TRIB
Sentenza 8 dicembre 2024
Sentenza 8 dicembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 08/12/2024, n. 10593 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 10593 |
| Data del deposito : | 8 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE XIV CIVILE
SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA A
composto dai signori magistrati: dott.ssa Silvia GIANI presidente dott.ssa Elisa FAZZINI giudice dott. Vincenzo CARNÌ giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale 11699/2020 promossa
DA in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa Parte_1 dall'avvocato Simone Veneziano
- ATTRICE -
CONTRO in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa CP_1 dall'avvocato Daniela De Pasquale
- CONVENUTA -
OGGETTO: Diritto di autore
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come rassegnate nelle note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza del 13.02.2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. – Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio de- Parte_1 CP_1 ducendo:
- di essere un'impresa che produce registrazioni fonografiche, come tale intestataria ex artt. 72 ss.
LDA dei diritti connessi al diritto di autore sui fonogrammi da essa prodotti;
1 CO
- che è un organismo di gestione collettiva dei diritti connessi spettanti ai produttori fono- grafici che agisce su base volontaria, ossia su mandato dei titolari dei diritti, come previsto anche dal suo statuto;
- che non ha mai conferito un mandato per iscritto per la gestione dei diritti connessi di Pt_1
CO sua spettanza né a , né ad altro organismo di gestione collettiva, avendo deciso di ammini- strare i diritti connessi direttamente, e cioè di negoziare le condizioni di utilizzazione dei brani musicali e dei compensi, di monitorare gli utilizzi e di riscuotere i diritti maturati in proprio, senza ricorrere all'intermediazione di terzi;
CO
- che ha comunque riscosso, contro la volontà e in difetto di un mandato scritto di , i Pt_1 diritti connessi maturati da quest'ultima dal 2009 al 2016; CO
- che si era giustificata con CA invocando una prassi in forza della quale gli organismi di gestione collettiva maggiormente rappresentativi raccoglievano i diritti connessi non solo dei pro- duttori di fonogrammi loro mandanti, ma anche dei produttori c.d. “terzi” o “apolidi”, cioè di quei produttori di fonogrammi che, come CA, non hanno conferito alcun mandato;
- che tale prassi prevedeva inoltre che gli organismi di gestione collettiva manlevassero gli utilizza- tori dei fonogrammi da eventuali pretese che nei loro confronti fossero state azionate, a riscos- sione avvenuta, dai produttori apolidi intenzionati ad amministrare in proprio i loro diritti;
CO
- che , dopo diverse diffide, aveva corrisposto a i diritti connessi da essa maturati, Pt_1 trattenendo tuttavia una percentuale – unilateralmente determinata – del 19% a titolo di interme- diazione;
CO
- che l'ingerenza di nella gestione dei diritti connessi spettanti a , contro la volontà Pt_1 della titolare e in assenza di un mandato conferito per iscritto, integrava una condotta illecita.
CO Sulla scorta di tali premesse CA chiedeva quindi al Tribunale: a) di condannare a pagare in suo favore le somme indebitamente trattenute a titolo di intermediazione;
b) in via subordina-
CO ta, qualora l'ingerenza di fosse inquadrabile nella gestione di affari altrui, di accertare e di-
CO chiarare il diritto di di vedersi rimborsate solamente le spese necessarie o utili sostenute, a norma dell'art. 2031, comma 1, c.c.; c) in via ulteriormente subordinata, in caso di ritenuta liceità
CO della condotta di ad altro titolo, di accertare e dichiarare il diritto di quest'ultima ad un com- penso, inferiore a quello unilateralmente determinato nella misura del 19% dei diritti connessi maturati da , da stabilirsi in via equitativa. Pt_1
CO 2. – Costituitasi in giudizio, contestava la prospettazione svolta nell'atto di citazione e invo- cava il rigetto delle domande proposte nei suoi confronti ovvero, in subordine, la condanna di a corrispondere l'indennizzo di cui all'art. 2041, comma 1, c.p.c. per un importo non infe- Pt_1 riore ad euro 125.512,06 oltre IVA (o per una diversa somma ritenuta di giustizia, da valutarsi an-
2 CO che in via equitativa), essendosi arricchita senza giusta causa ai danni di per effetto Pt_1 dell'attività di intermediazione dei diritti connessi esercitata nel suo interesse. CO
, in particolare, negava di avere mai impedito a di gestire direttamente le sue produ- Pt_1 zioni nei rapporti con gli utilizzatori, imponendole altresì indebitamente il medesimo aggio appli- cato sui diritti dei propri mandanti.
Secondo la convenuta, la liceità di meccanismi di concessione di licenze collettive con effetto esteso anche ai titolari di diritti che non abbiano conferito mandato a organismi di gestione collet- tiva trovava infatti un espresso riconoscimento normativo nell'art. 12 della direttiva
2019/790/UE (“Direttiva Copyright”).
Inoltre, l'attività di negoziazione delle licenze e di riscossione dei relativi proventi svolta, pur sen- CO za mandato, da aveva consentito a di valorizzare le sue produzioni secondo le tariffe Pt_1
CO convenute tra e le associazioni di categoria maggiormente rappresentative degli utilizzatori, senz'altro più vantaggiose di quelle che avrebbe potuto ottenere operando autonomamen- Pt_1 te. CO
aveva quindi svolto un'attività riconducibile alla gestione di affari altrui;
e questa gestione doveva essere valutata tenendo conto, da un lato, delle indicazioni normative provenienti dalla
Direttiva Copyright in punto di parità di trattamento dei titolari dei diritti, dall'altro, dell'indubbio plusvalore derivante ai fonogrammi di CA dalla contrattazione con gli utilizzatori svolta da CO
.
3. – Fallita la conciliazione tra le parti, a seguito della rinuncia ai termini ex art. 183 comma 6
c.p.c. la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 13.02.2024 e quindi rimessa al collegio per la decisione, previa concessione dei termini di legge per lo scambio di comparse conclusionali e memorie di replica.
4. – In primo luogo, il Collegio ritiene che nella vicenda in esame non possa trovare applicazione il disposto di cui all'art. 180 ter LDA.
Tale articolo, introdotto dal d.lgs. 8 novembre 2021 n. 177 con cui è stata recepita la Direttiva
Copyright, espressamente contempla e disciplina le licenze collettive con effetto esteso ai titolari di diritti connessi non associati ad alcun organismo di gestione collettiva di settore.
L'art. 3 d.lgs. n. 177/2021, recante «disposizioni transitorie e finali», prevede al comma 1 che le disposizioni contenute nel decreto si applichino “alle opere e agli altri materiali protetti dalla normativa nazionale in materia di diritto d'autore e diritti connessi vigente alla data del 7 giugno
2021”, facendo tuttavia fatti salvi “i contratti conclusi e i diritti acquisiti fino al 6 giugno 2021”.
Tale norma, così come quella di analogo tenore contenuta all'art. 26 della direttiva, esclude quindi che la nuova disciplina operi rispetto ai diritti acquisiti prima del 6 giugno 2021.
3 Le domande di , aventi ad oggetto diritti connessi maturati tra il 2009 e il 2020, si riferi- Pt_1 scono a diritti acquisiti prima della data considerata dalla normativa sopravvenuta.
Esse vanno perciò valutate in base alla disciplina previgente, che non conosceva il fenomeno del- le licenze collettive con effetto esteso. CO 5. – Ciò detto, sin dal principio la difesa di ha rivendicato la liceità del proprio operato ri- chiamandosi all'istituto della gestione di affari altrui.
Su tale aspetto le posizioni delle parti hanno fatto registrare una netta divaricazione, incentratasi essenzialmente sulla ricorrenza o meno dell'elemento della absentia domini.
5.1. – Nella ricostruzione dell'istituto della negotiorum gestio, disciplinato dagli artt. 2028 e segg. c.c., la nozione che la consolidata giurisprudenza, in accordo con la prevalente dottrina, ha accolto del requisito della absentia domini è quella per cui, a tal fine, non rileva che vi sia una condizione di as- soluto impedimento dell'interessato alla gestione dei propri affari ovvero che sussista una impos- sibilità materiale rispetto alla cura di questi, essendo sufficiente che il dominus non abbia manife- stato, espressamente o tacitamente, il divieto a che altri si ingerisca nella cura dei propri affari.
Secondo questo indirizzo, dunque, nella gestione utile di affare altrui, la absentia domini va intesa
“non come impossibilità oggettiva e soggettiva di curare i propri interessi, ma come semplice mancanza di un rapporto giuridico in forza del quale il gestore sia tenuto ad intervenire nella sfera giuridica altrui, ovvero quale forma di spontaneo intervento senza opposizione o divieto del domi- nus” (Cass. n. 12280 del 2007 e Cass. n. 12304 del 2011), sicché il requisito in esame è rinvenibile
“non solo quando l'interessato sia nella materiale impossibilità di provvedere alla cura dei propri affari ma anche quando lo stesso non rifiuti, espressamente o tacitamente, tale ingerenza da parte del negotiorum gestor” (Cass. n. 9269 del 2008).
In quest'ordine di concetti, si è da taluni predicata una sorta di equiparazione implicita tra il domi- nus prohibens e il dominus non absens, con ciò assistendosi ad un sostanziale assorbimento del requisi- to dell'assenza nel rilievo della mancanza di una manifestazione dell'amministrato di preclusione all'intervento gestorio del terzo, che dell'art. 2031, comma 2, c.c. contempla come impedimento genetico degli obblighi scaturenti dalla gestione stessa. Dunque, come rilevato dalla Suprema Cor- te in un risalente arresto che ha trovato continuità (Cass. n. 35 del 1970), la considerazione non rigorosa del requisito dell'absentia domini non può prescindere dalla verifica che l'interessato “non si sia opposto all'intromissione del gestore, che cioè non vi sia stata la prohibitio domini espressa- mente prevista dall'art. 2031 c.c., comma 2”. In altri termini, la presenza del dominus e la sua scien- tia “non escludono automaticamente che sussista il presupposto di fatto della gestione, in quanto, se in concreto il dominus non è in grado di provvedere, l'intervento di un gestore è pienamente
4 ammissibile, a meno che l'inerzia dell'interessato abbia il senso della prohibitio, seppure implicita, per fatti, anche omissivi, concludenti” (Cass. n. n. 2757 del 1963).
L'impossibilità anche relativa del dominus, intesa come difficoltà dello stesso di gestire i propri in- teressi, potrebbe allora certamente concretarsi nell'ignoranza sull'esistenza dell'affare, ma la stessa perde di rilevanza di fronte ad una manifestazione di volontà, anche implicita, del medesimo inte- ressato di opporsi all'ingerenza di terzi. E infatti, se, per un verso, la mancata opposizione (così come l'ignoranza dell'affare) può ravvisarsi come elemento sufficiente ad integrare l'absentia domi- ni, per altro verso, la verifica dell'esistenza di una opposizione (anche implicita o tacita) dell'interessato alla gestione altrui è fattore da solo sufficiente ad escludere la fattispecie di cui all'art. 2028 e segg. c.c. (così, da ultimo, Cass. n. 13203 del 2015).
5.2. – Nel caso in esame, ha affermato di essersi rivolta nell'ottobre del 2015 all'emittente Pt_1 radiofonica Radio 101 per conoscere l'entità dei propri compensi maturati dal 2005 al 2014 a tito- lo di diritti connessi e per conseguirne il pagamento. In quell'occasione, l'attrice avrebbe appreso CO per la prima volta che i diritti di sua spettanza erano stati già corrisposti dall'utilizzatore a sulla base di un accordo intervenuto tra di loro (all. 2 e 3 fasc. attrice). CO Solo nel novembre 2018 ha però contattato per rivendicare i compensi che le spetta- Pt_1
CO vano per il periodo 2004 – 2014, invitando altresì a chiarire se quei compensi fossero già sta- CO ti riscossi e trattenuti dalla stessa ed eventualmente a quale titolo (cfr. pag. 3 dell'atto di cita- zione e all. 4 fasc. attrice).
Secondo la prospettazione dell'attrice, e sulla base della documentazione versata in atti, tra il CO momento della presunta scoperta dell'ingerenza di e la reazione di CA sarebbero dunque trascorsi più di tre anni.
Ad avviso del Collegio, un simile lasso temporale – in assenza di elementi o spiegazioni in grado di attribuire a quell'attesa un significato diverso – configura un'inerzia idonea ad ingenerare in CO
un legittimo affidamento sulla possibilità di intraprendere la gestione dei diritti connessi spettanti alla titolare.
Fino alla missiva del 05.11.2018 non si ravvisa infatti alcuna manifestazione, sia pure implicita, di opposizione di ad ingerenze esterne nella gestione dei propri affari;
e prima dell'ottobre Pt_1 del 2015 non ha documentato né ha offerto di provare di avere provveduto in modo au- Pt_1 tonomo e diretto alla cura dei propri interessi, sollecitando il pagamento dei suoi compensi agli utilizzatori dei fonogrammi e riscuotendo gli importi dovuti. Benché abbia affermato nel proprio atto introduttivo (pag. 20) di essere in grado di “provare di essersi prontamente attivata per riscuotere i di- CO ritti connessi di sua spettanza, salvo vederselo impedire” dall'illecita ingerenza di , l'attrice non ha
5 prodotto documenti né articolato richieste istruttorie utili a dimostrare l'assunto, avendo anzi ri- nunciato ai termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c.
Può allora affermarsi che sino al 2018 non vi sono stati comportamenti o altri elementi che pos- sano essere letti come espressione chiara, evidente ed inequivoca di una volontà di CA di escludere qualunque forma di interposizione gestoria ad opera di soggetti terzi.
Tanto vale a configurare il requisito dell'absentia domini, che sussiste – come si è visto – non solo quando l'interessato si trovi nella materiale impossibilità di provvedere alla cura dei propri affari, ma anche quando lo stesso non rifiuti, espressamente o tacitamente, l'ingerenza altrui nella pro- pria sfera giuridica.
5.3. – Nella fattispecie in esame si rinvengono inoltre tutti gli elementi caratterizzanti la gestione di affari quale compimento di atti giuridici spontaneamente ed utilmente nell'interesse altrui, in assenza di un obbligo legale o convenzionale di cooperazione, ravvisandosi la spontaneità CO dell'intervento di , la consapevolezza di quest'ultima di gestire un affare altrui (animus aliena negotia gerendi), l'alienità dell'affare e l'utilità della gestione (utiliter coeptum); requisiti la cui ricorrenza non è invero mai stata neppure contestata da . Pt_1
CO 5.4. – La sussistenza degli estremi della gestione d'affari altrui non conferisce tuttavia a il di- ritto di percepire un compenso per l'attività di intermediazione svolta.
L'art. 2031 c.c. stabilisce che nell'ipotesi in cui la gestione sia stata utilmente iniziata, l'interessato
è tenuto a rimborsare al gestore tutte le spese necessarie o utili con gli interessi dal giorno in cui le spese stesse sono state fatte.
Per contro, nessun compenso è dovuto al gestore per l'opera svolta.
Del resto, è stato opportunamente rimarcato che il riconoscimento di un simile diritto in capo al gestore contrasterebbe con il carattere spontaneo e con lo spirito altruistico dell'attività gestoria, favorendo ingerenze “interessate”, cioè animate non dal conseguimento del puro interesse altrui ma dalla prospettiva di un proprio vantaggio economico, e tradendo così la natura e il senso dell'istituto.
Di qui la possibilità per il gestore di esigere dal gerito il rimborso delle sole spese necessarie o utili sostenute maggiorate degli interessi. CO Nel caso di specie, ha trattenuto la somma di euro 119.633,85 oltre IVA (per un totale di eu- ro 145.953,30) a titolo di corrispettivo per l'attività di intermediazione dei diritti connessi svolta nell'interesse di nel periodo 2009 – 2016, ritenendo che il diritto al compenso fosse con- Pt_1 seguito alla ratifica della gestione da parte di e alla conseguente applicabilità, giusta il di- Pt_1 sposto dell'art. 2032 c.c., della disciplina del mandato che, come noto, si presume oneroso (art. 1709 c.c.).
6 In primo luogo, va rilevato che l'istituto della ratifica ex art. 2032 c.c. opera laddove manchino i presupposti legali della negotiorum gestio e non quando detti presupposti, come nella vicenda in esame, vi siano.
Ne consegue che il richiamo a tale figura non appare qui pertinente.
Inoltre, secondo la disposizione codicistica, la ratifica dell'interessato fa sì che si producano, “rela- tivamente alla gestione, gli effetti che sarebbero derivati da un mandato”. La norma, dunque, non stabilisce che alla ratifica consegua l'applicazione integrale della disciplina del mandato, ma prevede solo che l'approvazione dell'intervento del gestore da parte del dominus determini l'appropriazione di quest'ultimo dei risultati della gestione. Anche in dottrina si è osservato che la ratifica non produ- ce tutte le conseguenze derivanti dal mandato poiché la disciplina relativa a tale contratto è com- patibile solo in parte con la figura legale della gestione d'affari; e tra i profili di incompatibilità tra le due discipline vi è proprio quello che riguarda il diritto al compenso, che nella negotiorum gestio non è previsto da alcuna norma ed è anzi tradizionalmente escluso in ragione della spontaneità e dello spirito solidaristico che connotano l'interposizione gestoria.
In questo senso si è allora affermato che nelle ipotesi (come quella in esame) in cui i negozi sono stati compiuti dal gestore in nome proprio, la ratifica si configura propriamente come approva- zione e importa a carico dell'interessato le obbligazioni derivanti da un mandato gratuito senza rappresentanza o da un contratto d'opera gratuito, a seconda che abbia ad oggetto atti giuridici o atti materiali.
Ne consegue che una eventuale ratifica di CA non avrebbe fatto comunque sorgere in capo a CO
il diritto ad una remunerazione per l'attività svolta.
La convenuta va conseguentemente condannata a restituire all'attrice il complessivo importo di euro 145.953,30, oltre interessi legali dalla domanda (27.02.2020) sino al soddisfo. CO Nulla va invece disposto a favore di , non avendo quest'ultima formulato specifica domanda di ripetizione delle spese sostenute, di cui non ha comunque allegato né provato l'ammontare e l'effettivo esborso. CO 6. – Quanto alla domanda di ingiustificato arricchimento formulata in via subordinata da , es- sa è senz'altro da respingere per difetto del requisito della sussidiarietà, esistendo già un rimedio tipico (i.e. l'actio negotiorum gestorum contraria ex art. 2031 c.c.) utilizzabile nei confronti del dominus.
L'azione generale di arricchimento ingiustificato può infatti essere esercitata solo qualora manchi un titolo specifico sul quale fondare un diritto di credito, con la conseguenza che va respinta ove sussista altra specifica azione per le restituzioni ovvero per l'indennizzo del pregiudizio subito, contro lo stesso soggetto arricchito o contro soggetti terzi (cfr., tra molte, Cass. n. 26199/2017).
7 7. – Nelle note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza cartolare di precisazione delle CO conclusioni del 13.02.2024 ha dedotto che avrebbe continuato a riscuotere in corso Pt_1 di causa i diritti connessi maturati da e a trattenere un importo corrispondente al 19% del Pt_1 riscosso a titolo di corrispettivo per l'intermediazione svolta. Per tale ragione, ha precisato Pt_1 le conclusioni chiedendo che la convenuta fosse condannata a versarle anche i diritti riscossi ma- turati negli anni 2017, 2018, 2019 e 2020 successivi a quelli indicati nell'atto di citazione. CO La difesa di , dal canto suo, ha eccepito l'inammissibilità di tale nuova domanda siccome formulata “oltre i limiti delle conclusioni precisate a norma dell'art. 183 c.p.c.” (cfr. note scritte del
10.01.2024).
Ritiene il Collegio che l'eccezione di inammissibilità della domanda sia fondata.
7.1. – Secondo il più recente orientamento di legittimità, il principio generale della immodificabili- tà della domanda originariamente proposta è derogabile soltanto in tre ipotesi, e cioè “quando: (a)
l'attore riduca in corso di causa l'entità della somma inizialmente richiesta;
(b) l'attore alleghi che il danno originariamente dedotto in giudizio si sia incrementato in corso di causa, ferma restando la natura di esso e l'identità del fatto generatore;
(c) l'attore, senza mutare il fatto generatore della propria pretesa (l'inadempimento o l'illecito ascritto al convenuto), deduca che in corso di causa, dopo il maturare delle preclusioni, si siano verificati danni ulteriori, anche di natura diversa da quelli descritti con l'atto introduttivo, che dunque gli fu impossibile prospettare ab initio”, sempre che “chieda ovviamente di essere rimesso in termini ex art. 153 c.p.c. per formulare la relativa domanda” (Cass. n. 2533/2024; Cass. 25631/2018).
In quest'ultimo caso, la richiesta di rimessione in termini deve intervenire nella prima occasione utile successiva al verificarsi del fatto nuovo sopravvenuto: l'istanza, tanto nella versione già pre- vista dall'art. 184 bis c.p.c., quanto in quella di più ampia portata prefigurata nel novellato art. 153, comma 2, c.p.c. presuppone infatti la tempestività dell'iniziativa della parte che assuma di es- sere incorsa nella decadenza per causa ad essa non imputabile, da intendere come immediatezza della reazione della parte stessa al palesarsi della necessità di svolgere un'attività processuale ormai preclusa (Cass. n. 29757/2019; Cass. n. 6102/2019; Cass. n. 23561/2011).
7.2. – Ciò detto, la riscossione dei diritti relativi al quadriennio 2017-2020 sarebbe avvenuta dopo la fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni.
Si tratta quindi di fatti sopravvenuti al maturare sia delle preclusioni assertive sia di quelle istrutto- rie;
fatti che l'attrice non avrebbe potuto dedurre con l'atto di citazione (né con la prima memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c.) e che avrebbe potuto perciò allegare in una fase più avanzata del giu- dizio, previa formulazione di un'istanza di rimessione in termini.
8 In sede di precisazione delle conclusioni l'attrice si è però limitata ad evocare in modo generico ulteriori ingerenze illecite ad opera della convenuta, senza chiedere di essere rimessa in termini per poter illustrare in modo specifico tali condotte, per provarne l'effettiva verificazione (attraver- so il deposito di idonea documentazione) e per avanzare le conseguenziali domande risarcitorie e/o restitutorie. Una simile istanza non si rinviene neppure nella comparsa conclusionale, dove anzi l'attrice afferma che i documenti in quella sede prodotti, in quanto “relativi a fatti sopravvenuti al maturare delle preclusioni istruttorie, […] sono perfettamente producibili […] senza necessità che CA chie- da di essere rimessa in termini” (pag. 4 della comparsa conclusionale).
Risulta insomma dagli atti di causa che al momento della precisazione delle conclusioni l'attrice non ha formulato – come avrebbe dovuto – alcuna richiesta di rimessione in termini.
La mancanza di una tempestiva istanza, formulata nella prima occasione utile successiva al verifi- carsi dell'evento nuovo sopravvenuto, impedisce pertanto la proponibilità della nuova domanda così come la deducibilità dei fatti costitutivi e delle prove su cui essa si fonda.
8. – Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo secondo i parametri di cui al d.m. n. 55/2014, come modificati con d.m. n. 147/2022, avuto riguardo al valore della cau- sa, all'attività difensiva concretamente svolta nonché al numero e alla complessità delle questioni giuridiche affrontate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, XIV Sezione civile - Specializzata in materia d'impresa A, definitivamente pronunciando nella causa tra le parti indicate in epigrafe, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa e/o assorbita:
a) condanna a pagare a la somma di euro 145.953,30, oltre interessi CP_1 Parte_1 legali dal 27.02.2020 sino al soddisfo;
b) dichiara inammissibile la domanda proposta da nei confronti di Parte_1 CP_1 avente ad oggetto la condanna al pagamento delle somme trattenute da per CP_1
l'attività di riscossione dei diritti connessi maturati negli anni 2017, 2018, 2019 e 2020;
c) respinge la domanda riconvenzionale proposta da nei confronti di CP_1 Pt_1 ai sensi dell'art. 2041 ss. c.c.;
[...]
d) condanna a rifondere a le spese del presente giudizio che liquida CP_1 Parte_1 in euro 786,00 per esborsi e in euro 14.103,00 per competenze professionali, oltre rim- borso forfettario delle spese nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 16 maggio 2024.
Il Giudice estensore Il Presidente
dott. Vincenzo Carnì dott.ssa Silvia Giani
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE XIV CIVILE
SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA A
composto dai signori magistrati: dott.ssa Silvia GIANI presidente dott.ssa Elisa FAZZINI giudice dott. Vincenzo CARNÌ giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale 11699/2020 promossa
DA in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa Parte_1 dall'avvocato Simone Veneziano
- ATTRICE -
CONTRO in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa CP_1 dall'avvocato Daniela De Pasquale
- CONVENUTA -
OGGETTO: Diritto di autore
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come rassegnate nelle note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza del 13.02.2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. – Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio de- Parte_1 CP_1 ducendo:
- di essere un'impresa che produce registrazioni fonografiche, come tale intestataria ex artt. 72 ss.
LDA dei diritti connessi al diritto di autore sui fonogrammi da essa prodotti;
1 CO
- che è un organismo di gestione collettiva dei diritti connessi spettanti ai produttori fono- grafici che agisce su base volontaria, ossia su mandato dei titolari dei diritti, come previsto anche dal suo statuto;
- che non ha mai conferito un mandato per iscritto per la gestione dei diritti connessi di Pt_1
CO sua spettanza né a , né ad altro organismo di gestione collettiva, avendo deciso di ammini- strare i diritti connessi direttamente, e cioè di negoziare le condizioni di utilizzazione dei brani musicali e dei compensi, di monitorare gli utilizzi e di riscuotere i diritti maturati in proprio, senza ricorrere all'intermediazione di terzi;
CO
- che ha comunque riscosso, contro la volontà e in difetto di un mandato scritto di , i Pt_1 diritti connessi maturati da quest'ultima dal 2009 al 2016; CO
- che si era giustificata con CA invocando una prassi in forza della quale gli organismi di gestione collettiva maggiormente rappresentativi raccoglievano i diritti connessi non solo dei pro- duttori di fonogrammi loro mandanti, ma anche dei produttori c.d. “terzi” o “apolidi”, cioè di quei produttori di fonogrammi che, come CA, non hanno conferito alcun mandato;
- che tale prassi prevedeva inoltre che gli organismi di gestione collettiva manlevassero gli utilizza- tori dei fonogrammi da eventuali pretese che nei loro confronti fossero state azionate, a riscos- sione avvenuta, dai produttori apolidi intenzionati ad amministrare in proprio i loro diritti;
CO
- che , dopo diverse diffide, aveva corrisposto a i diritti connessi da essa maturati, Pt_1 trattenendo tuttavia una percentuale – unilateralmente determinata – del 19% a titolo di interme- diazione;
CO
- che l'ingerenza di nella gestione dei diritti connessi spettanti a , contro la volontà Pt_1 della titolare e in assenza di un mandato conferito per iscritto, integrava una condotta illecita.
CO Sulla scorta di tali premesse CA chiedeva quindi al Tribunale: a) di condannare a pagare in suo favore le somme indebitamente trattenute a titolo di intermediazione;
b) in via subordina-
CO ta, qualora l'ingerenza di fosse inquadrabile nella gestione di affari altrui, di accertare e di-
CO chiarare il diritto di di vedersi rimborsate solamente le spese necessarie o utili sostenute, a norma dell'art. 2031, comma 1, c.c.; c) in via ulteriormente subordinata, in caso di ritenuta liceità
CO della condotta di ad altro titolo, di accertare e dichiarare il diritto di quest'ultima ad un com- penso, inferiore a quello unilateralmente determinato nella misura del 19% dei diritti connessi maturati da , da stabilirsi in via equitativa. Pt_1
CO 2. – Costituitasi in giudizio, contestava la prospettazione svolta nell'atto di citazione e invo- cava il rigetto delle domande proposte nei suoi confronti ovvero, in subordine, la condanna di a corrispondere l'indennizzo di cui all'art. 2041, comma 1, c.p.c. per un importo non infe- Pt_1 riore ad euro 125.512,06 oltre IVA (o per una diversa somma ritenuta di giustizia, da valutarsi an-
2 CO che in via equitativa), essendosi arricchita senza giusta causa ai danni di per effetto Pt_1 dell'attività di intermediazione dei diritti connessi esercitata nel suo interesse. CO
, in particolare, negava di avere mai impedito a di gestire direttamente le sue produ- Pt_1 zioni nei rapporti con gli utilizzatori, imponendole altresì indebitamente il medesimo aggio appli- cato sui diritti dei propri mandanti.
Secondo la convenuta, la liceità di meccanismi di concessione di licenze collettive con effetto esteso anche ai titolari di diritti che non abbiano conferito mandato a organismi di gestione collet- tiva trovava infatti un espresso riconoscimento normativo nell'art. 12 della direttiva
2019/790/UE (“Direttiva Copyright”).
Inoltre, l'attività di negoziazione delle licenze e di riscossione dei relativi proventi svolta, pur sen- CO za mandato, da aveva consentito a di valorizzare le sue produzioni secondo le tariffe Pt_1
CO convenute tra e le associazioni di categoria maggiormente rappresentative degli utilizzatori, senz'altro più vantaggiose di quelle che avrebbe potuto ottenere operando autonomamen- Pt_1 te. CO
aveva quindi svolto un'attività riconducibile alla gestione di affari altrui;
e questa gestione doveva essere valutata tenendo conto, da un lato, delle indicazioni normative provenienti dalla
Direttiva Copyright in punto di parità di trattamento dei titolari dei diritti, dall'altro, dell'indubbio plusvalore derivante ai fonogrammi di CA dalla contrattazione con gli utilizzatori svolta da CO
.
3. – Fallita la conciliazione tra le parti, a seguito della rinuncia ai termini ex art. 183 comma 6
c.p.c. la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 13.02.2024 e quindi rimessa al collegio per la decisione, previa concessione dei termini di legge per lo scambio di comparse conclusionali e memorie di replica.
4. – In primo luogo, il Collegio ritiene che nella vicenda in esame non possa trovare applicazione il disposto di cui all'art. 180 ter LDA.
Tale articolo, introdotto dal d.lgs. 8 novembre 2021 n. 177 con cui è stata recepita la Direttiva
Copyright, espressamente contempla e disciplina le licenze collettive con effetto esteso ai titolari di diritti connessi non associati ad alcun organismo di gestione collettiva di settore.
L'art. 3 d.lgs. n. 177/2021, recante «disposizioni transitorie e finali», prevede al comma 1 che le disposizioni contenute nel decreto si applichino “alle opere e agli altri materiali protetti dalla normativa nazionale in materia di diritto d'autore e diritti connessi vigente alla data del 7 giugno
2021”, facendo tuttavia fatti salvi “i contratti conclusi e i diritti acquisiti fino al 6 giugno 2021”.
Tale norma, così come quella di analogo tenore contenuta all'art. 26 della direttiva, esclude quindi che la nuova disciplina operi rispetto ai diritti acquisiti prima del 6 giugno 2021.
3 Le domande di , aventi ad oggetto diritti connessi maturati tra il 2009 e il 2020, si riferi- Pt_1 scono a diritti acquisiti prima della data considerata dalla normativa sopravvenuta.
Esse vanno perciò valutate in base alla disciplina previgente, che non conosceva il fenomeno del- le licenze collettive con effetto esteso. CO 5. – Ciò detto, sin dal principio la difesa di ha rivendicato la liceità del proprio operato ri- chiamandosi all'istituto della gestione di affari altrui.
Su tale aspetto le posizioni delle parti hanno fatto registrare una netta divaricazione, incentratasi essenzialmente sulla ricorrenza o meno dell'elemento della absentia domini.
5.1. – Nella ricostruzione dell'istituto della negotiorum gestio, disciplinato dagli artt. 2028 e segg. c.c., la nozione che la consolidata giurisprudenza, in accordo con la prevalente dottrina, ha accolto del requisito della absentia domini è quella per cui, a tal fine, non rileva che vi sia una condizione di as- soluto impedimento dell'interessato alla gestione dei propri affari ovvero che sussista una impos- sibilità materiale rispetto alla cura di questi, essendo sufficiente che il dominus non abbia manife- stato, espressamente o tacitamente, il divieto a che altri si ingerisca nella cura dei propri affari.
Secondo questo indirizzo, dunque, nella gestione utile di affare altrui, la absentia domini va intesa
“non come impossibilità oggettiva e soggettiva di curare i propri interessi, ma come semplice mancanza di un rapporto giuridico in forza del quale il gestore sia tenuto ad intervenire nella sfera giuridica altrui, ovvero quale forma di spontaneo intervento senza opposizione o divieto del domi- nus” (Cass. n. 12280 del 2007 e Cass. n. 12304 del 2011), sicché il requisito in esame è rinvenibile
“non solo quando l'interessato sia nella materiale impossibilità di provvedere alla cura dei propri affari ma anche quando lo stesso non rifiuti, espressamente o tacitamente, tale ingerenza da parte del negotiorum gestor” (Cass. n. 9269 del 2008).
In quest'ordine di concetti, si è da taluni predicata una sorta di equiparazione implicita tra il domi- nus prohibens e il dominus non absens, con ciò assistendosi ad un sostanziale assorbimento del requisi- to dell'assenza nel rilievo della mancanza di una manifestazione dell'amministrato di preclusione all'intervento gestorio del terzo, che dell'art. 2031, comma 2, c.c. contempla come impedimento genetico degli obblighi scaturenti dalla gestione stessa. Dunque, come rilevato dalla Suprema Cor- te in un risalente arresto che ha trovato continuità (Cass. n. 35 del 1970), la considerazione non rigorosa del requisito dell'absentia domini non può prescindere dalla verifica che l'interessato “non si sia opposto all'intromissione del gestore, che cioè non vi sia stata la prohibitio domini espressa- mente prevista dall'art. 2031 c.c., comma 2”. In altri termini, la presenza del dominus e la sua scien- tia “non escludono automaticamente che sussista il presupposto di fatto della gestione, in quanto, se in concreto il dominus non è in grado di provvedere, l'intervento di un gestore è pienamente
4 ammissibile, a meno che l'inerzia dell'interessato abbia il senso della prohibitio, seppure implicita, per fatti, anche omissivi, concludenti” (Cass. n. n. 2757 del 1963).
L'impossibilità anche relativa del dominus, intesa come difficoltà dello stesso di gestire i propri in- teressi, potrebbe allora certamente concretarsi nell'ignoranza sull'esistenza dell'affare, ma la stessa perde di rilevanza di fronte ad una manifestazione di volontà, anche implicita, del medesimo inte- ressato di opporsi all'ingerenza di terzi. E infatti, se, per un verso, la mancata opposizione (così come l'ignoranza dell'affare) può ravvisarsi come elemento sufficiente ad integrare l'absentia domi- ni, per altro verso, la verifica dell'esistenza di una opposizione (anche implicita o tacita) dell'interessato alla gestione altrui è fattore da solo sufficiente ad escludere la fattispecie di cui all'art. 2028 e segg. c.c. (così, da ultimo, Cass. n. 13203 del 2015).
5.2. – Nel caso in esame, ha affermato di essersi rivolta nell'ottobre del 2015 all'emittente Pt_1 radiofonica Radio 101 per conoscere l'entità dei propri compensi maturati dal 2005 al 2014 a tito- lo di diritti connessi e per conseguirne il pagamento. In quell'occasione, l'attrice avrebbe appreso CO per la prima volta che i diritti di sua spettanza erano stati già corrisposti dall'utilizzatore a sulla base di un accordo intervenuto tra di loro (all. 2 e 3 fasc. attrice). CO Solo nel novembre 2018 ha però contattato per rivendicare i compensi che le spetta- Pt_1
CO vano per il periodo 2004 – 2014, invitando altresì a chiarire se quei compensi fossero già sta- CO ti riscossi e trattenuti dalla stessa ed eventualmente a quale titolo (cfr. pag. 3 dell'atto di cita- zione e all. 4 fasc. attrice).
Secondo la prospettazione dell'attrice, e sulla base della documentazione versata in atti, tra il CO momento della presunta scoperta dell'ingerenza di e la reazione di CA sarebbero dunque trascorsi più di tre anni.
Ad avviso del Collegio, un simile lasso temporale – in assenza di elementi o spiegazioni in grado di attribuire a quell'attesa un significato diverso – configura un'inerzia idonea ad ingenerare in CO
un legittimo affidamento sulla possibilità di intraprendere la gestione dei diritti connessi spettanti alla titolare.
Fino alla missiva del 05.11.2018 non si ravvisa infatti alcuna manifestazione, sia pure implicita, di opposizione di ad ingerenze esterne nella gestione dei propri affari;
e prima dell'ottobre Pt_1 del 2015 non ha documentato né ha offerto di provare di avere provveduto in modo au- Pt_1 tonomo e diretto alla cura dei propri interessi, sollecitando il pagamento dei suoi compensi agli utilizzatori dei fonogrammi e riscuotendo gli importi dovuti. Benché abbia affermato nel proprio atto introduttivo (pag. 20) di essere in grado di “provare di essersi prontamente attivata per riscuotere i di- CO ritti connessi di sua spettanza, salvo vederselo impedire” dall'illecita ingerenza di , l'attrice non ha
5 prodotto documenti né articolato richieste istruttorie utili a dimostrare l'assunto, avendo anzi ri- nunciato ai termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c.
Può allora affermarsi che sino al 2018 non vi sono stati comportamenti o altri elementi che pos- sano essere letti come espressione chiara, evidente ed inequivoca di una volontà di CA di escludere qualunque forma di interposizione gestoria ad opera di soggetti terzi.
Tanto vale a configurare il requisito dell'absentia domini, che sussiste – come si è visto – non solo quando l'interessato si trovi nella materiale impossibilità di provvedere alla cura dei propri affari, ma anche quando lo stesso non rifiuti, espressamente o tacitamente, l'ingerenza altrui nella pro- pria sfera giuridica.
5.3. – Nella fattispecie in esame si rinvengono inoltre tutti gli elementi caratterizzanti la gestione di affari quale compimento di atti giuridici spontaneamente ed utilmente nell'interesse altrui, in assenza di un obbligo legale o convenzionale di cooperazione, ravvisandosi la spontaneità CO dell'intervento di , la consapevolezza di quest'ultima di gestire un affare altrui (animus aliena negotia gerendi), l'alienità dell'affare e l'utilità della gestione (utiliter coeptum); requisiti la cui ricorrenza non è invero mai stata neppure contestata da . Pt_1
CO 5.4. – La sussistenza degli estremi della gestione d'affari altrui non conferisce tuttavia a il di- ritto di percepire un compenso per l'attività di intermediazione svolta.
L'art. 2031 c.c. stabilisce che nell'ipotesi in cui la gestione sia stata utilmente iniziata, l'interessato
è tenuto a rimborsare al gestore tutte le spese necessarie o utili con gli interessi dal giorno in cui le spese stesse sono state fatte.
Per contro, nessun compenso è dovuto al gestore per l'opera svolta.
Del resto, è stato opportunamente rimarcato che il riconoscimento di un simile diritto in capo al gestore contrasterebbe con il carattere spontaneo e con lo spirito altruistico dell'attività gestoria, favorendo ingerenze “interessate”, cioè animate non dal conseguimento del puro interesse altrui ma dalla prospettiva di un proprio vantaggio economico, e tradendo così la natura e il senso dell'istituto.
Di qui la possibilità per il gestore di esigere dal gerito il rimborso delle sole spese necessarie o utili sostenute maggiorate degli interessi. CO Nel caso di specie, ha trattenuto la somma di euro 119.633,85 oltre IVA (per un totale di eu- ro 145.953,30) a titolo di corrispettivo per l'attività di intermediazione dei diritti connessi svolta nell'interesse di nel periodo 2009 – 2016, ritenendo che il diritto al compenso fosse con- Pt_1 seguito alla ratifica della gestione da parte di e alla conseguente applicabilità, giusta il di- Pt_1 sposto dell'art. 2032 c.c., della disciplina del mandato che, come noto, si presume oneroso (art. 1709 c.c.).
6 In primo luogo, va rilevato che l'istituto della ratifica ex art. 2032 c.c. opera laddove manchino i presupposti legali della negotiorum gestio e non quando detti presupposti, come nella vicenda in esame, vi siano.
Ne consegue che il richiamo a tale figura non appare qui pertinente.
Inoltre, secondo la disposizione codicistica, la ratifica dell'interessato fa sì che si producano, “rela- tivamente alla gestione, gli effetti che sarebbero derivati da un mandato”. La norma, dunque, non stabilisce che alla ratifica consegua l'applicazione integrale della disciplina del mandato, ma prevede solo che l'approvazione dell'intervento del gestore da parte del dominus determini l'appropriazione di quest'ultimo dei risultati della gestione. Anche in dottrina si è osservato che la ratifica non produ- ce tutte le conseguenze derivanti dal mandato poiché la disciplina relativa a tale contratto è com- patibile solo in parte con la figura legale della gestione d'affari; e tra i profili di incompatibilità tra le due discipline vi è proprio quello che riguarda il diritto al compenso, che nella negotiorum gestio non è previsto da alcuna norma ed è anzi tradizionalmente escluso in ragione della spontaneità e dello spirito solidaristico che connotano l'interposizione gestoria.
In questo senso si è allora affermato che nelle ipotesi (come quella in esame) in cui i negozi sono stati compiuti dal gestore in nome proprio, la ratifica si configura propriamente come approva- zione e importa a carico dell'interessato le obbligazioni derivanti da un mandato gratuito senza rappresentanza o da un contratto d'opera gratuito, a seconda che abbia ad oggetto atti giuridici o atti materiali.
Ne consegue che una eventuale ratifica di CA non avrebbe fatto comunque sorgere in capo a CO
il diritto ad una remunerazione per l'attività svolta.
La convenuta va conseguentemente condannata a restituire all'attrice il complessivo importo di euro 145.953,30, oltre interessi legali dalla domanda (27.02.2020) sino al soddisfo. CO Nulla va invece disposto a favore di , non avendo quest'ultima formulato specifica domanda di ripetizione delle spese sostenute, di cui non ha comunque allegato né provato l'ammontare e l'effettivo esborso. CO 6. – Quanto alla domanda di ingiustificato arricchimento formulata in via subordinata da , es- sa è senz'altro da respingere per difetto del requisito della sussidiarietà, esistendo già un rimedio tipico (i.e. l'actio negotiorum gestorum contraria ex art. 2031 c.c.) utilizzabile nei confronti del dominus.
L'azione generale di arricchimento ingiustificato può infatti essere esercitata solo qualora manchi un titolo specifico sul quale fondare un diritto di credito, con la conseguenza che va respinta ove sussista altra specifica azione per le restituzioni ovvero per l'indennizzo del pregiudizio subito, contro lo stesso soggetto arricchito o contro soggetti terzi (cfr., tra molte, Cass. n. 26199/2017).
7 7. – Nelle note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza cartolare di precisazione delle CO conclusioni del 13.02.2024 ha dedotto che avrebbe continuato a riscuotere in corso Pt_1 di causa i diritti connessi maturati da e a trattenere un importo corrispondente al 19% del Pt_1 riscosso a titolo di corrispettivo per l'intermediazione svolta. Per tale ragione, ha precisato Pt_1 le conclusioni chiedendo che la convenuta fosse condannata a versarle anche i diritti riscossi ma- turati negli anni 2017, 2018, 2019 e 2020 successivi a quelli indicati nell'atto di citazione. CO La difesa di , dal canto suo, ha eccepito l'inammissibilità di tale nuova domanda siccome formulata “oltre i limiti delle conclusioni precisate a norma dell'art. 183 c.p.c.” (cfr. note scritte del
10.01.2024).
Ritiene il Collegio che l'eccezione di inammissibilità della domanda sia fondata.
7.1. – Secondo il più recente orientamento di legittimità, il principio generale della immodificabili- tà della domanda originariamente proposta è derogabile soltanto in tre ipotesi, e cioè “quando: (a)
l'attore riduca in corso di causa l'entità della somma inizialmente richiesta;
(b) l'attore alleghi che il danno originariamente dedotto in giudizio si sia incrementato in corso di causa, ferma restando la natura di esso e l'identità del fatto generatore;
(c) l'attore, senza mutare il fatto generatore della propria pretesa (l'inadempimento o l'illecito ascritto al convenuto), deduca che in corso di causa, dopo il maturare delle preclusioni, si siano verificati danni ulteriori, anche di natura diversa da quelli descritti con l'atto introduttivo, che dunque gli fu impossibile prospettare ab initio”, sempre che “chieda ovviamente di essere rimesso in termini ex art. 153 c.p.c. per formulare la relativa domanda” (Cass. n. 2533/2024; Cass. 25631/2018).
In quest'ultimo caso, la richiesta di rimessione in termini deve intervenire nella prima occasione utile successiva al verificarsi del fatto nuovo sopravvenuto: l'istanza, tanto nella versione già pre- vista dall'art. 184 bis c.p.c., quanto in quella di più ampia portata prefigurata nel novellato art. 153, comma 2, c.p.c. presuppone infatti la tempestività dell'iniziativa della parte che assuma di es- sere incorsa nella decadenza per causa ad essa non imputabile, da intendere come immediatezza della reazione della parte stessa al palesarsi della necessità di svolgere un'attività processuale ormai preclusa (Cass. n. 29757/2019; Cass. n. 6102/2019; Cass. n. 23561/2011).
7.2. – Ciò detto, la riscossione dei diritti relativi al quadriennio 2017-2020 sarebbe avvenuta dopo la fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni.
Si tratta quindi di fatti sopravvenuti al maturare sia delle preclusioni assertive sia di quelle istrutto- rie;
fatti che l'attrice non avrebbe potuto dedurre con l'atto di citazione (né con la prima memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c.) e che avrebbe potuto perciò allegare in una fase più avanzata del giu- dizio, previa formulazione di un'istanza di rimessione in termini.
8 In sede di precisazione delle conclusioni l'attrice si è però limitata ad evocare in modo generico ulteriori ingerenze illecite ad opera della convenuta, senza chiedere di essere rimessa in termini per poter illustrare in modo specifico tali condotte, per provarne l'effettiva verificazione (attraver- so il deposito di idonea documentazione) e per avanzare le conseguenziali domande risarcitorie e/o restitutorie. Una simile istanza non si rinviene neppure nella comparsa conclusionale, dove anzi l'attrice afferma che i documenti in quella sede prodotti, in quanto “relativi a fatti sopravvenuti al maturare delle preclusioni istruttorie, […] sono perfettamente producibili […] senza necessità che CA chie- da di essere rimessa in termini” (pag. 4 della comparsa conclusionale).
Risulta insomma dagli atti di causa che al momento della precisazione delle conclusioni l'attrice non ha formulato – come avrebbe dovuto – alcuna richiesta di rimessione in termini.
La mancanza di una tempestiva istanza, formulata nella prima occasione utile successiva al verifi- carsi dell'evento nuovo sopravvenuto, impedisce pertanto la proponibilità della nuova domanda così come la deducibilità dei fatti costitutivi e delle prove su cui essa si fonda.
8. – Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo secondo i parametri di cui al d.m. n. 55/2014, come modificati con d.m. n. 147/2022, avuto riguardo al valore della cau- sa, all'attività difensiva concretamente svolta nonché al numero e alla complessità delle questioni giuridiche affrontate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, XIV Sezione civile - Specializzata in materia d'impresa A, definitivamente pronunciando nella causa tra le parti indicate in epigrafe, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa e/o assorbita:
a) condanna a pagare a la somma di euro 145.953,30, oltre interessi CP_1 Parte_1 legali dal 27.02.2020 sino al soddisfo;
b) dichiara inammissibile la domanda proposta da nei confronti di Parte_1 CP_1 avente ad oggetto la condanna al pagamento delle somme trattenute da per CP_1
l'attività di riscossione dei diritti connessi maturati negli anni 2017, 2018, 2019 e 2020;
c) respinge la domanda riconvenzionale proposta da nei confronti di CP_1 Pt_1 ai sensi dell'art. 2041 ss. c.c.;
[...]
d) condanna a rifondere a le spese del presente giudizio che liquida CP_1 Parte_1 in euro 786,00 per esborsi e in euro 14.103,00 per competenze professionali, oltre rim- borso forfettario delle spese nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 16 maggio 2024.
Il Giudice estensore Il Presidente
dott. Vincenzo Carnì dott.ssa Silvia Giani
9