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Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 29/01/2025, n. 194 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 194 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 809/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione seconda civile nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. Maria Caterina Chiulli Presidente dr. Cesira D'Anella Consigliere dr. Elena Mara Grazioli Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 809/2024 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
PIAZZA ETTORE TROILO, 5 65127 PESCARA presso lo studio dell'avv. FELACO
FRANCESCO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv.
APPELLANTE
CONTRO
, in persona del Procuratore Speciale del Rappresentante Controparte_1
Generale per l'Italia, con sede secondaria in (20124) Milano, Via Controparte_2
Melchiorre Gioia, 8, numero di iscrizione al Registro Imprese di Milano, Monza, pagina 1 di 23 e Lodi (P.IVA. ), rappresentata e difesa, in forza di procura alle liti Pt_2 P.IVA_1
in atti, dagli avv.ti Leonardo Giani (C.F. ) e Marta Pezzera (C.F. C.F._2
), i quali hanno eletto domicilio digitale ex art. 52, co. 1, lett. b), C.F._3
D.L. 24 giugno 2014 n. 90 presso gli indirizzi pec Email_1
e Email_2
APPELLATA – APPELLANTE INCIDENTALE
avente ad oggetto: Responsabilità professionale.
Conclusioni:
PER DI NISIO CLAUDIO:
“Piaccia all'Ill.ma Corte d'Appello di Milano, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, in accoglimento del proposto appello, riformare la sentenza impugnata n.
6995/2023 resa nel procedimento n° 29556/2021 R-G., limitatamente alla liquidazione dell'indennizzo, accogliendo le seguenti domande:
Voglia l'Ecc.mo Corte di Appello adito, in totale accoglimento dell'atto di appello, ogni contraria istanza disattesa:
-in via istruttoria autorizzare l'appellante alla produzione dei bonifici e pagamenti eseguiti in favore della successivamente al 31.01.2022; CP_3
-nel merito: riformare la sentenza oggetto di impugnazione nella parte relativa alla determinazione della somma che l'assicurazione è tenuta a versare all'assicurato, determinandola nella misura pari al risarcimento dei danni dovuto dal Parte_1
in favore della;
CP_3
in ogni caso: con vittoria delle spese e competenze del giudizio.
PER QBE EUROPE:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, ogni contraria istanza, eccezione o deduzione disattesa, così giudicare:
pagina 2 di 23 nel merito, in via principale: in riforma della sentenza n. 6995/2023 del Tribunale di Milano, accertare e dichiarare
l'inoperatività e/o nullità della polizza n. 0647000000/8645 per i motivi di cui in atti e per l'effetto respingere tutte le domande proposte contro con Controparte_4
ogni conseguente condanna alla restituzione di quanto eventualmente già versato in favore del dott. ; Pt_1
nel merito, in via subordinata: rigettare l'appello principale per le ragioni in atti e contenere la condanna di
[...]
entro i termini indicati nella sentenza n. 6995/2023 del Tribunale di CP_4
Milano e, comunque, entro i termini e le condizioni tutti della Polizza n.
0647000000/8645, ivi incluso il massimale e la franchigia;
in ogni caso: competenze e spese di lite di entrambi i gradi di giudizio integralmente rifuse”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Nel giugno del 2019, la società chiedeva al dott. , CP_3 Parte_1
consulente del lavoro con cui intratteneva una storica collaborazione professionale, di predisporre la documentazione necessaria per il licenziamento di cinque dipendenti.
La pratica veniva attivata in data 12 giugno 2019 presso la Direzione Territoriale del
Lavoro di Pescara seguendo la procedura prevista dalla Legge Fornero (L. 92/2012 art. 4) per i licenziamenti individuali plurimi.
Nell'ottobre 2019 tre dei cinque dipendenti licenziati da ( , CP_3 Parte_3
e impugnavano il licenziamento avanti il Tribunale Parte_4 Parte_5
di Pescara richiedendo il reintegro e il risarcimento dei danni, assumendo si trattasse di licenziamento collettivo in relazione al quale era stata omessa la procedura di consultazione sindacale, ex art. 24 L. 23/7/1991 n. 23.
Il dott. , la cui polizza di Responsabilità Civile Professionale era in Parte_1
Contro scadenza il 28 giugno 2019, risultava assicurato da anni con la compagnia pagina 3 di 23 , con sede legale a Bruxelles (Belgio). In data 20 novembre 2019, egli CP_4
riceveva la documentazione precontrattuale relativa al rinnovo della copertura assicurativa e, in data 25 novembre 2019, provvedeva al versamento del relativo premio nelle mani di APP Broker.
In data 2 dicembre 2019 comunicava la volontà di richiedere al dott. CP_3 Parte_1
, in caso di accoglimento delle domande proposte dai lavoratori, il risarcimento
[...]
dei danni. Quest'ultimo, in data 5 dicembre 2019, provvedeva a sottoscrivere digitalmente il testo della polizza.
Con pec del 6 dicembre 2019 il dott. formulava denuncia di sinistro Parte_1
alla compagnia assicurativa.
Il Tribunale di Pescara definiva, quindi, i procedimenti avviati dai ricorrenti con le seguenti ordinanze:
- n. 6827/2019 del 23.12.2019 (procedimento n° 1672/2019) per Parte_5
con dichiarazione di illegittimità del licenziamento impugnato e condanna della società alla reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro e condanna al pagamento dell'ultima retribuzione globale di fatto (€ 1.864,98 per 14 mensilità) dal giorno del licenziamento (28.06.2019) a quello dell'effettiva reintegrazione, oltre alla refusione delle spese del giudizio liquidate in € 2.500,00 per diritti e onorario, oltre rimborsi (15%) IVA e CAP;
- n. 6826/2019 del 23.12.2019 (procedimento n° 1671/2019) per , Parte_4
con dichiarazione di illegittimità del licenziamento impugnato e condanna della società alla reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro e condanna al pagamento, sempre in favore del lavoratore, dell'ultima retribuzione globale di fatto (€ 1.910,31 per 14 mensilità) dal giorno del licenziamento (28.06.2019) a quello dell'effettiva reintegrazione, oltre alla refusione delle spese del giudizio liquidate in € 2.500,00 per diritti e onorario, oltre rimborsi (15%), IVA e CAP;
pagina 4 di 23 - n. 6793/2019 del 20.12.2019 (procedimento n° 1673/2019) per
[...]
con dichiarazione di illegittimità del licenziamento impugnato e Parte_3
condanna della società alla reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro e condanna al pagamento, sempre in favore del lavoratore, dell'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento (27.06.2019) a quello dell'effettiva reintegrazione, oltre alla refusione delle spese del giudizio liquidate in € 2.500,00 per diritti e onorario, oltre rimborsi (15%), IVA e CAP.
Con comunicazioni del 21 dicembre 2019 e 3 gennaio 2020, l'avv. Francesco Sabatini, legale dei tre lavoratori licenziati, replicava all'invito di ripresa del servizio formulato dalla nei confronti dei predetti chiedendo, in esecuzione delle predette Parte_6
ordinanze - oltre alla retribuzione lorda mensile dalla data del licenziamento alla data della propria comunicazione ed al pagamento delle spese e competenze liquidate nelle ordinanze - l'indennità sostitutiva alla reintegrazione (pari a 15 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto) prevista dall'art. 18, comma 3, L. 300/1970.
La quantificazione veniva effettuata dall'avv. Sabatini nel seguente modo:
- € 14.362,62 per le mensilità maturate;
€ 35.906,55 per indennità Parte_4
art. 18, 3° co, L. 300/1970; € 3.647,80 per spese e competenze liquidate;
- € 13.762,75 per mensilità maturate;
€ 37.534,80 per Parte_3
indennità art. 18, 3° co., L. 300/1970; € 3.647,80 per competenze legali;
- € 14.021,88 per mensilità maturate;
€ 35.054,70 per indennità Parte_5
art. 18, 3° co. L. 200/1970; € 3.647,80 per competenze legali.
Pertanto, l'importo complessivo dovuto ammontava a € 161.586,70, a cui si aggiungevano € 6.960,00 per gli onorari del difensore di per un esborso totale di € CP_3
168.546,70.
Con pec del 27 novembre 2020 l'avv. Felaco (incaricato da ) Parte_1
comunicava ad e App Broker che l'importo complessivo da corrispondere CP_5
a ammontava ad € 186.088,54 e, pertanto, li diffidava a provvedere CP_3
pagina 5 di 23 immediatamente al risarcimento dei danni. A sostegno di tale domanda, l'avv. Felaco chiariva come, durante l'anno in corso, il dott. avesse “provveduto a Pt_1
rimetter[e] ogni documentazione richiesta, opportuna e necessaria, per la valutazione della responsabilità professionale ed oggetto di richiesta risarcimento danni da parte della e per ultima la diffida di quest'ultima a procedere al pagamento”. CP_3
A tale raccomandata seguiva risposta da parte di APP Broker con la quale veniva dato conto della documentazione ricevuta e delle voci di danno a cui si farebbe riferimento, per un totale complessivo di € 185.912,601:
1. 82.329,59 pari a 15 mensilità (indennizzo in favore dei tre lavoratori che hanno rinunciato alla reintegra);
2. 26.165,91 IRPEF per i tre lavoratori relativo alle 15 mensilità;
3. 7.000,00 per onorari in favore dell'avv. Lorenzi;
4. 28.321,94 a seguito delle ordinanze del Tribunale di Pescara.
5. 31.151,76 per IRPEF ed altri contributi a seguito delle ordinanze di cui sopra;
6. 10.943,40 avv. Sabatini (legale dei dipendenti)
APP Broker, tuttavia, si dimostrava disponibile unicamente a pagare gli ultimi tre importi (nn. 4, 5, 6) escludendo, quindi, gli onorari relativi al difensore della (avv. CP_3 Lorenzi) e le indennità risarcitorie ex art. 18, 3° co., L. 300/1970 poiché conseguenti:
“alla trattativa tra il terzo ed i suoi dipendenti che hanno rinunciato alla reintegra, in quanto la stessa costituisce una scelta delle parti che non può in alcun modo coinvolgere l'assicurato”.
L'avv. Francesco Felaco inviava quindi due pec il 7 dicembre 2020 ed il 5 febbraio 2021 volte a contestare la presa di posizione della società di assicurazione a cui seguiva, infine, una pec il 16 marzo 2021 nella quale l'assicurato si dimostrava disposto ad accettare l'importo di € 150.000,00.
A tale proposta non faceva, tuttavia, seguito alcuna accettazione o pagamento.
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva, quindi, in Parte_1
giudizio avanti al Tribunale di Milano la società chiedendone la Controparte_6
condanna al pagamento in suo favore della somma di € 186.546,70 in esecuzione della polizza n. 0647000000/8645 per la responsabilità civile professionale, a seguito del positivo accertamento della propria responsabilità in relazione alla procedure di licenziamento poste in essere nei confronti dei lavoratori , Parte_3 Parte_4
e
[...] Parte_5
L'attore chiedeva, quindi, che venisse accertata la propria responsabilità, quale consulente del lavoro, per la illegittimità delle procedure di licenziamento effettuate nei confronti dei lavoratori , e e, per Parte_3 Parte_4 Parte_5
l'effetto, condannare la società convenuta, in esecuzione della polizza n.
0647000000/8645 per la responsabilità civile professionale, al pagamento complessivo di € 186.546,70.
Si costituiva in giudizio la Controparte_7
quale eccepiva, in via preliminare, come l'attore avesse proceduto a sottoscrivere la polizza QBE n. 0647000000/8645 soltanto in data 5 dicembre 2019, vale a dire tre giorni dopo la ricezione di formali contestazioni inerenti al suo operato professionale e, quindi,
pagina 7 di 23 rendendo dichiarazioni ed informazioni mendaci e incomplete con il precipuo fine di celare alla compagnia assicuratrice il sinistro già verificatosi.
Inoltre, la validità della proposta di polizza datata 25 novembre 2019, nonché la relativa quantificazione del premio, erano subordinate, per un periodo di trenta giorni, alla condizione che, sino al momento dell'accettazione da parte del professionista, non si verificassero sinistri indennizzabili ai sensi della polizza medesima, né circostanze a questi afferenti, né, tantomeno, eventi tali da configurare un aggravamento del rischio oggetto di valutazione e quotazione.
Più dettagliatamente, in data 5 dicembre 2019, il dott. aveva apposto la Parte_1
propria firma digitale sul testo della polizza, la quale, a pagina 24, recitava testualmente:
“Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892-1893 c.c., ciascun dichiara di non Parte_7
aver ricevuto alcuna richiesta di risarcimento per condotte colpose, né di essere a conoscenza di elementi tali da far presumere l'insorgenza di un obbligo risarcitorio, per fatto a lui riconducibile, già al momento della stipulazione del presente contratto". Il medesimo aveva altresì sottoscritto la scheda tecnica, allegata in calce al contratto e costituente parte integrante dello stesso, asserendo di non essere “a conoscenza di
Circostanze che potrebbero generare un sinistro indennizzabile ai sensi della presente polizza”.
In virtù del disposto di cui all'art. 1892 c.c., si imponeva, dunque, la declaratoria di inefficacia della polizza per nullità del contratto afferente, stante la non veridicità e la grave reticenza delle dichiarazioni fornite al momento della stipula della polizza stessa.
La precedente copertura assicurativa, d'altronde, era spirata in data 28 giugno 2019, senza che l'odierno attore provvedesse a un suo tempestivo rinnovo. Questi, difatti, vi aveva ottemperato solo cinque mesi più tardi, in data 5 dicembre 2019, successivamente alla scadenza della succitata polizza e, soprattutto, in seguito alla ricezione della contestazione relativa alla sua responsabilità. Inoltre, l'attore aveva omesso di informare la compagnia assicurativa dell'avvenuta contestazione e delle gravi circostanze ad essa pagina 8 di 23 inerenti;
qualora l'assicuratore ne fosse stato edotto, non avrebbe certamente assunto il rischio dedotto in polizza.
Espletate le formalità di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., la causa, ritenuta matura per la decisione senza necessità di ulteriore attività istruttoria, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Il Tribunale riteneva che la conclusione del contratto non dovesse farsi risalire alla data di sottoscrizione delle condizioni contrattuali, bensì alla precedente data del pagamento del premio, individuata, in base alla polizza prodotta, nel 25 novembre 2019, cinque giorni dopo la ricezione, da parte dell'assicurato, della proposta della compagnia.
Secondo la giurisprudenza di legittimità (Cass. civ., sez. 3, 4 febbraio 2000 n. 1239) deve essere considerata lecita la clausola che, in deroga agli artt. 1326 e 1335 c.c., subordini il perfezionamento del contratto assicurativo al pagamento del premio, non come mera condizione di efficacia di un contratto già concluso, ma come requisito essenziale del "vinculum juris". Il contratto di assicurazione, infatti, è consensuale e non formale, e si perfeziona quando il proponente (di norma l'assicurato) conosce o è in grado di conoscere l'accettazione della controparte (di norma l'assicuratore), momento che solitamente coincide con la consegna o l'arrivo della polizza sottoscritta. Tuttavia, prosegue la Cassazione: “è frequente comunque che il momento conclusivo sia diversamente regolato dalle condizioni generali di polizza e che il contratto assicurativo, per perfezionarsi (o, secondo il linguaggio ordinariamente usato, per
"entrare in vigore"), necessiti del concorso di due condizioni: la consegna allo stipulante della polizza e il pagamento del premio o della prima rata del premio. È possibile quindi che questo pagamento sia assunto non già, semplicemente, come condizione di efficacia di un contratto già validamente concluso e obbligatorio tra le parti (art. 1901 1° comma c.c.), ma altresì come requisito essenziale, indispensabile allo stesso perfezionamento del "vinculum juris" tra le parti”.
pagina 9 di 23 Conforme a tale orientamento doveva considerarsi, per il giudice di prime cure, il dettato di Cass. civ. sez. 3, 31 gennaio 2009 n. 2390 secondo cui: “nel contratto di assicurazione, il mancato pagamento dell'intero premio comporta in ogni caso la sospensione della copertura assicurativa ai sensi dell'art. 1901 cod. civ., non operando come momento perfezionativo del contratto il criterio dell'incontro delle volontà di entrambi i contraenti stabilito negli art. 1326 e 1335 cod. civ. ma, esclusivamente
l'esatto adempimento all'obbligo di versamento del premio.”
Il caso in esame rientrava in tale paradigma. L'attore aveva ricevuto la scheda tecnica del contratto il 20 novembre 2019 ed aveva pagato il premio il 25 novembre 2019. La stessa clausola 2.9 delle condizioni di polizza prevedeva, poi, che la stessa avesse effetto dalla
“data indicata nella scheda e per il periodo ivi indicato” con decorrenza delle garanzie assicurative “dalle ore 24.00 del giorno del pagamento del premio da parte del contraente”. Pertanto, il pagamento del premio aveva determinato il perfezionamento del vincolo negoziale e la piena operatività della garanzia dal 20 novembre 2019, data indicata nella scheda contrattuale.
Inconferente doveva considerarsi l'istanza di disconoscimento della firma digitale avanzata dall'attore, anzitutto, “in quanto colui che produce il documento non può disconoscerne la firma”. Inoltre, essendo la polizza validamente conclusa al momento del pagamento del premio, la successiva apposizione della firma doveva considerarsi inidonea a spostare in avanti il momento di conclusione dell'accordo negoziale.
Con riferimento, poi, all'art. 1892 c.c. il Tribunale sottolineava come alla data di conclusione del contratto ( 25 novembre 2019) l'attore non avesse ancora ricevuto la Con denuncia del sinistro da parte di , sicché non poteva affermarsi che avesse agito in dolo o colpa grave: la sottoscrizione del 5 dicembre 2019 integrava, infatti, unicamente un comportamento esecutivo successivo alla conclusione del contratto.
Quanto alla clausola invocata dall'assicurazione, secondo cui l'operatività della garanzia era condizionata per 30 giorni all'assenza di sinistri o circostanze aggravanti il rischio, pagina 10 di 23 di essa, affermava il Tribunale, non era possibile rinvenire traccia nella documentazione allegata. In ogni caso, tale pattuizione doveva riferirsi alla perdita di efficacia della proposta e presupponeva che il contratto si fosse perfezionato dopo il sinistro.
Con riferimento, invece, alla determinazione della somma che l'assicurazione era tenuta a versare all'assicurato, il Tribunale riconosceva come la dichiarazione di illegittimità dei licenziamenti fosse conseguenza dell'erronea scelta della procedura da parte della datrice di lavoro (che aveva optato per il licenziamento individuale anziché per quello collettivo) e come tale soluzione fosse ascrivibile alle prestazioni professionali rese dall'attore, che, quale consulente del lavoro, era stato incaricato della gestione e dell'assolvimento delle formalità richieste per l'esperimento della procedura di licenziamento.
L'inadempimento del contratto professionale con la società cagionava a tale CP_3
Con società un danno, costituito dalle somme che era stata condannata a versare ai tre lavoratori , e illegittimamente Parte_3 Parte_4 Parte_5
licenziati in forza delle ordinanze prodotte in atti e a seguito del fatto che gli stessi si erano avvalsi della facoltà di optare per l'indennità sostitutiva di reintegra anziché per la tutela reale.
Dalla documentazione prodotta, risultava che l'attore, , aveva risarcito Parte_1
alla la somma di € 96.000,00, a titolo di ristoro dei danni subiti da CP_3
quest'ultima. Tale esborso era comprovato dalle fatture emesse dalla nei CP_3
confronti del , unitamente ai relativi bonifici da questi effettuati a titolo di Pt_1
acconto. Nello specifico, gli importi documentati corrispondevano a: € 30.000,00, €
15.000,00, € 20.000,00, € 20.000,00 ed €11.000,00.
Non risultavano ulteriori fatture emesse dalla né ulteriori bonifici effettuati CP_3
dal , a titolo di risarcimento per la condotta inadempiente di quest'ultimo. Pt_1
Pertanto, a fronte della richiesta attorea di condanna dell'assicurazione al pagamento di
€ 186.546,70, asseritamente corrisposti alla in assenza di prova del CP_3
pagina 11 di 23 versamento di ulteriori somme oltre ai 96.000,00 euro documentati, la domanda di pagamento della maggiore somma non poteva trovare accoglimento.
Con sentenza n. 6995/2023 depositata in data 12 settembre 2023, il Tribunale di Milano così statuiva:
“- in parziale accoglimento della domanda dell'attore, condanna al Controparte_6
pagamento in favore di della somma di € 96.002,00 oltre ad interessi Parte_1
al tasso legale con decorrenza dalla domanda al saldo;
- condanna parte convenuta a rifondere all'attore le spese di lite liquidate in complessivi € 786,00 per spese vive, € 9141,50 per compensi, oltre spese generali, Iva
(se non detraibile) e Cpa come per legge”.
Avverso tale pronuncia ha proposto appello il dott. ; si è costituita Pt_1 CP_8
che ha chiesto il rigetto dell'appello, proponendo a sua volta appello
[...]
incidentale.
All'udienza del 10 settembre 2024, il Consigliere istruttore, visti gli artt. 127 ter e 352
c.p.c., ha fissato davanti a sé l'udienza del 14 gennaio 2025 per la rimessione della causa in decisione al collegio della medesima udienza, assegnando termini perentori alle parti, calcolati a ritroso rispetto alla data della detta udienza, di giorni 60 per il deposito di note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni, di giorni 30 per il deposito delle comparse conclusionali, di giorni 15 per il deposito delle note di replica;
ha assegnato altresì termine perentorio alle parti sino alla data del 14 gennaio 2025 per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza, salva l'applicazione di quanto disposto dal quarto comma del citato art. 127 ter c.p.c., ricorrendone i presupposti.
Esaminati gli scritti conclusionali e le note scritte ex art. 127 ter c.p.c. la causa giunge ora in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
APPELLO di DI NISIO pagina 12 di 23 L'appellante lamenta la “violazione e falsa applicazione dell'art. 112 CPC e omessa valutazione dell'indennizzo per omessa valutazione di parte delle prove documentali”.
In particolare, l'appellante lamenta che il Tribunale gli abbia riconosciuto solo le somme da lui pagate (pari ad € 96.002,00) e non invece la maggior somma come risultante dalla documentazione in atti.
In particolare chiede che gli venga riconosciuto l'importo di ulteriori 8 fatture successivamente emesse di cui chiede l'ammissione ai sensi dell'art. 345 c.p.c.
Afferma, infatti, di essere stato ritenuto responsabile verso e che il danno da CP_3
questa subito fosse stato provato e che la richiesta di risarcimento ammontasse ad
€186.088,54, come indicato in alcune fatture provenienti dalla stessa CP_3
Conclude, pertanto, che si sarebbe “in presenza di un indennizzo conseguente la polizza assicurativa”. Pertanto, “[p]er avere l'indennizzo non è necessario aver già interamente pagato la del totale risarcimento danni. L'assicurazione pagando CP_3
l'indennizzo all'assicurato si libera della propria obbligazione, sarà poi il che Pt_1
dovrà soddisfare il danneggiato e liberarsi dell'obbligazione”.
Conclude, quindi, di aver diritto all'intera somma;
in subordine di una somma ulteriore a quella già riconosciutagli dal Tribunale in virtù di altre fatture emesse di cui chiede l'ammissione.
APPELLO INCIDENTALE di . CP_4
ha affidato il gravame a tre motivi di censura. CP_4
Contro Con il primo motivo denuncia, “l'inoperatività della Polizza ex art.
3.9. della
Polizza e 1892 c.c.”.
Viene sottolineato, anzitutto, come, in data 25 novembre 2020, il premio non fosse stato Contro affatto corrisposto a ma ad APP Broker.
Inoltre, sarebbe erronea la tesi giuridica posta a fondamento della decisione.
Il Tribunale avrebbe, infatti, travisato il principio affermato dalla Cass. civ., sez. 3, 4 febbraio 2000 n. 1239 la quale: “non ha in alcun modo affermato che la mera esecuzione pagina 13 di 23 del pagamento del premio sia idonea a valere quale accettazione tacita della proposta
(e, quindi, quale momento perfezionativo del contratto), bensì - cosa ben diversa - che le parti sono libere di subordinare l'efficacia di un contratto già concluso e obbligatorio al pagamento del premio” (cfr. comparsa pag.10). Tale affermazione sarebbe poi del tutto coerente con quanto affermato da Cass. Civ. n. 6932/1983 secondo cui “la circostanza che il sottoscrittore di una proposta di polizza, inoltrata ad una compagnia di assicurazione, versi nelle mani dell'agente di quest'ultima una somma di denaro a titolo di pagamento del premio, non può assurgere a fatto equipollente all'accettazione della proposta da parte dell'assicuratore, ai fini del perfezionamento del contratto”.( cfr. comparsa pag.10).
Alla luce di queste considerazioni, pertanto, il contratto dovrebbe ritenersi perfezionato al momento della sua sottoscrizione, avvenuta in data 5 dicembre 2019, “non essendovi alcun elemento idoneo a dimostrare che, prima di tale data, il avesse Pt_1
Contr manifestato all'assicuratore (e non già ad altri e diversi soggetti) la volontà di accettare le condizioni proposte dalla Compagnia”. ( cfr. comparsa pag.11).
Infine, parte appellata rilevava come il fosse a conoscenza di circostanze Pt_1
Contro idonee ad influire sulla valutazione del rischio prima della presa in contatto con nel novembre 2019. Contro Con il secondo motivo, lamenta “l'inoperatività della Polizza per nullità del Contr contratto per cessata validità della proposta formulata da .
Anzitutto, a differenza di quanto affermato dal Tribunale, la clausola invocata dall'assicurazione, secondo cui l'efficacia della proposta sarebbe subordinata all'assenza di sinistri e circostanze variamente incidenti sul rischio nel termine di trenta giorni, esisterebbe e sarebbe, in particolare, richiamata nella terzultima pagina della polizza depositata in atti.
La ricezione di una richiesta risarcitoria da parte di avvenuta solo dodici giorni CP_3
dopo la trasmissione della proposta di polizza, determinerebbe quindi l'applicazione pagina 14 di 23 della clausola rendendo, quindi, inefficace la proposta e nullo il contratto per mancanza di accordo.
Con il terzo motivo, l'appellante chiede che – in conseguenza dell'accoglimento dei due motivi sopracitati –la sentenza impugnata venga riformata anche in punto di spese di lite.
Ritiene la Corte che debba per motivi logici essere preliminarmente esaminato l'appello incidentale.
Il primo motivo di appello incidentale è privo di pregio e, pertanto, deve essere rigettato.
Questa Corte ritiene corrette le argomentazioni svolte dal Tribunale con riferimento al momento conclusivo del contratto di assicurazione.
Il contratto di assicurazione è, infatti, un contratto consensuale e necessita della forma scritta unicamente ad probationem (art. 1888 c.c.). La natura consensuale del contratto di assicurazione è confermata dall'art. 1901 c.c. ai sensi del quale, se il contraente non paga il premio o la prima rata stabilita dal contratto, l'assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il contraente paga quanto è da lui dovuto.
Statuisce, poi, il comma 2 che, se il contraente non paga i premi alle scadenze successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza. Il contratto, dunque, anche nel caso in cui non venga pagato il premio o le rate successive è pienamente valido, mentre ne resta sospesa l'efficacia.
Il contratto di assicurazione, pertanto, si conclude, come regola generale, quando il cliente proponente riceve notizia dell'accettazione da parte dell'assicuratore, secondo il combinato disposto di cui agli artt. 1326 co. 1 e 1335 c.c.
Tale schema di formazione non è, tuttavia, sottratto all'autonomia privata consentendo, quindi, ai privati di concludere il contratto secondo modelli c.d. atipici. Come afferma la dottrina, ciò può essere evinto dal genus dei contratti reali che, in alcuni casi, ammettono varianti consensuali o dall'art. 1326 c.c. il quale riconosce all'autonomia privata un certo potere di conformare il procedimento di conclusione del contratto, integrando gli pagina 15 di 23 schemi legali: ad es., il proponente può nella proposta, condizionare la conclusione del contratto al rispetto di un termine (comma 2) e di una forma (comma 4) prescritti per l'accettazione dell'oblato.
Tali insegnamenti sono stati recepiti dalla giurisprudenza e di ciò è un chiaro esempio, come correttamente fa notare il Tribunale, quanto affermato da Cass. civ., sez. III, 4 febbraio 2000, n. 1239. Il cristallino dettato della pronuncia, a differenza di quanto affermato da parte appellata, vuole sottolineare la liceità di una deroga al modello ordinario di conclusione del contratto. In altre parole, l'autonomia privata può consentire ai privati di subordinare la stessa conclusione del contratto, e non solamente la modulazione dei suoi effetti, al pagamento del premio “aggravando”, per così dire, la fase genetica del sinallagma.
Venendo, ora, ad analizzare concretamente il contratto stipulato dal dott. , Pt_1
questa Corte condivide la valutazione del Tribunale circa la sussunzione della polizza sotto tale modello di conclusione del contratto, derogatorio rispetto a quello generale.
Anzitutto, come afferma la clausola 2.9 delle condizioni di polizza: “Fermo restando quanto previsto oltre in materia di pagamento del Premio, la Polizza ha effetto dalla data indicata nella Scheda e per il periodo ivi indicato. […] Le garanzie assicurative decorreranno dalle ore 24.00 del giorno del pagamento del premio da parte del
Contraente”. Da tale clausola è, quindi, possibile evincere come il pagamento del premio, avvenuto in data 25 novembre 2024, abbia determinato il perfezionarsi del vincolo negoziale e “quindi la piena operatività della garanzia a decorrere dal 20 novembre 2019, quale data indicata nella citata scheda contrattuale”.
Da ciò è possibile affermare l'inoperatività dell'art. 1892 c.c. non avendo la sottoscrizione del contratto alcun valore riguardo la conclusione del contratto. Come afferma, correttamente, il Tribunale: “[a]lla data del 25.11.2019, l'odierno attore non aveva ancora ricevuto la denuncia di sinistro, con riserva di risarcimento danni, da parte della sicchè non può affermarsi che egli, all'atto di sottoscrizione della CP_3
pagina 16 di 23 polizza, abbia agito in dolo o colpa grave ai sensi dell'art. 1892 cod.civ., posto che
l'effettiva sottoscrizione, avvenuta in data 5.12.2019, integra unicamente un comportamento esecutivo successivo alla conclusione del contratto ed alla sua entrata in vigore”.
Tutto ciò considerato, il rilievo che il pagamento sia giunto nelle mani di APP Broker anziché della compagnia assicuratrice non può mettere in dubbio l'intervenuta conclusione del contratto. E ciò per espressa previsione contrattuale.
Come si evince dalla clausola 2.9 del contratto di polizza, infatti: “[i] mezzi di pagamento del Premio consentiti dall' Assicuratore sono i seguenti: ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico, che abbiano quale beneficiario l'Assicuratore oppure l'intermediario da quest'ultima incaricato, espressamente in tale qualità. […] Le garanzie assicurative decorreranno dalle ore 24.00 del giorno del pagamento del premio da parte del Contraente”.
Non vi sono dubbi che APP Broker operi in tale qualità come espressamente risulta a pag. 3 del contratto. Pertanto, il fatto che il pagamento sia giunto nelle mani dell'intermediario non è, di per sé, ragione per escludere la conclusione del contratto.
Alla luce di tali conclusioni, devono essere rigettati anche il secondo ed il terzo motivo di appello incidentale.
Con riferimento, infatti, al valore da attribuire alla clausola – prevista nella terzultima pagina della scheda tecnica redatta da QBE– che condizionerebbe per 30 giorni l'operatività della garanzia assicurativa alla condizione che, fino alla sottoscrizione per accettazione da parte del professionista, non pervengano sinistri risarcibili a termini di polizza, né circostanze relative a tali sinistri, né circostanze integranti un aggravamento del rischio valutato e quotato deve considerarsi quanto segue.
La clausola, anzitutto, è inserita nella scheda tecnica e non nel contratto di assicurazione di cui non costituisce parte integrante. Come affermato, infatti, a pag. 2 del contratto di assicurazione, i documenti che ne fanno parte sono: (i) Il Documento Informativo pagina 17 di 23 Precontrattuale;
(ii) La Scheda di Polizza;
(iii)Le Condizioni Generali di Assicurazione;
(iv)Le Appendici indicate in calce alla Polizza;
(v) Il Documento Informativo
Precontrattuale Aggiuntivo.
Benché la scheda tecnica risulti stata sottoscritta, come il contratto di assicurazione, in data 5 dicembre 2019, non costituisce un documento ad esso cronologicamente coevo.
Esso, infatti, sintetizza le dichiarazioni rese dal dott. in fase precontrattuale. Pt_1
Indizio di ciò è il fatto che tale documento rechi, in calce, la dicitura: [i] termini e le condizioni allegate costituiscono mero invito a proporre basato sulle informazioni fornite dal Contraente agli Assicuratori;
questi ultimi, e gli agenti di questi rimangono liberi di accettare o meno l'eventuale invito a concludere il contratto di assicurazione.
Di talché, questo documento non avrebbe ragion d'essere se fosse parte integrante del contratto. La sottoscrizione del dott. , pertanto, deve essere interpretata come Pt_1
avvenuta presa visione del documento e conferma delle proprie dichiarazioni.
Orbene, tali dichiarazioni (recepite in una proposta di contratto) costituiscono elemento di quotazione del premio assicurativo e, pertanto, sono subordinate ad una implicita clausola rebus sic stantibus, di talché, ove nei 30 giorni intervengano circostanze idonee a mutare il rischio assicurativo (letteralmente, “sinistri, circostanze, aggravamento del rischio”) è del tutto naturale che tale proposta perda efficacia.
È opportuno dunque evidenziare come, nell'ipotesi in cui il contratto, come nel caso in esame, giunga a perfezionamento entro il termine di trenta giorni di vigenza della proposta, la clausola in oggetto cessi la propria efficacia, venendo a mancare il suo presupposto fondamentale: la proposta, infatti, non è più tale essendo confluita nell'accordo negoziale. In altre parole, essendosi il contratto concluso, come si è detto, il
25 novembre 2019, da tale data la clausola non è più operativa poiché non è più possibile individuare una proposta che sia scissa dall'accordo.
Va, quindi, condivisa la valutazione del Tribunale laddove afferma che “in ogni caso, tale pattuizione, così come citata dalla convenuta nella comparsa di risposta, si riferiva pagina 18 di 23 alla perdita di efficacia della proposta e della relativa quotazione del premio e, quindi, per essere applicabile alla fattispecie, presupponeva che il contratto di assicurazione si fosse perfezionato dopo il pervenire del sinistro, fatto questo da escludersi nel caso in esame per le ragioni sopra esposte”.
Il rigetto del secondo motivo di appello assorbe il terzo relativo alle spese di lite di primo grado.
Venendo ora all'esame dell'appello principale proposto dal ritiene la Corte che Pt_1
il medesimo possa essere accolto nei limiti qui di seguiti esposti.
Appurata, infatti, la validità del contratto di assicurazione è necessario soffermarsi sulla misura del quantum che la compagnia assicuratrice è chiamata a corrispondere al dott.
. Pt_1
Orbene, l'assicurazione della responsabilità civile rientra nel genus dell'assicurazione contro i danni ed ha la funzione di mantenere indenne l'assicurato di quanto questi, in conseguenza del fatto accaduto durante il tempo dell'assicurazione, debba pagare a un terzo, in dipendenza della responsabilità dedotta nel contratto.
Tuttavia se nell'assicurazione contro i danni l'interesse dell'assicurato consiste nel risarcimento del pregiudizio subito da un suo bene a seguito di un sinistro, nell'assicurazione della responsabilità civile l'interesse consiste nel cautelarsi contro il rischio di alterazione negativa del proprio patrimonio complessivo, che si trova esposto a responsabilità illimitata, attraverso la previsione del pagamento, ad opera dell'assicuratore, di una somma di denaro pari all'esborso dovuto dall'assicurato, nell'ambito, per lo più, di un massimale predefinito ( cfr. Cass. civ., Sez. I, 17/07/1993,
n. 7971).
Come si evince dall'oggetto del contratto, infatti: “gli ASSICURATORI si impegnano a tenere indenne l'ASSICURATO di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di Legge, di perdite pecuniarie involontariamente cagionate a terzi nell'esercizio delle professione descritta in polizza e che traggono origine da una pagina 19 di 23 RICHIESTA DI RISARCIMENTO fatta da all'ASSICURATO stesso”. In tal CP_9
senso, si esprime anche l'art. 6.1 (pag. 24 del contratto): “Con la Polizza, l'Assicuratore conviene: a) Di indennizzare l'Assicurato nei limiti del Massimale […] per tutte le somme che questi sia tenuto a pagare a terzi a titolo di risarcimento Danni per responsabilità civile professionale a seguito di una Richiesta di Risarcimento”.
Affinché, quindi, l'assicuratore sia tenuto ad indennizzare il dott. è necessario Pt_1
che sussista un giudizio di responsabilità in capo a quest'ultimo e che, in sua conseguenza, l'assicurato sia destinatario di una richiesta di risarcimento.
Non vi è dubbio, come afferma il Tribunale di Milano, che sussista una responsabilità in capo al dott. per aver cagionato un danno a consistito nelle somme Pt_1 CP_3
che quest'ultima è stata condannata a versare ai tre lavoratori illegittimamente licenziati.
Dai documenti depositati in atti risulta altresì lecito presumere come il terzo danneggiato abbia mosso una richiesta di risarcimento danni nei confronti dell'assicurato.
Ebbene, non sussiste alcuna prova che indichi con precisione l'ammontare di tale richiesta nei confronti del dott. . Pt_1
Ciò non può farsi desumere dal mero dettato della causale di un bonifico, oltretutto facente riferimento ad una “richiesta del 29.09.2020” di cui non è dato, in alcun modo, avere conoscenza in atti. Senza contare che, sommando le fatture depositate tra primo e secondo grado di giudizio, si arriverebbe all'ammontare complessivo di €169.604,54, inferiore alla somma richiesta da pari a €186.088,54. CP_3
Tale somma non può, evidentemente, essere dedotta neppure dal danno subito dal danneggiato posto che una richiesta risarcitoria, che consiste essenzialmente nella gestione di un danno subito, può essere definita tra le parti in vario modo. Di talché risultano inconferenti i documenti allegati da parte appellante in sede di deposito di memorie ex art. 186 co. 6 n. 2 c.p.c., ad esclusione, ovviamente, delle fatture pagate dal che costituiscono unica prova di quanto versato alla a titolo di Pt_1 CP_3
risarcimento danni. pagina 20 di 23 Il giudice di prime cure, pertanto, non ha affatto omesso di valutare le prove documentali ma, anzi, si è ad esse strettamente e correttamente attenuto. Di talché, ogni riferimento circa la violazione dell'art. 112 c.p.c. risulta inconferente.
Svolte queste considerazioni, resta da esaminare la documentazione prodotta da parte attrice nel presente giudizio ai fini di valutarne l'ammissibilità ex art. 345 c. 3 c.p.c.
In considerazione del fatto che il danneggiato e parte appellante hanno optato per un adempimento rateizzato, risulta appurato come quest'ultimo non avrebbe certamente potuto produrre parte delle fatture entro il 7 febbraio 2023, data di precisazione delle conclusioni nel giudizio di primo grado, in quanto emesse posteriormente a tale data.
Va, tuttavia, sottolineato come parte della documentazione e, segnatamente, le fatture nn. 23/2022 (invero, già ammessa in primo grado), 118/FA, 367/FA (v. docc. da n. J a n.
O di parte attrice) si facciano risalire ad una data anteriore al 7 febbraio 2023 risultando, come tali, inammissibili in questa fase di giudizio.
Risultano, invece, ammissibili nel presente grado, le fatture nn: 90/FA ( pari ad €
13.002); 270/FA ( pari ad € 9.959); 315/FA ( pari ad € 3.107 ); 323/FA ( euro 9.100) e
001/24 (pari ad € 14.428,54) per un totale complessivo di € 49.598,54.
Alla luce di queste considerazioni, in forza della polizza 0647000000/8645, parte appellata va, quindi, condannata al pagamento in favore di Parte_1
dell'ulteriore somma di € 49.598,54. Su tale somma spettano gli interessi al tasso legale con decorrenza dalla domanda al saldo.
SPESE
In tema di liquidazione delle spese processuali in caso di riforma totale o parziale della sentenza di primo grado, è costante nella giurisprudenza di legittimità l'affermazione del principio secondo cui il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della pagina 21 di 23 soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale (c.f.r., tra le ultime, Cass. civile, sez. VI, ord. 4 aprile 2018, n. 8400; Cass. civile, sez. III, ord. 22 agosto 2018, n. 20920).
Le spese di lite, perciò, seguono la sostanziale soccombenza di e Controparte_1
vanno poste a suo carico ed in favore di . Parte_1
Esse si liquidano per il presente grado di appello, tenuto conto dell'accolto, dell'attività defensionale svolta e dei parametri previsti dal D.M. n. 147/2022 in complessivi euro
6.946,00, di cui euro 2.058,00 per la fase di studio, euro 1.418,00 per la fase introduttiva ed euro 3.470,00 per la fase decisionale, esclusa la fase istruttoria non celebratasi;
ferma la liquidazione delle spese di lite del primo grado di giudizio.
Infine, la pronuncia di rigetto dell'impugnazione incidentale proposta comporta la declaratoria, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n. 115/2002, dell'obbligo di di pagare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari Controparte_1
a quello dovuto per la rispettiva impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da e sull'appello incidentale proposto da Parte_1 CP_10
avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 6995/2023, pubblicata in data 12 settembre 2023, così provvede in sua parziale riforma:
- accoglie parzialmente l'appello proposto da e, per l'effetto, Parte_1
condanna al pagamento dell'ulteriore somma di Controparte_1
€49.598,54. in favore di , oltre agli interessi al tasso legale dalla Parte_1
domanda al saldo;
- rigetta l'appello incidentale proposto da;
Controparte_1
- condanna a rifondere alla parte appellante le spese di lite Controparte_1
del presente grado di giudizio complessivamente liquidate in euro 6.946,00 oltre rimborso spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
pagina 22 di 23 - fermo il resto;
- visto l'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n. 115/2002, dichiara l'obbligo dell'appellante incidentale di pagare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la rispettiva impugnazione.
Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio del 22 gennaio 2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Dott.ssa Elena Mara Grazioli Dott.ssa Maria Caterina Chiulli
pagina 23 di 23 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Chiarimento circa la questione delle fatture.
Il quantum dell'indennizzo viene determinato alla luce del fatto che l'assicurazione è tenuta a corrispondere all'assicurato Co ciò che ad esso venga richiesto dal danneggiato ( cioè da ) e non quanto il danneggiato abbia patito. Co Ora, tali somme sono state quantificate da App Broker sulla base della documentazione che le è stata fornita da per il tramite di . Esse però, costituiscono un resoconto dei danni patiti ( indennizzabili) e non una prova di quelli richiesti Pt_1 ( indennizzabili). Si rinviene quindi un'imprecisione: Co
- Mancano 634,10 euro per raggiungere i 186.546,70 euro (già a monte diversi dai 186.088,54 richiesti da ) chiesti da;
Pt_1 Co
- Mancano 175,94 euro per raggiungere i 186.088,54 euro chiesti da ( e che, secondo i principi dell'assicurazione RC, la compagnia dovrebbe indennizzare). Il problema, co specifico in decisione, è che non c'è prova di questo quantum ( ed ecco perché il Tribunale non poteva fare altro che basarsi sulle fatture pagate). Ciò non può farsi desumere dal mero dettato della causale di un bonifico, oltretutto facente riferimento ad una
“richiesta del 29.09.2020” di cui non è dato, in alcun modo, avere conoscenza in atti. Senza contare che, sommando le fatture depositate tra primo e secondo grado di giudizio, si arriverebbe all'ammontare complessivo di
€169.604,54, inferiore alla somma richiesta di €186.088,54. Ciò non si può desumere dalla documentazione fornita dal nelle memorie ex art. 186 co. 6 n. 2) c.p.c., in Pt_1Co quanto comprovanti solo il danno patito da e non la richiesta risarcitoria avanzata. Neppure è possibile desumere ciò da questo scambio epistolare, per lo stesso motivo. pagina 6 di 23
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione seconda civile nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. Maria Caterina Chiulli Presidente dr. Cesira D'Anella Consigliere dr. Elena Mara Grazioli Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 809/2024 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
PIAZZA ETTORE TROILO, 5 65127 PESCARA presso lo studio dell'avv. FELACO
FRANCESCO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv.
APPELLANTE
CONTRO
, in persona del Procuratore Speciale del Rappresentante Controparte_1
Generale per l'Italia, con sede secondaria in (20124) Milano, Via Controparte_2
Melchiorre Gioia, 8, numero di iscrizione al Registro Imprese di Milano, Monza, pagina 1 di 23 e Lodi (P.IVA. ), rappresentata e difesa, in forza di procura alle liti Pt_2 P.IVA_1
in atti, dagli avv.ti Leonardo Giani (C.F. ) e Marta Pezzera (C.F. C.F._2
), i quali hanno eletto domicilio digitale ex art. 52, co. 1, lett. b), C.F._3
D.L. 24 giugno 2014 n. 90 presso gli indirizzi pec Email_1
e Email_2
APPELLATA – APPELLANTE INCIDENTALE
avente ad oggetto: Responsabilità professionale.
Conclusioni:
PER DI NISIO CLAUDIO:
“Piaccia all'Ill.ma Corte d'Appello di Milano, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, in accoglimento del proposto appello, riformare la sentenza impugnata n.
6995/2023 resa nel procedimento n° 29556/2021 R-G., limitatamente alla liquidazione dell'indennizzo, accogliendo le seguenti domande:
Voglia l'Ecc.mo Corte di Appello adito, in totale accoglimento dell'atto di appello, ogni contraria istanza disattesa:
-in via istruttoria autorizzare l'appellante alla produzione dei bonifici e pagamenti eseguiti in favore della successivamente al 31.01.2022; CP_3
-nel merito: riformare la sentenza oggetto di impugnazione nella parte relativa alla determinazione della somma che l'assicurazione è tenuta a versare all'assicurato, determinandola nella misura pari al risarcimento dei danni dovuto dal Parte_1
in favore della;
CP_3
in ogni caso: con vittoria delle spese e competenze del giudizio.
PER QBE EUROPE:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, ogni contraria istanza, eccezione o deduzione disattesa, così giudicare:
pagina 2 di 23 nel merito, in via principale: in riforma della sentenza n. 6995/2023 del Tribunale di Milano, accertare e dichiarare
l'inoperatività e/o nullità della polizza n. 0647000000/8645 per i motivi di cui in atti e per l'effetto respingere tutte le domande proposte contro con Controparte_4
ogni conseguente condanna alla restituzione di quanto eventualmente già versato in favore del dott. ; Pt_1
nel merito, in via subordinata: rigettare l'appello principale per le ragioni in atti e contenere la condanna di
[...]
entro i termini indicati nella sentenza n. 6995/2023 del Tribunale di CP_4
Milano e, comunque, entro i termini e le condizioni tutti della Polizza n.
0647000000/8645, ivi incluso il massimale e la franchigia;
in ogni caso: competenze e spese di lite di entrambi i gradi di giudizio integralmente rifuse”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Nel giugno del 2019, la società chiedeva al dott. , CP_3 Parte_1
consulente del lavoro con cui intratteneva una storica collaborazione professionale, di predisporre la documentazione necessaria per il licenziamento di cinque dipendenti.
La pratica veniva attivata in data 12 giugno 2019 presso la Direzione Territoriale del
Lavoro di Pescara seguendo la procedura prevista dalla Legge Fornero (L. 92/2012 art. 4) per i licenziamenti individuali plurimi.
Nell'ottobre 2019 tre dei cinque dipendenti licenziati da ( , CP_3 Parte_3
e impugnavano il licenziamento avanti il Tribunale Parte_4 Parte_5
di Pescara richiedendo il reintegro e il risarcimento dei danni, assumendo si trattasse di licenziamento collettivo in relazione al quale era stata omessa la procedura di consultazione sindacale, ex art. 24 L. 23/7/1991 n. 23.
Il dott. , la cui polizza di Responsabilità Civile Professionale era in Parte_1
Contro scadenza il 28 giugno 2019, risultava assicurato da anni con la compagnia pagina 3 di 23 , con sede legale a Bruxelles (Belgio). In data 20 novembre 2019, egli CP_4
riceveva la documentazione precontrattuale relativa al rinnovo della copertura assicurativa e, in data 25 novembre 2019, provvedeva al versamento del relativo premio nelle mani di APP Broker.
In data 2 dicembre 2019 comunicava la volontà di richiedere al dott. CP_3 Parte_1
, in caso di accoglimento delle domande proposte dai lavoratori, il risarcimento
[...]
dei danni. Quest'ultimo, in data 5 dicembre 2019, provvedeva a sottoscrivere digitalmente il testo della polizza.
Con pec del 6 dicembre 2019 il dott. formulava denuncia di sinistro Parte_1
alla compagnia assicurativa.
Il Tribunale di Pescara definiva, quindi, i procedimenti avviati dai ricorrenti con le seguenti ordinanze:
- n. 6827/2019 del 23.12.2019 (procedimento n° 1672/2019) per Parte_5
con dichiarazione di illegittimità del licenziamento impugnato e condanna della società alla reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro e condanna al pagamento dell'ultima retribuzione globale di fatto (€ 1.864,98 per 14 mensilità) dal giorno del licenziamento (28.06.2019) a quello dell'effettiva reintegrazione, oltre alla refusione delle spese del giudizio liquidate in € 2.500,00 per diritti e onorario, oltre rimborsi (15%) IVA e CAP;
- n. 6826/2019 del 23.12.2019 (procedimento n° 1671/2019) per , Parte_4
con dichiarazione di illegittimità del licenziamento impugnato e condanna della società alla reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro e condanna al pagamento, sempre in favore del lavoratore, dell'ultima retribuzione globale di fatto (€ 1.910,31 per 14 mensilità) dal giorno del licenziamento (28.06.2019) a quello dell'effettiva reintegrazione, oltre alla refusione delle spese del giudizio liquidate in € 2.500,00 per diritti e onorario, oltre rimborsi (15%), IVA e CAP;
pagina 4 di 23 - n. 6793/2019 del 20.12.2019 (procedimento n° 1673/2019) per
[...]
con dichiarazione di illegittimità del licenziamento impugnato e Parte_3
condanna della società alla reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro e condanna al pagamento, sempre in favore del lavoratore, dell'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento (27.06.2019) a quello dell'effettiva reintegrazione, oltre alla refusione delle spese del giudizio liquidate in € 2.500,00 per diritti e onorario, oltre rimborsi (15%), IVA e CAP.
Con comunicazioni del 21 dicembre 2019 e 3 gennaio 2020, l'avv. Francesco Sabatini, legale dei tre lavoratori licenziati, replicava all'invito di ripresa del servizio formulato dalla nei confronti dei predetti chiedendo, in esecuzione delle predette Parte_6
ordinanze - oltre alla retribuzione lorda mensile dalla data del licenziamento alla data della propria comunicazione ed al pagamento delle spese e competenze liquidate nelle ordinanze - l'indennità sostitutiva alla reintegrazione (pari a 15 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto) prevista dall'art. 18, comma 3, L. 300/1970.
La quantificazione veniva effettuata dall'avv. Sabatini nel seguente modo:
- € 14.362,62 per le mensilità maturate;
€ 35.906,55 per indennità Parte_4
art. 18, 3° co, L. 300/1970; € 3.647,80 per spese e competenze liquidate;
- € 13.762,75 per mensilità maturate;
€ 37.534,80 per Parte_3
indennità art. 18, 3° co., L. 300/1970; € 3.647,80 per competenze legali;
- € 14.021,88 per mensilità maturate;
€ 35.054,70 per indennità Parte_5
art. 18, 3° co. L. 200/1970; € 3.647,80 per competenze legali.
Pertanto, l'importo complessivo dovuto ammontava a € 161.586,70, a cui si aggiungevano € 6.960,00 per gli onorari del difensore di per un esborso totale di € CP_3
168.546,70.
Con pec del 27 novembre 2020 l'avv. Felaco (incaricato da ) Parte_1
comunicava ad e App Broker che l'importo complessivo da corrispondere CP_5
a ammontava ad € 186.088,54 e, pertanto, li diffidava a provvedere CP_3
pagina 5 di 23 immediatamente al risarcimento dei danni. A sostegno di tale domanda, l'avv. Felaco chiariva come, durante l'anno in corso, il dott. avesse “provveduto a Pt_1
rimetter[e] ogni documentazione richiesta, opportuna e necessaria, per la valutazione della responsabilità professionale ed oggetto di richiesta risarcimento danni da parte della e per ultima la diffida di quest'ultima a procedere al pagamento”. CP_3
A tale raccomandata seguiva risposta da parte di APP Broker con la quale veniva dato conto della documentazione ricevuta e delle voci di danno a cui si farebbe riferimento, per un totale complessivo di € 185.912,601:
1. 82.329,59 pari a 15 mensilità (indennizzo in favore dei tre lavoratori che hanno rinunciato alla reintegra);
2. 26.165,91 IRPEF per i tre lavoratori relativo alle 15 mensilità;
3. 7.000,00 per onorari in favore dell'avv. Lorenzi;
4. 28.321,94 a seguito delle ordinanze del Tribunale di Pescara.
5. 31.151,76 per IRPEF ed altri contributi a seguito delle ordinanze di cui sopra;
6. 10.943,40 avv. Sabatini (legale dei dipendenti)
APP Broker, tuttavia, si dimostrava disponibile unicamente a pagare gli ultimi tre importi (nn. 4, 5, 6) escludendo, quindi, gli onorari relativi al difensore della (avv. CP_3 Lorenzi) e le indennità risarcitorie ex art. 18, 3° co., L. 300/1970 poiché conseguenti:
“alla trattativa tra il terzo ed i suoi dipendenti che hanno rinunciato alla reintegra, in quanto la stessa costituisce una scelta delle parti che non può in alcun modo coinvolgere l'assicurato”.
L'avv. Francesco Felaco inviava quindi due pec il 7 dicembre 2020 ed il 5 febbraio 2021 volte a contestare la presa di posizione della società di assicurazione a cui seguiva, infine, una pec il 16 marzo 2021 nella quale l'assicurato si dimostrava disposto ad accettare l'importo di € 150.000,00.
A tale proposta non faceva, tuttavia, seguito alcuna accettazione o pagamento.
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva, quindi, in Parte_1
giudizio avanti al Tribunale di Milano la società chiedendone la Controparte_6
condanna al pagamento in suo favore della somma di € 186.546,70 in esecuzione della polizza n. 0647000000/8645 per la responsabilità civile professionale, a seguito del positivo accertamento della propria responsabilità in relazione alla procedure di licenziamento poste in essere nei confronti dei lavoratori , Parte_3 Parte_4
e
[...] Parte_5
L'attore chiedeva, quindi, che venisse accertata la propria responsabilità, quale consulente del lavoro, per la illegittimità delle procedure di licenziamento effettuate nei confronti dei lavoratori , e e, per Parte_3 Parte_4 Parte_5
l'effetto, condannare la società convenuta, in esecuzione della polizza n.
0647000000/8645 per la responsabilità civile professionale, al pagamento complessivo di € 186.546,70.
Si costituiva in giudizio la Controparte_7
quale eccepiva, in via preliminare, come l'attore avesse proceduto a sottoscrivere la polizza QBE n. 0647000000/8645 soltanto in data 5 dicembre 2019, vale a dire tre giorni dopo la ricezione di formali contestazioni inerenti al suo operato professionale e, quindi,
pagina 7 di 23 rendendo dichiarazioni ed informazioni mendaci e incomplete con il precipuo fine di celare alla compagnia assicuratrice il sinistro già verificatosi.
Inoltre, la validità della proposta di polizza datata 25 novembre 2019, nonché la relativa quantificazione del premio, erano subordinate, per un periodo di trenta giorni, alla condizione che, sino al momento dell'accettazione da parte del professionista, non si verificassero sinistri indennizzabili ai sensi della polizza medesima, né circostanze a questi afferenti, né, tantomeno, eventi tali da configurare un aggravamento del rischio oggetto di valutazione e quotazione.
Più dettagliatamente, in data 5 dicembre 2019, il dott. aveva apposto la Parte_1
propria firma digitale sul testo della polizza, la quale, a pagina 24, recitava testualmente:
“Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892-1893 c.c., ciascun dichiara di non Parte_7
aver ricevuto alcuna richiesta di risarcimento per condotte colpose, né di essere a conoscenza di elementi tali da far presumere l'insorgenza di un obbligo risarcitorio, per fatto a lui riconducibile, già al momento della stipulazione del presente contratto". Il medesimo aveva altresì sottoscritto la scheda tecnica, allegata in calce al contratto e costituente parte integrante dello stesso, asserendo di non essere “a conoscenza di
Circostanze che potrebbero generare un sinistro indennizzabile ai sensi della presente polizza”.
In virtù del disposto di cui all'art. 1892 c.c., si imponeva, dunque, la declaratoria di inefficacia della polizza per nullità del contratto afferente, stante la non veridicità e la grave reticenza delle dichiarazioni fornite al momento della stipula della polizza stessa.
La precedente copertura assicurativa, d'altronde, era spirata in data 28 giugno 2019, senza che l'odierno attore provvedesse a un suo tempestivo rinnovo. Questi, difatti, vi aveva ottemperato solo cinque mesi più tardi, in data 5 dicembre 2019, successivamente alla scadenza della succitata polizza e, soprattutto, in seguito alla ricezione della contestazione relativa alla sua responsabilità. Inoltre, l'attore aveva omesso di informare la compagnia assicurativa dell'avvenuta contestazione e delle gravi circostanze ad essa pagina 8 di 23 inerenti;
qualora l'assicuratore ne fosse stato edotto, non avrebbe certamente assunto il rischio dedotto in polizza.
Espletate le formalità di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., la causa, ritenuta matura per la decisione senza necessità di ulteriore attività istruttoria, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Il Tribunale riteneva che la conclusione del contratto non dovesse farsi risalire alla data di sottoscrizione delle condizioni contrattuali, bensì alla precedente data del pagamento del premio, individuata, in base alla polizza prodotta, nel 25 novembre 2019, cinque giorni dopo la ricezione, da parte dell'assicurato, della proposta della compagnia.
Secondo la giurisprudenza di legittimità (Cass. civ., sez. 3, 4 febbraio 2000 n. 1239) deve essere considerata lecita la clausola che, in deroga agli artt. 1326 e 1335 c.c., subordini il perfezionamento del contratto assicurativo al pagamento del premio, non come mera condizione di efficacia di un contratto già concluso, ma come requisito essenziale del "vinculum juris". Il contratto di assicurazione, infatti, è consensuale e non formale, e si perfeziona quando il proponente (di norma l'assicurato) conosce o è in grado di conoscere l'accettazione della controparte (di norma l'assicuratore), momento che solitamente coincide con la consegna o l'arrivo della polizza sottoscritta. Tuttavia, prosegue la Cassazione: “è frequente comunque che il momento conclusivo sia diversamente regolato dalle condizioni generali di polizza e che il contratto assicurativo, per perfezionarsi (o, secondo il linguaggio ordinariamente usato, per
"entrare in vigore"), necessiti del concorso di due condizioni: la consegna allo stipulante della polizza e il pagamento del premio o della prima rata del premio. È possibile quindi che questo pagamento sia assunto non già, semplicemente, come condizione di efficacia di un contratto già validamente concluso e obbligatorio tra le parti (art. 1901 1° comma c.c.), ma altresì come requisito essenziale, indispensabile allo stesso perfezionamento del "vinculum juris" tra le parti”.
pagina 9 di 23 Conforme a tale orientamento doveva considerarsi, per il giudice di prime cure, il dettato di Cass. civ. sez. 3, 31 gennaio 2009 n. 2390 secondo cui: “nel contratto di assicurazione, il mancato pagamento dell'intero premio comporta in ogni caso la sospensione della copertura assicurativa ai sensi dell'art. 1901 cod. civ., non operando come momento perfezionativo del contratto il criterio dell'incontro delle volontà di entrambi i contraenti stabilito negli art. 1326 e 1335 cod. civ. ma, esclusivamente
l'esatto adempimento all'obbligo di versamento del premio.”
Il caso in esame rientrava in tale paradigma. L'attore aveva ricevuto la scheda tecnica del contratto il 20 novembre 2019 ed aveva pagato il premio il 25 novembre 2019. La stessa clausola 2.9 delle condizioni di polizza prevedeva, poi, che la stessa avesse effetto dalla
“data indicata nella scheda e per il periodo ivi indicato” con decorrenza delle garanzie assicurative “dalle ore 24.00 del giorno del pagamento del premio da parte del contraente”. Pertanto, il pagamento del premio aveva determinato il perfezionamento del vincolo negoziale e la piena operatività della garanzia dal 20 novembre 2019, data indicata nella scheda contrattuale.
Inconferente doveva considerarsi l'istanza di disconoscimento della firma digitale avanzata dall'attore, anzitutto, “in quanto colui che produce il documento non può disconoscerne la firma”. Inoltre, essendo la polizza validamente conclusa al momento del pagamento del premio, la successiva apposizione della firma doveva considerarsi inidonea a spostare in avanti il momento di conclusione dell'accordo negoziale.
Con riferimento, poi, all'art. 1892 c.c. il Tribunale sottolineava come alla data di conclusione del contratto ( 25 novembre 2019) l'attore non avesse ancora ricevuto la Con denuncia del sinistro da parte di , sicché non poteva affermarsi che avesse agito in dolo o colpa grave: la sottoscrizione del 5 dicembre 2019 integrava, infatti, unicamente un comportamento esecutivo successivo alla conclusione del contratto.
Quanto alla clausola invocata dall'assicurazione, secondo cui l'operatività della garanzia era condizionata per 30 giorni all'assenza di sinistri o circostanze aggravanti il rischio, pagina 10 di 23 di essa, affermava il Tribunale, non era possibile rinvenire traccia nella documentazione allegata. In ogni caso, tale pattuizione doveva riferirsi alla perdita di efficacia della proposta e presupponeva che il contratto si fosse perfezionato dopo il sinistro.
Con riferimento, invece, alla determinazione della somma che l'assicurazione era tenuta a versare all'assicurato, il Tribunale riconosceva come la dichiarazione di illegittimità dei licenziamenti fosse conseguenza dell'erronea scelta della procedura da parte della datrice di lavoro (che aveva optato per il licenziamento individuale anziché per quello collettivo) e come tale soluzione fosse ascrivibile alle prestazioni professionali rese dall'attore, che, quale consulente del lavoro, era stato incaricato della gestione e dell'assolvimento delle formalità richieste per l'esperimento della procedura di licenziamento.
L'inadempimento del contratto professionale con la società cagionava a tale CP_3
Con società un danno, costituito dalle somme che era stata condannata a versare ai tre lavoratori , e illegittimamente Parte_3 Parte_4 Parte_5
licenziati in forza delle ordinanze prodotte in atti e a seguito del fatto che gli stessi si erano avvalsi della facoltà di optare per l'indennità sostitutiva di reintegra anziché per la tutela reale.
Dalla documentazione prodotta, risultava che l'attore, , aveva risarcito Parte_1
alla la somma di € 96.000,00, a titolo di ristoro dei danni subiti da CP_3
quest'ultima. Tale esborso era comprovato dalle fatture emesse dalla nei CP_3
confronti del , unitamente ai relativi bonifici da questi effettuati a titolo di Pt_1
acconto. Nello specifico, gli importi documentati corrispondevano a: € 30.000,00, €
15.000,00, € 20.000,00, € 20.000,00 ed €11.000,00.
Non risultavano ulteriori fatture emesse dalla né ulteriori bonifici effettuati CP_3
dal , a titolo di risarcimento per la condotta inadempiente di quest'ultimo. Pt_1
Pertanto, a fronte della richiesta attorea di condanna dell'assicurazione al pagamento di
€ 186.546,70, asseritamente corrisposti alla in assenza di prova del CP_3
pagina 11 di 23 versamento di ulteriori somme oltre ai 96.000,00 euro documentati, la domanda di pagamento della maggiore somma non poteva trovare accoglimento.
Con sentenza n. 6995/2023 depositata in data 12 settembre 2023, il Tribunale di Milano così statuiva:
“- in parziale accoglimento della domanda dell'attore, condanna al Controparte_6
pagamento in favore di della somma di € 96.002,00 oltre ad interessi Parte_1
al tasso legale con decorrenza dalla domanda al saldo;
- condanna parte convenuta a rifondere all'attore le spese di lite liquidate in complessivi € 786,00 per spese vive, € 9141,50 per compensi, oltre spese generali, Iva
(se non detraibile) e Cpa come per legge”.
Avverso tale pronuncia ha proposto appello il dott. ; si è costituita Pt_1 CP_8
che ha chiesto il rigetto dell'appello, proponendo a sua volta appello
[...]
incidentale.
All'udienza del 10 settembre 2024, il Consigliere istruttore, visti gli artt. 127 ter e 352
c.p.c., ha fissato davanti a sé l'udienza del 14 gennaio 2025 per la rimessione della causa in decisione al collegio della medesima udienza, assegnando termini perentori alle parti, calcolati a ritroso rispetto alla data della detta udienza, di giorni 60 per il deposito di note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni, di giorni 30 per il deposito delle comparse conclusionali, di giorni 15 per il deposito delle note di replica;
ha assegnato altresì termine perentorio alle parti sino alla data del 14 gennaio 2025 per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza, salva l'applicazione di quanto disposto dal quarto comma del citato art. 127 ter c.p.c., ricorrendone i presupposti.
Esaminati gli scritti conclusionali e le note scritte ex art. 127 ter c.p.c. la causa giunge ora in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
APPELLO di DI NISIO pagina 12 di 23 L'appellante lamenta la “violazione e falsa applicazione dell'art. 112 CPC e omessa valutazione dell'indennizzo per omessa valutazione di parte delle prove documentali”.
In particolare, l'appellante lamenta che il Tribunale gli abbia riconosciuto solo le somme da lui pagate (pari ad € 96.002,00) e non invece la maggior somma come risultante dalla documentazione in atti.
In particolare chiede che gli venga riconosciuto l'importo di ulteriori 8 fatture successivamente emesse di cui chiede l'ammissione ai sensi dell'art. 345 c.p.c.
Afferma, infatti, di essere stato ritenuto responsabile verso e che il danno da CP_3
questa subito fosse stato provato e che la richiesta di risarcimento ammontasse ad
€186.088,54, come indicato in alcune fatture provenienti dalla stessa CP_3
Conclude, pertanto, che si sarebbe “in presenza di un indennizzo conseguente la polizza assicurativa”. Pertanto, “[p]er avere l'indennizzo non è necessario aver già interamente pagato la del totale risarcimento danni. L'assicurazione pagando CP_3
l'indennizzo all'assicurato si libera della propria obbligazione, sarà poi il che Pt_1
dovrà soddisfare il danneggiato e liberarsi dell'obbligazione”.
Conclude, quindi, di aver diritto all'intera somma;
in subordine di una somma ulteriore a quella già riconosciutagli dal Tribunale in virtù di altre fatture emesse di cui chiede l'ammissione.
APPELLO INCIDENTALE di . CP_4
ha affidato il gravame a tre motivi di censura. CP_4
Contro Con il primo motivo denuncia, “l'inoperatività della Polizza ex art.
3.9. della
Polizza e 1892 c.c.”.
Viene sottolineato, anzitutto, come, in data 25 novembre 2020, il premio non fosse stato Contro affatto corrisposto a ma ad APP Broker.
Inoltre, sarebbe erronea la tesi giuridica posta a fondamento della decisione.
Il Tribunale avrebbe, infatti, travisato il principio affermato dalla Cass. civ., sez. 3, 4 febbraio 2000 n. 1239 la quale: “non ha in alcun modo affermato che la mera esecuzione pagina 13 di 23 del pagamento del premio sia idonea a valere quale accettazione tacita della proposta
(e, quindi, quale momento perfezionativo del contratto), bensì - cosa ben diversa - che le parti sono libere di subordinare l'efficacia di un contratto già concluso e obbligatorio al pagamento del premio” (cfr. comparsa pag.10). Tale affermazione sarebbe poi del tutto coerente con quanto affermato da Cass. Civ. n. 6932/1983 secondo cui “la circostanza che il sottoscrittore di una proposta di polizza, inoltrata ad una compagnia di assicurazione, versi nelle mani dell'agente di quest'ultima una somma di denaro a titolo di pagamento del premio, non può assurgere a fatto equipollente all'accettazione della proposta da parte dell'assicuratore, ai fini del perfezionamento del contratto”.( cfr. comparsa pag.10).
Alla luce di queste considerazioni, pertanto, il contratto dovrebbe ritenersi perfezionato al momento della sua sottoscrizione, avvenuta in data 5 dicembre 2019, “non essendovi alcun elemento idoneo a dimostrare che, prima di tale data, il avesse Pt_1
Contr manifestato all'assicuratore (e non già ad altri e diversi soggetti) la volontà di accettare le condizioni proposte dalla Compagnia”. ( cfr. comparsa pag.11).
Infine, parte appellata rilevava come il fosse a conoscenza di circostanze Pt_1
Contro idonee ad influire sulla valutazione del rischio prima della presa in contatto con nel novembre 2019. Contro Con il secondo motivo, lamenta “l'inoperatività della Polizza per nullità del Contr contratto per cessata validità della proposta formulata da .
Anzitutto, a differenza di quanto affermato dal Tribunale, la clausola invocata dall'assicurazione, secondo cui l'efficacia della proposta sarebbe subordinata all'assenza di sinistri e circostanze variamente incidenti sul rischio nel termine di trenta giorni, esisterebbe e sarebbe, in particolare, richiamata nella terzultima pagina della polizza depositata in atti.
La ricezione di una richiesta risarcitoria da parte di avvenuta solo dodici giorni CP_3
dopo la trasmissione della proposta di polizza, determinerebbe quindi l'applicazione pagina 14 di 23 della clausola rendendo, quindi, inefficace la proposta e nullo il contratto per mancanza di accordo.
Con il terzo motivo, l'appellante chiede che – in conseguenza dell'accoglimento dei due motivi sopracitati –la sentenza impugnata venga riformata anche in punto di spese di lite.
Ritiene la Corte che debba per motivi logici essere preliminarmente esaminato l'appello incidentale.
Il primo motivo di appello incidentale è privo di pregio e, pertanto, deve essere rigettato.
Questa Corte ritiene corrette le argomentazioni svolte dal Tribunale con riferimento al momento conclusivo del contratto di assicurazione.
Il contratto di assicurazione è, infatti, un contratto consensuale e necessita della forma scritta unicamente ad probationem (art. 1888 c.c.). La natura consensuale del contratto di assicurazione è confermata dall'art. 1901 c.c. ai sensi del quale, se il contraente non paga il premio o la prima rata stabilita dal contratto, l'assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il contraente paga quanto è da lui dovuto.
Statuisce, poi, il comma 2 che, se il contraente non paga i premi alle scadenze successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza. Il contratto, dunque, anche nel caso in cui non venga pagato il premio o le rate successive è pienamente valido, mentre ne resta sospesa l'efficacia.
Il contratto di assicurazione, pertanto, si conclude, come regola generale, quando il cliente proponente riceve notizia dell'accettazione da parte dell'assicuratore, secondo il combinato disposto di cui agli artt. 1326 co. 1 e 1335 c.c.
Tale schema di formazione non è, tuttavia, sottratto all'autonomia privata consentendo, quindi, ai privati di concludere il contratto secondo modelli c.d. atipici. Come afferma la dottrina, ciò può essere evinto dal genus dei contratti reali che, in alcuni casi, ammettono varianti consensuali o dall'art. 1326 c.c. il quale riconosce all'autonomia privata un certo potere di conformare il procedimento di conclusione del contratto, integrando gli pagina 15 di 23 schemi legali: ad es., il proponente può nella proposta, condizionare la conclusione del contratto al rispetto di un termine (comma 2) e di una forma (comma 4) prescritti per l'accettazione dell'oblato.
Tali insegnamenti sono stati recepiti dalla giurisprudenza e di ciò è un chiaro esempio, come correttamente fa notare il Tribunale, quanto affermato da Cass. civ., sez. III, 4 febbraio 2000, n. 1239. Il cristallino dettato della pronuncia, a differenza di quanto affermato da parte appellata, vuole sottolineare la liceità di una deroga al modello ordinario di conclusione del contratto. In altre parole, l'autonomia privata può consentire ai privati di subordinare la stessa conclusione del contratto, e non solamente la modulazione dei suoi effetti, al pagamento del premio “aggravando”, per così dire, la fase genetica del sinallagma.
Venendo, ora, ad analizzare concretamente il contratto stipulato dal dott. , Pt_1
questa Corte condivide la valutazione del Tribunale circa la sussunzione della polizza sotto tale modello di conclusione del contratto, derogatorio rispetto a quello generale.
Anzitutto, come afferma la clausola 2.9 delle condizioni di polizza: “Fermo restando quanto previsto oltre in materia di pagamento del Premio, la Polizza ha effetto dalla data indicata nella Scheda e per il periodo ivi indicato. […] Le garanzie assicurative decorreranno dalle ore 24.00 del giorno del pagamento del premio da parte del
Contraente”. Da tale clausola è, quindi, possibile evincere come il pagamento del premio, avvenuto in data 25 novembre 2024, abbia determinato il perfezionarsi del vincolo negoziale e “quindi la piena operatività della garanzia a decorrere dal 20 novembre 2019, quale data indicata nella citata scheda contrattuale”.
Da ciò è possibile affermare l'inoperatività dell'art. 1892 c.c. non avendo la sottoscrizione del contratto alcun valore riguardo la conclusione del contratto. Come afferma, correttamente, il Tribunale: “[a]lla data del 25.11.2019, l'odierno attore non aveva ancora ricevuto la denuncia di sinistro, con riserva di risarcimento danni, da parte della sicchè non può affermarsi che egli, all'atto di sottoscrizione della CP_3
pagina 16 di 23 polizza, abbia agito in dolo o colpa grave ai sensi dell'art. 1892 cod.civ., posto che
l'effettiva sottoscrizione, avvenuta in data 5.12.2019, integra unicamente un comportamento esecutivo successivo alla conclusione del contratto ed alla sua entrata in vigore”.
Tutto ciò considerato, il rilievo che il pagamento sia giunto nelle mani di APP Broker anziché della compagnia assicuratrice non può mettere in dubbio l'intervenuta conclusione del contratto. E ciò per espressa previsione contrattuale.
Come si evince dalla clausola 2.9 del contratto di polizza, infatti: “[i] mezzi di pagamento del Premio consentiti dall' Assicuratore sono i seguenti: ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico, che abbiano quale beneficiario l'Assicuratore oppure l'intermediario da quest'ultima incaricato, espressamente in tale qualità. […] Le garanzie assicurative decorreranno dalle ore 24.00 del giorno del pagamento del premio da parte del Contraente”.
Non vi sono dubbi che APP Broker operi in tale qualità come espressamente risulta a pag. 3 del contratto. Pertanto, il fatto che il pagamento sia giunto nelle mani dell'intermediario non è, di per sé, ragione per escludere la conclusione del contratto.
Alla luce di tali conclusioni, devono essere rigettati anche il secondo ed il terzo motivo di appello incidentale.
Con riferimento, infatti, al valore da attribuire alla clausola – prevista nella terzultima pagina della scheda tecnica redatta da QBE– che condizionerebbe per 30 giorni l'operatività della garanzia assicurativa alla condizione che, fino alla sottoscrizione per accettazione da parte del professionista, non pervengano sinistri risarcibili a termini di polizza, né circostanze relative a tali sinistri, né circostanze integranti un aggravamento del rischio valutato e quotato deve considerarsi quanto segue.
La clausola, anzitutto, è inserita nella scheda tecnica e non nel contratto di assicurazione di cui non costituisce parte integrante. Come affermato, infatti, a pag. 2 del contratto di assicurazione, i documenti che ne fanno parte sono: (i) Il Documento Informativo pagina 17 di 23 Precontrattuale;
(ii) La Scheda di Polizza;
(iii)Le Condizioni Generali di Assicurazione;
(iv)Le Appendici indicate in calce alla Polizza;
(v) Il Documento Informativo
Precontrattuale Aggiuntivo.
Benché la scheda tecnica risulti stata sottoscritta, come il contratto di assicurazione, in data 5 dicembre 2019, non costituisce un documento ad esso cronologicamente coevo.
Esso, infatti, sintetizza le dichiarazioni rese dal dott. in fase precontrattuale. Pt_1
Indizio di ciò è il fatto che tale documento rechi, in calce, la dicitura: [i] termini e le condizioni allegate costituiscono mero invito a proporre basato sulle informazioni fornite dal Contraente agli Assicuratori;
questi ultimi, e gli agenti di questi rimangono liberi di accettare o meno l'eventuale invito a concludere il contratto di assicurazione.
Di talché, questo documento non avrebbe ragion d'essere se fosse parte integrante del contratto. La sottoscrizione del dott. , pertanto, deve essere interpretata come Pt_1
avvenuta presa visione del documento e conferma delle proprie dichiarazioni.
Orbene, tali dichiarazioni (recepite in una proposta di contratto) costituiscono elemento di quotazione del premio assicurativo e, pertanto, sono subordinate ad una implicita clausola rebus sic stantibus, di talché, ove nei 30 giorni intervengano circostanze idonee a mutare il rischio assicurativo (letteralmente, “sinistri, circostanze, aggravamento del rischio”) è del tutto naturale che tale proposta perda efficacia.
È opportuno dunque evidenziare come, nell'ipotesi in cui il contratto, come nel caso in esame, giunga a perfezionamento entro il termine di trenta giorni di vigenza della proposta, la clausola in oggetto cessi la propria efficacia, venendo a mancare il suo presupposto fondamentale: la proposta, infatti, non è più tale essendo confluita nell'accordo negoziale. In altre parole, essendosi il contratto concluso, come si è detto, il
25 novembre 2019, da tale data la clausola non è più operativa poiché non è più possibile individuare una proposta che sia scissa dall'accordo.
Va, quindi, condivisa la valutazione del Tribunale laddove afferma che “in ogni caso, tale pattuizione, così come citata dalla convenuta nella comparsa di risposta, si riferiva pagina 18 di 23 alla perdita di efficacia della proposta e della relativa quotazione del premio e, quindi, per essere applicabile alla fattispecie, presupponeva che il contratto di assicurazione si fosse perfezionato dopo il pervenire del sinistro, fatto questo da escludersi nel caso in esame per le ragioni sopra esposte”.
Il rigetto del secondo motivo di appello assorbe il terzo relativo alle spese di lite di primo grado.
Venendo ora all'esame dell'appello principale proposto dal ritiene la Corte che Pt_1
il medesimo possa essere accolto nei limiti qui di seguiti esposti.
Appurata, infatti, la validità del contratto di assicurazione è necessario soffermarsi sulla misura del quantum che la compagnia assicuratrice è chiamata a corrispondere al dott.
. Pt_1
Orbene, l'assicurazione della responsabilità civile rientra nel genus dell'assicurazione contro i danni ed ha la funzione di mantenere indenne l'assicurato di quanto questi, in conseguenza del fatto accaduto durante il tempo dell'assicurazione, debba pagare a un terzo, in dipendenza della responsabilità dedotta nel contratto.
Tuttavia se nell'assicurazione contro i danni l'interesse dell'assicurato consiste nel risarcimento del pregiudizio subito da un suo bene a seguito di un sinistro, nell'assicurazione della responsabilità civile l'interesse consiste nel cautelarsi contro il rischio di alterazione negativa del proprio patrimonio complessivo, che si trova esposto a responsabilità illimitata, attraverso la previsione del pagamento, ad opera dell'assicuratore, di una somma di denaro pari all'esborso dovuto dall'assicurato, nell'ambito, per lo più, di un massimale predefinito ( cfr. Cass. civ., Sez. I, 17/07/1993,
n. 7971).
Come si evince dall'oggetto del contratto, infatti: “gli ASSICURATORI si impegnano a tenere indenne l'ASSICURATO di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di Legge, di perdite pecuniarie involontariamente cagionate a terzi nell'esercizio delle professione descritta in polizza e che traggono origine da una pagina 19 di 23 RICHIESTA DI RISARCIMENTO fatta da all'ASSICURATO stesso”. In tal CP_9
senso, si esprime anche l'art. 6.1 (pag. 24 del contratto): “Con la Polizza, l'Assicuratore conviene: a) Di indennizzare l'Assicurato nei limiti del Massimale […] per tutte le somme che questi sia tenuto a pagare a terzi a titolo di risarcimento Danni per responsabilità civile professionale a seguito di una Richiesta di Risarcimento”.
Affinché, quindi, l'assicuratore sia tenuto ad indennizzare il dott. è necessario Pt_1
che sussista un giudizio di responsabilità in capo a quest'ultimo e che, in sua conseguenza, l'assicurato sia destinatario di una richiesta di risarcimento.
Non vi è dubbio, come afferma il Tribunale di Milano, che sussista una responsabilità in capo al dott. per aver cagionato un danno a consistito nelle somme Pt_1 CP_3
che quest'ultima è stata condannata a versare ai tre lavoratori illegittimamente licenziati.
Dai documenti depositati in atti risulta altresì lecito presumere come il terzo danneggiato abbia mosso una richiesta di risarcimento danni nei confronti dell'assicurato.
Ebbene, non sussiste alcuna prova che indichi con precisione l'ammontare di tale richiesta nei confronti del dott. . Pt_1
Ciò non può farsi desumere dal mero dettato della causale di un bonifico, oltretutto facente riferimento ad una “richiesta del 29.09.2020” di cui non è dato, in alcun modo, avere conoscenza in atti. Senza contare che, sommando le fatture depositate tra primo e secondo grado di giudizio, si arriverebbe all'ammontare complessivo di €169.604,54, inferiore alla somma richiesta da pari a €186.088,54. CP_3
Tale somma non può, evidentemente, essere dedotta neppure dal danno subito dal danneggiato posto che una richiesta risarcitoria, che consiste essenzialmente nella gestione di un danno subito, può essere definita tra le parti in vario modo. Di talché risultano inconferenti i documenti allegati da parte appellante in sede di deposito di memorie ex art. 186 co. 6 n. 2 c.p.c., ad esclusione, ovviamente, delle fatture pagate dal che costituiscono unica prova di quanto versato alla a titolo di Pt_1 CP_3
risarcimento danni. pagina 20 di 23 Il giudice di prime cure, pertanto, non ha affatto omesso di valutare le prove documentali ma, anzi, si è ad esse strettamente e correttamente attenuto. Di talché, ogni riferimento circa la violazione dell'art. 112 c.p.c. risulta inconferente.
Svolte queste considerazioni, resta da esaminare la documentazione prodotta da parte attrice nel presente giudizio ai fini di valutarne l'ammissibilità ex art. 345 c. 3 c.p.c.
In considerazione del fatto che il danneggiato e parte appellante hanno optato per un adempimento rateizzato, risulta appurato come quest'ultimo non avrebbe certamente potuto produrre parte delle fatture entro il 7 febbraio 2023, data di precisazione delle conclusioni nel giudizio di primo grado, in quanto emesse posteriormente a tale data.
Va, tuttavia, sottolineato come parte della documentazione e, segnatamente, le fatture nn. 23/2022 (invero, già ammessa in primo grado), 118/FA, 367/FA (v. docc. da n. J a n.
O di parte attrice) si facciano risalire ad una data anteriore al 7 febbraio 2023 risultando, come tali, inammissibili in questa fase di giudizio.
Risultano, invece, ammissibili nel presente grado, le fatture nn: 90/FA ( pari ad €
13.002); 270/FA ( pari ad € 9.959); 315/FA ( pari ad € 3.107 ); 323/FA ( euro 9.100) e
001/24 (pari ad € 14.428,54) per un totale complessivo di € 49.598,54.
Alla luce di queste considerazioni, in forza della polizza 0647000000/8645, parte appellata va, quindi, condannata al pagamento in favore di Parte_1
dell'ulteriore somma di € 49.598,54. Su tale somma spettano gli interessi al tasso legale con decorrenza dalla domanda al saldo.
SPESE
In tema di liquidazione delle spese processuali in caso di riforma totale o parziale della sentenza di primo grado, è costante nella giurisprudenza di legittimità l'affermazione del principio secondo cui il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della pagina 21 di 23 soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale (c.f.r., tra le ultime, Cass. civile, sez. VI, ord. 4 aprile 2018, n. 8400; Cass. civile, sez. III, ord. 22 agosto 2018, n. 20920).
Le spese di lite, perciò, seguono la sostanziale soccombenza di e Controparte_1
vanno poste a suo carico ed in favore di . Parte_1
Esse si liquidano per il presente grado di appello, tenuto conto dell'accolto, dell'attività defensionale svolta e dei parametri previsti dal D.M. n. 147/2022 in complessivi euro
6.946,00, di cui euro 2.058,00 per la fase di studio, euro 1.418,00 per la fase introduttiva ed euro 3.470,00 per la fase decisionale, esclusa la fase istruttoria non celebratasi;
ferma la liquidazione delle spese di lite del primo grado di giudizio.
Infine, la pronuncia di rigetto dell'impugnazione incidentale proposta comporta la declaratoria, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n. 115/2002, dell'obbligo di di pagare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari Controparte_1
a quello dovuto per la rispettiva impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da e sull'appello incidentale proposto da Parte_1 CP_10
avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 6995/2023, pubblicata in data 12 settembre 2023, così provvede in sua parziale riforma:
- accoglie parzialmente l'appello proposto da e, per l'effetto, Parte_1
condanna al pagamento dell'ulteriore somma di Controparte_1
€49.598,54. in favore di , oltre agli interessi al tasso legale dalla Parte_1
domanda al saldo;
- rigetta l'appello incidentale proposto da;
Controparte_1
- condanna a rifondere alla parte appellante le spese di lite Controparte_1
del presente grado di giudizio complessivamente liquidate in euro 6.946,00 oltre rimborso spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
pagina 22 di 23 - fermo il resto;
- visto l'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n. 115/2002, dichiara l'obbligo dell'appellante incidentale di pagare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la rispettiva impugnazione.
Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio del 22 gennaio 2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Dott.ssa Elena Mara Grazioli Dott.ssa Maria Caterina Chiulli
pagina 23 di 23 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Chiarimento circa la questione delle fatture.
Il quantum dell'indennizzo viene determinato alla luce del fatto che l'assicurazione è tenuta a corrispondere all'assicurato Co ciò che ad esso venga richiesto dal danneggiato ( cioè da ) e non quanto il danneggiato abbia patito. Co Ora, tali somme sono state quantificate da App Broker sulla base della documentazione che le è stata fornita da per il tramite di . Esse però, costituiscono un resoconto dei danni patiti ( indennizzabili) e non una prova di quelli richiesti Pt_1 ( indennizzabili). Si rinviene quindi un'imprecisione: Co
- Mancano 634,10 euro per raggiungere i 186.546,70 euro (già a monte diversi dai 186.088,54 richiesti da ) chiesti da;
Pt_1 Co
- Mancano 175,94 euro per raggiungere i 186.088,54 euro chiesti da ( e che, secondo i principi dell'assicurazione RC, la compagnia dovrebbe indennizzare). Il problema, co specifico in decisione, è che non c'è prova di questo quantum ( ed ecco perché il Tribunale non poteva fare altro che basarsi sulle fatture pagate). Ciò non può farsi desumere dal mero dettato della causale di un bonifico, oltretutto facente riferimento ad una
“richiesta del 29.09.2020” di cui non è dato, in alcun modo, avere conoscenza in atti. Senza contare che, sommando le fatture depositate tra primo e secondo grado di giudizio, si arriverebbe all'ammontare complessivo di
€169.604,54, inferiore alla somma richiesta di €186.088,54. Ciò non si può desumere dalla documentazione fornita dal nelle memorie ex art. 186 co. 6 n. 2) c.p.c., in Pt_1Co quanto comprovanti solo il danno patito da e non la richiesta risarcitoria avanzata. Neppure è possibile desumere ciò da questo scambio epistolare, per lo stesso motivo. pagina 6 di 23