesse sottoscritto il contratto, lo consegnò al CP_1
promittente venditore, , un assegno di € 95.000,00 a garanzia CP_9
del pagamento della cessione, comprensivo delle tre quote dei soci;
e consegnarono allo due ulteriori assegni di Pt_1 CP_8 CP_1
€ 31.500,00 ciascuno, a garanzia del pagamento della propria quota.
In data 27.12.2012 venne costituita la società che avrebbe CP_10
dovuto acquisire la licenza d'uso del brevetto, società della quale lo fu nominato amministratore. Emersero, poi, questioni sulla CP_1
titolarità del brevetto in capo al promittente – venditore e sulla legittimazione dello ad emettere l'assegno di € 95.000,00; la CP_1
società venne sciolta e lo negò di aver sottoscritto alcun contratto e CP_1
presentò finanche denuncia di smarrimento dell'assegno di € 95.000,00. Gli
Pagina 9 assegni dati a garanzia a da e non furono mai CP_1 Pt_1 CP_8
restituiti, così come il non rese mai allo l'assegno oggetto CP_9 CP_1
della denuncia di smarrimento.
Alla fine l'affare non andò a buon fine, l'assegno di € 95.000,00, a rimborso del quale il aveva consegnato l'assegno di € 31.500,00, Pt_1
non fu mai riscosso né era incassabile, sicché l'assegno in garanzia azionato pro quota nel presente giudizio sarebbe dunque privo di causa ed il rapporto sottostante il titolo di fatto inesistente.
4.2 Lo si difende assumendo che la ricostruzione dei fatti era CP_1
inveritiera perché, al momento dell'emissione dell'assegno (30.9.2013), la trattativa sul brevetto era già naufragata e che il predetto vantava svariati crediti nei confronti del per attività professionali svolte per suo Pt_1
conto: in particolare, € 9.308,07 per una pratica di demolizione di un fabbricato in Montemarano ed € 34.310,00 a titolo di quota parte per tutte le attività svolte proprio in riferimento all'utilizzo del brevetto in lite
(studio fattibilità, progetto preliminare etc.), contributo professionale previsto nell'affare del brevetto e retribuito da parte degli altri due soci pro quota.
L'assegno, pertanto, trovava la sua ragione giustificativa unicamente quale anticipo di spettanze professionali maturate da nei confronti del CP_1
posto che, saltato l'affare del brevetto, vi era stato un accordo Pt_1
con il affinchè lo “trattenesse l'assegno de quo a titolo Pt_1 CP_1
di acconto sui compensi spettanti” per le attività sopra descritte.
4.3 Il giudice di prime cure, premesso che l'azione esercitata dallo CP_1
era causale e che pertanto l'assegno valeva come promessa di pagamento ex art. 1988 c.c., ha aderito alla tesi dell'opposto, ritenendo che effettivamente lo avesse consegnato l'assegno di € 95.000,00 al CP_1
Pagina 10 promittente venditore e che l'affare non era andato a buon fine, sicché
l'assegno azionato in monitorio non trovava la sua giustificazione causale nella consegna dello stesso allo in garanzia della propria quota di CP_1
cessione da parte del Tuttavia, ad avviso del Tribunale, risulta Pt_1
dimostrato che, con patto successivo, l'assegno era stato imputato ai crediti maturati a titolo di prestazioni professionali svolte su incarico del come sopra richiamate. L'esistenza di tale accordo successivo è Pt_1
stata desunta dalla testimonianza resa da e confermata Testimone_1
dalla documentazione comprovante le attività professionali svolte, mai oggetto di contestazione.
5. Con i primi due motivi di appello, strettamente connessi tra di loro e quindi da trattare congiuntamente, il si è soffermato in Pt_1
particolare sulla prova dell'accordo che sarebbe successivamente intervenuto tra le parti, censurando la sentenza nella parte in cui ha utilizzato e ritenuto attendibile la testimonianza di . Testimone_1
Le critiche rivolte dall'appellante alla decisione del Tribunale sono di due tipi:
A) l'accordo iniziale in base al quale era stato consegnato l'assegno di €
95.000,00 derivava da un contratto scritto, ossia la scrittura privata di prelazione del 30.11.2012, e quindi tutti gli accordi successivi, ivi compreso quello relativo all'imputazione di detto assegno ai compensi professionali spettanti allo , dovevano rivestire la stessa forma CP_1
scritta, nella specie pacificamente mancante. E la prova per testimoni non poteva essere dunque ammessa perché avente ad oggetto patti e/o accordi aggiunti o sopravvenuti a quelli contenuti in detto contratto scritto, con la conseguenza che la testimonianza del deve essere Tes_1
dichiarata inammissibile;
Pagina 11 B) la testimonianza, poi, sarebbe inattendibile perché, oltre al rapporto di parentela (il è cognato dello ), essa si appalesa Tes_1 CP_1
contraddittoria. Infatti, nella prima parte delle dichiarazioni rese dal all'udienza del 18.1.2018, il teste afferma di aver visto nel Tes_1
settembre del 2013, senza precisarne il giorno, che l'assegno di €
31.600,00 era stato consegnato dal allo e che Pt_1 CP_1
quest'ultimo gli avrebbe riferito che detto assegno gli era stato rilasciato dal come propria quota parte per l'acquisto del brevetto. Pt_1
Successivamente, il teste si contraddirebbe affermando che, saltato l'accordo per l'acquisto del brevetto, le parti, in sua presenza, sempre nel settembre 2013, si sarebbero accordate affinché lo CP_1
trattenesse l'assegno de quo ad altro titolo, ossia di acconto per compensi professionali, tanto più se si tiene conto del fatto che i due assegni di € 31.600,00 emessi dal e dallo , nonché Pt_1 CP_8
quello di € 95.000,00 emesso dallo stesso , recano una data CP_1
precisa, il 30 settembre 2013. Rispetto ad entrambi gli episodi narrati, il teste inoltre non ha indicato il luogo in cui sarebbero avvenuti gli incontri e del perché si fosse trovato lì in quel momento.
L'inattendibilità del teste deriverebbe anche dalla circostanza che egli era all'epoca disoccupato ed aveva trovato lavoro presso lo studio dello
, oltre ad essere stato coinvolto da quest'ultimo nell'affare CP_1
brevetto quale esperto di impiantistica.
6. Per quanto riguarda la censura sub A), deve premettersi che, per consolidata giurisprudenza di legittimità, “L'inammissibilità della prova testimoniale di un contratto che deve essere provato per iscritto, ex art.
2725, comma 1, c.c., attiene alla tutela processuale di interessi privati e non può essere rilevata d'ufficio, ma va eccepita dalla parte interessata
Pagina 12 prima dell'ammissione del mezzo istruttorio;
qualora, nonostante
l'eccezione di inammissibilità, la prova sia stata ugualmente assunta, è onere della parte interessata opporne la nullità secondo le modalità dettate dall'art. 157, comma 2, c.p.c., rimanendo altrimenti la stessa ritualmente acquisita, senza che tale nullità possa più essere fatta valere in sede di impugnazione” (Cassazione civile sez. II, 24/07/2025, n.21224; sez. un.,
05/08/2020, n.16723). Anche l'inammissibilità della prova testimoniale ai sensi degli articoli 2722 e 2723 del codice civile, qualora cioè si alleghi – come nella fattispecie - la stipula di un patto contrario contemporaneo o posteriore alla formazione del documento, è subordinata alla stessa tempestività dell'eccezione (Cassazione civile sez. II, 25/06/2020,
n.12639).
Nel caso di specie, l'eccezione in questione non era stata formulata prima dell'ammissione del mezzo istruttorio ma nemmeno dopo l'espletamento dello stesso;
difatti, alla fine del verbale dell'udienza del 18.1.2018, il difensore del si era limitato a contestare la testimonianza resa dal Pt_1
“in quanto cognato del ”, senza pertanto eccepirne alcunchè Tes_1 CP_1
sotto il profilo dell'inammissibilità della prova ai sensi degli artt. 2723 e
2725 c.c.
L'eccezione in esame, pertanto, deve ritenersi inammissibile perché formulata per la prima volta in grado di appello, il che consente di prescindere anche dall'ulteriore questione della effettiva configurabilità nella fattispecie della contrarietà della testimonianza al precedente patto scritto.
7. Le censure colgono, invece, nel segno quanto ai profili di inattendibilità della testimonianza.
Pagina 13 In primo luogo, sotto l'aspetto contenutistico, la testimonianza de qua, nel riferire la circostanza secondo cui il avrebbe detto allo di Pt_1 CP_1
tenersi l'assegno di € 31.660,00 come anticipo per le prestazioni professionali, risulta estremamente imprecisa e lacunosa.
Il teste, infatti, non ha indicato il luogo in cui avrebbe appreso detta circostanza né le ragioni della sua presenza lì; e soprattutto, sotto l'aspetto temporale, dapprima ha riferito, senza precisarne il periodo, che l'assegno era stato inizialmente imputato alla quota parte del per l'acquisto Pt_1
del brevetto e subito dopo che, genericamente nel settembre 2013, il aveva detto allo di trattenere l'assegno per le prestazioni Pt_1 CP_1
svolte perché l'affare del brevetto era saltato.
Ora, deve evidenziarsi che gli assegni in questione erano stati emessi il 30 settembre 2013, ossia l'ultimo giorno del mese di settembre (circostanza non contestata dall'appellato), di guisa che risulta quantomeno poco verosimile che entrambi gli episodi riferiti siano avvenuti nello stesso giorno di emissione degli assegni.
Il testimone, inoltre, ha aggiunto di non essere a conoscenza di alcuni aspetti importanti dei rapporti intercorsi tra le parti, come ad esempio le ragioni della mancata conclusione dell'affare e lo sviluppo delle vicende societarie.
In secondo luogo, osserva il Collegio che tali aspetti critici della testimonianza in questione assumono ancor più risalto se valutati alla stregua dei principi comunemente seguiti in giurisprudenza secondo cui, a base del libero convincimento del giudice, possono essere poste certamente le dichiarazioni di un testimone legato da vincoli di parentela con la vittima;
in tal caso, tuttavia, è necessario vagliare le stesse con maggiore cautela rispetto alle dichiarazioni degli altri testimoni, e tale verifica deve
Pagina 14 essere particolarmente penetrante e rigorosa attraverso una conferma di altri elementi probatori (Cass. 04/01/2019, n.98; 17/12/2015, n. 25358).
Pertanto, va rilevato che, nella fattispecie, il teste era il cognato Tes_1
dello ed era stato anche coinvolto in un affare lavorativo con CP_1
quest'ultimo, in quanto esperto in impiantistica. Vi era, quindi, un legame piuttosto stretto di duplice natura, sia familiare sia lavorativa, che va apprezzato unitamente alle contraddizioni ed ai rilievi critici sopra esposti, finendo per inficiare la genuinità e la credibilità del teste.
In altri termini, le rilevate criticità della testimonianza, valutate unitariamente sotto il profilo sia oggettivo che soggettivo, non consentono di ritenere sufficientemente attendibile la deposizione resa dal testimone e, quindi, in particolare, l'effettiva imputabilità dell'assegno Tes_1
azionato dallo al compenso per prestazioni professionali svolte da CP_1
quest'ultimo in favore del Pt_1
Né a diversa conclusione potrebbe pervenirsi argomentando dalla prova dello svolgimento di dette prestazioni professionali (pure contestata), posto che l'esistenza di un eventuale diritto al compenso per l'attività in questione non è sufficiente di per sé a dimostrare la modificazione dell'imputazione dell'assegno rapportandola all'anticipo di quel diritto, la cui quantificazione pure risulta meritevole di adeguato accertamento.
Ne deriva che l'unica giustificazione dell'assegno posto a base dell'azione causale esercitata in via monitoria dallo resta quella per la quale CP_1
l'assegno medesimo era stato originariamente emesso, ossia il rimborso pro quota dell'assegno di € 95.000,00. Poiché tale giustificazione risulta pacificamente venuta meno e l'azione causale esercitata dallo si CP_1
riferisce ad un diritto di credito rivelatosi inesistente, la pretesa azionata dal predetto è priva di causa e deve, pertanto, essere respinta.
Pagina 15 8. In conclusione, l'appello risulta fondato e, di conseguenza, in riforma della sentenza impugnata, deve revocarsi il decreto ingiuntivo opposto in primo grado e rigettarsi la domanda proposta dallo . CP_1
Con riguardo alle spese processuali, la totale soccombenza dell'appellato giustifica la condanna di quest'ultimo al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio. La liquidazione delle spese viene effettuata in dispositivo applicando i valori medi dello scaglione di riferimento (da €
26.001 a € 52.000), sulla base dei parametri introdotti dal D.M. n. 55 del
2014, tenuto conto dell'attività difensiva svolta e della natura delle questioni dibattute.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli – Settima sezione civile – definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 1630/2020 del
Tribunale di Avellino pubblicata in data 4/11/2020, così provvede:
1) accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, revoca il decreto ingiuntivo n. 1565/2015 emesso dal Tribunale di Avellino in data 30/11/2015 e rigetta la domanda proposta da Controparte_1
2) condanna l'appellato al pagamento, in favore di Parte_1
delle spese del giudizio che si liquidano, quanto al primo grado,
[...]
in € 305,00 per spese e € 7.616,00 per compenso professionale, nonché, quanto al secondo grado, in € 820,00 per spese e in € 9.991,00 per compenso professionale, oltre – per entrambi i gradi - il rimborso per spese generali al 15% sui compensi, Iva e Cpa come per legge, con attribuzione dell'Avv. RD UR.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 23.10.2025.
Il consigliere estensore Il Presidente dr. Michele Magliulo dr.ssa Aurelia D'Ambrosio
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