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Articolo 5 della Legge 11 marzo 2025, n. 38
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Legge 11 marzo 2025, n. 38
Articolo 5 della Legge 11 marzo 2025, n. 38
Versione
30 marzo 2025
Art. 5. Entrata in vigore 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Entrata in vigore il 30 marzo 2025
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