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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 28/10/2025, n. 10820 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 10820 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA
I^ SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice designato, dott.ssa Elisabetta Capaccioli, ha pronunciato la seguente sentenza nell'udienza di discussione del 28/10/2025 nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi al n. 6178 dell'anno 2025
TRA
(Avv. S.De Martinis ) Parte 1
RICORRENTE
E
(Avv. C. Giordano) CP 1
RESISTENTE
OGGETTO: provvidenze per invalidi civili, giudizio di opposizione ad ATP
CONCLUSIONI DELLE PARTI : come da ricorso e memoria di costituzione
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ritualmente notificato la ricorrente in epigrafe proponeva tempestiva opposizione avverso il provvedimento conclusivo del giudizio ATP nrg 28779/
2024 con mancato riconoscimento dei requisiti sanitari ai fini dell'indennità di accompagnamento.
Dedotto che gli stati patologici denunciati davano diritto al beneficio suddetto, chiedeva l'accertamento della sussistenza delle condizioni sanitarie necessarie al riconoscimento del diritto alle provvidenze richiese con decorrenza dalla domanda amministrativa o di legge;
il tutto con vittoria di spese, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
L'CP 1 si costituiva sostenendo l'inammissibilità ed infondatezza nel merito del ricorso.
Veniva disposta CTU, e all'udienza odierna la causa veniva decisa con dispositivo pubblicamente letto e contestuale motivazione. Il ricorso è fondato. Parte ricorrente ha proposto tempestivo atto di dissenso alle risultanze della relazione disposta nel procedimento per ATP e nel ricorso in opposizione, tempestivamente depositato , ha provveduto a formulare specifiche contestazioni all'elaborato peritale depositato nel procedimento ATP II C.T.U. Dott. Persona_1 nell'approfondita ed esauriente relazione, cui si fa espresso riferimento, ha accertato che ricorrono i requisiti sanitari richiesti ai fini del riconoscimento dell'indennità di accompagnamento dall' aprile 2025.
Le argomentazioni del consulente giustificano esaurientemente le conclusioni cui egli è pervenuto e possono senz'altro essere condivise e fatte proprie dal giudicante. Come affermato dalla S.C. anche in fase di opposizione di ATP la domanda può essere accolta limitatamente all'accertamento della sussistenza del requisito sanitario ai fini delle prestazione richiesta . Il riconoscimento delle provvidenze richieste in data successiva alla domanda amministrativa giustifica la compensazione di ½ delle spese di lite tra le parti restando il residuo 12, liquidato CP e distratto come da dispositivo, deve porsi a carico dell'
Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, debbono porsi a carico
..CP dell'
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, così provvede : accerta e dichiara la sussistenza in capo alla ricorrente dei requisiti sanitari ai fini dell'indennità di accompagnamento dall' aprile 2025; CP
- condanna l' al pagamento in favore del procuratore antistatario del ricorrente di 12 di € 2500,00 oltre accessori di legge, dichiarando compensato il residuo 1/2 ;
- pone le spese di c.t.u., liquidate come da separato decreto, a carico dell' CP 1.
Roma, 28/10/2025 Il Giudice
Dott. ssa Elisabetta Capaccioli
I^ SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice designato, dott.ssa Elisabetta Capaccioli, ha pronunciato la seguente sentenza nell'udienza di discussione del 28/10/2025 nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi al n. 6178 dell'anno 2025
TRA
(Avv. S.De Martinis ) Parte 1
RICORRENTE
E
(Avv. C. Giordano) CP 1
RESISTENTE
OGGETTO: provvidenze per invalidi civili, giudizio di opposizione ad ATP
CONCLUSIONI DELLE PARTI : come da ricorso e memoria di costituzione
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ritualmente notificato la ricorrente in epigrafe proponeva tempestiva opposizione avverso il provvedimento conclusivo del giudizio ATP nrg 28779/
2024 con mancato riconoscimento dei requisiti sanitari ai fini dell'indennità di accompagnamento.
Dedotto che gli stati patologici denunciati davano diritto al beneficio suddetto, chiedeva l'accertamento della sussistenza delle condizioni sanitarie necessarie al riconoscimento del diritto alle provvidenze richiese con decorrenza dalla domanda amministrativa o di legge;
il tutto con vittoria di spese, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
L'CP 1 si costituiva sostenendo l'inammissibilità ed infondatezza nel merito del ricorso.
Veniva disposta CTU, e all'udienza odierna la causa veniva decisa con dispositivo pubblicamente letto e contestuale motivazione. Il ricorso è fondato. Parte ricorrente ha proposto tempestivo atto di dissenso alle risultanze della relazione disposta nel procedimento per ATP e nel ricorso in opposizione, tempestivamente depositato , ha provveduto a formulare specifiche contestazioni all'elaborato peritale depositato nel procedimento ATP II C.T.U. Dott. Persona_1 nell'approfondita ed esauriente relazione, cui si fa espresso riferimento, ha accertato che ricorrono i requisiti sanitari richiesti ai fini del riconoscimento dell'indennità di accompagnamento dall' aprile 2025.
Le argomentazioni del consulente giustificano esaurientemente le conclusioni cui egli è pervenuto e possono senz'altro essere condivise e fatte proprie dal giudicante. Come affermato dalla S.C. anche in fase di opposizione di ATP la domanda può essere accolta limitatamente all'accertamento della sussistenza del requisito sanitario ai fini delle prestazione richiesta . Il riconoscimento delle provvidenze richieste in data successiva alla domanda amministrativa giustifica la compensazione di ½ delle spese di lite tra le parti restando il residuo 12, liquidato CP e distratto come da dispositivo, deve porsi a carico dell'
Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, debbono porsi a carico
..CP dell'
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, così provvede : accerta e dichiara la sussistenza in capo alla ricorrente dei requisiti sanitari ai fini dell'indennità di accompagnamento dall' aprile 2025; CP
- condanna l' al pagamento in favore del procuratore antistatario del ricorrente di 12 di € 2500,00 oltre accessori di legge, dichiarando compensato il residuo 1/2 ;
- pone le spese di c.t.u., liquidate come da separato decreto, a carico dell' CP 1.
Roma, 28/10/2025 Il Giudice
Dott. ssa Elisabetta Capaccioli