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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 11/04/2025, n. 877 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 877 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
Dott. Marcello Maggi Presidente rel.
Dott.ssa Patrizia Nigri Giudice
Dott.ssa Enrica Di Tursi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 3903 del R.G. 2023
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv.Desiree Petrosillo Parte_1
ATTRICE
E
, rappresentato e difeso dall'avv.Maria Anna Coppola Controparte_1
CONVENUTO
NONCHE'
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Taranto
INTERVENUTO
All'udienza del 10-4-2025 la causa era rimessa al collegio per la decisione sulle conclusioni precisate come da memorie in atti.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 21-7-2023, , premesso di aver contratto in data 1-5-2000 Parte_1
matrimonio in Taranto con , dal quale erano nati i figli il 11-7-2001 Controparte_1 Per_1
studentessa universitaria, e il 24-8-2003,attualmente in cerca di occupazione, chiedeva Per_2 pronunziarsi la separazione dal marito, esponendo che la convivenza coniugale, divenuta intollerabile, era già cessata ed ella aveva lasciato la casa familiare in Pulsano alla via Giardini
Convento n.97 unitamente ai figli;
aggiungeva di non percepire redditi, e che il coniuge era titolare di una attività commerciale ortofrutticola il cui reddito non le era noto;
chiedeva la liquidazione di un assegno di mantenimento per sé e per i figli maggiorenni ma non autosufficienti, oltre al 50% delle spese straordinarie di mantenimento della prole.
Si costituiva tardivamente con memoria depositata il 6-12-2023 deducendo di Controparte_1
trovarsi in difficile situazione economica, dovendo corrispondere oltre ad € 350 per la locazione della casa in Pulsano ove era rimasto a vivere, anche € 400 per la locazione dell'immobile commerciale in
Pulsano ove esercitava l'attività di vendita di prodotti ortofrutticoli, oltre alle spese per le utenze del locale e dell'abitazione mentre la , che fruiva di una prestazione per invalidità civile di € Pt_1
400, si era trasferita a casa della madre e non sopportava spese per locazione;
aggiungeva di essere stato sottoposto ad intervento chirurgico alla gamba sinistra , di non poter stare molto tempo in piedi,
di avere realizzato nell'ultimo anno un reddito complessivo di € 461 e che molto spesso per sopravvivere era costretto a fruire dell'aiuto dei propri genitori. Instava per il rigetto della domanda di assegno di separazione e per la determinazione in complessivi € 100,pari ad € 50 ciascuno,
dell'assegno per concorso al mantenimento dei figli.
Il 6-12-2023 erano adottati i provvedimenti presidenziali temporanei ed urgenti con cui era posto a carico del assegno di concorso al mantenimento della moglie per € 100 ,e dei figli per € CP_1
100 ciascuno ,il tutto a decorrere dal mese di dicembre 2023 e con scadenza al giorno sei di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie di mantenimento per entrambi i figli. A seguito di istruttoria documentale la causa è stata rimessa al collegio.
Ciò premesso quanto al fatto, passando all'esame del merito, va pronunciata separazione tra le parti per fatti oggettivi, emergendo dalle affermazioni di entrambe il consolidato venir meno dell'affectio coniugalis e la definitiva intollerabilità della convivenza.
Per quanto concerne le questioni accessorie di carattere patrimoniale, vanno interamente confermate le previsioni economiche già stabilite per effetto dei provvedimenti assunti in via provvisoria.
Quanto all'assegno di mantenimento chiesto per sé dalla ricorrente, è noto che il diritto del coniuge all'assegno di mantenimento, nella separazione personale, ha come suoi presupposti oltre alla non addebitabilità della separazione al coniuge richiedente, la non titolarità, da parte del medesimo, di adeguati redditi propri, ossia di redditi che consentano di mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio, e la sussistenza di una disparità economica tra le parti (ex multis,
Cassazione civile, sez. I, 15/1/2018, n. 770).
Allo scopo occorre considerare, raffrontando le condizioni economiche delle parti, che vi è tra queste una sia pur contenuta disparità economica a vantaggio del convenuto. Questi infatti svolge attività di commerciante di prodotti ortofrutticoli, mentre non è stato allegato che la svolga attività di Pt_1
lavoro né che l'abbia svolta durante la convivenza matrimoniale, né che fruisca di apprezzabili redditi(cfr. documentazione prodotta il 16-4-2024) al di là di una prestazione di invalidità civile di €
324 circa nel 2023 ,tuttavia attualmente cessata per la revisione del requisito sanitario(cfr. verbale di revisione INPS dell'11-12-2024 prodotto da parte della ricorrente). Per altro verso non sono attendibili le dichiarazioni reddituali prodotte da parte del resistente;
queste attestano un reddito annuo complessivo per il 2022 di soli € 461,00 , pari a zero nel 2021 (con una perdita dell'attività di impresa di € 2486), e pari ad € 1596 nel 2020.
Pur infatti denunciando tali esigui redditi, il resistente ha nel contempo dichiarato di pagare € 350
mensili per canone locativo della propria abitazione, € 400 mensili per affitto del locale ove esercita attività commerciale, oltre alle utenze relative ad entrambi gli immobili ed alle spese per il proprio mantenimento , pertanto con esborsi verosimilmente prossimi agli € 900-1000 mensili;
inoltre è
presumibile che prima della cessazione della convivenza egli mantenesse il nucleo familiare di quattro persone, non essendo stato dedotto che in tale periodo la moglie svolgesse attività lavorativa. Ne
deriva che in via di presunzione semplice può ritenersi che il fruisca di entrate che, sia pur CP_1
contenute, possano giustificare l'erogazione dell'assegno, pressocchè alimentare, stabilito in sede di provvedimenti provvisori in favore di moglie e figli;
non senza rilevarsi che il mantenimento della prole non autosufficiente assume i caratteri di inderogabilità, all'infuori dell'ipotesi di impossibilità del genitore di procurarsi reddito che nella specie non è stata dimostrata.
Va infine aggiunto che le prove orali richieste con la memoria di costituzione del sono per CP_1
un verso tardive - essendosi il resistente costituito dopo la scadenza dei termini assegnati a pena di decadenza per le attività istruttorie dall'art.473bis.17 c.p.c. - e per altro verso anche generiche,
allorquando si deduce che il fruirebbe dell'aiuto economico dei propri genitori, circostanza CP_1
della quale non è stato offerto alcun attendibile riscontro estrinseco(ad esempio documentando versamenti periodici da parte degli stessi ascendenti, o la titolarità da parte di costoro di redditi tali da consentire tali erogazioni).
Le spese del giudizio vanno infine opportunamente compensate fra le parti, tenuto conto del complessivo esito del giudizio e delle ragioni della decisione.
P.Q.M.
Il Tribunale, disattesa ogni altra domanda, così provvede:
1) pronunzia la separazione personale per fatti oggettivi dei coniugi , nata a [...] Parte_1
il 29-5-1975 , e , nato a [...] il [...], uniti in matrimonio in Taranto il 1- Controparte_1
5-2000, con atto trascritto nell'apposito registro al n. 11, parte II, serie A uff.3, anno 2000;
2)conferma a carico di l'obbligo di corrispondere a entro il giorno Controparte_1 Parte_1
sei di ogni mese, a decorrere dal mese di dicembre 2023, la somma mensile di € 300, di cui € 100 a titolo di contributo per il mantenimento della stessa moglie, ed € 100 ciascuno a titolo di concorso al mantenimento dei figli e il tutto oltre rivalutazione annuale Persona_3 Controparte_2
secondo gli indici Istat dal giorno di prima decorrenza, ed oltre alle spese straordinarie di mantenimento di entrambi i figli nella misura del 50% da individuarsi secondo il protocollo adottato da questo Tribunale da ultimo il 4-7-2022;
3)compensa tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Taranto il 11-4-2025 Il Presidente rel.