Sentenza 28 marzo 2024
Accoglimento
Sentenza 29 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 29/12/2025, n. 10363 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 10363 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 10363/2025REG.PROV.COLL.
N. 04666/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4666 del 2024, proposto dalla società Nausicaa S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avv. ti Andrea Sticchi Damiani e Giuseppe Carlomagno con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia, e domicilio fisico eletto presso lo studio dell’avv. Sticchi Damiani, in Roma, via Beccaria 88;
contro
i Ministeri della cultura e dell'ambiente e della sicurezza energetica e le Soprintendenze archeologia belle arti e paesaggio della Basilicata, e delle Province di Barletta- Andria- Trani e Foggia, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi 12;
la Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA e VAS e la Regione Basilicata, non costituite in giudizio;
nei confronti
della società IL S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Andrea Fantappié', FR Lilli e Fabio Massimo Pellicano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia;
della società Giglio Energy S.r.l., non costituitasi in giudizio;
per l’annullamento ovvero la riforma
della sentenza T.a.r. Basilicata, sez. I, 28 marzo 2024 n.172, che ha respinto il ricorso n. 432/2023 R.G. integrato da motivi aggiunti proposto per l’annullamento dei seguenti atti, concernenti l’impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile eolica denominato “Impianto Gaudiano” della potenza di 72,6 MW e le opere e infrastrutture connesse, da realizzarsi nei Comuni di Montemilone e Venosa (PZ), di cui all’istanza 14 aprile 2021 prot. /MATTM/38602 presentata dalla Nausicaa S.r.l. per il rilascio contestuale della valutazione positiva di impatto ambientale- VIA e degli ulteriori titoli abilitativi ambientali richiesti:
(ricorso principale)
a) del parere 12 giugno 2023 n.473, notificato con nota 5 luglio 2023, con cui la Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale – VIA e VAS presso il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica ha espresso parere di compatibilità ambientale negativo sul progetto;
e degli atti presupposti, in particolare:
b) del parere negativo 30 giugno 2022 prot. n.24465 del Ministero della cultura;
c) della nota 21 gennaio 2022 prot. n.2059 della Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per la Regione Basilicata;
d) della nota 7 giugno 2022 prot. n.6326 della Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per la Provincia di Barletta- Andria -Trani;
e) della nota 20 giugno 2022 prot. n.23242 della Direzione generale archeologia del predetto Ministero;
f) della nota 6 aprile 2023 prot. n.54655 dell’Ufficio pianificazione territoriale e paesaggio della Regione Basilicata;
(motivi aggiunti, depositati il giorno 11 dicembre 2023)
g) del provvedimento 2 ottobre 2023 n.453, comunicato con nota del successivo 12 ottobre 2023 prot.n.162738, con cui il Direttore generale valutazioni ambientali del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica ha espresso giudizio negativo di compatibilità ambientale sull’impianto stesso;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle parti suindicate;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 ottobre 2025 il Cons. FR AM IS e viste le conclusioni delle parti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La ricorrente appellante, impresa attiva nel settore della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, intende realizzare nei Comuni di Venosa e di Montemilone un impianto eolico denominato “Impianto Gaudiano”, della potenza complessiva di 72,6 MW, costituito da undici turbine eoliche, denominate da WTG1 a WTG11, ciascuna dotata di un rotore del diametro di 155 m per un’altezza al mozzo di 122,5 m e una potenza unitaria fino a 6,1 MW, dalla stazione di trasformazione e dalle opere complementari (cfr. doc. 1 ricorrente I grado, parere Commissione VIA-VAS, p. 3 del file e doc. 2 ricorrente I grado, parere Ministero della cultura, p.8 per le caratteristiche tecniche dei rotori) e in questa sede impugna il diniego di rilascio della necessaria positiva valutazione di impatto ambientale – VIA.
2. Si riassumono i fatti di causa, non controversi quanto al dato storico.
2.1 Per interventi di questo tipo, ovvero “ impianti eolici per la produzione di energia elettrica sulla terraferma con potenza complessiva superiore a 30 MW ”, è prevista, com’è noto, la VIA di competenza statale ai sensi dell’art. 7 bis e dell’allegato 2 alla parte II del d.lgs. 3 aprile 2006 n.152.
2.2 La società ha presentato il giorno 8 aprile 2021 la relativa domanda, ricevuta il successivo 14 aprile 2021 al prot. n.38602 (cfr. doc. 1 in appello amministrazione, foliario 12 febbraio 2025, p. 3 quarto paragrafo), al competente Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, per richiedere la VIA e contestualmente l’autorizzazione paesaggistica e l’autorizzazione culturale ai sensi degli artt. 146 e 21 del d. lgs. 22 gennaio 2004 n.42, l’autorizzazione riguardante il vincolo idrogeologico ai sensi del R.D. 30 dicembre 1923 n. 3267 ed il parere di compatibilità con il Piano di assetto idrogeologico- PAI (cfr. doc. 1 ricorrente I grado, cit. pp. 3-4).
2.3 Su questa domanda, si è registrato un primo ampio ed articolato parere 30 giugno 2022 prot. n.24465 (doc. 2 ricorrente I grado), emesso in senso sfavorevole dal Ministero della cultura, nei termini ora riassunti (cfr. anche la sentenza impugnata, pp. 4-12).
2.3.1 Il Ministero ha premesso che ai sensi della lettera b) § 3.1 dell’allegato IV - “Elementi per il corretto inserimento nel paesaggio e nel territorio degli impianti eolici ” delle linee guida nazionali per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, approvate con D.M. 10 settembre 2010, vi è l’obbligo di effettuare una “ ricognizione dei centri abitati e dei beni culturali e paesaggistici riconosciuti come tali ai sensi del d. lgs. 42/2004, distanti in linea d’aria non meno di 50 volte l’altezza massima del più vicino aerogeneratore, documentando fotograficamente l’interferenza con le nuove strutture ” ed ha quindi esposto gli esiti di questa ricognizione, che ha effettuato.
2.3.2 Nell’area di 10 km di raggio così determinata il Ministero ha innanzitutto constatato che vi ricadono: A) una serie di beni paesaggistici, ovvero. A1) il lago Toppo di Francia, distante 3 km dagli aerogeneratori nn. 1, e 9 e tutelato ai sensi della lettera b) dell’art. 142 d. lgs. 42/2004; A2) i seguenti 17 corsi d’acqua, tutelati ai sensi della lettera c): vallone delle Castagne o Lucito distante 180 m. dall’aerogeneratore n. 5, 250 m. dall’aerogeneratore n. 6 e 300 m. dall’aerogeneratore n. 10; vallone La Grotta di Matone o Masone, distante 160 m. dall’aerogeneratore n. 2 e 200 m. dall’aerogeneratore n. 1; vallone Occhiatello dei Briganti e della Castagna, distante 300 m. dall’aerogeneratore n. 1, 320 m. dall’aerogeneratore n. 5, 400 m. dall’aerogeneratore n. 4 e 470 m. dall’aerogeneratore n. 3; vallone Cormita distante 900 m. dall’aerogeneratore n. 1 e 1,3 km. dall’aerogeneratore n.3; vallone Esca e S. Nicola distante 3,5 km. dagli aerogeneratori nn. 5 e 6; vallone Melito distante 4 km. dagli aerogeneratori nn. 5 e 6; vallone S. Stefano distante 2,3 km. dall’aerogeneratore n. 1 e 3,8 km. dall’aerogeneratore n. 3; vallone Gavitelle Colombano e Mastraddico distante 3 km. dall’aerogeneratore n. 1; vallone Lampeggiano e Noci Servale distante 3 km. dall’aerogeneratore n. 9; fiume Ofanto distante 8,5 km. dall’aerogeneratore n. 7; fosso Cugnariello e fontana dell’Arena distante 4 km. dall’aerogeneratore n. 9; vallone Chiatraguarnieri distante 4,7 km. dall’aerogeneratore n. 9; ruscello Carpellotto e vallone Cupa distante 7,5 km. dall’aerogeneratore n. 9; fiumara di Venosa e Matinella distante 6,7 km. dall’aerogeneratore n.1; vallone S. Domenica distante 7 km. dall’aerogeneratore n. 1; valle della Bagnara distante 8 km. dall’aerogeneratore n. 1; e vallone Il Reale distante 9 km. dall’aerogeneratore n. 1; A3) le seguenti tre aree boscate tutelate ai sensi della lettera g): formazioni igrofile distanti 600 m. dall’aerogeneratore n. 6; querceti mesofili e meso-termofili distanti 200/300 m. dagli aerogeneratori nn. 2, 8 e 9; boschi di pini mediterranei, distanti 250 m. dall’aerogeneratore n. 10.
2.3.3 Nella stessa area, il Ministero ha constatato poi la presenza di 22 zone di interesse archeologico, tutelate ai sensi della lettera m): Posta Scioscia, distante 2,7 km. dagli aerogeneratori nn. 2, 7 e 8, 3,1 km. dall’aerogeneratore n. 9 e 4,5 km. dagli aerogeneratori nn. 4, 5, 6 e 10; Foragine, distante 6,8 km. dall’aerogeneratore n. 9 e 7,5 km. dagli aerogeneratori nn. 1 e 2; Finocchiaro 1, distante 8,5 km. dagli aerogeneratori 1 e 9; Finocchiaro 2, distante 8,3 km. dall’aerogeneratore n. 9 e 8,4 km. dall’aerogeneratore n. 1; Loreto/Notarchirico, distante 7 km. dall’aerogeneratore n. 1; Mangiaguadagno, distante 8,7 km. dall’aerogeneratore n. 1; Tufarello, distante 8,4 km. dall’aerogeneratore n. 1; Matinelle, distante 9 km. dall’aerogeneratore n. 1; Maddalena o Catacombe, distante 9 km. dall’aerogeneratore n. 1; Carrozze, distante 8 km. dall’aerogeneratore n. 9 e 9 km. dagli aerogeneratori nn. 1 e 2; Gravetta, distante 8 km. dall’aerogeneratore n. 9 e 8,5 km. dall’aerogeneratore n. 2; Cimitero, distante 8,7 km. dall’aerogeneratore n. 9 e 9,5 km. dagli aerogeneratori nn. 1 e 2; Regio Tratturello Stornara-Montemilone, distante 1 km. dagli aerogeneratori nn. 2 e 8, 1,5 km. dall’aerogeneratore n. 5, 2 km. dagli aerogeneratori nn. 6 e 8, e 2,5 km. dall’aerogeneratore n. 7; Regio Tratturello Lavello-Minervino, distante 2,7 km. dall’aerogeneratore n. 7 e 3 km. dagli aerogeneratori nn. 2 e 8; Regio Tratturello Venosa-Ofanto, distante 3 km. dall’aerogeneratore n. 1, 3,8 km. dall’aerogeneratore n. 2, 4,5 km. dagli aerogeneratori nn. 3, 8 e 9 e 5 km. dall’aerogeneratore n. 7; Regio Tratturello Lampeggiano. distante 6 km. dagli aerogeneratori 2 e 9; Regio Tratturello Vallecupa-Alvano, distante 7,5 km. dagli aerogeneratori 2 e 9; Regio Tratturello Rendina-Canosa, distante 8 km. dagli aerogeneratori nn. 2 e 9; Regio Tratturello Melfi-Castellaneta, distante 5 km. dall’aerogeneratore n. 1; Regio Tratturello Canosa-Monteserico-Palmira, distante 4,5 km. dagli aerogeneratori 10 e 11 e 5 km. dagli aerogeneratori nn. 5 e 6; Regio Tratturello Notarchirico, distante 9 km. dall’aerogeneratore n. 10; e Tratturo di Scaccia, distante 9 km. dall’aerogeneratore n. 9.
2.3.4 Il Ministero ha poi constatato che nella zona, oltre ai centri storici di Montemilone, Venosa e Lavello, si trovano undici beni di interesse culturale ai sensi degli artt. 10 e 45 del d. lgs. 42/2004, ovvero Masseria Torre di Quinto di Montemilone, distante 2,5 km. dall’aerogeneratore n. 6, 2,7 km. dall’aerogeneratore n. 5, 3,5 km. dagli aerogeneratori nn. 10 e 11 e 3,6 km. dall’aerogeneratore n. 4; Masseria Il Casone di Venosa distante 1,7 km. dall’aerogeneratore n. 1, 2 km. dall’aerogeneratore n. 9, 2,8 km. dall’aerogeneratore n. 2, 3 km. dall’aerogeneratore n. 3 e 3,5 km. dall’aerogeneratore n. 4; Masseria Saraceno-Quaranta di Venosa distante 4,3 km. dall’aerogeneratore n. 9 e 4,5 km. dall’aerogeneratore n. 1; Masseria Matinella-Veltri di Venosa distante 6,5 km. dall’aerogeneratore n. 1; Masseria Trentangeli di Venosa distante 7,5 km. dall’aerogeneratore n. 1; Stazione Ferroviaria di Venosa-Maschito distante 9 km. dall’aerogeneratore n. 1; Masseria Iannuzzo di Lavello distante 4,5 km. dall’aerogeneratore n. 9 e 5 km. dall’aerogeneratore n. 1; Masseria di IU Fortunato di Lavello distante 4,5 km. dall’aerogeneratore n. 2, 4,6 km. dall’aerogeneratore n. 8 e 4,7 km. dall’aerogeneratore n. 7; Masseria Bosco delle Rose di Lavello distante 5,5 km. dall’aerogeneratore n. 9, 6 km. dall’aerogeneratore n. 1 e 6,3 km. dall’aerogeneratore n. 2; Masseria Marchesa di Lavello distante 6,5 km. dall’aerogeneratore n. 9 e 7 km. dall’aerogeneratore n. 2; e Masseria Finocchiaro di Lavello distante 7,8 km. dall’aerogeneratore n. 9 e 8,5 km. dagli aerogeneratori nn. 1 e 2.
2.3.5 Il Ministero ha poi rilevato come dagli elaborati grafici e dalla relazione paesistica risulterebbe che l’impianto sarebbe “quasi interamente visibile dal territorio comunale di Montemilone, da gran parte dei territori comunali di Lavello, Venosa e Palazzo San Gervasio e da parte del territorio dei Comuni pugliesi di Murge e Spinazzola” (sentenza impugnata, p. 7 secondo paragrafo dal basso).
2.3.6 Sul punto specifico della visibilità, il Ministero ha infatti rilevato che in base ai fotoinserimenti agli atti del progetto l’impianto sarebbe in particolare visibile: 1) per tutti gli 11 aerogeneratori: 1A) dai limiti urbani dei Comuni di Montemilone e di Minervino Murge; 1B) dalla località Lamalunga; 1C) dal Regio Tratturello Stornara-Montemilone; 1D) dal Regio Tratturello Melfi-Castellaneta; 1E) dal sito archeologico Loreto/Notarchirico di Venosa; 1F) dal Castello Svevo di Palazzo San Gervasio; 1G) e dalle Strade Provinciali nn. 21, 24, 77 e 78; 2) per 8 aerogeneratori: 2A) dalla Strada Statale n. 93; 2B) dalla Strada Provinciale n. 18; 2C) dalla Strada Provinciale Montemilone-Venosa; 2D) dal bene culturale Masseria Saraceno-Quaranta di Venosa; E) e dal bene culturale Masseria Iannuzzo di Lavello; 3) per 7 aerogeneratori dal sito archeologico Regio Tratturello Rendina-Canosa e dal bene cultuale Masseria Il Casone di Venosa; 4) per tutto l’impianto: 4A) dai siti archeologici Foragine, Finocchiaro 1, Finocchiaro 2, Mangiaguadagno, Tufarello, Matinelle, Maddalena o Catacombe, Carrozze, Cimitero, Regio Tratturello Lavello-Minervino, Regio Tratturello Venosa-Ofanto, Regio Tratturello Lampeggiano, Regio Tratturello Vallecupa-Alvano, Regio Tratturello Canosa-Monteserico-Palmira, Regio Tratturello Notarchirico e Tratturo di Scaccia; 4B) dai beni culturali Masseria Torre di Quinto di Montemilone, Masseria Matinella-Veltri di Venosa, Masseria Trentangeli di Venosa, Masseria Marchesa di Lavello e Masseria Finocchiaro di Lavello; 4C) dal lago Toppo di Francia e del Lampeggiano e dai corsi d’acqua vallone delle Castagne o Lucito, vallone Occhiatello dei Briganti e della Castagna, vallone Cormita, vallone Esca e S. Nicola, vallone Melito, vallone S. Stefano, vallone Gavitelle Colombano e Mastraddico, vallone Lampeggiano e Noci Servale, fiume Ofanto, fosso Cugnariello e fontana dell’Arena, vallone Chiatraguarnieri, Carpellotto e vallone Cupa, fiumara di Venosa e Matinella, vallone S. Domenica, valle della Bagnara e vallone Il Reale.
2.3.7 Il Ministero ha poi rilevato che comunque dal progetto mancherebbe una serie di fotoinserimenti, ritenuti necessari: 1) dai punti panoramici e di belvedere dislocati nei centri abitati di Montemilone, Lavello e Venosa; 2) dai beni culturali Masseria Torre di Quinto di Montemilone, Masseria Matinella-Veltri di Venosa, Masseria Trentangeli di Venosa, Masseria Marchesa di Lavello, Masseria Finocchiaro di Lavello, Masseria Il Casone di Venosa, Masseria Saraceno-Quaranta di Venosa e Masseria Iannuzzo di Lavello.
2.3.8 Il Ministero ha ancora osservato che, anche prescindendo dagli impianti minieolici, la stessa zona, caratterizzata da un paesaggio in prevalenza rurale, sarebbe interessata da numerose altre iniziative del genere: A) vi erano stati realizzati quattro parchi eolici, aventi rispettivamente: nel Comune di Lavello A1) 12 aerogeneratori per una potenza complessiva di 39,6 MW; A2) 7 aerogeneratori per una potenza complessiva di 14 MW; A3) 7 aerogeneratori per una potenza complessiva di 14 MW; A4) 17 aerogeneratori pari ad una potenza complessiva di 34 MW nel Comune di Palazzo San Gervasio; B) vi erano stati autorizzati tre ulteriori parchi eolici, aventi rispettivamente: B1) 20 aerogeneratori per una potenza complessiva di 60 MW nel Comune di Montemilone. Si tratta in particolare, come si vedrà, del parco eolico della IL S.r.l. controinteressata in questo processo, assentito dalla Regione Basilicata con deliberazione della Giunta 14 novembre 2013 n.1469 di VIA positiva e con determinazione 7 maggio 2014 n.263 di autorizzazione; B2) 5 aerogeneratori per una potenza complessiva di 18 MW nel Comune di Montemilone; B3) 9 aerogeneratori per una potenza complessiva di 38,9 MW nei Comuni di Venosa e Maschito; C) erano in corso di autorizzazione altri cinque parchi eolici, le cui istanze erano state presentate: C1) il 7 agosto 2020 nel Comune di Venosa; C2) il 7 settembre 2020 nei Comuni di Venosa e Montemilone; C3) il 23 settembre 2020 nei Comuni di Venosa e Montemilone; C4) il 16 dicembre 2020 nel Comune di Montemilone; 5) dalla il 2 marzo 2021 nel Comune di Montemilone. Quest’ultimo è l’impianto di pertinenza della Giglio Energy S.r.l. di cui pure si dirà.
2.3.9 Tutto ciò posto, il Ministero conclude in senso negativo in quanto, per la presenza dei predetti dodici impianti eolici, già realizzati, già autorizzati o in corso di autorizzazione, realizzare anche il progetto per cui è causa genererebbe “ un effetto selva, insostenibile sul piano della compatibilità paesaggistica ”, e specifica che: “ la presenza di altri impianti eolici nel medesimo territorio non può di per sé costituire un avallo alla costruzione di nuovi impianti ” e che un eccessivo affollamento di aerogeneratori muterebbe “ irrimediabilmente la percezione visiva di un paesaggio archeologico che ancora conserva caratteristiche antiche ”, tenuto conto della “ notevole altezza ” degli undici aerogeneratori proposti, che diventerebbero “ attrattori visivamente dominanti del paesaggio, che finiscono per predominare sulle altre caratteristiche del contesto paesaggistico ” in modo da inficiare “ iniziative di valorizzazione futura del territorio ”, come lo sviluppo del turismo eco-compatibile che fa centro sulla “ filiera paesaggio-natura-agricoltura-cultura ” (doc. 2 ricorrente I grado, pp. 25. 28 e 29).
2.4 Sulla domanda si è poi espressa la Regione Basilicata, con il parere 6 aprile 2023 prot. n.54655 (doc. 3 ricorrente I grado), anch’esso negativo, se pure solo in parte, dato che è favorevole per gli aerogeneratori WTG 1, 3-6, 10 e 11 contrario invece per i restanti, “ in quanto una loro realizzazione contribuirebbe ad accentuare l’impatto negativo sul territorio ”.
2.5 Sulla domanda stessa, si è infine espressa la Commissione tecnica di verifica VIA-VAS con il parere 12 giugno 2023 n.473 (doc. 1 ricorrente I grado), anch’esso di segno negativo, per le ragioni ora riassunte.
2.5.1 In primo luogo, la Commissione ha ritenuto che “ la documentazione progettuale e la sintesi non tecnica fornisce una descrizione generica del progetto, comprensiva della sua localizzazione e della viabilità di accesso al sito di progetto ” e che “ il livello di trattazione dei possibili impatti ambientali sugli effetti diretti ed indiretti, secondari, cumulativi, a breve, medio e lungo termine, permanenti e temporanei, positivi e negativi del progetto, non è adeguatamente analizzato, valutato e supportato alla sua importanza ai fini della decisione relativa all’autorizzazione ” (doc. 1 ricorso I grado, p. 25).
2.5.2 Più in particolare, la Commissione ha ritenuto che “ non vengono valutati adeguatamente gli impatti cumulativi sull’ambiente derivanti dal cumulo con altri progetti esistenti e/o approvati di impianti di produzione energia da fonti rinnovabili presenti nell’area (impianti in esercizio, impianti per i quali è stata rilasciata l’autorizzazione unica, impianti per i quali è in corso il procedimento di autorizzazione unica, impianti per i quali è stato rilasciato il provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA e/o di valutazione di impatto ambientale, impianti per i quali il procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA e/o valutazione di impatto ambientale è in corso), nonostante le importanti presenze faunistiche rilevate nei monitoraggi e l’attrattività per la componente del vicino invaso del Locone ” ( ibidem ).
2.5.3 Il riferimento è in particolare a due precedenti pronunce di compatibilità ambientale adottate dalla stessa Commissione, ovvero la proroga di efficacia della VIA rilasciata il giorno 8 maggio 2020 alla IL S.r.l., per la già menzionata alla realizzazione in Comune di Montemilone di un parco eolico di 20 aerogeneratori, per una potenza complessiva di 60 MW e il decreto 12 marzo 2021 di VIA positiva rilasciato alla pure già ricordata Giglio Energy S.r.l. per la realizzazione nello stesso Comune di Montemilone di un altro parco eolico, composto da 10 aerogeneratori di per una potenza complessiva di 45 MW (cfr. doc. 1 ricorso I grado p. 15 e doc. 2 controinteressata in I grado, decreto VIA regionale 14 novembre 2013 n.1469 citato sopra, ove le caratteristiche dell’impianto della IL).
2.5.4 Infine, la Commissione ritiene che “ le verifiche effettuate in relazione alla documentazione presentata ed in base ai contenuti dello Studio di Impatto Ambientale, come previsti dall’art. 22 d. lgs. 152/2006 e dall’Allegato VII alla Parte Seconda del d. lgs. 152/2006, mostrano una sostanziale inadeguatezza sia quanto al profilo descrittivo, sia quanto al profilo dell’analisi degli impatti, specie con riferimento ai profili degli aspetti del Piano preliminare di utilizzo delle terre e rocce da scavo, redatto in base ad una normativa da tempo abrogata ”.
2.6 Contro questo parere negativo e contro gli atti ulteriori indicati in epigrafe, la società ha proposto il ricorso principale di I grado, deducendo in particolare che l’impianto di pertinenza della IL S.r.l. sarebbe stato un “impianto fantasma” (ricorso, p. 16 in fine) in quanto autorizzato, ma mai realizzato, sì che non se ne sarebbe dovuto tener conto.
2.7 Con provvedimento 2 ottobre 2023 n.453 (doc. 20 ricorrente I grado), il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministero della cultura ha infine emesso giudizio di compatibilità ambientale negativo, richiamando in motivazione tutti i pareri sin qui riassunti, e in particolare i pareri del Ministero della cultura e della Commissione VIA, che allega quali propria parte integrante.
2.8 Contro questo decreto, la società ha proposto i motivi aggiunti di I grado.
3. Con la sentenza meglio indicata in epigrafe, il T.a.r. ha respinto sia il ricorso principale, sia i motivi aggiunti. In motivazione, ha ritenuto che il diniego impugnato costituisse un atto plurimotivato, ovvero fondato, come è noto, su più ordini di ragioni indipendenti fra loro e ciascuna idonea a sorreggerlo, ha ritenuto infondato il motivo rivolto contro una di queste ragioni giustificative, quello concernente la produzione di un non ammissibile “effetto selva” nella zona interessata e quindi non ha esaminato i restanti motivi dedotti.
4. Come si aggiunge per completezza, con decreto 23 luglio 2024 n.240 (doc. 1 in appello amministrazioni nel foliario 12 febbraio 2025), il Ministero dell’ambiente ha emesso provvedimento unico ambientale negativo, respingendo quindi definitivamente l’originaria istanza. Contro questo provvedimento, la società ha proposto il ricorso di I grado T.a.r. Basilicata n.463/2024 R.G., che consta pendente e sospeso in attesa dell’esito di questo giudizio.
5. Contro la sentenza di cui sopra, la società ha poi proposto impugnazione, con appello che contiene quattro motivi, di riproposizione dei corrispondenti motivi di I grado e di critica alla sentenza impugnata nella parte in cui essa non li ha accolti, come segue.
5.1 Con il primo di essi, alle pp. 7-13 dell’atto, deduce sostanzialmente eccesso di potere per illogicità e sostiene che la decisione del Giudice di I grado sarebbe appunto illogica in quanto l’area interessata dall’impianto sarebbe “ qualificata come idonea per l’installazione di impianti FER (in base sia alle Linee Guida nazionali di cui al D.M. 10.9.2010 sia in base alla disciplina regionale applicabile), così come documentato dagli elaborati di progetto nonché confermato anche dalla stessa Commissione tecnica VIA ” (doc. 1 ricorrente in I grado, p. 13), sarebbe “ priva di puntuali vincoli paesaggistici e archeologici ” e si troverebbe “ all’interno di quello che, in più occasioni, è stato riconosciuto dalle Amministrazioni preposte quale “ polo energetico nazionale ”, proprio in virtù delle concrete caratteristiche morfologiche dei luoghi e per la pressoché totale assenza di attività umane e/o turismo ” (p. 8 dell’atto).
5.2 Con il secondo motivo, alle pp. 13-18 dell’atto deduce propriamente violazione del d. lgs. 152/2006, all. VII alla seconda parte, comma 4 lettera e), nella parte in cui prevede che la valutazione degli impatti cumulativi si faccia con riferimento ai soli progetti “ esistenti e/o approvati ”.
5.2.1 A dire della parte appellante, in primo luogo l’amministrazione avrebbe preso in considerazione progetti non rilevanti: i parchi eolici di cui sopra al § 2.3.8 A4), 17 aerogeneratori pari ad una potenza complessiva di 34 MW nel Comune di Palazzo San Gervasio e al § 2.3.8 B3), 9 aerogeneratori per una potenza complessiva di 38,9 MW nei Comuni di Venosa e Maschito sarebbero in realtà al di fuori dell’area vasta da considerare e come si è detto il parco eolico della IL sarebbe un “impianto fantasma” che non potrebbe più essere realizzato. Inoltre, sempre a dire della parte appellante, sarebbero non rilevanti anche i progetti di cui alla procedura ID_5955, di pertinenza della Giglio Energy, che sarebbe solo proposto, e quelli i progetti di cui alle procedure ID_5579 (Millek s.r.l.) e ID_5136 (Cogein s.r.l.), iniziative per le quali sarebbe stato espresso parere negativo e che dunque difficilmente potrebbero costituire un valido termine di paragone. La parte sostiene poi che “ tutti i progetti indicati distano da 700 mt a 4,4 Km dal Progetto Gaudiano ossia ben oltre i limiti distanziali previsti dal PIEAR, funzionali proprio a prevenire il -paventato ma invero insussistente- “effetto selva ” (p. 15 dell’atto).
5.2.2 Inoltre, ancora a dire della parte appellante, l’eventuale aggravamento dell’effetto selva avrebbe un valore marginale ove si tratti di un’area già incisa da altre iniziative similari (p. 16 dell’atto).
5.3 Con il terzo motivo, alle pp. 18 -23 dell’atto, deduce propriamente la violazione degli artt. 10 bis e 1 comma 2 bis della l. 7 agosto 1990 n.241, rispettivamente in tema di partecipazione procedimentale e di cd dissenso costruttivo, per cui l’amministrazione, in base al principio di leale collaborazione, dovrebbe prima di pronunciare un diniego proporre una soluzione alternativa.
5.3.1 Sul primo punto, la parte appellante critica la decisione del Giudice di I grado, secondo la quale il comma 10 bis dell’art. 6 d. lgs. 152/2006, aggiunto dall’art. 25, lett. b), n. 2 del d.l. n. 77/2021 convertito nella l. n. 108/2021 ed entrato in vigore l’1.6.2021, ha stabilito che ai procedimenti di VIA non si applica l’art. 10 bis della 241/1990 (motivazione, p. 16).
5.3.2 A dire della parte stessa, in ogni caso se l’amministrazione la avesse coinvolta, in applicazione di pretesi principi generali, “ nell’ambito di un doveroso contraddittorio procedimentale, prima di decretare il diniego di VIA, la Società avrebbe avuto la possibilità di evidenziare l’inconferenza -e comunque l’infondatezza sia in fatto che in diritto- dei rilievi opposti e ritenuti ostativi alla espressione di un -conclusivo-giudizio positivo di compatibilità ambientale ” (p. 22 dell’atto).
5.3.3 Sul secondo punto, il Giudice di I grado ha escluso la possibilità di un dissenso costruttivo nel caso di specie osservando (motivazione, p. 17 e ss.) che la mole degli elementi ostativi al progetto era effettivamente troppo ingente.
5.4 Con il quarto motivo, alle pp. 23-35 dell’atto, ripropone due motivi assorbiti con i quali contesta in via ulteriore rispettivamente il parere della Commissione VIA (pp. 23-28 dell’atto) e il parere del Ministero della cultura (pp. 28-35 dell’atto).
6. Hanno resistito le amministrazioni statali, con atto 11 giugno e memoria 7 ottobre 2024 e la controinteressata IL S.r.l. con atto 20 giugno 2024, ed hanno chiesto che l’appello sia respinto. In particolare le amministrazioni hanno dedotto che i motivi di appello sarebbero inammissibili in quanto volti a censurare, in modo non consentito, le scelte tecniche di merito dell’amministrazione, le quali nel caso di specie non presenterebbero il carattere abnorme ovvero illogico che le rende sindacabili dal Giudice amministrativo di legittimità; hanno comunque difeso la motivazione della sentenza impugnata, evidenziando comunque che il diniego è fondato non solo sulla problematica degli impatti cumulativi, ma anche sugli altri profili valorizzati dal provvedimento.
7. Con memoria 29 agosto e replica 10 settembre 2025 per l’appellante e con memoria 1 settembre e replica 10 settembre 2025 per la controinteressata appellata, queste parti hanno poi precisato e ribadito le rispettive posizioni. In particolare, la IL (memoria 1 settembre 2025 p. 4) ha dedotto che il proprio non va considerato un “impianto fantasma”, in quanto essa è effettivamente intenzionata a realizzarlo ed ha già tempestivamente chiesto la proroga della VIA rilasciatale, proroga che il Ministero dell’ambiente con nota 14 marzo 2025 (doc. prodotto in appello 21 luglio 2025) ha ritenuto tempestiva, avviando contestualmente, visto il parere negativo del Ministero della cultura, la procedura di cui all’art. 5 comma 2 lettera c) bis della l. 23 agosto 1988 n.400 per sollecitare la decisione finale da parte del Consiglio dei Ministri.
8. Alla pubblica udienza del giorno 2 ottobre 2025, la Sezione ha trattenuto il ricorso in decisione.
9. L’appello è fondato e va accolto, ai sensi e nei limiti di quanto segue.
10. È necessaria una premessa in fatto.
10.1 Ad avviso di questo Collegio, la natura del diniego impugnato va chiarita precisando quanto afferma in proposito il Giudice di I grado, che lo qualifica come atto plurimotivato. A semplice lettura del diniego e dei pareri che esso presuppone, si riscontra infatti che la ragione fondamentale per cui la valutazione di impatto è stata negativa è il presunto “effetto selva”, ovvero la presunta eccessiva concentrazione di impianti similari nella zona interessata.
10.2 Ciò è vero anche per la presunta interferenza con la fauna locale che, come si è detto sopra al § 2.5.2, è fatta discendere dagli “ impatti cumulativi ”. In proposito, si precisa che si fa riferimento, in particolare, alle “ conclusioni ” del parere della Commissione VIA (doc. 1 ricorso I grado, cit. ultima pagina), perché secondo ogni logica le conclusioni stesse esprimono le ragioni che l’organo, fra i molti argomenti trattati, ha inteso porre a base della sua decisione.
10.3 L’unico punto della motivazione del diniego che invece assume consistenza autonoma, in quanto non è collegato al problema degli impatti cumulativi, è quello contenuto sempre nelle conclusioni del parere della Commissione VIA relativo “ ai profili degli aspetti del Piano preliminare di utilizzo delle terre e rocce da scavo, redatto in base a una normativa da tempo abrogata ” (doc. 1 ricorso I grado, cit.), profili dei quali si dirà oltre.
11. Tanto premesso, è ammissibile e fondato il primo motivo dedotto, che censura il difetto di motivazione del provvedimento impugnato e dei pareri negativi che esso presuppone.
11.1 Questo Collegio senz’altro condivide la costante giurisprudenza di questo Consiglio, richiamata anche dalla difesa delle amministrazioni statali, secondo la quale il giudizio di compatibilità ambientale è connotato da “ profili particolarmente intensi di discrezionalità amministrativa sul piano dell'apprezzamento degli interessi pubblici in rilievo e della loro ponderazione rispetto all'interesse dell'esecuzione dell'opera ” e pertanto è giudizio sindacabile dal giudice amministrativo di legittimità nei soli casi di manifesta illogicità, travisamento dei fatti, ovvero istruttoria assente o inadeguata, anche perché si tratta non di un mero atto tecnico di gestione ma di un “ provvedimento espressione di una vera e propria funzione di indirizzo politico - amministrativo con particolare riferimento al corretto uso del territorio ” e al bilanciamento della molteplicità dei contrapposti interessi pubblici e privati coinvolti: così per tutte C.d.S. sez. IV 19 giugno 2025 n.5281 e 2 gennaio 2019 n.16, entrambe fra l’altro relative a parchi eolici. Nondimeno, applicando questi principi al caso concreto, il Collegio ritiene che nella specie la discrezionalità sia stata esercitata in modo non corretto.
11.2 Occorre partire dal dato di fatto in sé non controverso secondo il quale l’impianto per cui è causa va a localizzarsi in un’area che si può definire “grigia”, in quanto anzitutto non è vincolata ai sensi del d. lgs. 42/2004 e poi non rientra allo stato né nelle “ aree idonee ” né nelle “ aree inidonee ” ai sensi del d. lgs. 199/2021. Ciò risulta, in particolare, dal parere 30 giugno 2022 (doc. 2 ricorso I grado, cit.) del Ministero della cultura, che fa un lungo e dettagliato elenco di beni culturali che si trovano nelle vicinanze, ma non ne indica alcuno direttamente interessato dall’intervento. È per questa ragione quindi, secondo ogni logica, che la Commissione VIA (doc. 1 ricorso I grado, cit. p.13 fine del § 4.2) afferma: “ gli aerogeneratori ricadono in aree idonee per l’installazione di impianti FER ”. Sempre a questo proposito, il rilievo della parte appellante (p. 8 dell’atto, decimo rigo dal basso e sopra § 5.1) per cui l’area costituirebbe una sorta di “ polo energetico ” non deriva da alcuna qualificazione normativa nota, ma risponde nondimeno a un dato sociologico, data la presenza nella zona di una pluralità di impianti.
11.3 A fronte di tutto ciò, nel momento in cui ci si trova di fronte ad un’area “grigia” nel senso esposto, nella quale l’installazione di impianti eolici è proficua e vi è lo spazio fisico per installarne altri, è contraddittorio impedirlo esclusivamente sulla base del prodursi di un presunto “effetto selva” a causa della “visibilità” degli impianti nel paesaggio. Infatti, delle due l’una: o ad una più approfondita analisi risulta che lo spazio fisico per il nuovo impianto in realtà non c’è per ragioni tecniche, che vanno allora precisate, oppure risulta illogico richiamarsi a due caratteristiche – la visibilità e il concentrarsi di molti rotori – che sono essenziali ed ineliminabili per qualunque impianto della tipologia in esame, tenuto soprattutto conto del fatto che nel caso di specie la “visibilità” del paesaggio è già fortemente impattata da altri impianti preesistenti.
Nel caso di specie, pertanto, appare del tutto insufficiente – pur nell’ampio spazio discrezionale dell’amministrazione sopra evidenziato – il generico richiamo a un presunto “effetto selva” su un paesaggio che è già connotato dalla “visibilità” di altri impianti dello stesso tipo (e, anzi, tale caratteristica risulterebbe in ipotesi una ragione per concentrare qui, e non altrove, impianti analoghi), ma risulta invece necessaria una motivazione specifica, in concreto, sul possibile pregiudizio alle matrici ambientali indicate nella direttiva V.I.A..
12. L’accoglimento del primo motivo, cui consegue la necessità di riesaminare in via generale l’affare alla luce dell’indicazione data, comporta l’assorbimento del secondo motivo, che riguarda un aspetto particolare della fattispecie, nonché del terzo, che riguarda un aspetto procedimentale.
13. Il quarto motivo, anch’esso relativo ad aspetti particolari, va invece dichiarato assorbito nella parte in cui riguarda aspetti collegati alla questione degli impatti cumulativi; va esaminato nel merito per la restante, relativa al piano di utilizzo delle rocce da scavo, e sotto questo profilo risulta anch’esso fondato. A fronte delle deduzioni della parte appellante (pp. 25-26), non specificamente contestate, secondo le quali il Piano era presente e adeguato (cfr. anche doc. 1 ricorso I grado, cit. a p. 4), non si comprende quali ne fossero le carenze imputabili all’essersi la parte riferita a norme abrogate, considerando anche (doc. 1 ricorso I grado, cit. p. 23 § 6) che il riferimento a quest’ultime non è esclusivo. Infatti, come risulta a lettura, la parte privata ha dichiarato “che il “ p iano di utilizzo e caratterizzazione ambientale ” dei “ materiali da scavo ” è stato redatto in conformità del Decreto del Presidente della Repubblica del 13 giugno 2017 n°120 ”, ovvero in conformità alla norma vigente, mentre è successivo il riferimento a quella abrogata, ovvero “ agli Allegati 1, 2 e 4 del D.M. 161/2012, all’Allegato 5 - Titolo V - Parte IV del D. Lgs. 152/2006 ”. Ciò in mancanza di più specifica indicazione delle effettive carenze del piano presentato, che potrà essere ovviamente data in sede di riesame dell’affare da parte dell’amministrazione, deve secondo logica ritenersi frutto di semplice refuso.
14. L’appello va quindi accolto e per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, va accolto il ricorso di I grado e vanno annullati gli atti con esso impugnati, precisamente il provvedimento 2 ottobre 2023 n.453, del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, impugnato con i motivi aggiunti, che esprime l’esito finale negativo, nonché i pareri 12 giugno 2023 n.473, della Commissione VIA e 30 giugno 2022 prot. n.24465 del Ministero della cultura, che sono atti endoprocedimentali, ma in quanto negativi assumono nel caso di specie autonoma attitudine lesiva, perché idonei a provocare l’arresto del procedimento. Solo per chiarezza, si precisa che l’effetto di annullamento non si estende agli ulteriori atti impugnati di cui in epigrafe, che sono invece atti endoprocedimentali veri e propri e appaiono impugnati solo per scrupolo di difesa. Nel riesaminare l’affare, le amministrazioni dovranno allora tener conto di quanto affermato dal collegio, a fini conformativi, al § 11.3, in tema di presunto “effetto selva” e di visibilità, e al § 13, per quanto concerne l’utilizzo delle rocce da scavo.
15. La novità e complessità delle questioni decise, sulle quali non si registra ancora un orientamento giurisprudenziale consolidato, è giusto motivo per compensare per intero fra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull’appello come in epigrafe proposto (ricorso n.4666/2024 R.G.), lo accoglie e, in riforma della sentenza impugnata, accoglie il ricorso di I grado (T.a.r. Basilicata, n. 432/2023 R.G.) e per l’effetto annulla il provvedimento 2 ottobre 2023 n.453 del Direttore generale valutazioni ambientali del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, il parere 12 giugno 2023 n.473, della Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale – VIA e VAS e il parere 30 giugno 2022 prot. n.24465 del Ministero della cultura.
Spese dell’intero giudizio compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 2 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
IG RB, Presidente
FR AM IS, Consigliere, Estensore
Michele Conforti, Consigliere
Luca Monteferrante, Consigliere
Rosario Carrano, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| FR AM IS | IG RB |
IL SEGRETARIO