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Sentenza 4 febbraio 2026
Sentenza 4 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XVII, sentenza 04/02/2026, n. 682 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 682 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 682/2026
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 17, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
PANNULLO NICOLA, Presidente e Relatore
AJELLO ROBERTA, Giudice
MAROTTA SERGIO, Giudice
in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4138/2025 depositato il 04/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Nettuno
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 614/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 36 e pubblicata il 15/01/2025
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 220 IMU 2019 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 446/2026 depositato il
29/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
conclude chiedendo che la Ecc.ma Corte di Giustizia adìta voglia: in via preliminare,disporre la immediata sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato e della sentenza;
nel merito, riformare la sentenza impugnata e conseguententementedichiarare l'illegittimità totale o parziale dell'atto impugnato con il quale il Comune richiedeva le somme pretese, comprensive di sanzioni, interessi e spese per i motivi di cui in narrativa. Il tutto con vittoria delle spese di causa nella misura di giustizia.
Resistente/Appellato:
Voglia la Corte, così decidere:
- rigettare l'istanza cautelare non essendo provata la sussistenza del periculum in mora, potendo controparte ottenere il dilazionamento del credito in n. 120 soluzioni;
- dichiarare l'appello inammissibile per giudicato esterno;
- in subordine, rigettare l'appello;
- in ulteriore subordine, non riconoscere l'esenzione per i fabbricati in categoria A4 e A3, con le relative pertinenze, nonché per gli opifici di categoria D1, per un totale di n. 161 immobili elencati nel presente atto.
- Con vittoria di spese di lite.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n.614/2025 , pubblicata il 15 gennaio 2025, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di
Roma, -decidendo sul ricorso proposto dall'Ricorrente_1
, nei confronti del Comune di Nettuno per l'annullamento dell'avviso di accertamento
IMU 2019 relativo a 550 immobili di proprietà della ricorrente per l'importo di € 505.325,00, oltre sanzioni ed interessi, rigettava il ricorso sul rilievo della mancata prova incombente sull'Ricorrente_1 dell'esenzione ex art. 7 , lett i d lgs n. 546/92, richiamato dagli artt. 13 d.l.201/2011 e 8 d.lgs. n. 23/2001. In particolare , in parte motiva, l primi Giudici richiamavano l'orientamento giurisprudenziale dei giudici di legittimità formatosi sul punto che esclude l'applicabilità dell'esenzione per la mancata prova dell'utilizzazione in concreto degli immobili dati in locazione dalla ricorrente con modalità non commerciali, a nulla rilevando le finalità sociali perseguite per ridurre il disagio abitativo indicate nell''oggetto sociale di parte ricorrente.
Con la stessa sentenza la Corte compensava le spese di lite.
Avverso detta sentenza ha proposto appello l'Ricorrente_1 che, censurata la sentenza sotto vari profili, ne ha chiesto la riforma, rassegnando le conclusioni in epigrafe trascritte.
Si è costituito il Comune di Nettuno che ha resistito al gravame. L'appellato ha depositato memoria integrativa.
L'appellante ha depositato, in data 27 gennaio 2026, sentenze di merito di primo e secondo grado favorevoli.
All'odierna udienza, presenti le parti, la causa è stata decisa coma da dispositivo di seguito indicato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
Preliminarmente va esaminato, sul piano logico, l'eccezione, sollevata dall'appellato ente territoriale, di giudicato esterno ex art. 2909 c.c. sulla base della sentenza n. 11892/2024 della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma emessa tra le stesse parti, Imu 2018 con l'apposta la formula del pasaggio in giudicato.
L'eccezione non è condivisibile.
Invero, nel caso di specie, l si rileva che , a prescindere dall'identità dei motivi di diritto sollevati dall'Ricorrente_1 in questo giudizio e nella successiva annualità del 2018 in esame, non v'è la prova dell'identità degli immobili e dei contratti di locazione in essere tra le parti occupanti e l'Ricorrente_1.
Sul punto vale la pena rimarcare il principio di diritto dei giudici di legittimità, in tema di vincolatività del giudicato esterno ex art. 2909 c.c. relativo a precedenti anni di imposta,, formatosi tra le parti, secondo cui
"In materia tributaria, l'effetto vincolante del giudicato esterno, in relazione alle imposte periodiche, è limitato ai soli casi in cui vengano in esame fatti che, per legge, hanno efficacia permanente o pluriennale, producendo effetti per un arco di tempo che comprende più periodi di imposta, o nei quali l'accertamento concerne la qualificazione di un rapporto ad esecuzione prolungata, con la conseguenza che lo stesso è escluso nelle fattispecie "tendenzialmente permanenti", in quanto suscettibili di variazione annuale " (cfr. Cass.. Ord. n.17760/2018).
Nella specie, in applicazione del predetto principio,- dal quale non v'è motivo di discostarsi- l deve escludersi l'efficacia del giudicato intervenuto in un'altra controversia tra le stesse parti in relazione all'anno 2018 in ragione del carattere necessariamente variabile del presupposto di imposta costituito dalla pluralità di immobili le cui situazioni alloggiative ben posso essere variate nel 2019, annualità di cui si discute rispetto all'anno precedente..
L'eccezione va pertanto respinta.
Passando al merito dei quattro motivi di gravame che possono per brevità così sintetizzarsi :
insussistenza dei presupposti del tributo;
2. omesso riconoscimento dell'esenzione;
3. violazione dell'art. 1 commi 81-82 Legge n. 197/2022; 4. illegittimità della sanzione e degli interessi, ritiene questa corte assorbente la dirimente circostanza che l'Ricorrente_1 non ha provato le modalità non commerciali delle locazioni abitative di tutti gli immobili indicati nell'avviso di accertamento impugnato e la sussistenza della natura di alloggi sociali, presupposto per l'operatività dell'esenzione stabilita dall'art. 13, comma 2, lett b) del d.l. n.
201 del 201 e successive modifiche dalla legge n. 147 del 2013.
In punto di fatto, va detto che la difesa dell'Ricorrente_1 ex IRicorrente_1 fin dal primo grado di giudizio non ha prodotto alcun documento attestante la sussistenza del presupposto dell'esenzione invocata, richiamando a pag. 7 es egg.del ricorso introduttivo la nozione di alloggio sociale ( d.m.22 aprile 2008) la cui normativa in vigore dal 1 gennaio 2014 si applica pacificamente all'annualità di imposta (2019) in esame, ma si è limitata a depositare l'avviso di accertamento impugnato e 10 sentenze di merito e di legittimità favorevoli.
Nel caso di specie non è provato il requisito oggettivo.
Il requisito oggettivo è quello architettonico, come stabilito dal D.M. 22/04/2008 richiamato dall'appellante, il cui art. 2 comma 7 testualmente recita che “L'alloggio sociale deve essere costruito secondo principi di sostenibilità ambientale e di risparmio energetico, utilizzando, ove possibile, fonti energetiche alternative”.
6Dunque, a differenza delle case popolari, gli alloggi sociali devono: a) presentare caratteristiche edilizie dirette a garantire un'“efficienza energetica” al di sopra della media;
b) essere dotati di “fonti energetiche alternative”; c) essere progettati con “principi fondamentali della bioarchitettura”; d) consistere in edifici che, al loro interno, contengano “spazi volti all'integrazione” e spazi verdi idonei a conferire “valore in termini di riqualificazione anche del quartiere in cui questi alloggi sono collocati” ed ancora, ai fini che qui interessa,.« deve essere costruito secondo principi di sostenibilità ambientale e di risparmio energetico, utilizzando, ove possibile, fonti energetiche alternative»” (conf. Cassazione n. 31646/2024) [all. 11-12 appellato)].
Come detto, nel caso di specie, non v'è alcuna inversione dell'onere della prova in favore dell'Ricorrente_1 vertendosi in tema di esenzione, di un'agevolazione che prescinde , in ragione anche della più restrittiva interpretazione delle norme che distinguono senza alcun dubbio tra alloggi E.R.P. e alloggi sociali ai quali è circoscritto il diritto all'esenzione.
Sul punto la Corte ritiene di dare continuità all'orientamento dei giudici di legittimità secondo cui "
"In tema di IMU, l'esenzione fiscale - prevista dall'art. 13, comma 2, lett. b, del d.l. n. 201 del 2011, conv. con modif. dalla l. n. 214 del 2011, come modificato dall'art. 1, comma 707, della l. n. 147 del 2013 - non è applicabile a tutti gli alloggi assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IRicorrente_1, ma solo a quelli per i quali il contribuente, interessato a far valere la relativa esenzione, prova in concreto la presenza delle caratteristiche di "alloggio sociale", secondo i parametri stabiliti dal d.m. 22 aprile 2008, non sussistendo alcuna inversione dell'onere probatorio, in ossequio al principio di correttezza e buona fede per documenti o informazioni già in possesso dell'Ufficio, in ragione della circostanza che non tutti gli alloggi Iacp rientrano in detta categoria".( cfr. Cass. Ord. n. 3824/2025).
Ogni altra questione è assorbita.
Sulla scorta delle considerazioni sin qui svolte, la Corte rigetta l'appello avverso la sentenza impugnata che conferma.
La complessità della lite e la prova offerta dall'appellante di contrastanti pronunce di merito anche di questa
Corte, suggeriscono la compensazione delle spese di lite anche del presente grado.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO rigetta l'appello. Compensa le spese di lite del presente grado. Così deciso in Roma il 28 gennaio 2026 Il Presidente rel. Pannnullo
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 17, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
PANNULLO NICOLA, Presidente e Relatore
AJELLO ROBERTA, Giudice
MAROTTA SERGIO, Giudice
in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4138/2025 depositato il 04/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Nettuno
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 614/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 36 e pubblicata il 15/01/2025
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 220 IMU 2019 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 446/2026 depositato il
29/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
conclude chiedendo che la Ecc.ma Corte di Giustizia adìta voglia: in via preliminare,disporre la immediata sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato e della sentenza;
nel merito, riformare la sentenza impugnata e conseguententementedichiarare l'illegittimità totale o parziale dell'atto impugnato con il quale il Comune richiedeva le somme pretese, comprensive di sanzioni, interessi e spese per i motivi di cui in narrativa. Il tutto con vittoria delle spese di causa nella misura di giustizia.
Resistente/Appellato:
Voglia la Corte, così decidere:
- rigettare l'istanza cautelare non essendo provata la sussistenza del periculum in mora, potendo controparte ottenere il dilazionamento del credito in n. 120 soluzioni;
- dichiarare l'appello inammissibile per giudicato esterno;
- in subordine, rigettare l'appello;
- in ulteriore subordine, non riconoscere l'esenzione per i fabbricati in categoria A4 e A3, con le relative pertinenze, nonché per gli opifici di categoria D1, per un totale di n. 161 immobili elencati nel presente atto.
- Con vittoria di spese di lite.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n.614/2025 , pubblicata il 15 gennaio 2025, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di
Roma, -decidendo sul ricorso proposto dall'Ricorrente_1
, nei confronti del Comune di Nettuno per l'annullamento dell'avviso di accertamento
IMU 2019 relativo a 550 immobili di proprietà della ricorrente per l'importo di € 505.325,00, oltre sanzioni ed interessi, rigettava il ricorso sul rilievo della mancata prova incombente sull'Ricorrente_1 dell'esenzione ex art. 7 , lett i d lgs n. 546/92, richiamato dagli artt. 13 d.l.201/2011 e 8 d.lgs. n. 23/2001. In particolare , in parte motiva, l primi Giudici richiamavano l'orientamento giurisprudenziale dei giudici di legittimità formatosi sul punto che esclude l'applicabilità dell'esenzione per la mancata prova dell'utilizzazione in concreto degli immobili dati in locazione dalla ricorrente con modalità non commerciali, a nulla rilevando le finalità sociali perseguite per ridurre il disagio abitativo indicate nell''oggetto sociale di parte ricorrente.
Con la stessa sentenza la Corte compensava le spese di lite.
Avverso detta sentenza ha proposto appello l'Ricorrente_1 che, censurata la sentenza sotto vari profili, ne ha chiesto la riforma, rassegnando le conclusioni in epigrafe trascritte.
Si è costituito il Comune di Nettuno che ha resistito al gravame. L'appellato ha depositato memoria integrativa.
L'appellante ha depositato, in data 27 gennaio 2026, sentenze di merito di primo e secondo grado favorevoli.
All'odierna udienza, presenti le parti, la causa è stata decisa coma da dispositivo di seguito indicato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
Preliminarmente va esaminato, sul piano logico, l'eccezione, sollevata dall'appellato ente territoriale, di giudicato esterno ex art. 2909 c.c. sulla base della sentenza n. 11892/2024 della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma emessa tra le stesse parti, Imu 2018 con l'apposta la formula del pasaggio in giudicato.
L'eccezione non è condivisibile.
Invero, nel caso di specie, l si rileva che , a prescindere dall'identità dei motivi di diritto sollevati dall'Ricorrente_1 in questo giudizio e nella successiva annualità del 2018 in esame, non v'è la prova dell'identità degli immobili e dei contratti di locazione in essere tra le parti occupanti e l'Ricorrente_1.
Sul punto vale la pena rimarcare il principio di diritto dei giudici di legittimità, in tema di vincolatività del giudicato esterno ex art. 2909 c.c. relativo a precedenti anni di imposta,, formatosi tra le parti, secondo cui
"In materia tributaria, l'effetto vincolante del giudicato esterno, in relazione alle imposte periodiche, è limitato ai soli casi in cui vengano in esame fatti che, per legge, hanno efficacia permanente o pluriennale, producendo effetti per un arco di tempo che comprende più periodi di imposta, o nei quali l'accertamento concerne la qualificazione di un rapporto ad esecuzione prolungata, con la conseguenza che lo stesso è escluso nelle fattispecie "tendenzialmente permanenti", in quanto suscettibili di variazione annuale " (cfr. Cass.. Ord. n.17760/2018).
Nella specie, in applicazione del predetto principio,- dal quale non v'è motivo di discostarsi- l deve escludersi l'efficacia del giudicato intervenuto in un'altra controversia tra le stesse parti in relazione all'anno 2018 in ragione del carattere necessariamente variabile del presupposto di imposta costituito dalla pluralità di immobili le cui situazioni alloggiative ben posso essere variate nel 2019, annualità di cui si discute rispetto all'anno precedente..
L'eccezione va pertanto respinta.
Passando al merito dei quattro motivi di gravame che possono per brevità così sintetizzarsi :
insussistenza dei presupposti del tributo;
2. omesso riconoscimento dell'esenzione;
3. violazione dell'art. 1 commi 81-82 Legge n. 197/2022; 4. illegittimità della sanzione e degli interessi, ritiene questa corte assorbente la dirimente circostanza che l'Ricorrente_1 non ha provato le modalità non commerciali delle locazioni abitative di tutti gli immobili indicati nell'avviso di accertamento impugnato e la sussistenza della natura di alloggi sociali, presupposto per l'operatività dell'esenzione stabilita dall'art. 13, comma 2, lett b) del d.l. n.
201 del 201 e successive modifiche dalla legge n. 147 del 2013.
In punto di fatto, va detto che la difesa dell'Ricorrente_1 ex IRicorrente_1 fin dal primo grado di giudizio non ha prodotto alcun documento attestante la sussistenza del presupposto dell'esenzione invocata, richiamando a pag. 7 es egg.del ricorso introduttivo la nozione di alloggio sociale ( d.m.22 aprile 2008) la cui normativa in vigore dal 1 gennaio 2014 si applica pacificamente all'annualità di imposta (2019) in esame, ma si è limitata a depositare l'avviso di accertamento impugnato e 10 sentenze di merito e di legittimità favorevoli.
Nel caso di specie non è provato il requisito oggettivo.
Il requisito oggettivo è quello architettonico, come stabilito dal D.M. 22/04/2008 richiamato dall'appellante, il cui art. 2 comma 7 testualmente recita che “L'alloggio sociale deve essere costruito secondo principi di sostenibilità ambientale e di risparmio energetico, utilizzando, ove possibile, fonti energetiche alternative”.
6Dunque, a differenza delle case popolari, gli alloggi sociali devono: a) presentare caratteristiche edilizie dirette a garantire un'“efficienza energetica” al di sopra della media;
b) essere dotati di “fonti energetiche alternative”; c) essere progettati con “principi fondamentali della bioarchitettura”; d) consistere in edifici che, al loro interno, contengano “spazi volti all'integrazione” e spazi verdi idonei a conferire “valore in termini di riqualificazione anche del quartiere in cui questi alloggi sono collocati” ed ancora, ai fini che qui interessa,.« deve essere costruito secondo principi di sostenibilità ambientale e di risparmio energetico, utilizzando, ove possibile, fonti energetiche alternative»” (conf. Cassazione n. 31646/2024) [all. 11-12 appellato)].
Come detto, nel caso di specie, non v'è alcuna inversione dell'onere della prova in favore dell'Ricorrente_1 vertendosi in tema di esenzione, di un'agevolazione che prescinde , in ragione anche della più restrittiva interpretazione delle norme che distinguono senza alcun dubbio tra alloggi E.R.P. e alloggi sociali ai quali è circoscritto il diritto all'esenzione.
Sul punto la Corte ritiene di dare continuità all'orientamento dei giudici di legittimità secondo cui "
"In tema di IMU, l'esenzione fiscale - prevista dall'art. 13, comma 2, lett. b, del d.l. n. 201 del 2011, conv. con modif. dalla l. n. 214 del 2011, come modificato dall'art. 1, comma 707, della l. n. 147 del 2013 - non è applicabile a tutti gli alloggi assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IRicorrente_1, ma solo a quelli per i quali il contribuente, interessato a far valere la relativa esenzione, prova in concreto la presenza delle caratteristiche di "alloggio sociale", secondo i parametri stabiliti dal d.m. 22 aprile 2008, non sussistendo alcuna inversione dell'onere probatorio, in ossequio al principio di correttezza e buona fede per documenti o informazioni già in possesso dell'Ufficio, in ragione della circostanza che non tutti gli alloggi Iacp rientrano in detta categoria".( cfr. Cass. Ord. n. 3824/2025).
Ogni altra questione è assorbita.
Sulla scorta delle considerazioni sin qui svolte, la Corte rigetta l'appello avverso la sentenza impugnata che conferma.
La complessità della lite e la prova offerta dall'appellante di contrastanti pronunce di merito anche di questa
Corte, suggeriscono la compensazione delle spese di lite anche del presente grado.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO rigetta l'appello. Compensa le spese di lite del presente grado. Così deciso in Roma il 28 gennaio 2026 Il Presidente rel. Pannnullo