Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 02/04/2025, n. 1589 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1589 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro
N° ___________/_________
Registro Sentenze Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA Cron. ___________________
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
F.A. _________________ Il Tribunale di Palermo, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del Giudice Onorario, dott.ssa
Addì
____________ Carmela Fachile, nella causa iscritta al n.13498/2024 R.G.L promossa __
D A ta
[...] ne in
[...]
, nato a [...] il [...] e residente in [...], Parte_1 forma esecutiva all'Avv. cod. fisc. , rappresentato e difeso dall'Avv. Christian Alessi, per mandato in
C.F._1 _______________ _______ atti
_______________
Ricorrente _______
per
CONTRO _______________
____
con sede legale centrale a Roma nella via Ciro il Controparte_1 CP_2
_______________ _______ Grande n. 21, C.F in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e P.IVA_1
_______________ difeso dall'avv. Delia Cernigliaro, per mandato in atti. _______
con sede in Roma, nella Via G. Grezar 14 - 00142, Il Cancelliere Controparte_3
C.F. e p. I.V.A. rappresentata e difesa dall'avv. Antonella Venturiello per mandato in
P.IVA_2
atti;
Resistenti
All'esito dell'udienza del 20.2.2025 tenutasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico, la seguente
S E N T E N Z A
Completa di dispositivo e motivazione
D I S P O S I T I V O
Il Giudice, definitivamente pronunciando,
- Dichiara la prescrizione dei crediti portati dall'avviso di addebito n. 59620140004301190/000
sotteso al sollecito di pagamento n. 29620249031712155/000;
- Condanna l' a rifondere parte ricorrente delle spese del Controparte_3
giudizio, che liquida in €.900,00 oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Christian Alessi, dichiaratosi antistatario.
- Dichiara compensate le spese di lite fra l'opponente e l' . CP_2
Esposizione delle ragioni di Fatto e di Diritto della Decisione
Con ricorso depositato il 23.9.2024, chiedeva l'annullamento del sollecito Parte_1
di pagamento n. 29620249031712155/000, notificato in data 19.09.2024 nella parte relativa all'avviso di addebito n.59620140004301190/000, dell'importo di euro 1.608,55, avente ad oggetto contributi previdenziali I.V.S. per l'anno 2013. CP_2
A sostegno dell'opposizione il ricorrente deduceva la mancata notifica dell'avviso di addebito, la prescrizione dei crediti per decorso del termine quinquennale ex art. 3, co. 9, L. 335/1995, la nullità
degli interessi per violazione dell'art. 20, d.p.r. 602/73 in correlazione alla L. n. 212/2000 ed all'art. 7, L. 241/1990.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva l' contestando la domanda chiedendone CP_2
il rigetto. Preliminarmente eccepiva la tardività e quindi l'inammissibilità dell'opposizione in quanto proposta oltre il termine di legge, attesa la regolare notifica dell'avviso di addebito, in subordine deduceva l'esclusiva imputabilità all' della eventuale prescrizione maturatasi Controparte_3
successivamente alla notifica degli atti impositivi.
Con memoria del 13.2.2025, si costituiva tardivamente deducendo inammissibilità del ricorso CP_3
proposto per violazione dell'art.415, comma 4 del c.p.c., la propria carenza di legittimazione passiva a contraddire in ordine ai motivi di opposizione inerenti all'omessa notifica dell'avviso di addebito;
l'inesistenza della prescrizione per avere notificato ai fini interruttivi, l'intimazione di pagamento n. All'esito dell'udienza del 20.02.2025, tenutasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., la causa è
stata decisa.
L'opposizione è fondata.
Preliminarmente va disattesa l'eccezione di inammissibilità per tardività dell'opposizione.
All'uopo, giova rilevare come, pur ammettendo la rituale notifica all'opponente dell'avviso di addebito, tale circostanza, di fatto, non determina di per sé l'inammissibilità dell'odierna opposizione per violazione dell'art. 24 comma 5° del d.lgs. n. 46/99. (secondo cui «contro l'iscrizione a ruolo il
contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla
notifica della cartella di pagamento»).
La giurisprudenza di merito e di legittimità è ormai concorde nel ritenere che nel caso come quello odierno, in cui il contribuente voglia contestare, seppur in via subordinata, la titolarità del diritto del creditore di procedere all'esecuzione, adducendo l'omessa notifica o “fatti estintivi sopravvenuti
alla formazione del titolo”, quale ad esempio la prescrizione del credito oggetto del titolo medesimo,
l'unico strumento giurisdizionale disponibile è quello dell'opposizione all'esecuzione disciplinata dall'art. 615 c.p.c., da proporre “nelle forme ordinarie”. L'odierna opposizione, proposta dinanzi al
Giudice del Lavoro nelle forme e nei tempi previsti dal rito speciale disciplinato dagli artt. 409 e ss.
c.p.c., anche per la sopravvenuta prescrizione di crediti di enti pubblici previdenziali oggetto di una cartella esattoriale e/o avviso di addebito non opposti appare, dunque, pienamente ammissibile in quanto conforme alle previsioni del combinato disposto degli artt. 615 e 618 bis c.p.c.
Parimenti va disattesa l'eccepita inammissibilità del ricorso per mancato rispetto del termine di dieci giorni previsto dall'art. 415 c.p.c., atteso che in merito, la Corte di Cassazione ha ritenuto che tale termine non sia perentorio ma ordinatorio e la sua inosservanza non produce automaticamente la vulnerazione della costituzione del rapporto processuale laddove risulta ampliamente garantito al convenuto un termine per la costituzione non inferiore ai trenta giorni (Cass. III, n. 26039/2005).),
Ciò posto occorre esaminare la regolarità della notifica dell'avviso di addebito e l'eccezione di prescrizione sollevata da parte ricorrente, sia nel caso di mancata notificazione dell'avviso di addebito, sia, in caso di prova della stessa, nel periodo successivo alle medesima. Ora, come noto, i crediti previdenziali sono soggetti alla prescrizione quinquennale ex art. 3 –comma
9 L. 335/1995 (“le contribuzioni di previdenza ed assistenza sociale obbligatoria si prescrivono in cinque anni”), Invero il diritto di credito azionato dall' mediante l'iscrizione nei Controparte_4
ruoli esattoriali non muta la sua natura e, quindi, il regime prescrizionale ad esso applicabile, ed anche nel caso della sopravvenuta inopponibilità della cartella esattoriale ritualmente notificata,
continua ad essere assoggettato al regime prescrizionale quinquennale previsto dalla L. 335/1995
atteso che non può certamente applicarsi al caso de quo la norma speciale dettata dall'art. 2953 c.c.
in materia di “giudicato”.
Nel caso di specie, dalla documentazione versata ritualmente in atti dall'ente previdenziale, si evince chiaramente che l'avviso di addebito n. 59620140004301190/000, veniva ritualmente notificato in data 24.10.2014, a mezzo del servizio postale.
La mancata impugnazione nei termini di cui al Dlgs 17.2.1999 n. 46, ha determinato sia l'irretrattabilità del credito, che l'inammissibilità successiva di qualsivoglia motivo di contestazione che avrebbe potuto sollevarsi mediante la rituale impugnazione, in virtù della natura decadenziale del termine succitato (cfr. Cass. civ. Sez.L. ord. n. 26101del 2-11-2017).
Con riguardo al periodo successivo alla notificazione, l'eccezione di prescrizione risulta fondata, non avendo, gli enti resistenti, documentato di avere compiuto atti interruttivi in epoca successiva alla notifica dell'avviso di addebito e prima della notifica del sollecito di pagamento n.29620229011868118/000.
Va infatti rilevata l'inidoneità della notifica dell'intimazione di pagamento n.29620189002600942000 ad interrompere il decorso del termine prescrizionale, atteso che in atti è
presente solo “un referto di notifica” per compiuta giacenza del 4.4.2019 e non l'intimazione stessa,
di modo che non vi è prova che la suddetta relata sia riferibile ai crediti per i quali oggi è causa.
Ne consegue che i crediti portati dall'avviso di addebito in oggetto devono ritenersi prescritti per il decorso di oltre un quinquennio fra la data della sua notifica( 24.10.2014) e quella di un primo valido atto interruttivo, ovvero l'atto impugnato (19.09.2024) Va infine osservato che la prescrizione risulta intervenuta prima delle proroghe dei termini di prescrizione e decadenza relativi alla attività degli enti impositori a causa della emergenza sanitaria
Covid.
Ritenendo assorbita ogni altra questione, il ricorso deve essere accolto.
Sussistono giusti motivi, connessi alla posizione processuale di ed all'esclusiva responsabilità CP_2
della per l'intervenuta prescrizione dei crediti oggetto di causa, Controparte_3
per compensare integralmente le spese di lite tra il primo e l'opponente.
Le restanti spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Come in epigrafe
Palermo, 1.4.2025
Il Giudice Onorario
Carmela Fachile 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
29620189002600942000 in data 04/04/2019 e alla luce della sospensione emergenziale Covid19.