Cass. civ., sez. I, sentenza 09/02/1999, n. 1098
CASS
Sentenza 9 febbraio 1999

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L'art. 43, secondo comma, della legge sull'assegno bancario n. 1736 del 1933 - applicabile anche all'assegno circolare in virtù del richiamo contenuto nel successivo art. 86 della stessa legge - nel disporre che colui che paga un assegno non trasferibile a persona diversa dal prenditore o dal banchiere giratario per l'incasso risponde del pagamento, regola in modo autonomo l'adempimento dell'assegno non trasferibile , con deviazione sia dalla disciplina generale del pagamento dei titoli di credito con legittimazione variabile, sia dal disposto di diritto comune delle obbligazioni di cui all'art. 1189 cod. civ., che libera il debitore che esegua il pagamento in buona fede in favore del creditore apparente (con relativo onere probatorio a carico del "solvens"). Nella ipotesi anzidetta, invece, la banca che abbia effettuato il pagamento in favore di chi non era legittimato non è liberata dalla originaria obbligazione finché non paghi al prenditore esattamente individuato (o al banchiere giratario per l'incasso), e ciò a prescindere dalla sussistenza dell'elemento della colpa nell'errore sulla identificazione dello stesso prenditore.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 09/02/1999, n. 1098
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 1098
Data del deposito : 9 febbraio 1999

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