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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 16/10/2025, n. 813 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 813 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 428/2021
CORTE DI APPELLO DI MESSINA Seconda Sezione Civile REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Messina, Seconda Sezione Civile, composta da Dott. Vincenza Randazzo Presidente Dott. Giuseppe Minutoli Consigliere Dott. Silvana Cannizzaro Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile, in grado di appello, iscritta al n. 428/2021 R. G., promossa da
, nato a [...] il [...] (c.f. ), ammesso al patrocinio Parte_1 CodiceFiscale_1
a spese dello Stato con delibera del consiglio dell'Ordine degli Avvocati del 26 maggio 2021, rappresentato e difeso, per procura in atti, dall'Avv. Andrea Gitto (con pec indicata), elettivamente domiciliato in Messina via Ducezio n. 12, presso lo studio dell'Avv. Vito Zumbo;
Appellante e appellato in via incidentale contro già (C.F. P.I. Controparte_1 Controparte_2 P.IVA_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, per procura P.IVA_2 in atti, rappresentata e difesa dall'Avv. Paola Milio del Foro di Patti, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Mario Massimiliano Mancuso, in Messina Via F. Todaro 5, Appellata e appellante in via incidentale
, contumace, Controparte_3
Appellato OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 948/2020 emessa, in data 24 novembre 2020, dal Tribunale di Barcellona P.G. CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da note depositate, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con cui i procuratori delle parti costituite hanno insistito nelle conclusioni già formulate in atti ed hanno chiesto che la causa fosse decisa. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione notificato in data 13/19 marzo 2012, conveniva in giudizio Parte_1
e , dinnanzi al Tribunale di Barcellona P.G., esponendo: che Controparte_4 Controparte_3 in data 4 agosto 2008, alle ore 18,00 circa, mentre percorreva la Via Spiaggia di Ponente di Milazzo, con direzione di marcia Barcellona P.G.-Milazzo, alla guida del proprio motociclo HO tg. AX 26655, con a bordo il figlio, , giunto nei pressi del civico 40, era stato investito Parte_2 dall'autovettura Fiat Multipla tg. CA756 XS, assicurata da e di proprietà e Controparte_2 condotta da , il quale, percorrendo la stessa via con uguale direzione di marcia, aveva Controparte_3 effettuato una manovra di sorpasso a destra della moto e, senza alcuna segnalazione, si era spostato verso sinistra per entrare all'interno dell'area demaniale;
che, a causa della repentinità della manovra, nulla aveva potuto fare per evitare l'impatto, nonostante la velocità ridotta con cui procedeva;
che, a
1 seguito della violenta caduta, era stato trasportato presso il P.S. di Milazzo, ove era stato ricoverato nel reparto di neurologia in coma (per cinque giorni) e prognosi riservata, con diagnosi “trauma cranico con amnesia ed iperdensità ematica parietale sn come da ESA. Escoriazioni multiple in esteso”; che, dopo un periodo di invalidità assoluta di gg. 60 e un periodo di invalidità temporanea parziale di gg. 60, erano residuati postumi permanenti in misura pari al 24-25%, quali accertati dal dott. che, oltre al danno biologico e al danno alla capacità lavorativa - da valutare Per_1 autonomamente, attesa l'attività lavorativa di operaio specializzato svolta - aveva sostenuto spese mediche per € 968,91. Aggiungeva che la compagnia assicuratrice del motoveicolo dello stesso attore, aveva Controparte_5 offerto la somma di € 20.000,00 a titolo risarcitorio, accettata quale acconto sulla maggiore somma spettante. Ciò premesso, l'attore chiedeva: “1) Ritenere, accertare e dichiarare che il sinistro per cui è causa, così come descritto in premessa, è addebitabile alla responsabilità esclusiva del mezzo investitore Fiat Multipla tg. CA756XS, di proprietà e condotto dal Sig. ed assicurato all'epoca Controparte_3 del sinistro – con la convenuta Compagnia Assicurativa 2) in subordine accertare il CP_2 grado di responsabilità del conducente il veicolo convenuto nel sinistro per cui è giudizio. 3) Per l'effetto, condannare i convenuti in solido - o chi per legge - compresa la garante ex legge Padana Ass.ni S.p.A., in persona del legale rapp.te p.t., al risarcimento in favore dell'attore di tutti i danni subiti e subendi, presenti e futuri, patrimoniali e non (differenza danni lesioni, compreso il danno biologico, il danno morale ex art. 139 Dlgs 209/2005, il danno alla capacità lavorativa generica e/o specifica, il danno alla vita relazionale ed ogni altra voce di danno riconosciuta dalla legge e/o prevista per prassi o per consolidata giurisprudenza, compresa la personalizzazione del danno e la relativa quantificazione monetaria) di qualsiasi genere e natura e/o comunque dovuti per legge, pur se non espressamente reclamati, nella misura di euro 117.534,91 (già detratto l'acconto ricevuto dalla Italiana e ad integrazione dello stesso), o nella diversa misura - maggiore o minore - che emergerà nel corso del giudizio, oltre interessi e rivalutazione come per legge, dal dovuto all'effettivo soddisfo”. Si costituiva in giudizio in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 tempore, la quale contestava la domanda dell'attore, chiedendone il rigetto, o l'accoglimento in misura corrispondente alla quota di responsabilità del convenuto provata in giudizio e nei limiti dei danni subiti. Con vittoria di spese ed onorari. Si costituiva, altresì, la in rappresentanza della Controparte_6 Controparte_2
esponendo che all'attore era già stata corrisposta la somma di 20.000,00 a titolo risarcitorio.
[...]
Chiedeva, inoltre, la riduzione della somma richiesta, in considerazione del concorso dell'attore nella causazione dell'evento dannoso. Non si costituiva in giudizio . Controparte_3
Istruita la causa, mediante l'assunzione della prova testimoniale e l'espletamento di consulenza tecnica medico-legale, il Tribunale di Barcellona P.G., con sentenza n. 1195/2022, emessa in data 11 ottobre 2022, così provvedeva: “1) dichiara, la corresponsabilità, nella misura del 50% ciascuno, dei proprietari e conducenti del motociclo HO tg. AX 26655, Sig. , e Parte_1 dell'autovettura Fiat Multipla, tg. CA 756 XS, Sig. , nella causazione dell'evento Controparte_3 specificato in premessa, per i motivi di cui in narrativa;
2) per l'effetto, condanna i convenuti, in solido, e in persona del legale rappresentante pro tempore, a Controparte_3 Controparte_4 corrispondere all'attore, Sig. , la somma complessiva di €. 4.297,02, a titolo di Parte_1
2 risarcimento dei danni dallo stesso patito in occasione del verificarsi dell'occorso, per i motivi meglio specificati in narrativa, oltre interessi di legge dal verificarsi del fatto al soddisfo;
3) Condanna, inoltre, l'attore, Sig. ed i convenuti in solido, Sig. e Parte_1 Controparte_3
in persona del legale rapp.te pro tempore, nella misura del 50% ciascuno, al Controparte_4 pagamento delle spese di CTU medica che vengono liquidati in €. 300,00, oltre IVA e CP se dovuti;
4) Infine, stante la sproporzione tra il petitum richiesto dall'attore e quanto risultato dalla presente pronuncia giudiziale, nonché l'accertata corresponsabilità delle parti in giudizio, nella misura del 50% ciascuno, nel verificarsi del sinistro per cui è causa, si ritiene di giustizia disporre la compensazione delle spese di giudizio. 5) Dispone l'estromissione dal presente giudizio della Compagnia assicurativa, in persona del legale rapp.te pro tempore, per i Controparte_7 motivi prima meglio specificati. Spese compensate”. Avverso tale sentenza, ha proposto appello , chiedendo: “1) in via principale e nel Parte_1 merito, accogliere - per i motivi spiegati in narrativa - il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 948/2020 emessa il 24/11/2020, pubblicata in pari data, nel giudizio civile iscritto al n. 15221/2021 R.G, ritenere fondate tutte le conclusioni avanzate in prime cure, che quivi devono intendersi interamente riportate e trascritte per ragioni di brevità; 2) accertare e dichiarare che il sinistro per cui è causa, è addebitabile alla responsabilità unica ed esclusiva del mezzo investitore Fiat Multipla tg. CA 756 XS, di proprietà e condotto dal Sig. ed assicurato - Controparte_3 all'epoca del sinistro - con la convenuta Compagnia assicurativa (oggi CP_2 [...]
), per tutte le ragioni esposte nel presente atto di appello;
3) Parte_3 per l'effetto condannare, con qualsivoglia statuizione di legge, i convenuti/appellati in solido, o chi tenuto per legge, al risarcimento in favore dell'attore di tutti i danni, patrimoniali e non e di qualsiasi genere e natura e/o comunque dovuti per legge, pur se non espressamente reclamati, nella misura di euro 49.617,15 - oppure di quell'altra somma maggiore o minore che emergerà nel corso del giudizio
- oltre interessi e rivalutazione come per legge, dal dovuto fino all'effettivo soddisfo e oltre spese di CTU.”. Con vittoria di spese (comprese quelle di CTU di primo grado) e compensi di entrambi i gradi di giudizio. Si è costituita in giudizio la (nuova denominazione della Controparte_1 [...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore, eccependo, in via preliminare, Controparte_2
l'inammissibilità dell'appello, ex art. 342 c.p.c., e contestando la fondatezza dei motivi di appello. Ha, inoltre, censurato la sentenza nella parte in cui il Tribunale, dopo avere liquidato i danni subiti nell'importo complessivo di € 28.594,04, ha ritenuto di dover sottrarre, prima, la somma di € 20.000,00, già versata all'attore e dallo stesso trattenuta a titolo di acconto sulla maggiore somma richiesta e, dopo, un ulteriore 50% per l'accertata corresponsabilità dello stesso nel verificarsi del sinistro, condannando i convenuti, in solido, al pagamento della somma di € 4.297,02, oltre interessi di legge. Ha evidenziato che il giudice avrebbe dovuto, in primis, ridurre del 50% (per la dichiarata corresponsabilità) l'importo complessivo del danno indicato in € 28.594,04, e, solo successivamente, detrarre, dall'importo di € 14.297,02 così ottenuto, la somma di € 20.000,00, che l'attore aveva ricevuto in fase stragiudiziale. Per effetto di tali operazioni, avrebbe dovuto rigettare la domanda di condanna svolta nei confronti dei convenuti dal e condannare lo stesso al pagamento delle spese Pt_1 processuali. Ha chiesto, pertanto, il rigetto dell'appello e, in accoglimento dell'appello incidentale, il rigetto della domanda dell'attore e la condanna alla rifusione delle spese processuali del doppio grado del giudizio. Ha chiesto, altresì la restituzione delle somme corrisposte, in esecuzione della sentenza di primo grado.
3 Non si è costituito in giudizio , per cui ne va dichiarata la contumacia. Controparte_3
A seguito della trattazione, con ordinanza, ex art. 127 ter c.p.c., comunicata in data 25 giugno 2025, la causa è stata assegnata in decisione. MOTIVI DELLA DECISIONE In merito all'eccezione di carattere preliminare, occorre osservare che l'appello appare motivato, essendo stati indicati i capi della decisione impugnati, le censure alla ricostruzione dei fatti compiuta dal primo giudice e le violazioni di legge denunciate.
1. Con il primo motivo di gravame, l'appellante ha dedotto “Erronea, contraddittoria e carente motivazione della sentenza - Violazione e falsa applicazione di norme di diritto ed erronea valutazione di fatti emersi dall'istruzione probatoria con la espletata CTU. Errore in procedendo ed in giudicando - Vizio di omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. e 360, co. 1, n. 4 c.p.c.”. Ha lamentato che, in merito alla valutazione dei danni da lesione patiti dall'attore , il primo giudice Parte_1 aveva recepito, pienamente ed in modo acritico, le risultanze della CTU, affidata al Dott. Persona_2
senza neppure fare menzione delle ragioni di dissenso espresse dal CTP di parte attrice in ordine
[...] all'omesso accertamento della riduzione della capacità lavorativa specifica dell'attore, e, soprattutto, in merito alla valutazione psichica del periziato. La censura è infondata. Il consulente tecnico d'ufficio, Dott. in esito all'esame anamnestico ed obiettivo, dopo avere Per_2 ricostruito la storia clinica del periziato, attraverso una attenta disamina della documentazione medica in atti, ha accertato che , a seguito dell'incidente stradale avvenuto in data 4 agosto Parte_1
2008, ha riportato un trauma cranico commotivo con focolaio contusivo temporale sinistro ed emorragia subaracnoidea del territorio a sinistra. Premesso che, allorché la contusione cerebrale sia stata grave, possono residuare, dopo la fase acuta, deficit funzionali diversi, a seconda della sede colpita - quali deficit piramidali, del linguaggio, delle funzioni psichiche superiori, e, anche, crisi epilettiche parziali - ha ritenuto che, nella specie, “la terapia anticomiziale già instaurata in fase acuta sia stata efficace nel controllare gli esiti della contusione temporale sinistra in quanto sia all'odierna obiettività clinica che agli atti non si rileva alcuna crisi del lobo temporale e/o disturbi deficitari”. Ha, inoltre, accertato che dalle lesioni iniziali ed evoluzione delle stesse, siano residuati i seguenti postumi “riferita cefalea, vertigini, claustrofobia e la difficoltà a mettersi alla guida di un veicolo”, determinanti un pregiudizio psico-fisico alla persona valutato, secondo i criteri medico legali utilizzati per le valutazioni del danno biologico in ambito civilistico, in misura pari al 10%. Il c.t.u. ha, inoltre, esaustivamente risposto ai rilievi formulati dal consulente di parte attrice, precisando, quanto alla asserita riduzione della capacità lavorativa, di ritenere che “gli esiti riportati dall'attore nell'incidente per cui è causa non abbiano determinato una riduzione della capacità lavorativa specifica” e, quanto alla richiesta di una valutazione dello status psichico dell'attore “che la mancanza di documentazione specifica allegata agli atti ed il colloquio effettuato in sede di visita medico legale siano dirimenti ad escludere problematiche di natura psichica in seguito alle lesioni riportate”. Le valutazioni espresse dal c.t.u. appaiono pienamente condivisibili, in quanto espresse in esito ad un attento esame obiettivo ed anamnestico, sorretto da un esame scrupoloso della documentazione medica in atti e fondato su corretti criteri scientifici e medico-legali, ben indicati nella relazione. D'altra parte, l'appellante non ha specificamente contestato le argomentazioni scientifiche del consulente, limitandosi ad insistere sulla necessità di ulteriori approfondimenti di carattere psichico (neanche svolti dal c.t.p.), senza, peraltro, produrre ulteriori certificazioni mediche specialistiche.
4 Con riguardo alla capacità lavorativa specifica, inoltre, occorre premettere che, come pure precisato dalla giurisprudenza di legittimità, “In tema di responsabilità civile, la generica richiesta di condanna al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali ricomprende anche la domanda di risarcimento del danno da lesione della capacità lavorativa generica, ma non quella da lesione della capacità lavorativa specifica per la quale occorre, invece, l'espressa allegazione della specifica attività svolta e della incidenza su di essa degli esiti lesivi del sinistro, da compiersi nell'atto introduttivo, ovvero entro e non oltre il termine di deposito della prima memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c.” (Cass. Civ., sez. III, 21/03/2025, n. 7604). E' stato, inoltre, affermato che “In applicazione del principio dell'integralità del risarcimento sancito dall'articolo 1223 del codice civile, il danno da perdita della capacità lavorativa specifica deve essere liquidato - ferma restando l'esigenza di tener conto anche della persistente, benché ridotta, capacità di reperire e mantenere altra occupazione retribuita - in base al reddito che il danneggiato avrebbe potuto conseguire proseguendo nell'attività lavorativa perduta a causa dell'illecito, o dell'inadempimento, sia nell'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro in atto al tempo dell'evento dannoso, sia in quella di stato di disoccupazione, purché questa sia involontaria e incolpevole, nonché temporanea e contingente, e sussista ragionevole certezza o positiva dimostrazione che lo stesso danneggiato, se rimasto sano, avrebbe intrapreso un nuovo rapporto di lavoro avente ad oggetto la medesima attività o altra confacente al proprio profilo professionale” (Cass. Civ., sez. III, 5 settembre 2025, n. 24618). Il danno da perdita della capacità lavorativa specifica non può essere liquidato solo in base all'entità dei postumi permanenti e alla loro astratta compatibilità con l'impegno psico-fisico richiesto dalle mansioni svolte dalla vittima, ma richiede specifiche allegazioni in merito alla incidenza, in concreto, degli esiti lesivi del sinistro sulla attività lavorativa svolta, e al reddito perduto. Allegazioni carenti, nella specie, essendosi il ricorrente limitato a dedurre il tipo di attività lavorativa svolta, quale operaio specializzato.
2. Con il secondo motivo di gravame, il difensore ha dedotto “Travisamento dei fatti - Erronea interpretazione delle risultanze istruttorie - Errore in procedendo ed in giudicando - Omessa e/o errata valutazione della prova con contestuale/conseguente violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. - Omesso esame circa un fatto decisivo del giudizio relativo alla responsabilità del Sig. nella causazione del sinistro”. Controparte_3
Ha lamentato l'incongruenza della decisione del primo giudice, in merito alla pari responsabilità dei conducenti dei veicoli nella causazione del sinistro, rispetto alla ricostruzione della dinamica emersa dalle risultanze istruttorie, segnatamente dalla prova per testi e dal verbale redatto dalla Polizia Municipale, che avrebbero consentito di affermare la esclusiva responsabilità del convenuto,
[...]
. CP_3
La doglianza è infondata. Il compendio istruttorio in atti induce ad escludere che il sinistro si sia verificato per esclusiva responsabilità del convenuto, , e a ritenere che il abbia contribuito, in modo Controparte_3 Pt_1 significativo, a causare il sinistro oggetto di causa. In primo luogo, si osserva che, a seguito degli accertamenti eseguiti sul luogo del sinistro, i militari della Polizia Stradale di Milazzo così riscostruivano il sinistro “I veicoli A e B percorrevano la Via Spiaggia di Ponente ambedue con direzione di marcia da Barcellona P.G. a Milazzo. Nei pressi del n.c. 40, il veicolo B effettuava una manovra di svolta a sinistra per immettersi nell'area demaniale e veniva in collisione con il veicolo A che proveniva da retro e probabilmente effettuava manovra di
5 sorpasso”. Nel luogo del sinistro la strada veniva descritta quale “rettilineo” a doppio senso di marcia, asfaltata, in buone condizioni e asciutta, le condizioni di tempo “soleggiato”. Inoltre, veniva specificamente indicata la segnaletica stradale esistente: “Limite di velocità 50” e “Divieto di sorpasso autovetture”. Non veniva invece segnalata la doppia striscia continua tra le due corsie. Quanto alla prova testimoniale, particolarmente dettagliata e attendibile appare la deposizione della teste , moglie del convenuto , la quale, sentita all'udienza del 7 aprile Testimone_1 Controparte_3
2017, riferiva “ero in macchina con mio marito… mio marito a bordo della Fiat Multipla all'incirca in prossimità del locale denominato “Gobba del Cammello”, anzi un po' prima, si fermava e metteva la freccia di direzione sinistra e, portatosi in avanti, ho visto il motociclo investire l'autovettura… si trattava di un HO 150 targata X26655, che proveniva da dietro. L'urto è avvenuto tra il parafango sinistro lato guida anteriore della e la ruota anteriore del motociclo. Preciso che Pt_4
l'autovettura era in movimento per immettersi a sinistra per andare nello spazio che vi era tra la strada e la spiaggia delimitata da una recinzione con apertura per accedere allo spazio di cui sopra... è vero che mio marito dopo l'incidente ha spostato la macchina... subito dopo il sinistro mio marito e cognato sono scesi dalla macchina ed hanno prestato soccorso al Sig. ed al figlio… sulla Pt_1 nostra autovettura c'erano sei persone e specificamente mio marito che guidava, io, i miei due figli e i miei due cognati… sono stata io a chiamare il 118… Nel tratto in cui mio marito svoltava a sinistra vi era la doppia linea sulla sede stradale… al momento del sinistro io personalmente ho visto solo le persone che eravamo nella Multipla e ciò fino a quando è arrivata l'ambulanza, e subito dopo i vigli… è stato mio cognato a prendere il bambino e portarlo accanto al “ ” dove Parte_5 vi è un circolo per anziani… conducente non aveva il casco mentre il figlio aveva il casco”. Pt_1
Sentito alla stessa udienza, il teste , cognato dell'attore, dichiarava: “... in data 4-8- Testimone_2
2008 alle ore 17:30/18:00 mi trovavo a bordo della mia autovettura tipo Citroen Picasso in colonna per andare a mare dietro il motociclo tipo HO ... pilotava il motociclo e trasportato Parte_1 vi era il figlio . Preciso che mi trovavo in colonna dietro cinque o sei autovetture Parte_2 rispetto al motociclo… Dalla mia autovettura ho constatato che una Fiat Multipla svoltava rapidamente sulla sinistra talché ho visto mio cognato che con il motociclo HO cercava di recuperare la moto che faceva zigzag ed in questo momento ho visto mio nipote cadere Parte_2 all'indietro. Ho visto, altresì, che la moto non riuscendo nella ripresa della marcia scivolava nella corsia di marcia opposta fino al guard-rail, preciso nei pressi, ove si arrestava... preciso di non aver visto l'urto tra la Fiat Multipla e il motociclo HO… da quel che mi risulta ho visto che mio cognato ed il figlio indossavano il casco… Non ho fatto caso se in quel tratto di strada ove è successo l'incidente vi erano le doppie linee a terra… mi consta che il conducente della Fiat Multipla dopo il sinistro si è fermato sul posto, così almeno ricordo… ero attento a dover dare soccorso a mio nipote e dopo a mio cognato… Preciso che prima della perdita di equilibrio del motociclo lo stesso si trovava nella corsia di marcia Barcellona-Milazzo... non so precisare in che posizione si trovasse la multipla rispetto al motociclo… ricordo che sulla vi erano una signora anziana e una Pt_4 bambina”. Il teste , sentito all'udienza del 19 settembre 2017, dichiarava: “… a bordo della mia Testimone_3 autovettura Ford Focus mi trovavo a transitare dietro il motociclo HO pilotato dall'attore. Preciso che mi trovavo a distanza dalla moto dell'attore di due, tre autovetture… ho visto una macchina scura svoltare a sinistra nella stessa direzione, Barcellona-Milazzo, e scontrarsi con il motociclo che percorreva la stessa via e stessa direzione di marcia. Preciso che il motociclo si trovava a sinistra della corsia di marcia, mentre l'autovettura si trovava al centro, la quale ha
6 effettuato repentina manovra di svolta a sinistra e nell'eseguire questa manovra ha impattato il motociclo. Lo scontro è avvenuto al centro della corsia che entrambi i mezzi percorrevano. Non ho visto l'autovettura azionare l'indicatore di svolta a sinistra... ho potuto constatare che il in Pt_1 quell'occasione indossava il casco. … Ricordo che alla data del sinistro le due corsie erano divise da due linee parallele... nel luogo ove l'autovettura ha effettuato svolta a sinistra vi era un accesso all'area demaniale”. Può ritenersi provato, dunque, che, i due veicoli stessero percorrendo la Via Spiaggia di Ponente, ambedue con direzione di marcia da Barcellona P.G. a Milazzo, allorché, nei pressi del civico 40, l'autovettura condotta da , dopo avere azionato il segnalatore di cambiamento di Controparte_3 direzione, iniziava ad effettuare una manovra di svolta a sinistra, per immettersi nell'area demaniale, impattando con il motoveicolo, condotto da , che sopraggiungeva da retro, procedendo Parte_1 sulla parte sinistra della corsia, verosimilmente per effettuare una manovra di sorpasso. E' evidente, dunque, la responsabilità del conducente della Fiat Multipla che, pur avendo azionato il segnalatore di cambiamento di direzione (ma non con sufficiente anticipo), non si è assicurato di poter effettuare la manovra di svolta a sinistra senza creare pericolo agli altri utenti della strada, tenendo debitamente conto della posizione, distanza e direzione di essi (art. 154 CdS). E ancor più grave apparirebbe la condotta di guida del se si ritenesse che in quel tratto di strada vi fosse un CP_3 divieto di svolta a sinistra. Ma tale circostanza, invero, non può ritenersi pacificamente accertata, in quanto, sebbene la teste abbia riferito che “vi era la doppia linea sulla sede stradale” e il teste Tes_1
abbia affermato di “ricordare” (ma non di avere notato) che “alla data del sinistro le due Tes_3 corsie erano divise da due linee parallele”, i vigili intervenuti sul luogo del sinistro, nel descrivere, in modo specifico, la segnaletica stradale esistente sul luogo dell'impatto, riportavano “Limite di velocità 50” e “Divieto di sorpasso autovetture”, ma non anche la presenza della doppia striscia continua tra le due corsie. E trattandosi di un rilievo di importanza fondamentale nell'ambito degli accertamenti da svolgersi in occasione di sinistri stradali, non può certo ritenersi che tale omissione sia stata effetto di una distrazione, o dimenticanza. Appare, invece più verosimile che le diverse affermazioni dei testi, sentiti a distanza di tempo dal fatto, siano state effetto di un erroneo ricordo. Altrettanto evidente e grave appare la responsabilità del conducente della moto HO, che, percorrendo una carreggiata a due corsie, una per senso di marcia, ha omesso di circolare sulla parte destra ed in prossimità del margine destro della carreggiata (art. 143 CdS), e soprattutto di tenere, dal veicolo che lo precedeva, una distanza di sicurezza tale da garantire in ogni caso l'arresto tempestivo del proprio mezzo ed evitare collisioni e, comunque non inferiore al minimo prescritto nelle strade in cui sia stabilito un divieto di sorpasso (art. 149 CdS). Peraltro, la presenza del motoveicolo sulla parte sinistra dell'unica corsia di marcia in direzione Barcellona P.G.-Milazzo non poteva ritenersi giustificata dalla necessità di intraprendere una manovra di sorpasso, stante il divieto accertato dai militari della Polizia Stradale.
3. Quanto esposto induce a ritenere parimenti infondato il terzo motivo di appello, concernente la mancanza di prova in ordine al concorso della condotta tenuta dal sig. ai fini della causazione Pt_1 del sinistro. A tal proposito, ha dedotto il difensore che deve tenersi distinta l'ipotesi del sorpasso da quella del c.d. superamento, effettuato nella specie dal che si ha quando un veicolo più veloce Pt_1 sfila quelli più lenti senza cambiare corsia, ma continuando semplicemente a percorrere la propria. Anche tale argomentazione non appare condivisibile, atteso che, come già evidenziato, nelle carreggiate a due corsie, una per senso di marcia, i veicoli devono circolare sulla parte destra ed in prossimità del margine destro della carreggiata e tenere la prescritta distanza di sicurezza dal veicolo
7 che precede, mentre la circolazione per file parallele è ammessa solo nelle carreggiate ad almeno due corsie per ogni senso di marcia (art. 144 C.d S.). Inoltre, nella specie, la presenza del motoveicolo sulla parte sinistra della corsia non poteva ritenersi giustificata dalla necessità di intraprendere una manovra di sorpasso, stante il divieto accertato dai militari della Polizia Stradale.
****** La in persona del legale rappresentante pro tempore, ha proposto Controparte_1 appello incidentale, censurando la sentenza nella parte in cui il Tribunale, dopo avere liquidato i danni subiti nell'importo complessivo di € 28.594,04, ha ritenuto di dover sottrarre, prima, la somma di € 20.000,00, già versata all'attore e dallo stesso trattenuta a titolo di acconto sulla maggiore somma richiesta e, dopo, un ulteriore 50% per l'accertata corresponsabilità dello stesso nel verificarsi del sinistro, condannando erroneamente i convenuti, in solido, al pagamento della somma di € 4.297,02, oltre interessi di legge, piuttosto che rigettare la domanda dell'attore. Ha chiesto, in riforma della sentenza, il rigetto della domanda risarcitoria proposta nei confronti della compagnia assicuratrice, con condanna dell'attore al pagamento delle spese processuali del doppio grado del giudizio, oltre che la restituzione delle somme corrisposte, in esecuzione della sentenza di primo grado. La censura è fondata. Il primo giudice è incorso in un errore di calcolo, atteso che, come evidenziato dall'appellante, dopo avere liquidato i danni subiti dall'attore nell'importo complessivo di € 28.594,04, avrebbe dovuto, in primo luogo, ridurre tale importo del 50%, in ragione del concorso del fatto del danneggiato nella causazione dell'evento dannoso, e, dalla cifra risultante, pari a 14.297,02, avrebbe dovuto detrarre, come pure chiesto dall'attore, l'importo già ricevuto in fase pregiudiziale, pari a € 20.000,00. Per effetto di tali operazioni, avrebbe dovuto rigettare la domanda dell'attore, intesa al pagamento della maggiore somma spettante a titolo risarcitorio, eccedente l'importo già ricevuto a titolo di acconto.
****** Ne segue il rigetto dell'appello e, in accoglimento dell'appello incidentale, e in parziale riforma della sentenza impugnata, il rigetto della domanda proposta dall'attore nei confronti di
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore. Controparte_2
L'accoglimento dell'appello incidentale, impone una parziale nuova regolamentazione delle spese del primo grado del giudizio - potendosi ritenere assorbito il relativo motivo dell'appello principale - in quanto l'attore, in ossequio al principio della soccombenza, va condannato alla rifusione delle spese processuali in favore di (oggi , in Controparte_2 Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, che si liquidano - in base ai parametri tariffari di cui al D.M. n. 55/2014, avuto riguardo al valore della controversia ed applicando i valori tariffari minimi, in considerazione della natura delle questioni trattate e della entità delle rese prestazioni difensive - in complessivi € 3.972,00 (di cui € 810,00, per la fase di studio, € 574,00, per la fase introduttiva, € 1.204,00, per la fase di trattazione/istruttoria, ed € 1.384,00 per la fase decisionale), per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese generali, i.v.a. e c.p.a., secondo legge. Può essere disposta la restituzione all'appellante incidentale della somma di € 4.945,00, corrisposta a con bonifico bancario del 17 febbraio 2021 (detto pagamento, pur non essendovi Parte_1 prova della esecuzione del disposto bonifico, non è stato contestato), in esecuzione della sentenza di primo grado. L'appellante principale va, altresì, condannato alla rifusione, in favore della
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, delle spese processuali del Controparte_1
8 presente grado di giudizio, che - in base ai parametri tariffari di cui al D.M. n. 55/2014 (come modificato da ultimo con D. M. n. 147/22), avuto riguardo al valore della controversia in appello ed applicando i valori tariffari minimi, in considerazione della natura delle questioni trattate e della entità delle rese prestazioni difensive - si liquidano in complessivi € 4.996,00 (di cui € 1.029,00, per la fase di studio, € 709,00, per la fase introduttiva, € 1.523,00, per la fase di trattazione, ed € 1.735,00 per la fase decisionale), per compensi, ed € 147,00 per spese, oltre rimborso forfettario delle spese generali, i.v.a. e c.p.a., secondo legge. Nulla occorre disporre in merito alle spese processuali in favore dell'altra parte appellata, rimasta contumace. Occorre dare atto, inoltre, della sussistenza dei presupposti, ex art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento, da parte dell'appellante principale, di “un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione… a norma del comma 1 bis”, con la precisazione che “l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito” della presente sentenza.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Messina, Seconda Sezione Civile, pronunciando sull'appello proposto da
[...]
e sull'appello incidentale proposto da in persona del Pt_1 Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, avverso la sentenza n. 948/2020 emessa, in data 24 novembre 2020, dal Tribunale di Barcellona P.G., così provvede:
- Rigetta l'appello principale e, in accoglimento dell'appello incidentale e in parziale riforma della sentenza impugnata: rigetta la domanda proposta da nei confronti di Parte_1 [...]
in persona del legale rappresentante pro tempore; condanna l'attore alla Controparte_2 rifusione, in favore della stessa (oggi Controparte_2 Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, delle spese del primo grado del giudizio,
[...] liquidate in complessivi € 3.972,00, per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese generali, i.v.a. e c.p.a., secondo legge. Conferma nel resto.
- Dispone la restituzione, da parte dell'attore, della somma di € 4.945,00, corrisposta da
[...]
in esecuzione della sentenza di primo grado. Controparte_1
- Condanna alla rifusione, in favore della in Parte_1 Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, delle spese del presente grado di giudizio, liquidate in complessivi € 4.996,00, per compensi, ed € 147,00 per spese, oltre rimborso forfettario delle spese generali, i.v.a. e c.p.a., secondo legge.
- Dà atto della sussistenza dei presupposti, ex art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento, da parte dell'appellante principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza. Così deciso in Messina, nella camera di consiglio del 10 settembre 2025.
Il Consigliere est Il Presidente
(Dott.ssa Silvana Cannizzaro) (Dott.ssa Vincenza Randazzo)
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CORTE DI APPELLO DI MESSINA Seconda Sezione Civile REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Messina, Seconda Sezione Civile, composta da Dott. Vincenza Randazzo Presidente Dott. Giuseppe Minutoli Consigliere Dott. Silvana Cannizzaro Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile, in grado di appello, iscritta al n. 428/2021 R. G., promossa da
, nato a [...] il [...] (c.f. ), ammesso al patrocinio Parte_1 CodiceFiscale_1
a spese dello Stato con delibera del consiglio dell'Ordine degli Avvocati del 26 maggio 2021, rappresentato e difeso, per procura in atti, dall'Avv. Andrea Gitto (con pec indicata), elettivamente domiciliato in Messina via Ducezio n. 12, presso lo studio dell'Avv. Vito Zumbo;
Appellante e appellato in via incidentale contro già (C.F. P.I. Controparte_1 Controparte_2 P.IVA_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, per procura P.IVA_2 in atti, rappresentata e difesa dall'Avv. Paola Milio del Foro di Patti, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Mario Massimiliano Mancuso, in Messina Via F. Todaro 5, Appellata e appellante in via incidentale
, contumace, Controparte_3
Appellato OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 948/2020 emessa, in data 24 novembre 2020, dal Tribunale di Barcellona P.G. CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da note depositate, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con cui i procuratori delle parti costituite hanno insistito nelle conclusioni già formulate in atti ed hanno chiesto che la causa fosse decisa. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione notificato in data 13/19 marzo 2012, conveniva in giudizio Parte_1
e , dinnanzi al Tribunale di Barcellona P.G., esponendo: che Controparte_4 Controparte_3 in data 4 agosto 2008, alle ore 18,00 circa, mentre percorreva la Via Spiaggia di Ponente di Milazzo, con direzione di marcia Barcellona P.G.-Milazzo, alla guida del proprio motociclo HO tg. AX 26655, con a bordo il figlio, , giunto nei pressi del civico 40, era stato investito Parte_2 dall'autovettura Fiat Multipla tg. CA756 XS, assicurata da e di proprietà e Controparte_2 condotta da , il quale, percorrendo la stessa via con uguale direzione di marcia, aveva Controparte_3 effettuato una manovra di sorpasso a destra della moto e, senza alcuna segnalazione, si era spostato verso sinistra per entrare all'interno dell'area demaniale;
che, a causa della repentinità della manovra, nulla aveva potuto fare per evitare l'impatto, nonostante la velocità ridotta con cui procedeva;
che, a
1 seguito della violenta caduta, era stato trasportato presso il P.S. di Milazzo, ove era stato ricoverato nel reparto di neurologia in coma (per cinque giorni) e prognosi riservata, con diagnosi “trauma cranico con amnesia ed iperdensità ematica parietale sn come da ESA. Escoriazioni multiple in esteso”; che, dopo un periodo di invalidità assoluta di gg. 60 e un periodo di invalidità temporanea parziale di gg. 60, erano residuati postumi permanenti in misura pari al 24-25%, quali accertati dal dott. che, oltre al danno biologico e al danno alla capacità lavorativa - da valutare Per_1 autonomamente, attesa l'attività lavorativa di operaio specializzato svolta - aveva sostenuto spese mediche per € 968,91. Aggiungeva che la compagnia assicuratrice del motoveicolo dello stesso attore, aveva Controparte_5 offerto la somma di € 20.000,00 a titolo risarcitorio, accettata quale acconto sulla maggiore somma spettante. Ciò premesso, l'attore chiedeva: “1) Ritenere, accertare e dichiarare che il sinistro per cui è causa, così come descritto in premessa, è addebitabile alla responsabilità esclusiva del mezzo investitore Fiat Multipla tg. CA756XS, di proprietà e condotto dal Sig. ed assicurato all'epoca Controparte_3 del sinistro – con la convenuta Compagnia Assicurativa 2) in subordine accertare il CP_2 grado di responsabilità del conducente il veicolo convenuto nel sinistro per cui è giudizio. 3) Per l'effetto, condannare i convenuti in solido - o chi per legge - compresa la garante ex legge Padana Ass.ni S.p.A., in persona del legale rapp.te p.t., al risarcimento in favore dell'attore di tutti i danni subiti e subendi, presenti e futuri, patrimoniali e non (differenza danni lesioni, compreso il danno biologico, il danno morale ex art. 139 Dlgs 209/2005, il danno alla capacità lavorativa generica e/o specifica, il danno alla vita relazionale ed ogni altra voce di danno riconosciuta dalla legge e/o prevista per prassi o per consolidata giurisprudenza, compresa la personalizzazione del danno e la relativa quantificazione monetaria) di qualsiasi genere e natura e/o comunque dovuti per legge, pur se non espressamente reclamati, nella misura di euro 117.534,91 (già detratto l'acconto ricevuto dalla Italiana e ad integrazione dello stesso), o nella diversa misura - maggiore o minore - che emergerà nel corso del giudizio, oltre interessi e rivalutazione come per legge, dal dovuto all'effettivo soddisfo”. Si costituiva in giudizio in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 tempore, la quale contestava la domanda dell'attore, chiedendone il rigetto, o l'accoglimento in misura corrispondente alla quota di responsabilità del convenuto provata in giudizio e nei limiti dei danni subiti. Con vittoria di spese ed onorari. Si costituiva, altresì, la in rappresentanza della Controparte_6 Controparte_2
esponendo che all'attore era già stata corrisposta la somma di 20.000,00 a titolo risarcitorio.
[...]
Chiedeva, inoltre, la riduzione della somma richiesta, in considerazione del concorso dell'attore nella causazione dell'evento dannoso. Non si costituiva in giudizio . Controparte_3
Istruita la causa, mediante l'assunzione della prova testimoniale e l'espletamento di consulenza tecnica medico-legale, il Tribunale di Barcellona P.G., con sentenza n. 1195/2022, emessa in data 11 ottobre 2022, così provvedeva: “1) dichiara, la corresponsabilità, nella misura del 50% ciascuno, dei proprietari e conducenti del motociclo HO tg. AX 26655, Sig. , e Parte_1 dell'autovettura Fiat Multipla, tg. CA 756 XS, Sig. , nella causazione dell'evento Controparte_3 specificato in premessa, per i motivi di cui in narrativa;
2) per l'effetto, condanna i convenuti, in solido, e in persona del legale rappresentante pro tempore, a Controparte_3 Controparte_4 corrispondere all'attore, Sig. , la somma complessiva di €. 4.297,02, a titolo di Parte_1
2 risarcimento dei danni dallo stesso patito in occasione del verificarsi dell'occorso, per i motivi meglio specificati in narrativa, oltre interessi di legge dal verificarsi del fatto al soddisfo;
3) Condanna, inoltre, l'attore, Sig. ed i convenuti in solido, Sig. e Parte_1 Controparte_3
in persona del legale rapp.te pro tempore, nella misura del 50% ciascuno, al Controparte_4 pagamento delle spese di CTU medica che vengono liquidati in €. 300,00, oltre IVA e CP se dovuti;
4) Infine, stante la sproporzione tra il petitum richiesto dall'attore e quanto risultato dalla presente pronuncia giudiziale, nonché l'accertata corresponsabilità delle parti in giudizio, nella misura del 50% ciascuno, nel verificarsi del sinistro per cui è causa, si ritiene di giustizia disporre la compensazione delle spese di giudizio. 5) Dispone l'estromissione dal presente giudizio della Compagnia assicurativa, in persona del legale rapp.te pro tempore, per i Controparte_7 motivi prima meglio specificati. Spese compensate”. Avverso tale sentenza, ha proposto appello , chiedendo: “1) in via principale e nel Parte_1 merito, accogliere - per i motivi spiegati in narrativa - il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 948/2020 emessa il 24/11/2020, pubblicata in pari data, nel giudizio civile iscritto al n. 15221/2021 R.G, ritenere fondate tutte le conclusioni avanzate in prime cure, che quivi devono intendersi interamente riportate e trascritte per ragioni di brevità; 2) accertare e dichiarare che il sinistro per cui è causa, è addebitabile alla responsabilità unica ed esclusiva del mezzo investitore Fiat Multipla tg. CA 756 XS, di proprietà e condotto dal Sig. ed assicurato - Controparte_3 all'epoca del sinistro - con la convenuta Compagnia assicurativa (oggi CP_2 [...]
), per tutte le ragioni esposte nel presente atto di appello;
3) Parte_3 per l'effetto condannare, con qualsivoglia statuizione di legge, i convenuti/appellati in solido, o chi tenuto per legge, al risarcimento in favore dell'attore di tutti i danni, patrimoniali e non e di qualsiasi genere e natura e/o comunque dovuti per legge, pur se non espressamente reclamati, nella misura di euro 49.617,15 - oppure di quell'altra somma maggiore o minore che emergerà nel corso del giudizio
- oltre interessi e rivalutazione come per legge, dal dovuto fino all'effettivo soddisfo e oltre spese di CTU.”. Con vittoria di spese (comprese quelle di CTU di primo grado) e compensi di entrambi i gradi di giudizio. Si è costituita in giudizio la (nuova denominazione della Controparte_1 [...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore, eccependo, in via preliminare, Controparte_2
l'inammissibilità dell'appello, ex art. 342 c.p.c., e contestando la fondatezza dei motivi di appello. Ha, inoltre, censurato la sentenza nella parte in cui il Tribunale, dopo avere liquidato i danni subiti nell'importo complessivo di € 28.594,04, ha ritenuto di dover sottrarre, prima, la somma di € 20.000,00, già versata all'attore e dallo stesso trattenuta a titolo di acconto sulla maggiore somma richiesta e, dopo, un ulteriore 50% per l'accertata corresponsabilità dello stesso nel verificarsi del sinistro, condannando i convenuti, in solido, al pagamento della somma di € 4.297,02, oltre interessi di legge. Ha evidenziato che il giudice avrebbe dovuto, in primis, ridurre del 50% (per la dichiarata corresponsabilità) l'importo complessivo del danno indicato in € 28.594,04, e, solo successivamente, detrarre, dall'importo di € 14.297,02 così ottenuto, la somma di € 20.000,00, che l'attore aveva ricevuto in fase stragiudiziale. Per effetto di tali operazioni, avrebbe dovuto rigettare la domanda di condanna svolta nei confronti dei convenuti dal e condannare lo stesso al pagamento delle spese Pt_1 processuali. Ha chiesto, pertanto, il rigetto dell'appello e, in accoglimento dell'appello incidentale, il rigetto della domanda dell'attore e la condanna alla rifusione delle spese processuali del doppio grado del giudizio. Ha chiesto, altresì la restituzione delle somme corrisposte, in esecuzione della sentenza di primo grado.
3 Non si è costituito in giudizio , per cui ne va dichiarata la contumacia. Controparte_3
A seguito della trattazione, con ordinanza, ex art. 127 ter c.p.c., comunicata in data 25 giugno 2025, la causa è stata assegnata in decisione. MOTIVI DELLA DECISIONE In merito all'eccezione di carattere preliminare, occorre osservare che l'appello appare motivato, essendo stati indicati i capi della decisione impugnati, le censure alla ricostruzione dei fatti compiuta dal primo giudice e le violazioni di legge denunciate.
1. Con il primo motivo di gravame, l'appellante ha dedotto “Erronea, contraddittoria e carente motivazione della sentenza - Violazione e falsa applicazione di norme di diritto ed erronea valutazione di fatti emersi dall'istruzione probatoria con la espletata CTU. Errore in procedendo ed in giudicando - Vizio di omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. e 360, co. 1, n. 4 c.p.c.”. Ha lamentato che, in merito alla valutazione dei danni da lesione patiti dall'attore , il primo giudice Parte_1 aveva recepito, pienamente ed in modo acritico, le risultanze della CTU, affidata al Dott. Persona_2
senza neppure fare menzione delle ragioni di dissenso espresse dal CTP di parte attrice in ordine
[...] all'omesso accertamento della riduzione della capacità lavorativa specifica dell'attore, e, soprattutto, in merito alla valutazione psichica del periziato. La censura è infondata. Il consulente tecnico d'ufficio, Dott. in esito all'esame anamnestico ed obiettivo, dopo avere Per_2 ricostruito la storia clinica del periziato, attraverso una attenta disamina della documentazione medica in atti, ha accertato che , a seguito dell'incidente stradale avvenuto in data 4 agosto Parte_1
2008, ha riportato un trauma cranico commotivo con focolaio contusivo temporale sinistro ed emorragia subaracnoidea del territorio a sinistra. Premesso che, allorché la contusione cerebrale sia stata grave, possono residuare, dopo la fase acuta, deficit funzionali diversi, a seconda della sede colpita - quali deficit piramidali, del linguaggio, delle funzioni psichiche superiori, e, anche, crisi epilettiche parziali - ha ritenuto che, nella specie, “la terapia anticomiziale già instaurata in fase acuta sia stata efficace nel controllare gli esiti della contusione temporale sinistra in quanto sia all'odierna obiettività clinica che agli atti non si rileva alcuna crisi del lobo temporale e/o disturbi deficitari”. Ha, inoltre, accertato che dalle lesioni iniziali ed evoluzione delle stesse, siano residuati i seguenti postumi “riferita cefalea, vertigini, claustrofobia e la difficoltà a mettersi alla guida di un veicolo”, determinanti un pregiudizio psico-fisico alla persona valutato, secondo i criteri medico legali utilizzati per le valutazioni del danno biologico in ambito civilistico, in misura pari al 10%. Il c.t.u. ha, inoltre, esaustivamente risposto ai rilievi formulati dal consulente di parte attrice, precisando, quanto alla asserita riduzione della capacità lavorativa, di ritenere che “gli esiti riportati dall'attore nell'incidente per cui è causa non abbiano determinato una riduzione della capacità lavorativa specifica” e, quanto alla richiesta di una valutazione dello status psichico dell'attore “che la mancanza di documentazione specifica allegata agli atti ed il colloquio effettuato in sede di visita medico legale siano dirimenti ad escludere problematiche di natura psichica in seguito alle lesioni riportate”. Le valutazioni espresse dal c.t.u. appaiono pienamente condivisibili, in quanto espresse in esito ad un attento esame obiettivo ed anamnestico, sorretto da un esame scrupoloso della documentazione medica in atti e fondato su corretti criteri scientifici e medico-legali, ben indicati nella relazione. D'altra parte, l'appellante non ha specificamente contestato le argomentazioni scientifiche del consulente, limitandosi ad insistere sulla necessità di ulteriori approfondimenti di carattere psichico (neanche svolti dal c.t.p.), senza, peraltro, produrre ulteriori certificazioni mediche specialistiche.
4 Con riguardo alla capacità lavorativa specifica, inoltre, occorre premettere che, come pure precisato dalla giurisprudenza di legittimità, “In tema di responsabilità civile, la generica richiesta di condanna al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali ricomprende anche la domanda di risarcimento del danno da lesione della capacità lavorativa generica, ma non quella da lesione della capacità lavorativa specifica per la quale occorre, invece, l'espressa allegazione della specifica attività svolta e della incidenza su di essa degli esiti lesivi del sinistro, da compiersi nell'atto introduttivo, ovvero entro e non oltre il termine di deposito della prima memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c.” (Cass. Civ., sez. III, 21/03/2025, n. 7604). E' stato, inoltre, affermato che “In applicazione del principio dell'integralità del risarcimento sancito dall'articolo 1223 del codice civile, il danno da perdita della capacità lavorativa specifica deve essere liquidato - ferma restando l'esigenza di tener conto anche della persistente, benché ridotta, capacità di reperire e mantenere altra occupazione retribuita - in base al reddito che il danneggiato avrebbe potuto conseguire proseguendo nell'attività lavorativa perduta a causa dell'illecito, o dell'inadempimento, sia nell'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro in atto al tempo dell'evento dannoso, sia in quella di stato di disoccupazione, purché questa sia involontaria e incolpevole, nonché temporanea e contingente, e sussista ragionevole certezza o positiva dimostrazione che lo stesso danneggiato, se rimasto sano, avrebbe intrapreso un nuovo rapporto di lavoro avente ad oggetto la medesima attività o altra confacente al proprio profilo professionale” (Cass. Civ., sez. III, 5 settembre 2025, n. 24618). Il danno da perdita della capacità lavorativa specifica non può essere liquidato solo in base all'entità dei postumi permanenti e alla loro astratta compatibilità con l'impegno psico-fisico richiesto dalle mansioni svolte dalla vittima, ma richiede specifiche allegazioni in merito alla incidenza, in concreto, degli esiti lesivi del sinistro sulla attività lavorativa svolta, e al reddito perduto. Allegazioni carenti, nella specie, essendosi il ricorrente limitato a dedurre il tipo di attività lavorativa svolta, quale operaio specializzato.
2. Con il secondo motivo di gravame, il difensore ha dedotto “Travisamento dei fatti - Erronea interpretazione delle risultanze istruttorie - Errore in procedendo ed in giudicando - Omessa e/o errata valutazione della prova con contestuale/conseguente violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. - Omesso esame circa un fatto decisivo del giudizio relativo alla responsabilità del Sig. nella causazione del sinistro”. Controparte_3
Ha lamentato l'incongruenza della decisione del primo giudice, in merito alla pari responsabilità dei conducenti dei veicoli nella causazione del sinistro, rispetto alla ricostruzione della dinamica emersa dalle risultanze istruttorie, segnatamente dalla prova per testi e dal verbale redatto dalla Polizia Municipale, che avrebbero consentito di affermare la esclusiva responsabilità del convenuto,
[...]
. CP_3
La doglianza è infondata. Il compendio istruttorio in atti induce ad escludere che il sinistro si sia verificato per esclusiva responsabilità del convenuto, , e a ritenere che il abbia contribuito, in modo Controparte_3 Pt_1 significativo, a causare il sinistro oggetto di causa. In primo luogo, si osserva che, a seguito degli accertamenti eseguiti sul luogo del sinistro, i militari della Polizia Stradale di Milazzo così riscostruivano il sinistro “I veicoli A e B percorrevano la Via Spiaggia di Ponente ambedue con direzione di marcia da Barcellona P.G. a Milazzo. Nei pressi del n.c. 40, il veicolo B effettuava una manovra di svolta a sinistra per immettersi nell'area demaniale e veniva in collisione con il veicolo A che proveniva da retro e probabilmente effettuava manovra di
5 sorpasso”. Nel luogo del sinistro la strada veniva descritta quale “rettilineo” a doppio senso di marcia, asfaltata, in buone condizioni e asciutta, le condizioni di tempo “soleggiato”. Inoltre, veniva specificamente indicata la segnaletica stradale esistente: “Limite di velocità 50” e “Divieto di sorpasso autovetture”. Non veniva invece segnalata la doppia striscia continua tra le due corsie. Quanto alla prova testimoniale, particolarmente dettagliata e attendibile appare la deposizione della teste , moglie del convenuto , la quale, sentita all'udienza del 7 aprile Testimone_1 Controparte_3
2017, riferiva “ero in macchina con mio marito… mio marito a bordo della Fiat Multipla all'incirca in prossimità del locale denominato “Gobba del Cammello”, anzi un po' prima, si fermava e metteva la freccia di direzione sinistra e, portatosi in avanti, ho visto il motociclo investire l'autovettura… si trattava di un HO 150 targata X26655, che proveniva da dietro. L'urto è avvenuto tra il parafango sinistro lato guida anteriore della e la ruota anteriore del motociclo. Preciso che Pt_4
l'autovettura era in movimento per immettersi a sinistra per andare nello spazio che vi era tra la strada e la spiaggia delimitata da una recinzione con apertura per accedere allo spazio di cui sopra... è vero che mio marito dopo l'incidente ha spostato la macchina... subito dopo il sinistro mio marito e cognato sono scesi dalla macchina ed hanno prestato soccorso al Sig. ed al figlio… sulla Pt_1 nostra autovettura c'erano sei persone e specificamente mio marito che guidava, io, i miei due figli e i miei due cognati… sono stata io a chiamare il 118… Nel tratto in cui mio marito svoltava a sinistra vi era la doppia linea sulla sede stradale… al momento del sinistro io personalmente ho visto solo le persone che eravamo nella Multipla e ciò fino a quando è arrivata l'ambulanza, e subito dopo i vigli… è stato mio cognato a prendere il bambino e portarlo accanto al “ ” dove Parte_5 vi è un circolo per anziani… conducente non aveva il casco mentre il figlio aveva il casco”. Pt_1
Sentito alla stessa udienza, il teste , cognato dell'attore, dichiarava: “... in data 4-8- Testimone_2
2008 alle ore 17:30/18:00 mi trovavo a bordo della mia autovettura tipo Citroen Picasso in colonna per andare a mare dietro il motociclo tipo HO ... pilotava il motociclo e trasportato Parte_1 vi era il figlio . Preciso che mi trovavo in colonna dietro cinque o sei autovetture Parte_2 rispetto al motociclo… Dalla mia autovettura ho constatato che una Fiat Multipla svoltava rapidamente sulla sinistra talché ho visto mio cognato che con il motociclo HO cercava di recuperare la moto che faceva zigzag ed in questo momento ho visto mio nipote cadere Parte_2 all'indietro. Ho visto, altresì, che la moto non riuscendo nella ripresa della marcia scivolava nella corsia di marcia opposta fino al guard-rail, preciso nei pressi, ove si arrestava... preciso di non aver visto l'urto tra la Fiat Multipla e il motociclo HO… da quel che mi risulta ho visto che mio cognato ed il figlio indossavano il casco… Non ho fatto caso se in quel tratto di strada ove è successo l'incidente vi erano le doppie linee a terra… mi consta che il conducente della Fiat Multipla dopo il sinistro si è fermato sul posto, così almeno ricordo… ero attento a dover dare soccorso a mio nipote e dopo a mio cognato… Preciso che prima della perdita di equilibrio del motociclo lo stesso si trovava nella corsia di marcia Barcellona-Milazzo... non so precisare in che posizione si trovasse la multipla rispetto al motociclo… ricordo che sulla vi erano una signora anziana e una Pt_4 bambina”. Il teste , sentito all'udienza del 19 settembre 2017, dichiarava: “… a bordo della mia Testimone_3 autovettura Ford Focus mi trovavo a transitare dietro il motociclo HO pilotato dall'attore. Preciso che mi trovavo a distanza dalla moto dell'attore di due, tre autovetture… ho visto una macchina scura svoltare a sinistra nella stessa direzione, Barcellona-Milazzo, e scontrarsi con il motociclo che percorreva la stessa via e stessa direzione di marcia. Preciso che il motociclo si trovava a sinistra della corsia di marcia, mentre l'autovettura si trovava al centro, la quale ha
6 effettuato repentina manovra di svolta a sinistra e nell'eseguire questa manovra ha impattato il motociclo. Lo scontro è avvenuto al centro della corsia che entrambi i mezzi percorrevano. Non ho visto l'autovettura azionare l'indicatore di svolta a sinistra... ho potuto constatare che il in Pt_1 quell'occasione indossava il casco. … Ricordo che alla data del sinistro le due corsie erano divise da due linee parallele... nel luogo ove l'autovettura ha effettuato svolta a sinistra vi era un accesso all'area demaniale”. Può ritenersi provato, dunque, che, i due veicoli stessero percorrendo la Via Spiaggia di Ponente, ambedue con direzione di marcia da Barcellona P.G. a Milazzo, allorché, nei pressi del civico 40, l'autovettura condotta da , dopo avere azionato il segnalatore di cambiamento di Controparte_3 direzione, iniziava ad effettuare una manovra di svolta a sinistra, per immettersi nell'area demaniale, impattando con il motoveicolo, condotto da , che sopraggiungeva da retro, procedendo Parte_1 sulla parte sinistra della corsia, verosimilmente per effettuare una manovra di sorpasso. E' evidente, dunque, la responsabilità del conducente della Fiat Multipla che, pur avendo azionato il segnalatore di cambiamento di direzione (ma non con sufficiente anticipo), non si è assicurato di poter effettuare la manovra di svolta a sinistra senza creare pericolo agli altri utenti della strada, tenendo debitamente conto della posizione, distanza e direzione di essi (art. 154 CdS). E ancor più grave apparirebbe la condotta di guida del se si ritenesse che in quel tratto di strada vi fosse un CP_3 divieto di svolta a sinistra. Ma tale circostanza, invero, non può ritenersi pacificamente accertata, in quanto, sebbene la teste abbia riferito che “vi era la doppia linea sulla sede stradale” e il teste Tes_1
abbia affermato di “ricordare” (ma non di avere notato) che “alla data del sinistro le due Tes_3 corsie erano divise da due linee parallele”, i vigili intervenuti sul luogo del sinistro, nel descrivere, in modo specifico, la segnaletica stradale esistente sul luogo dell'impatto, riportavano “Limite di velocità 50” e “Divieto di sorpasso autovetture”, ma non anche la presenza della doppia striscia continua tra le due corsie. E trattandosi di un rilievo di importanza fondamentale nell'ambito degli accertamenti da svolgersi in occasione di sinistri stradali, non può certo ritenersi che tale omissione sia stata effetto di una distrazione, o dimenticanza. Appare, invece più verosimile che le diverse affermazioni dei testi, sentiti a distanza di tempo dal fatto, siano state effetto di un erroneo ricordo. Altrettanto evidente e grave appare la responsabilità del conducente della moto HO, che, percorrendo una carreggiata a due corsie, una per senso di marcia, ha omesso di circolare sulla parte destra ed in prossimità del margine destro della carreggiata (art. 143 CdS), e soprattutto di tenere, dal veicolo che lo precedeva, una distanza di sicurezza tale da garantire in ogni caso l'arresto tempestivo del proprio mezzo ed evitare collisioni e, comunque non inferiore al minimo prescritto nelle strade in cui sia stabilito un divieto di sorpasso (art. 149 CdS). Peraltro, la presenza del motoveicolo sulla parte sinistra dell'unica corsia di marcia in direzione Barcellona P.G.-Milazzo non poteva ritenersi giustificata dalla necessità di intraprendere una manovra di sorpasso, stante il divieto accertato dai militari della Polizia Stradale.
3. Quanto esposto induce a ritenere parimenti infondato il terzo motivo di appello, concernente la mancanza di prova in ordine al concorso della condotta tenuta dal sig. ai fini della causazione Pt_1 del sinistro. A tal proposito, ha dedotto il difensore che deve tenersi distinta l'ipotesi del sorpasso da quella del c.d. superamento, effettuato nella specie dal che si ha quando un veicolo più veloce Pt_1 sfila quelli più lenti senza cambiare corsia, ma continuando semplicemente a percorrere la propria. Anche tale argomentazione non appare condivisibile, atteso che, come già evidenziato, nelle carreggiate a due corsie, una per senso di marcia, i veicoli devono circolare sulla parte destra ed in prossimità del margine destro della carreggiata e tenere la prescritta distanza di sicurezza dal veicolo
7 che precede, mentre la circolazione per file parallele è ammessa solo nelle carreggiate ad almeno due corsie per ogni senso di marcia (art. 144 C.d S.). Inoltre, nella specie, la presenza del motoveicolo sulla parte sinistra della corsia non poteva ritenersi giustificata dalla necessità di intraprendere una manovra di sorpasso, stante il divieto accertato dai militari della Polizia Stradale.
****** La in persona del legale rappresentante pro tempore, ha proposto Controparte_1 appello incidentale, censurando la sentenza nella parte in cui il Tribunale, dopo avere liquidato i danni subiti nell'importo complessivo di € 28.594,04, ha ritenuto di dover sottrarre, prima, la somma di € 20.000,00, già versata all'attore e dallo stesso trattenuta a titolo di acconto sulla maggiore somma richiesta e, dopo, un ulteriore 50% per l'accertata corresponsabilità dello stesso nel verificarsi del sinistro, condannando erroneamente i convenuti, in solido, al pagamento della somma di € 4.297,02, oltre interessi di legge, piuttosto che rigettare la domanda dell'attore. Ha chiesto, in riforma della sentenza, il rigetto della domanda risarcitoria proposta nei confronti della compagnia assicuratrice, con condanna dell'attore al pagamento delle spese processuali del doppio grado del giudizio, oltre che la restituzione delle somme corrisposte, in esecuzione della sentenza di primo grado. La censura è fondata. Il primo giudice è incorso in un errore di calcolo, atteso che, come evidenziato dall'appellante, dopo avere liquidato i danni subiti dall'attore nell'importo complessivo di € 28.594,04, avrebbe dovuto, in primo luogo, ridurre tale importo del 50%, in ragione del concorso del fatto del danneggiato nella causazione dell'evento dannoso, e, dalla cifra risultante, pari a 14.297,02, avrebbe dovuto detrarre, come pure chiesto dall'attore, l'importo già ricevuto in fase pregiudiziale, pari a € 20.000,00. Per effetto di tali operazioni, avrebbe dovuto rigettare la domanda dell'attore, intesa al pagamento della maggiore somma spettante a titolo risarcitorio, eccedente l'importo già ricevuto a titolo di acconto.
****** Ne segue il rigetto dell'appello e, in accoglimento dell'appello incidentale, e in parziale riforma della sentenza impugnata, il rigetto della domanda proposta dall'attore nei confronti di
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in persona del legale rappresentante pro tempore. Controparte_2
L'accoglimento dell'appello incidentale, impone una parziale nuova regolamentazione delle spese del primo grado del giudizio - potendosi ritenere assorbito il relativo motivo dell'appello principale - in quanto l'attore, in ossequio al principio della soccombenza, va condannato alla rifusione delle spese processuali in favore di (oggi , in Controparte_2 Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, che si liquidano - in base ai parametri tariffari di cui al D.M. n. 55/2014, avuto riguardo al valore della controversia ed applicando i valori tariffari minimi, in considerazione della natura delle questioni trattate e della entità delle rese prestazioni difensive - in complessivi € 3.972,00 (di cui € 810,00, per la fase di studio, € 574,00, per la fase introduttiva, € 1.204,00, per la fase di trattazione/istruttoria, ed € 1.384,00 per la fase decisionale), per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese generali, i.v.a. e c.p.a., secondo legge. Può essere disposta la restituzione all'appellante incidentale della somma di € 4.945,00, corrisposta a con bonifico bancario del 17 febbraio 2021 (detto pagamento, pur non essendovi Parte_1 prova della esecuzione del disposto bonifico, non è stato contestato), in esecuzione della sentenza di primo grado. L'appellante principale va, altresì, condannato alla rifusione, in favore della
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, delle spese processuali del Controparte_1
8 presente grado di giudizio, che - in base ai parametri tariffari di cui al D.M. n. 55/2014 (come modificato da ultimo con D. M. n. 147/22), avuto riguardo al valore della controversia in appello ed applicando i valori tariffari minimi, in considerazione della natura delle questioni trattate e della entità delle rese prestazioni difensive - si liquidano in complessivi € 4.996,00 (di cui € 1.029,00, per la fase di studio, € 709,00, per la fase introduttiva, € 1.523,00, per la fase di trattazione, ed € 1.735,00 per la fase decisionale), per compensi, ed € 147,00 per spese, oltre rimborso forfettario delle spese generali, i.v.a. e c.p.a., secondo legge. Nulla occorre disporre in merito alle spese processuali in favore dell'altra parte appellata, rimasta contumace. Occorre dare atto, inoltre, della sussistenza dei presupposti, ex art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento, da parte dell'appellante principale, di “un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione… a norma del comma 1 bis”, con la precisazione che “l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito” della presente sentenza.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Messina, Seconda Sezione Civile, pronunciando sull'appello proposto da
[...]
e sull'appello incidentale proposto da in persona del Pt_1 Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, avverso la sentenza n. 948/2020 emessa, in data 24 novembre 2020, dal Tribunale di Barcellona P.G., così provvede:
- Rigetta l'appello principale e, in accoglimento dell'appello incidentale e in parziale riforma della sentenza impugnata: rigetta la domanda proposta da nei confronti di Parte_1 [...]
in persona del legale rappresentante pro tempore; condanna l'attore alla Controparte_2 rifusione, in favore della stessa (oggi Controparte_2 Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, delle spese del primo grado del giudizio,
[...] liquidate in complessivi € 3.972,00, per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese generali, i.v.a. e c.p.a., secondo legge. Conferma nel resto.
- Dispone la restituzione, da parte dell'attore, della somma di € 4.945,00, corrisposta da
[...]
in esecuzione della sentenza di primo grado. Controparte_1
- Condanna alla rifusione, in favore della in Parte_1 Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, delle spese del presente grado di giudizio, liquidate in complessivi € 4.996,00, per compensi, ed € 147,00 per spese, oltre rimborso forfettario delle spese generali, i.v.a. e c.p.a., secondo legge.
- Dà atto della sussistenza dei presupposti, ex art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento, da parte dell'appellante principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza. Così deciso in Messina, nella camera di consiglio del 10 settembre 2025.
Il Consigliere est Il Presidente
(Dott.ssa Silvana Cannizzaro) (Dott.ssa Vincenza Randazzo)
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