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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 21/05/2025, n. 786 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 786 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
SENTENZA n°
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, in persona del giudice GOP Avv. Rosanna Cafaro, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 3153/2018 del Ruolo Generale promossa
D A
con l'Avv. G. D'Errico, Parte_1
- attore
CONTRO
con l'Avv. V. G. Saponaro, Controparte_1
- convenuta
CONCLUSIONI delle Parti : come da verbale di udienza di precisazione delle conclusioni e comparse conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Premesse
Rilevato che il novellato art. 132 c.p.c. esonera il Giudice dal redigere lo svolgimento del processo;
ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. per relationem (cfr., Cass. Civ. SSUU,
642/15, v. anche Cass. 3636/07), la cui ammissibilità – così come quella delle forme di motivazione c.d. indiretta – ha rinvenuto anche una positivizzazione normativa nell'art.16 del d.lgs 5/03, recet- tivo degli orientamenti giurisprudenziali ricordati.
Osservato che per consolidata giurisprudenza del Supremo Collegio, il Giudice, nel motivare
“concisamente” la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle Parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni – di fatto e di diritto - “rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione Parte attrice conveniva in giudizio la Sig.ra dispiegando nei CP_1
confronti della stessa azione finalizzata ad ottenere il ristoro di alcune lesioni cagionate all'abitazione di proprietà attorea. In corso di giudizio le Parti tutte si davano atto nell'intervenuto accordo transattivo raggiunto e dichiaravano di ritenere cessata la materia del contendere, chiedendo a questo Giudice nelle note conclusionali di emettere sentenza dichiarativa della cessazione della materia del contendere.
⬧⬧⬧
Va, pertanto, dichiarata, come dalle Parti costituite richiesto cessata la materia del contendere.
Poiché non vi è alcuna Parte soccombente, nemmeno virtuale, le spese vanno compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1 con l'Avv. G. D'Errico, contro con l'Avv. V. G. Saponaro, così provvede: Controparte_1
1) dichiara la cessazione della materia del contendere.
2) dichiara compensate fra le Parti le spese di giudizio, non essendovi alcuna Parte soccombente, nemmeno virtuale.
Brindisi, 21 maggio 2025
Il GOP
(Avv. Rosanna Cafaro)