Art. 23. (Norme transitorie in materia di nomina e di conferma.
Proroga dei giudici di pace in servizio) 1. Le nomine e le conferme a giudice di pace in forza degli avvisi di copertura dei posti di cui all'elenco allegato al decreto del Ministro di grazia e giustizia 3 dicembre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 serie speciale n. 95 del 4 dicembre 1998, sono effettuate con decreto del Ministro della giustizia, previa deliberazione del Consiglio superiore della magistratura, su proposta del consiglio giudiziario integrato territorialmente competente. 2. I magistrati nominati ai sensi del comma 1, esclusi quelli confermati, assumono possesso dell'ufficio nei trenta giorni successivi allo svolgimento di un periodo di tirocinio della durata di sei mesi. Si applicano gli articoli 4 e 5 della legge 21 novembre 1991, n. 374 , nel testo anteriormente vigente e, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all' articolo 4-bis della legge 21 novembre 1991, n. 374 , introdotto dall'articolo 2 della presente legge. 3. All' articolo 2, comma 1, del decreto-legge 1 febbraio 1999, n. 16 , convertito, con modificazioni, dalla legge 1 aprile 1999, n. 84 , le parole: "31 dicembre 1999" sono sostituite dalle seguenti: "31 marzo 2000".
Note all'art. 23:
- Si trascrivono gli articoli 4 e 5, nel testo anteriormente vigente, della citata legge 21 novembre 1991, n. 374 :
"Art. 4 (Nomina nell'ufficio). - 1. I magistrati onora ri chiamati a ricoprire l'ufficio del giudice di pace sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consi glio superiore della magistratura su proposta formulata dal consiglio giudiziario territorialmente competente, integrato da cinque rappresentanti designati, d'intesa tra loro, dai consigli dell'ordine degli avvocati e procuratori del distretto di corte d'appello.
2. Ai fini previsti dal comma 1, il presidente della corte d'appello, almeno sei mesi prima che si verifichino vacanze nella pianta organica degli uffici del giudice di pace ovvero al verifi carsi della vacanza, richiede ai sindaci dei comuni interessati di dare notizia delle vacanze medesime mediante affissione nell'albo pretorio ed ogni altra forma di pubblicita' ritenuta idonea, con invito alla presentazione, entro sessan ta giorni, di una domanda, corredata dei docu menti occorrenti per provare il possesso dei requisiti necessari per la nomina dei titoli di preferenza e di una dichiarazione dell'insussi stenza delle cause di incompatibilita' previste dalla legge.
3. Il presidente della corte d'appello, ricevute le domande degli interessati corredate dei rela tivi documenti, le trasmette al consiglio giudi ziario. Il consiglio giudiziario formula le moti vate proposte sulla base delle domande ricevute e degli elementi acquisiti, indicando, se possibi le, in via prioritaria una terna di nomi scelti fra coloro che sono in possesso dei titoli di preferenza di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 5.
4. Le domande degli interessati, i relativi documenti e le proposte del consiglio giudiziario, sono trasmessi dal presidente della corte d'appello al Consiglio superiore della magistratura.
5. Il magistrato onorario chiamato a ricoprire le funzioni di giudice di pace assume possesso dell'ufficio entro sessanta giorni dalla nomina.
5-bis. In sede di prima applicazione il magistra to onorario chiamato a ricoprire le funzioni di giudice di pace assume possesso dell'ufficio nel termine che verra' stabilito dal Ministro di grazia e giustizia.
6. In sede di prima applicazione il Consiglio superiore della magistratura adotta la delibera zione di cui al comma 1 entro otto mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della presente legge".
"Art. 5 (Requisiti per la nomina e titoli preferenziali). - 1. Per la nomina a giudice di pace sono richie sti i seguenti requisiti:
a) essere cittadino italiano;
b) avere l'esercizio dei diritti civili e politici;
c) non avere riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva per contravvenzione, e non essere stato sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza;
d) avere idoneita' fisica e psichica;
e) avere eta' non inferiore a 30 e non superiore a 70 anni, ovvero non superiore a 70 anni senza alcun limite minimo di eta' se procuratori legali o notai;
f) avere la residenza in un comune della cir coscrizione del tribunale dove ha sede l'ufficio del giudice di pace;
g) avere il possesso della laurea in giuri sprudenza;
h) avere cessato, o impegnarsi a cessare prima dell'assunzione delle funzioni di giudice di pace, l'esercizio di qualsiasi attivita' lavorativa dipendente pubblica o privata.
2. Il requisito di cui alla lettera f) del comma 1 non e' richiesto nei confronti i coloro che esercitano la professione forense o le funzioni notarili.
3. Accertati i requisiti di cui al comma 1, la nomina deve cadere su persone capaci di assolve re degnamente, per indipendenza e prestigio acquisito e per esperienza giuridica e culturale maturata, le funzioni di magistrato onorario.
4. Costituiscono titoli di preferenza per la nomina l'esercizio, anche pregresso:
a) delle funzioni giudiziarie, anche onorarie;
b) della professione forense ovvero delle fun zioni notarili;
c) dell'insegnamento di materie giuridiche nelle universita' o negli istituti superiori statali;
d) delle funzioni inerenti alle qualifiche diri genziali e alla ex carriera direttiva delle cancellerie e delle segreterie giudiziarie;
e) delle funzioni inerenti alle qualifiche diri genziali e alla ex carriera direttiva della pubblica amministrazione;
f) delle funzioni di ufficiale di polizia giudi ziaria.
5. A parita' di possesso dei requisiti e dei titoli di cui ai commi 1, 3 e 4, sono prioritariamente nominati coloro che esercitano o hanno esercita to le funzioni di giudice conciliatore o di vice conciliatore.
6. In caso di nomina condizionata alla cessa zione dell'attivita', questa deve avvenire, a pena di decadenza, anche in deroga ai termini di preav viso previsti dalle leggi relative ai singoli impie ghi, entro sessanta giorni dalla nomina".
- Il testo dell' art. 2, comma 1, della legge 1 aprile 1999, n. 84 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1 febbraio 1999, n. 16 , recante disposizioni urgenti per la modifica della legge 21 novembre 1991, n. 374 , in tema di conferma dell'esercizio delle funzioni di giudice di pace, nonche' proroga dell'esercizio delle funzioni medesime) come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente:
"Art. 2. - 1. L'esercizio delle funzioni dei giudici di pace in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto presso gli uffici di cui all'elenco allegato al decreto del Ministro di grazia e giustizia in data 3 dicembre 1998, recante disposizioni per la copertura di posti di giudice di pace, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale - n. 95 del 4 dicembre 1998, e' prorogato fino alla copertura dei rispettivi posti all'esito delle procedure di cui al medesimo decreto e comunque non oltre la data del 31 marzo 2000".
Proroga dei giudici di pace in servizio) 1. Le nomine e le conferme a giudice di pace in forza degli avvisi di copertura dei posti di cui all'elenco allegato al decreto del Ministro di grazia e giustizia 3 dicembre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 serie speciale n. 95 del 4 dicembre 1998, sono effettuate con decreto del Ministro della giustizia, previa deliberazione del Consiglio superiore della magistratura, su proposta del consiglio giudiziario integrato territorialmente competente. 2. I magistrati nominati ai sensi del comma 1, esclusi quelli confermati, assumono possesso dell'ufficio nei trenta giorni successivi allo svolgimento di un periodo di tirocinio della durata di sei mesi. Si applicano gli articoli 4 e 5 della legge 21 novembre 1991, n. 374 , nel testo anteriormente vigente e, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all' articolo 4-bis della legge 21 novembre 1991, n. 374 , introdotto dall'articolo 2 della presente legge. 3. All' articolo 2, comma 1, del decreto-legge 1 febbraio 1999, n. 16 , convertito, con modificazioni, dalla legge 1 aprile 1999, n. 84 , le parole: "31 dicembre 1999" sono sostituite dalle seguenti: "31 marzo 2000".
Note all'art. 23:
- Si trascrivono gli articoli 4 e 5, nel testo anteriormente vigente, della citata legge 21 novembre 1991, n. 374 :
"Art. 4 (Nomina nell'ufficio). - 1. I magistrati onora ri chiamati a ricoprire l'ufficio del giudice di pace sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consi glio superiore della magistratura su proposta formulata dal consiglio giudiziario territorialmente competente, integrato da cinque rappresentanti designati, d'intesa tra loro, dai consigli dell'ordine degli avvocati e procuratori del distretto di corte d'appello.
2. Ai fini previsti dal comma 1, il presidente della corte d'appello, almeno sei mesi prima che si verifichino vacanze nella pianta organica degli uffici del giudice di pace ovvero al verifi carsi della vacanza, richiede ai sindaci dei comuni interessati di dare notizia delle vacanze medesime mediante affissione nell'albo pretorio ed ogni altra forma di pubblicita' ritenuta idonea, con invito alla presentazione, entro sessan ta giorni, di una domanda, corredata dei docu menti occorrenti per provare il possesso dei requisiti necessari per la nomina dei titoli di preferenza e di una dichiarazione dell'insussi stenza delle cause di incompatibilita' previste dalla legge.
3. Il presidente della corte d'appello, ricevute le domande degli interessati corredate dei rela tivi documenti, le trasmette al consiglio giudi ziario. Il consiglio giudiziario formula le moti vate proposte sulla base delle domande ricevute e degli elementi acquisiti, indicando, se possibi le, in via prioritaria una terna di nomi scelti fra coloro che sono in possesso dei titoli di preferenza di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 5.
4. Le domande degli interessati, i relativi documenti e le proposte del consiglio giudiziario, sono trasmessi dal presidente della corte d'appello al Consiglio superiore della magistratura.
5. Il magistrato onorario chiamato a ricoprire le funzioni di giudice di pace assume possesso dell'ufficio entro sessanta giorni dalla nomina.
5-bis. In sede di prima applicazione il magistra to onorario chiamato a ricoprire le funzioni di giudice di pace assume possesso dell'ufficio nel termine che verra' stabilito dal Ministro di grazia e giustizia.
6. In sede di prima applicazione il Consiglio superiore della magistratura adotta la delibera zione di cui al comma 1 entro otto mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della presente legge".
"Art. 5 (Requisiti per la nomina e titoli preferenziali). - 1. Per la nomina a giudice di pace sono richie sti i seguenti requisiti:
a) essere cittadino italiano;
b) avere l'esercizio dei diritti civili e politici;
c) non avere riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva per contravvenzione, e non essere stato sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza;
d) avere idoneita' fisica e psichica;
e) avere eta' non inferiore a 30 e non superiore a 70 anni, ovvero non superiore a 70 anni senza alcun limite minimo di eta' se procuratori legali o notai;
f) avere la residenza in un comune della cir coscrizione del tribunale dove ha sede l'ufficio del giudice di pace;
g) avere il possesso della laurea in giuri sprudenza;
h) avere cessato, o impegnarsi a cessare prima dell'assunzione delle funzioni di giudice di pace, l'esercizio di qualsiasi attivita' lavorativa dipendente pubblica o privata.
2. Il requisito di cui alla lettera f) del comma 1 non e' richiesto nei confronti i coloro che esercitano la professione forense o le funzioni notarili.
3. Accertati i requisiti di cui al comma 1, la nomina deve cadere su persone capaci di assolve re degnamente, per indipendenza e prestigio acquisito e per esperienza giuridica e culturale maturata, le funzioni di magistrato onorario.
4. Costituiscono titoli di preferenza per la nomina l'esercizio, anche pregresso:
a) delle funzioni giudiziarie, anche onorarie;
b) della professione forense ovvero delle fun zioni notarili;
c) dell'insegnamento di materie giuridiche nelle universita' o negli istituti superiori statali;
d) delle funzioni inerenti alle qualifiche diri genziali e alla ex carriera direttiva delle cancellerie e delle segreterie giudiziarie;
e) delle funzioni inerenti alle qualifiche diri genziali e alla ex carriera direttiva della pubblica amministrazione;
f) delle funzioni di ufficiale di polizia giudi ziaria.
5. A parita' di possesso dei requisiti e dei titoli di cui ai commi 1, 3 e 4, sono prioritariamente nominati coloro che esercitano o hanno esercita to le funzioni di giudice conciliatore o di vice conciliatore.
6. In caso di nomina condizionata alla cessa zione dell'attivita', questa deve avvenire, a pena di decadenza, anche in deroga ai termini di preav viso previsti dalle leggi relative ai singoli impie ghi, entro sessanta giorni dalla nomina".
- Il testo dell' art. 2, comma 1, della legge 1 aprile 1999, n. 84 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1 febbraio 1999, n. 16 , recante disposizioni urgenti per la modifica della legge 21 novembre 1991, n. 374 , in tema di conferma dell'esercizio delle funzioni di giudice di pace, nonche' proroga dell'esercizio delle funzioni medesime) come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente:
"Art. 2. - 1. L'esercizio delle funzioni dei giudici di pace in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto presso gli uffici di cui all'elenco allegato al decreto del Ministro di grazia e giustizia in data 3 dicembre 1998, recante disposizioni per la copertura di posti di giudice di pace, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale - n. 95 del 4 dicembre 1998, e' prorogato fino alla copertura dei rispettivi posti all'esito delle procedure di cui al medesimo decreto e comunque non oltre la data del 31 marzo 2000".