Sentenza 9 febbraio 1999
Massime • 1
L'art. 43, secondo comma, della legge sull'assegno bancario n. 1736 del 1933 - applicabile anche all'assegno circolare in virtù del richiamo contenuto nel successivo art. 86 della stessa legge - nel disporre che colui che paga un assegno non trasferibile a persona diversa dal prenditore o dal banchiere giratario per l'incasso risponde del pagamento, regola in modo autonomo l'adempimento dell'assegno non trasferibile , con deviazione sia dalla disciplina generale del pagamento dei titoli di credito con legittimazione variabile, sia dal disposto di diritto comune delle obbligazioni di cui all'art. 1189 cod. civ., che libera il debitore che esegua il pagamento in buona fede in favore del creditore apparente (con relativo onere probatorio a carico del "solvens"). Nella ipotesi anzidetta, invece, la banca che abbia effettuato il pagamento in favore di chi non era legittimato non è liberata dalla originaria obbligazione finché non paghi al prenditore esattamente individuato (o al banchiere giratario per l'incasso), e ciò a prescindere dalla sussistenza dell'elemento della colpa nell'errore sulla identificazione dello stesso prenditore.
Commentari • 7
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 09/02/1999, n. 1098 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1098 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Michele CANTILLO - Presidente -
Dott. Giovanni LOSAVIO - Rel. Consigliere -
Dott. Mario Rosario MORELLI - Consigliere -
Dott. Giuseppe MARZIALE - Consigliere -
Dott. AN FIORETTI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
EN NC, elettivamente domiciliato in ROMA presso la CANCELLERIA CIVILE della CORTE SUPREMA di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato PIETRO CAPONETTI, giusta delega in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
A.I.M.A. AZIENDA DI STATO PER GLI INTERVENTI NEL MERCATO AGRICOLO, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- controricorrente -
contro
BANCA NAZIONALE DELL'AGRICOLTURA SpA, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA A. FRIGGERI 82, presso l'avvocato MARIO FIANDANESE, che lo rappresenta e difende, giusta procura a margine del controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 836/95 della Corte d'Appello di ROMA, depositata il 13/3/95;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/3/98 dal Consigliere Dott. Giovanni LOSAVIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Stefano SCHIRÒ che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato il 24 luglio 1989 AN RE citava in giudizio davanti al Tribunale di Roma la s.p.a. CA AZ LLRA e l'ZI di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - AI - chiedendo la condanna delle convenute, in solido o in via alternativa, al pagamento della somma di lire 5738.430 - rivalutata e con interessi -, pari a quella portata da due assegni circolari emessi dalla banca a favore del RE, su richiesta LLAI (a titolo di integrazione-prezzo LLolio di oliva), spediti per posta, non pervenuti all'attore, ma dalla banca sono stati pagati a persona sconosciuta erroneamente identificata come il prenditore. Conclusa l'istruzione probatoria, il Tribunale con sentenza 15 aprile 1993 rigettava la domanda nei confronti LLAI, avendo ritenuto che essa avesse validamente adempiuto alla propria prestazione - dovuta al RE - attraverso la spedizione degli assegni circolari, da parte LListituto di credito incaricato, con efficacia per essa liberatoria;
accoglieva invece la domanda nei confronti della CA AZ LLRA (che condannava al pagamento della somma richiesta) sul rilievo che la clausola di non trasferibilità apposta sull'assegno pone a carico della banca il rischio della erronea identificazione della persona del prenditore, sicché la banca stessa risponde del pagamento a persona diversa, non già a titolo di dolo o colpa, ma sul fondamento del disposto LLart. 43, secondo comma, l.a. (che, se diversamente interpretato, risulterebbe pleonastico). La Corte d'appello di Roma, con la sentenza 13 marzo 1995, qui impugnata, accogliendo l'impugnazione della CA AZ LLRA, rigettava anche la domanda proposta nei confronti dello stesso istituto sul rilievo che, secondo l'orientamento consolidato nella giurisprudenza di legittimità, la banca che paga l'assegno (circolare) non trasferibile a persona diversa del prenditore risponde di tale erroneo pagamento nel solo caso in cui non abbia posto in essere le dovute cautela e diligenza nella identificazione della persona che ha posto all'incasso l'assegno: e poiché nella specie il cassiere della banca che aveva eseguito il pagamento dei due assegni aveva identificato la persona che li aveva presentati attraverso un idoneo documento - la patente di guida - che non recava segni evidenti di contraffazione o alterazione e che appariva dunque genuino, nessun addebito di colpa poteva essere mosso alla banca che si era attenuta alle normali cautele di prassi (essendo stata anche formata una fotocopia del documento) e non poteva dirsi obbligata ad eseguire approfondite indagini per avere altrimenti conferma della genuinità della patente di guida che non dava motivo a sospetti di falsità documentale.
La Corte di merito dichiarava per altro assorbito l'appello incidentale proposto dal RE e diretto alla condanna della banca "ad una più congrua rivalutazione monetaria rispetto a quanto statuito dal Tribunale".
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di impugnazione il ricorrente RE deduce vizio di motivazione con riguardo alla omessa considerazione della incapacità di testimoniare, e comunque della inattendibilità, dei due funzionari di banca responsabili LLincauto pagamento degli assegni (tenuti in via di regresso nei confronti LListituto proponente), nonché di circostanze decisive che dovevano indurre a ritenere la negligenza nel comportamento della banca per avere, in contrasto con la regola generalmente affermata nella prassi bancaria, pagato i due assegni di rilevante importo a persona non cliente e neppure conosciuta.
Con il secondo motivo il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 1176 e 1182 c.3, c.c. e censura la decisione che, confermando la estraneità LLZI di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - AI -, ha ritenuto la validità LLeseguito pagamento a mezzo assegni circolari, spediti per posta, ma mai pervenuti al creditore RE (il pagamento del premio integrazione produzione olio di oliva doveva essere pagato al domicilio del beneficiario, in Merola, ben noto all'erogante). Con il terzo motivo il ricorrente deduce violazione LLart. 43 r.d. 1736/1933 - legge assegno - e censura in particolare il punto della motivazione dove, disattendendo il dettato normativo LLindicato art. 43 l.a. ha affermato il principio, che sarebbe dettato dalla esigenza di assicurare la funzione di circolazione propria dei titoli di credito, secondo cui la banca che paghi un assegno circolare non trasferibile a persona diversa dall'interessato risponde di tale pagamento nel solo caso che non abbia posto in essere le dovute cautele nella identificazione della persona che ha posto all'incasso l'assegno: l'esigenza, esplicitamente affermata nella sentenza, di non opporre "ostacolo alla libera circolazione dei titoli di crediti ed alla loro stessa funzione" non poteva infatti essere fatta valere nella specie dove la banca aveva pagato al non prenditore due assegni recanti la clausola di non trasferibilità (che mira a tutelare il prenditore contro i rischi di una indebita circolazione) e si era poi indebitamente rifiutata di eseguire l'esatto pagamento al prenditore dopo il ventesimo giorno dalla denuncia dello smarrimento, a norma LLart. 86 l.a..
Con il quarto motivo infine il ricorrente censura la decisione per avere la Corte di merito privato di tutela il diritto del RE, esonerando da responsabilità la banca e ritenendo "estranea alla controversia" l'AI, presente nel giudizio pur se contumace.
2. Si deve rilevare innanzitutto che il secondo e il quarto motivo sono palesemente inammissibili. Con essi infatti il ricorrente non censura un capo della decisione, ma critica il punto della motivazione della sentenza là dove la Corte di merito, rispondendo a taluni rilievi della CA AZ LLRA (non integranti per altro un motivo del suo appello) in ordine alla asserita responsabilità esclusiva LLAI, ha ribadito "l'estraneità" LLazienda alla controversia, dovendo riconoscersi (con riferimento all'art. 1 D.P.R. n.532 del 1973) la efficacia per essa liberatoria della spedizione degli assegni circolari da parte della banca convenzionata, come validi mezzi di pagamento a favore dei beneficiari dei contributi. Per altro il RE non ha impugnato la sentenza nei confronti LLAI, ne' una tale impugnazione sarebbe stata ammissibile, non avendo il RE stesso appellato sul punto la sentenza del Tribunale che aveva rigettato la domanda proposta contro l'ZI (e al riguardo si è dunque formato il giudicato).
3. Il terzo motivo del ricorso prospetta una questione pregiudiziale fondata sul disposto LLart. 43, secondo comma, (richiamato dall'art. 86, primo comma, sull'assegno circolare) l.a., interpretato nel senso che esso pone a carico della banca il rischio del pagamento "a persona diversa dal prenditore" LLassegno non trasferibile, e dunque il terzo motivo deve essere esaminato con precedenza rispetto al primo, logicamente ad esso subordinato, che censura la motivazione della decisione in ordine al contegno della banca, ritenuto conforme agli obblighi di cautela e diligenza alla cui osservanza la banca è tenuta nella identificazione del legittimato apparente;
e che quindi, nell'accoglimento del terzo, rimarrebbe assorbito.
4. Il terzo motivo del ricorso è fondato.
4.1. La questione in diritto riproposta con tale motivo fu per la prima volta decisa da questa Corte - come è noto - con la sentenza n. 3133 del 1958 che negò la efficacia liberatoria al pagamento LLassegno bancario non trasferibile fatto al legittimato apparente. Premesso l'esame in sintesi della disciplina dettata per l'assegno con la clausola di non trasferibilità degli artt. 43, 73 e 86, legge assegno, e dato atto della opinione in dottrina secondo cui la specialità di tale disciplina varrebbe a togliere all'assegno che reca la clausola la qualità di titolo di credito per farne un titolo improprio o di legittimazione (e di quella contraria secondo cui la modificazione delle regole della circolazione non è sufficiente a trasformare la natura), la Corte rilevò che in ogni caso, pur riconosciuta all'assegno non trasferibile la natura di titolo di credito, il disposto LLart. 2001 C.C. ammette espressamente la deroga, introdotta dalle leggi speciali, alle disposizioni generali del titolo V del libro quarto del Codice Civile. E appunto le norme sull'assegno non trasferibile derogano alla disciplina generale "giacché, dopo aver negato la possibilità della girata, sanciscono che chi paga a persona diversa dal prenditore "risponde del pagamento") e, in relazione a tale principio, escludono la procedura di ammortamento in caso di smarrimento, distruzione o sottrazione".
"In tanto l'obbligo di rispondere del pagamento ha un significato e la esclusione della procedura di ammortamento ha una giustificazione in quanto l'errore nella identificazione, ancorché questa sia stata diligentemente compiuta, non libera il debitore".
"Questi si libera solo se paga al prenditore: il sistema di identificazione è rimesso alla sua prudenza, poiché egli paga a suo rischio e pericolo e quindi, se cade in errore nella identificazione, deve pagare una seconda volta al vero prenditore". La Corte colse allora la ratio della speciale disciplina nella esigenza di offrire assoluta sicurezza al prenditore, ponendolo al riparo dai rischi di smarrimento, distruzione e sottrazione, mentre con l'ammissione della girata per l'incasso ad altra banca si era inteso agevolare la riscossione, nel caso in cui il titolare non fosse conosciuto dalla banca debitrice.
Con la ratio così identificata la Corte ritenne incompatibile l'applicazione LLart. 1189 c.c., dettato per l'adempimento delle obbligazioni in generale, secondo cui il pagamento fatto in buona fede al creditore apparente è liberatorio: lo speciale rigore imposto nell'adempimento della banca (tenuta a pagare solo a quella determinata persona) implica infatti la facoltà di rifiutare il pagamento alla persona sconosciuta, che potrà ottenere la riscossione attraverso un'altra banca - girataria per l'incasso - resasi mallevadrice LLidentità del prenditore. In una sola ipotesi "eccezionalissima" la Corte ritenne ammissibile la liberatorietà del pagamento fatto a persona diversa e cioè quella in cui il presentatore avesse lo stesso nome del prenditore, là dove il difetto di titolarità non è desumibile dalla letteralità del titolo.
4.2. Sensibile all'acceso dibattito decennale suscitato in dottrina dalla decisione Cass. 3133/1958 e dalle successive conformi, questa Corte, "al lume del prevalente orientamento dottrinale e della esigenza di una più proficua utilizzazione LLassegno non trasferibile" con la decisione n. 2360 del 1968 modificò il proprio indirizzo, affermando che la disposizione del secondo comma LLart. 43 l.a. non comporta deroga ai principi generali in tema di identificazione del presentatore dei titoli a legittimazione nominale, secondo cui l'errore nella identificazione del prenditore, se diligentemente attuata, libera il debitore. Il disposto del primo capoverso LLart. 43 l.a., posto in relazione con il divieto delle girate introdotto nel primo comma, sanzionerebbe appunto la inosservanza di tale divieto a garanzia della incircolabilità del titolo. Lo scopo della clausola non è dunque quello di assicurare in ogni caso all'effettivo prenditore il conseguimento della prestazione dovuta, bensì quello di impedire la circolazione del titolo;
e la maggior sicurezza conferita al prenditore di ricevere il pagamento nei casi di smarrimento, distruzione o sottrazione è soltanto una conseguenza indiretta della clausola in virtù della quale l'assegno non può essere acquistato da un portatore di buona fede e il prenditore, con una semplice denunzia al traente, alla trattaria o alla emittente può impedire il pagamento all'eventuale presentatore che si asserisca prenditore e tenti di trarre in inganno sulla sua identità il debitore. Per escludere quindi la applicazione all'adempimento LLassegno non trasferibile delle regole generali operanti in tutti i casi in cui il debitore non conosca personalmente il legittimato a ricevere la prestazione e debba perciò procedere alla sua identificazione, e per affermare che il banchiere paga in ogni caso a suo rischio e pericolo, sarebbe necessaria una norma che introduca una espressa deroga al riguardo. Nè infine può fondatamente affermarsi che la disposizione del secondo comma LLart. 43 l.a. non avrebbe ragion d'essere e che l'esclusione della procedura di ammortamento per l'assegno non trasferibile non avrebbe giustificazione se si neghi che la identificazione del portatore LLassegno non trasferibile non abbia valore essenziale sì che non possa discutersi della diligenza usata dal banchiere: se il secondo comma LLart. 43 prevede la responsabilità anche per il pagamento a persona diversa dal banchiere giratario per l'incasso, si deve escludere, infatti, che con esso si sia voluto disciplinare l'identificazione fisica del prenditore, poiché non può sorgere questione sulla identificazione del banchiere;
mentre la esclusione della procedura di ammortamento si giustifica soltanto con la assoluta incircolabilità LLassegno non trasferibile e il prenditore nei casi di smarrimento, distruzione e sottrazione trova adeguata tutela nelle norme di cui agli artt. 73 e 86 l.a. (essendo sufficiente la denunzia del prenditore per escludere la liberatorietà del pagamento dopo la ricezione di essa).
In conclusione le parole "a persona diversa dal prenditore" impiegate dall'art. 43, comma 2, l.a. non possono essere riferite alla persona fisica del venditore, ma alla legittimazione cartolare e cioè alla persona che non si legittima come prenditore. L'indirizzo interpretativo LLart. 43 l.a. così avviato con la pronuncia n. 2360 del 1968 è stato tenuto fermo nella giurisprudenza di legittimità - nei successivi decenni e fino ad oggi - che ha ribadito gli argomenti di sostegno (non infrequentemente tuttavia disattesi nella giurisprudenza di merito).
4.3. Ritiene il Collegio, anche alla luce dei più recenti approfondimenti registrati nella riflessione dottrinale, che gli argomenti posti a sostegno della decisione 2360/1968 (e in sostanza non sviluppati e arricchiti nella successive conformi pronunce di questa Corte) non siano appaganti e non valgano a contrastare il nucleo essenziale della originaria sentenza n. 3133 del 1958. Non sembra innanzitutto che possa condividersi - in linea di metodo - la proposizione posta in apertura della decisione 2360/1968 che indica nella esigenza pratica di "una più proficua utilizzazione LLassegno non trasferibile" il principale criterio orientativo nella esegesi LLart. 43 l.a., dovendo al contrario l'interprete cogliere attraverso la lettura critica della speciale norma quali "vantaggi" essa si proponga dalla utilizzazione LLassegno non trasferibile e a favore di quale soggetto (creditore o debitore). Non può infatti dirsi a priori che la norma in esame corrisponda all'interesse al più agevole - se non corrivo - utilizzo LLassegno non trasferibile, che è proprio delle banche, ne' che tale interesse coincida con quello di clienti e prenditori alla sicurezza del pagamento nelle mani LLeffettivo legittimato. Alla stessa stregua appare una opzione a priori la affermazione (pregiudiziale appunto, non ricavata dalla lettura ragionata della norma) che lo scopo primario del disposto LLart. 43 sia quello di vietare la circolazione del titolo, sicché soltanto per indiretta conseguenza ne risulterebbe tutelato l'interesse del prenditore a conseguire il pagamento pur nelle ipotesi di smarrimento, distruzione o sottrazione e soddisfatta l'esigenza - di sicurezza - che l'assegno non trasferibile sia pagato soltanto alla persona del legittimato cartolare. L'unico argomento fondato sulla testualità del dettato normativo per escludere che l'espressione "persona diversa dal prenditore o dal banchiere giratario per l'incasso" possa riguardare le persona fisica di chi si presenta come legittimato cartolare-prenditore-, in concreto identificato dalla banca, è colto nel duplice indifferenziato riferimento al prenditore e al banchiere;
e se, per il secondo non può porsi un problema di identificazione ciò dovrebbe significare che la norma intende non già derogare alla disciplina generale in tema di identificazione della persona fisica che si presenta come legittimato cartolare, ma sanzionare la violazione della regola di incorcolabilità del titolo, rendendo la banca responsabile del pagamento fatto a chi non sia cartolarmente indicato come prenditore (in titolo a legittimazione nominativa invariabile), a chi - dunque - sia stato indebitamente girato l'assegno e non sia perciò legittimato a richiedere la prestazione indicata nel titolo. Argomento letterale per certo non insuperabile non solo perché contrastato dalla constatazione che, così interpretata, la norma risulterebbe priva di autonomo valore prescrittivo (pleonastica, come fu osservato tra i primi commentatori adesivi alla decisione 3133/1958), ovvio essendo che ogni titolo di credito nominativo non può essere pagato a chi non risulti indicato nel titolo come il titolare del diritto cartolare, ma anzitutto perché il dettato letterale della norma non esclude la interpretazione nel senso che l'assegno non trasferibile non può essere pagato che la prenditore esattamente identificato (e necessariamente persona fisica) o alla banca girataria per l'incasso che assume l'onere della esatta identificazione del prenditore, intesa come elemento integrativo della legittimazione.
4.4. E allora, superato l'unico argomento (di interpretazione letterale) su cui si fonda a ben vedere la sentenza Cass. 2360/1968, converrà ritornare all'impianto letterale e logico LLart. 43 l.a. per constatare che, al di là della espressione usata per la definizione della speciale clausola "non trasferibile", esso pone come norma primaria la esclusività del pagamento a favore del prenditore e disciplina appunto le relative modalità (per cassa o accredito nel conto corrente) e anche là dove (secondo periodo dello stesso primo comma) ammette l'unica ipotesi di girata - al banchiere per l'incasso - regola appunto una speciale modalità di riscossione. Sicché, al contrario di quanto affermò Cass. 2360/1968, la specialità della norma di cui all'art. 43 l.a. deve cogliersi nella disciplina autonoma (rispetto ad altri tipi di assegno a legittimazione variabile) dei modi di adempimento, piuttosto che nella intrasferibilità che vi è prevista come funzione della indefettibilità del pagamento a favore LLunico legittimato, nel senso che il titolo non può circolare perché deve essere pagato al solo prenditore (primo comma) con la sanzione (secondo comma) che il pagamento eseguito ad altri non è liberatorio. Il divieto di circolazione, insomma, in luogo di costituire la ragione stessa LLobbligo di pagare il titolo alla sola persona del prenditore, di quell'obbligo è la conseguenza.
La inversa proposizione secondo la quale il titolo deve essere pagato al solo prenditore perché, non trasferibile, non può circolare è contraddetta dalla constatazione che nel sistema LLassegno la clausola "non all'ordine" (art. 17, secondo comma, l.a.) impedisce sì la circolazione del titolo, ma consente la trasmissione del credito nelle forme e con gli effetti della cessione ordinaria, sicché il titolo recante tale clausola può essere pagato a persona diversa dal prenditore. Mentre il confronto tra le due clausole offre per altro la conferma di una più piena tutela del prenditore LLassegno non trasferibile, dovendo intendersi come significativa di una diversa volontà del legislatore la formulazione LLart. 17, ultimo comma, l.a. che si limita a porre il divieto nei confronti del prenditore (cui è inibita la girata come mezzo di trasferimento del titolo), ma non introduce nessuna disposizione che regoli i modi LLadempimento, ne' pone sanzioni a carico del banchiere debitore.
Se dunque la caratteristica LLart. 43 l.a. consiste nella speciale disciplina LLadempimento con esso introdotta, non può dirsi arbitrario cogliere la ratio della norma nella esigenza di tutela del prenditore (e dello stesso autore della clausola) contro il rischio di smarrimento, distruzione e sottrazione, essendo in tal senso intesa la funzione pratica della clausola "non trasferibile" nella comune opinione di chi la utilizza, e così registrata anche nei lavori preparatori del d.l. 2283/1923 (e nell'ampia discussione intorno ad esso suscitata) che introdusse la clausola stessa nel nostro ordinamento con l'art. 5 e stabilì che l'assegno non trasferibile non potesse essere pagato "che alla persona che lo ha ricevuto". L'Istituto è per così dire transitato nel vigente art. 43 l.a. che ricorre, è vero, alla astratta nozione di prenditore, ma non v'è traccia nei lavori preparatori che il legislatore del 1933 abbia inteso con quella variante innovare la disciplina. E se non è arbitrario identificare l'interesse protetto LLart. 43 in quello di presidiare la sicurezza del pagamento degli assegni non trasferibili, ponendo il prenditore al riparo dagli effetti dello spossamento e impedendo la riscossione a chi sia venuto in possesso del titolo a seguito dello smarrimento o attraverso la sottrazione, si deve riconoscere che l'unico effettivo rischio che compromette l'interesse protetto è quello che deriva non già da fatti inerenti alla inammissibile circolazione cartolare, ma dalla falsità personale del presentatore, venuto indebitamente in possesso del titolo e sostituitosi alla persona del prenditore. La finalità della norma così intesa sarebbe frustrata se il primo capoverso LLart. 43 l.a. fosse letto nel senso che esso si limita a sanzionare la inosservanza del divieto (di cui è destinatario lo stesso prenditore) di circolazione e non impone al banchiere - trattario o emittente - di eseguire il pagamento al prenditore esattamente identificato.
4.5. La giurisprudenza e la dottrina - qui non condivise - che limitano il contenuto prescrittivo del secondo comma LLart. 43 l.a. e negano che la responsabilità del banchiere per il pagamento LLassegno non trasferibile al legittimato apparente debba essere diversamente regolata rispetto alla disciplina generale in tema di identificazione del presentatore di titoli a legittimazione nominale, indicano tale disciplina nel disposto LLart. 1992, secondo comma, c.c. e, indifferentemente, nella norma di cui all'art. 1189 c.c., cui dovrebbe riconoscersi generale efficacia in tema di pagamento a creditore apparente. Ma come è stato anche di recente osservato da autorevole dottrina, il disposto LLart. 1992, secondo comma, presuppone la incontroversa legittimazione cartolare del presentatore del titolo e, ponendo la presunzione legale (relativa) di titolarità - nel diritto - del legittimato, comporta la liberazione del debitore che abbia negato senza dolo o colpa grave al legittimato cartolare non titolare.
Sicché non a tale disposto, ma all'art. 1189 c.c. ci si deve riferire per regolare il diverso fenomeno delle erronea identificazione del presentatore LLassegno a legittimazione nominale, solo dall'applicazione LLart. 1189 c.c. potendo conseguire l'effetto liberatorio del pagamento eseguito al legittimato apparente. E il problema posto dalla presente controversia consiste appunto nel verificare se l'art. 1189 c.c., sicuramente applicabile a tutti i titoli a legittimazione variabile, sia invocabile anche in tema di titolo a legittimazione invariabile come l'assegno non trasferibile.
Ebbene non sembra al Collegio contestabile che il disposto LLart. 43 l.a. (di cui più sopra si è argomentata la interpretazione) sia incompatibile con il principio di diritto comune di cui all'art.1189 c.c., introduca cioè una esplicita eccezione alla norma di carattere generale in tema di adempimento delle obbligazioni, che libera il debitore quando esegua il pagamento al creditore apparente, legittimato a riceverlo in base a circostanze univoche, con onere della prova della buona fede a carico del solvens. E infatti, se la valorizzazione della buona fede del solvens - in presenza di obiettive circostanze che valgano a creare una pur fallace apparenza - induce il legislatore di diritto comune a riconoscere prevalente tutela al debitore rispetto al pur incolpevole creditore (cui è data soltanto l'azione di ripetizione verso chi ha ricevuto l'indebito pagamento), questa medesima esigenza è contraddetta dalla speciale disciplina dettata dall'art. 43 l.a., che è ispirata alla opposta ratio di assicurare l'adempimento del debito cartolare a favore LLeffettivo legittimato, aggravando la posizione di un debitore qualificato e, in considerazione della speciale qualificazione professionale di esso, ponendo a carico di lui il rischio (inerente appunto all'esercizio LLimpresa bancaria) di una erronea, pur se incolpevole, identificazione della persona del legittimato. A queste stesse conclusioni era motivatamente giunta Cass. 3133/1958 e la dottrina che ritenne di cogliere la incongruità della soluzione adottata con quella decisione là dove la Corte aveva ammesso la ipotesi "eccezionalissima" di liberatorietà del pagamento a persona diversa dal prenditore, quando cioè il titolo sia stato presentato e riscosso da un omonimo (per nome e cognome) del vero prenditore, non intese che in tale ipotesi non il disposto LLart. 1189 c.c. trova applicazione, giacché il presentatore indicata nel titolo pur se non è titolare del diritto e dunque (nella "eccezionalissima" ipotesi della omonimia) si registra il diverso fenomeno di scissione tra legittimazione e titolarità del diritto regolato dall'art. 1992 c.c., la cui presunzione opera a favore del banchiere, liberato se abbia pagato al non titolare "senza dolo o colpa grave".
4.6. Sulla disciplina LLart. 73 e LLart. 86, ultimo comma, l.a., rispettivamente in tema di assegno bancario e assegno circolare, che esclude per gli assegni non trasferibili la procedura di ammortamento nei casi di smarrimento, distruzione e sottrazione (procedura diretta a privare l'assegno di ogni efficacia) si è tra i primi commentatori favorevoli alla decisione Cass. 3133/1958 fondato un argomento ulteriore e ritenuto decisivo a favore della interpretazione che esclude in ogni caso la validità del pagamento fatto a persona diversa dal prenditore, attraverso una identificazione erronea, pur esente da colpa, della banca: giacché altrimenti, fu osservato, se un tale pagamento potesse considerarsi liberatorio, il prenditore LLassegno smarrito rimarrebbe privo di quella difesa - l'ammortamento - che invece spetta al portatore legittimo di ogni titolo cambiario. Ma sulla medesima disciplina e con particolare riferimento all'art. 86, ultimo comma, l.a. (che ponte un termine dilatorio tra denuncia e pagamento LLassegno circolare) è stato fondato in dottrina anche un opposto argomento, sul rilievo che l'onere della denuncia di smarrimento o furto implicherebbe la validità del pagamento LLassegno smarrito o rubato fatto in buona fede prima della denuncia e dunque in generale il carattere liberatorio del pagamento al legittimato apparente di diritto comune (art. 1189 c.c.). Condivide il Collegio le ragioni che da altra dottrina sono state opposte all'argomento che assegna alla denuncia di spossessamento LLassegno non trasferibile gli stessi effetti della notifica del decreto di ammortamento LLassegno trasferibile, secondo il disposto degli artt. 69 e 86, penultimo comma, l.a. e 2016 ultimo comma, c.c., ragioni fondate sul rilievo che la disciplina LLammortamento dei titoli di credito all'ordine prevede espressamente l'efficacia liberatoria del pagamento fatto al detentore prima della notifica - anche dopo la denuncia - in coerenza con la destinazione alla circolazione del titolo all'ordine e a tutela del detentore di buona fede (che l'art. 70 l.a. legittima all'opposizione al decreto di ammortamento). Ma una tale tutela ovviamente neppure può concepirsi in tema di assegno non trasferibile pagabile al solo prenditore: sicché alla "denuncia" di cui agli artt. 73 e 86, u.c., l.a. si deve riconoscere la mera funzione di comunicazione - al traente, al trattario, ovvero all'emittente - del fatto di spossessamento, necessaria al fine di ottenere l'immediata duplicazione LLassegno bancario ovvero il pagamento, trascorsi venti giorni, LLassegno circolare. E tale termine dilatorio non può dirsi previsto allo scopo di tutelare il banchiere contro il rischio del pagamento a un legittimato non titolare, insussistente con riguardo a un titolo escluso dalla circolazione. Al contrario l'intervallo di venti giorni è previsto contro il rischio opposto di un doppio pagamento LLassegno ottenuto dal prenditore denunciante di mala fede, come è confermato dalla considerazione della origine di quel disposto introdotto nella vigenza del d.l. 2283/1923 (che non escludeva espressamente per gli assegni circolari non trasferibili il procedimento di ammortamento) attraverso una circolare della CA d'IT (30 novembre 1923, n. 604) che, rendendo esplicita l'esclusione, introdusse il breve termine dilatorio per premunire la banca emittente contro "eventualità di essere tratta a pagare due volte alla stessa persona del denunciante che fosse in mala fede o di essere altrimenti frodata".
4.7 È appena il caso infine di considerare l'argomento che è stato opposto in dottrina alla obbiezione secondo cui il secondo comma LLart. 43 l.a. risulterebbe "pleonastico" se interpretato nel senso che esso sanziona la inosservanza del divieto di circolazione. È stato dunque affermato che rispetto ai precedenti articoli 41, ultimo comma, e 42, comma 4, l.a. il secondo comma LLart. 43 intende dettare un diverso criterio di liquidazione del danno conseguente alla inosservanza del divieto, risarcibile perciò senza le limitazioni previste dalle corrispondenti disposizioni dei due articoli precedenti. Sembra pertinente rilevare al riguardo che l'art. 43, secondo comma, non postula necessariamente la responsabilità aquiliana e anzi la espressione "risponde del pagamento" implica che l'originario rapporto cartolare sopravviva all'inesatto adempimento e persista quindi l'obbligo di pagare all'effettivo prenditore. E pure il trattario che, come il banchiere giratario per l'incasso, non può dirsi cartolarmente obbligato, risponde del pagamento nel senso che, se abbia mal pagato l'assegno al non prenditore, è tenuto a pagare l'assegno duplicato che il vero prenditore ha diritto di ottenere dal traente (art. 73 l.a.). E se, come pare avvenga più frequentemente nella prassi a giudicare dalle fattispecie decise in giurisprudenza, il vero prenditore agisca direttamente verso la banca trattaria (con l'azione extracontrattuale per il risarcimento del danno conseguente alla lesione del suo diritto di credito cartolare verso il traente) la stessa espressione "risponde del pagamento" ponte a ben vedere la identica limitazione della responsabilità all'importo LLassegno, così come nelle diverse corrispondenti ipotesi di assegno sbarrato o regolato per scritturazione contabile di cui ai due precedenti articoli 41 e 42 (rispetto ai quali dunque sotto questo profilo l'art. 43 non si differenzia).
5. Per le ragioni fin qui esposte ritiene il Collegio che debba riaffermarsi il principio già motivato nella decisione n. 3133 del 1958 e che può essere così formulato: "L'art. 43, secondo comma, l.a. (secondo cui "colui che paga un assegno non trasferibile a persona diversa dal prenditore o dal banchiere giratario per l'incasso risponde del pagamento") regola in modo autonomo l'adempimento LLassegno non trasferibile con deviazione sia dalla disciplina generale dal pagamento dei titoli di credito a legittimazione variabile, sia dal disposto di diritto comune delle obbligazioni di cui all'art. 1189 c.c. e deve essere perciò interpretato nel senso che il debitore è liberato soltanto se paga al prenditore esattamente identificato (o al banchiere giratario per l'incasso), sicché se egli cade in errore, anche senza colpa, nella identificazione pagando al legittimato apparente, deve pagare una seconda volta al vero prenditore".
Accolto dunque il terzo motivo del ricorso (e dichiarato assorbito il primo), la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla stessa Corte d'appello di Roma - diversa sezione - che deciderà il merito della controversia attenendosi al principio qui sopra enunciato e provvederà anche in ordine alle spese di questa fase del giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il terzo motivo del ricorso, dichiara assorbito il primo e inammissibili gli altri, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della Corte d'appello di Roma.
Roma, 13 marzo 1998.
Depositata in Cancelleria il 9/2/1999.