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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 23/10/2025, n. 585 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 585 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1972 /2023
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
Sezione Civile
In composizione monocratica, in persona della Dott.ssa Margherita Pastorino ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa da:
C.F. , rappresentato e difeso dagli Avv.ti Luigi Masini Parte_1 C.F._1
e AN ES, elettivamente domiciliato presso e nel loro studio sito in Genova, via Fieschi
6/2C,e, giusta mandato in atti
ATTORE OPPONENTE contro
(C.F. e partita IVA ) - e per essa, la sua mandataria Controparte_1 P.IVA_1 [...]
(C.F. e Partita IVA ), rappresentata da Controparte_2 P.IVA_2 [...]
( C.F. e P.IVA ), rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_3 P.IVA_3
AT SE ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Foggia alla via Antonio
Salandra n. 1, giusta mandato in atti
CONVENUTA OPPOSTA
Avente ad oggetto: Contratti CAri
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte attrice opponente ha concluso come da note scritte di p.c. depositato telematicamente in data
16.6.2025.
Parte convenuta opposta ha concluso come da note scritte di p.c. depositate telematicamente in data
17.6.2025.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
e per essa otteneva ingiunzione di pagamento (decreto CP_1 Controparte_2 ingiuntivo n. 571 del 2023) nei confronti di quale fideiussore di Parte_1 Parte_2
[...
[...] , per il pagamento della somma di € 156.739,05 (quale saldo del conto corrente n.
[...]
493 al 26 giugno 2018), oltre interessi e spese.
Proponeva opposizione contro il predetto decreto ingiuntivo eccependo, innanzitutto, Parte_1 la nullità delle clausole 2, 6, 8 della fideiussione prestata dallo stesso per conformità allo schema ABI censurato dalla CA d'Italia con provvedimento numero 55 del 2005; in particolare poi a fronte della nullità della clausola 6 del contratto di fideiussione eccepiva la decadenza della CA dall'azione nei confronti del fideiussore, essendo decorso il termine semestrale previsto dall'articolo 1957 del codice civile, senza che la CA avesse proposto tempestivamente le proprie istanze giudiziali contro il debitore;
in via subordinata contestava la mancanza di prova del credito azionato e/o comunque l'insussistenza anche nel merito dello stesso, contestando altresì la relativa quantificazione operata dall'opposta; concludeva chiedendo in sostanza la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Si costituiva la banca convenuta formulando in via preliminare eccezione di giudicato, considerato che la società debitrice e il garante avevano introdotto domanda di nullità dei contratti Parte_1 intercorsi, causa iscritta con il numero R.G. 2708/2013, dinanzi al Tribunale di Alessandria, che con sentenza n. 391/17 aveva rigettato le domande proposte, ritenendo pienamente validi i contratti bancari e la fideiussione prestata da decisione non impugnata e divenuto definitiva;
Parte_1 eccepiva poi l'incompetenza del Tribunale di Alessandria, per essere competente la Sezione
Specializzata per le Imprese del Tribunale di Torino, quanto alla dedotta nullità della fideiussione per violazione della normativa antitrust e conseguente decadenza dall'azione ex articolo 1957 CC da parte della CA;
rappresentava come in ogni caso parte opponente non avesse assolto il proprio onere probatorio circa la prova dell'illiceità dell'intesa anticoncorrenziale a monte, non essendo a tal fine sufficiente la produzione del provvedimento 55 del 2005 della CA d'Italia; contestava in ogni caso di essere decaduta dall'azione nei confronti del fideiussore ex articolo 1957 CC, avendo coltivato le proprie pretese, costituendosi con comparsa nel giudizio intrapreso dalla società debitrice e dal suo garante, nell'ambito del giudizio di cui sopra;
contestava, altresì, nel merito le ulteriori doglianze di parte opponente con riferimento al credito azionato dalla banca e concludeva chiedendo in sostanza la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
La causa istruita documentalmente è stata rimessa in decisione all'udienza del 16 settembre 2025 successivamente alla concessione dei termini ex articolo 189 c pc per il deposito delle note di pc delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
*****
1. Eccezione di giudicato.
Sul punto va detto che chi eccepisce il passaggio in giudicato di una sentenza ha l'onere di fornirne la relativa prova.
2 Così è stato affermato dalla Corte di Cassazione: “La parte che eccepisce il passaggio in giudicato di una sentenza ha l'onere di fornirne la prova mediante produzione della stessa, munita della certificazione di cui all'art. 124 disp. att. c.pc., anche nel caso di non contestazione della controparte, restandone, viceversa, esonerata solo nel caso in cui quest'ultima ammetta esplicitamente
l'intervenuta formazione del giudicato esterno.” (Cassazione civile sez. III, 28/12/2023, n.36258) si veda altresì in senso conforme Cass. Civ., n. 4803 del 2018, Cass. Civ., n. 6868 del 2022.
Anche recentemente la Corte di Cassazione ha ribadito quanto all'onere della prova lo stesso principio
(si veda sul punto Cassazione civile sez. III, 05/02/2025, n.2827 secondo la quale: “La parte che eccepisce il passaggio in giudicato di una sentenza ha l'onere di fornirne la prova e, a tal fine, la produzione della certificazione di cui all'art. 124 disp. att. c.p.c. non è indispensabile, potendosi dimostrare in altro modo l'inutile decorso dei termini per l'impugnazione, e può risultare non sufficiente, essendo ammessa la prova contraria alle risultanze da quella emergenti. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di rigetto del ricorso per revocazione ex art.
395, comma 1, n. 5, c.p.c. che, nonostante l'ammissione della controparte, aveva ritenuto non raggiunta la prova del passaggio in giudicato della sentenza stante il rilascio della suddetta certificazione sulla base delle sole dichiarazioni della parte interessata).” e ancora: “La parte che eccepisce il giudicato esterno non ha l'onere di allegazione di cui all'art. 124 disp. att. c.p.c. solamente nel caso in cui la controparte ammetta esplicitamente l'intervenuta formazione del giudicato eccepito.”)
Ebbene nel caso di specie parte opposta ha prodotto l'attestazione di passaggio in giudicato della sentenza in questione solo con le note scritte di p.c. e controparte che non ha esplicitamente ammesso la formazione di giudicato ha contestato la tardività di tale produzione, alla luce in sostanza dei suesposti principi.
Alla luce degli stessi principi si ritiene, invero, che la produzione della documentazione attestante il passaggio in giudicato della sentenza in questione da parte dell'opposta sia tardiva.
Nonostante ciò, si ritiene altresì in via dirimente che l'eccezione di giudicato formulata sia in ogni caso infondata.
Nel giudizio avente rg 2708/2013 tra , e Parte_1 Parte_2 [...]
oggetto del giudizio era in sostanza l'esistenza della garanzia in questione e non la nullità CP_4 del negozio stipulato. Lo stesso Giudice di merito nell'ambito della motivazione sul punto ha infatti solo evidenziato che: “…risulta che a partire dal 11.2.2011 si è costituito fideiussore Parte_1
- e come tale gli va riconosciuta la legittimazione ad agire - della società sino alla Parte_3 concorrenza dell'importo massimo di € 195.000 per l'adempimento delle obbligazioni verso la banca
3 … e in pari data ha sottoscritto per accettazione il documento di sintesi relativo alla fideiussione prestata …” (cfr. pagina 4 della sentenza n. 391/2017 di cui al doc. 22 del fascicolo monitorio).
Vertendosi, pertanto, nel caso di specie sull'esistenza o meno del rapporto contrattuale di fideiussione, in mancanza di alcuna statuizione sulla non nullità dello stesso, a fronte del rigetto della domanda di - di dichiarare che quest'ultimo non aveva rilasciato alla CA convenuta Parte_1 alcuna valida fideiussione a garanzia dell'asserito credito da quest'ultima vantato nei confronti della e non era obbligato a corrispondere alcunché in relazione ad Parte_4 eventuali somme vantate dalla banca convenuta nei confronti della società (cfr. pagina 2 della sentenza di cui sopra n. 391/2017) - non si ritiene che si sia formato alcun giudicato esplicito od implicito sulla non nullità del contratto in questione.
Si richiama invero sul punto quanto statuito dalla pronuncia della Cassazione civile a Sezioni Unite
n.26242/2014 ove si legge nella motivazione della stessa quanto segue: “…B - MANCATA
RILEVAZIONE EX OFFICIO DELLA NULLITA' DA PARTE DEL GIUDICE.
1. Il giudice ACCOGLIE LA DOMANDA (di adempimento, risoluzione, rescissione, annullamento): la pronuncia è idonea alla formazione del giudicato implicito sulla validità del negozio, (salva rilevazione officiosa del giudice di appello);
2. Il giudice RIGETTA LA DOMANDA (di adempimento, risoluzione rescissione, annullamento): si forma il giudicato implicito sulla validità del negozio, salvo il caso in cui (ed è quello di specie) la decisione non risulti fondata sulla ragione cd. "più liquida", del cui fondamento teorico la processualistica italiana è tributaria di e la cui ratio appare efficacemente distillata nel disposto Pt_5 dell'art. 187 c.p.c., comma 2 e dell'art. 111 Cost. e altrettanto efficacemente evidenziata nella recente giurisprudenza di questa Sezioni Unite (Cass. 9.10.2008, n. 24883, in motivazione). L'adozione di una decisione sulla base della ragione più liquida (la prescrizione del diritto azionato,
l'adempimento, la palese non gravità dell'inadempimento, l'eccepita compensazione legale) a fronte di una eventualmente complessa istruttoria su di una eventuale quaestio nullitatis postula che il giudice non abbia in alcun modo scrutinato l'aspetto della validità del contratto, con conseguente inidoneità della pronuncia all'effetto di giudicato sulla non-nullità del contratto (alla medesima soluzione si perverrà ove la quaestio nullitatis sia stata oggetto di mera difesa o di semplice eccezione da parte del convenuto, nel qual caso il giudice non avrà nessun obbligo di pronuncia in ordine ad essa, potendo ancora una volta decidere in base alla ragione più liquida, tale obbligo di pronuncia nascendo, di converso, soltanto in presenza di apposita domanda).
3. Il giudice RIGETTA LA DOMANDA (di adempimento, risoluzione rescissione, annullamento). Il giudicato implicito sulla non nullità del negozio si forma (in tutti gli altri casi) se, nella motivazione, egli accerti e si pronunci non equivocamente nel senso della validità del negozio.
4
4. Il giudice RIGETTA LA DOMANDA, essendo stato investito di una domanda Parte_6 di nullità negoziale, senza aver rilevato ALCUNA ALTRA CAUSA DI NULLITA' NEGOZIALE -
L'accertamento della non nullità del contratto è idonea al passaggio in giudicato, di talchè, in altro giudizio, non potrà essere ulteriormente addotta, a fondamento dell'azione, una diversa causa di nullità.” (sottolineatura della scrivente).
Orbene, si ritiene che il caso di specie possa rientrare nell'ambito dell'ipotesi di cui al n. 3 di cui sopra e in mancanza nella motivazione della sentenza prodotta n. 391/2017 di un accertamento e di una pronuncia inequivoca nel senso della validità del negozio in questione si ritiene non si sia formato alcun giudicato (implicito) sulla non nullità del contratto.
Tale eccezione di giudicato formulata dall'opposta risulta quindi infondata.
2. Eccezione di incompetenza formulata dalla parte opposta.
Anche tale eccezione deve essere rigettata.
Ciò in quanto seppure la domanda di nullità dei contratti di fideiussione conclusi mediante utilizzazione di moduli redatti dall'A.B.I. e censurati dalla CA d'Italia nel 2005 per violazione del diritto della concorrenza di regola spetta alla competenza funzionale del Tribunale delle imprese;
qualora la doglianza sia posta quale eccezione riconvenzionale diretta a paralizzare la pretesa creditoria dell'istituto di credito, come nel caso di specie, essa potrà essere esaminata dal Giudice ordinario. (cfr. Tribunale Spoleto sez. I, 12/04/2021, n.244).
3. Eccezione di nullità della clausola 6 del contratto di fideiussione.
Va, innanzitutto, rilevato che nel caso di specie la fideiussione omnibus in questione del 11.2.2011, sottoscritta da (doc.6 ricorso monitorio) include in sostanza le medesime clausole 2, Parte_1
6, 8 illecite del modulo ABI del 2003 (doc. 3 di parte opponente).
Tali clausole devono quindi ritenersi nulle, come sancito dalla nota sentenza delle Sez. Un. n. 41994 del 2021, secondo la quale: “I contratti di fideiussione "a valle" di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett.
a) della l. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge citata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata - perché restrittive, in concreto, della libera concorrenza -, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti.”.
Quanto poi all'accertamento dell'esistenza dell'intesa restrittiva della concorrenza vietata dall'art. 2 della l. n. 287 del 1990, con particolare riguardo alle clausole relative ai contratti di fideiussione omnibus utilizzati dalle banche, le SS.UU. sopra citate hanno richiamato il principio, più volte
5 affermato dalla Corte di Cassazione, secondo cui la produzione del provvedimento dell'Autorità
Garante costituisce prova privilegiata della condotta anticoncorrenziale, a prescindere dal fatto che siano state irrogate, o meno, sanzioni pecuniarie agli autori della violazione. Si legge invero ancora nella stessa sentenza delle SS. UU.: “
2.19.1. Si e', invero, affermato - al riguardo - che in tema di accertamento dell'esistenza di intese restrittive della concorrenza vietate dalla L. n. 287 del 1990, art. 2 e con particolare riguardo alle clausole relative a contratti di fideiussione da parte delle banche, il provvedimento della CA d'Italia di accertamento dell'infrazione, adottato prima delle modifiche apportate dalla L. n. 262 del 2005, art. 19, comma 11, possiede, al pari di quelli emessi dall'Autorità Garante della concorrenza e del mercato, un'elevata attitudine a provare la condotta anticoncorrenziale, indipendentemente dalle misure sanzionatorie che siano eventualmente - in esso pronunciate. Il giudice del merito e', quindi, tenuto, per un verso, ad apprezzarne il contenuto complessivo, senza poter limitare il suo esame a parti isolate di esso, e, per altro verso, a valutare se le disposizioni convenute contrattualmente coincidano con le condizioni oggetto dell'intesa restrittiva, non potendo attribuire rilievo decisivo all'attuazione o meno della prescrizione contenuta nel menzionato provvedimento, con cui è stato imposto all'ABI di estromettere le clausole vietate dallo schema contrattuale diffuso presso il sistema bancario (Cass., 22/05/2019, n. 13846).”.
Ne consegue che il giudice, lungi dal dover accertare se successivamente le banche hanno dato concreta attuazione all'intesa restrittiva della concorrenza attraverso l'uniforme applicazione delle clausole (nn. 2, 6 e 8) dello schema ABI ritenute illecite dal provvedimento della CA d'Italia n. 55 del 2005, deve limitarsi a valutare se le clausole della fideiussione in questione coincidono o meno con le condizioni oggetto dell'intesa restrittiva della concorrenza (cfr. Tribunale Sez. spec. Impresa -
Roma, 08/08/2022, n. 12414).
In applicazione dei principi di cui sopra, come già sopra indicato, si rileva come le clausole contenute nella fideiussione omnibus con la quale si è costituito fideiussore di Parte_1 [...]
fino alla concorrenza dell'importo massimo di € 195.000.000, Parte_2 costituiscano applicazione delle clausole nn. 2, 6 e 8 dello schema ABI ritenute concorrenzialmente illecite dal provvedimento della CA d'Italia n. 55 del 2005 in quanto in contrasto con l'articolo 2, comma 2, lettera a), della legge n. 287/90.
5. Decadenza della CA ex art 1957 c.c.
Dalla nullità della clausola 6 della fideiussione in esame, per conformità allo schema ABI del 2003, consegue l'operatività dell'art. 1957 c.c., da cui deriva altresì la decadenza della CA dalla possibilità di agire nei confronti del fideiussore, non avendo fornito prova la CA di avere agito nei confronti del debitore entro il termine semestrale di decadenza.
6 Nel caso di specie la parte opponente ha contestato infatti la mancata tempestiva azione da parte della
CA nei confronti del debitore.
La CA ha invece sostenuto di avere tempestivamente agito nei confronti del debitore, costituendosi nel giudizio avente r-g- n. 2708/2023 ed inoltre con la lettera di costituzione in mora di cui al doc. 19 del ricorso monitorio poco dopo la risoluzione dei rapporti contrattuali (cfr. verbalizzazione udienza del 1.2.2024).
Parte opponente ha rilevato come tale sollecito di pagamento sarebbe comunque stato inviato antecedentemente all'estinzione dei rapporti tra le parti, ribadendo in sostanza la tardività delle successive azioni della CA nei confronti del debitore principale e del fideiussore (cfr. sempre verbalizzazione udienza del 1.2.2024).
Ebbene, non risulta che il rapporto contrattuale tra le parti oggetto di causa (conto corrente n. 493) fosse estinto al momento dell'invio del sollecito in questione, del 23/8/2013 (doc. 19 monitorio), pertanto, anche ritenendo sufficiente una semplice richiesta scritta della CA nei confronti del debitore e del fideiussore, in forza dell'art 7 del contratto di fideiussione in oggetto, non si ritiene che il sollecito di cui sopra sia stato idoneo ad interromperei il termine semestrale di cui all'art 1957 c.c..
Invero, dalla stessa documentazione prodotta dalla parte opposta la conclusione del contratto di conto corrente e dei relativi rapporti connessi esistenti tra le parti risulta avvenuta dopo il mese di agosto
2013, considerato che risultano allegate le nuove condizioni del contratto di conto corrente n. 493 del
15 settembre 2013 (cfr. doc. 16 del ricorso monitorio) e dallo stesso estratto conto del c/c n. 493 prodotto sempre dalla parte opposta (cfr. doc. 7 della comparsa di costituzione e risposta) risultano operazioni su tale conto ancora a settembre 2013.
D'altronde dalla stessa sentenza n. 391/2017 risulta che la lettera raccomandata del 21.11.2013 segna l'estinzione dei rapporti e il passaggio a sofferenza del conto (cfr. pag. 3 doc. 22 monitorio).
Da tutto ciò si desume che i rapporti risultino in definitiva risolti successivamente al sollecito in questione, ciò che porta a ritenere tardiva l'azione della CA nei confronti del fideiussore, ai sensi dell'art 1957 c.c.. Infatti, non risultano tempestivamente prodotte ulteriori atti giudiziali o richieste scritte di pagamento nei confronti del debitore o del fideiussore entro il termine di sei mesi dall'estinzione dei rapporti. La costituzione della CA nell'ambito del giudizio avente r.g.n.
2708/2013 non può in ogni caso avere rilevanza, considerato che con la stessa costituzione la CA non ha azionato le proprie pretese creditorie, limitandosi in sostanza a chiedere il rigetto delle domande avversarie (cfr. comparsa della CA di cui al doc. 6 dell'opposta e doc. 22 fascicolo monitorio). Anche poi volendo ritenere quale momento di estinzione dei rapporti la liquidazione coatta amministrativa della debitrice principale (D.M. 21 luglio 2015 n. 411/2015 come da doc. 20 pagina 4 del fascicolo monitorio) si rileva la tardività della domanda di ammissione al passivo sempre
7 prodotta dalla CA (doc. 21 ricorso monitorio) datata 21.6.2018 comunque in un momento successivo anche ai sei mesi dalla data del D.M. 520 del 19.10.2017 con il quale veniva nominato il commissario liquidatore della società in sostituzione del precedente, quindi comunque tardiva ai fini dell'interruzione del termine di decadenza ex art. 1957 c.c..
D'altronde come affermato in giurisprudenza: “…E' orientamento costante, e condivisibile, della
Corte di Cassazione, quello secondo cui il fallimento del debitore principale determina la scadenza automatica del debito garantito da fideiussione ai sensi dell'art. 55, secondo comma, L.F., con la conseguenza che, dalla data di dichiarazione di fallimento decorre il termine entro cui il creditore deve proporre le sue istanze, mediante la domanda di insinuazione al passivo, contro il debitore, ai sensi dell'art. 1957, primo comma, CC, per fare salvi i suoi diritti nei confronti del fideiussore (sez.
III, ord. 16.10.2017, n. 24296; sent. 28.7.2017, n. 18779; sez. I, sent. 17.7.2009, n. 16807; sez. III, sent. 12.11.2004, n. 21524). …”( cfr. In motivazione Tribunale Alessandria sez. I, 27/10/2020, (ud.
26/10/2020, dep. 27/10/2020), n.638).
Ne consegue, in definitiva, alla luce di tutto quanto sopra indicato, come la CA sia decaduta dall'azionare la fideiussione in questione, non risultando che la stessa abbia proposte le sue istanze nei confronti del debitore nei termini previsti dall'art. 1957 c.c. (6 mesi).
Ogni altra questione deve ritenersi assorbita e il decreto ingiuntivo opposto va quindi revocato.
6. Spese di lite.
Le spese di lite seguono la soccombenza di parte opposta e vanno liquidate come in dispositivo, in base al D.M. 55 del 2014, come modificato dal D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della causa
(scaglione da € 52.001 a € 260.000), compensi minimi per la fase di trattazione- istruttoria assai contratta e medi per le altre fasi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni ulteriore domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
1) Revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 571/2023 del 12.05.2023, emesso nei confronti di
; Parte_1
2) Condanna parte convenuta opposta a rifondere in favore dell'attore opponente le spese di lite che liquida in € 406,50 per esborsi ed € 11.268,00 per compenso, oltre spese generali nella misura del 15% dei compensi, Iva e CPA come per legge.
Così deciso in Alessandria, il 22/10/2025
Il Giudice
Dott.ssa Margherita Pastorino
8
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
Sezione Civile
In composizione monocratica, in persona della Dott.ssa Margherita Pastorino ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa da:
C.F. , rappresentato e difeso dagli Avv.ti Luigi Masini Parte_1 C.F._1
e AN ES, elettivamente domiciliato presso e nel loro studio sito in Genova, via Fieschi
6/2C,e, giusta mandato in atti
ATTORE OPPONENTE contro
(C.F. e partita IVA ) - e per essa, la sua mandataria Controparte_1 P.IVA_1 [...]
(C.F. e Partita IVA ), rappresentata da Controparte_2 P.IVA_2 [...]
( C.F. e P.IVA ), rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_3 P.IVA_3
AT SE ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Foggia alla via Antonio
Salandra n. 1, giusta mandato in atti
CONVENUTA OPPOSTA
Avente ad oggetto: Contratti CAri
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte attrice opponente ha concluso come da note scritte di p.c. depositato telematicamente in data
16.6.2025.
Parte convenuta opposta ha concluso come da note scritte di p.c. depositate telematicamente in data
17.6.2025.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
e per essa otteneva ingiunzione di pagamento (decreto CP_1 Controparte_2 ingiuntivo n. 571 del 2023) nei confronti di quale fideiussore di Parte_1 Parte_2
[...
[...] , per il pagamento della somma di € 156.739,05 (quale saldo del conto corrente n.
[...]
493 al 26 giugno 2018), oltre interessi e spese.
Proponeva opposizione contro il predetto decreto ingiuntivo eccependo, innanzitutto, Parte_1 la nullità delle clausole 2, 6, 8 della fideiussione prestata dallo stesso per conformità allo schema ABI censurato dalla CA d'Italia con provvedimento numero 55 del 2005; in particolare poi a fronte della nullità della clausola 6 del contratto di fideiussione eccepiva la decadenza della CA dall'azione nei confronti del fideiussore, essendo decorso il termine semestrale previsto dall'articolo 1957 del codice civile, senza che la CA avesse proposto tempestivamente le proprie istanze giudiziali contro il debitore;
in via subordinata contestava la mancanza di prova del credito azionato e/o comunque l'insussistenza anche nel merito dello stesso, contestando altresì la relativa quantificazione operata dall'opposta; concludeva chiedendo in sostanza la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Si costituiva la banca convenuta formulando in via preliminare eccezione di giudicato, considerato che la società debitrice e il garante avevano introdotto domanda di nullità dei contratti Parte_1 intercorsi, causa iscritta con il numero R.G. 2708/2013, dinanzi al Tribunale di Alessandria, che con sentenza n. 391/17 aveva rigettato le domande proposte, ritenendo pienamente validi i contratti bancari e la fideiussione prestata da decisione non impugnata e divenuto definitiva;
Parte_1 eccepiva poi l'incompetenza del Tribunale di Alessandria, per essere competente la Sezione
Specializzata per le Imprese del Tribunale di Torino, quanto alla dedotta nullità della fideiussione per violazione della normativa antitrust e conseguente decadenza dall'azione ex articolo 1957 CC da parte della CA;
rappresentava come in ogni caso parte opponente non avesse assolto il proprio onere probatorio circa la prova dell'illiceità dell'intesa anticoncorrenziale a monte, non essendo a tal fine sufficiente la produzione del provvedimento 55 del 2005 della CA d'Italia; contestava in ogni caso di essere decaduta dall'azione nei confronti del fideiussore ex articolo 1957 CC, avendo coltivato le proprie pretese, costituendosi con comparsa nel giudizio intrapreso dalla società debitrice e dal suo garante, nell'ambito del giudizio di cui sopra;
contestava, altresì, nel merito le ulteriori doglianze di parte opponente con riferimento al credito azionato dalla banca e concludeva chiedendo in sostanza la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
La causa istruita documentalmente è stata rimessa in decisione all'udienza del 16 settembre 2025 successivamente alla concessione dei termini ex articolo 189 c pc per il deposito delle note di pc delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
*****
1. Eccezione di giudicato.
Sul punto va detto che chi eccepisce il passaggio in giudicato di una sentenza ha l'onere di fornirne la relativa prova.
2 Così è stato affermato dalla Corte di Cassazione: “La parte che eccepisce il passaggio in giudicato di una sentenza ha l'onere di fornirne la prova mediante produzione della stessa, munita della certificazione di cui all'art. 124 disp. att. c.pc., anche nel caso di non contestazione della controparte, restandone, viceversa, esonerata solo nel caso in cui quest'ultima ammetta esplicitamente
l'intervenuta formazione del giudicato esterno.” (Cassazione civile sez. III, 28/12/2023, n.36258) si veda altresì in senso conforme Cass. Civ., n. 4803 del 2018, Cass. Civ., n. 6868 del 2022.
Anche recentemente la Corte di Cassazione ha ribadito quanto all'onere della prova lo stesso principio
(si veda sul punto Cassazione civile sez. III, 05/02/2025, n.2827 secondo la quale: “La parte che eccepisce il passaggio in giudicato di una sentenza ha l'onere di fornirne la prova e, a tal fine, la produzione della certificazione di cui all'art. 124 disp. att. c.p.c. non è indispensabile, potendosi dimostrare in altro modo l'inutile decorso dei termini per l'impugnazione, e può risultare non sufficiente, essendo ammessa la prova contraria alle risultanze da quella emergenti. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di rigetto del ricorso per revocazione ex art.
395, comma 1, n. 5, c.p.c. che, nonostante l'ammissione della controparte, aveva ritenuto non raggiunta la prova del passaggio in giudicato della sentenza stante il rilascio della suddetta certificazione sulla base delle sole dichiarazioni della parte interessata).” e ancora: “La parte che eccepisce il giudicato esterno non ha l'onere di allegazione di cui all'art. 124 disp. att. c.p.c. solamente nel caso in cui la controparte ammetta esplicitamente l'intervenuta formazione del giudicato eccepito.”)
Ebbene nel caso di specie parte opposta ha prodotto l'attestazione di passaggio in giudicato della sentenza in questione solo con le note scritte di p.c. e controparte che non ha esplicitamente ammesso la formazione di giudicato ha contestato la tardività di tale produzione, alla luce in sostanza dei suesposti principi.
Alla luce degli stessi principi si ritiene, invero, che la produzione della documentazione attestante il passaggio in giudicato della sentenza in questione da parte dell'opposta sia tardiva.
Nonostante ciò, si ritiene altresì in via dirimente che l'eccezione di giudicato formulata sia in ogni caso infondata.
Nel giudizio avente rg 2708/2013 tra , e Parte_1 Parte_2 [...]
oggetto del giudizio era in sostanza l'esistenza della garanzia in questione e non la nullità CP_4 del negozio stipulato. Lo stesso Giudice di merito nell'ambito della motivazione sul punto ha infatti solo evidenziato che: “…risulta che a partire dal 11.2.2011 si è costituito fideiussore Parte_1
- e come tale gli va riconosciuta la legittimazione ad agire - della società sino alla Parte_3 concorrenza dell'importo massimo di € 195.000 per l'adempimento delle obbligazioni verso la banca
3 … e in pari data ha sottoscritto per accettazione il documento di sintesi relativo alla fideiussione prestata …” (cfr. pagina 4 della sentenza n. 391/2017 di cui al doc. 22 del fascicolo monitorio).
Vertendosi, pertanto, nel caso di specie sull'esistenza o meno del rapporto contrattuale di fideiussione, in mancanza di alcuna statuizione sulla non nullità dello stesso, a fronte del rigetto della domanda di - di dichiarare che quest'ultimo non aveva rilasciato alla CA convenuta Parte_1 alcuna valida fideiussione a garanzia dell'asserito credito da quest'ultima vantato nei confronti della e non era obbligato a corrispondere alcunché in relazione ad Parte_4 eventuali somme vantate dalla banca convenuta nei confronti della società (cfr. pagina 2 della sentenza di cui sopra n. 391/2017) - non si ritiene che si sia formato alcun giudicato esplicito od implicito sulla non nullità del contratto in questione.
Si richiama invero sul punto quanto statuito dalla pronuncia della Cassazione civile a Sezioni Unite
n.26242/2014 ove si legge nella motivazione della stessa quanto segue: “…B - MANCATA
RILEVAZIONE EX OFFICIO DELLA NULLITA' DA PARTE DEL GIUDICE.
1. Il giudice ACCOGLIE LA DOMANDA (di adempimento, risoluzione, rescissione, annullamento): la pronuncia è idonea alla formazione del giudicato implicito sulla validità del negozio, (salva rilevazione officiosa del giudice di appello);
2. Il giudice RIGETTA LA DOMANDA (di adempimento, risoluzione rescissione, annullamento): si forma il giudicato implicito sulla validità del negozio, salvo il caso in cui (ed è quello di specie) la decisione non risulti fondata sulla ragione cd. "più liquida", del cui fondamento teorico la processualistica italiana è tributaria di e la cui ratio appare efficacemente distillata nel disposto Pt_5 dell'art. 187 c.p.c., comma 2 e dell'art. 111 Cost. e altrettanto efficacemente evidenziata nella recente giurisprudenza di questa Sezioni Unite (Cass. 9.10.2008, n. 24883, in motivazione). L'adozione di una decisione sulla base della ragione più liquida (la prescrizione del diritto azionato,
l'adempimento, la palese non gravità dell'inadempimento, l'eccepita compensazione legale) a fronte di una eventualmente complessa istruttoria su di una eventuale quaestio nullitatis postula che il giudice non abbia in alcun modo scrutinato l'aspetto della validità del contratto, con conseguente inidoneità della pronuncia all'effetto di giudicato sulla non-nullità del contratto (alla medesima soluzione si perverrà ove la quaestio nullitatis sia stata oggetto di mera difesa o di semplice eccezione da parte del convenuto, nel qual caso il giudice non avrà nessun obbligo di pronuncia in ordine ad essa, potendo ancora una volta decidere in base alla ragione più liquida, tale obbligo di pronuncia nascendo, di converso, soltanto in presenza di apposita domanda).
3. Il giudice RIGETTA LA DOMANDA (di adempimento, risoluzione rescissione, annullamento). Il giudicato implicito sulla non nullità del negozio si forma (in tutti gli altri casi) se, nella motivazione, egli accerti e si pronunci non equivocamente nel senso della validità del negozio.
4
4. Il giudice RIGETTA LA DOMANDA, essendo stato investito di una domanda Parte_6 di nullità negoziale, senza aver rilevato ALCUNA ALTRA CAUSA DI NULLITA' NEGOZIALE -
L'accertamento della non nullità del contratto è idonea al passaggio in giudicato, di talchè, in altro giudizio, non potrà essere ulteriormente addotta, a fondamento dell'azione, una diversa causa di nullità.” (sottolineatura della scrivente).
Orbene, si ritiene che il caso di specie possa rientrare nell'ambito dell'ipotesi di cui al n. 3 di cui sopra e in mancanza nella motivazione della sentenza prodotta n. 391/2017 di un accertamento e di una pronuncia inequivoca nel senso della validità del negozio in questione si ritiene non si sia formato alcun giudicato (implicito) sulla non nullità del contratto.
Tale eccezione di giudicato formulata dall'opposta risulta quindi infondata.
2. Eccezione di incompetenza formulata dalla parte opposta.
Anche tale eccezione deve essere rigettata.
Ciò in quanto seppure la domanda di nullità dei contratti di fideiussione conclusi mediante utilizzazione di moduli redatti dall'A.B.I. e censurati dalla CA d'Italia nel 2005 per violazione del diritto della concorrenza di regola spetta alla competenza funzionale del Tribunale delle imprese;
qualora la doglianza sia posta quale eccezione riconvenzionale diretta a paralizzare la pretesa creditoria dell'istituto di credito, come nel caso di specie, essa potrà essere esaminata dal Giudice ordinario. (cfr. Tribunale Spoleto sez. I, 12/04/2021, n.244).
3. Eccezione di nullità della clausola 6 del contratto di fideiussione.
Va, innanzitutto, rilevato che nel caso di specie la fideiussione omnibus in questione del 11.2.2011, sottoscritta da (doc.6 ricorso monitorio) include in sostanza le medesime clausole 2, Parte_1
6, 8 illecite del modulo ABI del 2003 (doc. 3 di parte opponente).
Tali clausole devono quindi ritenersi nulle, come sancito dalla nota sentenza delle Sez. Un. n. 41994 del 2021, secondo la quale: “I contratti di fideiussione "a valle" di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett.
a) della l. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge citata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata - perché restrittive, in concreto, della libera concorrenza -, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti.”.
Quanto poi all'accertamento dell'esistenza dell'intesa restrittiva della concorrenza vietata dall'art. 2 della l. n. 287 del 1990, con particolare riguardo alle clausole relative ai contratti di fideiussione omnibus utilizzati dalle banche, le SS.UU. sopra citate hanno richiamato il principio, più volte
5 affermato dalla Corte di Cassazione, secondo cui la produzione del provvedimento dell'Autorità
Garante costituisce prova privilegiata della condotta anticoncorrenziale, a prescindere dal fatto che siano state irrogate, o meno, sanzioni pecuniarie agli autori della violazione. Si legge invero ancora nella stessa sentenza delle SS. UU.: “
2.19.1. Si e', invero, affermato - al riguardo - che in tema di accertamento dell'esistenza di intese restrittive della concorrenza vietate dalla L. n. 287 del 1990, art. 2 e con particolare riguardo alle clausole relative a contratti di fideiussione da parte delle banche, il provvedimento della CA d'Italia di accertamento dell'infrazione, adottato prima delle modifiche apportate dalla L. n. 262 del 2005, art. 19, comma 11, possiede, al pari di quelli emessi dall'Autorità Garante della concorrenza e del mercato, un'elevata attitudine a provare la condotta anticoncorrenziale, indipendentemente dalle misure sanzionatorie che siano eventualmente - in esso pronunciate. Il giudice del merito e', quindi, tenuto, per un verso, ad apprezzarne il contenuto complessivo, senza poter limitare il suo esame a parti isolate di esso, e, per altro verso, a valutare se le disposizioni convenute contrattualmente coincidano con le condizioni oggetto dell'intesa restrittiva, non potendo attribuire rilievo decisivo all'attuazione o meno della prescrizione contenuta nel menzionato provvedimento, con cui è stato imposto all'ABI di estromettere le clausole vietate dallo schema contrattuale diffuso presso il sistema bancario (Cass., 22/05/2019, n. 13846).”.
Ne consegue che il giudice, lungi dal dover accertare se successivamente le banche hanno dato concreta attuazione all'intesa restrittiva della concorrenza attraverso l'uniforme applicazione delle clausole (nn. 2, 6 e 8) dello schema ABI ritenute illecite dal provvedimento della CA d'Italia n. 55 del 2005, deve limitarsi a valutare se le clausole della fideiussione in questione coincidono o meno con le condizioni oggetto dell'intesa restrittiva della concorrenza (cfr. Tribunale Sez. spec. Impresa -
Roma, 08/08/2022, n. 12414).
In applicazione dei principi di cui sopra, come già sopra indicato, si rileva come le clausole contenute nella fideiussione omnibus con la quale si è costituito fideiussore di Parte_1 [...]
fino alla concorrenza dell'importo massimo di € 195.000.000, Parte_2 costituiscano applicazione delle clausole nn. 2, 6 e 8 dello schema ABI ritenute concorrenzialmente illecite dal provvedimento della CA d'Italia n. 55 del 2005 in quanto in contrasto con l'articolo 2, comma 2, lettera a), della legge n. 287/90.
5. Decadenza della CA ex art 1957 c.c.
Dalla nullità della clausola 6 della fideiussione in esame, per conformità allo schema ABI del 2003, consegue l'operatività dell'art. 1957 c.c., da cui deriva altresì la decadenza della CA dalla possibilità di agire nei confronti del fideiussore, non avendo fornito prova la CA di avere agito nei confronti del debitore entro il termine semestrale di decadenza.
6 Nel caso di specie la parte opponente ha contestato infatti la mancata tempestiva azione da parte della
CA nei confronti del debitore.
La CA ha invece sostenuto di avere tempestivamente agito nei confronti del debitore, costituendosi nel giudizio avente r-g- n. 2708/2023 ed inoltre con la lettera di costituzione in mora di cui al doc. 19 del ricorso monitorio poco dopo la risoluzione dei rapporti contrattuali (cfr. verbalizzazione udienza del 1.2.2024).
Parte opponente ha rilevato come tale sollecito di pagamento sarebbe comunque stato inviato antecedentemente all'estinzione dei rapporti tra le parti, ribadendo in sostanza la tardività delle successive azioni della CA nei confronti del debitore principale e del fideiussore (cfr. sempre verbalizzazione udienza del 1.2.2024).
Ebbene, non risulta che il rapporto contrattuale tra le parti oggetto di causa (conto corrente n. 493) fosse estinto al momento dell'invio del sollecito in questione, del 23/8/2013 (doc. 19 monitorio), pertanto, anche ritenendo sufficiente una semplice richiesta scritta della CA nei confronti del debitore e del fideiussore, in forza dell'art 7 del contratto di fideiussione in oggetto, non si ritiene che il sollecito di cui sopra sia stato idoneo ad interromperei il termine semestrale di cui all'art 1957 c.c..
Invero, dalla stessa documentazione prodotta dalla parte opposta la conclusione del contratto di conto corrente e dei relativi rapporti connessi esistenti tra le parti risulta avvenuta dopo il mese di agosto
2013, considerato che risultano allegate le nuove condizioni del contratto di conto corrente n. 493 del
15 settembre 2013 (cfr. doc. 16 del ricorso monitorio) e dallo stesso estratto conto del c/c n. 493 prodotto sempre dalla parte opposta (cfr. doc. 7 della comparsa di costituzione e risposta) risultano operazioni su tale conto ancora a settembre 2013.
D'altronde dalla stessa sentenza n. 391/2017 risulta che la lettera raccomandata del 21.11.2013 segna l'estinzione dei rapporti e il passaggio a sofferenza del conto (cfr. pag. 3 doc. 22 monitorio).
Da tutto ciò si desume che i rapporti risultino in definitiva risolti successivamente al sollecito in questione, ciò che porta a ritenere tardiva l'azione della CA nei confronti del fideiussore, ai sensi dell'art 1957 c.c.. Infatti, non risultano tempestivamente prodotte ulteriori atti giudiziali o richieste scritte di pagamento nei confronti del debitore o del fideiussore entro il termine di sei mesi dall'estinzione dei rapporti. La costituzione della CA nell'ambito del giudizio avente r.g.n.
2708/2013 non può in ogni caso avere rilevanza, considerato che con la stessa costituzione la CA non ha azionato le proprie pretese creditorie, limitandosi in sostanza a chiedere il rigetto delle domande avversarie (cfr. comparsa della CA di cui al doc. 6 dell'opposta e doc. 22 fascicolo monitorio). Anche poi volendo ritenere quale momento di estinzione dei rapporti la liquidazione coatta amministrativa della debitrice principale (D.M. 21 luglio 2015 n. 411/2015 come da doc. 20 pagina 4 del fascicolo monitorio) si rileva la tardività della domanda di ammissione al passivo sempre
7 prodotta dalla CA (doc. 21 ricorso monitorio) datata 21.6.2018 comunque in un momento successivo anche ai sei mesi dalla data del D.M. 520 del 19.10.2017 con il quale veniva nominato il commissario liquidatore della società in sostituzione del precedente, quindi comunque tardiva ai fini dell'interruzione del termine di decadenza ex art. 1957 c.c..
D'altronde come affermato in giurisprudenza: “…E' orientamento costante, e condivisibile, della
Corte di Cassazione, quello secondo cui il fallimento del debitore principale determina la scadenza automatica del debito garantito da fideiussione ai sensi dell'art. 55, secondo comma, L.F., con la conseguenza che, dalla data di dichiarazione di fallimento decorre il termine entro cui il creditore deve proporre le sue istanze, mediante la domanda di insinuazione al passivo, contro il debitore, ai sensi dell'art. 1957, primo comma, CC, per fare salvi i suoi diritti nei confronti del fideiussore (sez.
III, ord. 16.10.2017, n. 24296; sent. 28.7.2017, n. 18779; sez. I, sent. 17.7.2009, n. 16807; sez. III, sent. 12.11.2004, n. 21524). …”( cfr. In motivazione Tribunale Alessandria sez. I, 27/10/2020, (ud.
26/10/2020, dep. 27/10/2020), n.638).
Ne consegue, in definitiva, alla luce di tutto quanto sopra indicato, come la CA sia decaduta dall'azionare la fideiussione in questione, non risultando che la stessa abbia proposte le sue istanze nei confronti del debitore nei termini previsti dall'art. 1957 c.c. (6 mesi).
Ogni altra questione deve ritenersi assorbita e il decreto ingiuntivo opposto va quindi revocato.
6. Spese di lite.
Le spese di lite seguono la soccombenza di parte opposta e vanno liquidate come in dispositivo, in base al D.M. 55 del 2014, come modificato dal D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della causa
(scaglione da € 52.001 a € 260.000), compensi minimi per la fase di trattazione- istruttoria assai contratta e medi per le altre fasi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni ulteriore domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
1) Revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 571/2023 del 12.05.2023, emesso nei confronti di
; Parte_1
2) Condanna parte convenuta opposta a rifondere in favore dell'attore opponente le spese di lite che liquida in € 406,50 per esborsi ed € 11.268,00 per compenso, oltre spese generali nella misura del 15% dei compensi, Iva e CPA come per legge.
Così deciso in Alessandria, il 22/10/2025
Il Giudice
Dott.ssa Margherita Pastorino
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