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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 11/03/2025, n. 449 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 449 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 408/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
Dr. Giovanni Salina Presidente
Dr. Manuela Velotti Giudice Dr.ssa Silvia Romagnoli Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello iscritta al n. R.G. 408/2022 promossa da:
C.F. ) rappresentato e difeso da Avv. ANGELINI MARTINO con Parte_1 P.IVA_1 domicilio eletto presso il suo studio in MARTINA FRANCA VIA G. VERDI 52 APPELLANTE
contro
(C.F. ) rappresentato e difeso da Avv. FERRARI Controparte_1 P.IVA_2
MASSIMO con domicilio eletto presso il suo studio in REGGIO EMILIA VIA A. GRAMSCI 24
APPELLATA
OGGETTO: Appello avverso la sentenza del Tribunale di Reggio Emilia n. 1015/2021
Le parti hanno precisato le conclusioni con note scritte in sostituzione di udienza di p.c. del
22.10.2024 tenutasi con modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., come segue:
Per l'appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria istanza, ritenere fondati i motivi esposti con il gravame e per l'effetto, in riforma della sentenza n. 1015/2021 del Tribunale di Reggio Emilia, Seconda Sezione Civile, nella persona del Presidente dott. Francesco
Parisoli, pubblicata il 08.09.2021, mai notificata, resa nel procedimento n. 3015/2019 R.G., così giudicare: 1) accertare e dichiarare l'illiceità della condotta del in persona Controparte_1 del legale rappresentante pro tempore, per le illegittime segnalazioni della alla Parte_1 Centrale dei Rischi della Banca d'Italia S.p.A. relative all'esposizione debitoria del conto corrente affidato n. 522/1308 ed al mancato pagamento delle rate del mutuo chirografario n. 522/6753489; 2) per l'effetto, condannare il in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, alla cancellazione delle segnalazioni effettuate contro la alla Centrale dei Parte_1 Rischi della Banca d'Italia S.p.A. e relative all'esposizione debitoria del conto corrente affidato n. 522/1308 ed al mancato pagamento delle rate del mutuo chirografario n. 522/6753489, con eventuale previsione di una astreinte per ogni giorno di ritardo ex art. 614 bis c.p.c.; 3) per l'effetto, condannare il in persona del legale rappresentante pro tempore, al Controparte_1 risarcimento del danno patrimoniale patito dalla nella misura ritenuta di giustizia, Parte_1 oltre interessi ex art. 1284, comma 4, c.c.; 4) sempre per l'effetto, condannare il Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento del danno non patrimoniale
[...] patito dalla da liquidarsi in via equitativa ex artt. 1226 e 2056 c.c., oltre interessi ex Parte_1 art. 1284, comma 4, c.c. Con condanna della Società appellata al pagamento delle spese e dei compensi di causa del doppio grado di giudizio. In via istruttoria […]”
Per l'appellata:” Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, respinta ogni contraria domanda, istanza, eccezione e difesa e previa ogni più utile declaratoria del caso e di legge, nel merito, rigettare l'appello in quanto infondato in fatto ed in diritto o come meglio;
rigettare, in ogni caso, tutte le domande di controparte perché inammissibili, infondate in fatto ed in diritto, non provate, o come meglio;
all'occorrenza e ove ritenuto necessario, del caso e di Legge, revocare, annullare, porre nel nulla o come meglio, l'ordinanza del 13-18/10/2017 emessa dal Tribunale di Taranto nel procedimento di reclamo rubricato al n. 388/2017-1, siccome infondata e viziata in rito e/o in merito.
In ogni caso, con vittoria di spese e compensi, rimborso forfettario 15% ed altri accessori di Legge, per entrambi i gradi del giudizio. In via istruttoria […]”
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.
Con sentenza n. 1015/2021 RG dell'8.9.2021 il Tribunale di Reggio Emilia, all'esito di CTU tecnico contabile, rigettava la domanda proposta da (d'ora in poi ) contro Parte_1 Pt_1 d'ora in poi o la banca) volta a condannare la banca, previo Controparte_1 CP_2 accertamento dell'illiceità della condotta, alla cancellazione delle illegittime segnalazioni della società attrice alla Centrale dei Rischi della Banca d'Italia s.p.a. relative all'esposizione debitoria del conto corrente affidato n. 522/1308 ed al mancato pagamento delle rate nn. 42, 43 e 44 del mutuo chirografario n. 522/6753489, oltre al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale subito.
, a seguito di procedimento ex art. 700 c.p.c. promosso davanti al Tribunale di Taranto Pt_1 definito con ordinanza di incompetenza territoriale poi reclamata innanzi al medesimo Tribunale, aveva riassunto il giudizio innanzi al Tribunale di Reggio Emilia esponendo che non erano sussistenti i presupposti per le segnalazioni. In particolare, con riferimento all'affidamento, la revoca era stata effettuata senza preavviso e in assenza di giusta causa;
con riferimento al mutuo, le rate nn. 42, 43 e
44 erano state regolarmente pagate ma, nonostante la richiesta di di addebitarle su un altro Pt_1 conto, erano state illegittimamente computate da sul conto non più affidato. CP_2
si era costituita chiedendo il rigetto delle domande di parte attrice. CP_2
2.
Il giudice di primo grado riteneva legittime entrambe le segnalazioni poiché, con riferimento all'affidamento, il preavviso, di almeno un giorno da contratto, era stato di più di quattro mesi. Infatti, il 23.6.2016 la banca aveva modificato la scadenza del fido, non più a revoca ma con scadenza al
15.10.2016 e, successivamente, il rapporto era proseguito fino alla comunicazione di recesso/risoluzione del 2.1.2017, dunque era stato concesso un arco temporale del tutto congruo per il rientro dall'esposizione; riguardo al mutuo chirografario, al momento del recesso/risoluzione del 2.1.2017 emergeva un ritardo oggettivo, seppur incolpevole, nel pagamento delle rate che obbligava l'istituto alla segnalazione. In ogni caso, il rapporto era poi regolarmente proseguito senza allegazione di specifico pregiudizio.
3.
Con atto di citazione, notificato in data 7.3.2022, appellava innanzi a questa Corte Pt_1 formulando n. 2 motivi.
Ritualmente costituita, l'appellata chiedeva il rigetto delle pretese di controparte.
La causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni come in epigrafe riportate all'udienza del
22.10.2024 sostituita da note scritte ex artt. 35 D. Lgs. 149/2022 e 127 ter c.p.c.
4.
Con il primo motivo rubricato “Violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 c.c., 115 e 116 c.p.c.
- Violazione e falsa applicazione degli artt. 1175 e 1375 c.c. - Malgoverno delle risultanze istruttorie, omessa e/o insufficiente e/o contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia”, l'appellante ribadisce l'insussistenza dei presupposti per effettuare le segnalazioni alla Centrale dei Rischi della Banca d'Italia con riferimento a entrambi i rapporti bancari. In particolare, con riferimento all'affidamento, la revoca sarebbe stata senza preavviso e senza giusta causa e il giudice di primo grado avrebbe malgovernato la documentazione versata in atti e le risultanze della CTU relativamente alla situazione economica di;
insiste sull'avvenuto regolare pagamento delle Pt_1 rate nn. 42, 43 e 44 del mutuo chirografario;
reitera altresì la richiesta di risarcimento del danno in ragione dell'illegittimità delle segnalazioni;
ai fini dell'accoglimento delle domande formulate, insta per la rinnovazione/integrazione di CTU e l'ammissione di prova per testi.
Il motivo va rigettato.
Preliminarmente, va osservato che sono registrati in Centrale Rischi i finanziamenti quando l'importo che il cliente deve restituire supera l'importo di € 30.000,00. Tale soglia di censimento si abbassa a
€ 250,00 se il cliente ha gravi difficoltà nel pagare il suo debito. L'intermediario deve valutare la situazione finanziaria complessiva del cliente prima di classificarlo in sofferenza, non essendo sufficiente il ritardo nel pagamento di una sola rata per essere qualificato come debitore in grave difficoltà. La segnalazione va anticipata con preavviso al cliente. In ogni caso, il preavviso rappresenta un requisito formale della segnalazione che non incide sull'aspetto sostanziale di quest'ultima, ove il cliente sia in uno stato d'insolvenza tale da non consentirgli d'evadere le obbligazioni assunte. L'invio del preavviso assolve alla funzione di consentire al soggetto, “in odore di segnalazione”, di poter esercitare il suo diritto di difesa. Qualora il cliente non abbia ragioni per contestare il debito e non dimostri di non essere un cattivo pagatore, la segnalazione deve considerarsi
“sostanzialmente” valida, pur senza preavviso, come ritenuto anche dall'ABF (Collegio di Roma, dec. n. 17845 del 28 luglio 2021; conf. Collegio di Napoli, dec. n. 15145 del 24 novembre del 2022).
Sulla base di tali premesse teoriche e passando all'analisi della fattispecie concreta, con riferimento all'affidamento, va segnalato che il preavviso c'è stato ed è stato congruo. Infatti, tra la revoca del fido del 23.6.2016, da intendersi a scadere al 15.10.2016 (deposito del 27.10.2019 allegato n. 13 ascicolo di primo grado), e la comunicazione di recesso/risoluzione del 2.1.2017 Parte_1
(deposito del 27.10.2019 allegato n. 25 ascicolo di primo grado) sono trascorsi Parte_1 più di quattro mesi. Inoltre, prima della revoca erano già in corso trattative per ridurre il debito e tra la revoca e la risoluzione il saldo negativo non è diminuito. Pertanto, nonostante gli elementi di allerta, noti al correntista, non ha agito per ridurre l'esposizione debitoria. Per di più, la soglia di Pt_1 censimento è stata superata e la revoca del fido è stata motivata dalla contrazione del fatturato e dalla situazione di indebitamento bancario circostanze risultanti altresì dalla CTU espletata (deposito del 27.10.2019 allegato n. 3 fascicolo di primo grado). Parte_1
Fermo restando che la banca per esercitare recesso/risoluzione non deve dimostrare la sussistenza di un vero e proprio stato di insolvenza del debitore, la necessaria valutazione della situazione finanziaria complessiva di è stata regolarmente effettuata da . La correttezza di Pt_1 CP_2 tale giudizio è confermata dalla documentazione in atti e dall'attività istruttoria espletata in primo grado. Infatti, le circostanze dedotte dall'appellante, anche con riferimento alla CTU, sono state correttamente interpretate dal Tribunale di Reggio Emilia. Nello specifico, lo stesso , a Pt_1 conferma della scarsa solidità patrimoniale societaria, ha affermato che il termine concesso non sarebbe stato sufficiente per rimediare al debito e che la distrazione di risorse in favore di CP_2 avrebbe provocato una paralisi operativa con conseguente rischio di generare un vero e proprio stato di insolvenza con cessazione di ogni attività. Neppure le circostanze nuovamente dedotte in appello dirette a dimostrare il miglioramento della società tra gli esercizi 2014-2015 sono condivisibili.
Infatti, la società ha affermato di avere maggior liquidità rispetto all'esercizio del 2014 avendo spostato sul lungo termine 1/3 della debitoria complessiva;
di avere maggior attivo circolante dato dalle rimanenze e di aver ridotto il costo di produzione. Tuttavia, sul punto, va osservato che la dilazione della situazione debitoria non dimostra la diminuzione dell'indebitamento complessivo;
l'aumento delle rimanenze è un segnale di inequivocabile difficoltà nella vendita e la riduzione del costo di produzione è stata, comunque, accompagnata dalla riduzione del valore della produzione, come già evidenziato dal primo giudice. Inoltre, ha contestato la mancata valorizzazione da Pt_1 parte del giudice di primo grado dell'assenza di sostanziali differenze nell'andamento della società tra gli esercizi 2014 e 2015 nonché della presenza di margini operativi netti e di un affidamento dal sistema bancario di importi non trascurabili e dell'insussistenza di una situazione già patologica, ma tali circostanze favorevoli alla società risultanti dalla CTU sono superate da rilevanti osservazioni del consulente di segno opposto circa il considerevole incremento dei debiti verso l'Erario e le banche e la sussistenza di una scarsa solidità patrimoniale resa più pericolosa dal negativo margine di struttura (per cui parte delle attività immobilizzate sono finanziate con passività a medio-lungo termine). Da ultimo, l'appellante ribadisce quanto già osservato dal CTP al CTU in merito alla valutazione del perito di sottoporre ad attento controllo di gestione le scorte effettuata senza contestualizzare dati aziendali o di settore, conoscere l'ubicazione dell'esercizio e la clientela della società o fare ricerche sull'estensione dei locali. Sul punto, il CTU ha già correttamente replicato di non aver esaminato gli studi di settore quale documentazione non in atti ed evidenziato che, comunque, il valore delle rimanenze in relazione al volume di affari della società risulta elevato.
Riguardo alle rate insolute del mutuo chirografario, si osserva che, alla data di recesso/risoluzione del
2.1.2017, il ritardo nel pagamento sussisteva e la segnalazione era obbligatoria essendo stata superata la soglia di censimento di € 250,00 prevista per il cliente già in sofferenza e che, rilevata l'imputazione specifica, la banca ha proceduto a computare i bonifici per il saldo delle rate scadute. In ogni caso, non è provato che abbia patito alcun danno a causa della errata segnalazione. Pertanto – pur Pt_1 vero che I versamenti “dedicati”, con specifica imputazione della loro causale (v. risultanze contabili), non dovevano ragionevolmente essere distratti dalla loro specifica destinazione per essere invece utilizzati come provvista di c/c e, quindi, assorbiti, dalla relativa esposizione debitoria” come rilevato dal Tribunale di Taranto in sede di reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c. - alcun danno va risarcito.
Da ultimo, con riferimento alle istanze istruttorie formulate da parte appellante va osservato, da un lato, che la richiesta di rinnovazione/integrazione di CTU non è stata formulata in primo grado e pertanto è inammissibile in appello;
peraltro, l'estensione dell'indagine all'ulteriore documentazione indicata dall'appellante, è stata correttamente non ammessa dal CTU visto il dissenso di CP_2 ex art. 198 c.p.c.; dall'altro, che la richiesta di assunzione di prove per testi in appello, oltre che superflua, non è stata oggetto di alcun motivo di impugnazione avverso l'omessa ammissione in primo grado, seppur non motivata, di cui all'ordinanza del 5.12.2019 né argomentata in punto alla persistente rilevanza nel giudizio di secondo grado.
5.
Mediante il secondo motivo rubricato “Violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c.”, l'appellante chiede la riforma della sentenza impugnata in punto a spese di lite.
Al rigetto dell'appello consegue la conferma della sentenza di primo grado oggetto di impugnazione anche in punto a spese di lite.
6.
Le spese del grado di appello seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, secondo i criteri e parametri di cui a D.M. 10.3.2014 n. 55 e successive modifiche, avuto riguardo alla tabella dei giudizi innanzi alla Corte di Appello (n. 12), tenuto conto dei valori medi dei compensi previsti per lo scaglione del valore della causa (indeterminabile – complessità bassa) con esclusione del compenso per l'attività istruttoria non svoltasi, oltre 15% per spese generali ex art. 2 D.M. cit. Il rigetto dell'appello comporta l'applicazione dell'art. 13, co. 1 quater del D.P.R. n. 115/2002 (T.U. spese di giustizia) sull'obbligo di versamento del doppio contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da ei Parte_1 confronti di on atto di appello citazione notificato in data 7.3.2022 Controparte_1 così provvede:
RIGETTA l'appello e, per l'effetto,
CONFERMA integralmente la sentenza appellata
CONDANNA l rimborso in favore di elle spese Parte_1 Controparte_1 del grado di appello, che liquida in € 6.946,00 per compenso di avvocato, oltre 15 % per spese generali ed oltre accessori di legge.
DICHIARA la ricorrenza delle condizioni per l'applicazione dell'art. 13, co. 1 quater DPR 115/2002
Così deciso nella Camera di Consiglio della Corte di Appello di Bologna in data 4 marzo 2025.
Il Consigliere est.
Dr.ssa Silvia Romagnoli
Il Presidente
Dr. Giovanni Salina
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
Dr. Giovanni Salina Presidente
Dr. Manuela Velotti Giudice Dr.ssa Silvia Romagnoli Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello iscritta al n. R.G. 408/2022 promossa da:
C.F. ) rappresentato e difeso da Avv. ANGELINI MARTINO con Parte_1 P.IVA_1 domicilio eletto presso il suo studio in MARTINA FRANCA VIA G. VERDI 52 APPELLANTE
contro
(C.F. ) rappresentato e difeso da Avv. FERRARI Controparte_1 P.IVA_2
MASSIMO con domicilio eletto presso il suo studio in REGGIO EMILIA VIA A. GRAMSCI 24
APPELLATA
OGGETTO: Appello avverso la sentenza del Tribunale di Reggio Emilia n. 1015/2021
Le parti hanno precisato le conclusioni con note scritte in sostituzione di udienza di p.c. del
22.10.2024 tenutasi con modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., come segue:
Per l'appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria istanza, ritenere fondati i motivi esposti con il gravame e per l'effetto, in riforma della sentenza n. 1015/2021 del Tribunale di Reggio Emilia, Seconda Sezione Civile, nella persona del Presidente dott. Francesco
Parisoli, pubblicata il 08.09.2021, mai notificata, resa nel procedimento n. 3015/2019 R.G., così giudicare: 1) accertare e dichiarare l'illiceità della condotta del in persona Controparte_1 del legale rappresentante pro tempore, per le illegittime segnalazioni della alla Parte_1 Centrale dei Rischi della Banca d'Italia S.p.A. relative all'esposizione debitoria del conto corrente affidato n. 522/1308 ed al mancato pagamento delle rate del mutuo chirografario n. 522/6753489; 2) per l'effetto, condannare il in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, alla cancellazione delle segnalazioni effettuate contro la alla Centrale dei Parte_1 Rischi della Banca d'Italia S.p.A. e relative all'esposizione debitoria del conto corrente affidato n. 522/1308 ed al mancato pagamento delle rate del mutuo chirografario n. 522/6753489, con eventuale previsione di una astreinte per ogni giorno di ritardo ex art. 614 bis c.p.c.; 3) per l'effetto, condannare il in persona del legale rappresentante pro tempore, al Controparte_1 risarcimento del danno patrimoniale patito dalla nella misura ritenuta di giustizia, Parte_1 oltre interessi ex art. 1284, comma 4, c.c.; 4) sempre per l'effetto, condannare il Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento del danno non patrimoniale
[...] patito dalla da liquidarsi in via equitativa ex artt. 1226 e 2056 c.c., oltre interessi ex Parte_1 art. 1284, comma 4, c.c. Con condanna della Società appellata al pagamento delle spese e dei compensi di causa del doppio grado di giudizio. In via istruttoria […]”
Per l'appellata:” Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, respinta ogni contraria domanda, istanza, eccezione e difesa e previa ogni più utile declaratoria del caso e di legge, nel merito, rigettare l'appello in quanto infondato in fatto ed in diritto o come meglio;
rigettare, in ogni caso, tutte le domande di controparte perché inammissibili, infondate in fatto ed in diritto, non provate, o come meglio;
all'occorrenza e ove ritenuto necessario, del caso e di Legge, revocare, annullare, porre nel nulla o come meglio, l'ordinanza del 13-18/10/2017 emessa dal Tribunale di Taranto nel procedimento di reclamo rubricato al n. 388/2017-1, siccome infondata e viziata in rito e/o in merito.
In ogni caso, con vittoria di spese e compensi, rimborso forfettario 15% ed altri accessori di Legge, per entrambi i gradi del giudizio. In via istruttoria […]”
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.
Con sentenza n. 1015/2021 RG dell'8.9.2021 il Tribunale di Reggio Emilia, all'esito di CTU tecnico contabile, rigettava la domanda proposta da (d'ora in poi ) contro Parte_1 Pt_1 d'ora in poi o la banca) volta a condannare la banca, previo Controparte_1 CP_2 accertamento dell'illiceità della condotta, alla cancellazione delle illegittime segnalazioni della società attrice alla Centrale dei Rischi della Banca d'Italia s.p.a. relative all'esposizione debitoria del conto corrente affidato n. 522/1308 ed al mancato pagamento delle rate nn. 42, 43 e 44 del mutuo chirografario n. 522/6753489, oltre al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale subito.
, a seguito di procedimento ex art. 700 c.p.c. promosso davanti al Tribunale di Taranto Pt_1 definito con ordinanza di incompetenza territoriale poi reclamata innanzi al medesimo Tribunale, aveva riassunto il giudizio innanzi al Tribunale di Reggio Emilia esponendo che non erano sussistenti i presupposti per le segnalazioni. In particolare, con riferimento all'affidamento, la revoca era stata effettuata senza preavviso e in assenza di giusta causa;
con riferimento al mutuo, le rate nn. 42, 43 e
44 erano state regolarmente pagate ma, nonostante la richiesta di di addebitarle su un altro Pt_1 conto, erano state illegittimamente computate da sul conto non più affidato. CP_2
si era costituita chiedendo il rigetto delle domande di parte attrice. CP_2
2.
Il giudice di primo grado riteneva legittime entrambe le segnalazioni poiché, con riferimento all'affidamento, il preavviso, di almeno un giorno da contratto, era stato di più di quattro mesi. Infatti, il 23.6.2016 la banca aveva modificato la scadenza del fido, non più a revoca ma con scadenza al
15.10.2016 e, successivamente, il rapporto era proseguito fino alla comunicazione di recesso/risoluzione del 2.1.2017, dunque era stato concesso un arco temporale del tutto congruo per il rientro dall'esposizione; riguardo al mutuo chirografario, al momento del recesso/risoluzione del 2.1.2017 emergeva un ritardo oggettivo, seppur incolpevole, nel pagamento delle rate che obbligava l'istituto alla segnalazione. In ogni caso, il rapporto era poi regolarmente proseguito senza allegazione di specifico pregiudizio.
3.
Con atto di citazione, notificato in data 7.3.2022, appellava innanzi a questa Corte Pt_1 formulando n. 2 motivi.
Ritualmente costituita, l'appellata chiedeva il rigetto delle pretese di controparte.
La causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni come in epigrafe riportate all'udienza del
22.10.2024 sostituita da note scritte ex artt. 35 D. Lgs. 149/2022 e 127 ter c.p.c.
4.
Con il primo motivo rubricato “Violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 c.c., 115 e 116 c.p.c.
- Violazione e falsa applicazione degli artt. 1175 e 1375 c.c. - Malgoverno delle risultanze istruttorie, omessa e/o insufficiente e/o contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia”, l'appellante ribadisce l'insussistenza dei presupposti per effettuare le segnalazioni alla Centrale dei Rischi della Banca d'Italia con riferimento a entrambi i rapporti bancari. In particolare, con riferimento all'affidamento, la revoca sarebbe stata senza preavviso e senza giusta causa e il giudice di primo grado avrebbe malgovernato la documentazione versata in atti e le risultanze della CTU relativamente alla situazione economica di;
insiste sull'avvenuto regolare pagamento delle Pt_1 rate nn. 42, 43 e 44 del mutuo chirografario;
reitera altresì la richiesta di risarcimento del danno in ragione dell'illegittimità delle segnalazioni;
ai fini dell'accoglimento delle domande formulate, insta per la rinnovazione/integrazione di CTU e l'ammissione di prova per testi.
Il motivo va rigettato.
Preliminarmente, va osservato che sono registrati in Centrale Rischi i finanziamenti quando l'importo che il cliente deve restituire supera l'importo di € 30.000,00. Tale soglia di censimento si abbassa a
€ 250,00 se il cliente ha gravi difficoltà nel pagare il suo debito. L'intermediario deve valutare la situazione finanziaria complessiva del cliente prima di classificarlo in sofferenza, non essendo sufficiente il ritardo nel pagamento di una sola rata per essere qualificato come debitore in grave difficoltà. La segnalazione va anticipata con preavviso al cliente. In ogni caso, il preavviso rappresenta un requisito formale della segnalazione che non incide sull'aspetto sostanziale di quest'ultima, ove il cliente sia in uno stato d'insolvenza tale da non consentirgli d'evadere le obbligazioni assunte. L'invio del preavviso assolve alla funzione di consentire al soggetto, “in odore di segnalazione”, di poter esercitare il suo diritto di difesa. Qualora il cliente non abbia ragioni per contestare il debito e non dimostri di non essere un cattivo pagatore, la segnalazione deve considerarsi
“sostanzialmente” valida, pur senza preavviso, come ritenuto anche dall'ABF (Collegio di Roma, dec. n. 17845 del 28 luglio 2021; conf. Collegio di Napoli, dec. n. 15145 del 24 novembre del 2022).
Sulla base di tali premesse teoriche e passando all'analisi della fattispecie concreta, con riferimento all'affidamento, va segnalato che il preavviso c'è stato ed è stato congruo. Infatti, tra la revoca del fido del 23.6.2016, da intendersi a scadere al 15.10.2016 (deposito del 27.10.2019 allegato n. 13 ascicolo di primo grado), e la comunicazione di recesso/risoluzione del 2.1.2017 Parte_1
(deposito del 27.10.2019 allegato n. 25 ascicolo di primo grado) sono trascorsi Parte_1 più di quattro mesi. Inoltre, prima della revoca erano già in corso trattative per ridurre il debito e tra la revoca e la risoluzione il saldo negativo non è diminuito. Pertanto, nonostante gli elementi di allerta, noti al correntista, non ha agito per ridurre l'esposizione debitoria. Per di più, la soglia di Pt_1 censimento è stata superata e la revoca del fido è stata motivata dalla contrazione del fatturato e dalla situazione di indebitamento bancario circostanze risultanti altresì dalla CTU espletata (deposito del 27.10.2019 allegato n. 3 fascicolo di primo grado). Parte_1
Fermo restando che la banca per esercitare recesso/risoluzione non deve dimostrare la sussistenza di un vero e proprio stato di insolvenza del debitore, la necessaria valutazione della situazione finanziaria complessiva di è stata regolarmente effettuata da . La correttezza di Pt_1 CP_2 tale giudizio è confermata dalla documentazione in atti e dall'attività istruttoria espletata in primo grado. Infatti, le circostanze dedotte dall'appellante, anche con riferimento alla CTU, sono state correttamente interpretate dal Tribunale di Reggio Emilia. Nello specifico, lo stesso , a Pt_1 conferma della scarsa solidità patrimoniale societaria, ha affermato che il termine concesso non sarebbe stato sufficiente per rimediare al debito e che la distrazione di risorse in favore di CP_2 avrebbe provocato una paralisi operativa con conseguente rischio di generare un vero e proprio stato di insolvenza con cessazione di ogni attività. Neppure le circostanze nuovamente dedotte in appello dirette a dimostrare il miglioramento della società tra gli esercizi 2014-2015 sono condivisibili.
Infatti, la società ha affermato di avere maggior liquidità rispetto all'esercizio del 2014 avendo spostato sul lungo termine 1/3 della debitoria complessiva;
di avere maggior attivo circolante dato dalle rimanenze e di aver ridotto il costo di produzione. Tuttavia, sul punto, va osservato che la dilazione della situazione debitoria non dimostra la diminuzione dell'indebitamento complessivo;
l'aumento delle rimanenze è un segnale di inequivocabile difficoltà nella vendita e la riduzione del costo di produzione è stata, comunque, accompagnata dalla riduzione del valore della produzione, come già evidenziato dal primo giudice. Inoltre, ha contestato la mancata valorizzazione da Pt_1 parte del giudice di primo grado dell'assenza di sostanziali differenze nell'andamento della società tra gli esercizi 2014 e 2015 nonché della presenza di margini operativi netti e di un affidamento dal sistema bancario di importi non trascurabili e dell'insussistenza di una situazione già patologica, ma tali circostanze favorevoli alla società risultanti dalla CTU sono superate da rilevanti osservazioni del consulente di segno opposto circa il considerevole incremento dei debiti verso l'Erario e le banche e la sussistenza di una scarsa solidità patrimoniale resa più pericolosa dal negativo margine di struttura (per cui parte delle attività immobilizzate sono finanziate con passività a medio-lungo termine). Da ultimo, l'appellante ribadisce quanto già osservato dal CTP al CTU in merito alla valutazione del perito di sottoporre ad attento controllo di gestione le scorte effettuata senza contestualizzare dati aziendali o di settore, conoscere l'ubicazione dell'esercizio e la clientela della società o fare ricerche sull'estensione dei locali. Sul punto, il CTU ha già correttamente replicato di non aver esaminato gli studi di settore quale documentazione non in atti ed evidenziato che, comunque, il valore delle rimanenze in relazione al volume di affari della società risulta elevato.
Riguardo alle rate insolute del mutuo chirografario, si osserva che, alla data di recesso/risoluzione del
2.1.2017, il ritardo nel pagamento sussisteva e la segnalazione era obbligatoria essendo stata superata la soglia di censimento di € 250,00 prevista per il cliente già in sofferenza e che, rilevata l'imputazione specifica, la banca ha proceduto a computare i bonifici per il saldo delle rate scadute. In ogni caso, non è provato che abbia patito alcun danno a causa della errata segnalazione. Pertanto – pur Pt_1 vero che I versamenti “dedicati”, con specifica imputazione della loro causale (v. risultanze contabili), non dovevano ragionevolmente essere distratti dalla loro specifica destinazione per essere invece utilizzati come provvista di c/c e, quindi, assorbiti, dalla relativa esposizione debitoria” come rilevato dal Tribunale di Taranto in sede di reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c. - alcun danno va risarcito.
Da ultimo, con riferimento alle istanze istruttorie formulate da parte appellante va osservato, da un lato, che la richiesta di rinnovazione/integrazione di CTU non è stata formulata in primo grado e pertanto è inammissibile in appello;
peraltro, l'estensione dell'indagine all'ulteriore documentazione indicata dall'appellante, è stata correttamente non ammessa dal CTU visto il dissenso di CP_2 ex art. 198 c.p.c.; dall'altro, che la richiesta di assunzione di prove per testi in appello, oltre che superflua, non è stata oggetto di alcun motivo di impugnazione avverso l'omessa ammissione in primo grado, seppur non motivata, di cui all'ordinanza del 5.12.2019 né argomentata in punto alla persistente rilevanza nel giudizio di secondo grado.
5.
Mediante il secondo motivo rubricato “Violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c.”, l'appellante chiede la riforma della sentenza impugnata in punto a spese di lite.
Al rigetto dell'appello consegue la conferma della sentenza di primo grado oggetto di impugnazione anche in punto a spese di lite.
6.
Le spese del grado di appello seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, secondo i criteri e parametri di cui a D.M. 10.3.2014 n. 55 e successive modifiche, avuto riguardo alla tabella dei giudizi innanzi alla Corte di Appello (n. 12), tenuto conto dei valori medi dei compensi previsti per lo scaglione del valore della causa (indeterminabile – complessità bassa) con esclusione del compenso per l'attività istruttoria non svoltasi, oltre 15% per spese generali ex art. 2 D.M. cit. Il rigetto dell'appello comporta l'applicazione dell'art. 13, co. 1 quater del D.P.R. n. 115/2002 (T.U. spese di giustizia) sull'obbligo di versamento del doppio contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da ei Parte_1 confronti di on atto di appello citazione notificato in data 7.3.2022 Controparte_1 così provvede:
RIGETTA l'appello e, per l'effetto,
CONFERMA integralmente la sentenza appellata
CONDANNA l rimborso in favore di elle spese Parte_1 Controparte_1 del grado di appello, che liquida in € 6.946,00 per compenso di avvocato, oltre 15 % per spese generali ed oltre accessori di legge.
DICHIARA la ricorrenza delle condizioni per l'applicazione dell'art. 13, co. 1 quater DPR 115/2002
Così deciso nella Camera di Consiglio della Corte di Appello di Bologna in data 4 marzo 2025.
Il Consigliere est.
Dr.ssa Silvia Romagnoli
Il Presidente
Dr. Giovanni Salina