Sentenza 10 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 10/06/2025, n. 195 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 195 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Sezione Lavoro
composta dai Signori Magistrati:
Dott.ssa Marcella Angelini Presidente
Dott.ssa Maria Rita Serri Consigliere
Dott. Luca Mascini Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa di appello iscritta al n. 587/2023 R.g.l., avverso la sentenza del Tribunale di Bologna n. 306 del 3.5.2023, non notificata;
avente ad oggetto: opposizione a cartella di pagamento, promossa da:
rappresentata e difesa dagli avv. Filippo Manca e _1
Lisa Agati ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima in Zola
Predosa – appellante;
nei confronti di:
Controparte_1
rappresentata e difesa dall'avv.
[...]
Giuseppe Mazzarella ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Aversa – appellata;
trattenuta in decisione all'udienza collegiale del 10.4.2025, udita la relazione della causa fatta dal relatore dott. Luca Mascini, sentite le parti e viste le conclusioni assunte, come in atti trascritte, esaminati gli atti e i documenti di causa,
1
1. Il Tribunale di Bologna, in funzione di Giudice del lavoro, dichiarava inammissibile l'opposizione proposta dalla avverso la _1 cartella di pagamento n. 02020220014325558000, notificata in data 12.4.2022 da
, recante l'importo di € 350,00 per sanzioni Controparte_2 derivate dalle omissioni dichiarative relative agli anni 2015/2016/2017, nonché avverso la comunicazione di di registrazione della società di P_ ingegneria nei propri archivi e le successive missive con cui erano state comminate le sanzioni per le omissioni dichiarative dal 2015 al 2019.
Precisamente, il Tribunale constatava il mancato rispetto del termine di 40 giorni (decorrente dalla notifica del titolo) utile a far valere, ai sensi dell'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46/1999, ogni questione inerente al merito della pretesa contributiva. I motivi di opposizione non attenevano, in particolare, a fatti estintivi della pretesa successivi alla notifica della cartella (deducibili con l'opposizione all'esecuzione, non essendo pertinente il formale riferimento apposto nell'epigrafe dell'atto introduttivo: “Ricorso in opposizione all'esecuzione ex artt. 442 ss.,
c.p.c.”) ma al merito dell'addebito.
2. La società ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di
Bologna, rassegnando le seguenti conclusioni:
“riformare, la sentenza n. 306/2023 del Tribunale di Bologna, Sezione
Lavoro, GdL Dott.ssa M.A. Pugliese del 3.5.2023, siccome incongrua, ingiusta e illegittima e, segnatamente, in relazione a entrambi i capi della predetta sentenza impugnata n. 306/2023 del Tribunale di Bologna, Sezione Lavoro, GdL Dott.ssa
M.A. Pugliese del 3.5.2023 riformare integralmente entrambi i capi della sentenza impugnata e per l'effetto accogliere le seguenti conclusioni: in relazione all'opposizione promossa dalla avverso _1
l'iscrizione d'ufficio alla Inarcassa e avverso l'irrogazione di sanzioni per mancata presentazione della Dichiarazione IVA per gli anni 2015, 2016 e 2017, somme inserite nella Cartella:
(i) accertata e dichiarata l'insussistenza del diritto dell' a P_ procedere esecutivamente nei confronti della dichiari _1
l'improcedibilità dell'esecuzione di cui alla Cartella in quanto è inesistente un valido titolo della nei confronti della P_ _1
(ii) in via subordinata, accertato e dichiarato l'errore scusabile in cui è incorsa la a causa della contraddittoria indicazione dei _1 termini per proporre opposizione contenuta nella Cartella, accolga l'istanza di rimessione in termini ritualmente formulata dalla e, per _1
2 l'effetto, dichiari la tempestività dell'opposizione promossa dalla medesima
[...] verso l'esecuzione promossa nei suoi confronti dalla;
_1 P_
(iii) sempre in via subordinata, accertato e dichiarato che l'intervenuto abbandono del sistema dei ruoli per il pagamento dei contributi ha comportato una implicita scelta da parte di per il sistema ordinario di riscossione P_ di diritto privato (ingiunzione di pagamento / esecuzione una volta formatosi un titolo esecutivo), dichiari che il ricorso in opposizione all'esecuzione della
[...] deve intendersi perfettamente tempestivo e ammissibile non solo _1 avverso il presunto credito relativo alle annualità 2015, 2016 e 2017 indicato nella Cartella di pagamento, ma anche per i crediti relativi alle annualità 2018,
2019 e 2020, nonché per l'annullamento dei Provvedimenti Impugnati, tra cui va segnalato quello contenente l'iscrizione d'ufficio di cui alla nota n. P_
0481521.09-05-2018 del 9.5.2018;
(iv) in via ulteriormente subordinata, accertata e dichiarata la tempestività dell'opposizione promossa dalla avverso l'esecuzione _1 promossa nei suoi confronti dalla , accolga la richiesta di emendare la P_ domanda ritualmente proposta dalla ai sensi dell'art. 420, _1
I comma, c.p.c., mediante il riferimento all'intervenuto decorso del termine di cui all'art. 25 del D.Lgs. n. 46/1999 per le sanzioni di cui alle annualità 2015 e 2016
e mediante l'espresso riferimento alla carenza di atto di irrogazione delle sanzioni per l'annualità 2017; e per l'effetto, o comunque anche d'ufficio, dichiari l'intervenuta decadenza dell' , in relazione alle sanzioni P_ irrogate per la mancata comunicazione della Dichiarazione IVA per le annualità
2015 e 2016, per non aver notificato la Cartella nel termine di cui al predetto art. 25 del D.Lgs. n. 46/1999, e, con riferimento alle sanzioni irrogate per la mancata comunicazione della Dichiarazione IVA per l'annualità 2017, per non aver notificato alla l'atto di irrogazione delle sanzioni in data _1 antecedente all'inserimento del relativo importo nella Cartella, e, per l'effetto, accolga il ricorso e, dichiarato l'annullamento di tutti i Provvedimenti Impugnati
e in primis di quello contenente l'iscrizione d'ufficio di cui alla nota n. P_
0481521.09-05-2018 del 9.5.2018, ordini la cancellazione della _1 dagli elenchi dell' e dichiari che la nulla
[...] P_ _1 deve all' per le annualità 2015, 2016 e 2017; P_
(v) in via ulteriormente subordinata, accertata e dichiarata la tempestività dell'opposizione promossa dalla avverso l'esecuzione _1 promossa nei suoi confronti dalla , nel merito accerti e dichiari la P_ carenza in capo alla del requisito oggettivo per _1
l'iscrizione negli elenchi dell' e, per l'effetto, in accoglimento delle P_ domande della (i) di annullamento dei provvedimenti _1
3 relativi alla iscrizione d'ufficio della medesima P_ _1
e alla irrogazione di sanzioni per mancata presentazione della Dichiarazione IVA per gli anni 2015, 2016 e 2017, somme inserite nella Cartella;
e (ii) di dichiarazione che le somme richieste dalla alla P_ _1 in relazione alle annualità 2015, 2016 e 2017 non sono dovute, accolga il ricorso e, dichiarato l'annullamento di tutti i Provvedimenti Impugnati e in primis di quello contenente l'iscrizione d'ufficio di cui alla nota n. 0481521.09- P_
05-2018 del 9.5.2018, ordini la cancellazione della dagli _1 elenchi dell' e dichiari che la nulla deve P_ _1 all' per le annualità 2015, 2016 e 2017; P_ in relazione all'opposizione promossa dalla avverso _1
l'iscrizione d'ufficio alla Inarcassa e avverso l'irrogazione di sanzioni per mancata presentazione della Dichiarazione IVA per gli anni 2018, 2019 e 2020, somme non inserite nella Cartella:
(vi) accertata e dichiarata la tempestività dell'opposizione promossa dalla avverso l'esecuzione promossa nei suoi confronti dalla _1
, accerti e dichiari la carenza in capo alla del P_ _1 requisito oggettivo per l'iscrizione negli elenchi dell' e, per l'effetto, P_ accolga nel merito le domande della (i) di annullamento _1 dei provvedimenti relativi alla iscrizione d'ufficio della medesima P_
e alla irrogazione di sanzioni per mancata presentazione _1 della Dichiarazione IVA per gli anni 2018, 2019 e 2020, somme non inserite nella
Cartella; e (ii) di dichiarazione che le somme richieste dalla alla P_ [...] in relazione alle annualità 2018, 2019 e 2020 non sono dovute, _1
e, per l'effetto, accolga il ricorso e, dichiarato l'annullamento di tutti i
Provvedimenti Impugnati e in primis di quello contenente l'iscrizione d'ufficio di cui alla nota n. 0481521.09-05-2018 del 9.5.2018, ordini la P_ cancellazione della dagli elenchi dell' e dichiari _1 P_ che la nulla deve all' per le annualità 2018, _1 P_
2019 e 2020.
In ogni caso con restituzione di tutti gli importi medio tempore corrisposti dalla in pagamento della Cartella e in esecuzione della _1 impugnata sentenza n. 306/2023 del Tribunale di Bologna”.
La controparte si è costituita in giudizio, resistendo all'impugnazione.
3. Con il primo motivo, l'appellante, premesso che “molte delle contestazioni proponibili con il rimedio previsto dall'art. 615 c.p.c. possano essere rilevate d'ufficio dal giudice”, il quale è tenuto a verificare che il titolo esecutivo esista al momento dell'avvio del processo e permanga durante tutto il corso del suo svolgimento e sino alla sua definizione, evidenzia che “pur avendo
4 correttamente inquadrato la domanda della come _1 opposizione all'esecuzione (a pag. 2 della sentenza impugnata si legge che “La società ricorrente ha proposto opposizione all'esecuzione avverso la cartella di pagamento”), il Giudicante di prime cure non ne ha tratto le dovute conseguenze, in quanto ha erroneamente dichiarato l'inammissibilità dell'opposizione facendo riferimento alla scadenza del termine di cui all'art. 24, V comma, D.Lgs. n.
46/1999, non applicando, invece il combinato disposto dell'art. 29 D.Lgs. n.
46/1999 e dell'art. 615 c.p.c., in base al quale non vi è un termine perentorio fissato dalla legge per promuovere l'opposizione all'esecuzione diretta a contestare il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata”. Il
Giudice, secondo la società, si sarebbe dovuto accorgere che la si Pt_2 riferisce, per tutti e tre gli anni 2015, 2016 e 2017, a un presunto avviso d'accertamento notificato in data 9.6.2021 e avente il numero Rif.
123.2.12/MU501/8703/1671062, mentre l'avviso di accertamento notificato in data 9.6.2021 (doc. 7) aveva un altro numero, vale a dire Rif.
123.2.18/MU501/8703/1671062: “Ergo, il ruolo è stato formato in merito a un provvedimento recante un numero diverso e, quindi, non riferentesi alla
[...]
pertanto, il titolo esecutivo azionato da nei confronti _1 P_ dell'odierna appellante era, come è, inesistente e il Giudice di prime cure avrebbe dovuto, qualunque fosse stato sia il tenore delle contestazioni dedotte dalla
[...] con l'opposizione ex art. 615 c.p.c., accogliere la domanda e _1 dichiarare l'insussistenza del diritto dell' a procedere esecutivamente, P_ rilevando d'ufficio la ormai non più superabile né sanabile inesistenza o mancanza del titolo esecutivo”.
Con il secondo motivo, connesso al precedente e proposto in via subordinata, la società si duole del mancato accoglimento della richiesta di essere rimessa in termini per proporre l'opposizione, essendo incorsa in “errore scusabile in virtù della palese contraddizione dei termini per impugnare indicati nella Cartella. Infatti, nell'impugnata Cartella di pagamento n. 020 2022
00143255 58 000 (cfr. doc. 12 , ci sono due indicazioni dei _1 termini per impugnare contrastanti tra loro. La prima è stata fornita dall'agente per la riscossione, , - Controparte_3 Controparte_4 prov. di Bologna, che a pag. 3 ha dichiarato che, per l'opposizione all'esecuzione innanzi al Giudice Ordinario “Non è previsto un termine perentorio per l'esercizio dell'azione” … Successivamente, alla pag. 6 del medesimo documento, viene, invece, fornita una ulteriore e diversa indicazione di termini per l'impugnazione, indicato in 40 giorni, come risulta dall'estratto della predetta pag. 6”.
5 Con il terzo motivo, ancora proposto in via subordinata, l'appellante, richiamando l'art. 24 del d.lgs. n. 46/1999 (“1. I contributi o premi dovuti agli enti pubblici previdenziali non versati dal debitore nei termini previsti da disposizioni di legge o dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici sono iscritti a ruolo, unitamente alle sanzioni ed alle somme aggiuntive calcolate fino alla data di consegna del ruolo al concessionario, al netto dei pagamenti effettuati spontaneamente dal debitore”) e l'art. 17 del medesimo d.lgs. (“Salvo quanto previsto dal comma 2, si effettua mediante ruolo la riscossione coattiva delle entrate dello Stato, anche diverse dalle imposte sui redditi, e di quelle degli altri enti pubblici, anche previdenziali, esclusi quelli economici”), evidenzia che il legislatore ha limitato l'applicazione della riscossione coattiva mediante ruolo allo
Stato e a precise categorie di enti pubblici, tra cui gli enti pubblici previdenziali:
“Tuttavia, come attestato inequivocabilmente dall'art. 1 del suo statuto (cfr. doc.
14 pag. 2), l' è, sin dalla sua trasformazione, un ente _1 P_ di diritto privato. Ergo, il sistema di riscossione coattiva mediante ruolo regolato dal D.Lgs. n. 46/1999 non è applicabile all' , in quanto la sua P_ applicazione è limitata agli enti pubblici previdenziali, natura giuridica che non possiede più, essendo “un Ente associativo senza scopo di lucro P_ che esplica attività di interesse pubblico, con personalità giuridica di diritto privato ai sensi degli articoli 14 e seguenti del Codice Civile e del D.P.R. 10 febbraio 2000 n. 361”. Il Giudice, pertanto, non avrebbe potuto dichiarare inammissibile l'opposizione, fondandosi la statuizione proprio sull'applicazione dell'art. 24.
Con il quarto motivo, proposto “Sempre in subordine rispetto al I motivo, e in ulteriore subordine rispetto al III motivo”, l'appellante evidenzia di aver segnalato, nelle note finali concesse dal Tribunale, che “il provvedimento riguardante le sanzioni per le annualità relative agli anni 2015 e 2016, era stato notificato in data 9.5.2018, di guisa che i termini per l'iscrizione a ruolo ex art. 25 del D.Lgs. n. 46/1999 invocato dall' nelle proprie difese, sarebbero P_ scaduti in data 31.12.2019 … Come già indicato nel ricorso, la Cartella (cfr. doc.
12 è stata notificata in data 12.4.2022 e reca l'indicazione del _1
21.1.2022 quale data di consegna dei ruoli. In relazione all'annualità 2017, invece, come già dedotto nel ricorso, l' non ha mai notificato alla P_ ricorrente il provvedimento di irrogazione della sanzione … Fermi, dunque, i fatti già dedotti, con la memoria autorizzata la aveva chiesto al _1
Giudice di prime cure l'autorizzazione, ai sensi dell'art. 420, I comma, c.p.c., di poter emendare le già presentate domande di revoca dei provvedimenti di e di dichiarare comunque non dovute alla tutte le somme P_ P_ richieste alla attraverso i diversi Provvedimenti Impugnati _1
6 nonché tramite la Cartella notificata il 12.4.2022, mediante il riferimento all'intervenuto decorso del termine di cui all'art. 25 del D.Lgs. n. 46/1999 per le sanzioni di cui alle annualità 2015 e 2016 e mediante l'espresso riferimento alla carenza di atto di irrogazione delle sanzioni per l'annualità 2017.
Peraltro, si evidenzia che, per quanto concerne la decadenza ex art. 25
D.lgs. n. 46/1999, tale integrazione ben poteva essere intesa anche come una mera sollecitazione affinché il Giudicante dichiarasse d'ufficio tale decadenza, in base al noto orientamento della Corte di Cassazione, secondo il quale, ai sensi dell'art. 2969 c.c., la materia relativa all'obbligo contributivo è di rilievo pubblicistico in quanto funzionale alla realizzazione dei compiti assegnati dall'art. 38 Cost. e, perciò, essendo sottratta alla disponibilità delle parti, non può certo essere regolata dalla previsione dell'art. 2969 c.c., che è relativa alla disciplina della decadenza in relazione ai diritti disponibili e, quindi, estranea alla materia contributiva previdenziale;
pertanto, la decadenza in materia previdenziale può essere sempre rilevata d'ufficio (giurisprudenza consolidata fin dalle risalenti Cass. n. 3533/1972 e Cass. n. 5338/1987, recentemente ribadita da
Cass. n. 31459/2021 proprio in relazione alle casse privatizzate, e da Cass. n.
24750/2022 e Cass. n. 2740/2023)”.
Il Giudice non ha dunque “pronunciato in alcun modo sulla richiesta di emendare la domanda ritualmente proposta dalla ai sensi _1 dell'art. 420, I comma, c.p.c., limitandosi a pronunciare l'improcedibilità dell'opposizione, così (i) violando e mancando di applicare l'art. 420, I comma.
c.p.c., in quanto doveva prima pronunciarsi sulla mentovata istanza di emendare la domanda;
e (ii) violando e mancando di applicare l'art. 25 del D.Lgs. n.
46/1999 – che, peraltro, avrebbe potuto applicare anche d'ufficio – e omettendo di dichiarare, in relazione alle sanzioni irrogate per la mancata comunicazione della Dichiarazione IVA per le annualità 2015 e 2016, l'intervenuta decadenza dell' per non aver notificato la Cartella nel termine di cui al predetto P_ art. 25 del D.Lgs. n. 46/1999, ed omettendo, altresì, di dichiarare che la sanzione per l'annualità 2017 era illegittima in quanto indicata nella Cartella, ma non preceduta dalla comunicazione di alcun atto di irrogazione della sanzione”.
3.1. I motivi, da trattare congiuntamente per la relativa connessione tematica, non meritano accoglimento.
La possibilità di riferire alle pretese contributive della il sistema di P_ riscossione dei crediti mediante ruolo di cui al d.lgs. n. 46/1999 consente di richiamare il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui “(Cass., 13.4.2018, n. 9238) il sistema di tutela giurisdizionale per le entrate previdenziali prevede: la possibilità di proposizione di opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi del
7 D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, comma 6, nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento;
la proposizione di opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. per questioni attinenti non solo alla pignorabilità dei beni, ma anche a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali ad esempio la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata) davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615 c.p.c., comma 1) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia invece già iniziata (art. 615 c.p.c., comma
2 e art. 618 bis c.p.c.); la proposizione di una opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c., ovverosia "nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto" per i vizi formali del titolo ovvero della cartella di pagamento, anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione stessa sia già iniziata (art. 617 c.p.c., comma 2) o meno (art. 617 c.p.c., comma 1) … tanto si ricava sia dalla formulazione del D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, comma 6, sia dal medesimo
D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 29, comma 2”.
Si tratta di uno schema che trova piena applicazione al caso di specie, non avendo rilevanza la natura privatistica dell'Ente1, elemento che l'appellante, 1 V. Cass., 19.6.2020, n. 11972 che, in una vicenda che riguardava la ha CP_5 svolto considerazioni riferibili agli enti previdenziali privati: “… Rimane, altresì, impregiudicata, pure a seguito della trasformazione della natura giuridica di detti enti, la previsione normativa del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 17, comma 1, (recante: Riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, a norma della L. 28 settembre 1998, n. 337, art. 1) che già includeva tali enti previdenziali nel sistema di riscossione coattiva a mezzo ruolo di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, disponendo che: "si effettua mediante ruolo la riscossione coattiva delle entrate dello Stato, anche diverse dalle imposte sui redditi, e di quelle degli altri enti pubblici, anche previdenziali, esclusi quelli economici".
1.3.1 La nuova soggettività di diritto privato degli enti previdenziali non assume carattere dirimente ai fini della ipotizzata sottrazione di tali enti alla disciplina generale di riforma del sistema della riscossione a mezzo ruolo - in relazione tanto alla abrogazione del principio del "non riscosso per riscosso", quanto alla "rottamazione" dei ruoli "inattivi" -, incidendo la natura privatistica soltanto sulla forma organizzativa, oltre che sulla dotazione degli strumenti negoziali propri del diritto privato: conclusione che trova conferma nel mantenimento della vigilanza ministeriale e del controllo di legalità della Corte dei conti, giustificati dalla assoluta rilevanza pubblica generale della attività previdenziale e assistenziale svolta dagli enti "privatizzati".
L'ente previdenziale privatizzato, diversamente da quanto prospettato dalla ricorrente
, non viene a trovarsi in una posizione economica differente da quella assunta dagli altri Parte_3 enti pubblici in relazione alla cura dell'interesse ad essi affidati, venendo tutti tali enti a partecipare al medesimo sistema inteso a garantire l'equilibrio della gestione finanziaria e la evidenza dei risultati gestionali, attraverso la redazione di modelli uniformi di documenti di bilancio (indicativa a tal fine è la inclusione dei bilanci degli enti previdenziali nel settore allargato della PP.AA.), obiettivo in relazione al quale è venuta rivestire carattere essenziale la riforma organizzativa del servizio di concessione volta ad eliminare le disfunzioni ed inefficienza nell'impiego dello strumento della riscossione coattiva a mezzo ruolo delle proprie risorse economiche.
1.3.2. Né consente di riconoscere una posizione differenziata, all'ente previdenziale, rispetto alla disciplina del sistema di riscossione degli altri enti pubblici, la esigenza, pure normata, per cui "La gestione economico-finanziaria deve assicurare l'equilibrio di bilancio
8 peraltro, pone a fondamento di un'eccezione che, essendo stata proposta per la prima volta in questo grado di giudizio, è inammissibile, operando la preclusione di cui all'art. 437, comma 2, c.p.c. (a venire in rilievo non è una mera difesa o eccezione impropria ma un'eccezione fondata su elementi e circostanze aventi consistenza autonoma – l'impossibilità per la parte appellata di accedere al sistema di riscossione dei crediti previdenziali a mezzo ruolo – non prospettati nel giudizio di primo grado, con introduzione soltanto in sede di gravame di un nuovo tema d'indagine, così alterandosi i termini sostanziali della controversia e determinandosi la violazione del principio del doppio grado di giurisdizione, come di recente rimarcato da Cass., 2.8.2024, n. 21880).
3.2. Posto che con il ricorso di primo grado la società ha inteso esclusivamente far valere l'assenza dei presupposti per l'iscrizione alla gestione previdenziale di (sul presupposto del mancato svolgimento da parte P_ della persona giuridica di “attività professionale di architettura o di ingegneria, come erroneamente asserito ma non provato dall' , che basa la sua P_ affermazione unicamente sull'inserimento, nell'oggetto sociale della ricorrente, della possibilità, meramente astratta e potenziale e mai effettuata dalla
[...]
di poter effettuare “consulenza progettuale e tecnologica nelle _1 materie di cui sopra (i.e., sicurezza antincendio) e in materia di ingegneria civile e industriale”), è del tutto corretta l'operazione compiuta dal Tribunale di riferire il rimedio proposto avverso la cartella all'opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva, ai sensi del d.lgs. n. 46/1999, da esperire nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento.
Il Tribunale si è in realtà limitato a richiamare l'istituto dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. nella parte della sentenza in cui ha descritto i termini di formale proposizione dell'azione (“La società ricorrente ha proposto opposizione all'esecuzione …”, così erroneamente qualificata, come già rilevato, in apertura di ricorso), contestando espressamente il Giudice la correttezza del richiamo (“Osserva il Tribunale che i motivi attinenti all'illegittimità della cartella dedotti dal ricorrente come sopra riportati non riguardano fatti estintivi della pretesa contributiva dovuta a fatti verificatisi dopo la notifica della cartella impugnata, deducibili con l'opposizione all'esecuzione, ma pretesi vizi di merito dell'addebito, che riguardano l'originaria esistenza del credito”).
mediante l'adozione di provvedimenti coerenti alle indicazioni risultanti dal bilancio tecnico da redigersi con periodicità almeno triennale" (D.Lgs. n. 509 del 1994, art. 2, comma 2) o ancora la limitazione imposta ex lege per cui "Agli enti stessi non sono consentiti finanziamenti pubblici diretti o indiretti, con esclusione di quelli connessi con gli sgravi e la fiscalizzazione degli oneri sociali." (art. 1, comma 3, idem)”.
9 3.3. È inammissibile anche l'eccezione, proposta per la prima volta in questa sede pur concernendo il contenuto di atti che erano a conoscenza della società anteriormente all'instaurazione del giudizio, incentrata sulla circostanza che nella cartella di pagamento fosse presente un riferimento a un precedente atto, notificato, avente codice diverso da quello effettivamente ricevuto. Sul punto, infatti, opera ancora la preclusione di cui all'art. 437, comma 2, c.p.c., venendo evidentemente in rilievo non una mera difesa o eccezione impropria ma un'eccezione fondata su elementi e circostanze aventi consistenza autonoma
(l'invalida emissione della cartella sulla base di una posizione contributiva diversa da quella relativa alla società) non prospettati nel giudizio di primo grado, con introduzione soltanto in sede di gravame di un nuovo tema d'indagine
(l'eccezione, tra l'altro, sarebbe inammissibile anche qualora fosse volta a far valere un vizio del procedimento di riscossione, venendo alterata la sequenza degli atti preordinati alla riscossione, essendo decorsi i venti giorni dalla notifica della cartella di cui all'art. 617 c.p.c. per proporre l'opposizione agli atti esecutivi).
Le perplessità mostrate dall'appellante, compendiate nell'affermazione che
“il ruolo è stato formato in merito a un provvedimento recante un numero diverso e, quindi, non riferentesi alla , sono poi ingiustificate nel _1 merito, posto che l'avviso d'accertamento cui fa riferimento la cartella (n. Rif.
123.2.12/MU501/8703/1671062, con indicazione di notifica il 9.6.2021) riguarda somme iscritte a ruolo a titolo di “Inarcassa contrib.integ. interessi e sanzioni
115,00 2015 - SANZIONI INTEGRATIVO”, “Inarcassa contrib.integ. interessi e sanzioni 115,00 2016 - SANZIONI INTEGRATIVO” e “Inarcassa contrib.integ. interessi e sanzioni 125,00 2017 - SANZIONI INTEGRATIVO”, per un totale di €
350,00, trovando le voci piena corrispondenza nell'avviso di accertamento notificato in data 9.6.2021 (n. Rif. 123.2.18/MU501/8703/1671062, v. doc. 7), in cui si richiama il seguente schema “Anno Riferimento 2015 Contabile Penali
Accert.Integ. Importo 115,00 Descrizione Sanzioni”, “Anno Riferimento 2016
Contabile Penali Accert.Integ. Importo 115,00 Descrizione Sanzioni” e “Anno
Riferimento 2017 Contabile Penali Accert.Integ. Importo 120,00 Descrizione
Sanzioni”.
Gli stessi dati sono poi riportati nell'atto avente ad oggetto “Notifica di aggiornamento contributivo. Accertamento con Adesione n. 605029 del
24/03/2022”, in cui si riporta anche la Matricola assegnata alla società SI008703 e la relativa “Partita IVA: ”, codici che compaiono anche nella P.IVA_1 cartella di pagamento (il numero di matricola 8703 è inserito nel Rif. sopra riportato, coincidendo la Partita IVA con il Codice Fiscale e nel P.IVA_1
10 predetto atto di aggiornamento contributivo (“Dati Posizione Inarcassa Matricola
SI008703 Partita IVA: ”). P.IVA_1
Non può quindi fondatamente affermarsi che “il ruolo è stato formato in merito a un provvedimento recante un numero diverso e, quindi, non riferentesi alla . _1
3.4. Non ha ragion d'essere poi la contraddizione segnalata dall'appellante, posto che l'indicazione, presente nella cartella, circa l'assenza di termini per l'opposizione all'esecuzione (dato corretto ma irrilevante in questa sede) non riguarda, evidentemente, il diverso istituto dell'opposizione per motivi inerenti al merito della pretesa contributiva, da esperire nel ricordato termine di quaranta giorni, non sussistendo alcun errore scusabile (cfr. Cass., 19.4.2024, n. 10702 che in presenza, come nel caso di specie, di disposizione legislativa del tutto inequivoca, ha ritenuto non scusata la mancata conoscenza, essendo il destinatario dell'atto tenuto alla conoscenza della normativa in forza del principio per il quale
“ignorantia legis non excusat”) né gli estremi per la rimessione in termini (istituto che, per riprendere le affermazioni della stessa sentenza di legittimità,
“presuppone la dimostrazione che la decadenza sia stata determinata da una causa non imputabile alla parte o al suo difensore, perché cagionata da un fattore estraneo alla volontà degli stessi (Cass. n. 21304 del 09/08/2019; Cass. n. 20992 del 16/10/2015), riferibile ad un evento che presenti il carattere dell'assolutezza, e non già di un'impossibilità relativa, né tantomeno di una mera difficoltà (Cass. U.
n. 2610 del 04/02/2021; Cass. n. 27773 del 04/12/2020)”).
3.5. È poi inammissibile per difetto di interesse la doglianza relativa al mancato rilievo da parte del Tribunale della decadenza di cui all'art. 25 del d.lgs.
n. 46/1999, relativamente alle sanzioni per gli anni 2015 e 2016, nonché la mancanza di provvedimento di irrogazione delle sanzioni per l'anno 2017, difettando pronuncia sul punto.
Posto che la censura si riferisce ai crediti portati dalla cartella di pagamento
è inevitabile osservare che la rilevanza della questione viene ad essere assorbita dal rilievo dell'inammissibilità dell'opposizione per la dichiarata inammissibilità della tardiva opposizione.
Come ha osservato Cass., 7.3.2024, n. 6204, la contestazione (come nel caso di specie) dell'iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali, regolati dalla peculiare disciplina di cui all'art. 24, commi 5 e 6, cit., dà luogo ad un giudizio avente ad oggetto l'accertamento negativo della sussistenza della pretesa creditoria (si tratta, secondo la giurisprudenza di questa Corte, di “un ordinario giudizio di cognizione avente ad oggetto il rapporto previdenziale”, con la conseguenza che “intervenuta la decadenza per tardiva iscrizione a ruolo dei crediti, l' pur non potendo CP_6 più avvalersi del suddetto titolo esecutivo, può chiedere la condanna al
11 corrispondente adempimento nel medesimo giudizio, senza che ne risulti mutata la domanda (v. Cass., 6.7.0218, n. 17858; 23.2.2016, n. 3486; 7.5.2019, n. 12025;
19.1.2015, n. 774), così che, quand'anche l'iscrizione a ruolo fosse stata tardiva o irrituale, l'inevitabile accertamento nel merito della pretesa contributiva verrebbe ad essere precluso in ragione dell'irretrattabilità del credito conseguente alla tardiva proposizione dell'opposizione ai sensi dell'art. 24, comma 5, del d.lgs. n.
46 cit.
Tanto ciò è vero che Cass., n. 8822/2017 ha negato la sussistenza di un interesse concreto ed attuale della parte a rilevare l'illegittimità dell'iscrizione a ruolo effettuata durante la pendenza del giudizio di opposizione, giacché un'eventuale pronuncia sul punto non comporterebbe alcun risultato giuridicamente apprezzabile, venendo in rilievo esclusivamente l'accertamento della fondatezza della pretesa contributiva dell'ente, accertamento nel caso di specie precluso.
4. Con il quinto motivo, l'appellante evidenzia che il Tribunale, dichiarando inammissibile l'opposizione per motivi inerenti al merito in relazione ai crediti relativi agli anni 2015, 2016 e 2017, “non ha pronunciato in alcun modo sulle domande ritualmente proposte dalla (i) di _1 annullamento dei provvedimenti Inarcassa relativi alla iscrizione d'ufficio della medesima e alla irrogazione di sanzioni per mancata _1 presentazione della Dichiarazione IVA per gli anni 2015, 2016 e 2017, somme inserite nella Cartella;
e (ii) di dichiarazione che le somme richieste dalla alla in relazione alle annualità 2015, 2016 e P_ _1
2017 non sono dovute. Limitandosi a dichiarare improcedibile l'opposizione, il
Tribunale di Bologna ha così violato e fatto falsa applicazione dell'art. 46, comma 1, lett. c), del D. Lgs. n. 50/2016 (Codice degli Appalti), dell'art. 8 del D.
Lgs. n. 263/2016 (Regolamento Esecutivo), degli artt. 7 e 23 dello Statuto della nonché degli artt. 2 e 5 Regolamento Generale Previdenza di P_
. Tale vizio ridonda, altresì, in una omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. P_ in quanto il Tribunale di Bologna non si è pronunciato sulle domande ritualmente proposte dalla (i) di annullamento dei provvedimenti _1
Inarcassa relativi alla iscrizione d'ufficio della medesima _1
e alla irrogazione di sanzioni per mancata presentazione della Dichiarazione IVA per gli anni 2015, 2016 e 2017, somme inserite nella Cartella;
e (ii) di dichiarazione che le somme richieste dalla alla P_ _1 in relazione alle annualità 2015, 2016 e 2017 non sono dovute”.
Il motivo è evidentemente infondato, essendo precluso al Giudice l'esame del merito della pretesa contributiva in ragione dell'inammissibilità
12 dell'opposizione, proposta una volta che era decorso il termine di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46/1999.
5. Con il sesto motivo, l'appellante rileva che il Giudice, con la predetta declaratoria di inammissibilità, non è entrato nel merito della controversia “in relazione alle domande della (i) di annullamento dei _1 provvedimenti Inarcassa relativi alla iscrizione d'ufficio della medesima
[...]
e alla irrogazione di sanzioni per mancata presentazione della _1
Dichiarazione IVA per gli anni 2018, 2019 e 2020, somme non inserite nella
Cartella; (ii) di dichiarazione che le somme richieste dalla Parte_4 [...] in relazione alle annualità 2018, 2019 e 2020 non sono dovute”. _1
Richiama la società, sul punto, le argomentazioni già svolte in relazione al precedente motivo, riproponendo quindi le proprie censure in relazione ai presupposti di iscrizione nella gestione previdenziale della avversaria, P_ erroneamente non esaminate dal Giudice che ha considerato le voci di credito comprese nella cartella.
Precisamente, la società evidenzia:
a) che “l'esercizio della libera professione di Ingegnere è ammesso in forma societaria attraverso le società di ingegneria, le società di professionisti e le società tra professionisti, queste ultime introdotte nel nostro ordinamento dalla legge n. 183/2011. Nel caso che ci occupa, l' ha considerato la P_ [...] come una società di ingegneria, secondo il suo noto approccio che _1 le società di ingegneria devono avere contemporaneamente due presupposti:
- Presupposto soggettivo: costituzione in forma di società di capitali
(società per azioni, società in accomandita per azioni e società a responsabilità limitata) ovvero nella forma di società cooperative a compagine mista (soci professionisti e non professionisti);
- Presupposto oggettivo: avere nell'oggetto sociale attività professionali quali studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazione di congruità tecnico economica o studi di impatto ambientale.
Pacifica la sussistenza del requisito soggettivo, occorre evidenziare che non ha indicato una sola norma a supporto della sua tesi per cui il P_ requisito oggettivo sarebbe “individuato nella potenzialità di esercizio delle sopra elencate attività professionali”, cercando di avvalorare la propria tesi citando impropriamente gli artt. 46, comma 1, lett. c), del Codice degli Appalti e l'art. 8 del Regolamento Esecutivo, norme che “si riferiscono solo alla normativa del Codice degli Appalti, che è palesemente inidonea a supportare tale asserzione”;
b) che dai principi espressi dalla Suprema Corte deriva chiaramente che, per far scattare l'obbligo di iscriversi alla gestione previdenziale di e di P_
13 versare a quest'ultima il contributo integrativo, “il professionista (o la società di ingegneria) deve effettivamente esercitare con carattere di continuità l'attività professionale di ingegnere, il che è confermato dal legislatore del Codice degli
Appalti, che all'art. 46, I comma lett. c), ha espressamente utilizzato la locuzione
“che eseguono” per indicare quali siano le società d'ingegneria aggiudicatarie di appalti pubblici soggette alla contribuzione all' . Nel caso che ci occupa, P_ tuttavia, la non ha mai effettuato attività liberoprofessionale di _1 ingegnere, come peraltro già comunicato tempestivamente alla ”; P_
c) di svolgere “attività di servizi ed è, in particolare, specializzata in sicurezza antincendio. Secondo la migliore dottrina, le società c.d. "di servizi" sono società che offrono sul mercato un servizio complesso per la cui realizzazione sono necessarie anche prestazioni professionali di soci o di terzi: tali prestazioni hanno però un carattere "strumentale e servente" rispetto al servizio unitario offerto dalla società, che perciò non si identifica con quello tipico di alcuna delle professioni intellettuali… la si è iscritta al registro delle imprese utilizzando il _1 codice ATECO (ancora valido anche all'attualità) 74.90.29 valido per le “Altre attività di consulenza in materia di sicurezza” e, quindi, codice che rientra nella categoria 74, indicante “Altre attività professionali, scientifiche, tecniche”, effettuate, per l'appunto, dalle società di servizi. La ricorrente ha espressamente specificato nel proprio oggetto sociale che tale attività sarà svolta con
“l'espressa esclusione di ogni e qualsiasi competenza eventualmente riservata alle cosiddette professioni protette”, che la ricorrente si è riservata di appaltare a professionisti iscritti negli appositi albi. Il Codice ATECO delle società di ingegneria è, invece, il 71.12.10, e, quindi, codice che rientra nella categoria 71, indicante “Attività degli studi di architettura e d'ingegneria; collaudi ed analisi tecniche”;
d) che “la non è una società di ingegneria, non ha _1 mai effettuato attività professionale di ingegnere, bensì solo ed esclusivamente l'attività imprenditoriale di consulenza in materia di sicurezza e antincendio, come tempestivamente comunicato alla (cui, peraltro, la ricorrente non P_ si è mai iscritta), non ha mai presentato la dichiarazione fiscale agli effetti dell'IRES e dell'IVA relativamente all'attività professionale di ingegnere;
da ciò necessariamente consegue che l'odierna ricorrente non era affatto tenuta ad inviare alla la comunicazione reddituale, di guisa che le sanzioni P_ irrogate da quest'ultima sono palesemente illegittime …
A tale riguardo, si evidenzia che l'attività del professionista anti-incendio non è tipica delle attività ingegneristiche in quanto l'art. 3 del D.M. 5.8.2011, dispone che “Possono iscriversi, a domanda, negli elenchi del Ministero
14 dell'interno i professionisti iscritti negli albi professionali, di seguito denominati professionisti, degli ingegneri, degli architetti-pianificatori paesaggisti e conservatori, dei chimici, dei dottori agronomi e dottori forestali, dei geometri e dei geometri laureati, dei periti industriali e periti industriali laureati, degli agrotecnici ed agrotecnici laureati, dei periti agrari e periti agrari laureati, in possesso dei requisiti di cui al presente decreto”, requisiti che consistono nell'essere iscritti a uno degli albi menzionati e nell'aver superato il corso base di specializzazione di prevenzione incendi”.
5.1. Le doglianze dell'appellante, che si riferiscono anche a sanzioni per il
2020 (v. nota di INARCASSA Protocollo 0412526.24-03-2022, menzionata nelle conclusioni del ricorso), pur corrette nei limiti in cui censurano l'indicazione del
Giudice di voler considerare comprese tali voci di credito nella cartella di pagamento, non sono condivisibili nel merito.
5.2. Ai sensi dell'art. 2 del Regolamento di Previdenza (“Comunicazioni obbligatorie ad ”), “2.1 - Entro il 31 Ottobre di ogni anno tutti gli P_ iscritti all'Albo degli Ingegneri ovvero all'Albo degli Architetti, Pianificatori,
Paesaggisti e Conservatori devono comunicare tramite online, P_ direttamente o mediante intermediari abilitati, il reddito professionale dichiarato ai fini IRPEF ed il volume di affari complessivo ai fini dell'IVA relativi all'anno precedente, nonché la quota parte dello stesso derivante da attività professionale assoggettabile a contributo integrativo a favore di . P_
La comunicazione deve essere fatta anche se le dichiarazioni fiscali non sono state presentate o sono negative. Sono esonerati dall'invio della predetta comunicazione annuale i non iscritti ad privi di partita IVA P_ nell'anno in esame. Anche le società di professionisti e le società di ingegneria devono trasmettere telematicamente tramite on-line, entro il termine P_ di cui sopra, il volume di affari complessivo nonché la quota parte dello stesso derivante da attività professionale assoggettabile a contributo integrativo a favore di ”. P_
Ai sensi dell'art. 5 (“Contributo integrativo”), “5.1 - Tutti gli iscritti all'Albo degli Ingegneri ovvero all'Albo degli Architetti, Pianificatori,
Paesaggisti e Conservatori devono applicare una maggiorazione percentuale, indicata nella tabella C allegata, su tutti i corrispettivi rientranti nel volume annuale d'affari professionale ai fini dell'I.V.A., e versarne ad P_
l'ammontare indipendentemente dall'effettivo pagamento da parte del debitore …
5.2 – La maggiorazione di cui al presente articolo deve essere applicata anche dalle associazioni o società di professionisti nella stessa percentuale del volume di affari ai fini dell'I.V.A. di cui al comma 1 del presente articolo, mentre il relativo obbligo di versamento ad grava sul singolo professionista, P_
15 associato o socio. Le società di ingegneria sono tenute ad applicare la medesima maggiorazione percentuale su tutti i corrispettivi rientranti nel volume di affari
I.V.A. relativi alle attività professionali ed a versarne il relativo ammontare ad
”. P_
5.3. Tanto premesso ed evidenziato che l'appellante non mette in discussione la sussistenza in sé del potere impositivo della è opportuno
P_ osservare che la portata delle relative richieste di pagamento era così chiarita nella memoria difensiva di primo grado: “la resistente, accertata la sussistenza
P_ dei requisiti (soggettivo ed oggettivo) prescritti per la configurabilità di una società di ingegneria e, quindi dell'obbligo di iscrizione, ha registrato la società negli archivi di con decorrenza dal 15/04/2015, ai fini
P_ dell'assoggettamento all'obbligo di rendere le dichiarazioni reddituali obbligatorie e quindi di versare il contributo integrativo (se dovuto!!) da calcolare sulla parte del volume d'affari IVA imponibile ai fini contributivi (come dichiarato dalla società al Fisco e ad , ossia su quella parte del
P_ volume d'affari IVA direttamente riconducibile all'esercizio di attività tipicamente ingegneristiche, come individuate dal legislatore).
Con le citate comunicazioni (oggi contestate unitamente alla cartella di pagamento) invitava la società a trasmettere la dichiarazione del P_ volume di affari IVA per gli anni in contestazione (ed oggetto di cartella di pagamento), e, visto l'inadempimento, ha applicato soltanto le sanzioni previste dall'art.
2.3 del RGP per il mancato rispetto (o invio) dei termini per comunicare il volume d'affari Iva come comunicato al Fisco (cfr. comunicazioni P_ da doc. 04 a doc. 09).
Inoltre, la società istante trascura la circostanza dirimente per cui è la idoneità (recte: potenzialità) a svolgere le predette attività (ingegneristiche e/o riservate alla professione di architetto od ingegnere) a determinare gli obblighi per cui è processo, essendo invece del tutto irrilevante che in concreto non venga svolta attività di tipo ingegneristico, nel quale ultimo caso la registrazione ad determina unicamente il sorgere dell'obbligo di comunicare P_ annualmente il volume di affari IVA complessivo ex art. 2 RGP (obbligo sussistente anche nel caso in cui il volume d'affari IVA imponibile sia pari a zero o negativo) e non anche dell'obbligo di versare la contribuzione ai sensi dell'art. 5 RGP: atteso che il contributo integrativo dev'essere versato solo su quella parte del volume d'affari IVA derivante dallo svolgimento di attività tipicamente professionali / ingegneristiche.
Pertanto, in ipotesi nulla esclude che a seguito dell'accertamento presso l'anagrafe Tributaria o di dichiarazione del volume d'affari IVA della società di ingegneria, possa emergere che nulla deve a titolo di contribuzione integrativa,
16 perché non ha prodotto redditi imponibili a tal fine, ferma però l'iscrizione al registro e l'obbligo quindi di comunicare annualmente i redditi alla , con P_ conseguente soggezione alle relative sanzioni in caso di omissioni dichiarative ai sensi dell'art.
2.3 RGP, e ciò indubbiamente integra il ns. thema decidendum.
Ed infatti , accertata la sussistenza dei requisiti (soggettivo ed P_ oggettivo) ut supra e quindi l'obbligo di iscrizione, con le predette note ha invitato la società istante a trasmettere la dichiarazioni redditi IVA ed ha applicato (allo stato) soltanto le sanzioni previste dall'art.
2.3 RGP per il mancato rispetto dei termini per l'invio della comunicazione obbligatoria pari a complessivi €350,00, avendo omesso l'invio delle dichiarazioni per il periodo
2015 / 2017, oltre alle dichiarazioni relative agli anni 2018/2019 (non oggetto di cartella impugnata) come da prospetto in nota sub 3”.
5.4. La società sovrappone indebitamente il profilo inerente all'obbligo di pagare il contributo integrativo, non sussistente in effetti in caso di mancato svolgimento delle attività tipiche della progressione dell'ingegnere, alla questione inerente all'obbligo di iscrizione alla sussistente per le Società P_
d'Ingegneria, nel novero delle quali deve essere inserita.
Sul punto si richiamano le convincenti argomentazioni rese in un caso simile dalla Corte di Appello di Milano – Sez. Lavoro con la sentenza dell'11.10.2023, n. 841, di seguito riportate ai sensi dell'ar.t 118 disp. att. c.p.c.:
“L'evoluzione normativa della materia è stata efficacemente ripercorsa dal
Supremo Collegio con la sentenza n. 7310 del 22.3.2017, nella quale si espone che: “dalla seconda metà degli anni '70, con interventi di carattere settoriale (art. 13 della legge n. 183 del 1976; art. 1 della legge n. 92 del 1979; art. 11 della legge n. 17 del 1981), il legislatore ha introdotto disposizioni che consentivano la costituzione di società di ingegneria - nelle due forme cosiddette del commercial e del consulting engineering - così parzialmente abrogando il divieto risalente all'art. 2 della legge n. 1815 del 1939 di esercizio in forma anonima dell'attività ingegneristica. (…) Con l'art. 17 della legge n. 109 del 1994 il legislatore ha individuato, tra i soggetti idonei ad effettuare attività di progettazione, direzione dei lavori e accessorie nell'ambito dei "lavori pubblici", le società di ingegneria costituite in forma di società di persone o di cooperative tra professionisti iscritti negli appositi albi, o in forma di società di capitali, e quindi con soci investitori non professionisti. Previsione ribadita, con minime varianti, dall'art. 90 del decreto legislativo n. 163 del 2006 (Codice dei contratti pubblici), e oggi dall'art. 46 del d.lgs. n. 50 del 2016”.
Nello specifico, l'art. 17, L. 11/02/1994, n. 109 (“Legge quadro in materia di lavori pubblici”), ha definito come “società di ingegneria”, “le società di capitali di cui ai capi V, VI e VII del titolo V del libro quinto del codice civile
17 ovvero nella forma di società cooperative di cui al capo I del titolo VI de. libro quinto del codice civile che non abbiano i requisiti di cui alla lettera a), che eseguono studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica o studi di impatto ambientale”.
A propria volta, l'art. 90 d. lgs. n. 163/2006 prevede, al co. II lett. b), che
“si intendono per (…) società di ingegneria le società di capitali di cui ai capi V,
VI e VII del titolo V del libro quinto del codice civile ovvero nella forma di società cooperative di cui al capo I del titolo VI de. libro quinto del codice civile che non abbiano i requisiti di cui alla lettera a), che eseguono studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico- economica o studi di impatto ambientale”.
Tale disposizione risulta sostanzialmente riprodotta nel “codice dei contratti pubblici”, varato con il d. lgs. 18/04/2016, n. 50, il quale contempla fra gli “operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria” di cui all'art. 46 lett. c), le “società di ingegneria”, intese come “le società di capitali di cui ai capi V, VI e VII del titolo V del libro quinto del codice civile, ovvero nella forma di società cooperative di cui al capo I del titolo VI de. libro quinto del codice civile che non abbiano i requisiti delle società tra professionisti, che eseguono studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica o studi di impatto, nonché eventuali attività di produzione di beni connesse allo svolgimento di detti servizi”.
Con l'art. 10, co. III, l. n. 183 del 2011 (“Legge di stabilità 2012”) si è – infine – stabilito che “è consentita la costituzione di società per l'esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico secondo i modelli societari regolati dai titoli V e VI de. libro V del codice civile”.
Secondo quanto affermato dal Supremo Collegio, con tale intervento normativo “il legislatore del 2011 ha dunque riconosciuto la validità del modello previsto sin dal 1994 per le società di ingegneria nel settore pubblico, e da questo momento le società costituite ai sensi dell'art. 17 della legge n. 109 del 1994 sono abilitate a svolgere attività di progettazione anche nel mercato privato” (Cass.
7310/17, cit.)”.
I requisiti previsti dalla citata disciplina sono certamente ravvisabili nel caso di specie, in considerazione della forma giuridica dell'odierna appellante e dell'inclusione, nel suo oggetto sociale, di attività proprie delle società di ingegneria, quali “l'attività di consulenza in campo ambientale e di salvaguardia dell'ambiente, in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, anche ai sensi del D.Lgs. 81/08, di consulenza antincendio, di progettazione di sistemi di
18 gestione aziendale, di certificazione di gestione di impianti, prodotti, apparecchiature e strumentazioni, ivi compresa la consulenza progettuale e tecnologica nelle materie di cui sopra ed in materia di ingegneria civile e industriale, lo studio e lo sviluppo di nuovi componenti per analisi ai fini della sicurezza (…) la costruzione, la ristrutturazione e la manutenzione di immobili e terreni di ogni genere e con ogni destinazione d'uso (…) la prestazione di servizi di formazione e consulenza di ingegneria integrata nei settori relativi alla sicurezza”.
5.5. In tale contesto, nell'inconferenza del Codice Ateco, che non corrisponde a un'indicazione vincolante a fini qualificatori, non può attribuirsi rilevanza all'affermata carenza di effettivo esercizio, ad opera della società, di attività professionali riservate agli iscritti agli appositi albi.
Come rilevato, ancora, nella sentenza sopra riportata, “Trattasi, infatti, nel caso di specie del mancato adempimento degli obblighi di comunicazione del volume di affari complessivo” e “della quota parte dello stesso derivante da attività professionale, assoggettabile a contributo integrativo”, previsto anche in mancanza delle dichiarazioni fiscali o in caso di dichiarazioni negative.
L'art. 2 del citato Regolamento stabilisce, infatti, che “la comunicazione deve essere fatta anche se le dichiarazioni fiscali non sono state presentate o sono negative”.
La finalità di tale disposizione è evidentemente quella di consentire il controllo sull'osservanza degli ulteriori obblighi di applicazione e versamento della maggiorazione percentuale del volume di affari ai fini dell'I.V.A., relativo alle attività professionali, di cui al successivo art. 5 (“contributo integrativo”), il quale – al co. I – prevede che “tutti gli iscritti all'Al. degli Ingegneri ovvero all'Al. degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori devono applicare una maggiorazione percentuale, indicata nella tabella C allegata, su tutti i corrispettivi rientranti nel volume annuale d'affari professionale ai fini dell'I.V.A.,
e versarne ad l'ammontare indipendentemente dall'effettivo P_ pagamento da parte del debitore”
Al co. II della medesima disposizione è precisato che “la maggiorazione di cui al presente articolo deve essere applicata anche dalle associazioni o società di professionisti nella stessa percentuale del volume di affari ai fini dell'I.V.A. di cui al comma 1 del presente articolo, mentre il relativo obbligo di versamento ad grava sul singolo professionista, associato o socio. Le società di P_ ingegneria sono tenute ad applicare la medesima maggiorazione percentuale su tutti i corrispettivi rientranti nel volume di affari I.V.A. relativi alle attività professionali ed a versarne il relativo ammontare ad ”. P_
19 5.6. Non può poi condurre a diverse valutazioni, stando alle eccezioni svolte dall'appellante, l'art. 7 dello Statuto di laddove impone l'obbligo di P_ iscrizione a “tutti gli ingegneri e gli architetti che esercitano la libera professione con carattere di continuità”. Il requisito dell'esercizio continuativo della professione, previsto da tale disposizione, come evidenziato, ancora, nella predetta pronuncia della Corte di Appello di Milano, “è chiaramente limitato alle sole persone fisiche, come desumibile dai riferimenti, contenuti ai commi successivi, alla mancanza di iscrizione “a forme di previdenza obbligatorie in dipendenza di un rapporto di lavoro subordinato” (co. 7.2) e alla carenza “di rapporto di lavoro subordinato all'estero, pur se ininfluente ai fini previdenziali in Italia” (co. 7.3). Analoghe considerazioni possono operarsi con riguardo al temporaneo esonero da tale requisito, collegato dal co.
7.4 al possesso delle qualità di “membri del Parlamento”, “dei consigli regionali” e di “presidenti delle province o sindaci dei comuni capoluoghi di provincia o con più di 50.000 abitanti”.
La disciplina così tracciata rende ininfluente l'esclusione dall'oggetto sociale dell'odierna appellante delle competenze riservate alle cosiddette professioni protette, con possibilità di rivolgersi a professionisti di fiducia, di collaboratori esterni e di professionisti iscritti negli appositi albi professionali, sulla quale prevale l'espressa previsione, nell'ambito dello stesso, di attività pienamente coincidenti con quelle attribuite dalla legge alle società di ingegneria.
E parte appellata al riguardo ha chiarito, si osserva in linea generale, che
“L'obbligo contributivo gravante sulle società di ingegneria concerne la sola (ed eventuale) quota parte del volume d'affari I.V.A. derivante dallo svolgimento di attività tipicamente professionali e/o svolte per il tramite di professionisti ingegneri ed architetti, iscritti nei rispettivi albi professionali (siano essi soci, dipendenti o collaboratori esterni), quota sulla quale sono tenute ad applicare la maggiorazione percentuale (2% sino al 2010, poi 4%) di cui all'art.
5.2 del
R.G.P. (contributo integrativo)” (v. anche Trib. Roma, Sez. Lavoro, sentenza del
24.2.2023, n. 1929; Trib. Torino, Sez. Lavoro, sentenza del 23.11.2022, n. 1638).
L'effettivo esercizio in concreto delle attività attribuite dalla legge alle società di ingegneria allora non rileva, alla luce della ratio normativa sopra evidenziata, ai fini del sorgere degli obblighi di iscrizione e comunicazione di cui trattasi.
5.7. Quanto alla mancata nomina di un Direttore tecnico, persuade il rilievo compiuto da secondo cui tale figura è in realtà prevista in relazione P_ all'affidamento di incarichi nell'ambito di contratti pubblici, relativi a servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria (art. 3 D.M. 2 dicembre 2016, n.263), mentre la l. n. 124/2017, “nel riconoscere la costituzione e l'operatività delle società di ingegneria in ambito privato a decorrere dall'entrata in vigore della
20 Legge n. 266/97, non prevede la presenza di un Direttore Tecnico fra i requisiti richiesti per la costituzione di una società d'ingegneria. Pertanto, è evidentemente inconferente ed inappropriato il richiamo alla legge 554 del
21/12/1999 che disciplina la materia dei lavori pubblici”.
5.8. È infine irrilevante il dato, evidenziato da parte appellante nelle note depositate all'udienza del 12.12.2024 quale ausilio alla verbalizzazione, che l'art. 66, comma 1, lett. e), del d.lgs. n. 36/2023 (“Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al
Governo in materia di contratti pubblici”) avrebbe ammesso a partecipare alle procedure di affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, nel rispetto del principio di non discriminazione fra i diversi soggetti sulla base della forma giuridica assunta, “altri soggetti abilitati in forza del diritto nazionale a offrire sul mercato servizi di ingegneria e di architettura, nel rispetto dei principi di non discriminazione e par condicio fra i diversi soggetti abilitati”, tenuti a possedere (comma 2) i requisiti minimi stabiliti nella Parte V dell'allegato II.12, il cui art. 37 fa riferimento alla necessità per tali soggetti, ai fini della partecipazioni a tali procedure, di “ricomprendere nell'oggetto sociale le prestazioni di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria”. Secondo l'appellante, indicazioni di tale natura nell'oggetto sociale non varrebbero in senso univoco a designare le
Società di Ingegneria.
L'argomentazione tuttavia non persuade, poiché l'indicazione non porta ad escludere, chiaramente, che le prestazioni in questione possano essere svolte anche dalle stesse Società di Ingegneria (e, infatti, la lett. c) dell'art. 66 cit. si riferisce alle “società di ingegneria: le società di capitali di cui ai Capi V, VI e
VII del Titolo V del Libro V del codice civile, oppure nella forma di società cooperative di cui al Capo I del Titolo VI del Libro V del codice civile che non abbiano i requisiti delle società tra professionisti, che eseguono studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica o studi di impatto, nonché eventuali attività di produzione di beni connesse allo svolgimento di detti servizi”, essendo sufficiente ai fini della qualificazione dell'appellante in termini di Società di Ingegneria il richiamo alle considerazioni sopra svolte).
6. L'appello va, quindi, complessivamente rigettato, essendo infondate le censure relative alla declaratoria di inammissibilità dell'opposizione avverso la cartella di pagamento ed essendo altresì infondate le censure che attengono agli aspetti ulteriori e diversi sopra illustrati.
7. Le immutate valutazioni in punto di soccombenza inducono a tener ferme le statuizioni sul punto compiute in primo grado, provvedendosi in relazione al
21 grado di appello, alla luce della soccombenza sostanziale dell'appellante, come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, ogni contraria istanza disattesa e respinta, definitivamente decidendo: rigetta l'appello; condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite, che liquida in €
500,00, oltre accessori di legge;
dà atto del rigetto dell'appello ex art. 13, comma 1 – quater, del D.P.R. n.
115/2002 ai fini del versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Bologna il 10.4.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dott. Luca Mascini dott.ssa Marcella Angelini
22