Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 25/03/2025, n. 1139 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1139 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
N. 1906/2025 R.G.
EPVBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Presidente Dott. Anna Cattaneo
Dott. Chiara Delmonte Giudice Rel. Est.
Dott. Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 13.2.2025 da
- cittadina italiana - nata il [...] in [...] 1) Parte 1
RUSSA) C.F. C.F.
1 - residente a [...]
E
2) Parte 2
|- cittadino italiano - nato a [...] il [...] - CF
- residente in [...] C.F. 2
Entrambi rappresentati e difesi dagli Avv.ti Michelino Giuseppe Romano e Pietro Romano presso i quali hanno eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito civile il 27.4.2019 in Comune di Novate Milanese iscritto nei Registri dello stato civile del Comune di Novate Milanese al n. 9 Parte 1 anno 2019. In separazione dei beni e senza figli
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 13.2.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni dichiarare la separazione personale dei coniugi Parte 1 e Parte_2 ai sensi dell'art. 151,
1° comma, cod. civ.; ordinare al Comune di Novate Milanese di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di
OMOLOGARE LE SEGUENTI CONDIZIONI
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto
2) La casa coniugale di Novate Milanese via Tonale 5 in locazione al sig. Parte 2 resterà in dichiara di aver già uso esclusivo allo stesso con tutto quanto l'arreda. La signora Parte 1 asportato da tale abitazione ogni bene di sua proprietà.
3) I coniugi dichiarano di avere entrambi una stabile attività lavorativa e di rinunciare reciprocamente alla richiesta di assegno di mantenimento
PRENDERE ATTO DELLE SEGUENTI ULTERIORI PATTUIZIONI
4) Le parti dichiarano di non avere in comune alcun bene e di aver già risolto ogni questione di natura patrimoniale dichiarando pertanto di non aver più nulla a pretendere economicamente l'una dall'altra per qualsivoglia titolo ragione o causa comunque connesse alla pregressa convivenza.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale non definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi Parte 1 e Parte 2 che hanno contratto matrimonio Novate Milanese il 27.4.2019
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
5) Spese al definitivo
6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Novate Milanese perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge
7) Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del giudice delegato Dott. Chiara Delmonte
Così deciso in Milano, il 19.3.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Chiara Delmonte Dott. Anna Cattaneo
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano,