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Sentenza 21 febbraio 2025
Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 21/02/2025, n. 864 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 864 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO
N. 12160/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA GIUDICE DI MILANO
Dott.ssa Eleonora De Carlo quale giudice del lavoro ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 429 c.p.c.
nella causa promossa
da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
LEONARDI GAETANO del foro di Agrigento
PARTE RICORRENTE
1
contro
, Controparte_1 [...]
Controparte_2
e con il patrocinio
[...] Controparte_3
dei funzionari delegati avv.ti SERAFINO FRANCESCO e ROVELLI STEFANO
PARTE RESISTENTE
OGGETTO: Altre ipotesi
All'udienza di discussione i procuratori delle parti concludevano come da verbale di udienza.
FATTO E DIRITTO
1. Con il depositato ricorso, conveniva in giudizio il Parte_1
ed il Controparte_4 Controparte_5
, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “(...) dichiarare
[...]
l'illegittimità del decreto prot. n. 2471 del 24 settembre 2024 di annullamento
d'ufficio, in autotutela, del congedo straordinario reso in favore della ricorrente
dal 01.09.2023 al 30.06.2024 e, conseguentemente, di Parte_1 disapplicarlo”; con vittoria di spese.
Si costituiva parte resistente con il deposito di articolata memoria, con cui contestava le avverse deduzioni e domande, delle quali chiedeva il rigetto, con vittoria di spese. In particolare, parte resistente chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “IN VIA PRELIMINARE, DICHIARARE la carenza di giurisdizione a favore del Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia.
NEL MERITO, RIGETTARE il ricorso perché infondato in fatto e in diritto per i motivi addotti in narrativa”.
2. Ritenuta la causa matura per la decisione senza lo svolgimento di attività istruttoria, all'udienza di discussione, i procuratori, discussa la causa, concludevano come in atti. La Giudice, dopo essersi ritirata in camera di consiglio, pronunciava dispositivo di cui dava lettura ex art. 429 cpc, come
2 modificato dall'art. 53 DL 25.6.2008 n. 112 conv. in L.
6.8.2008 n. 133, con fissazione di termine di giorni sessanta per il deposito della motivazione, stante la particolare complessità della controversia.
3. Il ricorso è infondato per i seguenti motivi, dovendosi dare atto che la causa è documentale. In particolare, i fatti di causa rilevanti ai fini del decidere sono i seguenti.
La ricorrente è docente a tempo indeterminato di discipline giuridiche ed economiche presso il EO . Controparte_3
Con istanza del 28/08/2023, la ricorrente chiedeva al Liceo di titolarità il congedo straordinario biennale ai sensi dell'art. 42, comma 5, D.Lgs n.
151/2001 per assistere la madre disabile ai sensi dell'art. 3, comma 1, L. 104/92
(doc. 3 fascicolo parte resistente).
Il EO STATALE MA DI riscontrava la richiesta CP_3
chiedendo, via mail, la compilazione del modulo ivi allegato (doc. 4 fascicolo parte resistente), nel quale la parte istante doveva dichiarare la sussistenza del requisito soggettivo della disabilità ai sensi dell'art. 3, comma 3, L. 104/1992. In particolare, il modulo da compilare a cura della ricorrente era del seguente tenore:
3 In data 30/08/2023, inviava al Parte_1 [...]
una mail con la richiesta in questione, dichiarando Controparte_3 che l'invalida da assistere era disabile riconosciuta ai sensi dell'art. 3, comma 1,
L. 104/1992 (doc. fascicolo parte resistente n. 5). La singolarità del comportamento della ricorrente è data dal fatto che , invece Parte_1
di limitarsi a compilare le parti in bianco del modello trasmessole dal CP_3
resistente, lo modificava come segue:
4 riproduceva, quindi, il modello della parte resistente, Parte_1 conservandone sostanzialmente l'apparenza, ma alterandolo mediante la sostituzione del comma 3 con il comma 1, condizione di disabilità che pacificamente non legittima la concessione del congedo straordinario oggetto di causa. Al punto 2 del documento che precede, l'amministrazione resistente veniva ancor più indotta in errore in quanto dichiarava “che Parte_1
il genitore da assistere è stato riconosciuto in condizioni di disabilità grave ai sensi dell'articolo 3 comma 1, della legge 104/1992”: veniva quindi modificato il numero del comma, ma veniva comunque dichiarata falsamente l'insussistente
5 condizione di gravità della disabilità della madre, situazione che non affligge affatto la madre della ricorrente.
Indotto in errore dall'apparente compilazione del modulo prestampato, oltre che della dichiarazione di gravità della disabilità, con provvedimento prot.
n. 2056 del 2 settembre 2023, il EO Controparte_3
concedeva a , per il periodo dal 01.09.2023 al 30.06.2024, il Parte_1 congedo straordinario per l'assistenza alla madre, sul presupposto della condizione di quest'ultima di disabile in situazione di gravità.
Con decreto prot. n. 2471 del 24 settembre 2024, il Dirigente Scolastico comunicava alla ricorrente l'annullamento in autotutela del provvedimento predetto. In particolare, il Dirigente precisava che “a seguito di controlli effettuati
(…) è stato riscontrato che alla Prof.ssa per mero errore Parte_1
materiale è stato concesso dal 01.09.2023 al 30.06.2024 congedo straordinario per assistenza familiare in condizione di gravità di cui all'art. 3 comma 3 legge
n. 104/1992 in mancanza del possesso dei requisiti di legge per fruire della conseguente indennità.
Si trasmette il presente atto alla Ragioneria territoriale dello Stato e si richiede la ripetizione delle somme indebitamente percepite dalla docente.
Il presente atto annulla e sostituisce il decreto prot. n. 2056 del
02.09.2023 e integra i prot. n. 2434 del 20.09.2024”.
La ricorrente sosteneva essere occorso mero errore materiale, consistente nel fatto che la madre assistita era disabile, ma non in situazione di gravità, bensì solo ai sensi dell'art. 3 comma 1 L. n. 104/1992, nonostante il congedo straordinario venga riconosciuto solo in ipotesi di disabilità grave ex art. 3 comma 3 L. n. 104/1992. Inoltre, la ricorrente soggiungeva di aver prodotto, all'atto della presentazione della domanda del congedo oggetto di causa, la reale ed unica certificazione di disabilità della madre, ex art. 3 comma
1. contestava l'annullamento in autotutela disposto dal Parte_1
dirigente scolastico ai sensi dell'articolo 21 novies della legge n. 241/1990, per
6 intervenuto sforamento di giorni 22 del termine di 12 mesi dall'adozione del provvedimento. Sosteneva quindi la necessità di annullamento del provvedimento di annullamento in autotutela per decorso del termine menzionato, asserendo la sussistenza di un illegittimo affidamento. Si legge in ricorso, “Nel caso che ci occupa, era del tutto evidente che la produzione della certificato di disabilità ex art. 3 comma 1 l. n. 104/1992 era inidoneo alla concessione del congedo straordinario biennale e tale conoscenza non può che farsi risalire al 02.09.2023, momento in cui la Dirigenza scolastica poneva al proprio esame la domanda di congedo della dipendente” (ricorso pag. 3). Parte ricorrente domandava pertanto la dichiarazione di illegittimità del decreto protocollo n. 2471 citato, con la sua conseguente disapplicazione.
Ebbene, le deduzioni di parte ricorrente sono destituite di fondamento.
In diritto, giova richiamare l'art. 3 della Legge 05/02/1992 - N. 104, rubricato “Persona con disabilità avente diritto ai sostegni”, che, ai commi 1 e 3, sancisce quanto segue:
“1. È persona con disabilità chi presenta durature compromissioni fisiche, mentali, intellettive o sensoriali che, in interazione con barriere di diversa natura, possono ostacolare la piena ed effettiva partecipazione nei diversi contesti di vita su base di uguaglianza con gli altri, accertate all'esito della valutazione di base (...).
3. Qualora la compromissione, singola o plurima, abbia ridotto
l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, il sostegno è intensivo e determina priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici” (...).
Inoltre, l'art. 21 nonies della Legge n. 241/1990, rubricato
“Annullamento d'ufficio”, stabilisce:
“
1. Il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell' articolo 21- octies, esclusi i casi di cui al medesimo articolo 21-octies, comma 2, può
7 essere annullato d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole comunque non superiore a dodici mesi dal momento dell'adozione dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, inclusi i casi in cui il provvedimento si sia formato ai sensi dell'articolo 20, e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati, dall'organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge. Rimangono ferme le responsabilità connesse all'adozione
e al mancato annullamento del provvedimento illegittimo.
2. È fatta salva la possibilità di convalida del provvedimento annullabile, sussistendone le ragioni di interesse pubblico ed entro un termine ragionevole.
2-bis. I provvedimenti amministrativi conseguiti sulla base di false rappresentazioni dei fatti o di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà false o mendaci per effetto di condotte costituenti reato, accertate con sentenza passata in giudicato, possono essere annullati dall'amministrazione anche dopo la scadenza del termine di dodici mesi di cui al comma 1, fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali nonché delle sanzioni previste dal capo VI del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445”.
Nel caso di specie, è pacifico che la madre della ricorrente non versi in condizioni di disabilità grave e che, nonostante ciò, la ricorrente abbia inizialmente ottenuto la concessione di un congedo biennale retribuito per ragioni di assistenza, in carenza del necessario presupposto della gravità della disabilità, di cui al terzo comma della Legge n. 104/92.
Ebbene, la giurisprudenza intervenuta in ipotesi del tutto sovrapponibili a quella oggetto di causa, stabiliva l'inapplicabilità del termine normativamente previsto per l'annullamento d'ufficio, qualora l'erroneità dei presupposti del provvedimento sia imputabile al privato: “La falsa rappresentazione dei fatti da parte del privato, che rende inapplicabile il termine di diciotto mesi per
l'annullamento d'ufficio, si configura nel caso in cui l'erroneità dei presupposti
8 del provvedimento non sia imputabile, neppure a titolo di colpa concorrente, all'Amministrazione, ma esclusivamente alla colpa grave del privato”
(Consiglio di Stato sez. VII, 25/08/2023, n. 7963). Nella stesso senso, la giurisprudenza amministrativa sanciva parimenti: “La falsa rappresentazione dei fatti da parte del privato (configurabile anche in presenza del solo silenzio su circostanze rilevanti) comporta l'inapplicabilità del termine di diciotto mesi per l'annullamento d'ufficio introdotto nell'art. 21 nonies della l. n. 241/1990 dall'art. 6 della l. 7 agosto 2015 n. 124” (T.A.R. Napoli, (Campania) sez. VIII,
03/02/2020, n.475).
In applicazione dei principi elaborati dalla giurisprudenza, il termine attualmente di dodici mesi previsto dall'art. 21 nonies non è applicabile, con la conseguente legittimità dell'annullamento in autotutela.
4 . Per le ragioni che precedono, il ricorso deve essere respinto nei termini esposti, restando disattesa o assorbita ogni questione ulteriore di cui in atti, in quanto superflua ai fini del decidere, non potendosi pervenire comunque a diversa decisione.
5. In applicazione dell'articolo 91 c.p.c., , in quanto Parte_1
soccombente, va condannata al pagamento delle spese di lite in favore di parte resistente, determinate come da dispositivo. In particolare, le spese di lite sono quantificate nel loro ammontare in base ai parametri ministeriali fissati per le cause di lavoro, disciplinati dal D.M. n. 55/2014, recante "Determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense ai sensi dell'art. 13 comma 6 della legge 31 dicembre 2012 n. 247", come da ultimo aggiornato. Le spese legali devono essere, quindi, liquidate come da dispositivo in applicazione dei parametri predetti, dato atto del valore della presente causa, considerata la complessità elevata della causa stessa determinata dalle plurime questioni sottoposte al vaglio giudiziale, tenuto conto dell'assenza di attività istruttoria ma della trattazione della causa (“In materia di spese di giustizia, la trattazione del processo, anche in assenza di istruzione probatoria, legittima il
9 diritto al compenso della relativa fase” Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n.
34575 del 16/11/2021).
Sentenza esecutiva ex art. 431 c.p.c.
PQM
Disattesa o assorbita ogni diversa istanza o eccezione, rigetta il ricorso.
Condanna al pagamento in favore di parte resistente delle Parte_1
spese di lite, liquidate nella misura complessiva di Euro 7.200,00, oltre spese generali 15% e accessori di legge. Fissa il termine di giorni sessanta per il deposito della motivazione. Sentenza esecutiva.
Milano, 21/02/2025
LA GIUDICE DEL LAVORO
Eleonora De Carlo
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