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Sentenza 1 febbraio 2024
Sentenza 1 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 01/02/2024, n. 225 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 225 |
| Data del deposito : | 1 febbraio 2024 |
Testo completo
N. 4150/2023 1/F
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Velletri
Sezione Prima Civile
in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Guglielmo Garri Presidente Relatore
dott. Marco Valecchi Giudice
dott.ssa Prisca Picalarga Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al numero di V.G. 4150/2023
avente ad oggetto: adozione maggiorenne promossa da nato a [...] il [...] (CF e la Sig. Parte_1 C.F._1 [...] nata ad [...] il [...] (CF ), residenti in AN ed ivi Parte_2 C.F._2 elettivamente domiciliati in viale Mencacci 3 presso lo studio dell'Avv.Serena D'Acunzo (CF
) che li rappresenta e difende giusta delega in calce al ricorso su foglio C.F._3 separato. L'Avv. D'Acunzo dichiara di voler ricevere le comunicazioni al fax n.06-9845157 o alla pec Email_1
PARTE ATTRICE RICORRENTE
Nei confronti di
CP_1
E con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
1 CONCLUSIONI
Come rassegnate all'udienza del 31/01/2024.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 291 e segg. c.c. gli odierni istanti manifestavano la volontà di procedere all'adozione di deducendo: CP_1
•che i ricorrenti intendono adottare il Sig. nato ad [...] il [...] (CF CP_1
) e residente in [...] int.9 C.F._4
•che i ricorrenti hanno compiuto rispettivamente 66 anni e 62 anni e superano di oltre diciotto quelli dell'adottando che ha compiuto 32 anni;
•che gli stessi non hanno figli
•che entrambi i genitori dell'adottando sono deceduti: la madre in data Controparte_2
23.04.1996 ed il padre in data 29.07.1999 Persona_1
•che l'istante è il fratello della defunta madre Parte_1 Controparte_2 dell'adottando
•che a seguito della morte della madre il Sig. (ed i suoi fratelli) in data 22.11.1996 CP_1 sono stati affidati ai ricorrenti dal tribunale dei minori di e successivamente il giudice CP_1
Tutelare di Velletri (Sez. distaccata di AN) in data 26.02.2000 ha nominato gli istanti quali tutore e protutore dell'adottando allora minorenne
•che gli adottanti e l'adottando hanno vissuto da allora come una famiglia ed anche al raggiungimento della maggiore età il Sig. ha continuato a vivere coi Sig.ri CP_1
e Parte_1 CP_3
•che pertanto i ricorrenti hanno rappresentato per l'adottando le figure genitoriali venute a mancare quando lo stesso era ancora un minore
•che quindi sussiste già di fatto un rapporto assimilabile a quello tra genitori e figlio, tra i ricorrenti e l'adottando, al quale le parti vogliono riconoscere valenza giuridica
•che l'adottando non ha figli, non è mai stato sposato né mai adottato
Sentite le parti la causa era decisa collegialmente in data 31/1/2024.
L'adozione di un maggiorenne (Art. 291–314 del Codice Civile) è un provvedimento nato per consentire a chi non abbia una discendenza legittima di crearne una adottiva, tramandando il proprio cognome e creando così anche rapporti di natura successoria. Chi viene adottato acquista uno status assimilabile, ma non coincidente, a quello di un figlio legittimo.
L'adottato assume il cognome di chi lo adotta e lo antepone al proprio. Oltre al cognome l'adottato acquista anche i diritti successori, con una posizione che è assimilata a quella di un figlio
2 concepito durante un matrimonio, entrando quindi nell'asse ereditario sia in relazione alla quota di legittima che in relazione alle successioni legittime.
L'art. 291 cod. civ. prevede che l'adozione è consentita a coloro i quali non hanno discendenti, hanno compiuto gli anni trentacinque e superano di almeno diciotto anni l'età di colui che intendono adottare.
Inoltre, gli artt. 296 e 297 cod. civ. richiedono il consenso dell'adottante e dell'adottando, nonché l'assenso dei genitori dell'adottando e del coniuge dell'adottante e dell'adottando, se coniugati e non legalmente separati.
L'art. 297 citato stabilisce altresì che il tribunale può parimenti pronunziare l'adozione quando è impossibile ottenere l'assenso per incapacità o irreperibilità delle persone chiamate ad esprimerlo.
Sulla scorta di tali presupposti il tribunale verifica se tutte le condizioni di legge sono state adempiute e se l'adozione conviene all'adottando ai sensi dell'art. 312 cod. civ..
Sussistono i presupposti previsti dall'art. 291 e segg. cod. civ. ai fini dell'adozione, non avendo l'adottante discendenti ed avendo lo stesso compiuto 35 anni di età e superando di almeno
18 anni l'età dell'adottando.
All'udienza del 31 gennaio 2024 gli adottanti e l'adottanda hanno prestato il necessario consenso, mentre i genitori biologici non hanno prestato il consenso essendo entrambi deceduti, per cui è da ritenersi integrato il presupposto di cui al 2° comma dell'art. 297 c.c.. Sia gli adottanti che l'adottando hanno dichiarato il consenso a che il sig. mantenga il proprio cognome di CP_1 origine.
Ritenuta pertanto la convenienza dell'adozione la domanda di adozione merita accoglimento.
Ritenuto di dover accogliere la domanda subordinata di posposizione del cognome del solo adottante sig. , atteso che l'attribuzione del cognome dell'adottante ai sensi Parte_1 dell'art. 299 c.c. ha la funzione di conferire veste giuridico/formale all'atto di adozione;
ritenuto altresì che l'intervento della Corte Costituzionale relativamente all'ampio potere discrezionale di anteposizione o postposizione del cognome dell'adottante non ha eliminato la norma predetta che prescrive l'aggiunta del cognome dell'adottante.
La particolare natura del procedimento che prescinde da una vera e propria soccombenza, determina l'irripetibilità delle spese legali anticipate dal ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Dichiara l'adozione di nato a [...] in data [...]da parte del CP_1
Sig. nato a [...] [...] e , nata a [...] in Parte_1 CP_1 Parte_3 data 02/10/1961 disponendo che l'adottando mantenga il cognome originario posponendo il
3 cognome .; manda alla cancelleria per le formalità di cui all'art. 314 c.c. e per Parte_1 ogni altro adempimento;
dichiara irripetibili le spese di causa.
Così deciso dal Tribunale Ordinario di Velletri, riunito in camera di consiglio in data
31/1/2024.
IL PRESIDENTE EST.
dott. Guglielmo Garri
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Velletri
Sezione Prima Civile
in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Guglielmo Garri Presidente Relatore
dott. Marco Valecchi Giudice
dott.ssa Prisca Picalarga Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al numero di V.G. 4150/2023
avente ad oggetto: adozione maggiorenne promossa da nato a [...] il [...] (CF e la Sig. Parte_1 C.F._1 [...] nata ad [...] il [...] (CF ), residenti in AN ed ivi Parte_2 C.F._2 elettivamente domiciliati in viale Mencacci 3 presso lo studio dell'Avv.Serena D'Acunzo (CF
) che li rappresenta e difende giusta delega in calce al ricorso su foglio C.F._3 separato. L'Avv. D'Acunzo dichiara di voler ricevere le comunicazioni al fax n.06-9845157 o alla pec Email_1
PARTE ATTRICE RICORRENTE
Nei confronti di
CP_1
E con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
1 CONCLUSIONI
Come rassegnate all'udienza del 31/01/2024.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 291 e segg. c.c. gli odierni istanti manifestavano la volontà di procedere all'adozione di deducendo: CP_1
•che i ricorrenti intendono adottare il Sig. nato ad [...] il [...] (CF CP_1
) e residente in [...] int.9 C.F._4
•che i ricorrenti hanno compiuto rispettivamente 66 anni e 62 anni e superano di oltre diciotto quelli dell'adottando che ha compiuto 32 anni;
•che gli stessi non hanno figli
•che entrambi i genitori dell'adottando sono deceduti: la madre in data Controparte_2
23.04.1996 ed il padre in data 29.07.1999 Persona_1
•che l'istante è il fratello della defunta madre Parte_1 Controparte_2 dell'adottando
•che a seguito della morte della madre il Sig. (ed i suoi fratelli) in data 22.11.1996 CP_1 sono stati affidati ai ricorrenti dal tribunale dei minori di e successivamente il giudice CP_1
Tutelare di Velletri (Sez. distaccata di AN) in data 26.02.2000 ha nominato gli istanti quali tutore e protutore dell'adottando allora minorenne
•che gli adottanti e l'adottando hanno vissuto da allora come una famiglia ed anche al raggiungimento della maggiore età il Sig. ha continuato a vivere coi Sig.ri CP_1
e Parte_1 CP_3
•che pertanto i ricorrenti hanno rappresentato per l'adottando le figure genitoriali venute a mancare quando lo stesso era ancora un minore
•che quindi sussiste già di fatto un rapporto assimilabile a quello tra genitori e figlio, tra i ricorrenti e l'adottando, al quale le parti vogliono riconoscere valenza giuridica
•che l'adottando non ha figli, non è mai stato sposato né mai adottato
Sentite le parti la causa era decisa collegialmente in data 31/1/2024.
L'adozione di un maggiorenne (Art. 291–314 del Codice Civile) è un provvedimento nato per consentire a chi non abbia una discendenza legittima di crearne una adottiva, tramandando il proprio cognome e creando così anche rapporti di natura successoria. Chi viene adottato acquista uno status assimilabile, ma non coincidente, a quello di un figlio legittimo.
L'adottato assume il cognome di chi lo adotta e lo antepone al proprio. Oltre al cognome l'adottato acquista anche i diritti successori, con una posizione che è assimilata a quella di un figlio
2 concepito durante un matrimonio, entrando quindi nell'asse ereditario sia in relazione alla quota di legittima che in relazione alle successioni legittime.
L'art. 291 cod. civ. prevede che l'adozione è consentita a coloro i quali non hanno discendenti, hanno compiuto gli anni trentacinque e superano di almeno diciotto anni l'età di colui che intendono adottare.
Inoltre, gli artt. 296 e 297 cod. civ. richiedono il consenso dell'adottante e dell'adottando, nonché l'assenso dei genitori dell'adottando e del coniuge dell'adottante e dell'adottando, se coniugati e non legalmente separati.
L'art. 297 citato stabilisce altresì che il tribunale può parimenti pronunziare l'adozione quando è impossibile ottenere l'assenso per incapacità o irreperibilità delle persone chiamate ad esprimerlo.
Sulla scorta di tali presupposti il tribunale verifica se tutte le condizioni di legge sono state adempiute e se l'adozione conviene all'adottando ai sensi dell'art. 312 cod. civ..
Sussistono i presupposti previsti dall'art. 291 e segg. cod. civ. ai fini dell'adozione, non avendo l'adottante discendenti ed avendo lo stesso compiuto 35 anni di età e superando di almeno
18 anni l'età dell'adottando.
All'udienza del 31 gennaio 2024 gli adottanti e l'adottanda hanno prestato il necessario consenso, mentre i genitori biologici non hanno prestato il consenso essendo entrambi deceduti, per cui è da ritenersi integrato il presupposto di cui al 2° comma dell'art. 297 c.c.. Sia gli adottanti che l'adottando hanno dichiarato il consenso a che il sig. mantenga il proprio cognome di CP_1 origine.
Ritenuta pertanto la convenienza dell'adozione la domanda di adozione merita accoglimento.
Ritenuto di dover accogliere la domanda subordinata di posposizione del cognome del solo adottante sig. , atteso che l'attribuzione del cognome dell'adottante ai sensi Parte_1 dell'art. 299 c.c. ha la funzione di conferire veste giuridico/formale all'atto di adozione;
ritenuto altresì che l'intervento della Corte Costituzionale relativamente all'ampio potere discrezionale di anteposizione o postposizione del cognome dell'adottante non ha eliminato la norma predetta che prescrive l'aggiunta del cognome dell'adottante.
La particolare natura del procedimento che prescinde da una vera e propria soccombenza, determina l'irripetibilità delle spese legali anticipate dal ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Dichiara l'adozione di nato a [...] in data [...]da parte del CP_1
Sig. nato a [...] [...] e , nata a [...] in Parte_1 CP_1 Parte_3 data 02/10/1961 disponendo che l'adottando mantenga il cognome originario posponendo il
3 cognome .; manda alla cancelleria per le formalità di cui all'art. 314 c.c. e per Parte_1 ogni altro adempimento;
dichiara irripetibili le spese di causa.
Così deciso dal Tribunale Ordinario di Velletri, riunito in camera di consiglio in data
31/1/2024.
IL PRESIDENTE EST.
dott. Guglielmo Garri
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