Articolo 10 della Legge 27 luglio 1967, n. 622
Articolo 9Articolo 11
Versione
5 agosto 1967
Art. 10.
Alla spesa prevista dall'articolo 6 della presente legge sara' fatto fronte nel 1967 per l'importo massimo di lire 2.500 milioni, con prelevamento dal conto di Tesoreria di cui al secondo comma dell'articolo 11 del decreto-legge 17 marzo 1967, n. 80 , convertito nella legge 13 maggio 1967, n. 267 .
La spesa per i contributi previsti all'articolo 8 della presente legge fara' carico al fondo di cui all'articolo 8 del citato decreto-legge.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad effettuare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
Entrata in vigore il 5 agosto 1967