Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Perugia, sez. I, sentenza 08/01/2025, n. 13 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Perugia |
| Numero : | 13 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00013/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00131/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' IA
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 131 del 2023, proposto da
CE BI, rappresentato e difeso dall'avvocato Caterina Marra, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, Centro Direzionale G1;
contro
Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Perugia, domiciliataria ex lege in Perugia, via degli Offici, 14;
per l'ottemperanza
del giudicato formatosi sul decreto della Corte d'Appello di Perugia n. 168 del 25.1.2017
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2024 la dott.ssa Elena Daniele e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso in epigrafe è stata chiesta l’ottemperanza del decreto della Corte d’Appello di Perugia n. 168 del 25 gennaio 2017, di riparazione del danno da ritardo giudiziario ai sensi della l. n. 89 del 2001, con il quale il Ministero della Giustizia è stato condannato al pagamento in favore del Sig. CE BI della somma di € 1.250,00, oltre interessi legali dal giorno della domanda giudiziale al saldo. Con lo stesso decreto, il Ministero è stato condannato altresì al rimborso delle spese di lite, liquidate in € 405,00 a titolo di compenso professionale, oltre al rimborso forfettario nella misura del 15% del compenso, CAP e IVA come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario, avvocato Alfonso Luigi Marra.
2. Nel ricorso introduttivo è stata altresì spiegata domanda di refusione delle spese legali della presente fase di giudizio in favore del procuratore costituito avvocato Caterina Marra, dichiaratasi antistataria.
3. Il Ministero della Giustizia si è costituito in giudizio e, con memoria del 19 aprile 2024, ha chiesto la riunione del presente procedimento con quello rubricato al n. 268/18, avente ad oggetto l’esecuzione del medesimo decreto.
4. In data 25 aprile 2024 la parte ricorrente ha significato che il ricorso n. 268/18 è già stato definito con sentenza n. 86 del 20 febbraio 2019 di questo Tribunale, ed ha invece chiesto la riunione del ricorso in epigrafe al successivo n. 620/2023, avente anch’esso ad oggetto analoga pretesa creditoria nascente dal medesimo decreto della Corte d’Appello di Perugia. Con ordinanza n. 476 del 6 giugno 2024 il giudizio è stato rinviato alla successiva udienza del 17 dicembre per essere deciso unitamente al ricorso n. 620/23.
5. Con memoria del 6 dicembre 2024 il Ministero ha eccepito l’abuso del processo ad opera della parte ricorrente, perché per il medesimo titolo giudiziale sono stati azionati diversi giudizi, e all’uopo ha chiesto la compensazione delle spese legali.
6. La causa è stata trattenuta in decisione all’udienza in camera di consiglio del 17 dicembre 2024.
7. Preliminarmente deve essere osservato che il presente giudizio non può essere riunito a quello rubricato sub 620/23, in quanto trattasi delle distinte domande di esecuzione di due diversi decreti riguardanti soggetti non coincidenti.
Nel merito si osserva che la pronuncia della Corte di Appello di Perugia risulta passata in giudicato, come da certificazione del suddetto ufficio giudiziario in data 30 ottobre 2017; la parte ricorrente ha provveduto alla rituale notifica all’Amministrazione del medesimo provvedimento il 15 ottobre 2018. Risulta, inoltre, regolarmente inviata la dichiarazione di cui all’art. 5- sexies della legge n. 89/2001 in data 3 marzo 2022.
8. Ciò premesso, il Collegio rammenta che:
- il giudizio d’ottemperanza è limitato alla stretta esecuzione del giudicato del quale si chiede l’attuazione ed esula dal suo ambito la cognizione di qualsiasi altra domanda, comunque correlata al giudicato stesso;
- l’ottemperanza è esperibile indipendentemente da ogni disposizione concernente l’esecuzione civile, attesa la diversità ontologica delle due azioni;
- l’esecuzione dell’ordine del Giudice costituisce un inderogabile dovere d’ufficio per l’Amministrazione cui l’ordine è rivolto nonché per i suoi rappresentanti e funzionari.
9. Fatta tale doverosa premessa, il Collegio osserva che la domanda di esecuzione del decreto della Corte di Appello spiegata dal ricorrente è meritevole di accoglimento sia in riferimento al pagamento della somma riconosciuta a titolo di danno non patrimoniale nonché quanto alla contestuale istanza di nomina di un commissario ad acta .
10. Alla stregua di quanto esposto, questo Tribunale dispone che il Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore , provveda entro il termine di 90 giorni dalla notifica o dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza, al pagamento delle somme di cui sopra in favore di parte ricorrente.
Al riguardo, si precisa che il debito per i diritti e gli onorari liquidati nel decreto da eseguire è un’obbligazione pecuniaria (art. 1224 cod. civ.), con la conseguenza che:
- il ritardo nel pagamento produce automaticamente gli interessi legali;
- la corresponsione di questi ultimi soddisfa ogni pretesa da ritardo.
Si osserva altresì che detti interessi dovranno essere calcolati dal giorno della notifica del decreto di cui trattasi, connotandosi la notifica come costituzione in mora del debitore (art. 1219 cod. civ.).
11. Per il caso di inadempienza, il Tribunale nomina sin d’ora commissario ad acta il Dirigente responsabile dell’Ufficio I della Direzione Affari Giuridici e Legali del Dipartimento per gli Affari di Giustizia del Ministero soccombente.
12. Il commissario cosi designato provvederà a:
a - prelevare le somme da qualsiasi capitolo di spesa del Ministero competente al pagamento, ovvero, in caso di incapienza, da qualsiasi altro capitolo di spesa dello Stato, scelto a sua discrezione secondo il criterio di buona amministrazione;
b - utilizzare se necessario anche i fondi fuori bilancio;
c - utilizzare in alternativa, sempre a sua scelta, l’istituto del pagamento in conto sospeso.
13. Il commissario terminerà la sua opera, salvo proroghe da richiedersi a questo Tribunale, entro il termine di 90 giorni dalla richiesta che la parte interessata gli presenterà dopo che sia decorso inutilmente il termine di 90 giorni di cui al precedente paragrafo 10.
14. Con riguardo alla richiesta di compensazione delle spese legali, la stessa non può essere accolta perché il medesimo decreto riguardante diversi ricorrenti è stato azionato con due distinti giudizi di esecuzione, ma a distanza di circa 5 anni l’uno dall’altro, così da non poter configurare, almeno in astratto, alcun abuso del processo. Le spese del presente giudizio seguono quindi la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, tenuto conto del carattere seriale e del non elevato livello di complessità della causa.
Per il pagamento delle spese del giudizio il commissario provvederà analogamente a quanto indicato nel paragrafo 12.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'IA (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, ordina gli adempimenti di cui in motivazione.
Le spese del presente giudizio, poste a carico del Ministero della Giustizia, sono liquidate in 500,00 (cinquecento/00) euro, oltre agli oneri ed accessori di legge ed alle eventuali ulteriori spese che dovessero rendersi necessarie, con distrazione in favore del difensore antistatario avvocato Caterina Marra.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2024 con l'intervento dei magistrati:
Pierfrancesco Ungari, Presidente
Floriana Venera Di Mauro, Consigliere
Elena Daniele, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Elena Daniele | Pierfrancesco Ungari |
IL SEGRETARIO