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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 18/12/2025, n. 6650 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 6650 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUARTA SEZIONE CIVILE
composta dai seguenti Magistrati:
dott. SE De Tullio Presidente dott. Massimo Sensale Consigliere dott. Luigi Mancini Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al numero 1684 del ruolo generale dell'anno 2022 vertente tra
(c.f. ), difeso dagli avv.ti Andrea Catapano e Luigi Parte_1 C.F._1
Miranda, giusta procura in atti
Appellante
E
(c.f ), (c.f. ), CP_1 C.F._2 CP_2 C.F._3
(c.f. ) - nella qualità di chiamati all'eredità di CP_3 C.F._4 Persona_1
(c.f. ) -, difesi dall'avv. Gennaro Carrino, giusta procura in atti C.F._5
Appellati
E
(c.f. (c.f. Controparte_4 C.F._6 Controparte_5
), (c.f. - nella qualità di genitore C.F._7 CP_6 C.F._8 di e -, eredi di - Persona_2 Persona_3 Persona_1
Appellati contumaci nonché (per cessione di azienda da parte di ), (c.f. CP_7 Controparte_8
, partita IVA ), difeso dall'avv. Luigi Greco, giusta procura in atti P.IVA_1 P.IVA_2
Appellata
FATTI DI CAUSA
1.Con atto di citazione regolarmente notificato, evocava in giudizio, Parte_1 innanzi al Tribunale di Nola, e la al fine di accertare Persona_1 Controparte_9
l'esclusiva responsabilità del conducente dell'autovettura Fiat Punto tg AP582FM per l'evento lesivo occorsogli in data 21.11.2011, alle ore 13.30 circa, alla Via Coppellarielli in
SA SE IA e, conseguentemente, ottenere la condanna in solido dei convenuti al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, subiti in ragione del predetto evento.
L'attore assumeva che, nelle riferite circostanze di tempo e di luogo, mentre si trovava su di una scala posizionata lungo la strada pubblica ed era intento a potare una pianta ricadente nella sua proprietà, veniva urtato da un'autovettura Fiat Punto tg AP582FM durante una manovra di retromarcia.
A seguito dell'urto, l'attore cadeva al suolo e, pertanto, veniva trasportato al Pronto Soccorso del presidio ospedaliero di Sarno “Martiri di Villa Malta”.
Di conseguenza, provvedeva ad inoltrare a mezzo raccomandata alla Parte_1 società – con cui risultava essere assicurato il veicolo Fiat Punto di Controparte_9 proprietà di – lettera di messa in mora, volta ad ottenere il risarcimento dei Persona_1 danni patiti.
Non avendo avuto riscontro positivo, adiva l'autorità giudiziaria e dava Parte_1 avvio al giudizio innanzi al Tribunale di Nola.
2. Si costituiva la società assicurativa contestando tutto quanto dedotto CP_9 con l'atto di citazione e chiedendo il rigetto della domanda risarcitoria, in quanto la dinamica dei fatti non sarebbe stata provata in modo chiaro e preciso e, soprattutto, perché l'attore non avrebbe fornito la prova in ordine al nesso di causalità tra le lesioni subite e l'evento, in pregio a quanto disposto dall'art. 2967 c.c.
Inoltre, la compagnia assicurativa faceva rilevare che lo stesso presunto responsabile del sinistro, ossia il conducente della Fiat Punto tg AP582FM (padre di CP_1 Per_1
), dichiarava di non aver investito nessuno e, anzi, sporgeva querela presso il
[...] Comando dei Carabinieri di Palma Campania al fine di disconoscere il sinistro addebitatogli.
Aggiungeva, poi, la convenuta che anche qualora la domanda risarcitoria fosse stata accolta, il Tribunale avrebbe dovuto, in ogni caso, valutare la corresponsabilità di
[...]
nella causazione dell'evento in questione, ai sensi dell'art. 1227 c.c. Parte_1
3.Il convenuto , proprietario dell'autovettura Fiat Punto AP582FM non si Persona_1 costituiva in giudizio.
4.Precisate le domande e formulate le richieste istruttorie, il giudice di primo grado disponeva l'ammissione della prova testimoniale.
Nominava, altresì, consulente tecnico di ufficio – nella persona della dott.ssa Persona_4
– al fine di valutare le effettive lesioni subite da a seguito dell'asserito Parte_1 evento lesivo.
Il c.t.u. portava a termine l'incarico ricevuto accertando che “l'evento traumatico, così come descritto negli atti di causa, riportato dettagliatamente nell'anamnesi infortunistica, attiene ad un trauma per caduta da scala in seguito ad urto da parte di automobile, così come descritto dalla parte attorea. In particolare, il periziando ha riportato frattura vertebrale con sequele dettagliatamente descritte nell'anamnesi infortunistica. Il nesso di causalità è soddisfatto”.
, a seguito di tale evento lesivo, come constatato dal consulente tecnico Parte_1 di ufficio, riportava un'inabilità temporanea assoluta valutata in giorni 60 e un'inabilità temporanea parziale, mediamente valutabile al 75% in ulteriori giorni 90, al 50% in ulteriori
90 giorni.
Veniva accertato, quindi, un danno biologico nella misura del 52%.
5.Terminata la fase istruttoria, depositate le comparse conclusionali e le memorie di replica, il Tribunale di Nola pronunciava sentenza n. 472, pubblicata il 9.3.2022, con cui rigettava la domanda risarcitoria formulata da e compensava le spese di Parte_1 lite. Le spese occorse per l'espletamento della disposta consulenza tecnica, venivano, invece, poste definitivamente a carico dell'attore.
A fondamento della sentenza di rigetto, il giudice di primo grado poneva il mancato assolvimento dell'onere probatorio gravante sull'attore.
Come specificato nella motivazione della sentenza n. 472/2022, il Tribunale rilevava
“l'esistenza di gravi incongruenze che minano alla radice l'attendibilità della deposizione testimoniale resa dalla cognata dell'attore e dall'altro teste escusso”, affermando, altresì, che dalla loro testimonianza non vi sarebbero stati abbastanza elementi tali da reputare provata la dinamica del sinistro come dedotto con l'atto di citazione.
Osservava, altresì, il Tribunale di Nola che, qualora l'attore fosse stato realmente investito, nel cadere dalla scala sulla quale si trovava, avrebbe dovuto necessariamente riportare contusioni ed escoriazioni, ma dalla deposizione testimoniale era emerso che il danneggiato non fosse sanguinante.
Ulteriore elemento posto a sostegno del rigetto della domanda sarebbe da rinvenirsi nell'omesso deposito, agli atti di causa, del certificato del Pronto Soccorso, così come sarebbe stato omesso il deposito della certificazione dell'avvenuto soccorso ad opera del
118.
Infine, il giudice di primo grado attribuiva positivo rilievo, ai fini della decisione, anche alla querela sporta dal conducente del veicolo Fiat Punto tg AP582FM, con la quale vi sarebbe stato un disconoscimento del sinistro.
Del resto, ad ostacolare una pronuncia di accoglimento vi sarebbero stati anche i molti dubbi
– rimasti insoluti a seguito dell'istruttoria – in ordine alla eventuale pericolosità ed imprudenza dell'attore, sotto il profilo dell'eventuale corresponsabilità.
Il rigetto della domanda unitamente alle scarne difese della società assicurativa costituita avrebbero reso opportuna la compensazione delle spese processuali.
6.Avverso la riferita sentenza n. 472/2022 del Tribunale di Nola, ha Parte_1 proposto appello.
Con il primo motivo, deduce la nullità della sentenza per assenza del Parte_1 numero identificativo e della coccarda di certificazione della firma digitale, così come sottolinea la mancanza del timbro del cancelliere certificante l'avvenuto deposito della sentenza e, di conseguenza, ne lamenta la credibilità e la validità.
Nel merito, il secondo motivo di appello è diretto a censurare l'erronea valutazione delle prove testimoniali da parte del giudice di prime cure.
Quest'ultimo, invero, avrebbe affermato che dalle deposizioni dei due testimoni sarebbero emerse incongruenze tali da non rendere sufficientemente provata la corretta dinamica del sinistro, ma le riferite incongruenze non sarebbero poi state in alcun modo specificate.
L'appellante, al contrario, assume che i due testimoni avrebbero chiaramente e precisamente risposto a tutte le domande formulate in ragione dei capi di prova ammessi, senza alcuna discrasia o omissione. Con il terzo motivo di appello, si duole dell'erronea valutazione dei documenti esibiti.
L'omissione del certificato del Pronto Soccorso, così come l'omissione relativa alla certificazione dei medici intervenuti sul luogo dell'evento, non potrebbe essere addebitata all'appellante, ma deriverebbe piuttosto da un'omissione di soggetti terzi.
E ad ogni modo, si asserisce che la provenienza dell'appellante dal Pronto Soccorso è comunque ricavabile dall'intera cartella clinica depositata in cui appunto, viene specificata tale provenienza. L'assenza dei due certificati non rileverebbe ai fini della decisione in merito all'accertamento della responsabilità del conducente dell'autovettura Fiat Punto AP582FM,
, ed al conseguente risarcimento dei danni patiti. CP_1
7.Si costituisce in giudizio la società assicurativa eccependo, in primo luogo,
l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. poiché mancherebbe, nel caso di specie, una ragionevole probabilità di accoglimento sulla scorta del fatto che “quanto non provato in sede di primo grado non potrà essere provato in questa per il principio del cd. divieto dei nova in appello”
Nel merito, la compagnia assicurativa chiede il rigetto della domanda azionata da
[...]
, in quanto quest'ultimo non avrebbe assolto all'onere della prova su di lui Parte_1 incombente e relativo al reale verificarsi dell'evento lesivo per il quale Parte_1 chiede il ristoro dei danni subiti.
Nello specifico, l'appellata segnala che “l'omessa indicazione dei testimoni nella denuncia di sinistro, nella lettera di costituzione in mora inviata alla Compagnia di assicurazione e nell'atto introduttivo del giudizio” unitamente alle lacune della prova dichiarativa e l'assenza del referto e del certificato di PS, nonché della certificazione dell'avvenuto soccorso del personale del 118, confermerebbero la correttezza della sentenza impugnata poiché impedirebbero di ritenere con adeguata certezza la sussistenza del nesso causale tra l'evento e le immediate conseguenze lesive dello stesso.
8.Intervenuta medio tempore la morte del convenuto contumace in primo grado, Per_1
, è stata effettuata nuova notifica dell'atto di appello ai di lui eredi, individuati nelle
[...] persone di , coniuge del defunto , , Controparte_4 Persona_1 CP_1 CP_3
, , e - nella qualità di genitore di
[...] CP_2 Controparte_5 CP_6
e . Persona_2 Persona_3
9.A seguito della notifica, gli unici a costituirsi sono stati , CP_1 [...]
e , ma soltanto all'esclusivo fine di essere estromessi dal presente CP_2 CP_3 giudizio, in ragione dell'intervenuta rinuncia, da parte loro, all'eredità di . Persona_1
10.Seppur regolarmente citati dall'appellante, invece, scelgono di non costituirsi in giudizio , e . Controparte_5 Controparte_4 CP_6
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Preliminarmente, va dichiarata la contumacia di , Controparte_5 CP_4
e , nella sua qualità di genitore dei minori e ,
[...] CP_6 Persona_2 Persona_3 tutti eredi di , atteso che, benché la notifica dell'atto di appello si sia Persona_1 perfezionata, non si sono costituiti.
2.Si dichiara, altresì, la carenza di legittimazione passiva degli eredi di , Persona_1 costituiti innanzi a questa Corte, ossia di , e , CP_1 CP_2 CP_3 per aver rinunciato all'eredità di , come da dichiarazione versata in atti. Persona_1
Tanto comporta il rigetto delle domande nei confronti degli stessi.
3.Quanto all'eccezione di inammissibilità di cui all'art. 348 bis c.p.c. e sollevata dalla essa non è accoglibile, posto che la facoltà del giudice di emettere CP_7 un'ordinanza dichiarativa dell'inammissibilità per assenza di una ragionevole probabilità di accoglimento può essere esercitata soltanto in prima udienza, sicché, qualora sia dia corso alla trattazione e decisione della causa, tale possibilità diviene preclusa.
4.Nel merito, l'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale Parte_1 di Nola n. 472, pubblicata in data 9.3.2022, è fondato nei limiti della motivazione che segue.
5.I motivi di censura sollevati nel merito da concernono l'asserita Parte_1 erronea valutazione delle prove dichiarative e documentali da parte del giudice di primo grado.
6.Con particolare riferimento alla deposizione dei due testimoni di cui è stata disposta l'audizione dal Tribunale di Nola, il giudice di prime cure evidenzia plurime incongruenze, tali da rendere impossibile ricavarne una prova sufficiente in ordine alla dinamica del fatto, come esposto in citazione e, quindi, non le reputa idonee a fondare il proprio convincimento ai fini di una pronuncia favorevole per il danneggiato.
Tuttavia, dalla lettura dei verbali contenenti le dichiarazioni anzidette, non emerge alcuna incongruenza ed entrambi i testi riferiscono di aver assistito all'urto tra l'autovettura Fiat
Punto tg AP582FM e la scala ove si trovava , descrivendo il fatto storico Parte_1 in modo chiaro ed univoco, senza alcuna contraddizione rispetto a quanto indicato nell'atto introduttivo.
Sia la cognata dell'odierno appellante, sia l'altro teste escusso riferiscono di aver assistito all'urto tra la scala ove si trovava e la parte posteriore destra di una Fiat Parte_1
Punto di colore chiaro nel mentre effettuava una manovra di retromarcia. Il conducente della autovettura non si avvedeva della presenza della scala e, con essa, del danneggiato.
Da entrambe le deposizioni emerge che non sanguinava, ma lamentava Parte_1 dolori alla schiena, motivo per cui veniva trasportato al presidio ospedaliero di Sarno.
Entrambi i testimoni, inoltre, chiariscono che il conducente della Fiat Punto, a seguito dell'accaduto, scendeva dall'autovettura per accertarsi delle condizioni dell'odierno appellante in attesa dei soccorsi.
Specificamente, la teste afferma “[…] ho visto un'auto che Testimone_1 nell'effettuare la retromarcia non vedeva mio cognato che era sulla scala […] preciso che la scala era appoggiata sulla strada priva di marciapiedi. Si è vero, il veicolo Fiat Punto effettuava una manovra di retromarcia ed urtava la scala con sopra mio cognato. La macchina Fiat Punto era di colore chiaro e ripartiva da una posizione di sosta […] preciso che l'autovettura con il lato posteriore destro colpiva la scala […] il conducente […] scendeva dall'auto e si avvicinava a mio cognato per verificare cosa fosse successo” […] la strada è ad unica corsia e doppio senso di marcia”.
Il secondo teste escusso, anch'egli interrogato sui capi di prova ammessi, Testimone_2 riferisce “ho visto il sig. sulla scala intento a potare la pianta che si trovava Parte_1 nella proprietà del proprio genitore in SA SE IA alla via Copellarielli allorquando ho visto che un'auto di colore chiaro nell'effettuare la retromarcia urtava la scala
[…] il sig. precipitava a terra […] preciso che la scala era appoggiata al Parte_1 muro e la sua base terminava a terra sulla strada priva di marciapiedi […] colpiva la scala con il suo lato posteriore destro […] il conducente della Fiat Punto era un uomo e preoccupato per la salute di rilasciava i suoi documenti ad uno dei Parte_1 parenti.” Dunque, a parere di questa Corte, la deposizione testimoniale, complessivamente considerata, appare precisa ed attendibile, utile – unitamente agli ulteriori elementi emersi nel corso del giudizio – a fondare il convincimento circa la veridicità del fatto dannoso occorso all'odierno appellante.
7.D'altronde, è opportuno ricordare che in tema di risarcimento dei danni derivanti da circolazione stradale, il diverso atteggiarsi dell'onere probatorio è regolato, in primo luogo, dal comma primo dell'art. 2054 c.c. secondo cui “Il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.”
Una siffatta distribuzione dell'onere probatorio impone al conducente del veicolo di provare di aver fatto tutto il possibile per evitare lo scontro, anche fornendo, eventualmente, la prova concreta dell'esclusiva responsabilità del pedone.
Sicché, il conducente del veicolo può vincere la presunzione di colpa posta a suo carico solo dimostrando che non vi era alcuna possibilità di prevenire ed evitare l'evento: “a tal fine, non è sufficiente l'accertamento del comportamento colposo del pedone, ma è necessario che si dia prova non solo che il predetto abbia tenuto una condotta anormale e ragionevolmente non prevedibile, ma anche che il conducente abbia adottato tutte le cautele esigibili in relazione alle circostanze del caso concreto”. (ex multis Cass. ord. 9856/2022).
Senza tralasciare che il codice della strada impone al conducente che intenda effettuare una manovra di retromarcia di assicurarsi di poter effettuare la stessa, senza creare pericolo o intralcio agli altri utenti della strada, tenendo conto delle posizione, distanza e direzione di essi, nonché segnalare con sufficiente anticipo la loro intenzione.
Sul punto la Corte di cassazione ha chiarito che “in tema di circolazione stradale, vi è la regola per cui la manovra di retromarcia va eseguita con estrema cautela, lentamente e con il completo controllo dello spazio retrostante. Ne consegue che il conducente, qualora si renda conto di avere alle spalle una strada che non rende percepibile l'eventuale presenza di un pedone (o di altro utente della strada), se non può fare a meno di effettuare la manovra, ha l'obbligo di controllare la strada, eventualmente ricorrendo alla collaborazione di terzi per consentirgli di fare retromarcia senza alcun pericolo per i terzi. Il conducente, quindi, tenuto
a osservare detta particolare prudenza nell'eseguire tale manovra, non potrà dunque fare affidamento sul fatto che gli altri utenti prestino a loro volta attenzione …”, giacché
l'eventuale imprudenza di costoro, se non costituisce un fatto sopravvenuto, può rappresentare soltanto una causa concorrente dell'incidente eventualmente occorso, di per sé non sufficiente a escludere la responsabilità dello stesso conducente” (v. Cass. pen.
23939/2025).
Ne deriva che la manovra di retromarcia deve essere sempre eseguita con estrema cautela e con il completo controllo dello spazio retrostante.
8.Nel caso di specie, il proprietario del veicolo – oggi defunto – è rimasto contumace in primo grado e la compagnia assicurativa si è limitata a contestare quanto dedotto da parte attrice, evidenziando che il presunto responsabile del sinistro ha dichiarato di non aver investito nessuno, come risulta dalla querela sporta al Comando dei Carabinieri di Palma
Campania e versata in atti.
9.Neanche la comprovata assenza del certificato del Pronto Soccorso e della certificazione del personale del 118 recatosi sui luoghi dell'incidente può – come asserito dall'odierna appellata – assurgere ad elemento decisivo in ordine alla mancata prova del nesso causale ed al reale verificarsi dell'evento lesivo nelle circostanze di tempo e di luogo indicate da . Parte_1
Invero, se non vi è dubbio che le dichiarazioni ivi contenute assumono una particolare valenza probatoria sulla scorta del fatto che il certificato redatto dai medici del Pronto
Soccorso ha natura di atto pubblico fidefacente, essendo caratterizzato – oltre che dall'attestazione di fatti appartenenti all'attività del pubblico ufficiale o caduti sotto la sua percezione – dalla circostanza che esso sia destinato alla prova, cioè sia precostituito a garanzia della pubblica fede e redatto da un pubblico ufficiale autorizzato, è altrettanto indubbio che l'accertamento positivo in ordine all'effettiva causazione di un sinistro stradale non possa dipendere esclusivamente dalla presenza o meno delle certificazioni in questione.
D'altronde, pur in assenza, agli atti del giudizio, dei due richiamati certificati, la provenienza di dal Pronto Soccorso a seguito di incidente stradale risulta suffragata Parte_1 dalla cartella clinica e dall'intera documentazione medica depositata. Cartella clinica che, in quanto tale, fa piena prova di quanto in essa descritto.
Per pacifico indirizzo della giurisprudenza, invero, “le attestazioni contenute in una cartella clinica, redatta da un'azienda ospedaliera pubblica o da un ente convenzionato con il SSN, hanno natura di certificazione amministrativa - a cui è applicabile lo speciale regime degli artt. 2699 e ss. c.c. - per quanto attiene alle indicazioni ivi contenute delle attività svolte nel corso di una terapia o di un intervento (a differenza delle valutazioni, delle diagnosi o, comunque, delle manifestazioni di scienza o di opinione annotate, prive di fede privilegiata), mentre le attività non risultanti dalla cartella possono essere provate con ogni mezzo”. (ex multis, v. Cass. 16737/2024)
Nello specifico, nella cartella clinica redatta dai medici del presidio ospedaliero di Sarno in data 21.11.2011 si legge che a seguito di trasporto al Pronto Soccorso, Parte_1 veniva ricoverato in ortopedia per la frattura da scoppio riportata, dovuta al verificarsi di un incidente stradale.
10.Anche dalla consulenza tecnica risulta che “L'evento traumatico, così come descritto negli atti di causa, riportato dettagliatamente nell'anamnesi infortunistica, attiene ad un trauma per caduta da scala in seguito ad urto da parte di automobile, così come descritto dalla parte attorea. In particolare, il periziando ha riportato frattura vertebrale con sequele dettagliatamente descritte nell'anamnesi infortunistica. Il nesso causale è soddisfatto”.
11.Non va, poi, sottaciuto, che l'ulteriore elemento utilizzato dal Tribunale di Nola per escludere la fondatezza della domanda risarcitoria proposta da è dato Parte_1 dalla querela sporta da – conducente del veicolo –, ma non si considera CP_1 che tale querela pur principiando “io sottoscritto ” è stata poi firmata da CP_1 Per_1
(proprietario del veicolo nonché padre del conducente).
[...]
Non appare, pertanto, attendibile, e in ogni caso, non può essere dirimente ai fini della decisione della controversia.
Tanto, soprattutto se si considera che agli atti del giudizio è, altresì, depositata una dichiarazione sottoscritta da , accompagnata da copia fotostatica del suo CP_1 documento di riconoscimento, con la quale viene invece ammesso il sinistro del 21.11.2011.
riconosce di aver urtato la scala sulla quale si trovava CP_1 Parte_1 durante una manovra di retromarcia e di essere sceso dal veicolo, immediatamente dopo l'urto, per verificare le condizioni del danneggiato. Successivamente, omettendo di raccontare l'accaduto al figlio, nonché proprietario dell'autovettura, provvedeva ad effettuare le necessarie riparazioni del veicolo.
Dalla dichiarazione firmata dal conducente del veicolo emerge una descrizione fattuale identica a quella di cui all'atto di citazione, confermata dai due testimoni chiamati a deporre innanzi al Tribunale di Nola e, altresì, sorretta da quanto è ricavabile dalla documentazione medica, in punto di lesioni subite, e dal consulente tecnico nell'espletamento del proprio incarico. Va rilevato che la assicurazione ha depositato altra copia della medesima dichiarazione dattiloscritta, con in calce una ulteriore dichiarazione, scritta a mano, del seguente tenore:
“non ho mai firmato la dichiarazione sopra indicata. E ripeto ancora una volta di non aver fatto l'incidente del 21-11-2011. Faccio presente di non aver firmato la sopra descritta dichiarazione – Palma Campania – 18-11-2013”.
La dichiarazione scritta a mano non infirma la valenza probatoria della precedente dichiarazione, in quanto:
-la dichiarazione manoscritta è presente solo nella copia del documento prodotta dalla assicurazione, quindi fornita di certo dall'assicurato, figlio di;
Persona_1
-la dichiarazione manoscritta è di parecchio tempo successiva alla precedente dichiarazione ed è intervenuta dopo la querela ai Carabinieri, sottoscritta dal figlio di , di cui Persona_1 si è già detto.
12.Invero, la sussistenza del nesso causale, nel caso concreto, è comprovata anche dalle conclusioni cui perviene il c.t.u. che – come sopra esposto – afferma la piena compatibilità tra la dinamica del sinistro e le lesioni riportate.
L'evento lesivo, per tutto quanto esposto, si è effettivamente verificato secondo le stesse modalità descritte da . Parte_1
13.Tuttavia, è pacifico che per ricostruire l'incidenza causale nella determinazione del danno occorre tener conto del comportamento del danneggiato, alla luce del principio di autoresponsabilità desumibile dall'art. 2 Cost., secondo il quale ciascun consociato è tenuto all'adempimento dei doveri di solidarietà sociale e alla luce di quanto previsto dall'art. 1227
c.c. in virtù del quale “se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate”.
Di conseguenza, il giudice deve esaminare, anche d'ufficio, l'eventuale incidenza causale del comportamento colposo del danneggiato nella produzione dell'evento lesivo in modo da stabilire le specifiche responsabilità addebitabili a tutti i soggetti coinvolti nel sinistro ed al conseguente fine di addivenire ad una corretta quantificazione dei danni risarcibili.
A tal proposito, costante giurisprudenza afferma che in materia di danni da circolazione stradale il giudice è sempre tenuto a valutare l'eventuale corresponsabilità del danneggiato, non solo laddove sia oggettiva, ma anche nei casi in cui sia solamente presunta. Infatti laddove il danneggiato abbia effettivamente concorso alla causazione del danno, gli verrà addebitato il corrispettivo grado di colpa a beneficio dell'altro conducente (ex multis Cass.
20140/2023).
14.Nel caso in esame, pur essendo stato positivamente accertato il verificarsi del sinistro in questione secondo la dinamica descritta con l'atto di citazione in primo grado, questa
Corte ritiene che la condotta dell'odierno appellante non sia avvenuta secondo le comuni regole di diligenza e prudenza.
Invero, il comportamento del danneggiato – come sostenuto dal giudice Parte_1 di primo grado – può dirsi integrare una condotta pericolosa.
Il comportamento del danneggiato è qualificabile come imprudente e l'aver posizionato una scala lungo una strada pubblica, stretta e a doppio senso di marcia, senza aver segnalato alcunché e senza neanche aver adottato gli accorgimenti necessari che avrebbero potuto anche impedire il verificarsi dell'evento lesivo, rientra inevitabilmente nel novero delle condotte pericolose.
Tanto si pone anche in spregio a quanto statuito dalle norme del codice della strada, ove si prevede che il pedone debba in ogni caso tenere sempre comportamenti che non siano di intralcio alla circolazione stradale o comunque possano dirsi pericolosi per la stessa.
Dalle previsioni di cui al codice della strada, infatti, si ricava che ai pedoni è vietato sostare o indugiare sulla carreggiata, salvo i casi di necessità così come è vietato, sostando in gruppo sui marciapiedi, sulle banchine o presso gli attraversamenti pedonali, causare intralcio al transito normale degli altri pedoni. Il pedone è sempre tenuto ad osservare una condotta prudente e conforme al contesto della circolazione.
15.Dunque, alla luce di tutto quanto esposto, questa Corte dichiara sussistere, nel caso di specie, la corresponsabilità tra il conducente della Fiat Punto ed il danneggiato appellante.
16.Nello specifico, appare corretto stabilire una responsabilità del 20% in capo al danneggiato e dell'80% in capo al danneggiante.
17.La liquidazione dei danni, quindi, verrà effettuata tenendo conto delle riferite differenti percentuali di responsabilità addebitabili ai protagonisti della vicenda.
18.All'appellante vanno, quindi, risarciti – per tutto quanto premesso – tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali richiesti con l'atto introduttivo del giudizio. A tal proposito, si evidenzia che "in tema di responsabilità civile, la domanda con la quale un soggetto chiede il risarcimento dei danni a lui cagionati da un dato comportamento del convenuto, senza ulteriori specificazioni, si riferisce a tutte le voci di danno originate da quella condotta" (Cass. 24647/2023, Cass. 23243/2024).
Del resto, per l'accertamento della sussistenza della componente morale del danno non patrimoniale, è possibile per il giudice fare ricorso a criteri presuntivi tra cui può essere annoverato quello che poggia sulla corrispondenza, su di una base di proporzionalità diretta, della gravità della lesione rispetto all'insorgere di una sofferenza soggettiva: tanto più grave
è la lesione della salute, tanto più il ragionamento inferenziale consentirà di presumere l'esistenza di un correlato danno morale inteso quale sofferenza interiore, morfologicamente diversa dall'aspetto dinamico relazionale conseguente alla lesione stessa.
19.Ai fini della quantificazione dei riferiti danni, il Collegio ritiene di poter porre, a base del proprio convincimento, le risultanze della espletata consulenza tecnica d'ufficio, la quale risulta essere priva di errori percettivi, diagnostici o di valutazione.
Infatti, l'elaborato tecnico risulta condivisibile, se si considerano le argomentazioni e le motivazioni svolte dal consulente d'ufficio.
Altrettanto adeguati appaiono i criteri applicati per accertare i danni riportati da
[...]
e le fonti di convincimento assunte dal c.t.u. Parte_1
In particolare, il c.t.u. – nominato dal Tribunale di Nola – ha osservato che “
[...]
, di anni 57 in seguito ad incidente stradale ha riportato frattura da scoppio di L4, Parte_1 che ha necessitato di intervento chirurgico e guarito con grave deficit motorio, frattura del soma di D12 e frattura falange basale V dito piede destro. Tali lesioni sono state accertate clinicamente e strumentalmente […] Le suddette lesioni hanno provocato una menomazione psico-fisica dell'offeso (c.d. danno alla salute) sia temporanea che permanente. L'inabilità temporanea assoluta può essere valutata in giorni 60 (sessanta) e l'inabilità temporanea parziale, mediamente valutabile al 75% in ulteriori giorni 90 (novanta), al 50% in ulteriori 90 giorni (novanta). La menomazione permanente dell'integrità psico-fisica consiste in postumi frattura del soma di D12 e di frattura da scoppio di L4 trattata chirurgicamente con mezzi di sintesi metallica e viti peduncolari, artrodesi da L2 a S1, con alterazione della statica del rachide sul piano frontale e scoliosi con conseguente squilibrio di carico. Complicanze nervose da lesione radice sinistra di L4 e compressione radicolare, deficit dei muscoli estensore lungo dell'alluce, tibiale anteriore ed estensore lungo delle dita e conseguente necessità di tutore di . Frattura falange basale V dito piede destro. Esito cicatriziale CP_10 da intervento chirurgico a livello dorsale. Lieve disturbo post-traumatico da stress.
Attualmente persistono esiti permanenti stabilizzati. Tali esiti permanenti vengono valutati con una percentuale di danno biologico del 52% (cinquantadue per cento), globalmente valutati e facendo riferimento alla letteratura medico-legale […] Tali esiti possono ritenersi permanenti non suscettibili di miglioramento in caso di ulteriori trattamenti.” (v. conclusioni c.t.u. svolta in primo grado).
20.Pertanto, alla luce dei criteri dettati dalle Tabelle di Milano – nella versione da ultimo pubblicata, quella del 2024 -, si liquidano i seguenti importi.
Tenuto conto dell'età del danneggiato al momento del fatto (49 anni), del danno biologico permanente stimato nella misura del 52%, dell'aumentato del 30% per la sofferenza e, poi, della riduzione in ragione dell'accertato concorso di responsabilità del danneggiato, si liquida in favore di , per ogni singolo punto, la somma di euro 7.933,00. Parte_1
A titolo di danno biologico temporaneo, si liquida la somma di euro 15.869,00
(corrispondente all'80% di euro 19.837,00, sempre in ragione del detto concorso di responsabilità). A tale somma, la Corte perviene tenuto che il c.t.u. ha quantificato 60 giorni di invalidità temporanea assoluta;
90 giorni di invalidità temporanea al 75% e ulteriori 90 giorni di invalidità temporanea al 50%; per un giorno di inabilità temporanea assoluta le
Tabelle di Milano fissano un importo di euro 115,00 (comprensivo della componente dinamico relazionale e di quella morale).
Quanto al danno biologico permanente (calcolato avendo riguardo al punto base di danno biologico, a cui è aggiunto l'incremento per la sofferenza al 30%, moltiplicato per il punto percentuale e per il demoltiplicatore per fasce di età), la somma risarcibile corrisponde ad euro 391.951,30. Tale somma va ridotta in ragione della percentuale di corresponsabilità e risulta, pertanto, pari ad euro 313.561,04.
Pertanto, il danno non patrimoniale complessivamente considerato, da risarcire a
[...]
, ammonta ad euro 329.430,04. Parte_1
21.Su tale somma non sono dovuti gli interessi compensativi.
La giurisprudenza di legittimità ha precisato che “nell'obbligazione risarcitoria da fatto illecito, che costituisce tipico debito di valore, è possibile che la mera rivalutazione monetaria dell'importo liquidato in relazione all'epoca dell'illecito, ovvero la diretta liquidazione in valori monetari attuali, non valgano a reintegrare pienamente il creditore, il quale va posto nella stessa condizione economica nella quale si sarebbe trovato se il pagamento fosse stato tempestivo: in tal caso, è onere del creditore provare, anche in base a criteri presuntivi, che la somma rivalutata (o liquidata in moneta attuale) sia inferiore a quella di cui avrebbe disposto, alla stessa data della sentenza, se il pagamento della somma originariamente dovuta fosse stato tempestivo. Tale effetto dipende prevalentemente, dal rapporto tra remuneratività media del denaro e tasso di svalutazione nel periodo in considerazione, essendo ovvio che in tutti i casi in cui il primo sia inferiore al secondo, un danno da ritardo non è normalmente configurabile;
ne consegue, per un verso che gli interessi cosiddetti compensativi costituiscono una mera modalità liquidatoria del danno da ritardo nei debiti di valore;
per altro verso che non sia configurabile alcun automatismo nel riconoscimento degli stessi” (v. Cass. 6351/2025).
Nella specie, il non ha allegato alcuna circostanza da cui possa emergere un danno Pt_1 ulteriore rispetto a quello compensato dalla attualizzazione del risarcimento.
Invero, il non ha neanche chiesto la liquidazione degli interessi sulle somme liquidate. Pt_1
22.Infine, deve essere riconosciuto, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, in favore di , quanto da questi sborsato per spese mediche documentate Parte_1
(euro 306,43), sempre ridotto all'80% per l'accertato concorso di responsabilità del danneggiato. Dunque, si liquida, a tale titolo, l'importo di euro 245,14.
23. In conclusione, la , CP_7 Controparte_4 Controparte_5 CP_6
- nella qualità di genitore di e – quali eredi di ,
[...] Persona_2 Persona_3 Persona_1 tutti in solido, devono essere condannati al pagamento in favore di , della Parte_1 somma di euro 329.430,04 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale e di euro
245,14 a titolo di danno patrimoniale.
24.Venendo ora alla regolazione delle spese di lite, in ragione della riforma della sentenza di primo grado questa Corte deve provvedere alla liquidazione delle spese anche del primo grado di giudizio, in forza dell'effetto espansivo interno della riforma (art. 336
c.p.c.).
Per la riferita regolazione deve farsi applicazione di un criterio unitario, che tenga conto dell'esito complessivo della controversia.
25.Ai fini della quantificazione delle spese di entrambi i gradi del giudizio verrà fatta applicazione dei c.d. parametri, dettati dal d.m. 55/2014, come modificato dal d.m. 147/2022. 26.Il valore della controversia è pari alla somma attribuita a titolo di risarcimento danni
(principio del decisum); pertanto, lo scaglione di riferimento è quello compreso tra euro
260.000,00 ed euro 520.000,00.
27.Quanto al giudizio di primo grado, per le fasi di studio, introduttiva, di trattazione e decisoria va fatta applicazione dei valori medi.
Pertanto, va liquidata la somma di euro 22.457,00 a titolo di compenso, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva e cpa.
28.Quanto al giudizio di appello, per le fasi di studio, introduttiva e decisoria va fatta applicazione dei valori medi.
Si precisa che non va liquidato il compenso per la fase istruttoria/di trattazione, poiché con la recente pronuncia n. 25664/2025, la Corte di Cassazione ha statuito che “in tema di liquidazione delle spese processuali in base al d.m. n. 55 del 2014, l'effettuazione di singoli atti istruttori e, segnatamente, la produzione di documenti, in altre fasi processuali (come quella introduttiva e/o quella decisionale) non equivale allo svolgimento della fase istruttoria
e/o di trattazione che, per quanto riguarda il giudizio di appello, può dare luogo al riconoscimento della relativa voce di tariffa unicamente qualora sia effettivamente posta in essere, nel corso della prima udienza di trattazione, una o più delle specifiche attività previste dall'art. 350 c.p.c. ovvero sia fissata un'udienza a tal fine o, comunque, allo scopo di svolgere altre attività istruttorie e/o di trattazione, ma non nel caso in cui alla prima udienza di trattazione sia esclusivamente e direttamente fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni, senza il compimento di nessuna ulteriore attività, e questo anche ove siano prodotti nuovi documenti in allegato all'atto di appello ovvero, successivamente, con gli scritti conclusionali”.
Nel presente giudizio non si è svolta alcuna fase di trattazione.
Pertanto, si liquida la somma di euro 14.239,00, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15% iva e cpa.
29.Le spese di entrambi i gradi di giudizio, quantificate secondo i criteri già menzionati, vanno distratte ai procuratori di , per dichiarato anticipo. Parte_1 30.Le spese tra (da un lato) e , e Parte_1 CP_1 CP_2
, quali chiamati all'eredità di , possono essere compensate. CP_3 Persona_1
La chiamata in causa di era obbligata, atteso che questi era litisconsorte Persona_1 necessario, tanto che la chiamata in causa è stata disposta da questa Corte.
La rinuncia all'eredità di è avvenuta, a cura dei chiamati, nel marzo del 2023, Persona_1 dopo che questa Corte aveva disposto la notifica dell'appello nei confronti degli eredi di e dopo che aveva provveduto alla notifica nei confronti dei Persona_1 Parte_1 chiamati in causa.
Pertanto, atteso che non poteva sapere che i chiamati all'eredità non Parte_1 fossero divenuti eredi di , sussistono gravi ed eccezionali ragioni (secondo Persona_1 quanto delineato da Corte cost. 77/2018) per compensare le spese.
31. Il compenso del CTU, nominato in primo grado, deve essere posto, in via definitiva, in solido, a carico di , , CP_7 Controparte_4 Controparte_5 CP_6
- nella qualità di genitore di e .
[...] Persona_2 Persona_3
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando, così provvede:
A) accoglie l'appello proposto da , riforma la sentenza del Tribunale di Nola Parte_1
n. 472 pubblicata il 9 marzo 2022, e per l'effetto:
- dichiara la carenza di legittimazione passiva di , , CP_2 CP_1 CP_3
, quali chiamati all'eredità di;
[...] Persona_1
- accerta la corresponsabilità di – nella misura dell'80% - e di Persona_1 [...]
– nella misura del 20% - nella causazione del sinistro per cui è causa;
Parte_1
- condanna, in solido, , , - nella qualità Controparte_4 Controparte_5 CP_6 di genitore di e – quali eredi di , e la Persona_2 Persona_3 Persona_1 CP_7 al pagamento, in favore di , della somma complessiva di euro 329.430,04 Parte_1
a titolo di risarcimento dei danni non patrimoniali e della somma di euro 245,14 a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali;
B) condanna, in solido, , , - nella qualità Controparte_4 Controparte_5 CP_6 di genitore di e – quali eredi di , e la Persona_2 Persona_3 Persona_1 CP_7 al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio liquidate, per il primo grado di giudizio, in euro 22.457,00 a titolo di compenso, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva e cpa, e per il secondo grado in euro 14.239,00 a titolo di compenso, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva e cpa, con attribuzione ai procuratori antistatari;
C) compensa le spese tra , , e Parte_1 CP_1 CP_2 [...]
. Per_5
D) pone il compenso del CTU, in via definitiva, in solido, a carico di CP_7 CP_4
, - nella qualità di genitore di e
[...] Controparte_5 CP_6 Persona_2
Persona_3
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 9.12.2025
Il Presidente
Dott. SE De Tullio
Il Consigliere est.
Dott. Luigi Mancini
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUARTA SEZIONE CIVILE
composta dai seguenti Magistrati:
dott. SE De Tullio Presidente dott. Massimo Sensale Consigliere dott. Luigi Mancini Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al numero 1684 del ruolo generale dell'anno 2022 vertente tra
(c.f. ), difeso dagli avv.ti Andrea Catapano e Luigi Parte_1 C.F._1
Miranda, giusta procura in atti
Appellante
E
(c.f ), (c.f. ), CP_1 C.F._2 CP_2 C.F._3
(c.f. ) - nella qualità di chiamati all'eredità di CP_3 C.F._4 Persona_1
(c.f. ) -, difesi dall'avv. Gennaro Carrino, giusta procura in atti C.F._5
Appellati
E
(c.f. (c.f. Controparte_4 C.F._6 Controparte_5
), (c.f. - nella qualità di genitore C.F._7 CP_6 C.F._8 di e -, eredi di - Persona_2 Persona_3 Persona_1
Appellati contumaci nonché (per cessione di azienda da parte di ), (c.f. CP_7 Controparte_8
, partita IVA ), difeso dall'avv. Luigi Greco, giusta procura in atti P.IVA_1 P.IVA_2
Appellata
FATTI DI CAUSA
1.Con atto di citazione regolarmente notificato, evocava in giudizio, Parte_1 innanzi al Tribunale di Nola, e la al fine di accertare Persona_1 Controparte_9
l'esclusiva responsabilità del conducente dell'autovettura Fiat Punto tg AP582FM per l'evento lesivo occorsogli in data 21.11.2011, alle ore 13.30 circa, alla Via Coppellarielli in
SA SE IA e, conseguentemente, ottenere la condanna in solido dei convenuti al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, subiti in ragione del predetto evento.
L'attore assumeva che, nelle riferite circostanze di tempo e di luogo, mentre si trovava su di una scala posizionata lungo la strada pubblica ed era intento a potare una pianta ricadente nella sua proprietà, veniva urtato da un'autovettura Fiat Punto tg AP582FM durante una manovra di retromarcia.
A seguito dell'urto, l'attore cadeva al suolo e, pertanto, veniva trasportato al Pronto Soccorso del presidio ospedaliero di Sarno “Martiri di Villa Malta”.
Di conseguenza, provvedeva ad inoltrare a mezzo raccomandata alla Parte_1 società – con cui risultava essere assicurato il veicolo Fiat Punto di Controparte_9 proprietà di – lettera di messa in mora, volta ad ottenere il risarcimento dei Persona_1 danni patiti.
Non avendo avuto riscontro positivo, adiva l'autorità giudiziaria e dava Parte_1 avvio al giudizio innanzi al Tribunale di Nola.
2. Si costituiva la società assicurativa contestando tutto quanto dedotto CP_9 con l'atto di citazione e chiedendo il rigetto della domanda risarcitoria, in quanto la dinamica dei fatti non sarebbe stata provata in modo chiaro e preciso e, soprattutto, perché l'attore non avrebbe fornito la prova in ordine al nesso di causalità tra le lesioni subite e l'evento, in pregio a quanto disposto dall'art. 2967 c.c.
Inoltre, la compagnia assicurativa faceva rilevare che lo stesso presunto responsabile del sinistro, ossia il conducente della Fiat Punto tg AP582FM (padre di CP_1 Per_1
), dichiarava di non aver investito nessuno e, anzi, sporgeva querela presso il
[...] Comando dei Carabinieri di Palma Campania al fine di disconoscere il sinistro addebitatogli.
Aggiungeva, poi, la convenuta che anche qualora la domanda risarcitoria fosse stata accolta, il Tribunale avrebbe dovuto, in ogni caso, valutare la corresponsabilità di
[...]
nella causazione dell'evento in questione, ai sensi dell'art. 1227 c.c. Parte_1
3.Il convenuto , proprietario dell'autovettura Fiat Punto AP582FM non si Persona_1 costituiva in giudizio.
4.Precisate le domande e formulate le richieste istruttorie, il giudice di primo grado disponeva l'ammissione della prova testimoniale.
Nominava, altresì, consulente tecnico di ufficio – nella persona della dott.ssa Persona_4
– al fine di valutare le effettive lesioni subite da a seguito dell'asserito Parte_1 evento lesivo.
Il c.t.u. portava a termine l'incarico ricevuto accertando che “l'evento traumatico, così come descritto negli atti di causa, riportato dettagliatamente nell'anamnesi infortunistica, attiene ad un trauma per caduta da scala in seguito ad urto da parte di automobile, così come descritto dalla parte attorea. In particolare, il periziando ha riportato frattura vertebrale con sequele dettagliatamente descritte nell'anamnesi infortunistica. Il nesso di causalità è soddisfatto”.
, a seguito di tale evento lesivo, come constatato dal consulente tecnico Parte_1 di ufficio, riportava un'inabilità temporanea assoluta valutata in giorni 60 e un'inabilità temporanea parziale, mediamente valutabile al 75% in ulteriori giorni 90, al 50% in ulteriori
90 giorni.
Veniva accertato, quindi, un danno biologico nella misura del 52%.
5.Terminata la fase istruttoria, depositate le comparse conclusionali e le memorie di replica, il Tribunale di Nola pronunciava sentenza n. 472, pubblicata il 9.3.2022, con cui rigettava la domanda risarcitoria formulata da e compensava le spese di Parte_1 lite. Le spese occorse per l'espletamento della disposta consulenza tecnica, venivano, invece, poste definitivamente a carico dell'attore.
A fondamento della sentenza di rigetto, il giudice di primo grado poneva il mancato assolvimento dell'onere probatorio gravante sull'attore.
Come specificato nella motivazione della sentenza n. 472/2022, il Tribunale rilevava
“l'esistenza di gravi incongruenze che minano alla radice l'attendibilità della deposizione testimoniale resa dalla cognata dell'attore e dall'altro teste escusso”, affermando, altresì, che dalla loro testimonianza non vi sarebbero stati abbastanza elementi tali da reputare provata la dinamica del sinistro come dedotto con l'atto di citazione.
Osservava, altresì, il Tribunale di Nola che, qualora l'attore fosse stato realmente investito, nel cadere dalla scala sulla quale si trovava, avrebbe dovuto necessariamente riportare contusioni ed escoriazioni, ma dalla deposizione testimoniale era emerso che il danneggiato non fosse sanguinante.
Ulteriore elemento posto a sostegno del rigetto della domanda sarebbe da rinvenirsi nell'omesso deposito, agli atti di causa, del certificato del Pronto Soccorso, così come sarebbe stato omesso il deposito della certificazione dell'avvenuto soccorso ad opera del
118.
Infine, il giudice di primo grado attribuiva positivo rilievo, ai fini della decisione, anche alla querela sporta dal conducente del veicolo Fiat Punto tg AP582FM, con la quale vi sarebbe stato un disconoscimento del sinistro.
Del resto, ad ostacolare una pronuncia di accoglimento vi sarebbero stati anche i molti dubbi
– rimasti insoluti a seguito dell'istruttoria – in ordine alla eventuale pericolosità ed imprudenza dell'attore, sotto il profilo dell'eventuale corresponsabilità.
Il rigetto della domanda unitamente alle scarne difese della società assicurativa costituita avrebbero reso opportuna la compensazione delle spese processuali.
6.Avverso la riferita sentenza n. 472/2022 del Tribunale di Nola, ha Parte_1 proposto appello.
Con il primo motivo, deduce la nullità della sentenza per assenza del Parte_1 numero identificativo e della coccarda di certificazione della firma digitale, così come sottolinea la mancanza del timbro del cancelliere certificante l'avvenuto deposito della sentenza e, di conseguenza, ne lamenta la credibilità e la validità.
Nel merito, il secondo motivo di appello è diretto a censurare l'erronea valutazione delle prove testimoniali da parte del giudice di prime cure.
Quest'ultimo, invero, avrebbe affermato che dalle deposizioni dei due testimoni sarebbero emerse incongruenze tali da non rendere sufficientemente provata la corretta dinamica del sinistro, ma le riferite incongruenze non sarebbero poi state in alcun modo specificate.
L'appellante, al contrario, assume che i due testimoni avrebbero chiaramente e precisamente risposto a tutte le domande formulate in ragione dei capi di prova ammessi, senza alcuna discrasia o omissione. Con il terzo motivo di appello, si duole dell'erronea valutazione dei documenti esibiti.
L'omissione del certificato del Pronto Soccorso, così come l'omissione relativa alla certificazione dei medici intervenuti sul luogo dell'evento, non potrebbe essere addebitata all'appellante, ma deriverebbe piuttosto da un'omissione di soggetti terzi.
E ad ogni modo, si asserisce che la provenienza dell'appellante dal Pronto Soccorso è comunque ricavabile dall'intera cartella clinica depositata in cui appunto, viene specificata tale provenienza. L'assenza dei due certificati non rileverebbe ai fini della decisione in merito all'accertamento della responsabilità del conducente dell'autovettura Fiat Punto AP582FM,
, ed al conseguente risarcimento dei danni patiti. CP_1
7.Si costituisce in giudizio la società assicurativa eccependo, in primo luogo,
l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. poiché mancherebbe, nel caso di specie, una ragionevole probabilità di accoglimento sulla scorta del fatto che “quanto non provato in sede di primo grado non potrà essere provato in questa per il principio del cd. divieto dei nova in appello”
Nel merito, la compagnia assicurativa chiede il rigetto della domanda azionata da
[...]
, in quanto quest'ultimo non avrebbe assolto all'onere della prova su di lui Parte_1 incombente e relativo al reale verificarsi dell'evento lesivo per il quale Parte_1 chiede il ristoro dei danni subiti.
Nello specifico, l'appellata segnala che “l'omessa indicazione dei testimoni nella denuncia di sinistro, nella lettera di costituzione in mora inviata alla Compagnia di assicurazione e nell'atto introduttivo del giudizio” unitamente alle lacune della prova dichiarativa e l'assenza del referto e del certificato di PS, nonché della certificazione dell'avvenuto soccorso del personale del 118, confermerebbero la correttezza della sentenza impugnata poiché impedirebbero di ritenere con adeguata certezza la sussistenza del nesso causale tra l'evento e le immediate conseguenze lesive dello stesso.
8.Intervenuta medio tempore la morte del convenuto contumace in primo grado, Per_1
, è stata effettuata nuova notifica dell'atto di appello ai di lui eredi, individuati nelle
[...] persone di , coniuge del defunto , , Controparte_4 Persona_1 CP_1 CP_3
, , e - nella qualità di genitore di
[...] CP_2 Controparte_5 CP_6
e . Persona_2 Persona_3
9.A seguito della notifica, gli unici a costituirsi sono stati , CP_1 [...]
e , ma soltanto all'esclusivo fine di essere estromessi dal presente CP_2 CP_3 giudizio, in ragione dell'intervenuta rinuncia, da parte loro, all'eredità di . Persona_1
10.Seppur regolarmente citati dall'appellante, invece, scelgono di non costituirsi in giudizio , e . Controparte_5 Controparte_4 CP_6
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Preliminarmente, va dichiarata la contumacia di , Controparte_5 CP_4
e , nella sua qualità di genitore dei minori e ,
[...] CP_6 Persona_2 Persona_3 tutti eredi di , atteso che, benché la notifica dell'atto di appello si sia Persona_1 perfezionata, non si sono costituiti.
2.Si dichiara, altresì, la carenza di legittimazione passiva degli eredi di , Persona_1 costituiti innanzi a questa Corte, ossia di , e , CP_1 CP_2 CP_3 per aver rinunciato all'eredità di , come da dichiarazione versata in atti. Persona_1
Tanto comporta il rigetto delle domande nei confronti degli stessi.
3.Quanto all'eccezione di inammissibilità di cui all'art. 348 bis c.p.c. e sollevata dalla essa non è accoglibile, posto che la facoltà del giudice di emettere CP_7 un'ordinanza dichiarativa dell'inammissibilità per assenza di una ragionevole probabilità di accoglimento può essere esercitata soltanto in prima udienza, sicché, qualora sia dia corso alla trattazione e decisione della causa, tale possibilità diviene preclusa.
4.Nel merito, l'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale Parte_1 di Nola n. 472, pubblicata in data 9.3.2022, è fondato nei limiti della motivazione che segue.
5.I motivi di censura sollevati nel merito da concernono l'asserita Parte_1 erronea valutazione delle prove dichiarative e documentali da parte del giudice di primo grado.
6.Con particolare riferimento alla deposizione dei due testimoni di cui è stata disposta l'audizione dal Tribunale di Nola, il giudice di prime cure evidenzia plurime incongruenze, tali da rendere impossibile ricavarne una prova sufficiente in ordine alla dinamica del fatto, come esposto in citazione e, quindi, non le reputa idonee a fondare il proprio convincimento ai fini di una pronuncia favorevole per il danneggiato.
Tuttavia, dalla lettura dei verbali contenenti le dichiarazioni anzidette, non emerge alcuna incongruenza ed entrambi i testi riferiscono di aver assistito all'urto tra l'autovettura Fiat
Punto tg AP582FM e la scala ove si trovava , descrivendo il fatto storico Parte_1 in modo chiaro ed univoco, senza alcuna contraddizione rispetto a quanto indicato nell'atto introduttivo.
Sia la cognata dell'odierno appellante, sia l'altro teste escusso riferiscono di aver assistito all'urto tra la scala ove si trovava e la parte posteriore destra di una Fiat Parte_1
Punto di colore chiaro nel mentre effettuava una manovra di retromarcia. Il conducente della autovettura non si avvedeva della presenza della scala e, con essa, del danneggiato.
Da entrambe le deposizioni emerge che non sanguinava, ma lamentava Parte_1 dolori alla schiena, motivo per cui veniva trasportato al presidio ospedaliero di Sarno.
Entrambi i testimoni, inoltre, chiariscono che il conducente della Fiat Punto, a seguito dell'accaduto, scendeva dall'autovettura per accertarsi delle condizioni dell'odierno appellante in attesa dei soccorsi.
Specificamente, la teste afferma “[…] ho visto un'auto che Testimone_1 nell'effettuare la retromarcia non vedeva mio cognato che era sulla scala […] preciso che la scala era appoggiata sulla strada priva di marciapiedi. Si è vero, il veicolo Fiat Punto effettuava una manovra di retromarcia ed urtava la scala con sopra mio cognato. La macchina Fiat Punto era di colore chiaro e ripartiva da una posizione di sosta […] preciso che l'autovettura con il lato posteriore destro colpiva la scala […] il conducente […] scendeva dall'auto e si avvicinava a mio cognato per verificare cosa fosse successo” […] la strada è ad unica corsia e doppio senso di marcia”.
Il secondo teste escusso, anch'egli interrogato sui capi di prova ammessi, Testimone_2 riferisce “ho visto il sig. sulla scala intento a potare la pianta che si trovava Parte_1 nella proprietà del proprio genitore in SA SE IA alla via Copellarielli allorquando ho visto che un'auto di colore chiaro nell'effettuare la retromarcia urtava la scala
[…] il sig. precipitava a terra […] preciso che la scala era appoggiata al Parte_1 muro e la sua base terminava a terra sulla strada priva di marciapiedi […] colpiva la scala con il suo lato posteriore destro […] il conducente della Fiat Punto era un uomo e preoccupato per la salute di rilasciava i suoi documenti ad uno dei Parte_1 parenti.” Dunque, a parere di questa Corte, la deposizione testimoniale, complessivamente considerata, appare precisa ed attendibile, utile – unitamente agli ulteriori elementi emersi nel corso del giudizio – a fondare il convincimento circa la veridicità del fatto dannoso occorso all'odierno appellante.
7.D'altronde, è opportuno ricordare che in tema di risarcimento dei danni derivanti da circolazione stradale, il diverso atteggiarsi dell'onere probatorio è regolato, in primo luogo, dal comma primo dell'art. 2054 c.c. secondo cui “Il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.”
Una siffatta distribuzione dell'onere probatorio impone al conducente del veicolo di provare di aver fatto tutto il possibile per evitare lo scontro, anche fornendo, eventualmente, la prova concreta dell'esclusiva responsabilità del pedone.
Sicché, il conducente del veicolo può vincere la presunzione di colpa posta a suo carico solo dimostrando che non vi era alcuna possibilità di prevenire ed evitare l'evento: “a tal fine, non è sufficiente l'accertamento del comportamento colposo del pedone, ma è necessario che si dia prova non solo che il predetto abbia tenuto una condotta anormale e ragionevolmente non prevedibile, ma anche che il conducente abbia adottato tutte le cautele esigibili in relazione alle circostanze del caso concreto”. (ex multis Cass. ord. 9856/2022).
Senza tralasciare che il codice della strada impone al conducente che intenda effettuare una manovra di retromarcia di assicurarsi di poter effettuare la stessa, senza creare pericolo o intralcio agli altri utenti della strada, tenendo conto delle posizione, distanza e direzione di essi, nonché segnalare con sufficiente anticipo la loro intenzione.
Sul punto la Corte di cassazione ha chiarito che “in tema di circolazione stradale, vi è la regola per cui la manovra di retromarcia va eseguita con estrema cautela, lentamente e con il completo controllo dello spazio retrostante. Ne consegue che il conducente, qualora si renda conto di avere alle spalle una strada che non rende percepibile l'eventuale presenza di un pedone (o di altro utente della strada), se non può fare a meno di effettuare la manovra, ha l'obbligo di controllare la strada, eventualmente ricorrendo alla collaborazione di terzi per consentirgli di fare retromarcia senza alcun pericolo per i terzi. Il conducente, quindi, tenuto
a osservare detta particolare prudenza nell'eseguire tale manovra, non potrà dunque fare affidamento sul fatto che gli altri utenti prestino a loro volta attenzione …”, giacché
l'eventuale imprudenza di costoro, se non costituisce un fatto sopravvenuto, può rappresentare soltanto una causa concorrente dell'incidente eventualmente occorso, di per sé non sufficiente a escludere la responsabilità dello stesso conducente” (v. Cass. pen.
23939/2025).
Ne deriva che la manovra di retromarcia deve essere sempre eseguita con estrema cautela e con il completo controllo dello spazio retrostante.
8.Nel caso di specie, il proprietario del veicolo – oggi defunto – è rimasto contumace in primo grado e la compagnia assicurativa si è limitata a contestare quanto dedotto da parte attrice, evidenziando che il presunto responsabile del sinistro ha dichiarato di non aver investito nessuno, come risulta dalla querela sporta al Comando dei Carabinieri di Palma
Campania e versata in atti.
9.Neanche la comprovata assenza del certificato del Pronto Soccorso e della certificazione del personale del 118 recatosi sui luoghi dell'incidente può – come asserito dall'odierna appellata – assurgere ad elemento decisivo in ordine alla mancata prova del nesso causale ed al reale verificarsi dell'evento lesivo nelle circostanze di tempo e di luogo indicate da . Parte_1
Invero, se non vi è dubbio che le dichiarazioni ivi contenute assumono una particolare valenza probatoria sulla scorta del fatto che il certificato redatto dai medici del Pronto
Soccorso ha natura di atto pubblico fidefacente, essendo caratterizzato – oltre che dall'attestazione di fatti appartenenti all'attività del pubblico ufficiale o caduti sotto la sua percezione – dalla circostanza che esso sia destinato alla prova, cioè sia precostituito a garanzia della pubblica fede e redatto da un pubblico ufficiale autorizzato, è altrettanto indubbio che l'accertamento positivo in ordine all'effettiva causazione di un sinistro stradale non possa dipendere esclusivamente dalla presenza o meno delle certificazioni in questione.
D'altronde, pur in assenza, agli atti del giudizio, dei due richiamati certificati, la provenienza di dal Pronto Soccorso a seguito di incidente stradale risulta suffragata Parte_1 dalla cartella clinica e dall'intera documentazione medica depositata. Cartella clinica che, in quanto tale, fa piena prova di quanto in essa descritto.
Per pacifico indirizzo della giurisprudenza, invero, “le attestazioni contenute in una cartella clinica, redatta da un'azienda ospedaliera pubblica o da un ente convenzionato con il SSN, hanno natura di certificazione amministrativa - a cui è applicabile lo speciale regime degli artt. 2699 e ss. c.c. - per quanto attiene alle indicazioni ivi contenute delle attività svolte nel corso di una terapia o di un intervento (a differenza delle valutazioni, delle diagnosi o, comunque, delle manifestazioni di scienza o di opinione annotate, prive di fede privilegiata), mentre le attività non risultanti dalla cartella possono essere provate con ogni mezzo”. (ex multis, v. Cass. 16737/2024)
Nello specifico, nella cartella clinica redatta dai medici del presidio ospedaliero di Sarno in data 21.11.2011 si legge che a seguito di trasporto al Pronto Soccorso, Parte_1 veniva ricoverato in ortopedia per la frattura da scoppio riportata, dovuta al verificarsi di un incidente stradale.
10.Anche dalla consulenza tecnica risulta che “L'evento traumatico, così come descritto negli atti di causa, riportato dettagliatamente nell'anamnesi infortunistica, attiene ad un trauma per caduta da scala in seguito ad urto da parte di automobile, così come descritto dalla parte attorea. In particolare, il periziando ha riportato frattura vertebrale con sequele dettagliatamente descritte nell'anamnesi infortunistica. Il nesso causale è soddisfatto”.
11.Non va, poi, sottaciuto, che l'ulteriore elemento utilizzato dal Tribunale di Nola per escludere la fondatezza della domanda risarcitoria proposta da è dato Parte_1 dalla querela sporta da – conducente del veicolo –, ma non si considera CP_1 che tale querela pur principiando “io sottoscritto ” è stata poi firmata da CP_1 Per_1
(proprietario del veicolo nonché padre del conducente).
[...]
Non appare, pertanto, attendibile, e in ogni caso, non può essere dirimente ai fini della decisione della controversia.
Tanto, soprattutto se si considera che agli atti del giudizio è, altresì, depositata una dichiarazione sottoscritta da , accompagnata da copia fotostatica del suo CP_1 documento di riconoscimento, con la quale viene invece ammesso il sinistro del 21.11.2011.
riconosce di aver urtato la scala sulla quale si trovava CP_1 Parte_1 durante una manovra di retromarcia e di essere sceso dal veicolo, immediatamente dopo l'urto, per verificare le condizioni del danneggiato. Successivamente, omettendo di raccontare l'accaduto al figlio, nonché proprietario dell'autovettura, provvedeva ad effettuare le necessarie riparazioni del veicolo.
Dalla dichiarazione firmata dal conducente del veicolo emerge una descrizione fattuale identica a quella di cui all'atto di citazione, confermata dai due testimoni chiamati a deporre innanzi al Tribunale di Nola e, altresì, sorretta da quanto è ricavabile dalla documentazione medica, in punto di lesioni subite, e dal consulente tecnico nell'espletamento del proprio incarico. Va rilevato che la assicurazione ha depositato altra copia della medesima dichiarazione dattiloscritta, con in calce una ulteriore dichiarazione, scritta a mano, del seguente tenore:
“non ho mai firmato la dichiarazione sopra indicata. E ripeto ancora una volta di non aver fatto l'incidente del 21-11-2011. Faccio presente di non aver firmato la sopra descritta dichiarazione – Palma Campania – 18-11-2013”.
La dichiarazione scritta a mano non infirma la valenza probatoria della precedente dichiarazione, in quanto:
-la dichiarazione manoscritta è presente solo nella copia del documento prodotta dalla assicurazione, quindi fornita di certo dall'assicurato, figlio di;
Persona_1
-la dichiarazione manoscritta è di parecchio tempo successiva alla precedente dichiarazione ed è intervenuta dopo la querela ai Carabinieri, sottoscritta dal figlio di , di cui Persona_1 si è già detto.
12.Invero, la sussistenza del nesso causale, nel caso concreto, è comprovata anche dalle conclusioni cui perviene il c.t.u. che – come sopra esposto – afferma la piena compatibilità tra la dinamica del sinistro e le lesioni riportate.
L'evento lesivo, per tutto quanto esposto, si è effettivamente verificato secondo le stesse modalità descritte da . Parte_1
13.Tuttavia, è pacifico che per ricostruire l'incidenza causale nella determinazione del danno occorre tener conto del comportamento del danneggiato, alla luce del principio di autoresponsabilità desumibile dall'art. 2 Cost., secondo il quale ciascun consociato è tenuto all'adempimento dei doveri di solidarietà sociale e alla luce di quanto previsto dall'art. 1227
c.c. in virtù del quale “se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate”.
Di conseguenza, il giudice deve esaminare, anche d'ufficio, l'eventuale incidenza causale del comportamento colposo del danneggiato nella produzione dell'evento lesivo in modo da stabilire le specifiche responsabilità addebitabili a tutti i soggetti coinvolti nel sinistro ed al conseguente fine di addivenire ad una corretta quantificazione dei danni risarcibili.
A tal proposito, costante giurisprudenza afferma che in materia di danni da circolazione stradale il giudice è sempre tenuto a valutare l'eventuale corresponsabilità del danneggiato, non solo laddove sia oggettiva, ma anche nei casi in cui sia solamente presunta. Infatti laddove il danneggiato abbia effettivamente concorso alla causazione del danno, gli verrà addebitato il corrispettivo grado di colpa a beneficio dell'altro conducente (ex multis Cass.
20140/2023).
14.Nel caso in esame, pur essendo stato positivamente accertato il verificarsi del sinistro in questione secondo la dinamica descritta con l'atto di citazione in primo grado, questa
Corte ritiene che la condotta dell'odierno appellante non sia avvenuta secondo le comuni regole di diligenza e prudenza.
Invero, il comportamento del danneggiato – come sostenuto dal giudice Parte_1 di primo grado – può dirsi integrare una condotta pericolosa.
Il comportamento del danneggiato è qualificabile come imprudente e l'aver posizionato una scala lungo una strada pubblica, stretta e a doppio senso di marcia, senza aver segnalato alcunché e senza neanche aver adottato gli accorgimenti necessari che avrebbero potuto anche impedire il verificarsi dell'evento lesivo, rientra inevitabilmente nel novero delle condotte pericolose.
Tanto si pone anche in spregio a quanto statuito dalle norme del codice della strada, ove si prevede che il pedone debba in ogni caso tenere sempre comportamenti che non siano di intralcio alla circolazione stradale o comunque possano dirsi pericolosi per la stessa.
Dalle previsioni di cui al codice della strada, infatti, si ricava che ai pedoni è vietato sostare o indugiare sulla carreggiata, salvo i casi di necessità così come è vietato, sostando in gruppo sui marciapiedi, sulle banchine o presso gli attraversamenti pedonali, causare intralcio al transito normale degli altri pedoni. Il pedone è sempre tenuto ad osservare una condotta prudente e conforme al contesto della circolazione.
15.Dunque, alla luce di tutto quanto esposto, questa Corte dichiara sussistere, nel caso di specie, la corresponsabilità tra il conducente della Fiat Punto ed il danneggiato appellante.
16.Nello specifico, appare corretto stabilire una responsabilità del 20% in capo al danneggiato e dell'80% in capo al danneggiante.
17.La liquidazione dei danni, quindi, verrà effettuata tenendo conto delle riferite differenti percentuali di responsabilità addebitabili ai protagonisti della vicenda.
18.All'appellante vanno, quindi, risarciti – per tutto quanto premesso – tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali richiesti con l'atto introduttivo del giudizio. A tal proposito, si evidenzia che "in tema di responsabilità civile, la domanda con la quale un soggetto chiede il risarcimento dei danni a lui cagionati da un dato comportamento del convenuto, senza ulteriori specificazioni, si riferisce a tutte le voci di danno originate da quella condotta" (Cass. 24647/2023, Cass. 23243/2024).
Del resto, per l'accertamento della sussistenza della componente morale del danno non patrimoniale, è possibile per il giudice fare ricorso a criteri presuntivi tra cui può essere annoverato quello che poggia sulla corrispondenza, su di una base di proporzionalità diretta, della gravità della lesione rispetto all'insorgere di una sofferenza soggettiva: tanto più grave
è la lesione della salute, tanto più il ragionamento inferenziale consentirà di presumere l'esistenza di un correlato danno morale inteso quale sofferenza interiore, morfologicamente diversa dall'aspetto dinamico relazionale conseguente alla lesione stessa.
19.Ai fini della quantificazione dei riferiti danni, il Collegio ritiene di poter porre, a base del proprio convincimento, le risultanze della espletata consulenza tecnica d'ufficio, la quale risulta essere priva di errori percettivi, diagnostici o di valutazione.
Infatti, l'elaborato tecnico risulta condivisibile, se si considerano le argomentazioni e le motivazioni svolte dal consulente d'ufficio.
Altrettanto adeguati appaiono i criteri applicati per accertare i danni riportati da
[...]
e le fonti di convincimento assunte dal c.t.u. Parte_1
In particolare, il c.t.u. – nominato dal Tribunale di Nola – ha osservato che “
[...]
, di anni 57 in seguito ad incidente stradale ha riportato frattura da scoppio di L4, Parte_1 che ha necessitato di intervento chirurgico e guarito con grave deficit motorio, frattura del soma di D12 e frattura falange basale V dito piede destro. Tali lesioni sono state accertate clinicamente e strumentalmente […] Le suddette lesioni hanno provocato una menomazione psico-fisica dell'offeso (c.d. danno alla salute) sia temporanea che permanente. L'inabilità temporanea assoluta può essere valutata in giorni 60 (sessanta) e l'inabilità temporanea parziale, mediamente valutabile al 75% in ulteriori giorni 90 (novanta), al 50% in ulteriori 90 giorni (novanta). La menomazione permanente dell'integrità psico-fisica consiste in postumi frattura del soma di D12 e di frattura da scoppio di L4 trattata chirurgicamente con mezzi di sintesi metallica e viti peduncolari, artrodesi da L2 a S1, con alterazione della statica del rachide sul piano frontale e scoliosi con conseguente squilibrio di carico. Complicanze nervose da lesione radice sinistra di L4 e compressione radicolare, deficit dei muscoli estensore lungo dell'alluce, tibiale anteriore ed estensore lungo delle dita e conseguente necessità di tutore di . Frattura falange basale V dito piede destro. Esito cicatriziale CP_10 da intervento chirurgico a livello dorsale. Lieve disturbo post-traumatico da stress.
Attualmente persistono esiti permanenti stabilizzati. Tali esiti permanenti vengono valutati con una percentuale di danno biologico del 52% (cinquantadue per cento), globalmente valutati e facendo riferimento alla letteratura medico-legale […] Tali esiti possono ritenersi permanenti non suscettibili di miglioramento in caso di ulteriori trattamenti.” (v. conclusioni c.t.u. svolta in primo grado).
20.Pertanto, alla luce dei criteri dettati dalle Tabelle di Milano – nella versione da ultimo pubblicata, quella del 2024 -, si liquidano i seguenti importi.
Tenuto conto dell'età del danneggiato al momento del fatto (49 anni), del danno biologico permanente stimato nella misura del 52%, dell'aumentato del 30% per la sofferenza e, poi, della riduzione in ragione dell'accertato concorso di responsabilità del danneggiato, si liquida in favore di , per ogni singolo punto, la somma di euro 7.933,00. Parte_1
A titolo di danno biologico temporaneo, si liquida la somma di euro 15.869,00
(corrispondente all'80% di euro 19.837,00, sempre in ragione del detto concorso di responsabilità). A tale somma, la Corte perviene tenuto che il c.t.u. ha quantificato 60 giorni di invalidità temporanea assoluta;
90 giorni di invalidità temporanea al 75% e ulteriori 90 giorni di invalidità temporanea al 50%; per un giorno di inabilità temporanea assoluta le
Tabelle di Milano fissano un importo di euro 115,00 (comprensivo della componente dinamico relazionale e di quella morale).
Quanto al danno biologico permanente (calcolato avendo riguardo al punto base di danno biologico, a cui è aggiunto l'incremento per la sofferenza al 30%, moltiplicato per il punto percentuale e per il demoltiplicatore per fasce di età), la somma risarcibile corrisponde ad euro 391.951,30. Tale somma va ridotta in ragione della percentuale di corresponsabilità e risulta, pertanto, pari ad euro 313.561,04.
Pertanto, il danno non patrimoniale complessivamente considerato, da risarcire a
[...]
, ammonta ad euro 329.430,04. Parte_1
21.Su tale somma non sono dovuti gli interessi compensativi.
La giurisprudenza di legittimità ha precisato che “nell'obbligazione risarcitoria da fatto illecito, che costituisce tipico debito di valore, è possibile che la mera rivalutazione monetaria dell'importo liquidato in relazione all'epoca dell'illecito, ovvero la diretta liquidazione in valori monetari attuali, non valgano a reintegrare pienamente il creditore, il quale va posto nella stessa condizione economica nella quale si sarebbe trovato se il pagamento fosse stato tempestivo: in tal caso, è onere del creditore provare, anche in base a criteri presuntivi, che la somma rivalutata (o liquidata in moneta attuale) sia inferiore a quella di cui avrebbe disposto, alla stessa data della sentenza, se il pagamento della somma originariamente dovuta fosse stato tempestivo. Tale effetto dipende prevalentemente, dal rapporto tra remuneratività media del denaro e tasso di svalutazione nel periodo in considerazione, essendo ovvio che in tutti i casi in cui il primo sia inferiore al secondo, un danno da ritardo non è normalmente configurabile;
ne consegue, per un verso che gli interessi cosiddetti compensativi costituiscono una mera modalità liquidatoria del danno da ritardo nei debiti di valore;
per altro verso che non sia configurabile alcun automatismo nel riconoscimento degli stessi” (v. Cass. 6351/2025).
Nella specie, il non ha allegato alcuna circostanza da cui possa emergere un danno Pt_1 ulteriore rispetto a quello compensato dalla attualizzazione del risarcimento.
Invero, il non ha neanche chiesto la liquidazione degli interessi sulle somme liquidate. Pt_1
22.Infine, deve essere riconosciuto, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, in favore di , quanto da questi sborsato per spese mediche documentate Parte_1
(euro 306,43), sempre ridotto all'80% per l'accertato concorso di responsabilità del danneggiato. Dunque, si liquida, a tale titolo, l'importo di euro 245,14.
23. In conclusione, la , CP_7 Controparte_4 Controparte_5 CP_6
- nella qualità di genitore di e – quali eredi di ,
[...] Persona_2 Persona_3 Persona_1 tutti in solido, devono essere condannati al pagamento in favore di , della Parte_1 somma di euro 329.430,04 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale e di euro
245,14 a titolo di danno patrimoniale.
24.Venendo ora alla regolazione delle spese di lite, in ragione della riforma della sentenza di primo grado questa Corte deve provvedere alla liquidazione delle spese anche del primo grado di giudizio, in forza dell'effetto espansivo interno della riforma (art. 336
c.p.c.).
Per la riferita regolazione deve farsi applicazione di un criterio unitario, che tenga conto dell'esito complessivo della controversia.
25.Ai fini della quantificazione delle spese di entrambi i gradi del giudizio verrà fatta applicazione dei c.d. parametri, dettati dal d.m. 55/2014, come modificato dal d.m. 147/2022. 26.Il valore della controversia è pari alla somma attribuita a titolo di risarcimento danni
(principio del decisum); pertanto, lo scaglione di riferimento è quello compreso tra euro
260.000,00 ed euro 520.000,00.
27.Quanto al giudizio di primo grado, per le fasi di studio, introduttiva, di trattazione e decisoria va fatta applicazione dei valori medi.
Pertanto, va liquidata la somma di euro 22.457,00 a titolo di compenso, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva e cpa.
28.Quanto al giudizio di appello, per le fasi di studio, introduttiva e decisoria va fatta applicazione dei valori medi.
Si precisa che non va liquidato il compenso per la fase istruttoria/di trattazione, poiché con la recente pronuncia n. 25664/2025, la Corte di Cassazione ha statuito che “in tema di liquidazione delle spese processuali in base al d.m. n. 55 del 2014, l'effettuazione di singoli atti istruttori e, segnatamente, la produzione di documenti, in altre fasi processuali (come quella introduttiva e/o quella decisionale) non equivale allo svolgimento della fase istruttoria
e/o di trattazione che, per quanto riguarda il giudizio di appello, può dare luogo al riconoscimento della relativa voce di tariffa unicamente qualora sia effettivamente posta in essere, nel corso della prima udienza di trattazione, una o più delle specifiche attività previste dall'art. 350 c.p.c. ovvero sia fissata un'udienza a tal fine o, comunque, allo scopo di svolgere altre attività istruttorie e/o di trattazione, ma non nel caso in cui alla prima udienza di trattazione sia esclusivamente e direttamente fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni, senza il compimento di nessuna ulteriore attività, e questo anche ove siano prodotti nuovi documenti in allegato all'atto di appello ovvero, successivamente, con gli scritti conclusionali”.
Nel presente giudizio non si è svolta alcuna fase di trattazione.
Pertanto, si liquida la somma di euro 14.239,00, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15% iva e cpa.
29.Le spese di entrambi i gradi di giudizio, quantificate secondo i criteri già menzionati, vanno distratte ai procuratori di , per dichiarato anticipo. Parte_1 30.Le spese tra (da un lato) e , e Parte_1 CP_1 CP_2
, quali chiamati all'eredità di , possono essere compensate. CP_3 Persona_1
La chiamata in causa di era obbligata, atteso che questi era litisconsorte Persona_1 necessario, tanto che la chiamata in causa è stata disposta da questa Corte.
La rinuncia all'eredità di è avvenuta, a cura dei chiamati, nel marzo del 2023, Persona_1 dopo che questa Corte aveva disposto la notifica dell'appello nei confronti degli eredi di e dopo che aveva provveduto alla notifica nei confronti dei Persona_1 Parte_1 chiamati in causa.
Pertanto, atteso che non poteva sapere che i chiamati all'eredità non Parte_1 fossero divenuti eredi di , sussistono gravi ed eccezionali ragioni (secondo Persona_1 quanto delineato da Corte cost. 77/2018) per compensare le spese.
31. Il compenso del CTU, nominato in primo grado, deve essere posto, in via definitiva, in solido, a carico di , , CP_7 Controparte_4 Controparte_5 CP_6
- nella qualità di genitore di e .
[...] Persona_2 Persona_3
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando, così provvede:
A) accoglie l'appello proposto da , riforma la sentenza del Tribunale di Nola Parte_1
n. 472 pubblicata il 9 marzo 2022, e per l'effetto:
- dichiara la carenza di legittimazione passiva di , , CP_2 CP_1 CP_3
, quali chiamati all'eredità di;
[...] Persona_1
- accerta la corresponsabilità di – nella misura dell'80% - e di Persona_1 [...]
– nella misura del 20% - nella causazione del sinistro per cui è causa;
Parte_1
- condanna, in solido, , , - nella qualità Controparte_4 Controparte_5 CP_6 di genitore di e – quali eredi di , e la Persona_2 Persona_3 Persona_1 CP_7 al pagamento, in favore di , della somma complessiva di euro 329.430,04 Parte_1
a titolo di risarcimento dei danni non patrimoniali e della somma di euro 245,14 a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali;
B) condanna, in solido, , , - nella qualità Controparte_4 Controparte_5 CP_6 di genitore di e – quali eredi di , e la Persona_2 Persona_3 Persona_1 CP_7 al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio liquidate, per il primo grado di giudizio, in euro 22.457,00 a titolo di compenso, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva e cpa, e per il secondo grado in euro 14.239,00 a titolo di compenso, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva e cpa, con attribuzione ai procuratori antistatari;
C) compensa le spese tra , , e Parte_1 CP_1 CP_2 [...]
. Per_5
D) pone il compenso del CTU, in via definitiva, in solido, a carico di CP_7 CP_4
, - nella qualità di genitore di e
[...] Controparte_5 CP_6 Persona_2
Persona_3
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 9.12.2025
Il Presidente
Dott. SE De Tullio
Il Consigliere est.
Dott. Luigi Mancini