Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VII, sentenza 16/12/2025, n. 8144 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 8144 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08144/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01482/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1482 del 2023, proposto da
Ecoenergia S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati IA Annunziata, Pasquale Annunziata e Pasquale Marciano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato IA Vittoria De Gennaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
a) del decreto Dirigenziale n. 5 del 16.01.2023 con il quale il Dirigente della UOD Energia, Efficientamento e Risparmio Energetico, Green Economy e Bioeconomia – Direzione Generale Sviluppo Economico e Attività Produttive della G.R.C. ha disposto il rigetto dell'istanza di Autorizzazione Unica, ai sensi dell'art. 12 del D.lgs. n. 387/2003, per la realizzazione del progetto concernente “la costruzione e l'esercizio di un impianto eolico nei Comuni di GO (Av) e AR (Av) di potenza pari a 45 MW”;
b) ove e per quanto possa occorrere della nota prot. n. PG/2022/0405191 del 05.08.2022, recante la comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza di Autorizzazione Unica ex art. 12 del D.lgs. n. 387/2003;
c) ove e per quanto possa occorrere della nota prot. n. PG/2022/0320086 del 20.06.2022, nella parte in cui la competente U.O.D. ha disposto che “ …qualora non fossero predisposte varianti al progetto presentato…procederà alla relativa valutazione dell'istanza nel termine di 30 giorni dal ricevimento della nota prot. n. PG/2022/0272431 del 24/05/2022 ”;
d) di ogni altro atto connesso, collegato, presupposto e consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Campania;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 30 ottobre 2025 la dott.ssa AN AB e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La Società ricorrente, con ricorso notificato il 18/03/2023 e depositato in giudizio il 24/03/2023, impugna:
a) il decreto Dirigenziale n. 5 del 16.01.2023 con il quale il Dirigente della UOD Energia, Efficientamento e Risparmio Energetico, Green Economy e Bioeconomia – Direzione Generale Sviluppo Economico e Attività Produttive della G.R.C. ha disposto il rigetto dell'istanza di Autorizzazione Unica, ai sensi dell'art. 12 del D.lgs. n. 387/2003, per la realizzazione del progetto concernente “ la costruzione e l'esercizio di un impianto eolico nei Comuni di GO (Av) e AR (Av) di potenza pari a 45 MW ”;
b) ove e per quanto possa occorrere la nota prot. n. PG/2022/0405191 del 05.08.2022, recante la comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza di Autorizzazione Unica ex art. 12 del D.lgs. n. 387/2003;
c) ove e per quanto possa occorrere la nota prot. n. PG/2022/0320086 del 20.06.2022, nella parte in cui la competente U.O.D. ha disposto che “ …qualora non fossero predisposte varianti al progetto presentato…procederà alla relativa valutazione dell'istanza nel termine di 30 giorni dal ricevimento della nota prot. n. PG/2022/0272431 del 24/05/2022 ”;
d) ogni altro atto connesso, collegato, presupposto e consequenziale.
A sostegno del ricorso deduce le seguenti censure:
I) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DI LEGGE (art. 1-2-3 l. n. 241/90; art. 103, comma 2 del D.l. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27; Decreto Dirigenziale di G.R.C. n. 44 del 12.02.2021; D.M. 10 settembre 2010 n. 219, in uno agli allegati) – ECCESSO DI POTERE (difetto di istruttoria - illogicità manifesta - irragionevolezza - sproporzione - sviamento).
Il 25/10/2023, si è costituita in giudizio la Regione Campania, depositando all’uopo una memoria di costituzione.
Il 29/09/2025, la Società ricorrente ha depositato in giudizio una memoria difensiva, “ al fine di ribadire l’illegittimità del Decreto Dirigenziale n. 5 del 16.01.2023, in uno agli atti presupposti, poiché carente di adeguata motivazione ed istruttoria, nonché affetto da manifesta illogicità, sproporzione e travisamento dei presupposti di fatto ”, chiedendo l’accoglimento del ricorso.
Il 29/09/2025, la Regione Campania ha depositato in giudizio una memoria difensiva, chiedendo di rigettare il ricorso, in quanto infondato in fatto e diritto.
Il 09/10/2025, la Società ricorrente ha depositato in giudizio una memoria di replica alla memoria conclusionale depositata dalla Regione Campania in data 29/09/2025, chiedendo l’accoglimento del ricorso.
Nella pubblica udienza del 30/10/2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
0. - Il ricorso è infondato nel merito e deve essere respinto.
1. - Con un unico pluriarticolato motivo di gravame, la Società ricorrente lamenta la illegittimità del D.D. n. 5 del 16/01/2023, in uno agli atti presupposti, “ poiché carente di adeguata motivazione ed istruttoria, nonché affetto da manifesta illogicità, sproporzione ed irragionevolezza ”.
In particolare, parte ricorrente lamenta che il dirigente della U.O.D. Energia, efficientemente e risparmio energetico, Green Economy e Bioeconomia della Regione Campania, con il menzionato decreto dirigenziale n. 5/2023, che “ pone a base del diniego dell’istanza di Autorizzazione Unica del 27.12.2005 unicamente la circostanza secondo cui la Ecoenergia s.r.l. non avrebbe predisposto la varante progettuale richiesta nel termine di 30 giorni dal ricevimento della nota prot. n. PG/2022/0276198 del 20.06.2022 ”, “ ha provveduto inopinatamente a disporre il rigetto e l’archiviazione dell’istanza di Autorizzazione Unica ex art. 12 del d.lgs. n. 387/2003 relativa al progetto eolico in esame ”, in assenza di una pronuncia espressa in ordine all’istanza di proroga del D.D. di G.R.C. n. 80/2017, ai sensi dell’art. 25, comma 6 del d.lgs. n. 152/2006, allo stato ancora pendente innanzi allo stesso Ente, “ Tanto anche in considerazione del fatto che, proprio in forza di una precisa richiesta di adeguamento del progetto eolico originario effettuata dalla stessa U.O.D., la ricorrente ha attivato la menzionata procedura di proroga e richiesto un diverso posizionamento dei richiamati 5 aerogeneratori ”.
Le predette censure sono infondate.
Occorre, anzitutto, osservare che il provvedimento impugnato è adeguatamente motivato (come da motivazione di seguito riportata), anche per relationem , attraverso il richiamo alla nota prot. n. PG/2022/0405191del 05/08/2022, recante la comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza, e alle note ivi richiamate, tra cui, in particolare, la nota prot. n. PG/2022/0272431 del 24/05/2022, con la quale la P.A. resistente rappresentava le criticità relative ai 5 aerogeneratori autorizzabili (“ Aerogeneratore Z3:
• distanza di circa 362 m da aerogeneratore Esistente (N.C. 16 -1433), interno ellisse 3D-5D;
• distanza di circa 401 m da aerogeneratore Esistente (N.C. 16 – 1432), interno ellisse 3D-5D;
• distanza di circa 120 m da fabbricato, inferiore a 200 m ed alla gittata massima;
• distanza di circa 158 m da fabbricato, inferiore a 200 m ed alla gittata massima;
- Aerogeneratore Z9:
• distanza di circa 150 da strada contrada Piano dell’Olmo, inferiore alla gittata massima;
- Aerogeneratore Z12:
• distanza di circa 99 m da strada contrada Piano dell’Olmo, inferiore a 150 m ed alla gittata massima;
• distanza di circa 285 m da aerogeneratore Esistente IVPC Power 6 Srl (48-36-ZUN01), interno ellisse 3D-5D;
- Aerogeneratore Z13:
• distanza di circa 310 m da aerogeneratore Z14 (stesso progetto), interno ellisse 3D-5D;
- Aerogeneratore Z14:
• distanza di circa 360 m da aerogeneratore Esistente (N.C. 15 – 776), interno ellisse 3D-5D;
• distanza di circa 310 m da aerogeneratore Z13 (stesso progetto), interno ellisse 3D-5D;
E’ stato inoltre segnalato che il tracciato del cavidotto attraversava anche il comune di AN OS BA (AV), non individuato nel titolo del progetto, così come si sono riscontrate delle anomalie nel Piano Particella di Esproprio, in quanto non rilevava la presenza di particelle catastali appartenenti ai comuni di AR (AV) e AN OS BA (AV), mentre erano presenti particelle appartenenti al comune di CO (AV) non attraversato dal cavidotto e distanti alcuni chilometri dall’impianto ”, come si legge nella memoria della Regione Campania del 29/09/2025) e richiedeva alla proponente di relazionare sulle medesime, avendo cura di riportare le soluzioni adottate per superarle:
« ATTESO che
a) con nota del 27.12.2005 la società Ecoenergia S.r.l. … chiedeva il rilascio dell’Autorizzazione Unica, ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003, per la costruzione e all’esercizio di un impianto eolico nei comuni di GO (AV) e AR (AV) di potenza pari a 45 Mw;
b) con Decreto Dirigenziale n. 80 del 01.09.2017 è stato emanato il provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale esprimendo parere favorevole con prescrizioni per 5 aerogeneratori (Z3, Z9, Z12, Z13, Z14) e parere negativo per i rimanenti 10 aerogeneratori;
CONSIDERATO che
a) la Econergia S.r.l. ha riproposto l’istanza sopra richiamata nell’ambito dell’Avviso pubblico approvato con Decreto Dirigenziale n. 265 del 29.07.2021, mediante il quale le imprese che avevano già proposto istanza ex art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003, e per le quali il procedimento autorizzativo non si era perfezionato, potevano manifestare interesse alla prosecuzione del procedimento aggiornando gli elaborati secondo le prescrizioni di cui alla Legge Regionale 29 giugno 2021, n. 5;
b) con nota prot. n. PG/2022/0272431 del 24.05.2022 la scrivente U.O.D. provvedeva a segnalare alla società proponente che l’istanza riproposta nell’ambito dell’Avviso pubblico di cui al Decreto Dirigenziale n. 265/2021 riguardava n. 15 aerogeneratori, inclusi dunque quelli che avevano ricevuto parere VIA negativo, e chiedeva di adeguare il progetto ai soli 5 aerogeneratori autorizzabili nonché alle prescrizioni contenute nel Decreto Dirigenziale n. 80 del 01.09.2017;
c) con la medesima nota si rappresentavano altresì le criticità relative 5 aerogeneratori autorizzabili, e si richiedeva alla proponente di relazionare sulle medesime, avendo cura di riportare le soluzioni adottate per superarle;
d) con nota prot. n. PG/2022/0301568 del 09.06.2022, la Ecoenergia S.r.l. manifestava la volontà di apportare modifiche al progetto de quo al fine di superare le criticità riscontrate, chiedendo per la futura variante la conferma del parere VIA già rilasciato;
e) con nota prot. n. PG/2022/0320086 del 20.06.2022 la scrivente U.O.D. rappresentava di non avere competenze in materia di Valutazione di Impatto Ambientale precisando che, qualora non fossero state predisposte varianti al progetto presentato, avrebbe proceduto alla valutazione dell’istanza nel termine di 30 giorni dal ricevimento della nota prot. n. PG/2022/0276198 del 25.05.2022;
CONSIDERATO altresì che
a) con nota prot. n. PG/2022/0405191del 05/08/2022 si è provveduto a trasmettere alla società proponente la comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza, ai sensi e per gli effetti dell’art. 10-bis della L. n. 241/1990 e ss.mm.ii., richiamando le note sopra citate e rappresentando che le modifiche progettuali richieste non sono state predisposte;
RICHIAMATA la nota prot. n. PG/2022/0405191del 05/08/2022, con la quale sono state rappresentate le valutazioni sopra riportate, ostative al rilascio dell’Autorizzazione Unica; … DECRETA …
1. di rigettare l’istanza di rilascio dell’Autorizzazione Unica, ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003, per la costruzione e all’esercizio di un impianto eolico nei comuni di GO (AV) e AR (AV) di potenza pari a 45 Mw, proposta dalla Ecoenergia S.r.l., … ».
Il provvedimento impugnato ripercorre, dunque, il complesso iter procedimentale e richiama le ragioni ostative indicate nella nota in data 05/08/2022, nella quale, nello specifico, si legge: “ Pertanto, richiamate le su citate note, in considerazione che non sono state predisposte le modifiche progettuali richieste, si comunica, ai sensi dell'art. 10 bis della L.241/1990, che lo scrivente Ufficio intende procedere al rigetto dell'istanza in parola ”.
Ebbene, tutto ciò premesso, le doglianze di parte ricorrente incentrate sulla illegittima archiviazione dell’istanza di Autorizzazione Unica ex art. 12 del d.lgs. n. 387/2003 relativa al progetto eolico in esame, in assenza di una pronuncia espressa in ordine all’istanza di proroga del D.D. di G.R.C. n. 80/2017, ai sensi dell’art. 25, comma 6 del d.lgs. n. 152/2006, (asseritamente) ancora pendente innanzi allo stesso Ente, vanno disattese, in quanto, è dirimente, nella concreta fattispecie di causa, che la menzionata istanza di proroga, invero (come del resto riconosciuto dalla stessa ricorrente, che, a pagina 7 del ricorso, afferma “ Al riguardo, occorre evidenziare che - conformemente a quanto prescritto nel paragrafo 10.1 degli “Indirizzi Operativi e Procedurali per lo svolgimento della Valutazione di Impatto Ambientale in Regione Campania” approvati con delibera di G.R.C. n. 613 del 28.12.2021 - la Ecoenergia s.r.l., in data 09.09.2022, ha trasmesso ai competenti organi regionali l’stanza di proroga, redatta su apposito modello all’uopo predisposto, in uno alla documentazione richiesta ”), è stata presentata (solo) in data 09/09/2022, ossia in data successiva allo spirare del termine di 30 giorni dal ricevimento della nota prot. n. PG/2022/0272431 del 24/05/2022, assegnato dalla U.O.D. Energia della Regione Campania, con nota prot. PG/2022/0320086 del 20/06/2022 (non autonomamente e né tempestivamente impugnata), ai fini dell’adeguamento alle prescritte varianti al progetto.
Né può assumere rilevanza, a sostegno della tesi di parte ricorrente, il richiamo operato nel ricorso introduttivo ad una (precedente) istanza di proroga presentata in data 09/06/2022 dalla società Ecoenergia in uno alla richiesta di variante al progetto (in particolare, si legge a pagina 3 s. del ricorso: “ In riscontro alla nota PG/2022/0272431 del 24.05.2022, la società ricorrente – con nota acquisita al prot. regionale n. 2022.0301568 del 09.06.2022 – ha presentato alla U.O.D. 50.02.03 Energia, Efficientamento e Risparmio Energetico, Green Economy e Bioeconomia della G.R.C. e alla U.O.D. “Tecnico Amministrativo – Valutazioni Ambientali” della G.R.C. una richiesta di variante al progetto eolico originario, in modo da adeguare quest’ultimo “ai soli 5 aerogeneratori autorizzabili e alle prescrizioni contenute nel Decreto Dirigenziale N° 80 del 01.09.2017”, corredata dei relativi elaborati progettuali. … Con la stessa nota del 09.06.2022, la Ecoenergia s.r.l. - correttamente operando - ha chiesto anche la proroga del parere favorevole di compatibilità ambientale integrata con la valutazione di Incidenza, espresso con il D.D. di G.R.C. n. 80/2017, pubblicato in data 11.09.2017 ”), atteso che la U.O.D. Energia della Regione Campania, con la predetta nota prot. PG/2022/0320086 del 20/06/2022 (peraltro, non autonomamente e né tempestivamente impugnata), “ Vista l’istanza presentata da codesta società acquisita al prot. regionale n. 2022.0301568 del 09/06/2022 relativa al quesito in merito ad una variante al progetto presentato e la conferma del parere di VIA per il rilascio dell’autorizzazione unica ai sensi dell’art. 12 D.lgs. n. 387/2003 per la realizzazione di un impianto eolico nel comune di GO e la riproposizione della stessa nell’ambito dell’avviso pubblico di cui al Decreto Dirigenziale n. 265 del 29.07.2021 ”, ha rappresentato di non avere “ competenze in materia di Valutazione di Impatto Ambientale” e che “Il procedimento istaurato dalla società Ecoenergia dovrà adeguarsi alle procedure individuate dalla Staff tecnico Amministrativo Valutazioni Ambientali – 501792 ”.
Né possono essere esaminate da questo Collegio e tantomeno assumere portata dirimente le valutazioni di parte ricorrente in merito alla (asserita) perdurante efficacia del Decreto VIA n. 80/2017 in quanto (in disparte ogni altra considerazione) trattasi di censure svolte (solo) nella memoria di replica del 09/10/2025 non notificata (nella quale si legge “ Dunque, il Decreto VIA n. 80/2017 non ha perso efficacia a seguito dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 104/2017, con la conseguenza che la Regione Campania - contrariamente a quanto rappresentato nella memoria difensiva - avrebbe potuto vagliare la relativa istanza di proroga trasmessa con nota prot. n. 2022.0301568 del 09/06/2022, integrata in data 09.09.2022 ”).
2. - Per tutto quanto innanzi sinteticamente illustrato, il ricorso deve, pertanto, essere respinto.
3. - Le spese del presente giudizio, seguendo la soccombenza ex art. 91 c.p.c., vanno poste a carico della Società ricorrente e liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la Società ricorrente, in persona del legale rappresentante pro tempore , al pagamento delle spese del presente giudizio in favore della Regione Campania, liquidate in complessivi € 2.000,00 (Duemila/00), oltre gli accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 30 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
IA AU AD, Presidente
IA Grazia D'Alterio, Consigliere
AN AB, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AN AB | IA AU AD |
IL SEGRETARIO