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Sentenza 21 febbraio 2025
Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 21/02/2025, n. 307 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 307 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 688/2021 RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VELLETRI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Velletri, dott.ssa Veronica Vaccaro, all'esito dell'udienza del 21 febbraio 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 688/2021 R.G.L., relativa al procedimento avente ad oggetto:
“prestazione: indennità-rendita vitalizia INAIL o equivalente- altre ipotesi”,
PROMOSSA DA
, nata il [...] a [...] C.F. Parte_1 C.F._1
, nato a [...] il [...] C.F.
[...] Parte_2 [...]
, nato il [...] a [...] C.F. C.F._2 Parte_3
e nata il [...] a [...]_3 Parte_4
(RM) C.F. – tutti residenti in [...] n. q. di eredi CodiceFiscale_4
di nato il [...] e deceduto il 6.6.2018, rappresentati e Persona_1 difesi dall'Avvocato Silvia ASSENNATO ( ), giusta procura CodiceFiscale_5
allegata al ricorso;
- Ricorrente -
CONTRO
Controparte_1
in persona del Dirigente generale pro-tempore della
[...] [...]
, rappresentato e difeso dall'Avv. Tiziana Cignarelli (CF Controparte_2 C.F._6
) e dall'avv. Pierfrancesco Damasco ( ), giusta procura generale
[...] C.F._7
alle liti, in atti;
- Resistente –
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Svolgimento del processo.
1.Con ricorso depositato il 3/3/2021, Parte_1 Parte_2 Parte_3
n.q. di eredi di deceduto il 6/6/2018,
[...] Parte_4 Persona_1 chiedevano all'intestato Tribunale di: “- accertare e dichiarare che il decesso del dante causa della ricorrente signor è avvenuto in occasione e per causa di lavoro e Controparte_3
pertanto dichiarare sussistenti i requisiti per il riconoscimento della malattia professionale;
- dichiarare che in conseguenza della predetta tecnopatia la capacità lavorativa del dante causa della ricorrente doveva considerarsi ridotta in misura pari al 100%, ai fini del riconoscimento della rendita ai superstiti,
-condannare l'Inail alla costituzione della richiesta rendita ai sensi di legge,
Con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi in favore dell'antescritto difensore che dichiara di aver anticipato le spese e non riscosso gli onorari” per i motivi indicati in ricorso da intendersi qui ripetuti e trascritti.
2.L'INAIL si costituiva in giudizio con memoria difensiva del 7/1/2022 per chiedere di:
“Respingersi il ricorso perché infondato in fatto e in diritto” per i motivi indicati in memoria da intendersi qui ripetuti e trascritti.
3.La prima udienza di discussione veniva fissata per il giorno 20/1/2022, differita d'ufficio alle udienze del 27/9/2022, del 23/5/2023 e del 21/11/2023; a tale ultima udienza la causa veniva chiamata per la prima volta innanzi a questo decidente;
all'esito veniva disposta CTU medico-legale con giuramento del CTU nominato dott. all'udienza del Persona_2
2 19/1/2024; all'esito dell'udienza di rinvio del 14/6/2024 - depositata nei termini la relazione medico -legale del CTU in data 27/5/2024 – il giudice emetteva ordinanza del 17/6/2024 con la quale onerava la parte più diligente al deposito della domanda amministrativa;
il documento richiesto non veniva depositato in atti;
ma il CTU nella relazione peritale dà atto di aver preso atto della domanda amministrativa;
venivano quindi depositate memorie conclusionali autorizzate e all'esito della discussione orale della causa effettuata all'udienza del 21/2/2025, veniva emessa sentenza con motivazione contestuale.
2. In fatto e in diritto.
4.Dagli atti di causa, è emerso che il 23.1.2019 la vedova di , deceduto il Persona_1
6/6/2018, presentò domanda all'INAIL di riconoscimento della genesi Parte_1 professionale del “Mesotelioma” al fine di ottenere la rendita ai superstiti. L'Istituto respinse l'istanza argomentando che “Per il decesso dell'assicurato non può essere riconosciuto il diritto alla rendita a superstiti in quanto la morte non è riconducibile all'evento” (v. doc. 5 allegato al ricorso).
5. Nonostante il Giudice abbia chiesto ex art 421 cpc di produrre in giudizio la domanda amministrativa, che non è stata prodotta, è possibile ritenere accertato, sulla base degli accertamenti e delle acquisizioni documentali effettuate dal CTU, nonché sulla base anche dell'analisi della documentazione effettuata dallo stesso, che la malattia professionale denunciata con la domanda amministrativa all'INAIL era per “mesotelioma”.
6. Sulla base della documentazione in atti il CTU ha accertato che la malattia che ha condotto alla morte non era il mesotelioma chiesto con la domanda amministrativa Persona_1 ma una neoplasia pleuropolmonare infatti il CTU ha elaborato la seguente diagnosi: “Sulla base della documentazione medica presente in atti si può affermare che il signor Persona_1
era affetto da molteplici patologie, tanto che l'8.5.2017 fu riconosciuto: “Invalido
[...] civile ultrasessantacinquenne con impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore e con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita”.
3 Rilevante ai fini del presente accertamento è tuttavia unicamente la diagnosi di “Neoplasia pleuropolmonare”, che fu accertata nel mese di febbraio 2018 e che lo condusse a morte in data 6.6.2018.” (v. relazione peritale dott. pag. 15). Per_2
7. Il CTU ha quindi espresso le seguenti considerazioni medico-legali: “Per quanto concerne la probabilità che il sia stato esposto a fibre aerodisperse di amianto nel corso Per_1
della sua vita lavorativa ritengo che non possano sussistere dubbi. L'amianto era materiale ubiquitario, ampiamente utilizzato in edilizia (e non solo) fino al 1991. Pertanto è assolutamente verosimile che il che ha lavorato nel settore dal 1962 fino al 1994 Per_1
sia stato professionalmente esposto alla sostanza. Tale dato è stato pacificamente ammesso anche dalla relazione tecnica elaborata dal CONTARP, anche se limitatamente al periodo
1962-1973.
Non ritengo di poter concordare con il parere elaborato da CONTARP nella parte in cui afferma che nella produzione di prefabbricati (attività svolta dall'interessato dal 1974 al
1994) “non vi sono elementi per ritenere presente l'agente di rischio amianto”. Dal Registro
Nazionale dei Mesoteliomi (Settimo Rapporto – anno 2021) pubblicato dall'INAIL si evince infatti che l'amianto fu utilizzato anche per la produzione di prefabbricati (pag. 219). Il dato trova conferma in vari siti internet da cui si rileva che l'amianto veniva ampiamente impiegato come rinforzo strutturale per il cemento nei materiali prefabbricati e che pannelli, divisori e tamponature erano realizzati utilizzando miscele di amianto con varie matrici leganti, organiche ed inorganiche, utilizzate soprattutto nell'edilizia prefabbricata.
Detto ciò non si può non evidenziare come, pur essendo assolutamente verosimile l'esposizione professionale del all'amianto, la diagnosi di mesotelioma non sia Per_1 però affatto certa. Il referto dell'indagine TC del 24.2.2018 è certamente suggestivo per tale patologia, ma non può essere considerato definitivo.
Per confermare la diagnosi sarebbero stati necessari accertamenti ulteriori: biopsia e successivo esame istologico;
analisi immunoistochimica, che è di fondamentale importanza per la diagnosi differenziale rispetto ad altri tipi di tumore. Tali accertamenti non furono eseguiti a causa delle scadute condizioni generali del paziente, che era affetto da molteplici comorbilità, allettato e in ossigenoterapia continuativa, con prevedibile exitus a breve distanza di tempo. Per tale motivo fu deciso di soprassedere non solo al programmato intervento di TAVI e ad accertamenti invasivi, ma anche ad ogni tentativo di trattamento oncologico attivo, preferendo avviare un programma di terapie palliative.
4 Né post-mortem fu eseguito un esame autoptico che avrebbe potuto accertare la vera natura della patologia letale.
Quanto all'ipotesi avanzata dalla dottoressa , CTP per l'INAIL, concernente Persona_3
la possibilità che la neoplasia pleuropolmonare possa essere in realtà una localizzazione secondaria di una neoplasia vescicale primitiva, devo rilevare che il dato anamnestico di una precedente neoplasia vescicale (di cui non viene mai precisata l'epoca di insorgenza né gli eventuali trattamenti terapeutici che furono posti in essere), sebbene decisamente contestato dalla signora è ripetutamente presente nella documentazione disponibile ed è stato Per_1
citato anche dal dottor medico in servizio presso lo della Persona_4 CP_4 Pt_5
6 che in data 24.9.2018 rilasciò il primo certificato medico di malattia professionale (Mod. 5
[...]
SS bis).
Ritengo tuttavia irrilevante ai fini del presente accertamento approfondire la discussione concernente la possibilità che la neoplasia letale sia in realtà una metastasi. In mancanza di una diagnosi di certezza infatti restano valide varie ipotesi, nessuna delle quali può essere confermata.
Ricordo che l'Aortografia TC eseguita il 7.12.2017 presso il Policlinico “A. Gemelli” fu il primo esame ad accertare significative anomalie pleuropolmonari, non limitate ad un quadro di BPCO con versamento pleurico. Tali anomalie però furono allora ritenute “di non univoca interpretazione (alterazioni flogistiche? localizzazione secondaria?)”.
Nell'occasione non fu neppure ipotizzata una neoplasia primitiva pleuropolmonare.
Il radiologo che refertò l'indagine TC del 24.2.2018, l'unica su cui si fonda l'assunto “il neo-riscontro di neoformazione pleuro-polmonare sinistra radiologicamente e anamnesticamente (ex carpentiere) compatibile con mesotelioma pleurico”, in realtà aveva formulato ipotesi diagnostiche: “I reperti descritti sono sospetti in prima ipotesi per CP_5
patologia proliferativa primitiva pleurica (mesotelioma?) o polmonare (NSCLC?); meno probabile una pleuropatia subacuta di natura flogistica (TB?)”.
La proposta di presa in carico presso l'UO di inviata il 28.2.2018 dal Parte_6
Policlinico “A. Gemelli” al “San Raffaele” di Rocca di Papa non fa riferimento ad un mesotelioma: “… Diagnosi: Neoplasia pleuro-polmonare. Stenosi aortica severa. Metastasi linfonodali”.
5 Il RAD (rapporto di accettazione-dimissione) della Casa Controparte_6
(Hospice Residenziale), relativo al ricovero dal 12.3.2018 (data di trasferimento dal
[...]
Policlinico Gemelli) al 6.6.2018 (giorno del decesso), riporta una generica diagnosi di:
“Neoplasia pleuro-polmonare sinistra non tipizzata… Deceduto”.
Significativo anche il fatto che la scheda di morte ISTAT non riporti la diagnosi di mesotelioma, ma quella del tutto generica di “Neoplasia polmonare – Cachessia neoplastica”.
In conclusione ritengo che, sebbene le immagini rilevate dall'indagine TC del 24.2.2018 possano essere indubbiamente considerate suggestive per una diagnosi di mesotelioma, anche in considerazione della pregressa attività lavorativa del non possono essere Per_1
tuttavia considerate sufficienti dal punto di vista medico legale a consentire la formulazione di una diagnosi di certezza, in mancanza della quale non è neppure possibile alcuna attendibile valutazione finalizzata all'accertamento del nesso causale tra tale attività e la malattia che lo condusse a morte.” (v. relazione peritale dott. pagg. 15-18). Per_2
8. Il CTU dott. ha quindi così concluso: “1. Il signor era Per_2 Persona_1
affetto da molteplici patologie, ma rilevante ai fini del presente accertamento è tuttavia unicamente la diagnosi di “Neoplasia pleuropolmonare”, che fu accertata nel mese di febbraio 2018 e che lo condusse a morte in data 6.6.2018.
2. L'esatta natura di tale neoplasia non fu mai accertata mentre il paziente era in vita a causa delle sue scadute condizioni generali che controindicavano attività diagnostiche di tipo invasivo, né fu eseguito un riscontro diagnostico post- mortem.
3. Non è pertanto documentata in atti una diagnosi certa di mesotelioma, fatto che preclude la possibilità di individuare un attendibile nesso causale tra la patologia letale e l'attività lavorativa svolta dal paziente” (v. relazione peritale dott. pag. 18). Per_2
9. Si precisa che la CTU espletata a firma del dott. è stata condotta secondo criteri Per_2
tecnico-scientifici corretti. Le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U. appaiono immuni da vizi logici e coerenti con gli accertamenti effettuati, di cui alla relazione in atti (che deve intendersi, in questa sede, integralmente richiamata e trascritta e che costituisce parte integrante della motivazione del presente provvedimento), tenuto conto della documentazione
6 sanitaria in atti e di quella acquisita dal CTU per poter espletare l'incarico e della visita obiettiva posta in essere e per l'effetto vengono fatte proprie dal decidente.
10. Si precisa con riferimento all'accertamento di una patologia diversa da quella denunciata all'INAIL - proprio in relazione al diritto a rendita ai superstiti - che la Corte di legittimità ha affermato: “Con riguardo a domanda proposta dall'erede del lavoratore defunto per l'attribuzione di rendita da malattia professionale, fondata sulla deduzione di un quadro patologico di asbestosi da cui è derivato un tumore polmonare causa della morte,
l'accertamento dell'insussistenza della dedotta asbestosi preclude, in relazione al principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato di cui all'art. 112 cod. proc. civ., il riconoscimento del diritto successorio alla rendita per inabilità e di quello originario alla rendita ai superstiti in forza di diversa ed atipica malattia professionale, in assenza della necessaria specificazione nell'atto introduttivo del giudizio dei fatti costitutivi di tali diritti, e in particolare dell'eziologia professionale della suddetta malattia;
ne' a tale carenza di allegazioni può supplire, trattandosi di malattia professionale non tabellata, la possibilità, prevista dall'art. 145 d.P.R. n. 1124/1965 per la tutela assicurativa dell'asbestosi e silicosi, di assegnare rilievo a tutte le conseguenze direttamente collegabili a tali specifiche tecnopatie.”
(v. Cass. Sez. L, Sentenza n. 1773 del 12/02/1993).
11. Alla stregua di quanto esposto, anche alla luce del principio di diritto affermato dalla
Corte di legittimità, poiché la domanda amministrativa avanzata da Parte_1 all'INAIL in data 23.1.2019 è stata di accertamento della malattia professionale
“mesotelioma” ai fini della rendita ai superstiti e in giudizio è stata accertata come causa del decesso una diversa patologia, non denunciata all'INAIL ai fini della rendita ai superstiti richiesta, il ricorso va rigettato.
3. Le spese di lite.
12. Le spese di lite seguono la soccombenza, tuttavia, stanti le dichiarazioni in atti dei ricorrenti, i loro redditi, anche cumulati, non raggiungono la soglia per la condanna alle spese di lite e per l'effetto il Tribunale dichiara i ricorrenti esonerati dal pagamento delle spese di
7 lite ex art 152 disp att cpc;
spese di CTU a carico dell'INAIL salvo il vincolo di solidarietà tra le parti in suo favore, liquidate definitivamente con separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
- rigetta il ricorso;
- dichiara i ricorrenti esonerati dal pagamento delle spese di lite ex art 152 disp att cpc;
spese di CTU a carico dell'INAIL salvo il vincolo di solidarietà tra le parti in suo favore, liquidate definitivamente con separato decreto.
Così deciso in Velletri, il 21/2/2025
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Veronica Vaccaro
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VELLETRI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Velletri, dott.ssa Veronica Vaccaro, all'esito dell'udienza del 21 febbraio 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 688/2021 R.G.L., relativa al procedimento avente ad oggetto:
“prestazione: indennità-rendita vitalizia INAIL o equivalente- altre ipotesi”,
PROMOSSA DA
, nata il [...] a [...] C.F. Parte_1 C.F._1
, nato a [...] il [...] C.F.
[...] Parte_2 [...]
, nato il [...] a [...] C.F. C.F._2 Parte_3
e nata il [...] a [...]_3 Parte_4
(RM) C.F. – tutti residenti in [...] n. q. di eredi CodiceFiscale_4
di nato il [...] e deceduto il 6.6.2018, rappresentati e Persona_1 difesi dall'Avvocato Silvia ASSENNATO ( ), giusta procura CodiceFiscale_5
allegata al ricorso;
- Ricorrente -
CONTRO
Controparte_1
in persona del Dirigente generale pro-tempore della
[...] [...]
, rappresentato e difeso dall'Avv. Tiziana Cignarelli (CF Controparte_2 C.F._6
) e dall'avv. Pierfrancesco Damasco ( ), giusta procura generale
[...] C.F._7
alle liti, in atti;
- Resistente –
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Svolgimento del processo.
1.Con ricorso depositato il 3/3/2021, Parte_1 Parte_2 Parte_3
n.q. di eredi di deceduto il 6/6/2018,
[...] Parte_4 Persona_1 chiedevano all'intestato Tribunale di: “- accertare e dichiarare che il decesso del dante causa della ricorrente signor è avvenuto in occasione e per causa di lavoro e Controparte_3
pertanto dichiarare sussistenti i requisiti per il riconoscimento della malattia professionale;
- dichiarare che in conseguenza della predetta tecnopatia la capacità lavorativa del dante causa della ricorrente doveva considerarsi ridotta in misura pari al 100%, ai fini del riconoscimento della rendita ai superstiti,
-condannare l'Inail alla costituzione della richiesta rendita ai sensi di legge,
Con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi in favore dell'antescritto difensore che dichiara di aver anticipato le spese e non riscosso gli onorari” per i motivi indicati in ricorso da intendersi qui ripetuti e trascritti.
2.L'INAIL si costituiva in giudizio con memoria difensiva del 7/1/2022 per chiedere di:
“Respingersi il ricorso perché infondato in fatto e in diritto” per i motivi indicati in memoria da intendersi qui ripetuti e trascritti.
3.La prima udienza di discussione veniva fissata per il giorno 20/1/2022, differita d'ufficio alle udienze del 27/9/2022, del 23/5/2023 e del 21/11/2023; a tale ultima udienza la causa veniva chiamata per la prima volta innanzi a questo decidente;
all'esito veniva disposta CTU medico-legale con giuramento del CTU nominato dott. all'udienza del Persona_2
2 19/1/2024; all'esito dell'udienza di rinvio del 14/6/2024 - depositata nei termini la relazione medico -legale del CTU in data 27/5/2024 – il giudice emetteva ordinanza del 17/6/2024 con la quale onerava la parte più diligente al deposito della domanda amministrativa;
il documento richiesto non veniva depositato in atti;
ma il CTU nella relazione peritale dà atto di aver preso atto della domanda amministrativa;
venivano quindi depositate memorie conclusionali autorizzate e all'esito della discussione orale della causa effettuata all'udienza del 21/2/2025, veniva emessa sentenza con motivazione contestuale.
2. In fatto e in diritto.
4.Dagli atti di causa, è emerso che il 23.1.2019 la vedova di , deceduto il Persona_1
6/6/2018, presentò domanda all'INAIL di riconoscimento della genesi Parte_1 professionale del “Mesotelioma” al fine di ottenere la rendita ai superstiti. L'Istituto respinse l'istanza argomentando che “Per il decesso dell'assicurato non può essere riconosciuto il diritto alla rendita a superstiti in quanto la morte non è riconducibile all'evento” (v. doc. 5 allegato al ricorso).
5. Nonostante il Giudice abbia chiesto ex art 421 cpc di produrre in giudizio la domanda amministrativa, che non è stata prodotta, è possibile ritenere accertato, sulla base degli accertamenti e delle acquisizioni documentali effettuate dal CTU, nonché sulla base anche dell'analisi della documentazione effettuata dallo stesso, che la malattia professionale denunciata con la domanda amministrativa all'INAIL era per “mesotelioma”.
6. Sulla base della documentazione in atti il CTU ha accertato che la malattia che ha condotto alla morte non era il mesotelioma chiesto con la domanda amministrativa Persona_1 ma una neoplasia pleuropolmonare infatti il CTU ha elaborato la seguente diagnosi: “Sulla base della documentazione medica presente in atti si può affermare che il signor Persona_1
era affetto da molteplici patologie, tanto che l'8.5.2017 fu riconosciuto: “Invalido
[...] civile ultrasessantacinquenne con impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore e con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita”.
3 Rilevante ai fini del presente accertamento è tuttavia unicamente la diagnosi di “Neoplasia pleuropolmonare”, che fu accertata nel mese di febbraio 2018 e che lo condusse a morte in data 6.6.2018.” (v. relazione peritale dott. pag. 15). Per_2
7. Il CTU ha quindi espresso le seguenti considerazioni medico-legali: “Per quanto concerne la probabilità che il sia stato esposto a fibre aerodisperse di amianto nel corso Per_1
della sua vita lavorativa ritengo che non possano sussistere dubbi. L'amianto era materiale ubiquitario, ampiamente utilizzato in edilizia (e non solo) fino al 1991. Pertanto è assolutamente verosimile che il che ha lavorato nel settore dal 1962 fino al 1994 Per_1
sia stato professionalmente esposto alla sostanza. Tale dato è stato pacificamente ammesso anche dalla relazione tecnica elaborata dal CONTARP, anche se limitatamente al periodo
1962-1973.
Non ritengo di poter concordare con il parere elaborato da CONTARP nella parte in cui afferma che nella produzione di prefabbricati (attività svolta dall'interessato dal 1974 al
1994) “non vi sono elementi per ritenere presente l'agente di rischio amianto”. Dal Registro
Nazionale dei Mesoteliomi (Settimo Rapporto – anno 2021) pubblicato dall'INAIL si evince infatti che l'amianto fu utilizzato anche per la produzione di prefabbricati (pag. 219). Il dato trova conferma in vari siti internet da cui si rileva che l'amianto veniva ampiamente impiegato come rinforzo strutturale per il cemento nei materiali prefabbricati e che pannelli, divisori e tamponature erano realizzati utilizzando miscele di amianto con varie matrici leganti, organiche ed inorganiche, utilizzate soprattutto nell'edilizia prefabbricata.
Detto ciò non si può non evidenziare come, pur essendo assolutamente verosimile l'esposizione professionale del all'amianto, la diagnosi di mesotelioma non sia Per_1 però affatto certa. Il referto dell'indagine TC del 24.2.2018 è certamente suggestivo per tale patologia, ma non può essere considerato definitivo.
Per confermare la diagnosi sarebbero stati necessari accertamenti ulteriori: biopsia e successivo esame istologico;
analisi immunoistochimica, che è di fondamentale importanza per la diagnosi differenziale rispetto ad altri tipi di tumore. Tali accertamenti non furono eseguiti a causa delle scadute condizioni generali del paziente, che era affetto da molteplici comorbilità, allettato e in ossigenoterapia continuativa, con prevedibile exitus a breve distanza di tempo. Per tale motivo fu deciso di soprassedere non solo al programmato intervento di TAVI e ad accertamenti invasivi, ma anche ad ogni tentativo di trattamento oncologico attivo, preferendo avviare un programma di terapie palliative.
4 Né post-mortem fu eseguito un esame autoptico che avrebbe potuto accertare la vera natura della patologia letale.
Quanto all'ipotesi avanzata dalla dottoressa , CTP per l'INAIL, concernente Persona_3
la possibilità che la neoplasia pleuropolmonare possa essere in realtà una localizzazione secondaria di una neoplasia vescicale primitiva, devo rilevare che il dato anamnestico di una precedente neoplasia vescicale (di cui non viene mai precisata l'epoca di insorgenza né gli eventuali trattamenti terapeutici che furono posti in essere), sebbene decisamente contestato dalla signora è ripetutamente presente nella documentazione disponibile ed è stato Per_1
citato anche dal dottor medico in servizio presso lo della Persona_4 CP_4 Pt_5
6 che in data 24.9.2018 rilasciò il primo certificato medico di malattia professionale (Mod. 5
[...]
SS bis).
Ritengo tuttavia irrilevante ai fini del presente accertamento approfondire la discussione concernente la possibilità che la neoplasia letale sia in realtà una metastasi. In mancanza di una diagnosi di certezza infatti restano valide varie ipotesi, nessuna delle quali può essere confermata.
Ricordo che l'Aortografia TC eseguita il 7.12.2017 presso il Policlinico “A. Gemelli” fu il primo esame ad accertare significative anomalie pleuropolmonari, non limitate ad un quadro di BPCO con versamento pleurico. Tali anomalie però furono allora ritenute “di non univoca interpretazione (alterazioni flogistiche? localizzazione secondaria?)”.
Nell'occasione non fu neppure ipotizzata una neoplasia primitiva pleuropolmonare.
Il radiologo che refertò l'indagine TC del 24.2.2018, l'unica su cui si fonda l'assunto “il neo-riscontro di neoformazione pleuro-polmonare sinistra radiologicamente e anamnesticamente (ex carpentiere) compatibile con mesotelioma pleurico”, in realtà aveva formulato ipotesi diagnostiche: “I reperti descritti sono sospetti in prima ipotesi per CP_5
patologia proliferativa primitiva pleurica (mesotelioma?) o polmonare (NSCLC?); meno probabile una pleuropatia subacuta di natura flogistica (TB?)”.
La proposta di presa in carico presso l'UO di inviata il 28.2.2018 dal Parte_6
Policlinico “A. Gemelli” al “San Raffaele” di Rocca di Papa non fa riferimento ad un mesotelioma: “… Diagnosi: Neoplasia pleuro-polmonare. Stenosi aortica severa. Metastasi linfonodali”.
5 Il RAD (rapporto di accettazione-dimissione) della Casa Controparte_6
(Hospice Residenziale), relativo al ricovero dal 12.3.2018 (data di trasferimento dal
[...]
Policlinico Gemelli) al 6.6.2018 (giorno del decesso), riporta una generica diagnosi di:
“Neoplasia pleuro-polmonare sinistra non tipizzata… Deceduto”.
Significativo anche il fatto che la scheda di morte ISTAT non riporti la diagnosi di mesotelioma, ma quella del tutto generica di “Neoplasia polmonare – Cachessia neoplastica”.
In conclusione ritengo che, sebbene le immagini rilevate dall'indagine TC del 24.2.2018 possano essere indubbiamente considerate suggestive per una diagnosi di mesotelioma, anche in considerazione della pregressa attività lavorativa del non possono essere Per_1
tuttavia considerate sufficienti dal punto di vista medico legale a consentire la formulazione di una diagnosi di certezza, in mancanza della quale non è neppure possibile alcuna attendibile valutazione finalizzata all'accertamento del nesso causale tra tale attività e la malattia che lo condusse a morte.” (v. relazione peritale dott. pagg. 15-18). Per_2
8. Il CTU dott. ha quindi così concluso: “1. Il signor era Per_2 Persona_1
affetto da molteplici patologie, ma rilevante ai fini del presente accertamento è tuttavia unicamente la diagnosi di “Neoplasia pleuropolmonare”, che fu accertata nel mese di febbraio 2018 e che lo condusse a morte in data 6.6.2018.
2. L'esatta natura di tale neoplasia non fu mai accertata mentre il paziente era in vita a causa delle sue scadute condizioni generali che controindicavano attività diagnostiche di tipo invasivo, né fu eseguito un riscontro diagnostico post- mortem.
3. Non è pertanto documentata in atti una diagnosi certa di mesotelioma, fatto che preclude la possibilità di individuare un attendibile nesso causale tra la patologia letale e l'attività lavorativa svolta dal paziente” (v. relazione peritale dott. pag. 18). Per_2
9. Si precisa che la CTU espletata a firma del dott. è stata condotta secondo criteri Per_2
tecnico-scientifici corretti. Le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U. appaiono immuni da vizi logici e coerenti con gli accertamenti effettuati, di cui alla relazione in atti (che deve intendersi, in questa sede, integralmente richiamata e trascritta e che costituisce parte integrante della motivazione del presente provvedimento), tenuto conto della documentazione
6 sanitaria in atti e di quella acquisita dal CTU per poter espletare l'incarico e della visita obiettiva posta in essere e per l'effetto vengono fatte proprie dal decidente.
10. Si precisa con riferimento all'accertamento di una patologia diversa da quella denunciata all'INAIL - proprio in relazione al diritto a rendita ai superstiti - che la Corte di legittimità ha affermato: “Con riguardo a domanda proposta dall'erede del lavoratore defunto per l'attribuzione di rendita da malattia professionale, fondata sulla deduzione di un quadro patologico di asbestosi da cui è derivato un tumore polmonare causa della morte,
l'accertamento dell'insussistenza della dedotta asbestosi preclude, in relazione al principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato di cui all'art. 112 cod. proc. civ., il riconoscimento del diritto successorio alla rendita per inabilità e di quello originario alla rendita ai superstiti in forza di diversa ed atipica malattia professionale, in assenza della necessaria specificazione nell'atto introduttivo del giudizio dei fatti costitutivi di tali diritti, e in particolare dell'eziologia professionale della suddetta malattia;
ne' a tale carenza di allegazioni può supplire, trattandosi di malattia professionale non tabellata, la possibilità, prevista dall'art. 145 d.P.R. n. 1124/1965 per la tutela assicurativa dell'asbestosi e silicosi, di assegnare rilievo a tutte le conseguenze direttamente collegabili a tali specifiche tecnopatie.”
(v. Cass. Sez. L, Sentenza n. 1773 del 12/02/1993).
11. Alla stregua di quanto esposto, anche alla luce del principio di diritto affermato dalla
Corte di legittimità, poiché la domanda amministrativa avanzata da Parte_1 all'INAIL in data 23.1.2019 è stata di accertamento della malattia professionale
“mesotelioma” ai fini della rendita ai superstiti e in giudizio è stata accertata come causa del decesso una diversa patologia, non denunciata all'INAIL ai fini della rendita ai superstiti richiesta, il ricorso va rigettato.
3. Le spese di lite.
12. Le spese di lite seguono la soccombenza, tuttavia, stanti le dichiarazioni in atti dei ricorrenti, i loro redditi, anche cumulati, non raggiungono la soglia per la condanna alle spese di lite e per l'effetto il Tribunale dichiara i ricorrenti esonerati dal pagamento delle spese di
7 lite ex art 152 disp att cpc;
spese di CTU a carico dell'INAIL salvo il vincolo di solidarietà tra le parti in suo favore, liquidate definitivamente con separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
- rigetta il ricorso;
- dichiara i ricorrenti esonerati dal pagamento delle spese di lite ex art 152 disp att cpc;
spese di CTU a carico dell'INAIL salvo il vincolo di solidarietà tra le parti in suo favore, liquidate definitivamente con separato decreto.
Così deciso in Velletri, il 21/2/2025
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Veronica Vaccaro
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