Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 14/03/2025, n. 729 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 729 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 9883 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. EN NI Presidente
Dott.ssa Maria Antonia Di RO Giudice Rel.
Dott. Giovanni Maddaleni Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso da:
C.F. , nato a [...] Parte_1 C.F._1
(VV), il 22/03/1964, residente in [...]89819 MONTEROSSO CALABRO ITALIA ed elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv. MARTINELLI MARIA
CRISTINA (C.F. ), che la rappresenta e la difende, come da procura C.F._2
in atti
RICORRENTE
Nei confronti di
, C.F. , nata in [...], il [...] CP_1 C.F._3
RESIOSTENTE CONTUMACE
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni di parte ricorrente:
“Dichiarare entrambi i coniugi economicamente indipendenti, visto anche che la moglie se
Dichiarare che nella proseguita mancanza di convivenza fra i coniugi sussistono i requisiti di fatto e di legge per la richiesta di pronuncia di divorzio ai sensi dell'art. 3 comma terzo L.
898/1970.
Dichiarare lo scioglimento/ cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto fra le parti, una volta passata in giudicato la sentenza nel capo avente ad oggetto la separazione, ordinando al competente Ufficiale di Stato civile di procedere alle dovute annotazioni”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso proposto dal signor al fine di ottenere la pronuncia di Parte_1
separazione e, successivamente, di divorzio dalla moglie
Rilevato che all'udienza del 30.01.2025 è stato sentito il ricorrente mentre la convenuta non si è costituita e non ha partecipato al procedimento nonostante rituale notifica
Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
a) i coniugi hanno contratto matrimonio in Monterosso Calabro (VV) il 07.08.2015 ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del comune competente, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio in atti;
b) nella specie, non è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostruzione della comunione morale e spirituale dei coniugi i quali, di fatto, vivono separati da anni;
Ritenuta, conseguentemente, la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 151 c.c. per la pronuncia di separazione;
Rilevato infine che il ricorrente ha chiesto ai sensi dell'art. 473 bis.49 c.p.c. che venga altresì pronunciata sentenza di divorzio, la causa andrà rimessa sul ruolo per la trattazione dell'ulteriore domanda, decorsi i termini di procedibilità della stessa;
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis, cosi' provvede:
a) pronuncia la separazione personale di nato a [...] Parte_1
il 22.03.1964 e nata in [...] il [...] coniugi per matrimonio CP_1
contratto in Monterosso Calabro il 07.08.2015
b) nulla sulle spese;
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo (Anno
2015 parte I Numero 2) ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D. 09/07/1939, n. 1238;
Manda alla Cancelleria di comunicare il presente provvedimento al Comune di Monterosso
Calabro.
DISPONE la remissione della causa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio come da separata ordinanza.
Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 31.01.2025
Il Giudice rel. ed Est. Il Presidente
Maria Antonia Di RO EN NI