Sentenza 13 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Campania, sentenza 13/03/2026, n. 63 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Campania |
| Numero : | 63 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Sezione Giurisdizionale Campania Giudizio n. 74833 SENTENZA n.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA
CAMPANIA
composta dai seguenti magistrati:
HE ORICCHIO Presidente -relatore OS ET consigliere Marzia de FALCO Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 74833 R.G.
promosso dalla Procura Regionale nei confronti di EL SO IU (c.f. [...]), nato a [...]
(Na) il 31.01.1959 ed ivi residente a[...],
non costituito ;
Letto l’atto di citazione depositato in segreteria in data 13 ottobre 2025;
VISTO il decreto presidenziale del 21 ottobre 2025 con cui ,
previo parere favorevole della Procura regionale, veniva riconosciuta la possibilità di definire il relativo giudizio con rito monitorio, attraverso il versamento all’ente danneggiato della somma di €.2500,00 omnia;
Esaminata la documentazione versata in atti 63/2026 Sezione Giurisdizionale Campania Giudizio n. 74833 Osserva in
FATTO
All’esito dell’espletata istruttoria, il Pubblico ministero contabile citava in giudizio EL SO IU per quivi sentirlo condannare al pagamento della somma di €.4145,00 in favore del comune di Poggiomarino.
Detta richiesta trovava fondamento nell’assunto accusatorio secondo cui il predetto , nella sua qualità di responsabile del settore VII -lavori pubblici di suddetto ente , aveva disposto l’acquisto di alcune postazioni informatiche al di fuori del MEPA (Mercato telematico acquisti della Pubblica amministrazione) pagandole a prezzi superiori rispetto a quelli che avrebbe ottenuto attraverso il ricorso a detto strumento preferenziale di acquisto ed in assenza di qualsiasi motivata autorizzazione .
La differenza di costi complessivamente sostenuti, determinata in €.4.145,00 veniva considerata un danno per le finanze del comune di Poggiomarino dovuto a condotta inescusabilmente negligente dell’odierno convenuto.
All’esito del preliminare esame della controversia, la Presidenza della Sezione riteneva che la stessa potesse essere definita con rito monitorio e, acquisito parere favorevole della locale procura, emetteva decreto con cui determinava in
€.2500,00 omnia la somma da versarsi per la chiusura del procedimento, fissando in alternativa l’odierna udienza di discussione del conseguente giudizio nelle forme ordinarie.
Poiché nei termini di legge non perveniva rituale documentazione attestante l’intervenuta accettazione e Sezione Giurisdizionale Campania Giudizio n. 74833 pagamento della somma recata nel richiamato decreto, ne rimaneva fissata la discussione all’odierna udienza.
Solo in prossimità della stessa si riusciva ad acquisire dall’amministrazione danneggiata la documentazione necessaria per la definizione agevolata della controversia.
La stessa veniva quindi discussa all’udienza all’uopo fissata come da verbale e decisa in base alle seguenti considerazioni in
DIRITTO
Ritiene il Collegio che vada dichiarata l’estinzione del giudizio per cessata materia del contendere in quanto, dalla documentazione versata in atti, emerge inequivocabilmente come il EL SO IU, abbia tempestivamente accettato la determina del danno risarcibile di cui al decreto presidenziale del 21.10.2025 ed abbia provveduto al pagamento delle somme dovute al comune Poggiomarino nei temini stabiliti nel predetto provvedimento.
Solo a causa di un disguido detta documentazione è pervenuta tardivamente all’esame di questo Giudice sicchè non si è potuto procedere alla cancellazione della causa dal ruolo, come prioritariamente previsto dagli artt.131 e sg.
C.g.c.
Nella sostanza, tuttavia, come riconosciuto anche dal P.M.
d’udienza, la pretesa attorea risulta essere stata tempestivamente soddisfatta per cui nulla è più dovuto dal convenuto in relazione alla contestazione formulata con l’atto introduttivo del presente giudizio di merito, come rideterminata nel decreto presidenziale di ammissione al rito monitorio .
Sezione Giurisdizionale Campania Giudizio n. 74833 Conseguenza logica del discorso sin qui svolta è che va dichiarata l’ estinzione del presente giudizio per sopravvenuta cessata materia del contendere.
La natura della decisione assunta comporta la inesistenza di spese processuali su cui pronunciarsi.
P.Q.M.
La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale Regionale per la Campania, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla citazione in epigrafe, così decide:
1. Dichiara l’estinzione del giudizio per sopravvenuta cessata materia del contendere ;
2. Nulla per le spese.
Così deciso a Napoli, all’esito della camera di consiglio del giorno 10 marzo 2026.
IL PRESIDENTE est.
HE OR
(firma digitale)
Depositata in Segreteria il giorno
IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA
(MA LA)
(firma digitale)
13/03/2026