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Sentenza 14 febbraio 2025
Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 14/02/2025, n. 2341 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2341 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE II CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, Concettina Midili, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. 55850 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, trattenuta in decisione all'udienza del 21 marzo 2024 e vertente
TRA
e , elettivamente domiciliati presso il domicilio Parte_1 Parte_2 digitale dell'Avv. Oronzo Panebianco che li rappresenta e difende giusto mandato in atti
ATTORI
E
, Controparte_1
CONVENUTA CONTUMACE
OGGETTO: opposizione a ingiunzione di pagamento ex R.D. 639/1910.
CONCLUSIONI
Come da verbale del 21 marzo 2024 e rispettivi atti difensivi.
FATTO E DIRITTO
Gli attori hanno proposto opposizione avverso l'ingiunzione fiscale ex art. 2 R.D. n.
639/1910 prot. n. 48190 del 6/7/2021, notificata in pari data da
[...]
, con la quale gli veniva ordinato il pagamento della somma di Controparte_2
€ 14.701,01, oltre spese di notifica, per la restituzione delle somme anticipate in relazione alla domanda di concessione di contributi riguardanti la misura “2.2.1. – primo imboschimento di terreni agricoli del PSR Puglia 2007/2013”.
A sostegno della domanda gli attori hanno dedotto in via preliminare l'improcedibilità dell'ingiunzione per nullità e/o inesistenza della notifica effettuata in violazione del
D.LGS n. 217/2017; nel merito l'improcedibilità dell'ingiunzione per falsa applicazione dell'art. 29, paragrafo 1, Reg. CE 2220/85 e del Reg. UE 907/2014, nonché degli artt. 5, 6 e 8 del contratto di polizza fidejussoria, non escussa;
in ogni caso l' infondatezza della pretesa creditoria, il difetto di certezza ed esigibilità del credito, il difetto di motivazione;
l'invalidità della ingiunzione per mancanza dei requisiti essenziali e l'intervenuta prescrizione quinquennale delle sanzioni e degli interessi ingiunti.
Occorre rilevare preliminarmente che il termine di prescrizione applicabile al diritto vantato da per il recupero di indebite erogazioni, è quello ordinario decennale ex CP_1 art. 2033 c.c. (actio indebiti) e non quello quinquennale indicato dalla parte attrice. Il credito al momento della domanda non era prescritto.
Parte attrice lamenta inoltre numerose eccezioni formali che qui possono essere risolte cumulativamente, proprio analizzando la natura giuridica dell'atto impugnato.
Trattasi, nella fattispecie, di un credito civilistico con giurisdizione g.o. e non già di un provvedimento amministrativo. Infatti, come stabilito con sentenza Cass. 12 dicembre
2017, n. 29653 “con l'ingiunzione cd. fiscale l'Amministrazione formula una domanda di riconoscimento (totale o parziale) del diritto al recupero del credito nella misura e per le ragioni causali già giustificanti l'ingiunzione, sulla cui fondatezza il giudice statuisce, in base non già alla formalità ex legge 241\1990 ma alla luce degli elementi di prova addotti dalle parti (ex plurimis, Cass. 03/11/2011, n. 22792; Cass. 18/06/2010, n.
14812; con specifico riferimento alla distribuzione dell'onus probandi, Cass.
16/05/2016, n. 9989).
Peraltro, l'eccepito vizio della notifica (comunque non sussistente nel caso di specie) è sanato dal raggiungimento dello scopo poiché ai sensi dell'art. 156 c.p.c., “non può essere pronunciata la nullità per inosservanza di forme di alcun atto del processo, se la nullità non è comminata dalla legge. Può tuttavia essere pronunciata quando l'atto manca dei requisiti formali indispensabili per il raggiungimento dello scopo. La nullità non può mai essere pronunciata, se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato”.
L'atto impugnato è esaustivamente motivato poiché esso fa riferimento ai precedenti atti di revoca del beneficio anch'essi compiutamente motivati. Gli interessi, di cui si lamenta l'applicazione senza indicazione specifica e la prescrizione quinquennale, sono applicati solo a partire dal 15/8/2019 (v. ingiunzione Prot. n. 48190 del CP_3
6.7.2021).
Nel merito si osserva che a seguito di verifiche della Regione, ha legittimamente CP_1 chiesto la restituzione delle somme erogate poiché percepite indebitamente.
L'Unione Europea con il Reg. n. 796/2004,art 73 par 1, impone in caso di pagamento indebito l'obbligo di restituzione del relativo importo, maggiorato di un interesse. Il par. 5, poi, specifica che l'obbligo di restituzione non si applica se il periodo intercorso tra la data di pagamento dell'aiuto e quella in cui l'autorità competente ha notificato per la prima volta al beneficiario il carattere indebito del pagamento effettuato è superiore a dieci anni. Nel caso di specie il pagamento a favore della parte attrice è avvenuto in data 23.4.2014 mentre la comunicazione di revoca dell'aiuto da parte della CP_4
è stato notificato in data 4.7.2019, quindi in un termine inferiore ai dieci anni (v.
[...] ingiunzione Prot. n. 48190 del 6.7.2021). CP_3 ha legittimamente agito per il recupero delle somme nei conforti degli odierni CP_1 attori dando atto nella ingiunzione fiscale che è in corso la procedura fallimentare nei confronti dell'Ente Garante e che pertanto le richiesta di incameramento della polizza non è stata accolta.
Da quanto sopra esposto, dunque, deve essere rigettata la domanda delle parti attrici e dichiarata la legittimità dell'ingiunzione n. 48190 del 6/7/2021. CP_3
In difetto di attività difensiva della convenuta nulla va disposto in merito alle spese processuali.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta la domanda attrice;
2) nulla per le spese processuali.
Così deciso in Roma 13 febbraio 2025
Il Giudice
Concettina Midili