Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 21/05/2025, n. 3180 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3180 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI ROMA SEZIONE PERSONA, FAMIGLIA E MINORI
La Corte, così composta
Anna Maria Pagliari Presidente
Alberto Tilocca Consigliere
Chiara Giammarco Consigliere rel. riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 6236/2022, tra
, con l'avv. Nicola Passerini ed elettivamente domiciliata Parte_1
presso il suo studio in Roma, viale di Villa Massimo n. 39, giusta procura in atti;
appellante
e con l'avv. Roberto Ferranti ed elettivamente domiciliato Controparte_1
presso il suo studio in Roma, via Mar Rosso n. 61, giusta procura in atti;
appellato
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con sentenza n. 12572 del 22 agosto 2022, il Tribunale Ordinario di Roma sulla domanda di annullamento del matrimonio per simulazione proposta dall'odierna appellante, ha così deciso: “Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa, così provvede: - dichiara inammissibile la domanda di annullamento del matrimonio formulata da
; - condanna al pagamento delle spese di lite sostenute dalla Parte_1 Parte_1
controparte che liquida nella complessiva somma pari ad euro 2.500,00 per competenze ed onorari, da distrarsi in favore dell'avv. Roberto Ferranti difensore di parte convenuta dichiaratosi procuratore antistatario”.
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1999 in Las Vegas (USA) e trascritto, a sua insaputa, nei registri degli atti di matrimonio del Comune di Roma nell'anno 2017, parte II, n. 159, serie C07.
Il nel costituirsi nel giudizio di primo grado, aveva chiesto dichiararsi CP_1
l'inammissibilità della domanda per difetto di notifica al p.m., litisconsorte necessario ex art. 102 c.p.c, e, comunque dichiararsi la controparte decaduta dall'azione essendo spirato il termine annuale previsto dall'art. 123, 2° comma, c.c., avendo altresì le parti convissuto come coniugi successivamente alla celebrazione del matrimonio.
Il giudice di prime cure, istruita la causa, aveva accolto la questione preliminare eccepita dal convenuto ed aveva dichiarato la decadenza dalla domanda di simulazione formulata dall'attrice per il decorso di oltre un anno dal matrimonio, ritenendo altresì provata la convivenza tra le parti, sia prima che dopo il matrimonio celebrato a Las Vegas.
Con atto di citazione in appello del 23.11.2022, ritualmente notificato, Parte_1
ha impugnato la predetta sentenza reiterando la domanda di annullamento per simulazione del matrimonio ordinandosi, per l'effetto al competente Ufficiale dello Stato Civile di
Roma di provvedere alle prescritte annotazioni. …. con condanna alle spese della controparte.
Con comparsa di costituzione e risposta del 17 marzo 2023, si è costituito
[...]
il quale contestando l'assunto di controparte, ha chiesto l'accoglimento delle CP_1
seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Roma, contrariis reiectis:
1. in via preliminare ed in limite litis, dichiarare l'inammissibilità del presente giudizio per difetto di notifica dell'atto introduttivo, non essendo stata regolarmente notificata la presente domanda al Pubblico Ministero, litisconsorte necessario nei giudizi in materia matrimoniale, ex art. 70 c.p.c., n. 2);
2. sempre in via preliminare, confermare la pronuncia di inammissibilità del presente giudizio per decadenza della domanda attorea (e dell'odierna appellante) di nullità del matrimonio, essendo spirato il termine annuale previsto dall'art. 123, 2° comma c.c. ed essendosi manifestata la condizione di coabitazione successiva al matrimonio di cui alla medesima disposizione;
3. nel merito, accertare e dichiarare la validità ed efficacia in Italia del matrimonio celebrato in Las Vegas (Nevada – USA) in data 9.1.1999 fra il Sig.
[...]
e la Sig.ra 4. per gli effetti, alla stregua di quanto dianzi esposto nella CP_1 Parte_1
parte in fatto ed in diritto, accertare la temerarietà del presente giudizio e condannare l'odierna attrice al
2 risarcimento dei danni ex art. 96, comma 1° c.p.c., nei confronti del Sig. e Controparte_1
provvedendo sulle spese, condannare la medesima attrice al pagamento di una somma equitativamente determinata ai sensi e per gli effetti dell'art. 96, comma 3°, c.p.c.; 5. in ogni caso, con vittoria di spese e compensi di giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto Avvocato, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15,00%, rivalsa C.A.P. ed I.V.A.”.
All'udienza del 13 luglio 2023, celebratasi nella forma cartolare, la Corte, verificata la regolare instaurazione del contraddittorio, ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 13 giugno 2023. Alla suddetta udienza le parti hanno, nella forma cartolare, precisato le proprie rispettive conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
***
L'appello è infondato e deve essere rigettato.
Con l'introduzione ad opera dell'art. 18 della l. n. 151 del 1975 della norma contenuta nell'art. 123 cod. civ., il legislatore, intervenendo in una materia sulla quale esistevano ampi contrasti in dottrina e in giurisprudenza, ha previsto che il matrimonio può essere impugnato per simulazione da ciascuno dei coniugi “quando gli sposi abbiano convenuto di non adempiere agli obblighi e di non esercitare i diritti da esso discendenti”. La norma richiamata, al secondo comma, prevede poi, evidentemente al fine di conciliare la prevista impugnazione per simulazione con l'esigenza della certezza dei rapporti giuridici inerenti agli status, che l'azione non può essere proposta decorso un anno dalla celebrazione del matrimonio, ovvero, nel caso in cui i contraenti abbiano convissuto come coniugi successivamente alla celebrazione medesima.
Nel caso di specie, la celebrazione del matrimonio è avvenuta in Las Vegas il 9 gennaio
1999, senza che rilevi in alcun modo la data della trascrizione nei registri degli atti dello
Stato civile avvenuta, pacificamente, nel 2017, atteso che, pur a non voler considerare il fatto che la trascrizione ha efficacia meramente dichiarativa e non costitutiva (cfr. Cass.
Civ. sez. 1, sentenza n. 10351/2019), la domanda, introdotta con atto del 15.5.2019, sarebbe comunque tardiva anche rispetto alla data di trascrizione.
Inoltre, come correttamente posto in rilievo dal giudice di primo grado, dall'istruttoria è emerso che le parti, che all'epoca del matrimonio avevano già avuto un figlio, hanno per
3 lungo tempo coabitato, sia prima che dopo la celebrazione del matrimonio. La circostanza
è stata ammessa dalla stessa appellante in sede di interrogatorio formale ed è stata confermata dai testi escussi e . Testimone_1 Testimone_2
Pertanto, correttamente il giudice di primo grado ha dichiarato inammissibile la domanda proposta dall'odierna appellante.
Non sussistono i presupposti per la condanna dell'appellante ex art. 96 c.p.c. non essendo emerso che la parte abbia agito in giudizio per mala fede o per colpa grave.
Le spese di lite, da distrarsi a favore del procuratore dell'appellato avv. Roberto Ferranti, che si dichiara antistatario, seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni diversa eccezione, istanza domanda respinte, rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale Parte_1
di Roma n. 12572 del 22 agosto 2022 e, per l'effetto, la condanna al pagamento delle spese processuali, in favore del procuratore di controparte, avv. Roberto Ferranti, che si dichiara antistatario, che liquida in complessivi euro 3.200,00 , oltre al 15% di rimborso di spese forfettarie, i.v.a. e c.a.p. come per legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 15 maggio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Chiara Giammarco Anna Maria Pagliari
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