CA
Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 05/12/2025, n. 6280 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 6280 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SETTIMA SEZIONE CIVILE
così composta
D.ssa AURELIA D'AMBROSIO Presidente est.
Dr.MICHELE MAGLIULO Consigliere
Dr.PAOLO MARIANI Consigliere riunita in Camera di Consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile n.3430/2021 Ruolo Generale Civile avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Tribunale di Napoli n.5088/2021 vertente
TRA
( ), elettivamente domiciliato Parte_1 CodiceFiscale_1 in AS alla via Corso Trieste n. 291, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe
Mauro, dal quale è rappresentato e difeso, in virtù di procura in calce all'atto di appello
APPELLANTE
E
(già Controparte_1 Controparte_2
, con sede in Napoli-Piazza Municipio n. 84 (C.F. ),
[...] P.IVA_1 elettivamente domiciliata in Napoli alla Galleria Umberto n. 27, presso lo studio dell'Avv. Giampiero Di Lorenzo, dal quale è rappresentata e difesa, in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta in appello
APPELLATO
NONCHE'
Controparte_3
(C.F. ),
[...] P.IVA_2
C.F. ) Controparte_4 P.IVA_3
C.F. ) Controparte_5 P.IVA_4 (C.F. ) Controparte_6 P.IVA_5
APPELLATE CONTUMACI
E con sede in Napoli alla Via Controparte_7
Santa Brigida n. 39 e direzione generale in Milano, via San Giovanni sul Muro
9,capitale sociale Euro 655.153.674,00 interamente versato, codice fiscale e partita IVAn. , iscritta al n° 6 dell'Albo degli intermediari finanziari P.IVA_6 tenuto dallaBanca d'Italia ai sensi dell'articolo 106 del Testo Unico NC , iscritta al Registro delle Imprese di Napoli al n. 458737 (di seguito “ ”), in CP_7 persona del procuratore dott.ssa , nata a [...] il [...], CP_8
a tanto abilitato giusta procura conferita con atto autenticato per notar Per_1
n data 18 gennaio2023 rep 57.362, racc. 26.786, registrata a Milano 1 in
[...] data 19 gennaio 2023 al n.3081, serie 1 T, nella sua qualità di cessionaria dei crediti di successivamente incorporata in Controparte_1
giusta Gazzetta Ufficiale della Repubblica Controparte_9
Italiana del 18 marzo 2023,parte II, foglio delle inserzioni n.33, rappresentata e difesa dall'Avv. Massimiliano Cesare (CF ), in virtù di C.F._2 procura alle liti su foglio separato allegato alla comparsa di costituzione, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Napoli alla Piazza Giulio Rodinò
n. 18.
Il procuratore dichiara di voler ricevere le comunicazioni e ogni atto del presente giudizio sul suo indirizzo pec
Email_1
TERZA INTERVENTRICE
CONCLUSIONI
Con le note scritte ex art.127 ter c.p.c. entrambe le parti concludevano riportandosi ai rispettivi atti ed alle conclusioni ivi contenute, chiedendone l'accoglimento.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione notificato in data 27.12.2014 le società Parte_2
[...] Controparte_5 Controparte_3
e proponevano opposizione Controparte_6 Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo n.6656/2014 con il quale veniva loro ingiunto il pagamento del complessivo importo di E.453.724,30, oltre interessi al tasso legale, a decorrere dalla notifica del ricorso e fino al saldo effettivo, nonché le spese del procedimento monitorio.
Esponevano gli opponenti che:
- con ricorso per decreto ingiuntivo (R.G. 14660/2014), la Controparte_2
(oggi, , in qualità di
[...] Controparte_1 creditrice dell' richiedeva al Tribunale di Napoli Parte_3 di voler ingiungere agli opponenti nella loro qualità di garanti della debitrice principale il pagamento dell'importo di Parte_3
E.453.724,30 derivante da saldo debitore del conto corrente n. 5136
(E.64.484,32), da saldo debitore del conto corrente n. 10314 (E. 20.094,87), da saldo debitore del c/c n. 6438 (E.387,92) e da residuo finanziamento n.
07/12/1264 (E.368.757,19), stipulati con il debitore principale;
- con decreto n. 6656/2014 il Tribunale di Napoli ingiungeva agli opponenti il pagamento dell'importo di E. 453.724,30 oltre interessi legali, spese e competenze di causa, in virtù dei seguenti atti: fideiussione sottoscritta in data 2-
7 aprile 2010 dal , sino alla concorrenza dell'importo di E. Parte_1
1.500.000,00, aumentato in data 30 luglio 2010 ad E.1.820.000,00 ed in data 14 novembre 2012 ad Euro 3.380.000,00; fideiussione sottoscritta in data 12 febbraio 2009 dalla società sino alla concorrenza Parte_4 dell'importo di E.1.465.000,00, aumentato in data 10 febbraio 2010 ad
E.1.820.000,00; fideiussioni sottoscritte in data 14 novembre 2012 dalle società
tutte sino alla Controparte_6 Controparte_5 Controparte_4 concorrenza dell'importo di E. 1.630.000,00.
Tanto premesso, chiedevano al Tribunale adito, rigettata ogni avversa istanza, eccezione e deduzione: “
1. In via preliminare, accertare e dichiarare
l'incompetenza territoriale del Tribunale di Napoli e, per l'effetto, revocare
l'opposto decreto ingiuntivo n. 6656/2014 del Tribunale di Napoli;
2. accertare e dichiarare non dovuti gli importi richiesti nel procedimento rubricato al n. di R.G.
14660/2014 del Tribunale di Napoli e per l'effetto revocare l'opposto decreto ingiuntivo n. 6656/2014; 3. in ogni caso, accertare e dichiarare, per le motivazioni innanzi esposte, la nullità, inefficacia e annullabilità dei contratti per cui è causa
e per l'effetto, revocare l'opposto decreto ingiuntivo n. 6656/2014; 4. vittoria di spese e competenze.”
Si costituiva in giudizio l'opposta la quale Controparte_1 contestava l'opposizione proposta chiedendo: “1) In via preliminare, la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto n.
6656/2014; 2) rigettare l'opposizione proposta avverso il decreto ingiuntivo, perché improcedibile ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt.
163 n. 4 e 164 cpc e, quindi, confermare lo stesso decreto ingiuntivo;
3) In via subordinata, nella denegata ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo, ovvero della mancata concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, emettere un'ordinanza ingiunzione, immediatamente esecutiva, ai sensi
e per gli effetti dell'art. 186 bis e/o ter c.p.c.; 4) rigettare l'opposizione in quanto inammissibile, improcedibile ed infondata, tanto in fatto che in diritto e, quindi, confermare
l'opposto decreto ingiuntivo n. 6656/2014; 5) In via subordinata e sempre in caso di revoca del decreto ingiuntivo, accertare e dichiarare la sussistenza del credito vantato dalla nei confronti degli opponenti e, per l'effetto, condannarli al CP_1
Contr pagamento in favore della della somma richiesta, ovvero di quella somma - maggiore o minore - che risultasse provata in corso di causa, ovvero che il
Giudice adito ritenesse giusta ed equa secondo il Suo prudente apprezzamento, oltre interessi convenzionali e/o legali, e spese;
6) Procedere a compensazioni giudiziali, in caso di reciproche partite debitorie/creditorie, tra le parti del giudizio;
7) vittoria di spese e competenze del giudizio.”
In corso di causa veniva concessa la provvisoria esecuzione all'opposto decreto ingiuntivo e, in via istruttoria, veniva disposta consulenza tecnica d'ufficio, poi revocata e non espletata per mancanza di documentazione da parte della
[...]
già . Controparte_1 Controparte_2 In data 7.11.2019 il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere con sentenza n.66/2019 dichiarava il Parte_5
[...
, con conseguente interruzione ex lege del giudizio, che veniva riassunto con ricorso depositato il 5.2.2020 da Controparte_4 Controparte_5
e . Controparte_6 Parte_1
Fissata con decreto del 14.2.2020 la prosecuzione del giudizio e regolarmente notificato l'atto di riassunzione, si costituiva la Controparte_1
(già , riproponendo tutti i Controparte_11 motivi riportati negli atti difensivi precedenti e insistendo per il rigetto della domanda contenuta in citazione, con vittoria delle spese di lite.
Si costituiva altresì il Parte_6 riportandosi all'atto di opposizione al decreto ingiuntivo e ai successivi atti di causa e chiedendo la sospensione del giudizio in attesa della definizione di quello incardinato al n. R.G. 483/2017 dinanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo, instaurato dalla debitrice principale poi fallita, nei confronti della Parte_3 [...]
per le medesime causali di cui al giudizio de quo;
Controparte_1 chiedeva altresì di riconvocare il consulente tecnico di ufficio per la ripresa delle operazioni peritali, alla luce della consulenza tecnica espletata nel suddetto processo, di cui chiedeva l'acquisizione.
Depositata documentazione e precisate le conclusioni, la causa era assegnata in decisione, con i termini di giorni sessanta e successivi giorni venti per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Con sentenza n. 3577/2021 il Tribunale di Napoli così provvedeva: “a) Dichiara improcedibile la domanda monitoria nei confronti del
[...]
e per l'effetto revoca il decreto Parte_7 ingiuntivo n. 6656/2014 emesso dal Tribunale di Napoli, su ricorso della allora
(oggi, Controparte_2 Controparte_1 nei confronti del Parte_7
[... ; b) Dichiara l'incompetenza del Tribunale di Napoli a conoscere della domanda monitoria proposta nei confronti della della Controparte_6 [...]
e della in favore del Controparte_12 Controparte_13 Tribunale di Santa Maria Capua Vetere e per l'effetto revoca nei loro confronti il decreto ingiuntivo n. 6656/2014 emesso dal Tribunale di Napoli, su ricorso della allora (oggi, Controparte_2 Controparte_1
; c) assegna il termine di tre mesi, a norma dell'art. 50 c.p.c., per la
[...] riassunzione del giudizio;
d) in parziale accoglimento dell'opposizione proposta da revoca nei confronti di quest'ultimo il decreto ingiuntivo n. Parte_1
6656/2014 emesso dal tribunale di Napoli, su ricorso della allora
[...]
(oggi, ; e) condanna Controparte_2 Controparte_1
al pagamento in favore della Parte_1 Controparte_1 della somma di E. 368.757,19, quale saldo debitore del finanziamento
[...] chirografario n. 07/12/1264 oltre interessi al tasso legale, a decorrere dalla notifica del ricorso e fino al saldo effettivo;
f) compensa le spese di lite tra le parti.”
Avverso tale sentenza con atto notificato in data 27.07.2021 proponeva appello
, sulla base di cinque motivi, così rubricati: “1) Incompetenza Parte_1 per territorio del Tribunale di Napoli a conoscere della domanda monitoria proposta dalla , già Controparte_1 Controparte_2
stante la competenza esclusiva del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere”;
[...]
2) “Nullità della fideiussione omnibus del garante , per essere Parte_1 conforme allo schema ABI, in violazione dell'art. 2 della Legge n. 287/1990 - c.d.
Antitrust-, in applicazione alle statuizioni di cui al provvedimento n. 55/2005 della
Banca d'Italia”; 3) “Decadenza ex art. 1957 cod. civ. nei confronti del fideiussore per mancata proposizione delle azioni sottese al recupero del credito nel termine semestrale dalla scadenza”; 4) “Violazione del disposto di cui alla legge 108/1996 con applicazione di interessi passivi ultralegali - eccezione di compensazione del credito vantato dal debitore principale ”; 5) Parte_3
“Richiesta di sospensione dell'immediata esecutività della sentenza di primo grado ex artt. 351, co. 2 e 283 c.p.c.”.
Chiedeva, previa sospensione dell'esecutività della sentenza n. 3577/2021 e in riforma dell'impugnata decisione, emettere i seguenti provvedimenti: “1) In via preliminare, per i motivi dedotti in narrativa, accertare e dichiarare per la domanda proposta dal sig. nel giudizio di opposizione di Parte_1 primo grado l'incompetenza per territorio del Tribunale di Napoli adito in via monitoria, stante la competenza esclusiva del Tribunale di Santa Maria Capua
Vetere, riformare la sentenza impugnata n. 3577/2021, emettendo ogni provvedimento consequenziale;
2) Nel merito e salvo gravame, in accoglimento del presente atto di appello, e alla luce delle contestazioni di cui ai punti 2 e 3 del presente atto, dichiarare la nullità e/o decadenza della fideiussione omnibus rilasciata dall'appellante e, per l'effetto, accertare e Parte_1 dichiarare che nulla è dovuto dal sig. quale fideiussore, in Parte_1 favore dell'appellata Controparte_1
già ; 3) In via subordinata,
[...] Controparte_2 previa ammissione della consulenza tecnica d'ufficio contabile volta ad accertare
l'applicazione di tassi di interessi illegittimi in quanto in violazione del disposto di cui alla legge 108/1996, accertare e dichiarare l'insussistenza della pretesa creditoria vantata dalla appellata per il CP_1 finanziamento chirografario n. 07/12/1264, ovvero procedere alla relativa rideterminazione con epurazione degli interessi e commissioni a qualsivoglia titolo illegittimamente applicati e con compensazione del controcredito di euro
67.488,43 vantato dalla debitrice principale, e di Parte_3 cui alla relazione contabile predisposta dal C.T.U. dr.ssa versata Persona_2 in atti;
4) Il tutto con vittoria di spese e competenze professionali del doppio grado di giudizio, oltre accessori di legge”.
Si costituiva l'appellata (già Controparte_1 [...]
, la quale, in via preliminare, eccepiva l'inammissibilità Controparte_2 dell'appello ex artt. 342 e 348-bis c.p.c.; nel merito contestava l'appello sostenendo la correttezza della statuizione del giudice di prime cure.
Chiedeva pertanto: “
1. In via preliminare, rigettare l'istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza di primo grado, n.3577/2021, pubblicata dal
Tribunale di Napoli in data 15/04/2021, R.G. n.108/2015; 2. Sempre in via preliminare, dichiarare la inammissibilità e/o improcedibilità dell'appello proposto per violazione dell'art.342, 348-bis cpc novellato in ragione della carenza dei requisiti richiesti e per tutti i motivi meglio specificati in atti;
3. Nel merito, nella denegata ipotesi di rigetto delle eccezioni preliminari, rigettare, l'appello, perché inammissibile e/o infondato, sia in fatto che in diritto, per tutte le ragioni inerenti il merito argomentate nel presente atto e confermare la sentenza di primo grado,
n.3577/2021, pubblicata dal Tribunale di Napoli in data 15/04/2021, R.G.
n.108/2015; 4. In via subordinata, accertare e dichiarare la sussistenza del credito vantato dalla Banca nei confronti dell'odierno appellante, e per l'effetto, condannarlo al pagamento, in favore dell'istituto di credito, giusta il rispetto dei contratti sottostanti, della somma di € 368.757,19, quale saldo debitore del finanziamento chirografario n°07/12/1264 oltre interessi al tasso legale, a decorrere dalla notifica del ricorso e fino al saldo effettivo ovvero di quella somma
- maggiore o minore - che risultasse provata in corso di causa, ovvero che il
Giudice adito ritenesse giusta ed equa secondo il Suo prudente apprezzamento, oltre interessi convenzionali e/o legali, nonché spese e competenze legali, ovvero quale loro ingiustificato arricchimento;
5. Infine, condannare controparte al pagamento delle spese e competenze di giudizio”.
Non si costituivano della e della CP_6 Controparte_5 [...]
Controparte_4
Con comparsa depositata in data 20.10.2023 interveniva in giudizio ex art.111
c.p.c. la ella qualità di cessionaria Controparte_7 del credito per cui è causa.
Con le note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 28.11.2024,
l'appellante contestava la legittimazione attiva della terza interventrice
[...] ritenendo che: “l'avviso di cessione Controparte_7 pubblicato in Gazzetta Ufficiale non è idoneo a comprovare la titolarità del rapporto ceduto (Cass. sentenza n. 3405 del 6.2.2024)” e contestando “non solo
l'inclusione del credito nell'ambito della cessione in blocco, ma la stessa cessione
- esistenza del contratto di cessione”.
Acquisito il fascicolo di primo grado e precisate le conclusioni, la causa era assegnata in decisione, con i termini di giorni sessanta e successivi giorni venti per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE 1.1 Va in primo luogo rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello per difetto di specificità dei motivi sollevata dalla appellata Controparte_1
[...]
L'atto di appello proposto consente infatti di individuare con chiarezza le specifiche critiche alla sentenza impugnata;
risultano quindi chiare le ragioni proposte a fondamento delle censure avanzate in contrapposizione con le ragioni addotte dal giudice di primo grado a giustificazione della decisione adottata.
Invero, “gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal D.L. 22 giugno 2012, n.
83, convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto 2012, n. 134, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice;
resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado” (Cass.Sez.Un.16.11.2017
n.27199; 30.5.2018 n.13535; 29.10.2018 n.27391; Sez.Un. 20.11.2018 n.12587).
Ciò che viene richiesto è dunque che la parte appellante ponga il giudice superiore in condizione di comprendere con chiarezza qual è il contenuto della censura proposta, dimostrando di avere compreso le ragioni del primo giudice e indicando il perché queste siano censurabili. Non è invece necessaria, ai fini dell'ammissibilità dell'appello la trascrizione testuale delle parti di sentenza gravate, essendo sufficiente l'indicazione dei passaggi argomentativi che si intendono censurare unitamente alle ragioni di dissenso, in modo da sostenere l'idoneità di queste ragioni a determinare le modifiche della decisione impugnata.
Nella fattispecie “de quo”, dalla lettura complessiva dell'atto di appello è possibile desumere quali siano i capi di sentenza che l'appellante ha inteso impugnare e quali siano le motivazioni che, se condivise, dovrebbero condurre alla riforma della decisione. 1.2. Quanto, poi, alla declaratoria di inammissibilità dell'appello, ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c., pure auspicata dall'appellata, la questione deve ritenersi superata, poiché questa Corte, procedendo alla trattazione della causa nel merito, ha, sia pure implicitamente, ritenuto insussistenti i presupposti per pervenire ad una definizione semplificata del giudizio, nei termini previsti dall'indicata disposizione.
In tal senso, la S.C. ha ritenuto che “qualora il giudice d'appello abbia proceduto alla trattazione nel merito dell'impugnazione, ritenendo di non ravvisare un'ipotesi di inammissibilità ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c., la decisione sulla ammissibilità non è ulteriormente sindacabile sia davanti allo stesso giudice dell'appello che al giudice di legittimità nel ricorso per Cassazione, anche alla luce del più generale principio secondo cui il vizio di omessa pronuncia non è configurabile su questioni processuali” (Cass. civ., Sez.
3 - Sentenza n. 10422 del 15/04/2019).
2. E' fondata l'eccezione formulata dall'appellante di difetto di legittimazione attiva di intervenuta in giudizio Controparte_14 con comparsa del 19.10.2023, in persona della procuratrice , nella CP_8 asserita qualità di cessionaria dei crediti di Controparte_1 successivamente incorporata in giusta Controparte_9
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 18 marzo 2023, parte II, foglio delle inserzioni n.33.
Nelle note scritte ex art.127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 28.11.2024,
l'appellante eccepiva il difetto di legittimazione attiva della concessionaria
[...]
sostenendo che l'avviso di cessione Controparte_7 pubblicato in Gazzetta Ufficiale non era idoneo a comprovare la titolarità del rapporto ceduto;
dunque, chiedeva dichiararsi il difetto di titolarità del credito azionato e del rapporto controverso in capo alla interventore
[...]
Controparte_7
L'appellante, in particolare, contesta non solo l'inclusione del credito nell'ambito della cessione in blocco, ma la stessa esistenza del contratto di cessione, non avendo la provato né la cessione in blocco né l'esistenza del contratto di CP_7 cessione del credito della in proprio favore, Controparte_1 limitandosi alla produzione di uno stralcio della Gazzetta Ufficiale il 18.03.2023. contenente un generico avviso di cessione. Le contestazioni dell'appellante colgono nel segno.
Secondo la più recente giurisprudenza della Suprema Corte (cfr. Cass.
22/06/2023, n. 17944; 5/04/2023, n. 9412; 22/03/2024, n.7688, 22/04/2025, n.
10541) la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della cessione in blocco esonera la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto ed è un adempimento che si pone sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art.1264 c.c.., ma non esonera la parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui al D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 58, dall'onere di dimostrare l'inclusione del credito per cui agisce in detta operazione;
dimostrazione che - quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé - può dirsi soddisfatta tramite l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, là dove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete;
con la conseguenza che ove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo.
La Suprema Corte ha altresì chiarito che, ove una delle parti del giudizio venga ad agire nella veste di cessionaria in blocco di crediti e sul punto vengano mosse contestazioni, occorre operare una distinzione tra l'ipotesi in cui il debitore ceduto venga a contestare unicamente l'inclusione dello specifico credito vantato nei propri confronti tra quelli oggetto della cessione, dall'ipotesi in cui ad essere contestata sia l'esistenza stessa della cessione. (cfr. Cass.n.10018/2025;
n.28790/2024; n.17944/2023)
Sul punto con la citata pronuncia n. 10018/2025 la Corte di Cassazione precisa
“Nel primo caso, infatti, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella
Gazzetta Ufficiale ex art. 58 TUB, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurre con certezza il credito litigioso tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete (Cass. Civ. 22 giugno 2023, n.
17944).
Diverso, invece, è il secondo caso, e cioè l'ipotesi in cui ad essere contestata sia la stessa esistenza della cessione, contestazione che -va premesso e chiarito - investe un profilo che non concerne la legittimazione attiva del cessionario, bensì la titolarità in capo al medesimo del lato attivo dell'obbligazione, e cioè un profilo che, come tale, può essere verificato anche d'ufficio (Cass. civ. SS.UU. 16 febbraio 2016, n. 2951; Cass. civ. 15 maggio 2018, n. 11744; Cass. civ. 17 giugno
2024, n. 16814).
Operate tali premesse è indubbio che, in presenza di una contestazione sullo stesso an della cessione, quest'ultima debba essere oggetto di adeguata prova
(Cass. Sez.
3 - Ordinanza n. 17944 del 22/06/2023; Cass. Sez. 1, Ordinanza n.
5478 del 2024) e che tale prova, pur non dovendo essere necessariamente scritta, non può tuttavia essere costituita esclusivamente dall'avviso ex art. 58
TUB, avendo lo stesso la sola funzione di esentare il cessionario dalla notifica della cessione al debitore ceduto, ma non anche dalla prova dell'avvenuta cessione.
Da ciò consegue che, in presenza della contestazione del debitore ceduto, il giudice deve procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale, tuttavia, la notificazione ex art. 58 TUB può rivestire un valore indiziario, specialmente allorquando la stessa sia avvenuta su iniziativa della parte cedente (Cass. civ. 22 giugno 2023, n. 17944; Cass. civ. 20 luglio
2023, n. 21821; Cass. civ. 13 giugno 2019, n. 15884; Cass. civ. 16 aprile 2021,
n. 10200; Cass. civ. 5 novembre 2020, n. 24798; Cass. civ. 5 settembre 2019, n.
22151; Cass., 2 marzo 2016, n. 4116)”
Nel caso di specie, l'appellante, sin dalla prima difesa utile - e cioè con il deposito di note scritte per l'udienza del 28.11.2024 - ha tempestivamente contestato sia il profilo dell'inclusione della propria posizione debitoria tra quelle oggetto di cessione, sia l'assenza di adeguata prova della cessione. L'interventrice, pur a fronte di dette contestazione, non ha prodotto il contratto di cessione, ma unicamente l'avviso in Gazzetta Ufficiale, documentazione insufficiente a comprovare l'avvenuta cessione contestata dall'appellante.
Invero, alla luce dei suddetti principi giurisprudenziali, deve ritenersi che la valenza probatoria dell'avviso in Gazzetta Ufficiale è in stretto rapporto con le contestazioni mosse dal debitore ceduto e si atteggia in maniera diversa, a seconda che quest'ultimo neghi, in radice, l'esistenza del contratto di cessione, ovvero si limiti unicamente a contestare che il proprio debito sia ricompreso tra quelli ceduti (cfr. in particolare Cass.n.13289/2024). Nel primo caso, la prova della cessione deve essere fornita attraverso la produzione del contratto (cfr. ord.
n.17944/2023), mentre nel secondo caso, è sufficiente che l'avviso in G.U. sia sufficientemente specifico quanto all'indicazione dei criteri per l'individuazione dei crediti ceduti e che quello oggetto di contestazione vi rientri.
L'interventrice, a fronte delle contestazioni dell'impugnante non ha provato, come sarebbe stato suo onere, l'effettiva avvenuta stipulazione del contratto di cessione e, quindi, il concreto trasferimento della titolarità di quel credito e della reale legittimazione sostanziale ad esigerlo in qualità di cessionaria.
Come detto, infatti, l'avviso prodotto svolge la mera funzione di “notificazione” della cessione al debitore ceduto, necessario ai fini dell'efficacia della cessione stessa nei confronti di quest'ultimo e dell'esclusione del carattere liberatorio dell'eventuale pagamento dal medesimo effettuato in favore del cedente, ma non prova la cessione, sebbene le indicazioni in esso contenute appaiano - per tutto quanto prima detto - idonee ad includere nel presunto portafoglio di crediti oggetto di cessione il credito azionato in giudizio derivante dal contratto di finanziamento n. 07/12/1264.
Per quanto sin qui esposto, essendo mancata la concreta dimostrazione della detta cessione e, conseguentemente, della effettiva titolarità del rapporto controverso in capo ad il suo Controparte_7
l'intervento in giudizio deve essere dichiarato inammissibile (cfr. sul punto Cass.
n. 5478/2024).
3. Nel merito l'appello è infondato e va rigettato. Va pertanto integralmente confermata l'impugnata sentenza. Meritano di essere condivise le considerazioni poste dal giudice di primo grado a sostegno dell'accoglimento solo parziale dell'opposizione proposta.
3.1.In particolare dichiarava l'improcedibilità della domanda monitoria nei confronti del per Parte_7 essere la dichiarazione di fallimento intervenuta nelle more del giudizio di opposizione ed essendo necessario in tal caso, a tutela del principio della par condicio creditorum, che l'opposta faccia valere le sue pretese all'interno della procedura concorsuale e secondo il meccanismo dell'insinuazione al passivo;
dichiarava l'incompetenza del Tribunale di Napoli a conoscere delle domande monitorie proposte nei confronti della della e della CP_6 Controparte_5 in favore del Tribunale di Santa Maria Capua Controparte_4
Vetere, competente in via esclusiva ai sensi degli artt. 28 e 29 c.p.c., secondo il disposto di cui all'art. 17 dei contratti di fideiussione sottoscritti dalle suddette società, ai sensi del quale il Foro competente per le controversie che potessero sorgere tra il Fideiussore e la in dipendenza del rapporto regolato nel CP_1 contratto di fideiussione stesso, è esclusivamente quello nella cui giurisdizione si trova la Filiale della che ha erogato il credito garantito, ovvero nel caso di CP_1 specie la Filiale di AS della , che ha sede nel Controparte_2 circondario del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere.
3.2 Rigettava invece l'eccezione di incompetenza con riferimento alla posizione del garante , rilevando che non fosse invocabile l'art.15 della Parte_1 fideiussione rilasciata in data 2.4.2010, poiché “non designa il foro convenzionale in via esclusiva, limitandosi ad indicare quale foro competente per eventuali controversie quello del luogo nella cui giurisdizione si trova la sede della filiale
(che ha erogato il credito garantito), senza nessun'altra indicazione idonea a rivelare che le parti abbiano inteso escludere la competenza dei fori ordinari ad esempio introducendo espressioni quali “esclusivamente” oppure “in via esclusiva” o simili”. Affermava pertanto che “sussiste la competenza di questo
Tribunale ai sensi del combinato disposto degli artt. 20 c.p.c. e 1182 c.c.”.
3.3 Nel merito riconosceva la fondatezza della pretesa avanzata nei confronti di nella misura di E.368.757,19, quale saldo debitore del Parte_1 finanziamento chirografario n. 7/12/1264; pertanto revoca il decreto ingiuntivo n.6656/2014 anche nei confronti di - essendo lo stesso stato emesso Pt_1 per un importo superiore - e lo condannava al pagamento del detto importo, oltre interessi al tasso legale, a decorrere dalla notifica del ricorso e fino al saldo effettivo.
4. Contesta le statuizione emesse nei suoli confronti l'appellante.
4.1. Con il primo motivo di appello, rubricato “Incompetenza per territorio del
Tribunale di Napoli a conoscere della domanda monitoria proposta dalla
[...]
, già stante la Controparte_1 Controparte_2 competenza esclusiva del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere”, l'appellante sostiene che con l'art.15 della fideiussione del 2.4.2010 le parti, pur non adottando terminologie espresse quali “in via esclusiva”, hanno chiaramente inteso derogare la competenza territoriale ordinaria in favore del foro ove è sita la filiale che ha gestito il rapporto con la debitrice principale e ove fu sottoscritta la fideiussione, cioè quella di AS (come evincibile dal timbro postale), con conseguente competenza in via esclusiva del Tribunale di S. Maria Capua Vetere
La censura è infondata.
Condivide la Corte quanto affermato sul punto dal giudice di prime cure, e cioè che, non avendo le parti con la fideiussione attribuito competenza esclusiva al giudice del luogo nella cui giurisdizione si trova la sede filiale e avendo la causa per oggetto una somma di denaro, sussiste la competenza del Tribunale di Napoli con riferimento alla posizione di . Infatti per le cause relative Parte_1
a diritti di obbligazione è anche competente il giudice del luogo in cui deve eseguirsi l'obbligazione dedotta in giudizio (art. 20 c.p.c.), che, avendo per oggetto una somma di denaro, va adempiuta al domicilio del creditore (art. 1182, co. 3, c.c.), che, nella fattispecie, coincide con la sede principale dell'appellata malgrado la sussistenza di filiali (cfr. Cass. Controparte_1
n. 19473/2012).
Va rilevato, infatti, che, come in più occasioni ribadito dalla giurisprudenza della
Suprema Corte, “la designazione convenzionale di un foro territoriale come esclusivo richiede una manifestazione di volontà inequivoca, desumibile dall'utilizzo dell'aggettivo "esclusivo" oppure di altre espressioni che, senza il ricorso ad attività interpretativa, dimostrano la comune volontà di attribuire il carattere dell'esclusività a quel foro, in carenza di tale univoco contenuto della pattuizione, il foro designato va qualificato come facoltativo, con conseguente necessità, in caso di formulazione dell'eccezione d'incompetenza, di contestare
- a pena dell'ammissibilità - tutti i fori concorrenti” (cfr. Cass. n. 33203/2024; n.
5817/2024; n. 20713/2023).
Nel caso di specie l'art.15 del contratto di fideiussione sottoscritto da Parte_1
non prevede inequivocabilmente l'esclusività della competenza del
[...] foro nella cui giurisdizione si trova la sede della filiale che ha erogato il credito garantito;
Né può ritenersi incompetente il Tribunale di Napoli in virtù della circostanza che, come rilevato dall'appellante solo in grado d'appello, lo stesso avesse prestato la garanzia quale persona fisica e rivestisse la qualifica di consumatore. Infatti, fermo restando che il fideiussore persona fisica che stipula il contratto di garanzia per finalità estranee alla propria attività professionale deve ritenersi consumatore
(cfr. Cass. Sez.Un.n.5868/2023) e che, come noto, il foro del consumatore è esclusivo e speciale e coincide col luogo di residenza o domicilio dello stesso (cfr. art. 66-bis Codice del Consumo), nel caso di specie
, residente nel Comune di Gioia Sannitica (CE), non Parte_1 eccepisce l'incompetenza in ragione del foro del consumatore nell'atto di citazione in opposizione ma solo in appello, ragion per cui questa Corte ritiene inammissibile il motivo di appello in questione.
4.2 Con il secondo motivo d'appello, rubricato “Nullità della fideiussione omnibus del garante , per essere conforme allo schema ABI, in Parte_1 violazione dell'art. 2 della Legge n. 287/1990 - c.d. Antitrust-, in applicazione alle statuizioni di cui al provvedimento n. 55/2005 della Banca d'Italia”, l'appellante contesta il rigetto dell'eccezione di nullità della fideiussione omnibus per conformità allo schema ABI, in violazione dell'art. 2 della Legge n. 287/1990 (cd.
Antitrust).
Sul punto il giudice di prime cure affermava la carenza di prova, posto che la documentazione prodotta a supporto della contestazione era stata tardivamente depositata una volta spirati i termini previsti dall'art. 183, sesto comma, c.p.c.., ritenendo che il provvedimento della Banca d'Italia del 2 maggio 2005 e il parere dell'AGCM, essendo atti amministrativi sottratti al principio iura novit curia, non potessero essere valutati dal giudice nel caso di specie in quanto non tempestivamente prodotti dall'appellante.
Contesta tali affermazioni l'appellante sostenendo che la Suprema Corte abbia già valutato il provvedimento dell'autorità di vigilanza della concorrenza dei mercati e sancito l'illegittimità a monte delle garanzie fideiussorie che fossero conformi al modello pubblicato dall'ABI; conseguentemente il giudice di prime cure si sarebbe dovuto limitare ad accertare se le clausole limitative della concorrenza fossero o meno incluse nella garanzia fideiussoria prestata.
Sostiene inoltre che l'intesa anticoncorrenziale vietata a monte renderebbe nullo l'intero contratto a valle, per l'essenzialità delle clausole 2, 6 e 8, non scindibili dal resto del contratto.
Il motivo di appello è infondato.
Di là del fatto che sia pacifico, da un lato, che la natura di atto amministrativo del provvedimento della Banca d'Italia n. 55 del 2005 sulla nullità delle fideiussioni omnibus osti all'applicabilità del principio "iura novit curia" di cui all'art.113 c.p.c., da coordinare con l'art.1 delle disp.prel. c.c., poiché quest'ultima disposizione non comprende gli atti amministrativi tra le fonti del diritto, con la conseguenza che spetta alla parte interessata l'onere della produzione dell'atto amministrativo che non è suscettibile di equipollenti (cfr. ex multis Cass. n.
7387/2025), e, dall'altro, che risulta inopponibile l'argomento costituito dalla notorietà del provvedimento sanzionatorio di Banca d'Italia in quanto agevolmente consultabile sul sito della Banca d'Italia e perché plurime volte posto a base di decisioni della Corte di Cassazione, dovendosi ricordare che il fatto notorio, derogando al principio dispositivo su cui si sorregge l'architettura dell'intero processo civile, deve essere inteso in senso rigoroso (cfr. Cass., n.
36309/2022), configurandosi solo in relazione a quelle fonti di conoscenza che fanno parte del patrimonio di ogni uomo di media cultura in un certo luogo e in un certo momento storico e che non necessitano del ricorso a specifiche nozioni o giudizi tecnici (cfr. Cass. n. 7387/2025).
Nel caso di specie l'appellante si è limitato a dedurre la pretesa nullità della fideiussione in quanto conforme allo schema ABI, senza, tuttavia, allegare né provare l'esistenza di una intesa anticoncorrenziale finalizzata all'applicazione uniforme delle clausole contestate, intesa che è invece elemento costitutivo essenziale ed imprescindibile per poter configurare una violazione dell'art. 2 l. n.
287/1990. Ed infatti, la fideiussione oggetto di causa, stipulata nel 2010, si colloca in un periodo successivo a quello oggetto di accertamento da parte della Banca
d'Italia col provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005 (ottobre 2002 - maggio 2005).
Nell'ambito delle azioni cd. “stand alone”, relative appunto a fideiussioni successive al provvedimento della Banca d'Italia, non ci si potrebbe in ogni caso giovare, ai fini dell'accertamento dell'illecito antitrust, del detto provvedimento, essendo invece l'attore onerato dell'allegazione e prova dell'esistenza, all'epoca della stipula della fideiussione, di una intesa illecita fra banche per l'applicazione uniforme delle tre clausole dello schema ABI censurate per violazione della disciplina sulla concorrenza, prova che, nel caso di specie, non risulta affatto fornita.
Come precisato dalla Suprema Corte, infatti, “il carattere uniforme dell'applicazione della clausola contestata è certamente elemento costitutivo della pretesa attorea, essendo la sua necessità pacificamente prevista nel provvedimento della Banca d'Italia su cui l'attore fonda, in buona sostanza la sua pretesa. In quanto elemento costitutivo del diritto vantato, dunque, esso doveva essere provato dall'attore, secondo la regola generale di cui all'art.2967 c.c.”
(Cass. 28 novembre 2018 n.30818). Per cui “compete all'attore che deduca un'intesa restrittiva provare il carattere uniforme della clausola che si assume essere oggetto dell'intesa stessa” (Cass. 22 maggio 2019 n.13846).
In altre parole, l'appellante avrebbe dovuto dimostrare che al momento della sottoscrizione della garanzia un numero significativo di istituti di credito continuava a porre in essere una condotta diffusa e coordinata, consistente nell'imposizione ai propri clienti, impossibilitati a trovare soluzioni alternative più convenienti presso altre banche e dunque privi sostanzialmente di una effettiva libertà negoziale, di modelli uniformi di fideiussione corrispondenti a quello esaminato dall'Autorità Garante, continuando in tal modo a praticare una persistente pratica anticoncorrenziale nel mercato di riferimento in violazione della richiamata normativa Antitrust. D'altro canto, un'estensione indefinita della presunzione derivante dal provvedimento della Banca d'Italia n. 55/205 comporterebbe la nullità di tutti i contratti successivi, anche a distanza di molti anni, basandosi non già su una norma imperativa ma su una decisione amministrativa passata adottata con riguardo ad uno specifico e temporaneo accordo anticoncorrenziale, introducendo così in astratto una causa di invalidità non prevista dalla legge.
Inoltre, pure nel caso di un'ipotetica, ma, per quanto detto, insussistente nullità, come chiarito dalla Sezioni Unite della Corte di Cassazione (cfr. sent. n.
41994/21), si tratterebbe di una nullità parziale, limitata alle singole clausole che riproducono lo schema unilaterale che costituisce l'intesa vietata (cd. di
“reviviscenza”, “sopravvivenza” e di “rinuncia al termine decadenziale ex art. 1957 c.c.”), a meno che non risulti comprovata agli atti una diversa volontà delle parti, “nel senso dell'essenzialità - per l'assetto di interessi divisato - della parte del contratto colpita da nullità”.
L'estensione all'intero contratto della nullità delle singole clausole, secondo la previsione dell'art. 1419 c. c., ha infatti carattere eccezionale, in quanto deroga al principio generale della conservazione del contratto, e può essere dichiarata dal giudice solo ove risulti che il negozio non sarebbe stato concluso senza quella parte del suo contenuto colpita dalla nullità.
Come rilevato anche dal giudice di prime cure, nel caso di specie il non Pt_1 ha affatto provato e nemmeno allegato che, senza la presenza delle clausole oggetto di doglianza, non avrebbero prestato la garanzia;
né può venire in rilievo l'impossibilità di provare la decisività delle clausole ai fini della conclusione del contratto, in ragione della predisposizione unilaterale dello schema contrattuale da parte della banca: in proposito, infatti, vale la preliminare considerazione che le clausole in questione risultano funzionali all'interesse della banca e non del fideiussore e che quindi, logicamente, solo la banca avrebbe potuto dolersi della loro espunzione (cfr. in tal senso Cass. n. 24044/2019). Appare dunque dirimente, sul punto, la natura penalizzante delle stesse pattuizioni di cui ai nn.
2, 6 e 8, che avrebbe, per logica, determinato nel fideiussore un contegno di segno certamente opposto, rispetto a quello determinante la nullità totale del negozio. Non risultando dimostrato, dunque, che la parte affetta da nullità risulti essenziale per il contraente, la fideiussione resterebbe valida ed efficace, sebbene depurata dalle sole clausole riproduttive di quelle dichiarate nulle dalla Banca d'Italia, poiché anticoncorrenziali.
4.3 Con il terzo motivo d'appello, rubricato “decadenza ex art. 1957 cod. civ. nei confronti del fideiussore per mancata proposizione delle azioni sottese al recupero del credito nel termine semestrale dalla scadenza”, l'appellante contesta la mancata pronuncia da parte del giudice di prime cure in ordine all'eccezione di intervenuta decadenza del creditore ingiungente per mancata proposizione delle azioni di recupero nel termine semestrale dalla scadenza del debito di cui all'art.1957 c.c..
Neppure tale censura può essere condivisa.
Per consolidata giurisprudenza l'eccezione di estinzione della garanzia fideiussoria di cui all'art. 1957c.c. ha natura di eccezione propria e non di mera difesa, ne consegue che è proponibile tempestivamente dalla parte che ne ha interesse soltanto nel primo grado di giudizio, più precisamente nel primo atto difensivo utile, e non può essere sollevata in un momento successivo del processo né rilevata d'ufficio (Cass. n. 663/2025; n. 8023/2024).
Nel caso di specie, il ha sollevato l'eccezione ex art.1957 c.c. solo in Pt_1 grado di appello e dunque tardivamente rispetto a quando avrebbe dovuto avanzarla.
Ne discende l'inammissibilità della eccezione.
4.4 Con il quarto motivo d'appello, rubricato “violazione del disposto di cui alla legge 108/1996 con applicazione di interessi passivi ultralegali - eccezione di compensazione del credito vantato dal debitore principale Parte_3
”, l'appellante contesta l'affermazione del giudice di prime cure di
[...] genericità delle contestazioni relative alla pattuizione degli interessi ultralegali e alla violazione della L.108/199, senza allegazioni e indicazione dei modi, tempi e misura del superamento del tasso cd. “soglia”, sostenendo di non essere onerato alla produzione dei decreti ministeriali riportanti i tassi soglia, i quali ben potevano essere acquisiti direttamente dal consulente tecnico d'ufficio.
Anche tali contestazioni sono prive di fondamento. Sul punto la Corte condivide quanto affermato dal giudice di prime cure, che - pur senza soffermarsi sulla questione relativa alla mancata produzione dei decreti ministeriali riportanti i tassi soglia, essendo ormai incontestato che, nella fase del giudizio di merito, il principio iura novit curia fonda il potere-dovere del giudice di acquisire i suddetti decreti a prescindere dall'attività delle parti, atteso che tali atti realizzano una etero-integrazione delle leggi penali e civili che disciplinano in via generale la materia (Cass. n. 8883/2020) - rileva però un difetto di allegazione da parte dell'appellante, che – tanto in primo grado quanto in appello – si è limitato genericamente a dedurre una presunta violazione del tasso usurario senza specificare i modi, i tempi e la misura del superamento del tasso soglia. Benché, infatti, l'usurarietà sia rilevabile anche d'ufficio dal giudice di merito e non sia necessaria l'allegazione dei Decreti Ministeriali, non può ritenersi che in capo alla parte non sussista alcun onere di allegazione al riguardo (cfr. Cass. Sez. Unite
18.9.2020 n.19597 secondo cui “il debitore, il quale intenda provare l'entità usuraria degli stessi, ha l'onere di dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale, il tasso moratorio in concreto applicato, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del TEGM nel periodo considerato e gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento”) e tale onere nel caso di specie non risulta invero essere stato assolto, neppur in minima parte.
Il invece si è limitato a richiedere l'accertamento tecnico di una Pt_1 eventuale usurarietà degli interessi applicati dalla Banca, senza prospettare elementi quali il tasso moratorio in concreto applicato, la misura di superamento dello stesso, la misura del TEGM nel periodo considerato.
Si appalesa pertanto evidente il carattere meramente esplorativo ed eventuale dell'accertamento da demandare al consulente d'ufficio, nonché l'assenza di dati concreti sulla base dei quali sarebbe possibile configurare le violazioni solo astrattamente denunciate. In definitiva, poiché le allegazioni contenute nell'atto di opposizione ed anche nell'atto di appello, risultano essere prive del necessario requisito della specificità e concretezza, non può trovare ingresso la richiesta consulenza tecnica d'ufficio contabile che, come è noto, non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze. Il suddetto mezzo di indagine non può, difatti, essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora - come nel caso di specie - la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati (cfr. Cass.30.10.2019 n.27776).
Va dichiarata infine l'inammissibilità della eccezione di compensazione del credito di E.67.488,43, vantato dal debitore principale Parte_3 ed accertato da Tribunale di Santa Maria Capua Vetere con sentenza n.
[...]
1834/2023, in quanto eccezione nuova proposta in questo grado di giudizio.
Infatti, posto il carattere di eccezione in senso stretto dell'eccezione di compensazione, la stessa non può essere rilevata ex officio dal giudice (cfr. art. 1242 c.c., primo comma) ma è sottoposta al regime delle preclusioni come disciplinate dal codice, a fortiori se, come nel caso di specie, la compensazione abbia ad oggetto un credito derivante da altro rapporto. Più precisamente, ai fini dell'ammissibilità della stessa l'appellante avrebbe dovuto già in primo grado prospettare la compensazione giudiziale con riferimento al credito in oggetto, essendo lo stesso già in corso di accertamento in diverso giudizio pendente tra le stesse parti (nel caso di specie tra il debitore principale e l'appellata), ferma restando in tal caso l'eccepibilità della compensazione in appello qualora la parte specifichi che nel secondo giudizio il credito è stato definitivamente accertato con l'efficacia di giudicato (cfr. Cass. n. 22133/2004).
Alla stregua delle considerazioni che precedono l'appello va rigettato con conferma della sentenza impugnata.
5. Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell'appellante, secondo la regola sancita dall'art. 91, comma 1,
c.p.c. in favore della . Controparte_15
Alla liquidazione delle stesse si provvede in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. n.55/2014, così come modificato dal D.M. 147/2022 e l'aggiornamento tabellare ivi previsto, in considerazione del valore della causa, delle questioni trattate e dell'attività svolta, con esclusione dei compensi per l'attività istruttoria che non ha avuto luogo e con esclusione della fase decisoria alla quale la
[...] non partecipava (ultimo atto compiuto deposito note scritte Controparte_1 ex art.127 ter c.p.c. in data 30.12.2021 per l'udienza del 13.1.2022).
Nei rapporti tra la terza interventrice e le altre parti, alla luce dei contrasti e mutamenti di indirizzo rispetto alle relative questioni affrontate nel presente giudizio, sussistono gravi ed eccezionali ragioni giustificative della compensazione delle spese del giudizio, ai sensi dell'art. 92 comma 2 cpc e Corte
Cost. sent. n. 77/2018.
Va rilevato infine che, a norma dell'art.13, comma 1 quater, del D.P.R. n.115 del
2002, introdotto dall'art.1, comma 17, della legge n. 228 del 24.12.2012, e destinato a trovare applicazione ai procedimenti introdotti a partire dal
31.01.2013, quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 3577/2021 del Tribunale di Napoli Parte_1 nei confronti di con atto notificato in data Controparte_1
27.7.2021 , e con l'intervento ex art.111.c.p.c. Controparte_14
con comparsa di costituzione del 19.10.2023, così provvede:
[...]
a) rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
b) condanna al pagamento in favore della Parte_1 [...] delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in Controparte_1
E.6.941,00 per compensi, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge e rimborso spese generali;
c) dichiara l'inammissibilità dell'intervento di Controparte_7
e dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio in
[...] ordine a tale rapporto processuale;
d) dà atto che ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art.13 comma 1 quater del D.P.R.n.115/2002, per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso in Napoli, addì 20.11.2025
LA PRESIDENTE ESTENSORE
Dr.ssa Aurelia D'Ambrosio
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SETTIMA SEZIONE CIVILE
così composta
D.ssa AURELIA D'AMBROSIO Presidente est.
Dr.MICHELE MAGLIULO Consigliere
Dr.PAOLO MARIANI Consigliere riunita in Camera di Consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile n.3430/2021 Ruolo Generale Civile avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Tribunale di Napoli n.5088/2021 vertente
TRA
( ), elettivamente domiciliato Parte_1 CodiceFiscale_1 in AS alla via Corso Trieste n. 291, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe
Mauro, dal quale è rappresentato e difeso, in virtù di procura in calce all'atto di appello
APPELLANTE
E
(già Controparte_1 Controparte_2
, con sede in Napoli-Piazza Municipio n. 84 (C.F. ),
[...] P.IVA_1 elettivamente domiciliata in Napoli alla Galleria Umberto n. 27, presso lo studio dell'Avv. Giampiero Di Lorenzo, dal quale è rappresentata e difesa, in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta in appello
APPELLATO
NONCHE'
Controparte_3
(C.F. ),
[...] P.IVA_2
C.F. ) Controparte_4 P.IVA_3
C.F. ) Controparte_5 P.IVA_4 (C.F. ) Controparte_6 P.IVA_5
APPELLATE CONTUMACI
E con sede in Napoli alla Via Controparte_7
Santa Brigida n. 39 e direzione generale in Milano, via San Giovanni sul Muro
9,capitale sociale Euro 655.153.674,00 interamente versato, codice fiscale e partita IVAn. , iscritta al n° 6 dell'Albo degli intermediari finanziari P.IVA_6 tenuto dallaBanca d'Italia ai sensi dell'articolo 106 del Testo Unico NC , iscritta al Registro delle Imprese di Napoli al n. 458737 (di seguito “ ”), in CP_7 persona del procuratore dott.ssa , nata a [...] il [...], CP_8
a tanto abilitato giusta procura conferita con atto autenticato per notar Per_1
n data 18 gennaio2023 rep 57.362, racc. 26.786, registrata a Milano 1 in
[...] data 19 gennaio 2023 al n.3081, serie 1 T, nella sua qualità di cessionaria dei crediti di successivamente incorporata in Controparte_1
giusta Gazzetta Ufficiale della Repubblica Controparte_9
Italiana del 18 marzo 2023,parte II, foglio delle inserzioni n.33, rappresentata e difesa dall'Avv. Massimiliano Cesare (CF ), in virtù di C.F._2 procura alle liti su foglio separato allegato alla comparsa di costituzione, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Napoli alla Piazza Giulio Rodinò
n. 18.
Il procuratore dichiara di voler ricevere le comunicazioni e ogni atto del presente giudizio sul suo indirizzo pec
Email_1
TERZA INTERVENTRICE
CONCLUSIONI
Con le note scritte ex art.127 ter c.p.c. entrambe le parti concludevano riportandosi ai rispettivi atti ed alle conclusioni ivi contenute, chiedendone l'accoglimento.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione notificato in data 27.12.2014 le società Parte_2
[...] Controparte_5 Controparte_3
e proponevano opposizione Controparte_6 Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo n.6656/2014 con il quale veniva loro ingiunto il pagamento del complessivo importo di E.453.724,30, oltre interessi al tasso legale, a decorrere dalla notifica del ricorso e fino al saldo effettivo, nonché le spese del procedimento monitorio.
Esponevano gli opponenti che:
- con ricorso per decreto ingiuntivo (R.G. 14660/2014), la Controparte_2
(oggi, , in qualità di
[...] Controparte_1 creditrice dell' richiedeva al Tribunale di Napoli Parte_3 di voler ingiungere agli opponenti nella loro qualità di garanti della debitrice principale il pagamento dell'importo di Parte_3
E.453.724,30 derivante da saldo debitore del conto corrente n. 5136
(E.64.484,32), da saldo debitore del conto corrente n. 10314 (E. 20.094,87), da saldo debitore del c/c n. 6438 (E.387,92) e da residuo finanziamento n.
07/12/1264 (E.368.757,19), stipulati con il debitore principale;
- con decreto n. 6656/2014 il Tribunale di Napoli ingiungeva agli opponenti il pagamento dell'importo di E. 453.724,30 oltre interessi legali, spese e competenze di causa, in virtù dei seguenti atti: fideiussione sottoscritta in data 2-
7 aprile 2010 dal , sino alla concorrenza dell'importo di E. Parte_1
1.500.000,00, aumentato in data 30 luglio 2010 ad E.1.820.000,00 ed in data 14 novembre 2012 ad Euro 3.380.000,00; fideiussione sottoscritta in data 12 febbraio 2009 dalla società sino alla concorrenza Parte_4 dell'importo di E.1.465.000,00, aumentato in data 10 febbraio 2010 ad
E.1.820.000,00; fideiussioni sottoscritte in data 14 novembre 2012 dalle società
tutte sino alla Controparte_6 Controparte_5 Controparte_4 concorrenza dell'importo di E. 1.630.000,00.
Tanto premesso, chiedevano al Tribunale adito, rigettata ogni avversa istanza, eccezione e deduzione: “
1. In via preliminare, accertare e dichiarare
l'incompetenza territoriale del Tribunale di Napoli e, per l'effetto, revocare
l'opposto decreto ingiuntivo n. 6656/2014 del Tribunale di Napoli;
2. accertare e dichiarare non dovuti gli importi richiesti nel procedimento rubricato al n. di R.G.
14660/2014 del Tribunale di Napoli e per l'effetto revocare l'opposto decreto ingiuntivo n. 6656/2014; 3. in ogni caso, accertare e dichiarare, per le motivazioni innanzi esposte, la nullità, inefficacia e annullabilità dei contratti per cui è causa
e per l'effetto, revocare l'opposto decreto ingiuntivo n. 6656/2014; 4. vittoria di spese e competenze.”
Si costituiva in giudizio l'opposta la quale Controparte_1 contestava l'opposizione proposta chiedendo: “1) In via preliminare, la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto n.
6656/2014; 2) rigettare l'opposizione proposta avverso il decreto ingiuntivo, perché improcedibile ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt.
163 n. 4 e 164 cpc e, quindi, confermare lo stesso decreto ingiuntivo;
3) In via subordinata, nella denegata ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo, ovvero della mancata concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, emettere un'ordinanza ingiunzione, immediatamente esecutiva, ai sensi
e per gli effetti dell'art. 186 bis e/o ter c.p.c.; 4) rigettare l'opposizione in quanto inammissibile, improcedibile ed infondata, tanto in fatto che in diritto e, quindi, confermare
l'opposto decreto ingiuntivo n. 6656/2014; 5) In via subordinata e sempre in caso di revoca del decreto ingiuntivo, accertare e dichiarare la sussistenza del credito vantato dalla nei confronti degli opponenti e, per l'effetto, condannarli al CP_1
Contr pagamento in favore della della somma richiesta, ovvero di quella somma - maggiore o minore - che risultasse provata in corso di causa, ovvero che il
Giudice adito ritenesse giusta ed equa secondo il Suo prudente apprezzamento, oltre interessi convenzionali e/o legali, e spese;
6) Procedere a compensazioni giudiziali, in caso di reciproche partite debitorie/creditorie, tra le parti del giudizio;
7) vittoria di spese e competenze del giudizio.”
In corso di causa veniva concessa la provvisoria esecuzione all'opposto decreto ingiuntivo e, in via istruttoria, veniva disposta consulenza tecnica d'ufficio, poi revocata e non espletata per mancanza di documentazione da parte della
[...]
già . Controparte_1 Controparte_2 In data 7.11.2019 il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere con sentenza n.66/2019 dichiarava il Parte_5
[...
, con conseguente interruzione ex lege del giudizio, che veniva riassunto con ricorso depositato il 5.2.2020 da Controparte_4 Controparte_5
e . Controparte_6 Parte_1
Fissata con decreto del 14.2.2020 la prosecuzione del giudizio e regolarmente notificato l'atto di riassunzione, si costituiva la Controparte_1
(già , riproponendo tutti i Controparte_11 motivi riportati negli atti difensivi precedenti e insistendo per il rigetto della domanda contenuta in citazione, con vittoria delle spese di lite.
Si costituiva altresì il Parte_6 riportandosi all'atto di opposizione al decreto ingiuntivo e ai successivi atti di causa e chiedendo la sospensione del giudizio in attesa della definizione di quello incardinato al n. R.G. 483/2017 dinanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo, instaurato dalla debitrice principale poi fallita, nei confronti della Parte_3 [...]
per le medesime causali di cui al giudizio de quo;
Controparte_1 chiedeva altresì di riconvocare il consulente tecnico di ufficio per la ripresa delle operazioni peritali, alla luce della consulenza tecnica espletata nel suddetto processo, di cui chiedeva l'acquisizione.
Depositata documentazione e precisate le conclusioni, la causa era assegnata in decisione, con i termini di giorni sessanta e successivi giorni venti per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Con sentenza n. 3577/2021 il Tribunale di Napoli così provvedeva: “a) Dichiara improcedibile la domanda monitoria nei confronti del
[...]
e per l'effetto revoca il decreto Parte_7 ingiuntivo n. 6656/2014 emesso dal Tribunale di Napoli, su ricorso della allora
(oggi, Controparte_2 Controparte_1 nei confronti del Parte_7
[... ; b) Dichiara l'incompetenza del Tribunale di Napoli a conoscere della domanda monitoria proposta nei confronti della della Controparte_6 [...]
e della in favore del Controparte_12 Controparte_13 Tribunale di Santa Maria Capua Vetere e per l'effetto revoca nei loro confronti il decreto ingiuntivo n. 6656/2014 emesso dal Tribunale di Napoli, su ricorso della allora (oggi, Controparte_2 Controparte_1
; c) assegna il termine di tre mesi, a norma dell'art. 50 c.p.c., per la
[...] riassunzione del giudizio;
d) in parziale accoglimento dell'opposizione proposta da revoca nei confronti di quest'ultimo il decreto ingiuntivo n. Parte_1
6656/2014 emesso dal tribunale di Napoli, su ricorso della allora
[...]
(oggi, ; e) condanna Controparte_2 Controparte_1
al pagamento in favore della Parte_1 Controparte_1 della somma di E. 368.757,19, quale saldo debitore del finanziamento
[...] chirografario n. 07/12/1264 oltre interessi al tasso legale, a decorrere dalla notifica del ricorso e fino al saldo effettivo;
f) compensa le spese di lite tra le parti.”
Avverso tale sentenza con atto notificato in data 27.07.2021 proponeva appello
, sulla base di cinque motivi, così rubricati: “1) Incompetenza Parte_1 per territorio del Tribunale di Napoli a conoscere della domanda monitoria proposta dalla , già Controparte_1 Controparte_2
stante la competenza esclusiva del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere”;
[...]
2) “Nullità della fideiussione omnibus del garante , per essere Parte_1 conforme allo schema ABI, in violazione dell'art. 2 della Legge n. 287/1990 - c.d.
Antitrust-, in applicazione alle statuizioni di cui al provvedimento n. 55/2005 della
Banca d'Italia”; 3) “Decadenza ex art. 1957 cod. civ. nei confronti del fideiussore per mancata proposizione delle azioni sottese al recupero del credito nel termine semestrale dalla scadenza”; 4) “Violazione del disposto di cui alla legge 108/1996 con applicazione di interessi passivi ultralegali - eccezione di compensazione del credito vantato dal debitore principale ”; 5) Parte_3
“Richiesta di sospensione dell'immediata esecutività della sentenza di primo grado ex artt. 351, co. 2 e 283 c.p.c.”.
Chiedeva, previa sospensione dell'esecutività della sentenza n. 3577/2021 e in riforma dell'impugnata decisione, emettere i seguenti provvedimenti: “1) In via preliminare, per i motivi dedotti in narrativa, accertare e dichiarare per la domanda proposta dal sig. nel giudizio di opposizione di Parte_1 primo grado l'incompetenza per territorio del Tribunale di Napoli adito in via monitoria, stante la competenza esclusiva del Tribunale di Santa Maria Capua
Vetere, riformare la sentenza impugnata n. 3577/2021, emettendo ogni provvedimento consequenziale;
2) Nel merito e salvo gravame, in accoglimento del presente atto di appello, e alla luce delle contestazioni di cui ai punti 2 e 3 del presente atto, dichiarare la nullità e/o decadenza della fideiussione omnibus rilasciata dall'appellante e, per l'effetto, accertare e Parte_1 dichiarare che nulla è dovuto dal sig. quale fideiussore, in Parte_1 favore dell'appellata Controparte_1
già ; 3) In via subordinata,
[...] Controparte_2 previa ammissione della consulenza tecnica d'ufficio contabile volta ad accertare
l'applicazione di tassi di interessi illegittimi in quanto in violazione del disposto di cui alla legge 108/1996, accertare e dichiarare l'insussistenza della pretesa creditoria vantata dalla appellata per il CP_1 finanziamento chirografario n. 07/12/1264, ovvero procedere alla relativa rideterminazione con epurazione degli interessi e commissioni a qualsivoglia titolo illegittimamente applicati e con compensazione del controcredito di euro
67.488,43 vantato dalla debitrice principale, e di Parte_3 cui alla relazione contabile predisposta dal C.T.U. dr.ssa versata Persona_2 in atti;
4) Il tutto con vittoria di spese e competenze professionali del doppio grado di giudizio, oltre accessori di legge”.
Si costituiva l'appellata (già Controparte_1 [...]
, la quale, in via preliminare, eccepiva l'inammissibilità Controparte_2 dell'appello ex artt. 342 e 348-bis c.p.c.; nel merito contestava l'appello sostenendo la correttezza della statuizione del giudice di prime cure.
Chiedeva pertanto: “
1. In via preliminare, rigettare l'istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza di primo grado, n.3577/2021, pubblicata dal
Tribunale di Napoli in data 15/04/2021, R.G. n.108/2015; 2. Sempre in via preliminare, dichiarare la inammissibilità e/o improcedibilità dell'appello proposto per violazione dell'art.342, 348-bis cpc novellato in ragione della carenza dei requisiti richiesti e per tutti i motivi meglio specificati in atti;
3. Nel merito, nella denegata ipotesi di rigetto delle eccezioni preliminari, rigettare, l'appello, perché inammissibile e/o infondato, sia in fatto che in diritto, per tutte le ragioni inerenti il merito argomentate nel presente atto e confermare la sentenza di primo grado,
n.3577/2021, pubblicata dal Tribunale di Napoli in data 15/04/2021, R.G.
n.108/2015; 4. In via subordinata, accertare e dichiarare la sussistenza del credito vantato dalla Banca nei confronti dell'odierno appellante, e per l'effetto, condannarlo al pagamento, in favore dell'istituto di credito, giusta il rispetto dei contratti sottostanti, della somma di € 368.757,19, quale saldo debitore del finanziamento chirografario n°07/12/1264 oltre interessi al tasso legale, a decorrere dalla notifica del ricorso e fino al saldo effettivo ovvero di quella somma
- maggiore o minore - che risultasse provata in corso di causa, ovvero che il
Giudice adito ritenesse giusta ed equa secondo il Suo prudente apprezzamento, oltre interessi convenzionali e/o legali, nonché spese e competenze legali, ovvero quale loro ingiustificato arricchimento;
5. Infine, condannare controparte al pagamento delle spese e competenze di giudizio”.
Non si costituivano della e della CP_6 Controparte_5 [...]
Controparte_4
Con comparsa depositata in data 20.10.2023 interveniva in giudizio ex art.111
c.p.c. la ella qualità di cessionaria Controparte_7 del credito per cui è causa.
Con le note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 28.11.2024,
l'appellante contestava la legittimazione attiva della terza interventrice
[...] ritenendo che: “l'avviso di cessione Controparte_7 pubblicato in Gazzetta Ufficiale non è idoneo a comprovare la titolarità del rapporto ceduto (Cass. sentenza n. 3405 del 6.2.2024)” e contestando “non solo
l'inclusione del credito nell'ambito della cessione in blocco, ma la stessa cessione
- esistenza del contratto di cessione”.
Acquisito il fascicolo di primo grado e precisate le conclusioni, la causa era assegnata in decisione, con i termini di giorni sessanta e successivi giorni venti per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE 1.1 Va in primo luogo rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello per difetto di specificità dei motivi sollevata dalla appellata Controparte_1
[...]
L'atto di appello proposto consente infatti di individuare con chiarezza le specifiche critiche alla sentenza impugnata;
risultano quindi chiare le ragioni proposte a fondamento delle censure avanzate in contrapposizione con le ragioni addotte dal giudice di primo grado a giustificazione della decisione adottata.
Invero, “gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal D.L. 22 giugno 2012, n.
83, convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto 2012, n. 134, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice;
resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado” (Cass.Sez.Un.16.11.2017
n.27199; 30.5.2018 n.13535; 29.10.2018 n.27391; Sez.Un. 20.11.2018 n.12587).
Ciò che viene richiesto è dunque che la parte appellante ponga il giudice superiore in condizione di comprendere con chiarezza qual è il contenuto della censura proposta, dimostrando di avere compreso le ragioni del primo giudice e indicando il perché queste siano censurabili. Non è invece necessaria, ai fini dell'ammissibilità dell'appello la trascrizione testuale delle parti di sentenza gravate, essendo sufficiente l'indicazione dei passaggi argomentativi che si intendono censurare unitamente alle ragioni di dissenso, in modo da sostenere l'idoneità di queste ragioni a determinare le modifiche della decisione impugnata.
Nella fattispecie “de quo”, dalla lettura complessiva dell'atto di appello è possibile desumere quali siano i capi di sentenza che l'appellante ha inteso impugnare e quali siano le motivazioni che, se condivise, dovrebbero condurre alla riforma della decisione. 1.2. Quanto, poi, alla declaratoria di inammissibilità dell'appello, ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c., pure auspicata dall'appellata, la questione deve ritenersi superata, poiché questa Corte, procedendo alla trattazione della causa nel merito, ha, sia pure implicitamente, ritenuto insussistenti i presupposti per pervenire ad una definizione semplificata del giudizio, nei termini previsti dall'indicata disposizione.
In tal senso, la S.C. ha ritenuto che “qualora il giudice d'appello abbia proceduto alla trattazione nel merito dell'impugnazione, ritenendo di non ravvisare un'ipotesi di inammissibilità ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c., la decisione sulla ammissibilità non è ulteriormente sindacabile sia davanti allo stesso giudice dell'appello che al giudice di legittimità nel ricorso per Cassazione, anche alla luce del più generale principio secondo cui il vizio di omessa pronuncia non è configurabile su questioni processuali” (Cass. civ., Sez.
3 - Sentenza n. 10422 del 15/04/2019).
2. E' fondata l'eccezione formulata dall'appellante di difetto di legittimazione attiva di intervenuta in giudizio Controparte_14 con comparsa del 19.10.2023, in persona della procuratrice , nella CP_8 asserita qualità di cessionaria dei crediti di Controparte_1 successivamente incorporata in giusta Controparte_9
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 18 marzo 2023, parte II, foglio delle inserzioni n.33.
Nelle note scritte ex art.127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 28.11.2024,
l'appellante eccepiva il difetto di legittimazione attiva della concessionaria
[...]
sostenendo che l'avviso di cessione Controparte_7 pubblicato in Gazzetta Ufficiale non era idoneo a comprovare la titolarità del rapporto ceduto;
dunque, chiedeva dichiararsi il difetto di titolarità del credito azionato e del rapporto controverso in capo alla interventore
[...]
Controparte_7
L'appellante, in particolare, contesta non solo l'inclusione del credito nell'ambito della cessione in blocco, ma la stessa esistenza del contratto di cessione, non avendo la provato né la cessione in blocco né l'esistenza del contratto di CP_7 cessione del credito della in proprio favore, Controparte_1 limitandosi alla produzione di uno stralcio della Gazzetta Ufficiale il 18.03.2023. contenente un generico avviso di cessione. Le contestazioni dell'appellante colgono nel segno.
Secondo la più recente giurisprudenza della Suprema Corte (cfr. Cass.
22/06/2023, n. 17944; 5/04/2023, n. 9412; 22/03/2024, n.7688, 22/04/2025, n.
10541) la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della cessione in blocco esonera la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto ed è un adempimento che si pone sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art.1264 c.c.., ma non esonera la parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui al D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 58, dall'onere di dimostrare l'inclusione del credito per cui agisce in detta operazione;
dimostrazione che - quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé - può dirsi soddisfatta tramite l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, là dove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete;
con la conseguenza che ove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo.
La Suprema Corte ha altresì chiarito che, ove una delle parti del giudizio venga ad agire nella veste di cessionaria in blocco di crediti e sul punto vengano mosse contestazioni, occorre operare una distinzione tra l'ipotesi in cui il debitore ceduto venga a contestare unicamente l'inclusione dello specifico credito vantato nei propri confronti tra quelli oggetto della cessione, dall'ipotesi in cui ad essere contestata sia l'esistenza stessa della cessione. (cfr. Cass.n.10018/2025;
n.28790/2024; n.17944/2023)
Sul punto con la citata pronuncia n. 10018/2025 la Corte di Cassazione precisa
“Nel primo caso, infatti, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella
Gazzetta Ufficiale ex art. 58 TUB, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurre con certezza il credito litigioso tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete (Cass. Civ. 22 giugno 2023, n.
17944).
Diverso, invece, è il secondo caso, e cioè l'ipotesi in cui ad essere contestata sia la stessa esistenza della cessione, contestazione che -va premesso e chiarito - investe un profilo che non concerne la legittimazione attiva del cessionario, bensì la titolarità in capo al medesimo del lato attivo dell'obbligazione, e cioè un profilo che, come tale, può essere verificato anche d'ufficio (Cass. civ. SS.UU. 16 febbraio 2016, n. 2951; Cass. civ. 15 maggio 2018, n. 11744; Cass. civ. 17 giugno
2024, n. 16814).
Operate tali premesse è indubbio che, in presenza di una contestazione sullo stesso an della cessione, quest'ultima debba essere oggetto di adeguata prova
(Cass. Sez.
3 - Ordinanza n. 17944 del 22/06/2023; Cass. Sez. 1, Ordinanza n.
5478 del 2024) e che tale prova, pur non dovendo essere necessariamente scritta, non può tuttavia essere costituita esclusivamente dall'avviso ex art. 58
TUB, avendo lo stesso la sola funzione di esentare il cessionario dalla notifica della cessione al debitore ceduto, ma non anche dalla prova dell'avvenuta cessione.
Da ciò consegue che, in presenza della contestazione del debitore ceduto, il giudice deve procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale, tuttavia, la notificazione ex art. 58 TUB può rivestire un valore indiziario, specialmente allorquando la stessa sia avvenuta su iniziativa della parte cedente (Cass. civ. 22 giugno 2023, n. 17944; Cass. civ. 20 luglio
2023, n. 21821; Cass. civ. 13 giugno 2019, n. 15884; Cass. civ. 16 aprile 2021,
n. 10200; Cass. civ. 5 novembre 2020, n. 24798; Cass. civ. 5 settembre 2019, n.
22151; Cass., 2 marzo 2016, n. 4116)”
Nel caso di specie, l'appellante, sin dalla prima difesa utile - e cioè con il deposito di note scritte per l'udienza del 28.11.2024 - ha tempestivamente contestato sia il profilo dell'inclusione della propria posizione debitoria tra quelle oggetto di cessione, sia l'assenza di adeguata prova della cessione. L'interventrice, pur a fronte di dette contestazione, non ha prodotto il contratto di cessione, ma unicamente l'avviso in Gazzetta Ufficiale, documentazione insufficiente a comprovare l'avvenuta cessione contestata dall'appellante.
Invero, alla luce dei suddetti principi giurisprudenziali, deve ritenersi che la valenza probatoria dell'avviso in Gazzetta Ufficiale è in stretto rapporto con le contestazioni mosse dal debitore ceduto e si atteggia in maniera diversa, a seconda che quest'ultimo neghi, in radice, l'esistenza del contratto di cessione, ovvero si limiti unicamente a contestare che il proprio debito sia ricompreso tra quelli ceduti (cfr. in particolare Cass.n.13289/2024). Nel primo caso, la prova della cessione deve essere fornita attraverso la produzione del contratto (cfr. ord.
n.17944/2023), mentre nel secondo caso, è sufficiente che l'avviso in G.U. sia sufficientemente specifico quanto all'indicazione dei criteri per l'individuazione dei crediti ceduti e che quello oggetto di contestazione vi rientri.
L'interventrice, a fronte delle contestazioni dell'impugnante non ha provato, come sarebbe stato suo onere, l'effettiva avvenuta stipulazione del contratto di cessione e, quindi, il concreto trasferimento della titolarità di quel credito e della reale legittimazione sostanziale ad esigerlo in qualità di cessionaria.
Come detto, infatti, l'avviso prodotto svolge la mera funzione di “notificazione” della cessione al debitore ceduto, necessario ai fini dell'efficacia della cessione stessa nei confronti di quest'ultimo e dell'esclusione del carattere liberatorio dell'eventuale pagamento dal medesimo effettuato in favore del cedente, ma non prova la cessione, sebbene le indicazioni in esso contenute appaiano - per tutto quanto prima detto - idonee ad includere nel presunto portafoglio di crediti oggetto di cessione il credito azionato in giudizio derivante dal contratto di finanziamento n. 07/12/1264.
Per quanto sin qui esposto, essendo mancata la concreta dimostrazione della detta cessione e, conseguentemente, della effettiva titolarità del rapporto controverso in capo ad il suo Controparte_7
l'intervento in giudizio deve essere dichiarato inammissibile (cfr. sul punto Cass.
n. 5478/2024).
3. Nel merito l'appello è infondato e va rigettato. Va pertanto integralmente confermata l'impugnata sentenza. Meritano di essere condivise le considerazioni poste dal giudice di primo grado a sostegno dell'accoglimento solo parziale dell'opposizione proposta.
3.1.In particolare dichiarava l'improcedibilità della domanda monitoria nei confronti del per Parte_7 essere la dichiarazione di fallimento intervenuta nelle more del giudizio di opposizione ed essendo necessario in tal caso, a tutela del principio della par condicio creditorum, che l'opposta faccia valere le sue pretese all'interno della procedura concorsuale e secondo il meccanismo dell'insinuazione al passivo;
dichiarava l'incompetenza del Tribunale di Napoli a conoscere delle domande monitorie proposte nei confronti della della e della CP_6 Controparte_5 in favore del Tribunale di Santa Maria Capua Controparte_4
Vetere, competente in via esclusiva ai sensi degli artt. 28 e 29 c.p.c., secondo il disposto di cui all'art. 17 dei contratti di fideiussione sottoscritti dalle suddette società, ai sensi del quale il Foro competente per le controversie che potessero sorgere tra il Fideiussore e la in dipendenza del rapporto regolato nel CP_1 contratto di fideiussione stesso, è esclusivamente quello nella cui giurisdizione si trova la Filiale della che ha erogato il credito garantito, ovvero nel caso di CP_1 specie la Filiale di AS della , che ha sede nel Controparte_2 circondario del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere.
3.2 Rigettava invece l'eccezione di incompetenza con riferimento alla posizione del garante , rilevando che non fosse invocabile l'art.15 della Parte_1 fideiussione rilasciata in data 2.4.2010, poiché “non designa il foro convenzionale in via esclusiva, limitandosi ad indicare quale foro competente per eventuali controversie quello del luogo nella cui giurisdizione si trova la sede della filiale
(che ha erogato il credito garantito), senza nessun'altra indicazione idonea a rivelare che le parti abbiano inteso escludere la competenza dei fori ordinari ad esempio introducendo espressioni quali “esclusivamente” oppure “in via esclusiva” o simili”. Affermava pertanto che “sussiste la competenza di questo
Tribunale ai sensi del combinato disposto degli artt. 20 c.p.c. e 1182 c.c.”.
3.3 Nel merito riconosceva la fondatezza della pretesa avanzata nei confronti di nella misura di E.368.757,19, quale saldo debitore del Parte_1 finanziamento chirografario n. 7/12/1264; pertanto revoca il decreto ingiuntivo n.6656/2014 anche nei confronti di - essendo lo stesso stato emesso Pt_1 per un importo superiore - e lo condannava al pagamento del detto importo, oltre interessi al tasso legale, a decorrere dalla notifica del ricorso e fino al saldo effettivo.
4. Contesta le statuizione emesse nei suoli confronti l'appellante.
4.1. Con il primo motivo di appello, rubricato “Incompetenza per territorio del
Tribunale di Napoli a conoscere della domanda monitoria proposta dalla
[...]
, già stante la Controparte_1 Controparte_2 competenza esclusiva del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere”, l'appellante sostiene che con l'art.15 della fideiussione del 2.4.2010 le parti, pur non adottando terminologie espresse quali “in via esclusiva”, hanno chiaramente inteso derogare la competenza territoriale ordinaria in favore del foro ove è sita la filiale che ha gestito il rapporto con la debitrice principale e ove fu sottoscritta la fideiussione, cioè quella di AS (come evincibile dal timbro postale), con conseguente competenza in via esclusiva del Tribunale di S. Maria Capua Vetere
La censura è infondata.
Condivide la Corte quanto affermato sul punto dal giudice di prime cure, e cioè che, non avendo le parti con la fideiussione attribuito competenza esclusiva al giudice del luogo nella cui giurisdizione si trova la sede filiale e avendo la causa per oggetto una somma di denaro, sussiste la competenza del Tribunale di Napoli con riferimento alla posizione di . Infatti per le cause relative Parte_1
a diritti di obbligazione è anche competente il giudice del luogo in cui deve eseguirsi l'obbligazione dedotta in giudizio (art. 20 c.p.c.), che, avendo per oggetto una somma di denaro, va adempiuta al domicilio del creditore (art. 1182, co. 3, c.c.), che, nella fattispecie, coincide con la sede principale dell'appellata malgrado la sussistenza di filiali (cfr. Cass. Controparte_1
n. 19473/2012).
Va rilevato, infatti, che, come in più occasioni ribadito dalla giurisprudenza della
Suprema Corte, “la designazione convenzionale di un foro territoriale come esclusivo richiede una manifestazione di volontà inequivoca, desumibile dall'utilizzo dell'aggettivo "esclusivo" oppure di altre espressioni che, senza il ricorso ad attività interpretativa, dimostrano la comune volontà di attribuire il carattere dell'esclusività a quel foro, in carenza di tale univoco contenuto della pattuizione, il foro designato va qualificato come facoltativo, con conseguente necessità, in caso di formulazione dell'eccezione d'incompetenza, di contestare
- a pena dell'ammissibilità - tutti i fori concorrenti” (cfr. Cass. n. 33203/2024; n.
5817/2024; n. 20713/2023).
Nel caso di specie l'art.15 del contratto di fideiussione sottoscritto da Parte_1
non prevede inequivocabilmente l'esclusività della competenza del
[...] foro nella cui giurisdizione si trova la sede della filiale che ha erogato il credito garantito;
Né può ritenersi incompetente il Tribunale di Napoli in virtù della circostanza che, come rilevato dall'appellante solo in grado d'appello, lo stesso avesse prestato la garanzia quale persona fisica e rivestisse la qualifica di consumatore. Infatti, fermo restando che il fideiussore persona fisica che stipula il contratto di garanzia per finalità estranee alla propria attività professionale deve ritenersi consumatore
(cfr. Cass. Sez.Un.n.5868/2023) e che, come noto, il foro del consumatore è esclusivo e speciale e coincide col luogo di residenza o domicilio dello stesso (cfr. art. 66-bis Codice del Consumo), nel caso di specie
, residente nel Comune di Gioia Sannitica (CE), non Parte_1 eccepisce l'incompetenza in ragione del foro del consumatore nell'atto di citazione in opposizione ma solo in appello, ragion per cui questa Corte ritiene inammissibile il motivo di appello in questione.
4.2 Con il secondo motivo d'appello, rubricato “Nullità della fideiussione omnibus del garante , per essere conforme allo schema ABI, in Parte_1 violazione dell'art. 2 della Legge n. 287/1990 - c.d. Antitrust-, in applicazione alle statuizioni di cui al provvedimento n. 55/2005 della Banca d'Italia”, l'appellante contesta il rigetto dell'eccezione di nullità della fideiussione omnibus per conformità allo schema ABI, in violazione dell'art. 2 della Legge n. 287/1990 (cd.
Antitrust).
Sul punto il giudice di prime cure affermava la carenza di prova, posto che la documentazione prodotta a supporto della contestazione era stata tardivamente depositata una volta spirati i termini previsti dall'art. 183, sesto comma, c.p.c.., ritenendo che il provvedimento della Banca d'Italia del 2 maggio 2005 e il parere dell'AGCM, essendo atti amministrativi sottratti al principio iura novit curia, non potessero essere valutati dal giudice nel caso di specie in quanto non tempestivamente prodotti dall'appellante.
Contesta tali affermazioni l'appellante sostenendo che la Suprema Corte abbia già valutato il provvedimento dell'autorità di vigilanza della concorrenza dei mercati e sancito l'illegittimità a monte delle garanzie fideiussorie che fossero conformi al modello pubblicato dall'ABI; conseguentemente il giudice di prime cure si sarebbe dovuto limitare ad accertare se le clausole limitative della concorrenza fossero o meno incluse nella garanzia fideiussoria prestata.
Sostiene inoltre che l'intesa anticoncorrenziale vietata a monte renderebbe nullo l'intero contratto a valle, per l'essenzialità delle clausole 2, 6 e 8, non scindibili dal resto del contratto.
Il motivo di appello è infondato.
Di là del fatto che sia pacifico, da un lato, che la natura di atto amministrativo del provvedimento della Banca d'Italia n. 55 del 2005 sulla nullità delle fideiussioni omnibus osti all'applicabilità del principio "iura novit curia" di cui all'art.113 c.p.c., da coordinare con l'art.1 delle disp.prel. c.c., poiché quest'ultima disposizione non comprende gli atti amministrativi tra le fonti del diritto, con la conseguenza che spetta alla parte interessata l'onere della produzione dell'atto amministrativo che non è suscettibile di equipollenti (cfr. ex multis Cass. n.
7387/2025), e, dall'altro, che risulta inopponibile l'argomento costituito dalla notorietà del provvedimento sanzionatorio di Banca d'Italia in quanto agevolmente consultabile sul sito della Banca d'Italia e perché plurime volte posto a base di decisioni della Corte di Cassazione, dovendosi ricordare che il fatto notorio, derogando al principio dispositivo su cui si sorregge l'architettura dell'intero processo civile, deve essere inteso in senso rigoroso (cfr. Cass., n.
36309/2022), configurandosi solo in relazione a quelle fonti di conoscenza che fanno parte del patrimonio di ogni uomo di media cultura in un certo luogo e in un certo momento storico e che non necessitano del ricorso a specifiche nozioni o giudizi tecnici (cfr. Cass. n. 7387/2025).
Nel caso di specie l'appellante si è limitato a dedurre la pretesa nullità della fideiussione in quanto conforme allo schema ABI, senza, tuttavia, allegare né provare l'esistenza di una intesa anticoncorrenziale finalizzata all'applicazione uniforme delle clausole contestate, intesa che è invece elemento costitutivo essenziale ed imprescindibile per poter configurare una violazione dell'art. 2 l. n.
287/1990. Ed infatti, la fideiussione oggetto di causa, stipulata nel 2010, si colloca in un periodo successivo a quello oggetto di accertamento da parte della Banca
d'Italia col provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005 (ottobre 2002 - maggio 2005).
Nell'ambito delle azioni cd. “stand alone”, relative appunto a fideiussioni successive al provvedimento della Banca d'Italia, non ci si potrebbe in ogni caso giovare, ai fini dell'accertamento dell'illecito antitrust, del detto provvedimento, essendo invece l'attore onerato dell'allegazione e prova dell'esistenza, all'epoca della stipula della fideiussione, di una intesa illecita fra banche per l'applicazione uniforme delle tre clausole dello schema ABI censurate per violazione della disciplina sulla concorrenza, prova che, nel caso di specie, non risulta affatto fornita.
Come precisato dalla Suprema Corte, infatti, “il carattere uniforme dell'applicazione della clausola contestata è certamente elemento costitutivo della pretesa attorea, essendo la sua necessità pacificamente prevista nel provvedimento della Banca d'Italia su cui l'attore fonda, in buona sostanza la sua pretesa. In quanto elemento costitutivo del diritto vantato, dunque, esso doveva essere provato dall'attore, secondo la regola generale di cui all'art.2967 c.c.”
(Cass. 28 novembre 2018 n.30818). Per cui “compete all'attore che deduca un'intesa restrittiva provare il carattere uniforme della clausola che si assume essere oggetto dell'intesa stessa” (Cass. 22 maggio 2019 n.13846).
In altre parole, l'appellante avrebbe dovuto dimostrare che al momento della sottoscrizione della garanzia un numero significativo di istituti di credito continuava a porre in essere una condotta diffusa e coordinata, consistente nell'imposizione ai propri clienti, impossibilitati a trovare soluzioni alternative più convenienti presso altre banche e dunque privi sostanzialmente di una effettiva libertà negoziale, di modelli uniformi di fideiussione corrispondenti a quello esaminato dall'Autorità Garante, continuando in tal modo a praticare una persistente pratica anticoncorrenziale nel mercato di riferimento in violazione della richiamata normativa Antitrust. D'altro canto, un'estensione indefinita della presunzione derivante dal provvedimento della Banca d'Italia n. 55/205 comporterebbe la nullità di tutti i contratti successivi, anche a distanza di molti anni, basandosi non già su una norma imperativa ma su una decisione amministrativa passata adottata con riguardo ad uno specifico e temporaneo accordo anticoncorrenziale, introducendo così in astratto una causa di invalidità non prevista dalla legge.
Inoltre, pure nel caso di un'ipotetica, ma, per quanto detto, insussistente nullità, come chiarito dalla Sezioni Unite della Corte di Cassazione (cfr. sent. n.
41994/21), si tratterebbe di una nullità parziale, limitata alle singole clausole che riproducono lo schema unilaterale che costituisce l'intesa vietata (cd. di
“reviviscenza”, “sopravvivenza” e di “rinuncia al termine decadenziale ex art. 1957 c.c.”), a meno che non risulti comprovata agli atti una diversa volontà delle parti, “nel senso dell'essenzialità - per l'assetto di interessi divisato - della parte del contratto colpita da nullità”.
L'estensione all'intero contratto della nullità delle singole clausole, secondo la previsione dell'art. 1419 c. c., ha infatti carattere eccezionale, in quanto deroga al principio generale della conservazione del contratto, e può essere dichiarata dal giudice solo ove risulti che il negozio non sarebbe stato concluso senza quella parte del suo contenuto colpita dalla nullità.
Come rilevato anche dal giudice di prime cure, nel caso di specie il non Pt_1 ha affatto provato e nemmeno allegato che, senza la presenza delle clausole oggetto di doglianza, non avrebbero prestato la garanzia;
né può venire in rilievo l'impossibilità di provare la decisività delle clausole ai fini della conclusione del contratto, in ragione della predisposizione unilaterale dello schema contrattuale da parte della banca: in proposito, infatti, vale la preliminare considerazione che le clausole in questione risultano funzionali all'interesse della banca e non del fideiussore e che quindi, logicamente, solo la banca avrebbe potuto dolersi della loro espunzione (cfr. in tal senso Cass. n. 24044/2019). Appare dunque dirimente, sul punto, la natura penalizzante delle stesse pattuizioni di cui ai nn.
2, 6 e 8, che avrebbe, per logica, determinato nel fideiussore un contegno di segno certamente opposto, rispetto a quello determinante la nullità totale del negozio. Non risultando dimostrato, dunque, che la parte affetta da nullità risulti essenziale per il contraente, la fideiussione resterebbe valida ed efficace, sebbene depurata dalle sole clausole riproduttive di quelle dichiarate nulle dalla Banca d'Italia, poiché anticoncorrenziali.
4.3 Con il terzo motivo d'appello, rubricato “decadenza ex art. 1957 cod. civ. nei confronti del fideiussore per mancata proposizione delle azioni sottese al recupero del credito nel termine semestrale dalla scadenza”, l'appellante contesta la mancata pronuncia da parte del giudice di prime cure in ordine all'eccezione di intervenuta decadenza del creditore ingiungente per mancata proposizione delle azioni di recupero nel termine semestrale dalla scadenza del debito di cui all'art.1957 c.c..
Neppure tale censura può essere condivisa.
Per consolidata giurisprudenza l'eccezione di estinzione della garanzia fideiussoria di cui all'art. 1957c.c. ha natura di eccezione propria e non di mera difesa, ne consegue che è proponibile tempestivamente dalla parte che ne ha interesse soltanto nel primo grado di giudizio, più precisamente nel primo atto difensivo utile, e non può essere sollevata in un momento successivo del processo né rilevata d'ufficio (Cass. n. 663/2025; n. 8023/2024).
Nel caso di specie, il ha sollevato l'eccezione ex art.1957 c.c. solo in Pt_1 grado di appello e dunque tardivamente rispetto a quando avrebbe dovuto avanzarla.
Ne discende l'inammissibilità della eccezione.
4.4 Con il quarto motivo d'appello, rubricato “violazione del disposto di cui alla legge 108/1996 con applicazione di interessi passivi ultralegali - eccezione di compensazione del credito vantato dal debitore principale Parte_3
”, l'appellante contesta l'affermazione del giudice di prime cure di
[...] genericità delle contestazioni relative alla pattuizione degli interessi ultralegali e alla violazione della L.108/199, senza allegazioni e indicazione dei modi, tempi e misura del superamento del tasso cd. “soglia”, sostenendo di non essere onerato alla produzione dei decreti ministeriali riportanti i tassi soglia, i quali ben potevano essere acquisiti direttamente dal consulente tecnico d'ufficio.
Anche tali contestazioni sono prive di fondamento. Sul punto la Corte condivide quanto affermato dal giudice di prime cure, che - pur senza soffermarsi sulla questione relativa alla mancata produzione dei decreti ministeriali riportanti i tassi soglia, essendo ormai incontestato che, nella fase del giudizio di merito, il principio iura novit curia fonda il potere-dovere del giudice di acquisire i suddetti decreti a prescindere dall'attività delle parti, atteso che tali atti realizzano una etero-integrazione delle leggi penali e civili che disciplinano in via generale la materia (Cass. n. 8883/2020) - rileva però un difetto di allegazione da parte dell'appellante, che – tanto in primo grado quanto in appello – si è limitato genericamente a dedurre una presunta violazione del tasso usurario senza specificare i modi, i tempi e la misura del superamento del tasso soglia. Benché, infatti, l'usurarietà sia rilevabile anche d'ufficio dal giudice di merito e non sia necessaria l'allegazione dei Decreti Ministeriali, non può ritenersi che in capo alla parte non sussista alcun onere di allegazione al riguardo (cfr. Cass. Sez. Unite
18.9.2020 n.19597 secondo cui “il debitore, il quale intenda provare l'entità usuraria degli stessi, ha l'onere di dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale, il tasso moratorio in concreto applicato, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del TEGM nel periodo considerato e gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento”) e tale onere nel caso di specie non risulta invero essere stato assolto, neppur in minima parte.
Il invece si è limitato a richiedere l'accertamento tecnico di una Pt_1 eventuale usurarietà degli interessi applicati dalla Banca, senza prospettare elementi quali il tasso moratorio in concreto applicato, la misura di superamento dello stesso, la misura del TEGM nel periodo considerato.
Si appalesa pertanto evidente il carattere meramente esplorativo ed eventuale dell'accertamento da demandare al consulente d'ufficio, nonché l'assenza di dati concreti sulla base dei quali sarebbe possibile configurare le violazioni solo astrattamente denunciate. In definitiva, poiché le allegazioni contenute nell'atto di opposizione ed anche nell'atto di appello, risultano essere prive del necessario requisito della specificità e concretezza, non può trovare ingresso la richiesta consulenza tecnica d'ufficio contabile che, come è noto, non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze. Il suddetto mezzo di indagine non può, difatti, essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora - come nel caso di specie - la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati (cfr. Cass.30.10.2019 n.27776).
Va dichiarata infine l'inammissibilità della eccezione di compensazione del credito di E.67.488,43, vantato dal debitore principale Parte_3 ed accertato da Tribunale di Santa Maria Capua Vetere con sentenza n.
[...]
1834/2023, in quanto eccezione nuova proposta in questo grado di giudizio.
Infatti, posto il carattere di eccezione in senso stretto dell'eccezione di compensazione, la stessa non può essere rilevata ex officio dal giudice (cfr. art. 1242 c.c., primo comma) ma è sottoposta al regime delle preclusioni come disciplinate dal codice, a fortiori se, come nel caso di specie, la compensazione abbia ad oggetto un credito derivante da altro rapporto. Più precisamente, ai fini dell'ammissibilità della stessa l'appellante avrebbe dovuto già in primo grado prospettare la compensazione giudiziale con riferimento al credito in oggetto, essendo lo stesso già in corso di accertamento in diverso giudizio pendente tra le stesse parti (nel caso di specie tra il debitore principale e l'appellata), ferma restando in tal caso l'eccepibilità della compensazione in appello qualora la parte specifichi che nel secondo giudizio il credito è stato definitivamente accertato con l'efficacia di giudicato (cfr. Cass. n. 22133/2004).
Alla stregua delle considerazioni che precedono l'appello va rigettato con conferma della sentenza impugnata.
5. Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell'appellante, secondo la regola sancita dall'art. 91, comma 1,
c.p.c. in favore della . Controparte_15
Alla liquidazione delle stesse si provvede in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. n.55/2014, così come modificato dal D.M. 147/2022 e l'aggiornamento tabellare ivi previsto, in considerazione del valore della causa, delle questioni trattate e dell'attività svolta, con esclusione dei compensi per l'attività istruttoria che non ha avuto luogo e con esclusione della fase decisoria alla quale la
[...] non partecipava (ultimo atto compiuto deposito note scritte Controparte_1 ex art.127 ter c.p.c. in data 30.12.2021 per l'udienza del 13.1.2022).
Nei rapporti tra la terza interventrice e le altre parti, alla luce dei contrasti e mutamenti di indirizzo rispetto alle relative questioni affrontate nel presente giudizio, sussistono gravi ed eccezionali ragioni giustificative della compensazione delle spese del giudizio, ai sensi dell'art. 92 comma 2 cpc e Corte
Cost. sent. n. 77/2018.
Va rilevato infine che, a norma dell'art.13, comma 1 quater, del D.P.R. n.115 del
2002, introdotto dall'art.1, comma 17, della legge n. 228 del 24.12.2012, e destinato a trovare applicazione ai procedimenti introdotti a partire dal
31.01.2013, quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 3577/2021 del Tribunale di Napoli Parte_1 nei confronti di con atto notificato in data Controparte_1
27.7.2021 , e con l'intervento ex art.111.c.p.c. Controparte_14
con comparsa di costituzione del 19.10.2023, così provvede:
[...]
a) rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
b) condanna al pagamento in favore della Parte_1 [...] delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in Controparte_1
E.6.941,00 per compensi, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge e rimborso spese generali;
c) dichiara l'inammissibilità dell'intervento di Controparte_7
e dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio in
[...] ordine a tale rapporto processuale;
d) dà atto che ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art.13 comma 1 quater del D.P.R.n.115/2002, per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso in Napoli, addì 20.11.2025
LA PRESIDENTE ESTENSORE
Dr.ssa Aurelia D'Ambrosio