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Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 26/02/2025, n. 2975 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2975 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
Verbale dell'udienza del 26 febbraio 2025
Alla udienza del 26 febbraio 2025, alle ore 15,00, è data lettura in udienza del dispositivo e della contestuale motivazione della decisione che, scritta su sette facciate, costituisce parte integrante del presente verbale ai sensi degli artt. 429 e 437 cpc
Il giudice
Roberto Parziale
RGAC 56588 ANNO 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA - SEZIONE DODICESIMA CIVILE
Il giudice dott. PARZIALE Roberto
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile in grado di appello iscritto al n. 56588 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2025, posto in decisione alla udienza di discussione ex articolo
437 cpc del giorno 26 febbraio 2025 e vertente
TRA
(p. IVA ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliato in Milano, via Visconti di Modrone n. 3 presso lo studio dell'avv.
Giulio di Matteo che la rappresenta e difende giusta procura alle liti conferita a margine al ricorso introduttivo in primo grado.
APPELLANTE
E
Controparte_1
APPELLATA CONTUMACE TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
E
Controparte_2
[...]
APPELLATA CONTUMACE
Oggetto: opposizione a verbale di accertamento in materia di circolazione stradale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso tempestivamente depositato la società aveva proposto Parte_1
opposizione avverso il verbale di accertamento n. 126/0003410449 emesso per non essere stato comunicato il nominativo del soggetto alla guida del veicolo nei confronti del quale era stato elevato dalla Polizia Stradale il verbale SCV0006259881 notificato il 26 marzo 2020.
A sostegno della opposizione aveva dedotto la illegittimità della elevazione della sanzione dal momento che al ricevimento del verbale di accertamento di sanzione era stata inviata una comunicazione nella quale era spiegato che sulla base della scelta organizzativa della società, in ragione delle dimensione della stessa, di consentire l'utilizzo dei veicoli aziendali ai propri dipendente ed la mancata adozione di un registro nel quale era annotato il nominativo che aveva fatto uso del veicolo non era possibile identificare il soggetto che aveva posto in essere la infrazione sanzionata.
Aveva dedotto la erroneità della motivazione della sanzione incentrata sul fatto che nessuna risposta sarebbe stata inviata dal momento che era stata fornita la spiegazione della impossibilità di indicare il nominativo del soggetto che aveva posto in essere la infrazione.
Non si era costituita la , alla quale correttamente il giudice di primo Controparte_1
grado aveva disposto la notifica della ordinanza di fissazione di udienza, venendo dichiarata contumace.
RGAC 56588 ANNO 2022 Pag. 2 di 8 G.U. Roberto Parziale
Roberto Parziale TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
Il giudice di pace con sentenza n. 28139/2021 ha ritenuto che la giustificazione prospettata dal ricorrente non fosse idonea a giustificare il soggetto responsabile per la circolazione del veicolo per non aver ottemperato all'obbligo di essere sempre a conoscenza del soggetto utilizzatore del veicolo e di apprestare soluzioni organizzative atte a consentire l'adempimento di tale obbligo.
Avverso detta sentenza ha proposto appello la società lamentando la errata Parte_1
valutazione dei fatti da parte del giudice di primo grado deducendo che doveva essere operata una distinzione tra che non ottemperava al l'obbligo di legge e chi invece rispondeva fornendo una motivazione in ba se alla quale la comunicazione non poteva essere fatta non avendo la possibilità di identificare il soggetto che in quel momento aveva in uso il veicolo in base alla complessità della propria organizzazione amministrativa e del numero di veicoli a disposizione che vengono giornalmente utilizzati .
Ha ribadito, inoltre, che la sanzione era stata elevata per non essere pervenuta alcuna indicazione del nominativo dell'utilizzatore e non per la inadeguatezza della giustificazione.
Di conseguenza il giudice non aveva tenuto conto della possibilità del giudice di esonerarsi dall'obbligo fornendo una giustificazione del proprio comportamento.
Disposto il rinnovo della notifica del decreto di fissazione di udienza e del ricorso alla
, avendo la società appellante notificato al Controparte_1 [...]
soggetto Controparte_3
privo di legittimazione attiva a rappresentare il e comunque soggetto Controparte_2
diverso da quello identificato dal d-lgs. 150/2011 – la stessa non si è costituita, venendo dichiarata contumace.
La causa, acquisito il fascicolo di primo grado, è stata decisa dopo la discussione ex articolo 437 cpc avvenuta all'udienza del 26 febbraio 2025, ove la parte appellante presente ha precisate le sue conclusioni al termine della discussione.
RGAC 56588 ANNO 2022 Pag. 3 di 8 G.U. Roberto Parziale
Roberto Parziale TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Per quanto riguarda l'oggetto dell'appello occorre chiarire che è già il codice della strada a prevedere che vi sia l'obbligo del proprietario o del responsabile della circolazione del veicolo di comunicare l'eventuale nominativo della persona alla guida del veicolo o le ragioni per le quali non fosse stato possibile ottemperare a tale obbligo – ragioni che non possono consistere nella omissione dell'obbligo di custodia del veicolo da parte del responsabile - al fine di consentire alla pubblica amministrazione di valutarne la validità.
Di conseguenza è sufficiente la sola mancata risposta alla richiesta delle generalità del contravventore – in assenza di adeguate motivazione delle ragioni che abbiano impedito al soggetto che ha l'obbligo di custodire il veicolo, obbligo nel quale rientra anche il fatto che sia a conoscenza di chi del veicolo faccia utilizzo sulla base di una sua autorizzazione generica o specifica - a determinare la integrazione della ulteriore e diversa fattispecie la cui violazione comporta l'obbligo della applicazione della sanzione prevista dal codice della strada e correttamente richiamata nel relativo provvedimento di irrogazione, salvo il caso in cui la amministrazione fosse decaduta dal potere di irrogare la sanzione per la prima violazione per non aver operata la notificazione nel termine previsto prima centocinquanta giorni ed ora novanta giorni (cfr Cass. sez. II, ordinanza n. 11185 del 20 maggio 2011),
situazione non verificatasi nel presente giudizio avendo il ricorrente confermato di aver ricevuto il verbali, di non averlo impugnato e di aver inviato la comunicazione richiesta.
Infatti, per quanto riguarda la contestazione concernente l'applicazione dell'articolo 126-bis si osserva che, in tema di violazioni alle norme del codice della strada, con riferimento alla sanzione pecuniaria inflitta per l'illecito amministrativo previsto dal combinato disposto degli articoli 126 bis, secondo comma, penultimo periodo, e 180, ottavo comma, del codice suddetto, il proprietario del veicolo, in quanto responsabile della
RGAC 56588 ANNO 2022 Pag. 4 di 8 G.U. Roberto Parziale
Roberto Parziale TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
circolazione dello stesso nei confronti delle pubbliche amministrazioni non meno che dei terzi, è tenuto sempre a conoscere l'identità dei soggetti ai quali ne affida la conduzione, onde dell'eventuale incapacità di identificare detti soggetti necessariamente risponde, nei confronti delle une per le sanzioni e degli altri per i danni, a titolo di colpa per negligente osservanza del dovere di vigilare sull'affidamento in guisa da essere in grado di adempiere al dovere di comunicare l'identità del conducente (Cass. Sez. II, 3
giugno 2009, n. 12842).
Peraltro la sentenza della Corte costituzionale n. 27 del 2005 - che pure ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del secondo comma dell'articolo 126 bis cod. strada, nella parte in cui era comminata la riduzione dei punti della patente a carico del proprietario del veicolo che non fosse stato anche responsabile dell'infrazione stradale - ha affermato, con asserzione che in quanto interpretativa e confermativa della validità di norma vigente, trova applicazione anche ai fatti verificatisi precedentemente e regolati dalla norma stessa, che "nel caso in cui il proprietario ometta di comunicare i dati personali e della patente del conducente, trova applicazione la sanzione pecuniaria di cui all'articolo 180, comma ottavo, del codice della strada" e che "in tal modo viene anche fugato il dubbio in ordine ad una ingiustificata disparità di trattamento realizzata tra i proprietari di veicoli, discriminati a seconda della loro natura di persone giuridiche o fisiche, ovvero, quanto a queste ultime, in base alla circostanza meramente accidentale che le stesse siano munite o meno di patente" (cfr. Cass. Sez. II, 12 giugno
2007, n. 13748).
Tale orientamento è stato, inoltre, confermato e ribadito dalla corte di cassazione secondo la quale il termine entro cui il proprietario di un veicolo deve comunicare, ai sensi dell'art. 126-bis, secondo comma, quarto periodo, cod. strada, all'organo di polizia procedente, i dati del conducente al momento della commessa violazione non è sospeso in attesa della
RGAC 56588 ANNO 2022 Pag. 5 di 8 G.U. Roberto Parziale
Roberto Parziale TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
definizione del procedimento di opposizione avverso il verbale di accertamento dell'illecito presupposto, né l'annullamento del predetto verbale esclude la sanzione dell'art. 180,
ottavo comma, cod. strada, stante l'autonomia delle due infrazioni, la seconda delle quali,
attiene ad un obbligo di collaborazione nell'accertamento degli illeciti stradali, che rileva in se stesso (cfr Cass. sez. II, 10 novembre 2010 n. 22881) e più recentemente dalla stessa
Cassazione che ha ritenuto che in tema di sanzioni amministrative conseguenti a violazioni del codice della strada, il termine entro cui il proprietario del veicolo è tenuto, ai sensi dell'art. 126-bis, comma 2, cod. strada, a comunicare all'organo di polizia che procede i dati relativi al conducente, non decorre dalla definizione del procedimento di opposizione avverso il verbale di accertamento dell'infrazione presupposta, ma dalla richiesta rivolta al proprietario dall'autorità, trattandosi di un'ipotesi di illecito istantaneo previsto a garanzia dell'interesse pubblicistico relativo alla tempestiva identificazione del responsabile, del tutto autonomo rispetto all'effettiva commissione di un precedente illecito. (Cass. Sez. III, 23
luglio 2015, n. 15542; Cass. Sez. II, ord. 18 aprile 2018 n. 9555)
I casi in cui il proprietario può sottrarsi a tale obbligo sono limitati ad ipotesi particolari e consistono nel non aver ricevuto la relativa richiesta o la esistenza di atti di cessione della utilizzazione del veicolo di natura formale, in quanto oggettivamente non in condizione di conoscere il nominativo del conducente dell'autovettura medesima, se dimostra, ad esempio, di avere ceduto in comodato l'autovettura a terzi, prima della commissione dell'infrazione, con contratto regolarmente registrato e con l'assunzione dell'obbligo da parte del comodatario di effettuate la comunicazione del nominativo dell'effettivo conducente in caso di contestazione di infrazione (Cass. Sez. II, 16 ottobre 2009, n.
22042).
Anche di recente la corte di cassazione ha confermato tale orientamento ribadendo che in
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tema di sanzioni amministrative conseguenti a violazioni del codice della strada, il termine entro cui il proprietario del veicolo è tenuto, ai sensi dell'art. 126 bis, comma 2, cod. strada,
a comunicare all'organo di polizia che procede i dati relativi al conducente, non decorre dalla definizione dell'opposizione avverso il verbale di accertamento dell'infrazione presupposta, ma dalla richiesta rivolta al proprietario dall'autorità, trattandosi di un'ipotesi di illecito istantaneo previsto a garanzia dell'interesse pubblicistico relativo alla tempestiva identificazione del responsabile, del tutto autonomo rispetto all'effettiva commissione di un precedente illecito. (Cass. Sez. II, ordinanza 9 luglio 2018, n. 18027; Cass. Sez. II, 18
aprile 2018, n. 9555)
Fatta questa premessa il ricorrente nella risposta non ha dedotto un reale impedimento che gli ha impedito di ottemperare alla richiesta di informazioni in ordine al conducente del veicolo, essendosi limitato ad affermare che sulla base della dimensione della azienda - di cui non ha fornito alcun elemento - sulla base del numero di veicoli aziendali – di cui noin
è stato neppure indicato in numero complessivo ed il numero per singola sede - non vi fosse la possibilità di istituire registri nei quali il singolo utilizzatore, nel momento in cui usufruisce del veicolo, annoti il girono, lora della utilizzazione del veicolo e ragionevolmente anche la ragione dell'utilizzo in quanto trattandosi di autovetture aziendali non dovrebbero essere utilizzati per fini personali.
Di conseguenza l'appellante non ha fornito giustificazioni che oggettivamente non rendevano possibile l'adempimento dell'obbligo, ma si è limitato a sostenere che per proprie scelte organizzative aveva preferito non operare alcun controllo su chi utilizza i veicoli aziendali, scegliendo di venir meno al proprio obbligo di custodia per una asserita scelta aziendale in relazione alla quele non ha ritenuto di fornire neppure elementi atti a spiegare perché non fosse possibile utilizzare una registrazione degli utilizzatori anche al fine di verificare che i veicoli stessi, qualora non concessi in uso ai singoli dipendenti
RGAC 56588 ANNO 2022 Pag. 7 di 8 G.U. Roberto Parziale
Roberto Parziale TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
indipendentemente dalle ragioni dell'utilizzo, fossero utilizzati per soli fini aziendali.
Di conseguenza correttamente la sua risposta, non recando alcuna giustificazione in concreto valutabile, non essendo una giustificazione la comunicazione della scelta di non controllare l'utilizzo dei veicoli per asserite, ma neppure sposte, ragioni organizzative aziendali, è stata equiparata alla mancata risposta non essendovi giustificazioni da valutare, giustificazioni neppure documentate nel presente giudizio.
Deve, pertanto, essere respinto l'appello e confermata la sentenza del giudice di pace n.
28139/2021 previa integrazione della motivazione.
Nulla per le spese non essendo costituita la in appello. Controparte_1
Ritiene il giudicante che debba essere applicata la maggiorazione di cui alla legge
228/2012.
P Q M
Il Tribunale di Roma, in grado di appello, definitivamente pronunziando rigetta l'appello proposto avverso la sentenza del giudice di pace di n. 28139/2021 previa CP_1
integrazione della motivazione.
* nulla per le spese.
Dà atto della applicabilità al presente giudizio del disposto di cui all'articolo 13, comma 1
quater, del T.U. 30 maggio 2002 n. 115 in materia di spese di giustizia.
Così deciso in Roma, il giorno 26 settembre 2025 mediante lettura in udienza del dispositivo e della contestuale motivazione della presente sentenza ai sensi dell'articolo
437 cpc.
Il Giudice
(Roberto Parziale)
RGAC 56588 ANNO 2022 Pag. 8 di 8 G.U. Roberto Parziale
Roberto Parziale
Alla udienza del 26 febbraio 2025, alle ore 15,00, è data lettura in udienza del dispositivo e della contestuale motivazione della decisione che, scritta su sette facciate, costituisce parte integrante del presente verbale ai sensi degli artt. 429 e 437 cpc
Il giudice
Roberto Parziale
RGAC 56588 ANNO 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA - SEZIONE DODICESIMA CIVILE
Il giudice dott. PARZIALE Roberto
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile in grado di appello iscritto al n. 56588 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2025, posto in decisione alla udienza di discussione ex articolo
437 cpc del giorno 26 febbraio 2025 e vertente
TRA
(p. IVA ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliato in Milano, via Visconti di Modrone n. 3 presso lo studio dell'avv.
Giulio di Matteo che la rappresenta e difende giusta procura alle liti conferita a margine al ricorso introduttivo in primo grado.
APPELLANTE
E
Controparte_1
APPELLATA CONTUMACE TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
E
Controparte_2
[...]
APPELLATA CONTUMACE
Oggetto: opposizione a verbale di accertamento in materia di circolazione stradale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso tempestivamente depositato la società aveva proposto Parte_1
opposizione avverso il verbale di accertamento n. 126/0003410449 emesso per non essere stato comunicato il nominativo del soggetto alla guida del veicolo nei confronti del quale era stato elevato dalla Polizia Stradale il verbale SCV0006259881 notificato il 26 marzo 2020.
A sostegno della opposizione aveva dedotto la illegittimità della elevazione della sanzione dal momento che al ricevimento del verbale di accertamento di sanzione era stata inviata una comunicazione nella quale era spiegato che sulla base della scelta organizzativa della società, in ragione delle dimensione della stessa, di consentire l'utilizzo dei veicoli aziendali ai propri dipendente ed la mancata adozione di un registro nel quale era annotato il nominativo che aveva fatto uso del veicolo non era possibile identificare il soggetto che aveva posto in essere la infrazione sanzionata.
Aveva dedotto la erroneità della motivazione della sanzione incentrata sul fatto che nessuna risposta sarebbe stata inviata dal momento che era stata fornita la spiegazione della impossibilità di indicare il nominativo del soggetto che aveva posto in essere la infrazione.
Non si era costituita la , alla quale correttamente il giudice di primo Controparte_1
grado aveva disposto la notifica della ordinanza di fissazione di udienza, venendo dichiarata contumace.
RGAC 56588 ANNO 2022 Pag. 2 di 8 G.U. Roberto Parziale
Roberto Parziale TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
Il giudice di pace con sentenza n. 28139/2021 ha ritenuto che la giustificazione prospettata dal ricorrente non fosse idonea a giustificare il soggetto responsabile per la circolazione del veicolo per non aver ottemperato all'obbligo di essere sempre a conoscenza del soggetto utilizzatore del veicolo e di apprestare soluzioni organizzative atte a consentire l'adempimento di tale obbligo.
Avverso detta sentenza ha proposto appello la società lamentando la errata Parte_1
valutazione dei fatti da parte del giudice di primo grado deducendo che doveva essere operata una distinzione tra che non ottemperava al l'obbligo di legge e chi invece rispondeva fornendo una motivazione in ba se alla quale la comunicazione non poteva essere fatta non avendo la possibilità di identificare il soggetto che in quel momento aveva in uso il veicolo in base alla complessità della propria organizzazione amministrativa e del numero di veicoli a disposizione che vengono giornalmente utilizzati .
Ha ribadito, inoltre, che la sanzione era stata elevata per non essere pervenuta alcuna indicazione del nominativo dell'utilizzatore e non per la inadeguatezza della giustificazione.
Di conseguenza il giudice non aveva tenuto conto della possibilità del giudice di esonerarsi dall'obbligo fornendo una giustificazione del proprio comportamento.
Disposto il rinnovo della notifica del decreto di fissazione di udienza e del ricorso alla
, avendo la società appellante notificato al Controparte_1 [...]
soggetto Controparte_3
privo di legittimazione attiva a rappresentare il e comunque soggetto Controparte_2
diverso da quello identificato dal d-lgs. 150/2011 – la stessa non si è costituita, venendo dichiarata contumace.
La causa, acquisito il fascicolo di primo grado, è stata decisa dopo la discussione ex articolo 437 cpc avvenuta all'udienza del 26 febbraio 2025, ove la parte appellante presente ha precisate le sue conclusioni al termine della discussione.
RGAC 56588 ANNO 2022 Pag. 3 di 8 G.U. Roberto Parziale
Roberto Parziale TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Per quanto riguarda l'oggetto dell'appello occorre chiarire che è già il codice della strada a prevedere che vi sia l'obbligo del proprietario o del responsabile della circolazione del veicolo di comunicare l'eventuale nominativo della persona alla guida del veicolo o le ragioni per le quali non fosse stato possibile ottemperare a tale obbligo – ragioni che non possono consistere nella omissione dell'obbligo di custodia del veicolo da parte del responsabile - al fine di consentire alla pubblica amministrazione di valutarne la validità.
Di conseguenza è sufficiente la sola mancata risposta alla richiesta delle generalità del contravventore – in assenza di adeguate motivazione delle ragioni che abbiano impedito al soggetto che ha l'obbligo di custodire il veicolo, obbligo nel quale rientra anche il fatto che sia a conoscenza di chi del veicolo faccia utilizzo sulla base di una sua autorizzazione generica o specifica - a determinare la integrazione della ulteriore e diversa fattispecie la cui violazione comporta l'obbligo della applicazione della sanzione prevista dal codice della strada e correttamente richiamata nel relativo provvedimento di irrogazione, salvo il caso in cui la amministrazione fosse decaduta dal potere di irrogare la sanzione per la prima violazione per non aver operata la notificazione nel termine previsto prima centocinquanta giorni ed ora novanta giorni (cfr Cass. sez. II, ordinanza n. 11185 del 20 maggio 2011),
situazione non verificatasi nel presente giudizio avendo il ricorrente confermato di aver ricevuto il verbali, di non averlo impugnato e di aver inviato la comunicazione richiesta.
Infatti, per quanto riguarda la contestazione concernente l'applicazione dell'articolo 126-bis si osserva che, in tema di violazioni alle norme del codice della strada, con riferimento alla sanzione pecuniaria inflitta per l'illecito amministrativo previsto dal combinato disposto degli articoli 126 bis, secondo comma, penultimo periodo, e 180, ottavo comma, del codice suddetto, il proprietario del veicolo, in quanto responsabile della
RGAC 56588 ANNO 2022 Pag. 4 di 8 G.U. Roberto Parziale
Roberto Parziale TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
circolazione dello stesso nei confronti delle pubbliche amministrazioni non meno che dei terzi, è tenuto sempre a conoscere l'identità dei soggetti ai quali ne affida la conduzione, onde dell'eventuale incapacità di identificare detti soggetti necessariamente risponde, nei confronti delle une per le sanzioni e degli altri per i danni, a titolo di colpa per negligente osservanza del dovere di vigilare sull'affidamento in guisa da essere in grado di adempiere al dovere di comunicare l'identità del conducente (Cass. Sez. II, 3
giugno 2009, n. 12842).
Peraltro la sentenza della Corte costituzionale n. 27 del 2005 - che pure ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del secondo comma dell'articolo 126 bis cod. strada, nella parte in cui era comminata la riduzione dei punti della patente a carico del proprietario del veicolo che non fosse stato anche responsabile dell'infrazione stradale - ha affermato, con asserzione che in quanto interpretativa e confermativa della validità di norma vigente, trova applicazione anche ai fatti verificatisi precedentemente e regolati dalla norma stessa, che "nel caso in cui il proprietario ometta di comunicare i dati personali e della patente del conducente, trova applicazione la sanzione pecuniaria di cui all'articolo 180, comma ottavo, del codice della strada" e che "in tal modo viene anche fugato il dubbio in ordine ad una ingiustificata disparità di trattamento realizzata tra i proprietari di veicoli, discriminati a seconda della loro natura di persone giuridiche o fisiche, ovvero, quanto a queste ultime, in base alla circostanza meramente accidentale che le stesse siano munite o meno di patente" (cfr. Cass. Sez. II, 12 giugno
2007, n. 13748).
Tale orientamento è stato, inoltre, confermato e ribadito dalla corte di cassazione secondo la quale il termine entro cui il proprietario di un veicolo deve comunicare, ai sensi dell'art. 126-bis, secondo comma, quarto periodo, cod. strada, all'organo di polizia procedente, i dati del conducente al momento della commessa violazione non è sospeso in attesa della
RGAC 56588 ANNO 2022 Pag. 5 di 8 G.U. Roberto Parziale
Roberto Parziale TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
definizione del procedimento di opposizione avverso il verbale di accertamento dell'illecito presupposto, né l'annullamento del predetto verbale esclude la sanzione dell'art. 180,
ottavo comma, cod. strada, stante l'autonomia delle due infrazioni, la seconda delle quali,
attiene ad un obbligo di collaborazione nell'accertamento degli illeciti stradali, che rileva in se stesso (cfr Cass. sez. II, 10 novembre 2010 n. 22881) e più recentemente dalla stessa
Cassazione che ha ritenuto che in tema di sanzioni amministrative conseguenti a violazioni del codice della strada, il termine entro cui il proprietario del veicolo è tenuto, ai sensi dell'art. 126-bis, comma 2, cod. strada, a comunicare all'organo di polizia che procede i dati relativi al conducente, non decorre dalla definizione del procedimento di opposizione avverso il verbale di accertamento dell'infrazione presupposta, ma dalla richiesta rivolta al proprietario dall'autorità, trattandosi di un'ipotesi di illecito istantaneo previsto a garanzia dell'interesse pubblicistico relativo alla tempestiva identificazione del responsabile, del tutto autonomo rispetto all'effettiva commissione di un precedente illecito. (Cass. Sez. III, 23
luglio 2015, n. 15542; Cass. Sez. II, ord. 18 aprile 2018 n. 9555)
I casi in cui il proprietario può sottrarsi a tale obbligo sono limitati ad ipotesi particolari e consistono nel non aver ricevuto la relativa richiesta o la esistenza di atti di cessione della utilizzazione del veicolo di natura formale, in quanto oggettivamente non in condizione di conoscere il nominativo del conducente dell'autovettura medesima, se dimostra, ad esempio, di avere ceduto in comodato l'autovettura a terzi, prima della commissione dell'infrazione, con contratto regolarmente registrato e con l'assunzione dell'obbligo da parte del comodatario di effettuate la comunicazione del nominativo dell'effettivo conducente in caso di contestazione di infrazione (Cass. Sez. II, 16 ottobre 2009, n.
22042).
Anche di recente la corte di cassazione ha confermato tale orientamento ribadendo che in
RGAC 56588 ANNO 2022 Pag. 6 di 8 G.U. Roberto Parziale
Roberto Parziale TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
tema di sanzioni amministrative conseguenti a violazioni del codice della strada, il termine entro cui il proprietario del veicolo è tenuto, ai sensi dell'art. 126 bis, comma 2, cod. strada,
a comunicare all'organo di polizia che procede i dati relativi al conducente, non decorre dalla definizione dell'opposizione avverso il verbale di accertamento dell'infrazione presupposta, ma dalla richiesta rivolta al proprietario dall'autorità, trattandosi di un'ipotesi di illecito istantaneo previsto a garanzia dell'interesse pubblicistico relativo alla tempestiva identificazione del responsabile, del tutto autonomo rispetto all'effettiva commissione di un precedente illecito. (Cass. Sez. II, ordinanza 9 luglio 2018, n. 18027; Cass. Sez. II, 18
aprile 2018, n. 9555)
Fatta questa premessa il ricorrente nella risposta non ha dedotto un reale impedimento che gli ha impedito di ottemperare alla richiesta di informazioni in ordine al conducente del veicolo, essendosi limitato ad affermare che sulla base della dimensione della azienda - di cui non ha fornito alcun elemento - sulla base del numero di veicoli aziendali – di cui noin
è stato neppure indicato in numero complessivo ed il numero per singola sede - non vi fosse la possibilità di istituire registri nei quali il singolo utilizzatore, nel momento in cui usufruisce del veicolo, annoti il girono, lora della utilizzazione del veicolo e ragionevolmente anche la ragione dell'utilizzo in quanto trattandosi di autovetture aziendali non dovrebbero essere utilizzati per fini personali.
Di conseguenza l'appellante non ha fornito giustificazioni che oggettivamente non rendevano possibile l'adempimento dell'obbligo, ma si è limitato a sostenere che per proprie scelte organizzative aveva preferito non operare alcun controllo su chi utilizza i veicoli aziendali, scegliendo di venir meno al proprio obbligo di custodia per una asserita scelta aziendale in relazione alla quele non ha ritenuto di fornire neppure elementi atti a spiegare perché non fosse possibile utilizzare una registrazione degli utilizzatori anche al fine di verificare che i veicoli stessi, qualora non concessi in uso ai singoli dipendenti
RGAC 56588 ANNO 2022 Pag. 7 di 8 G.U. Roberto Parziale
Roberto Parziale TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
indipendentemente dalle ragioni dell'utilizzo, fossero utilizzati per soli fini aziendali.
Di conseguenza correttamente la sua risposta, non recando alcuna giustificazione in concreto valutabile, non essendo una giustificazione la comunicazione della scelta di non controllare l'utilizzo dei veicoli per asserite, ma neppure sposte, ragioni organizzative aziendali, è stata equiparata alla mancata risposta non essendovi giustificazioni da valutare, giustificazioni neppure documentate nel presente giudizio.
Deve, pertanto, essere respinto l'appello e confermata la sentenza del giudice di pace n.
28139/2021 previa integrazione della motivazione.
Nulla per le spese non essendo costituita la in appello. Controparte_1
Ritiene il giudicante che debba essere applicata la maggiorazione di cui alla legge
228/2012.
P Q M
Il Tribunale di Roma, in grado di appello, definitivamente pronunziando rigetta l'appello proposto avverso la sentenza del giudice di pace di n. 28139/2021 previa CP_1
integrazione della motivazione.
* nulla per le spese.
Dà atto della applicabilità al presente giudizio del disposto di cui all'articolo 13, comma 1
quater, del T.U. 30 maggio 2002 n. 115 in materia di spese di giustizia.
Così deciso in Roma, il giorno 26 settembre 2025 mediante lettura in udienza del dispositivo e della contestuale motivazione della presente sentenza ai sensi dell'articolo
437 cpc.
Il Giudice
(Roberto Parziale)
RGAC 56588 ANNO 2022 Pag. 8 di 8 G.U. Roberto Parziale
Roberto Parziale