Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 19/03/2025, n. 1258 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1258 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 2520/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona della dott.ssa Fabiana Colameo ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 18.3.2025, ex art. 127ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2520/2024 R.G. LAVORO
TRA
n. a LI (NA) il 02/02/1969 Parte_1 rappresentato e difeso dall'avvocato Vittorio Visone e dall'avvocato Angela Sorrentino
RICORRENTE
E
n persona del legale rapp.te p.t., sig. , con sede Controparte_1 Controparte_2 in Firenze Via Pistoiese 387/G, rappresentato e difeso dall'avv. Marcello Ruggiano
RESISTENTE
OGGETTO: differenze retributive
CONCLUSIONI: come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato in data 27/02/2024, il ricorrente in epigrafe indicato, premesso di aver svolto attività lavorativa alle dipendenze della dal 01/07/2016 al Controparte_1
31/03/2023, con mansioni di capo squadra impiantista, addetto in piena autonomia all'installazione, montaggio e sostituzione di contatori elettrici, nell'ambito dell'appalto pubblico per la fornitura e sostituzione massiva di contatori elettrici affidato da
[...]
a ed a chiedeva di: “- accertare e CP_3 CP_4 CP_5 Controparte_1
dichiarare che il ricorrente ha lavorato alle dipendenze della con rapporto Controparte_1
di lavoro indeterminato dal 01/07/2016 al 31/03/2023, con le modalità di cui in premessa;
-
1
- accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ai livelli contrattuali indicati in premessa, ovvero ai diversi livelli ed alle diverse date che il
Tribunale riterrà; - accertare e dichiarare la nullità e/o annullabilità di ogni atto transattivo sottoscritto in costanza e/o alla risoluzione del rapporto, per le causali di cui in premessa;
- accertare e dichiarare gli inadempimenti retributivi e contributivi di cui in premessa;
- per l'effetto condannare la società convenuta al pagamento in favore del ricorrente della somma di Euro 71.243,81 per le causali e importi di cui al conteggio trascritto nel presente atto, oltre interessi legali ex articolo 1284, I° e IV° comma, c.c., e rivalutazione monetaria. Con vittoria di spese, diritti ed onorari, con attribuzione ai procuratori anticipatari”.
A fondamento della domanda l'istante deduceva: di aver lavorato alle dipendenze di
[...]
dal 1/7/2016 al 31/03/2023; di essere stato sottoposto, per tutta la durata del CP_1
rapporto, al potere direttivo del datore di lavoro;
di aver lavorato dal lunedì al venerdì dalle
7.30/8.00 alle 16.30/17.00; di aver effettuato le prestazioni lavorative di sostituzione massiva contatori elettrici prima a Napoli e, successivamente, in Toscana e a Roma e poi dal 2021 presso la sede aziendale di Casoria;
di essere stato sempre addetto in piena autonomia all'installazione, montaggio e sostituzione di contatori elettrici, provvedendo al cablaggio, collaudo ed alla verifica del corretto funzionamento degli apparecchi installati, comandando e coordinando la squadra di operai addetti al cantiere;
di essere stato inquadrato per il periodo 1/7/2016 – 31/7/2018 al V livello CCNL Intersettoriale
Conflavoro/Confasal e dal 1/8/19 al 31/12/21 con inquadramento al 3° livello Multiservizi
Conflavoro/Confasa; di essere stato successivamente inquadrato dal 1/1/22 alla fine del rapporto al livello CCNL Metalmeccanico Conflavoro/Confasa 4° livello.
Pertanto, per il periodo 1/7/2016 – 31/12/2021, il ricorrente contestava l'applicabilità dei contratti di lavoro sia relativamente al CCNL Intersettoriale Conflavoro/Confasal sia al
CCNL Multiservizi, ritendendo doversi applicare il CCNL Metalmeccanica industria 4° livello e per il periodo 1/1/22 – 31/03/23 CCNL Metalmeccanico Conflavoro/Confasa 3° livello.
Lamentava, altresì, l'istante di aver ricevuto una retribuzione inadeguata alla quantità e qualità del lavoro svolto e di non aver ricevuto alcunché a titolo di ferie e permessi non goduti, ratei 13^ e TFR.
2 Concludeva, quindi, come sopra indicato, chiedendo la condanna della al Controparte_1 pagamento, a titolo di differenze retributive, della somma complessiva di €.71.243.00 oltre interessi e rivalutazione.
La società convenuta si costituiva, ritualmente, eccependo la inammissibilità e, comunque,
l'infondatezza della domanda attorea.
La società evidenziava, altresì, che era intervenuta una conciliazione sindacale e chiedeva, pertanto, di dichiarare l'inammissibilità della domanda in relazione al periodo
“coperto” dal predetto verbale di conciliazione.
All'udienza di discussione venivano interrogate liberamente le parti e tentata la conciliazione della lite. All'esito, la causa veniva rinviata per la discussione e, quindi, decisa essendo matura per la decisione, sulle note di trattazione scritta delle parti.
Il ricorso è solo parzialmente fondato.
In primo luogo, si osserva che è incontestata – e comunque documentalmente provata – la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti in causa nel periodo indicato in ricorso.
Ciò posto, si osserva che, con riguardo al primo periodo di lavoro e fino al 22.2.2022 la società convenuta ha chiesto al giudice adito di dichiarare l'improcedibilità/inammissibilità della domanda per intervenuta transazione in sede sindacale.
Deduce, infatti, la resistente di aver sottoscritto con il ricorrente in data 22.2.2022 un verbale di conciliazione sindacale, versato in atti.
Da tale verbale risulta che effettivamente il ricorrente aveva accettato, transattivamente ed a saldo di ogni propria pretesa relativa al rapporto di lavoro svoltosi fino a quel momento, la somma complessiva di euro 500,00 a titolo di retribuzioni in parte o in toto mancanti, rinunziando ad ogni proprio diritto eventualmente vantato verso la parte convenuta per prestazioni rese durante il rapporto in esame, comprese eventuali “incidenze sul TFR”.
Giova rilevare che, in effetti, con il verbale di conciliazione, sottoscritto in data 22.2.2022, a fronte della richiesta del lavoratore di chiarimenti in merito alla correttezza del CCNL applicato, le parti si sono accordate per il versamento al ricorrente, da parte della società, della somma netta di € 500.00 a titolo di retribuzioni non corrisposte in relazione al periodo coperto da tale verbale (v. verbale di conciliazione in atti)
Ebbene, la domanda attorea con riguardo al periodo indicato in ricorso e fino al febbraio
2022 deve essere dichiarata inammissibile, in quanto il verbale relativo alla conciliazione conclusa in sede sindacale è dichiarato esecutivo con provvedimento del Giudice e,
3 pertanto, rappresenta già un titolo esecutivo azionabile dal lavoratore, in caso di mancato pagamento da parte del datore di lavoro delle somme pattuite.
In punto di diritto deve essere, infatti, evidenziato che il verbale di conciliazione summenzionato è inoppugnabile, ai sensi dell'art.2113 c.c., ultimo comma, che espressamente sottrae tale atto alla disciplina dell'invalidità delle rinunzie e transazioni aventi per oggetto diritti del prestatore di lavoro.
Come affermato dalla Suprema Corte, “A norma dell'art.2113 c.c., ultimo comma, la conciliazione conclusa dinanzi alle apposite commissioni presso l'ufficio provinciale del lavoro, ovvero in sede sindacale, e la conciliazione giudiziale, concretano una transazione sottratta alla disciplina in tema d'invalidità e relativa impugnativa, dettata dal cit. art. 2113,
e precludono al giudice l'accertamento della situazione preesistente e della violazione di disposizioni inderogabili eventualmente attuata con gli atti transattivi” (cfr., tra le altre,
Cass., Sez. Unite, n.3425 del 1988).
Infatti, secondo l'apprezzamento dello stesso legislatore, l'intervento del sindacato è di per sé idoneo a garantire la parità di posizione delle parti e, quindi, la genuinità della formazione della volontà dei lavoratori (in questo senso, cfr. Cass. n.827 del 1992).
Quanto, poi, in relazione all'aspetto della necessaria assistenza da parte del rappresentante sindacale, la Suprema Corte ha affermato che “In materia di atti abdicativi di diritti del lavoratore subordinato, le rinunce e le transazioni aventi ad oggetto diritti del prestatore di lavoro previsti da disposizioni inderogabili di legge o di contratti collettivi, contenute in verbali di conciliazione conclusi in sede sindacale, non sono impugnabili, a condizione che l'assistenza prestata dai rappresentanti sindacali - della quale non ha valore equipollente quella fornita da un legale - sia stata effettiva, così da porre il lavoratore in condizione di sapere a quale diritto rinunci e in quale misura, nonché, nel caso di transazione, a condizione che dall'atto stesso si evinca la questione controversa oggetto della lite e le "reciproche concessioni" in cui si risolve il contratto transattivo ai sensi dell'art. 1965 cod. civ.” (cfr. Cassazione, Sezione Lavoro, n. 24024 del 23/10/2013).
Motivando il principio di diritto, la Corte di Legittimità ha esplicitato: "La sentenza della
Corte da atto che nel caso in esame vi è stata una conciliazione in sede sindacale, giudicandola idonea a rendere la transazione in essa contenuta non impugnabile. Tale valutazione si basa però su di una motivazione esigua da cui si desume che la Corte non ha verificato la effettività della assistenza sindacale (richiesta costantemente dalla giurisprudenza, cfr. in particolare, Cass. 22 maggio 2008, n. 13217), limitandosi a due affermazioni, entrambe non decisive: la conciliazione in sede sindacale sarebbe avvenuta
4 con l'assistenza di un avvocato e i conciliatori avrebbero avvertito le parti circa gli effetti propri della conciliazione ai sensi dell'art. 2113 c.c. e art. 411 c.p.c.. La prima considerazione è ultronea rispetto ai requisiti di una conciliazione in sede sindacale, la seconda è inadeguata e tautologica perché risolve l'assistenza nell'indicazione dell'effetto della non impugnabilità dell'atto transattivo, senza considerare che l'assistenza sindacale deve permettere al lavoratore di comprendere a quali diritti rinunzia e in che misura” (cfr.
Cassazione, n. 24024 del 23/10/2013, cit.). Nello stesso senso, infatti, i Giudici di
Legittimità avevano già affermato che: "L'accordo tra il lavoratore ed il datore di lavoro, nel quale sia identificata la lite da definire ovvero quella da prevenire (unitamente, in tal caso, all'individuazione dell'interesse del lavoratore) e che contenga lo scambio tra le parti di reciproche concessioni, è qualificabile come atto di transazione ed assume rilievo, quale conciliazione in sede sindacale ai sensi dell'art. 411, terzo comma, cod. proc. civ., ove sia stato raggiunto con un'effettiva assistenza del lavoratore da parte di esponenti dell'organizzazione sindacale indicati dal medesimo, dovendosi valutare, a tal fine, se, in relazione alle concrete modalità di espletamento della conciliazione, sia stata correttamente attuata la funzione di supporto che la legge assegna al sindacato nella fattispecie” (cfr. Cassazione, Sezione Lavoro, n. 13217 del 22/05/2008). Ed, in relazione a tale ultimo aspetto, che “È evidente che non minori debbano essere le garanzie formali in caso di conciliazione sindacale, per la quale pure si deve pretendere che essa risulti da un documento sottoscritto dalle parti e dai rispettivi rappresentanti sindacali, anche al fine di verificare, con la loro contestuale sottoscrizione, il rapporto fiduciario intercorrente, sicché il requisito della fiduciarietà può ritenersi normalmente integrato dalla firma contestuale del lavoratore e del rispettivo rappresentante sindacale. Infatti dal principio di libertà sindacale di cui all'art. 39 1^ comma Cost. e dalla funzione dell'assistenza sindacale alla conciliazione di cui all'art. 411 3^ comma c.p.c., discende quanto affermato da questa
Corte (Cass. Sent. 11167/1991 cit.) circa la necessità che il lavoratore sia assistito da esponente di sindacato di fiducia del lavoratore stesso” (cfr. Cassazione, Sezione Lavoro,
n. 13910 del 11/12/1999, in motivazione).
Nel caso di specie, dalla lettura del verbale di conciliazione versato in atti dalla convenuta risulta che al momento della stipula era presente, in assistenza del lavoratore, il sig.
del sindacato SI.NA.L.P. cui il lavoratore “dichiara di aver conferito Parte_2 espresso mandato di Assistenza”. Anche in sede di libero interrogatorio il ricorrente ha confermato la presenza del rappresentante sindacale (v. dichiarazioni rese dal ricorrente all'udienza del 12/11/2024).
5 Deve, poi, considerarsi irrilevante la circostanza di fatto – peraltro, allegata dall'istante solo nelle note scritte autorizzate e, quindi, tardiva - per cui la conciliazione è avvenuta in luogo diverso da quello della sede del sindacato. Non vi è, invero, alcuna allegazione e/o prova che tale situazione abbia in qualche modo determinato o contribuito a determinare uno squilibrio a favore del datore di lavoro, incidendo sulla libera determinazione della volontà del lavoratore a sottoscrivere l'accordo transattivo o a limitarne in qualche modo la comprensione della portata e delle conseguenze.
La validità del verbale di conciliazione va esclusa solo quando (ipotesi che non ricorre nella fattispecie) “non risulta firmato dal rappresentante sindacale alla presenza ed in contestualità con il lavoratore”(cfr. Cass. Civ., sez. lav., 10 febbraio 2011, n. 3237).
Ma, nel caso di specie, manca ogni specifica allegazione e prova sul punto.
Ed, invero, posto che l'unica allegazione contenuta nel ricorso con cui l'istante “impugnava qualsiasi atto transattivo stipulato in costanza e/o alla risoluzione del rapporto di lavoro, in quanto sottoscritto sotto la minaccia della mancata prosecuzione del rapporto di lavoro ed in assenza e/o carenza di una effettiva assistenza sindacale” risulta del tutto generica e, dunque, inammissibile, come del tutto generica appare la circostanza su cui è stata richiesta prova testimoniale (“vero è che il ricorrente ha sottoscritto una conciliazione presso la sede del datore di lavoro sotto la minaccia della mancata prosecuzione del rapporto di lavoro ed in assenza e/o carenza di una effettiva assistenza sindacale, il cui sindacalista peraltro è stato contattato e scelto dal datore di lavoro?”) e perciò non ammessa, deve ritenersi l'inammissibilità dell'odierna domanda giudiziale, con riguardo al periodo coperto dal verbale di conciliazione sindacale versato in atti dalla convenuta.
Ciò in ragione della accettazione da parte del ricorrente della somma ivi prevista con rinuncia espressa ai medesimi titoli retributivi oggetto della presente domanda e relativi al rapporto di lavoro svoltosi fino a quella data.
Del tutto tardive e, quindi, del pari inammissibili risultano le successive contestazioni in merito alla mancanza di res litigiosa e altri vizi relativi al predetto verbale di conciliazione
(peraltro - si ripete - non specificamente impugnato dall'istante).
La domanda proposta dal ricorrente e relativa al periodo coperto da tale verbale è, dunque, inammissibile. Ed infatti “è inammissibile la domanda giudiziale con la quale il ricorrente, assumendo di aver lavorato alle dipendenze della ditta convenuta come cameriere, occupandosi del servizio di sala, degli ordini e consigliando menù, rivendichi il diritto a essere inquadrato nel 4° livello c.c.n.l. dipendenti del settore pubblici esercizi- ristorazione, ove abbia transatto in sede sindacale la sua pretesa. Orbene, ritenuto che tra
6 il ricorrente e la parte convenuta è intervenuto un accordo conciliativo per la regolazione delle competenze maturate in favore del primo, trattandosi di una conciliazione stipulata in sede protetta, ai sensi dell'art. 411 c.p.c., ne consegue l'inapplicabilità del regime dell'impugnabilità dell'accordo ai sensi dell'art. 2113 c.c. In conclusione, le pretese inerenti il rapporto di lavoro afferente il periodo antecedente l'accordo transattivo sono inammissibili” (cfr. Tribunale di Perugia, sez. lav., 13 giugno 2011, n. 539 nonché Cass.
Civ., sez. lav., 27 ottobre 2005, n. 20860 ed ancora Cass. 7 dicembre 2004 n. 22972 e
Cass. 27 gennaio 2003 n. 1205).
Quanto, infine, al periodo successivo al 22.2.2022 - non coperto dal verbale di conciliazione - la domanda è solo in parte fondata.
E' innegabile che non è dato, in primo luogo, rintracciare in maniera sufficientemente compiuta la “esposizione degli elementi di fatto e di diritto” su cui la domanda di superiore inquadramento – per tale limitato periodo - è fondata.
Costituisce, invero, orientamento consolidato quello secondo cui “il procedimento logico giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato si sviluppa in tre fasi successive, consistenti nell'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, nell'individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e nel raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda (cfr. fra le tante Cass. 26593/2018, 10961/2018,
8142/2018, 21329/2017, 18943/2016, 6174/2016, 8589/2015, 11037/2006);” (v.
Cassazione sezione lav. n. 30580/2019).
La giurisprudenza afferma pure che “il lavoratore che agisce in giudizio per ottenere l'inquadramento in una qualifica superiore ha l'onere di allegare e di provare di avere svolto in misura prevalente e non episodica mansioni diverse da quelle del proprio inquadramento” e che dal lavoratore “deve essere provata la prevalenza qualitativa e quantitativa delle superiori mansioni rispetto a quelle proprie del livello di inquadramento, attribuendosi decisivo valore alle mansioni c.d. "caratterizzanti", e cioè a quelle più specifiche sul piano professionale, purché non sporadiche o occasionali” ( Cass. n.
8529/2006 e Cass. n. 2537/2000).
Il che presuppone, anche in questa sede, che: 1) siano dedotte entrambe le declaratorie contrattuali in tesi violate, con riferimento sia a quella restrittiva applicata dal datore di lavoro in modo inadeguato per il lavoratore, sia a quella coerente, indebitamente non assegnata;
2) siano evidenziati i tratti che differenziano la prima declaratoria dalla seconda, conferendo a quest' ultima una superiore valenza professionale;
3) siano
7 illustrate le ragioni per le quali l' attività lavorativa espletata non rientra nel livello di inquadramento assegnato, bensì in quello superiore richiesto.
Nel caso in esame, il ricorrente non ha ottemperato all' onere di allegazione come sopra delineato.
Ed, invero, limitando la disamina al periodo successivo al 22.2.2022, l'istante si è limitato, dopo aver descritto i compiti svolti (“svolgeva attività di capo squadra impiantista, ed era addetto in piena autonomia all'installazione, montaggio e sostituzione di contatori elettrici, provvedendo al cablaggio, collaudo ed alla verifica del corretto funzionamento degli apparecchi installati…Il ricorrente comandava e coordinava la squadra di operai addetti al cantiere (circa 7 /12 operai), ed ogni mattina, sulla scorta del piano di lavoro pervenuto a mezzo mail presso l'ufficio/magazzino di riferimento, provvedeva ad organizzare i lavori ed i relativi interventi, distribuendo ed affidando gli incarichi da espletare agli operai presenti sul cantiere…” ), ad affermare la sussumibilità degli stessi nell'ambito dell'attività spettante a un dipendente di 3° livello del CCNL metalmeccanica confsal/conflavoro, omettendo completamente di confrontare il livello di inquadramento assegnato in tale periodo (4° livello CCNL Metalmeccanico Confsal) con quello richiesto, senza analizzare i tratti distintivi di ciascuno e omettendo di descrivere le ragioni per le quali l' attività espletata rientrerebbe nel livello di inquadramento rivendicato rispetto a quello posseduto, in tale limitato periodo.
In particolare, l'istante non ha spiegato i motivi per i quali l' attività sarebbe stata svolta con caratteristiche diverse da quelle previste dal livello riconosciuto al quale, è bene ribadirlo, appartengono : “i lavoratori qualificati che svolgono attività per l'esecuzione delle quali si richiedono: cognizioni tecnico-pratiche inerenti alla tecnologia del lavoro ed alla interpretazione del disegno, conseguite in istituti professionali o mediante istruzione equivalente, ovvero particolari capacità e abilità conseguite mediante il necessario tirocinio. Tali lavoratori devono compiere con perizia i lavori loro affidati inerenti alla propria specialità e richiedenti le caratteristiche professionali sopra indicate…. Lavoratori che eseguono, sulla base di indicazioni disegni o schemi equivalenti, con autonomia esecutiva e anche con l'aiuto di altri lavoratori, lavori di natura complessa relativi alle diverse fasi– di installazione di impianti elettrici, anche in media tensione, con controllo e relativa individuazione delle anomalie, messa a punto e messa in servizio, eseguendo ogni tipo di conseguente riparazione e le opportune verifiche ovvero– di posa in opera e/o manutenzione di reti civili e/o industriali per la distribuzione di fluidi per centrali termiche e/o frigorifere e/o idriche di natura complessa con controllo e relativa individuazione delle
8 anomalie, messa a punto e messa in servizio, eseguendo ogni tipo di conseguente riparazione e le opportune verifiche.
Installatore impianti elettrici
Tubista impianti idrotermosanitari e di condizionamento
Lavoratori che sulla base di indicazioni e disegni o schemi equivalenti, procedendo alle necessarie individuazioni dei guasti, eseguono lavori di elevata precisione e di natura complessa per l'aggiustaggio, la riparazione, la manutenzione e la messa a punto di macchine e di impianti, o per l'installazione, riparazione, controllo e messa in servizio di impianti elettrici o fluidodinamici.
Manutentore meccanico
Manutentore elettrico
Installatore impianti”
Nel 3 livello del CCNL metalmeccanica artigianato e industria confsal/conflavoro rivendicato dall'istante appartengono: “i lavoratori che guidano e controllano con apporto di adeguata competenza tecnico-pratica un gruppo di altri lavoratori, esercitando un certo potere di iniziativa per la condotta ed i risultati delle lavorazioni,- i lavoratori che, con specifica collaborazione, svolgono attività amministrative o tecniche caratterizzate da adeguata autonomia operativa nei limiti dei principi, norme e procedure valevoli per il campo di attività in cui operano, e che richiedono un diploma di scuole medie superiori o corrispondente conoscenza ed esperienza.
[………]
Lavoratori che, con la scelta della successione delle operazioni dei mezzi e delle modalità di esecuzione e con l'interpretazione critica di disegni e/o schemi funzionali, eseguono qualsiasi intervento di elevato grado di complessità per la individuazione e la valutazione dei guasti e per la loro riparazione su apparecchiature, anche a serie, e/o loro parti principali assicurando il grado di qualità richiesto e/o le caratteristiche funzionali prescritte.
Lavoratori che con la scelta della successione delle operazioni, dei mezzi e delle modalità di esecuzione e con l'interpretazione critica del disegno eseguono qualsiasi lavoro di elevato grado di difficoltà per il collaudo delle caratteristiche dimensionali di attrezzature, macchinario, parti, anche di provenienza esterna, e se necessario per i relativi posizionamenti e tracciature, avvalendosi di qualsiasi strumento di misura, e per la rilevazione dal disegno anche mediante calcoli dei dati necessari, valutando e segnalando le anomalie riscontrate.
Collaudatore
9 [……]
Lavoratori che, sulla base di indicazioni, con l'interpretazione critica del disegno o di documenti equivalenti e in riferimento alle caratteristiche finali richieste dal processo effettuano, conducendo impianti, manovre di elevato grado di difficoltà, provvedendo con la scelta della successione delle fasi di lavorazione alla definizione dei parametri di lavorazione e delle modalità di esecuzione e delle eventuali attrezzature da utilizzare anche in caso di introduzione di nuovi processi di lavorazione.
Addetto conduzione impianti
[……..]
Lavoratori che, con interpretazione critica dei disegni o schemi equivalenti d'impianto e con scelta della successione delle operazioni e delle modalità e dei mezzi di esecuzione, eseguono qualsiasi lavoro di elevato grado di difficoltà, fornendo inoltre ad altri lavoratori istruzioni dettagliate, per la completa costruzione di reti elettriche e/o reti telefoniche complesse.
Effettuano tutte le necessarie misure elettriche di prova e verifica, nonché la localizzazione strumentale e la riparazione dei guasti di qualsiasi tipo, suggerendo, di norma, soluzioni atte ad eliminare eventuali anomalie riscontrate nell'impianto ed assicurando le caratteristiche funzionali prescritte.
Guardafili giuntista
[…….]
Lavoratori che, in base a istruzioni e a specifiche metodologie in uso ed anche con riferimento a soluzioni esistenti, definiscono, nell'ambito del loro campo di attività, anche mediante rilevazione diretta, i tempi di lavorazione analizzandone e studiandone le operazioni (anche al fine del miglioramento delle modalità di esecuzione e del posto di lavoro) intervenendo in caso di variazioni delle lavorazioni e/o di anomalie nei tempi definiti e, ove richiesto, collaborano per la definizione dei cicli e delle attrezzature occorrenti.
Analista di tempi
[……….]
Lavoratori che, con interpretazione critica dei disegni e degli schemi elettrici ed elettronici, in condizioni di particolare autonomia operativa ed organizzativa, eseguono fuori sede attività di elevata specializzazione per la realizzazione del ciclo completo di montaggio, installazione, collaudo, avviamento, riparazione e manutenzione di impianti e macchinari complessi in relazione alle innovative caratteristiche prestazionali e tecnologie utilizzate
10 provvedendo alla delibera funzionale, partecipando all'addestramento pratico degli utilizzatori e contribuendo, attraverso la segnalazione delle difficoltà riscontrate e dei provvedimenti correttivi adottati, alla individuazione di soluzioni migliorative.
Montatore - Installatore di grandi impianti
[……]
Lavoratori che eseguono, con facoltà decisionale e particolare autonomia operativa ed organizzativa: - qualsiasi lavoro di elevato grado di difficoltà per il collaudo delle caratteristiche dimensionali, di forma e/o tecnologiche di particolari di elevata difficoltà, con calcoli e grafici occorrenti per la determinazione delle quote mancanti, suggerendo tutte le indicazioni occorrenti per eventuali modifiche e varianti per tener conto di esigenze costruttive, di impiego e di manutenzione;
provvedendo inoltre a seguire le diverse fasi della lavorazione dando l'assistenza necessaria per una corretta esecuzione del completo ciclo di lavorazione;
ovvero:
- qualsiasi lavoro di elevato grado di difficoltà per il collaudo delle caratteristiche funzionali e tecnologiche di macchinari caratterizzati da complesse funzioni logiche e tecnologiche, con la relativa delibera sulla base dei risultati del collaudo di forma e dimensione dei primi pezzi lavorati, che richiedono, per il loro controllo, impegnativi interventi in relazione al posizionamento, alla tracciatura ed all'esecuzione dei necessari calcoli.
Tracciatore – Collaudatore”.
Nel caso in esame il ricorso non contiene alcuna specificazione del grado di autonomia di cui godeva il ricorrente nell'esecuzione delle mansioni, né sono descritte le caratteristiche tecniche degli impianti su cui operava e il grado di difficoltà degli interventi eseguiti.
In tal modo si è reso impossibile qualunque approfondimento istruttorio.
Come precisato dalla Corte di Cassazione : “ non basta dire: questi sono i compiti, questa
è la disposizione contrattuale invocata, ma occorre esplicitare, e poi rendere evidente sul piano probatorio, la gradazione e l'intensità (per responsabilità, autonomia, complessità, coordinamento, ecc.) dell' attività corrispondente al modello contrattuale invocato, rispetto a quello attribuito trattandosi, in tema di mansioni, di livelli di valore inclusi in un particolare sistema professionale contrattuale a carattere piramidale …. Né può, a tal fine, sopperire l' intervento ufficioso del Giudice che non solo ignora i dati fattuali di riscontro, ma neppure può interferire con il principio fondante la regola processuale, che impone a colui che dice l'onere di allegare e di provare gli elementi complessivi posti a sostegno della domanda”
(Cass.8025-03; v. anche Cass.14569-99). Ancora, è stato precisato che: “L'onere
11 allegatorio incombente sul lavoratore… non sufficientemente adempiuto, determina l'impossibilità di valutarne le pretese non essendo a tal fine utili le sole indicazioni delle mansioni svolte e dell'inquadramento invocato in quanto non complete per garantire l'effettivo raffronto tra i parametri cui necessariamente riferirsi (mansioni svolte, inquadramento rivestito, inquadramento preteso)” (ord. 23354/18).
La originaria carenza di allegazione comporta che non va ammessa la prova orale articolata sul punto.
La domanda di superiore inquadramento per il periodo non coperto dal verbale di conciliazione va, pertanto, rigettata.
Va, al contrario, accolta la domanda di pagamento del TFR, non avendo la società convenuta provato il pagamento della somma pretesa a tale titolo contabilizzata nell'ultima busta paga versata in atti e pari ad euro 9.735, 67 lordi.
Dall'esame del cedolino paga di marzo 2023 residuano, altresì, 51,43 giorni di ferie,
100,50 ore per permessi ex festività soppresse e 31,96 ore per permessi ROL oltre al rateo 13ma mensilità.
Spetta, quindi, al ricorrente a titolo di ferie non godute la somma pari ad euro 518,92 (paga oraria pari ad euro 10,09 * ore residue) oltre ad euro 322,47 a titolo di permessi residui
(retribuzione oraria * n. ore permessi residui), euro 1.014,04 a titolo di ex permessi ex festività (retribuzione oraria * n. ore permessi) per un totale pari ad euro 1.855,43 oltre al ad euro 132,02 a titolo di rateo 13 contabilizzato in busta paga, non avendo la società provato il pagamento di tali somme.
La società convenuta va, quindi, condannata al pagamento in favore del ricorrente della somma complessiva pari ad euro 11.723,12 lordi (di cui euro 9.735, 67 per TFR), oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge.
Va, poi, rigettata la restante parte del ricorso per le ragioni sopra esposte.
Le spese legali - tenuto conto del rifiuto di entrambe le parti della proposta conciliativa del giudicante - seguono per metà la soccombenza della resistente e si liquidano su valori inferiori alla media e con ulteriore riduzione per le fasi istruttoria (prettamente documentale) e decisoria (per assenza di questioni rilevanti di fatto e di diritto), tenuto conto della linearità dei temi dedotti e degli snodi risolutivi, della natura pressoché documentale del giudizio privo di defatiganti risvolti giuridico-fattuali e della semplicità delle rispettive posizioni difensive;
la restante parte delle spese va compensata tra le parti in ragione dell'accoglimento parziale del ricorso
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P.Q.M.
Accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, condanna la società al Controparte_1
pagamento, in favore del ricorrente, per le causali di cui in parte motiva, della somma complessiva pari ad euro 11.723,12 (di cui euro 9.735, 67 a titolo di TFR), oltre interessi legali e rivalutazione monetaria medio tempore maturata dalla data di maturazione del credito al saldo effettivo;
rigetta la restante parte del ricorso;
condanna la convenuta al pagamento di metà delle spese di lite in favore del ricorrente liquidate – in tale misura già ridotta – in euro 1.500,00, oltre rimborso forfettario spese generali al 15 %, iva e cpa, con attribuzione;
compensa le restanti spese.
Aversa, 19.3.2025
Il Giudice
Dott.ssa Fabiana Colameo
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