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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Enna, sentenza 09/12/2025, n. 1085 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Enna |
| Numero : | 1085 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
Proc. n. 1207/2022 R.G.
IL TRIBUNALE DI ENNA
Il giudice,
Viste le note-preverbale depositate telematicamente dalle parti;
decide la causa come da sentenza contestuale.
Enna, 09 dicembre 2025. REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ENNA
in composizione monocratica, nella persona del Giudice del Lavoro, dott.ssa Daniela Francesca
Balsamo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1207/2022 R.G. Lav. avente ad oggetto: opposizione ad intimazione di pagamento, promossa da
rappr. e difeso dall'avv. S. Brighina;
Parte_1
opponente contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. S. Dolce CP_1
e F. Gramuglia;
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_2
tempore opposti
Avente ad oggetto: opposizione ad intimazione di pagamento.
Conclusioni delle parti: come da note sostitutive d'udienza.
MOTIVI
Con ricorso depositato in data 23.08.2022, parte ricorrente di cui in epigrafe proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 594 2022 90010443 24/000 notificata in data 03-08-2022 con cui l' , per quanto di competenza dell'intestato Tribunale ha richiesto al sig. il CP_1 Parte_1
pagamento di n. 5 cartelle contenete somme assertivamente dovute in esito a contributi I.V.S.
fissi/percentuale sul minimale, somme aggiuntive per omesso versamento e spese di notifica, e nello specifico secondo l'ordine dell'atto impugnato:
a) cartella 59420160000296585000, notificata in data 30-05-2016, anno d'imposta 2015 per la complessiva somma di € 2.451,12 comprensiva di debito originario, interessi di mora e oneri di riscossione;
b) cartella 59420160000748952000, notificata in data 09-12-2016, anno d'imposta 2015 per la complessiva somma di € 2.399,41 comprensiva di debito originario, interessi di mora e oneri di riscossione;
c) cartella 59420160000854080000, notificata in data 11/01/2017, anno d'imposta 2010 per la complessiva somma di € 22.980,58 comprensiva di debito originario, interessi di mora e oneri di riscossione;
d) cartella 59420160000854181000, notificata in data 11/01/2017, anno d'imposta 2016 per la complessiva somma di € 22.738,68 comprensiva di debito originario, interessi di mora e oneri di riscossione;
e) cartella 59420170000650473000, notificata in data 14-12-2017, anno d'imposta 2017 per la complessiva somma di € 24.801,78 comprensiva di debito originario, interessi di mora e oneri di riscossione.
Lamentava la omessa notifica degli atti presupposti, e la prescrizione del credito.
Lamentava che in violazione del cd beneficium excussionis il credito fosse stato azionato nei confronti del legale rappresentante anziché della società, presso la sede legale. Chiedeva che fosse disposto l'annullamento dell'intimazione opposta.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' che resisteva al ricorso, assumendone CP_1
l'infondatezza.
Indi all'udienza odierna trattata ex art 127 ter cpc, a seguito di deposito di note scritte la causa veniva decisa.
*********
L'opponente ha eccepito la inesistenza/nullità della notifica degli atti presupposti partitamente indicati nella intimazione di pagamento avversata.
Invero, l' produce una serie di documenti. CP_1
Eccepisce inoltre ai sensi dell'art. 37, D.L. 18/20, conv. con L.27/20, “1. Sono sospesi i termini
relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione
obbligatoria dovuti dai datoridi lavoro domestico in scadenza nel periodo dal 23 febbraio 2020 al
31 maggio 2020. Non si fa luogo al rimborso dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi
per l'assicurazione obbligatoria già versati. I pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e
dei premi per l'assicurazione obbligatoria, sospesi ai sensi del presente articolo, sono effettuati entro
il 10 giugno 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi.
2. I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui
all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio
2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il
decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”
e che altresì l'art. 11, comma 9, DL 183/20, conv. con L 21/21, ha disposto l'ulteriore sospensione dei termini di prescrizione dei contributi ex art. 3, comma 9, L 335/95 dall'1-1-2021 al 30-6-2021.
Ciò posto, si premetta che tutte le notifiche prodotte sono regolari.
Del resto non vi è specifica contestazione nella prima difesa utile.
Né può condividersi il rilievo circa la supposta violazione dell'art 2304 e 2318 c.c.. Sul punto, per giurisprudenza costante è possibile procedere alla notifica degli atti tributari (e per analogia anche di quelli contenenti richieste contributive) mediante consegna dell'atto al legale rappresentante della società ( come nel caso a mani, in cui le notifiche sono state effettuate presso la residenza del ricorrente, a quest'ultimo, anziché presso la sede legale), anche in mancanza di un previo tentativo di notifica presso la sede dell'ente ( cfr ex multis Cass. ord. 18614 del 30 giugno
2023).
Ne discende la inconferenza del motivo facente leva sulla omessa notifica degli atti presupposti.
Anche l'eccezione di prescrizione è destituita di fondamento ed invero alla data di notifica della intimazione di pagamento, non è maturata la prescrizione quinquennale se si tiene conto dei periodi di sospensione.
Diverso discorso vale per la prima cartella, notificata in data 03.05.2016. In questo caso ed in assenza di validi atti interruttivi è maturata la prescrizione quinquennale alla data di notifica della intimazione di pagamento anche al netto del periodo di sospensione.
Il ricorso va dunque accolto in parte qua.
Le spese di lite vanno compensate in ragione della soccombenza reciproca.
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente pronunciando;
Disattesa ogni contraria istanza difesa ed eccezione;
in parziale accoglimento del ricorso annulla la intimazione di pagamento opposta nella parte relativa alla cartella di pagamento n. 59420160000296585000, confermando per il resto la intimazione di pagamento stessa.
Compensa le spese.
Enna, 9.12.2025. Il giudice del lavoro
IL TRIBUNALE DI ENNA
Il giudice,
Viste le note-preverbale depositate telematicamente dalle parti;
decide la causa come da sentenza contestuale.
Enna, 09 dicembre 2025. REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ENNA
in composizione monocratica, nella persona del Giudice del Lavoro, dott.ssa Daniela Francesca
Balsamo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1207/2022 R.G. Lav. avente ad oggetto: opposizione ad intimazione di pagamento, promossa da
rappr. e difeso dall'avv. S. Brighina;
Parte_1
opponente contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. S. Dolce CP_1
e F. Gramuglia;
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_2
tempore opposti
Avente ad oggetto: opposizione ad intimazione di pagamento.
Conclusioni delle parti: come da note sostitutive d'udienza.
MOTIVI
Con ricorso depositato in data 23.08.2022, parte ricorrente di cui in epigrafe proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 594 2022 90010443 24/000 notificata in data 03-08-2022 con cui l' , per quanto di competenza dell'intestato Tribunale ha richiesto al sig. il CP_1 Parte_1
pagamento di n. 5 cartelle contenete somme assertivamente dovute in esito a contributi I.V.S.
fissi/percentuale sul minimale, somme aggiuntive per omesso versamento e spese di notifica, e nello specifico secondo l'ordine dell'atto impugnato:
a) cartella 59420160000296585000, notificata in data 30-05-2016, anno d'imposta 2015 per la complessiva somma di € 2.451,12 comprensiva di debito originario, interessi di mora e oneri di riscossione;
b) cartella 59420160000748952000, notificata in data 09-12-2016, anno d'imposta 2015 per la complessiva somma di € 2.399,41 comprensiva di debito originario, interessi di mora e oneri di riscossione;
c) cartella 59420160000854080000, notificata in data 11/01/2017, anno d'imposta 2010 per la complessiva somma di € 22.980,58 comprensiva di debito originario, interessi di mora e oneri di riscossione;
d) cartella 59420160000854181000, notificata in data 11/01/2017, anno d'imposta 2016 per la complessiva somma di € 22.738,68 comprensiva di debito originario, interessi di mora e oneri di riscossione;
e) cartella 59420170000650473000, notificata in data 14-12-2017, anno d'imposta 2017 per la complessiva somma di € 24.801,78 comprensiva di debito originario, interessi di mora e oneri di riscossione.
Lamentava la omessa notifica degli atti presupposti, e la prescrizione del credito.
Lamentava che in violazione del cd beneficium excussionis il credito fosse stato azionato nei confronti del legale rappresentante anziché della società, presso la sede legale. Chiedeva che fosse disposto l'annullamento dell'intimazione opposta.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' che resisteva al ricorso, assumendone CP_1
l'infondatezza.
Indi all'udienza odierna trattata ex art 127 ter cpc, a seguito di deposito di note scritte la causa veniva decisa.
*********
L'opponente ha eccepito la inesistenza/nullità della notifica degli atti presupposti partitamente indicati nella intimazione di pagamento avversata.
Invero, l' produce una serie di documenti. CP_1
Eccepisce inoltre ai sensi dell'art. 37, D.L. 18/20, conv. con L.27/20, “1. Sono sospesi i termini
relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione
obbligatoria dovuti dai datoridi lavoro domestico in scadenza nel periodo dal 23 febbraio 2020 al
31 maggio 2020. Non si fa luogo al rimborso dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi
per l'assicurazione obbligatoria già versati. I pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e
dei premi per l'assicurazione obbligatoria, sospesi ai sensi del presente articolo, sono effettuati entro
il 10 giugno 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi.
2. I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui
all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio
2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il
decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”
e che altresì l'art. 11, comma 9, DL 183/20, conv. con L 21/21, ha disposto l'ulteriore sospensione dei termini di prescrizione dei contributi ex art. 3, comma 9, L 335/95 dall'1-1-2021 al 30-6-2021.
Ciò posto, si premetta che tutte le notifiche prodotte sono regolari.
Del resto non vi è specifica contestazione nella prima difesa utile.
Né può condividersi il rilievo circa la supposta violazione dell'art 2304 e 2318 c.c.. Sul punto, per giurisprudenza costante è possibile procedere alla notifica degli atti tributari (e per analogia anche di quelli contenenti richieste contributive) mediante consegna dell'atto al legale rappresentante della società ( come nel caso a mani, in cui le notifiche sono state effettuate presso la residenza del ricorrente, a quest'ultimo, anziché presso la sede legale), anche in mancanza di un previo tentativo di notifica presso la sede dell'ente ( cfr ex multis Cass. ord. 18614 del 30 giugno
2023).
Ne discende la inconferenza del motivo facente leva sulla omessa notifica degli atti presupposti.
Anche l'eccezione di prescrizione è destituita di fondamento ed invero alla data di notifica della intimazione di pagamento, non è maturata la prescrizione quinquennale se si tiene conto dei periodi di sospensione.
Diverso discorso vale per la prima cartella, notificata in data 03.05.2016. In questo caso ed in assenza di validi atti interruttivi è maturata la prescrizione quinquennale alla data di notifica della intimazione di pagamento anche al netto del periodo di sospensione.
Il ricorso va dunque accolto in parte qua.
Le spese di lite vanno compensate in ragione della soccombenza reciproca.
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente pronunciando;
Disattesa ogni contraria istanza difesa ed eccezione;
in parziale accoglimento del ricorso annulla la intimazione di pagamento opposta nella parte relativa alla cartella di pagamento n. 59420160000296585000, confermando per il resto la intimazione di pagamento stessa.
Compensa le spese.
Enna, 9.12.2025. Il giudice del lavoro