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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 18/11/2025, n. 749 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 749 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI IA
SECONDA SEZIONE CIVILE
R.V.G. 4749/2024
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 15.11.2024 da
, (C.F. ); Parte_1 C.F._1
e
, (C.F. ), Parte_2 C.F._2 entrambi con il patrocinio dell'Avv. RESTELLI MARIO ed elettivamente domiciliati presso lo studio professionale dello stesso sito in Milano, Via Tiziano n. 21;
i quali hanno contratto matrimonio concordatario, in Robecco Sul Naviglio, in data
29/09/1996, (atto n. 35, parte II, Serie A, del registro degli atti di matrimonio dell'anno
1996); separati consensualmente Sentenza n. 241/2025, pubbl. il 26/03/2025, RG n. 4749/2024 emessa da questo Tribunale, passata in giudicato il 19.5.2025;
E con l'intervento del pubblico ministero, che nulla ha opposto
CONCLUSIONI
I coniugi sopra indicati richiedevano pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
“(A) a titolo di contributo periodico al MANTENIMENTO DEI FIGLI e Per_1 [...]
, maggiorenni, attualmente conviventi con la madre e non economicamente Per_2 autosufficienti, il padre verserà alla signora , entro l'ultimo giorno di Parte_1 ogni mese con decorrenza dalla data del ricorso, la somma di euro 450,00=
pag. 1 di 4 (quattrocentocinquanta/00) per ciascuno, da rivalutarsi annualmente in base agli indici
Istat; in detti assegni mensili, utili a concorrere nei costi connessi alle esigenze ordinarie dei figli, deve ritenersi incluso il contributo del genitore non convivente alle spese di casa, vitto, abbigliamento ordinario, medicinali da banco, cancelleria scolastica ricorrente;
(B) ciascun genitore dovrà contribuire a sostenere, secondo le percentuali di seguito pattuite, le spese occasionali e/o gravose e/o voluttuarie (cd. extra-assegno) che si rendessero necessarie per la prole, secondo lo schema di cui al Protocollo tra il
Tribunale e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati in merito alle spese per i figli a carico dei genitori n. 2323/2016 del 09/11/2016, cui si fa rinvio anche per le modalità di accordo e rimborso, e segnatamente:
(1) SPESE SANITARIE: si suddividono fra il padre in misura del 60% e la madre in misura del 40%;
(a) non richiedono il preventivo accordo: ticket per esami, per visite specialistiche e per terapie prescritti dal medico di base presso strutture pubbliche;
spese dentistiche e odontoiatriche presso strutture pubbliche;
spese farmaceutiche non coperte dal SSN solo se prescritte dal medico di base o dallo specialista;
(b) richiedono il preventivo accordo: visite e terapie, anche dentistiche e odontoiatriche, presso professionisti privati;
spese per occhiali e lenti (in caso di prescrizione medica, dette spese sono comunque da rimborsare nel limite del preventivo più basso che i due genitori ottengano);
(2) SPESE DI STUDIO: il padre provvederà integralmente alle tasse, rette ed eventuali assicurazioni imposte dagli istituti universitari concordati con i figli, nonché ai corsi di specializzazione e master, rimanendo le altre spese di studio a carico suo in misura del
60% e della madre in misura del 40%;
(a) non richiedono il preventivo accordo: libri di testo e materiali indicati dall'istituto; gite e uscite senza pernottamento;
abbonamenti al trasporto pubblico per e dalla scuola;
(b) richiedono il preventivo accordo: gite e uscite con pernottamento;
corsi di recupero e lezioni private;
alloggio e relative utenze presso la sede universitaria;
(3) ALTRE SPESE: si suddividono fra il padre in misura del 60% e la madre in misura del 40%;
pag. 2 di 4 (a) non richiedono il preventivo accordo: spese di manutenzione, bollo e assicurazione del mezzo intestato ai figli (ove sia stato acquistato previo accordo tra i genitori);
(b) richiedono il preventivo accordo: corsi di istruzione (es. di lingue estere, musica, canto, teatro); attività sportive, ricreative, ludiche e pertinenti attrezzature e/o abbigliamento;
viaggi e vacanze trascorsi autonomamente dai figli;
soggiorni estivi, di studio, sportivi;
acquisto di auto o moto;
spese per la cura dell'animale domestico presente nel nucleo familiare;
(C) i genitori potranno dedurre le spese sostenute per i figli secondo la quota in cui gli stessi sono a carico di ognuno di loro come indicato nelle dichiarazioni dei redditi;
(D) l'eventuale assegno unico e universale per i figli a carico sarà percepito dal genitore convivente;
(E) il signor potrà utilizzare l'immobile sito in Sestri Levante (GE), Via Vittorio Pt_2
Veneto 16, già casa familiare di villeggiatura, quale alloggio per esclusivo soggiorno proprio e/o insieme ai figli, nei giorni di volta in volta concordati con la signora
; Parte_1 allo stesso sarà ogni anno riservato l'uso nei primi quindici giorni del mese di agosto;
(F) ogni diversa questione economica e patrimoniale, nessuna esclusa od eccettuata, è già stata definita prima d'ora dai coniugi che, con riferimento ai rapporti pregressi e salvo quanto indicato nelle presenti condizioni, si danno reciprocamente atto di non avere null'altro a pretendere l'uno dall'altra”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 15.11.2024, hanno congiuntamente chiesto di ottenere cumulativamente la pronuncia di separazione e, decorsi i termini di legge, la contestuale pronuncia di divorzio ex art. 473 bis 49 comma 1 e 473 bis 51 cpc.
Con sentenza n. 241/2025, pubbl. il 26/03/2025, RG n. 4749/2024, emessa da questo
Tribunale, è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi.
Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, stante il passaggio in giudicato della sentenza di separazione, le parti hanno modificato le condizioni di divorzio come sopra indicate, hanno precisato di non volersi riconciliare ed hanno pag. 3 di 4 reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 III c.p.c.
Si dà atto che è stata data comunicazione al PM ai sensi degli artt. 70 e 71 cpc.
Rileva il Collegio che la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio avanzata da entrambe le parti deve essere accolta, in quanto fondata.
Sussistono infatti i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, n. 2), lett.
b) L.
1.12.1970 n. 898 e successive modifiche, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e che le altre condizioni non appaiono contrarie a norme imperative e all'ordine pubblico, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. di ricorso presentato dalle parti congiuntamente, nulla viene pronunciato in ordine alle spese di lite del presente procedimento.
P.Q.M.
il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando così statuisce:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da
[...]
e da in Robecco Parte_1 Parte_2
Sul Naviglio, in data 29/09/1996, (atto n. 35, parte II, Serie A, del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1996);
2) ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
3) recepisce le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
4) prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
5) nulla sulle spese.
Pavia, così deciso nella camera di consiglio del 10.11.2025
Il Giudice Est. La Presidente
Dott.ssa Claudia Caldore Dott.ssa Marina Bellegrandi
pag. 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI IA
SECONDA SEZIONE CIVILE
R.V.G. 4749/2024
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 15.11.2024 da
, (C.F. ); Parte_1 C.F._1
e
, (C.F. ), Parte_2 C.F._2 entrambi con il patrocinio dell'Avv. RESTELLI MARIO ed elettivamente domiciliati presso lo studio professionale dello stesso sito in Milano, Via Tiziano n. 21;
i quali hanno contratto matrimonio concordatario, in Robecco Sul Naviglio, in data
29/09/1996, (atto n. 35, parte II, Serie A, del registro degli atti di matrimonio dell'anno
1996); separati consensualmente Sentenza n. 241/2025, pubbl. il 26/03/2025, RG n. 4749/2024 emessa da questo Tribunale, passata in giudicato il 19.5.2025;
E con l'intervento del pubblico ministero, che nulla ha opposto
CONCLUSIONI
I coniugi sopra indicati richiedevano pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
“(A) a titolo di contributo periodico al MANTENIMENTO DEI FIGLI e Per_1 [...]
, maggiorenni, attualmente conviventi con la madre e non economicamente Per_2 autosufficienti, il padre verserà alla signora , entro l'ultimo giorno di Parte_1 ogni mese con decorrenza dalla data del ricorso, la somma di euro 450,00=
pag. 1 di 4 (quattrocentocinquanta/00) per ciascuno, da rivalutarsi annualmente in base agli indici
Istat; in detti assegni mensili, utili a concorrere nei costi connessi alle esigenze ordinarie dei figli, deve ritenersi incluso il contributo del genitore non convivente alle spese di casa, vitto, abbigliamento ordinario, medicinali da banco, cancelleria scolastica ricorrente;
(B) ciascun genitore dovrà contribuire a sostenere, secondo le percentuali di seguito pattuite, le spese occasionali e/o gravose e/o voluttuarie (cd. extra-assegno) che si rendessero necessarie per la prole, secondo lo schema di cui al Protocollo tra il
Tribunale e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati in merito alle spese per i figli a carico dei genitori n. 2323/2016 del 09/11/2016, cui si fa rinvio anche per le modalità di accordo e rimborso, e segnatamente:
(1) SPESE SANITARIE: si suddividono fra il padre in misura del 60% e la madre in misura del 40%;
(a) non richiedono il preventivo accordo: ticket per esami, per visite specialistiche e per terapie prescritti dal medico di base presso strutture pubbliche;
spese dentistiche e odontoiatriche presso strutture pubbliche;
spese farmaceutiche non coperte dal SSN solo se prescritte dal medico di base o dallo specialista;
(b) richiedono il preventivo accordo: visite e terapie, anche dentistiche e odontoiatriche, presso professionisti privati;
spese per occhiali e lenti (in caso di prescrizione medica, dette spese sono comunque da rimborsare nel limite del preventivo più basso che i due genitori ottengano);
(2) SPESE DI STUDIO: il padre provvederà integralmente alle tasse, rette ed eventuali assicurazioni imposte dagli istituti universitari concordati con i figli, nonché ai corsi di specializzazione e master, rimanendo le altre spese di studio a carico suo in misura del
60% e della madre in misura del 40%;
(a) non richiedono il preventivo accordo: libri di testo e materiali indicati dall'istituto; gite e uscite senza pernottamento;
abbonamenti al trasporto pubblico per e dalla scuola;
(b) richiedono il preventivo accordo: gite e uscite con pernottamento;
corsi di recupero e lezioni private;
alloggio e relative utenze presso la sede universitaria;
(3) ALTRE SPESE: si suddividono fra il padre in misura del 60% e la madre in misura del 40%;
pag. 2 di 4 (a) non richiedono il preventivo accordo: spese di manutenzione, bollo e assicurazione del mezzo intestato ai figli (ove sia stato acquistato previo accordo tra i genitori);
(b) richiedono il preventivo accordo: corsi di istruzione (es. di lingue estere, musica, canto, teatro); attività sportive, ricreative, ludiche e pertinenti attrezzature e/o abbigliamento;
viaggi e vacanze trascorsi autonomamente dai figli;
soggiorni estivi, di studio, sportivi;
acquisto di auto o moto;
spese per la cura dell'animale domestico presente nel nucleo familiare;
(C) i genitori potranno dedurre le spese sostenute per i figli secondo la quota in cui gli stessi sono a carico di ognuno di loro come indicato nelle dichiarazioni dei redditi;
(D) l'eventuale assegno unico e universale per i figli a carico sarà percepito dal genitore convivente;
(E) il signor potrà utilizzare l'immobile sito in Sestri Levante (GE), Via Vittorio Pt_2
Veneto 16, già casa familiare di villeggiatura, quale alloggio per esclusivo soggiorno proprio e/o insieme ai figli, nei giorni di volta in volta concordati con la signora
; Parte_1 allo stesso sarà ogni anno riservato l'uso nei primi quindici giorni del mese di agosto;
(F) ogni diversa questione economica e patrimoniale, nessuna esclusa od eccettuata, è già stata definita prima d'ora dai coniugi che, con riferimento ai rapporti pregressi e salvo quanto indicato nelle presenti condizioni, si danno reciprocamente atto di non avere null'altro a pretendere l'uno dall'altra”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 15.11.2024, hanno congiuntamente chiesto di ottenere cumulativamente la pronuncia di separazione e, decorsi i termini di legge, la contestuale pronuncia di divorzio ex art. 473 bis 49 comma 1 e 473 bis 51 cpc.
Con sentenza n. 241/2025, pubbl. il 26/03/2025, RG n. 4749/2024, emessa da questo
Tribunale, è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi.
Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, stante il passaggio in giudicato della sentenza di separazione, le parti hanno modificato le condizioni di divorzio come sopra indicate, hanno precisato di non volersi riconciliare ed hanno pag. 3 di 4 reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 III c.p.c.
Si dà atto che è stata data comunicazione al PM ai sensi degli artt. 70 e 71 cpc.
Rileva il Collegio che la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio avanzata da entrambe le parti deve essere accolta, in quanto fondata.
Sussistono infatti i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, n. 2), lett.
b) L.
1.12.1970 n. 898 e successive modifiche, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e che le altre condizioni non appaiono contrarie a norme imperative e all'ordine pubblico, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. di ricorso presentato dalle parti congiuntamente, nulla viene pronunciato in ordine alle spese di lite del presente procedimento.
P.Q.M.
il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando così statuisce:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da
[...]
e da in Robecco Parte_1 Parte_2
Sul Naviglio, in data 29/09/1996, (atto n. 35, parte II, Serie A, del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1996);
2) ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
3) recepisce le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
4) prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
5) nulla sulle spese.
Pavia, così deciso nella camera di consiglio del 10.11.2025
Il Giudice Est. La Presidente
Dott.ssa Claudia Caldore Dott.ssa Marina Bellegrandi
pag. 4 di 4