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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 26/05/2025, n. 769 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 769 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2042/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
Riunito in Camera di ConSIlio con l'intervento dei IGg. Magistrati:
Dott.ssa Rossella MASTROPIETRO Presidente rel./est.
Dott.ssa Stefania FROJO Giudice
Dott. Alberto Angelo BALZANI Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 2042/2024 R.G. Cont.
Oggetto: separazione coniugi promossa con ricorso da:
(C.F. , nata a [...], il Parte_1 C.F._1
22.10.1981 residente in [...], elettivamente domiciliata in Ivrea
(TO), Piazza Municipio 6, presso lo studio degli Avv.ti Francesca Bongiovanni e Pietro
Paolo Cecchin per delega in atti;
ricorrente
CONTRO
nato a [...] il [...], C.F. residente in CP_1 C.F._2
Ivrea, Via Antonio Gramsci n. 9 rappresentato e difeso dall'avv. Mila Fiorina,
elettivamente domiciliata presso il suo studio in Strambino (TO), C.so Torino n. 49 per delega in atti;
resistente
Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della
Repubblica di Ivrea- pagina 1 di 11 Conclusioni congiunte
“pronunci la separazione personale e consensuale dei coniugi, omologando con sentenza le
seguenti CONDIZIONI:
1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente con l'obbligo del mutuo rispetto;
2. le parti convengono il regime condiviso di esercizio della responsabilità genitoriale sui figli
minori e con stabile collocazione abitativa dei medesimi con la madre, presso la Per_1 Per_2
sua abitazione ove i minori manterranno la residenza anagrafica;
3. entrambi i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente sui figli, per le
questioni di ordinaria amministrazione, nei rispettivi periodi di convivenza. Le decisioni di
maggiore interesse per i minori, relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute verranno
assunte di comune accordo dai genitori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e
delle aspirazioni dei figli;
4. le parti manterranno reciproco rispetto e comunicazione tra loro, al fine di garantire un
rapporto equilibrato e continuativo dei minori con ciascuno dei genitori, ricevendo cura,
educazione ed istruzione da entrambi, e conservando rapporti SInificativi con gli ascendenti e con
i parenti di ciascun ramo genitoriale;
5. quanto all'esercizio del diritto di visita/frequentazione dei figli, il padre, salvo diverso accordo
tra le parti, potrà tenere con sé e presso la propria abitazione con il seguente Per_2 Per_1
calendario:
- nelle settimane in cui il padre mantiene il primo turno di lavoro e che terminano con il weekend
di competenza materna: due pomeriggi, tendenzialmente il mercoledì ed il venerdì, dall'uscita di
scuola sino alle ore 21.30;
- nelle restanti settimane: il padre trascorrerà con i figli dal venerdì sera alle ore 20.00 alla
domenica sera sino alle 21.30.
Con disponibilità della SI.ra ad accompagnare i figli presso il padre o prelevarli dallo CP_2
stesso in caso di necessità del SI. e con la disponibilità di quest'ultimo a condurre i figli CP_1
a metà strada in caso di necessità della IG.ra . CP_2
pagina 2 di 11 Inoltre le parti autorizzano espressamente l'altro genitore a delegare i nonni o persona di sua
fiducia al prelievo o riaccompagnamento dei minori in caso di impedimenti.
Il tutto compatibilmente con le necessità e le attività extrascolastiche dei minori e con i turni di
lavoro dei genitori, nonché nel pieno rispetto delle volontà dei figli.
In caso di impossibilità ad incontrare i minori come anzidetto, la SI.ra si rende disponibile CP_2
a far recuperare gli incontri al padre, previo accordo tra le parti e ciò al fine di garantire il più
possibile incontri equilibrati tra i genitori e figli.
- Metà delle vacanze natalizie e pasquali.
- Nelle vacanze estive tre settimane anche non consecutive da concordare entro il 31.05 di ciascun
anno o comunque non appena in possesso del calendario vacanze fornito dai rispettivi datori di
lavoro.
Resta inteso che le parti reciprocamente si impegnano a collaborare tra loro e ad organizzare
modalità di incontro il più possibile paritarie tra i due genitori, così da garantire ai minori una
crescita equilibrata con entrambi i genitori, il tutto comunque nel pieno rispetto delle volontà dei
figli minori;
6. il SI. contribuirà al mantenimento dei figli minori mediante la corresponsione di un CP_1
assegno di mantenimento in favore della SI.ra pari ad euro 600,00 mensili (300 per CP_2
ciascun figlio), da versarsi a mezzo bonifico bancario con valuta entro e non oltre il giorno 20 di
ogni mese (con decorrenza dal mese di febbraio 2025) e da rivalutarsi secondo gli indici Istat, con
primo aggiornamento al dodicesimo mese successivo alla firma del presente accordo, oltre al 50%
dei buoni mensa (somma dei due minori diviso a metà), oltre al 50% delle spese extra e
straordinarie sostenute nell'interesse dei minori, da rimborsarsi entro 15 giorni dall'invio della
documentazione comprovante la spesa, regolate dal Protocollo d'Intesa tra Magistrati e avvocati
vigente presso il Tribunale di Ivrea, che viene in questa sede ratificato nel contenuto ed approvato
dalle parti.
Resta quindi inteso che tutte le spese di cui all'art. 1 del Protocollo citato saranno ad esclusivo
carico della SI.ra Nello specifico, la stessa si impegna pertanto ad acquistare tutto CP_2
l'abbigliamento e le scarpe necessari per i figli ed a fornire i predetti beni ai medesimi nei periodi di
pagina 3 di 11 soggiorno o vacanza presso il padre. Analogamente la SI.ra dovrà provvedere a tutte le CP_2
spese del parrucchiere dei figli.
In caso di mancanze, provvederà il padre, previo preavviso alla SI.ra e dietro assenso della CP_2
medesima sulla spesa, e tale importo verrà richiesto in rimborso alla madre che vi dovrà
provvedere entro 15 giorni dalla richiesta, salvo che le parti si accordino su diverse compensazioni.
L'assegno unico sarà percepito nella misura del 100% dalla SI.ra genitore collocatario dei CP_2
figli minori.
I figli minori invece saranno fiscalmente a carico di ogni genitore nella misura del 50%;
7. Il IG. si impegna altresì al versamento in favore della IG.ra dell'importo CP_1 CP_2
forfettario di euro 3.800,00 a titolo di arretrati sul contributo al mantenimento dei figli in
relazione al periodo luglio 2024-gennaio 2025, entro due mesi dal deposito delle condizioni
congiunte;
8. I coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e di non avere nulla a pretendere
l'uno rispetto all'altro a titolo di assegno di mantenimento;
9. Le parti inoltre intendono regolare ogni questione patrimoniale tra loro pendente e nello
specifico:
a) il fuoristrada Suzuki tg. AP666FT viene assegnato in proprietà esclusiva alla SI.ra che CP_2
si farà carico di tutte le spese di voltura, tasse di proprietà, manutenzione ordinaria e straordinaria
del mezzo;
b) i due orologi Rolex sono assegnati in proprietà esclusiva al SI. CP_1
c) la motocicletta DA CB100, attualmente depositata in conto vendita presso di CP_3
San Giorgio C.se, verrà venduta al prezzo concordato tra le parti ed il ricavato della vendita sarà
suddiviso al 50% tra le stesse, previa estinzione del finanziamento Agos ancora esistente. Fintanto
che la motocicletta non sarà venduta le parti continueranno a pagare, nella misura del 50%
ciascuno, la rata del finanziamento predetto fino ad estinzione del medesimo;
d) la somma di circa euro 8.000,00 (restituita dall'Istituto Bancario Intesa Sanpaolo a titolo di
rimborso interessi per l'estinzione anticipata del mutuo sull'immobile coniugale) è stata suddivisa
nella misura di euro € 3.500,00 cadauno;
le parti danno atto di aver convenuto di mantenere il
pagina 4 di 11 deposito della somma restante sul conto corrente cointestato e di intendere utilizzare l'importo
suddetto per il pagamento di parte delle rate del finanziamento Agos per la moto DA (salvo
vendita anticipata del motociclo);
e) in caso di vendita della motocicletta DA o di estinzione del finanziamento, le parti si
impegnano a chiudere il conto corrente ancora cointestato in essere presso Intesa Sanpaolo;
f) quanto ai beni mobili, le parti regolamentano la seguente suddivisione:
- la SI.ra trattiene il barbecue, la saldatrice, l'idropulitrice, il pentolame e la biancheria, CP_2
beni già nella sua disponibilità;
- al SI. vengono assegnati la bicicletta Cube, l'attrezzatura da montagna ed il servizio CP_1
piatti . La SI.ra si impegna a consegnare tutti i predetti beni al SI. CP_4 CP_2 CP_1
entro due mesi dal deposito delle conclusioni congiunte.
g) Il SI. si impegna a versare a titolo di conguaglio per la vendita delle motociclette CP_1
KTM SS e baby KTM SS alla SI.ra la somma di euro 2.650,00 entro due CP_2
mesi dal deposito delle conclusioni congiunte.
10. Con l'adempimento di quanto previsto ai punti che precedono i coniugi danno atto di aver
regolato ogni loro rapporto patrimoniale e di null'altro avere reciprocamente a pretendere per
qualsivoglia titolo o ragione (sia per aspetti patrimoniali, che per mantenimento arretrato, spese
extra, etc..);
11. Spese legali integralmente compensate tra le parti.
Il P.M. ha concluso: “V° Il PM conclude per l'accoglimento delle richieste congiunte delle parti.”
RAGIO NI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, corredato dai documenti di rito e iscritto il giorno 22.7.2024,
[...]
evocava in giudizio la moglie innanzi l'intestato Tribunale Parte_1 CP_1
affinché pronunciasse la separazione personale tra i coniugi, premettendo che contraeva matrimonio con rito concordatario, in data 19.06.2010, con il IG. CP_1
optando per il regime patrimoniale della comunione dei beni (matrimonio trascritto presso l'Ufficio di Stato Civile del Comune di San Giusto Canavese -Anno 2010, Parte II,
Serie A, n. 3). Dall'unione nascevano: (il 05.12.2013), e Persona_3 CP_1
pagina 5 di 11 (il 03.01.2017). La ricorrente ha chiesto inoltre l'affido dei figli minori ai genitori, Per_1
con collocazione prevalentemente con la madre, ponendo a carico del padre un contributo al mantenimento del figlio non inferiore ad €. 600,00 (€ 300,00 cadauno per ciascun figlio), oltre al 50% delle spese extra assegno, e attribuzione interamente alla madre dell'Assegno Unico per i figli.
Il convenuto si è costituito in giudizio dando atto che le parti avevano trovato l'accordo.
All'udienza di prima comparizione delle parti ex art. 473 bis.21 c.p.c. del giorno 7 maggio
2025 i coniugi venivano autorizzati a vivere separati e, avendo trovato l'accordo,
rassegnavano le conclusioni congiunte sopra riportate.
Ai sensi dell'art. 473 bis.4 c.p.c., non si riteneva necessario procedere all'ascolto della minore, prendendo il Tribunale atto dell'accordo dei genitori sull'affidamento della prole.
Il P.M. ha concluso per l'accoglimento delle richieste congiunte delle parti.
Tanto premesso, va evidenziato che la domanda di separazione personale è meritevole di accoglimento, in quanto le risultanze di causa depongono chiaramente nel senso dell'insorgenza tra i coniugi di una situazione di insanabile contrasto, che ha reso intollerabile la convivenza.
In particolare, il tenore complessivo delle deduzioni svolte dai coniugi, l'indifferenza verso ogni sollecitazione alla riconciliazione, nonché l'ormai perdurante cessazione della convivenza sono tutti elementi che lasciano agevolmente ritenere la cessazione di ogni interesse tra i coniugi con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Deve quindi pronunciarsi la separazione personale dei coniugi, che hanno contratto matrimonio concordatario il 19 giugno 2010 in San Giusto C.se (TO), (atto n. 3 P.II S.A)
(doc. 1 certificato di matrimonio).
Devono eseguirsi le formalità previste per legge.
Le parti hanno trovato l'accordo per l'affidamento ed il mantenimento della prole e per la regolamentazione dei rapporti tra loro. Le conclusioni rassegnate dalle parti in quanto pagina 6 di 11 conformi a legge ed all'interesse della prole (cui viene garantito pari accesso ad entrambe le figure genitoriali nel rispetto del principio cd. di “bigenitorialità”), possono essere recepite e ratificate dal Collegio.
Le spese di lite vanno compensate tra le parti (come del resto da richiesta delle medesime).
P. Q. M.
Il Tribunale Ordinario di Ivrea
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
sentito il P.M., così provvede:
1. PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi e Parte_1
che hanno contratto matrimonio concordatario il 19 giugno 2010 in CP_1
San Giusto C.se (TO), (atto n. 3 P.II S.A). Già autorizzati i coniugi a vivere separatamente con l'obbligo del mutuo rispetto.
Devono eseguirsi le formalità previste dalla legge;
2. dispone il regime condiviso di esercizio della responsabilità genitoriale sui figli minori e con stabile collocazione abitativa dei medesimi con la madre, presso Per_1 Per_2
la sua abitazione ove i minori manterranno la residenza anagrafica;
3. entrambi i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente sui figli,
per le questioni di ordinaria amministrazione, nei rispettivi periodi di convivenza. Le
decisioni di maggiore interesse per i minori, relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute verranno assunte di comune accordo dai genitori, tenendo conto delle capacità,
dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli;
4. le parti manterranno reciproco rispetto e comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo dei minori con ciascuno dei genitori, ricevendo cura,
educazione ed istruzione da entrambi, e conservando rapporti SInificativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale;
pagina 7 di 11 5. quanto all'esercizio del diritto di visita/frequentazione dei figli, il padre, salvo diverso accordo tra le parti, potrà tenere con sé e presso la propria abitazione Per_2 Per_1
con il seguente calendario:
- nelle settimane in cui il padre mantiene il primo turno di lavoro e che terminano con il weekend di competenza materna: due pomeriggi, tendenzialmente il mercoledì ed il venerdì, dall'uscita di scuola sino alle ore 21.30;
- nelle restanti settimane: il padre trascorrerà con i figli dal venerdì sera alle ore 20.00 alla domenica sera sino alle 21.30.
Dà atto che le parti hanno concordato e dichiarato:
- con disponibilità della SI.ra ad accompagnare i figli presso il padre o prelevarli CP_2
dallo stesso in caso di necessità del SI. e con la disponibilità di quest'ultimo a CP_1
condurre i figli a metà strada in caso di necessità della IG.ra . CP_2
- di autorizzare espressamente l'altro genitore a delegare i nonni o persona di sua fiducia al prelievo o riaccompagnamento dei minori in caso di impedimenti.
Il tutto compatibilmente con le necessità e le attività extrascolastiche dei minori e con i turni di lavoro dei genitori, nonché nel pieno rispetto delle volontà dei figli.
- in caso di impossibilità ad incontrare i minori come anzidetto, la SI.ra si rende CP_2
disponibile a far recuperare gli incontri al padre, previo accordo tra le parti e ciò al fine di garantire il più possibile incontri equilibrati tra i genitori e figli.
- Metà delle vacanze natalizie e pasquali.
- Nelle vacanze estive tre settimane anche non consecutive da concordare entro il 31.05 di ciascun anno o comunque non appena in possesso del calendario vacanze fornito dai rispettivi datori di lavoro.
Resta inteso che le parti reciprocamente si impegnano a collaborare tra loro e ad organizzare modalità di incontro il più possibile paritarie tra i due genitori, così da garantire ai minori una crescita equilibrata con entrambi i genitori, il tutto comunque nel pieno rispetto delle volontà dei figli minori;
pagina 8 di 11 6. il SI. contribuirà al mantenimento dei figli minori mediante la CP_1
corresponsione di un assegno di mantenimento in favore della SI.ra pari ad euro CP_2
600,00 mensili (300 per ciascun figlio), da versarsi a mezzo bonifico bancario con valuta entro e non oltre il giorno 20 di ogni mese (con decorrenza dal mese di febbraio 2025) e da rivalutarsi secondo gli indici Istat, con primo aggiornamento al dodicesimo mese successivo alla firma del presente accordo, oltre al 50% dei buoni mensa (somma dei due minori diviso a metà), oltre al 50% delle spese extra e straordinarie sostenute nell'interesse dei minori, da rimborsarsi entro 15 giorni dall'invio della documentazione comprovante la spesa, regolate dal Protocollo d'Intesa tra Magistrati e avvocati vigente presso il Tribunale di Ivrea, che viene in questa sede ratificato nel contenuto ed approvato dalle parti.
Dà atto che le parti hanno concordato e dichiarato che resta quindi inteso che tutte le spese di cui all'art. 1 del Protocollo citato saranno ad esclusivo carico della SI.ra . CP_2
Nello specifico, la stessa si impegna pertanto ad acquistare tutto l'abbigliamento e le scarpe necessari per i figli ed a fornire i predetti beni ai medesimi nei periodi di soggiorno o vacanza presso il padre. Analogamente la SI.ra dovrà provvedere a CP_2
tutte le spese del parrucchiere dei figli.
In caso di mancanze, provvederà il padre, previo preavviso alla SI.ra e dietro CP_2
assenso della medesima sulla spesa, e tale importo verrà richiesto in rimborso alla madre che vi dovrà provvedere entro 15 giorni dalla richiesta, salvo che le parti si accordino su diverse compensazioni.
L'assegno unico sarà percepito nella misura del 100% dalla SI.ra , genitore CP_2
collocatario dei figli minori.
I figli minori invece saranno fiscalmente a carico di ogni genitore nella misura del 50%;
7. Dà atto che le parti hanno concordato e dichiarato che il IG. si impegna CP_1
altresì al versamento in favore della IG.ra dell'importo forfettario di euro 3.800,00 CP_2
a titolo di arretrati sul contributo al mantenimento dei figli in relazione al periodo luglio
2024-gennaio 2025, entro due mesi dal deposito delle condizioni congiunte;
pagina 9 di 11 8. Dà atto che le parti hanno concordato e dichiarato di essere economicamente indipendenti e di non avere nulla a pretendere l'uno rispetto all'altro a titolo di assegno di mantenimento;
9. Dà atto che le parti hanno concordato e dichiarato che intendono regolare ogni questione patrimoniale tra loro pendente e nello specifico:
a) il fuoristrada Suzuki tg. AP666FT viene assegnato in proprietà esclusiva alla SI.ra
, che si farà carico di tutte le spese di voltura, tasse di proprietà, manutenzione CP_2
ordinaria e straordinaria del mezzo;
b) i due orologi Rolex sono assegnati in proprietà esclusiva al SI. ; CP_1
c) la motocicletta DA CB100, attualmente depositata in conto vendita presso CP_3
di San Giorgio C.se, verrà venduta al prezzo concordato tra le parti ed il ricavato
[...]
della vendita sarà suddiviso al 50% tra le stesse, previa estinzione del finanziamento
Agos ancora esistente. Fintanto che la motocicletta non sarà venduta le parti continueranno a pagare, nella misura del 50% ciascuno, la rata del finanziamento predetto fino ad estinzione del medesimo;
d) la somma di circa euro 8.000,00 (restituita dall'Istituto Bancario Intesa Sanpaolo a titolo di rimborso interessi per l'estinzione anticipata del mutuo sull'immobile coniugale)
è stata suddivisa nella misura di euro € 3.500,00 cadauno;
le parti danno atto di aver convenuto di mantenere il deposito della somma restante sul conto corrente cointestato e di intendere utilizzare l'importo suddetto per il pagamento di parte delle rate del finanziamento Agos per la moto DA (salvo vendita anticipata del motociclo);
e) in caso di vendita della motocicletta DA o di estinzione del finanziamento, le parti si impegnano a chiudere il conto corrente ancora cointestato in essere presso Intesa
Sanpaolo;
f) quanto ai beni mobili, le parti regolamentano la seguente suddivisione:
- la SI.ra trattiene il barbecue, la saldatrice, l'idropulitrice, il pentolame e la CP_2
biancheria, beni già nella sua disponibilità;
pagina 10 di 11 - al SI. vengono assegnati la bicicletta Cube, l'attrezzatura da montagna ed il CP_1
servizio piatti . La SI.ra si impegna a consegnare tutti i predetti beni CP_4 CP_2
al SI. entro due mesi dal deposito delle conclusioni congiunte. CP_1
g) Il SI. si impegna a versare a titolo di conguaglio per la vendita delle CP_1
motociclette KTM SS e baby KTM SS alla SI.ra la somma di euro CP_2
2.650,00 entro due mesi dal deposito delle conclusioni congiunte.
10. Dà atto che le parti hanno concordato e dichiarato che con l'adempimento di quanto previsto ai punti che precedono i coniugi danno atto di aver regolato ogni loro rapporto patrimoniale e di null'altro avere reciprocamente a pretendere per qualsivoglia titolo o ragione (sia per aspetti patrimoniali, che per mantenimento arretrato, spese extra, etc..);
11. Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso nella camera di conSIlio del Tribunale di Ivrea il giorno 21 maggio 2025
IL PRESIDENTE rel/est.
Rossella MASTROPIETRO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei minori. (art.
52 codice privacy)
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
Riunito in Camera di ConSIlio con l'intervento dei IGg. Magistrati:
Dott.ssa Rossella MASTROPIETRO Presidente rel./est.
Dott.ssa Stefania FROJO Giudice
Dott. Alberto Angelo BALZANI Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 2042/2024 R.G. Cont.
Oggetto: separazione coniugi promossa con ricorso da:
(C.F. , nata a [...], il Parte_1 C.F._1
22.10.1981 residente in [...], elettivamente domiciliata in Ivrea
(TO), Piazza Municipio 6, presso lo studio degli Avv.ti Francesca Bongiovanni e Pietro
Paolo Cecchin per delega in atti;
ricorrente
CONTRO
nato a [...] il [...], C.F. residente in CP_1 C.F._2
Ivrea, Via Antonio Gramsci n. 9 rappresentato e difeso dall'avv. Mila Fiorina,
elettivamente domiciliata presso il suo studio in Strambino (TO), C.so Torino n. 49 per delega in atti;
resistente
Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della
Repubblica di Ivrea- pagina 1 di 11 Conclusioni congiunte
“pronunci la separazione personale e consensuale dei coniugi, omologando con sentenza le
seguenti CONDIZIONI:
1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente con l'obbligo del mutuo rispetto;
2. le parti convengono il regime condiviso di esercizio della responsabilità genitoriale sui figli
minori e con stabile collocazione abitativa dei medesimi con la madre, presso la Per_1 Per_2
sua abitazione ove i minori manterranno la residenza anagrafica;
3. entrambi i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente sui figli, per le
questioni di ordinaria amministrazione, nei rispettivi periodi di convivenza. Le decisioni di
maggiore interesse per i minori, relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute verranno
assunte di comune accordo dai genitori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e
delle aspirazioni dei figli;
4. le parti manterranno reciproco rispetto e comunicazione tra loro, al fine di garantire un
rapporto equilibrato e continuativo dei minori con ciascuno dei genitori, ricevendo cura,
educazione ed istruzione da entrambi, e conservando rapporti SInificativi con gli ascendenti e con
i parenti di ciascun ramo genitoriale;
5. quanto all'esercizio del diritto di visita/frequentazione dei figli, il padre, salvo diverso accordo
tra le parti, potrà tenere con sé e presso la propria abitazione con il seguente Per_2 Per_1
calendario:
- nelle settimane in cui il padre mantiene il primo turno di lavoro e che terminano con il weekend
di competenza materna: due pomeriggi, tendenzialmente il mercoledì ed il venerdì, dall'uscita di
scuola sino alle ore 21.30;
- nelle restanti settimane: il padre trascorrerà con i figli dal venerdì sera alle ore 20.00 alla
domenica sera sino alle 21.30.
Con disponibilità della SI.ra ad accompagnare i figli presso il padre o prelevarli dallo CP_2
stesso in caso di necessità del SI. e con la disponibilità di quest'ultimo a condurre i figli CP_1
a metà strada in caso di necessità della IG.ra . CP_2
pagina 2 di 11 Inoltre le parti autorizzano espressamente l'altro genitore a delegare i nonni o persona di sua
fiducia al prelievo o riaccompagnamento dei minori in caso di impedimenti.
Il tutto compatibilmente con le necessità e le attività extrascolastiche dei minori e con i turni di
lavoro dei genitori, nonché nel pieno rispetto delle volontà dei figli.
In caso di impossibilità ad incontrare i minori come anzidetto, la SI.ra si rende disponibile CP_2
a far recuperare gli incontri al padre, previo accordo tra le parti e ciò al fine di garantire il più
possibile incontri equilibrati tra i genitori e figli.
- Metà delle vacanze natalizie e pasquali.
- Nelle vacanze estive tre settimane anche non consecutive da concordare entro il 31.05 di ciascun
anno o comunque non appena in possesso del calendario vacanze fornito dai rispettivi datori di
lavoro.
Resta inteso che le parti reciprocamente si impegnano a collaborare tra loro e ad organizzare
modalità di incontro il più possibile paritarie tra i due genitori, così da garantire ai minori una
crescita equilibrata con entrambi i genitori, il tutto comunque nel pieno rispetto delle volontà dei
figli minori;
6. il SI. contribuirà al mantenimento dei figli minori mediante la corresponsione di un CP_1
assegno di mantenimento in favore della SI.ra pari ad euro 600,00 mensili (300 per CP_2
ciascun figlio), da versarsi a mezzo bonifico bancario con valuta entro e non oltre il giorno 20 di
ogni mese (con decorrenza dal mese di febbraio 2025) e da rivalutarsi secondo gli indici Istat, con
primo aggiornamento al dodicesimo mese successivo alla firma del presente accordo, oltre al 50%
dei buoni mensa (somma dei due minori diviso a metà), oltre al 50% delle spese extra e
straordinarie sostenute nell'interesse dei minori, da rimborsarsi entro 15 giorni dall'invio della
documentazione comprovante la spesa, regolate dal Protocollo d'Intesa tra Magistrati e avvocati
vigente presso il Tribunale di Ivrea, che viene in questa sede ratificato nel contenuto ed approvato
dalle parti.
Resta quindi inteso che tutte le spese di cui all'art. 1 del Protocollo citato saranno ad esclusivo
carico della SI.ra Nello specifico, la stessa si impegna pertanto ad acquistare tutto CP_2
l'abbigliamento e le scarpe necessari per i figli ed a fornire i predetti beni ai medesimi nei periodi di
pagina 3 di 11 soggiorno o vacanza presso il padre. Analogamente la SI.ra dovrà provvedere a tutte le CP_2
spese del parrucchiere dei figli.
In caso di mancanze, provvederà il padre, previo preavviso alla SI.ra e dietro assenso della CP_2
medesima sulla spesa, e tale importo verrà richiesto in rimborso alla madre che vi dovrà
provvedere entro 15 giorni dalla richiesta, salvo che le parti si accordino su diverse compensazioni.
L'assegno unico sarà percepito nella misura del 100% dalla SI.ra genitore collocatario dei CP_2
figli minori.
I figli minori invece saranno fiscalmente a carico di ogni genitore nella misura del 50%;
7. Il IG. si impegna altresì al versamento in favore della IG.ra dell'importo CP_1 CP_2
forfettario di euro 3.800,00 a titolo di arretrati sul contributo al mantenimento dei figli in
relazione al periodo luglio 2024-gennaio 2025, entro due mesi dal deposito delle condizioni
congiunte;
8. I coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e di non avere nulla a pretendere
l'uno rispetto all'altro a titolo di assegno di mantenimento;
9. Le parti inoltre intendono regolare ogni questione patrimoniale tra loro pendente e nello
specifico:
a) il fuoristrada Suzuki tg. AP666FT viene assegnato in proprietà esclusiva alla SI.ra che CP_2
si farà carico di tutte le spese di voltura, tasse di proprietà, manutenzione ordinaria e straordinaria
del mezzo;
b) i due orologi Rolex sono assegnati in proprietà esclusiva al SI. CP_1
c) la motocicletta DA CB100, attualmente depositata in conto vendita presso di CP_3
San Giorgio C.se, verrà venduta al prezzo concordato tra le parti ed il ricavato della vendita sarà
suddiviso al 50% tra le stesse, previa estinzione del finanziamento Agos ancora esistente. Fintanto
che la motocicletta non sarà venduta le parti continueranno a pagare, nella misura del 50%
ciascuno, la rata del finanziamento predetto fino ad estinzione del medesimo;
d) la somma di circa euro 8.000,00 (restituita dall'Istituto Bancario Intesa Sanpaolo a titolo di
rimborso interessi per l'estinzione anticipata del mutuo sull'immobile coniugale) è stata suddivisa
nella misura di euro € 3.500,00 cadauno;
le parti danno atto di aver convenuto di mantenere il
pagina 4 di 11 deposito della somma restante sul conto corrente cointestato e di intendere utilizzare l'importo
suddetto per il pagamento di parte delle rate del finanziamento Agos per la moto DA (salvo
vendita anticipata del motociclo);
e) in caso di vendita della motocicletta DA o di estinzione del finanziamento, le parti si
impegnano a chiudere il conto corrente ancora cointestato in essere presso Intesa Sanpaolo;
f) quanto ai beni mobili, le parti regolamentano la seguente suddivisione:
- la SI.ra trattiene il barbecue, la saldatrice, l'idropulitrice, il pentolame e la biancheria, CP_2
beni già nella sua disponibilità;
- al SI. vengono assegnati la bicicletta Cube, l'attrezzatura da montagna ed il servizio CP_1
piatti . La SI.ra si impegna a consegnare tutti i predetti beni al SI. CP_4 CP_2 CP_1
entro due mesi dal deposito delle conclusioni congiunte.
g) Il SI. si impegna a versare a titolo di conguaglio per la vendita delle motociclette CP_1
KTM SS e baby KTM SS alla SI.ra la somma di euro 2.650,00 entro due CP_2
mesi dal deposito delle conclusioni congiunte.
10. Con l'adempimento di quanto previsto ai punti che precedono i coniugi danno atto di aver
regolato ogni loro rapporto patrimoniale e di null'altro avere reciprocamente a pretendere per
qualsivoglia titolo o ragione (sia per aspetti patrimoniali, che per mantenimento arretrato, spese
extra, etc..);
11. Spese legali integralmente compensate tra le parti.
Il P.M. ha concluso: “V° Il PM conclude per l'accoglimento delle richieste congiunte delle parti.”
RAGIO NI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, corredato dai documenti di rito e iscritto il giorno 22.7.2024,
[...]
evocava in giudizio la moglie innanzi l'intestato Tribunale Parte_1 CP_1
affinché pronunciasse la separazione personale tra i coniugi, premettendo che contraeva matrimonio con rito concordatario, in data 19.06.2010, con il IG. CP_1
optando per il regime patrimoniale della comunione dei beni (matrimonio trascritto presso l'Ufficio di Stato Civile del Comune di San Giusto Canavese -Anno 2010, Parte II,
Serie A, n. 3). Dall'unione nascevano: (il 05.12.2013), e Persona_3 CP_1
pagina 5 di 11 (il 03.01.2017). La ricorrente ha chiesto inoltre l'affido dei figli minori ai genitori, Per_1
con collocazione prevalentemente con la madre, ponendo a carico del padre un contributo al mantenimento del figlio non inferiore ad €. 600,00 (€ 300,00 cadauno per ciascun figlio), oltre al 50% delle spese extra assegno, e attribuzione interamente alla madre dell'Assegno Unico per i figli.
Il convenuto si è costituito in giudizio dando atto che le parti avevano trovato l'accordo.
All'udienza di prima comparizione delle parti ex art. 473 bis.21 c.p.c. del giorno 7 maggio
2025 i coniugi venivano autorizzati a vivere separati e, avendo trovato l'accordo,
rassegnavano le conclusioni congiunte sopra riportate.
Ai sensi dell'art. 473 bis.4 c.p.c., non si riteneva necessario procedere all'ascolto della minore, prendendo il Tribunale atto dell'accordo dei genitori sull'affidamento della prole.
Il P.M. ha concluso per l'accoglimento delle richieste congiunte delle parti.
Tanto premesso, va evidenziato che la domanda di separazione personale è meritevole di accoglimento, in quanto le risultanze di causa depongono chiaramente nel senso dell'insorgenza tra i coniugi di una situazione di insanabile contrasto, che ha reso intollerabile la convivenza.
In particolare, il tenore complessivo delle deduzioni svolte dai coniugi, l'indifferenza verso ogni sollecitazione alla riconciliazione, nonché l'ormai perdurante cessazione della convivenza sono tutti elementi che lasciano agevolmente ritenere la cessazione di ogni interesse tra i coniugi con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Deve quindi pronunciarsi la separazione personale dei coniugi, che hanno contratto matrimonio concordatario il 19 giugno 2010 in San Giusto C.se (TO), (atto n. 3 P.II S.A)
(doc. 1 certificato di matrimonio).
Devono eseguirsi le formalità previste per legge.
Le parti hanno trovato l'accordo per l'affidamento ed il mantenimento della prole e per la regolamentazione dei rapporti tra loro. Le conclusioni rassegnate dalle parti in quanto pagina 6 di 11 conformi a legge ed all'interesse della prole (cui viene garantito pari accesso ad entrambe le figure genitoriali nel rispetto del principio cd. di “bigenitorialità”), possono essere recepite e ratificate dal Collegio.
Le spese di lite vanno compensate tra le parti (come del resto da richiesta delle medesime).
P. Q. M.
Il Tribunale Ordinario di Ivrea
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
sentito il P.M., così provvede:
1. PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi e Parte_1
che hanno contratto matrimonio concordatario il 19 giugno 2010 in CP_1
San Giusto C.se (TO), (atto n. 3 P.II S.A). Già autorizzati i coniugi a vivere separatamente con l'obbligo del mutuo rispetto.
Devono eseguirsi le formalità previste dalla legge;
2. dispone il regime condiviso di esercizio della responsabilità genitoriale sui figli minori e con stabile collocazione abitativa dei medesimi con la madre, presso Per_1 Per_2
la sua abitazione ove i minori manterranno la residenza anagrafica;
3. entrambi i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente sui figli,
per le questioni di ordinaria amministrazione, nei rispettivi periodi di convivenza. Le
decisioni di maggiore interesse per i minori, relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute verranno assunte di comune accordo dai genitori, tenendo conto delle capacità,
dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli;
4. le parti manterranno reciproco rispetto e comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo dei minori con ciascuno dei genitori, ricevendo cura,
educazione ed istruzione da entrambi, e conservando rapporti SInificativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale;
pagina 7 di 11 5. quanto all'esercizio del diritto di visita/frequentazione dei figli, il padre, salvo diverso accordo tra le parti, potrà tenere con sé e presso la propria abitazione Per_2 Per_1
con il seguente calendario:
- nelle settimane in cui il padre mantiene il primo turno di lavoro e che terminano con il weekend di competenza materna: due pomeriggi, tendenzialmente il mercoledì ed il venerdì, dall'uscita di scuola sino alle ore 21.30;
- nelle restanti settimane: il padre trascorrerà con i figli dal venerdì sera alle ore 20.00 alla domenica sera sino alle 21.30.
Dà atto che le parti hanno concordato e dichiarato:
- con disponibilità della SI.ra ad accompagnare i figli presso il padre o prelevarli CP_2
dallo stesso in caso di necessità del SI. e con la disponibilità di quest'ultimo a CP_1
condurre i figli a metà strada in caso di necessità della IG.ra . CP_2
- di autorizzare espressamente l'altro genitore a delegare i nonni o persona di sua fiducia al prelievo o riaccompagnamento dei minori in caso di impedimenti.
Il tutto compatibilmente con le necessità e le attività extrascolastiche dei minori e con i turni di lavoro dei genitori, nonché nel pieno rispetto delle volontà dei figli.
- in caso di impossibilità ad incontrare i minori come anzidetto, la SI.ra si rende CP_2
disponibile a far recuperare gli incontri al padre, previo accordo tra le parti e ciò al fine di garantire il più possibile incontri equilibrati tra i genitori e figli.
- Metà delle vacanze natalizie e pasquali.
- Nelle vacanze estive tre settimane anche non consecutive da concordare entro il 31.05 di ciascun anno o comunque non appena in possesso del calendario vacanze fornito dai rispettivi datori di lavoro.
Resta inteso che le parti reciprocamente si impegnano a collaborare tra loro e ad organizzare modalità di incontro il più possibile paritarie tra i due genitori, così da garantire ai minori una crescita equilibrata con entrambi i genitori, il tutto comunque nel pieno rispetto delle volontà dei figli minori;
pagina 8 di 11 6. il SI. contribuirà al mantenimento dei figli minori mediante la CP_1
corresponsione di un assegno di mantenimento in favore della SI.ra pari ad euro CP_2
600,00 mensili (300 per ciascun figlio), da versarsi a mezzo bonifico bancario con valuta entro e non oltre il giorno 20 di ogni mese (con decorrenza dal mese di febbraio 2025) e da rivalutarsi secondo gli indici Istat, con primo aggiornamento al dodicesimo mese successivo alla firma del presente accordo, oltre al 50% dei buoni mensa (somma dei due minori diviso a metà), oltre al 50% delle spese extra e straordinarie sostenute nell'interesse dei minori, da rimborsarsi entro 15 giorni dall'invio della documentazione comprovante la spesa, regolate dal Protocollo d'Intesa tra Magistrati e avvocati vigente presso il Tribunale di Ivrea, che viene in questa sede ratificato nel contenuto ed approvato dalle parti.
Dà atto che le parti hanno concordato e dichiarato che resta quindi inteso che tutte le spese di cui all'art. 1 del Protocollo citato saranno ad esclusivo carico della SI.ra . CP_2
Nello specifico, la stessa si impegna pertanto ad acquistare tutto l'abbigliamento e le scarpe necessari per i figli ed a fornire i predetti beni ai medesimi nei periodi di soggiorno o vacanza presso il padre. Analogamente la SI.ra dovrà provvedere a CP_2
tutte le spese del parrucchiere dei figli.
In caso di mancanze, provvederà il padre, previo preavviso alla SI.ra e dietro CP_2
assenso della medesima sulla spesa, e tale importo verrà richiesto in rimborso alla madre che vi dovrà provvedere entro 15 giorni dalla richiesta, salvo che le parti si accordino su diverse compensazioni.
L'assegno unico sarà percepito nella misura del 100% dalla SI.ra , genitore CP_2
collocatario dei figli minori.
I figli minori invece saranno fiscalmente a carico di ogni genitore nella misura del 50%;
7. Dà atto che le parti hanno concordato e dichiarato che il IG. si impegna CP_1
altresì al versamento in favore della IG.ra dell'importo forfettario di euro 3.800,00 CP_2
a titolo di arretrati sul contributo al mantenimento dei figli in relazione al periodo luglio
2024-gennaio 2025, entro due mesi dal deposito delle condizioni congiunte;
pagina 9 di 11 8. Dà atto che le parti hanno concordato e dichiarato di essere economicamente indipendenti e di non avere nulla a pretendere l'uno rispetto all'altro a titolo di assegno di mantenimento;
9. Dà atto che le parti hanno concordato e dichiarato che intendono regolare ogni questione patrimoniale tra loro pendente e nello specifico:
a) il fuoristrada Suzuki tg. AP666FT viene assegnato in proprietà esclusiva alla SI.ra
, che si farà carico di tutte le spese di voltura, tasse di proprietà, manutenzione CP_2
ordinaria e straordinaria del mezzo;
b) i due orologi Rolex sono assegnati in proprietà esclusiva al SI. ; CP_1
c) la motocicletta DA CB100, attualmente depositata in conto vendita presso CP_3
di San Giorgio C.se, verrà venduta al prezzo concordato tra le parti ed il ricavato
[...]
della vendita sarà suddiviso al 50% tra le stesse, previa estinzione del finanziamento
Agos ancora esistente. Fintanto che la motocicletta non sarà venduta le parti continueranno a pagare, nella misura del 50% ciascuno, la rata del finanziamento predetto fino ad estinzione del medesimo;
d) la somma di circa euro 8.000,00 (restituita dall'Istituto Bancario Intesa Sanpaolo a titolo di rimborso interessi per l'estinzione anticipata del mutuo sull'immobile coniugale)
è stata suddivisa nella misura di euro € 3.500,00 cadauno;
le parti danno atto di aver convenuto di mantenere il deposito della somma restante sul conto corrente cointestato e di intendere utilizzare l'importo suddetto per il pagamento di parte delle rate del finanziamento Agos per la moto DA (salvo vendita anticipata del motociclo);
e) in caso di vendita della motocicletta DA o di estinzione del finanziamento, le parti si impegnano a chiudere il conto corrente ancora cointestato in essere presso Intesa
Sanpaolo;
f) quanto ai beni mobili, le parti regolamentano la seguente suddivisione:
- la SI.ra trattiene il barbecue, la saldatrice, l'idropulitrice, il pentolame e la CP_2
biancheria, beni già nella sua disponibilità;
pagina 10 di 11 - al SI. vengono assegnati la bicicletta Cube, l'attrezzatura da montagna ed il CP_1
servizio piatti . La SI.ra si impegna a consegnare tutti i predetti beni CP_4 CP_2
al SI. entro due mesi dal deposito delle conclusioni congiunte. CP_1
g) Il SI. si impegna a versare a titolo di conguaglio per la vendita delle CP_1
motociclette KTM SS e baby KTM SS alla SI.ra la somma di euro CP_2
2.650,00 entro due mesi dal deposito delle conclusioni congiunte.
10. Dà atto che le parti hanno concordato e dichiarato che con l'adempimento di quanto previsto ai punti che precedono i coniugi danno atto di aver regolato ogni loro rapporto patrimoniale e di null'altro avere reciprocamente a pretendere per qualsivoglia titolo o ragione (sia per aspetti patrimoniali, che per mantenimento arretrato, spese extra, etc..);
11. Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso nella camera di conSIlio del Tribunale di Ivrea il giorno 21 maggio 2025
IL PRESIDENTE rel/est.
Rossella MASTROPIETRO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei minori. (art.
52 codice privacy)
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