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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 23/12/2025, n. 1397 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 1397 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1297/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Agrigento, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio e composto dai Magistrati:
IU LI MB - Presidente
NC BE - Giudice rel.
G. Claudia Ragusa - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 1297/2025 degli affari civili contenziosi
TRA
, nata ad [...] il [...] (Avv. Contato IU) Parte_1
RICORRENTE
E
nato a [...] il [...] (Avv. Picone Francesca) Controparte_1
CONVENUTO
e con l'intervento del Pubblico Ministero
INTERVENTORE EX LEGE OGGETTO: Scioglimento del matrimonio civile
CONCLUSIONI: cfr. verbale dell'udienza del 10.12.2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Rilevato che , con ricorso del 27.05.2025, chiedeva che il Parte_1
Tribunale dichiarasse lo scioglimento del matrimonio civile contratto in data 22.12.2011 a
TO (AG) con Controparte_1 che, con memoria del 21.11.2025, le parti chiedevano congiuntamente la trasformazione del rito e l'accoglimento delle seguenti condizioni:
1. Confermare l'affidamento condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori, in modo da consentire l'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale;
2. I figli vivranno presso la madre in TO (AG) Via Orcel Parte_1
n. 23.
3. Il padre Sig. potrà vederli tutte le volte che vorrà e comunque Controparte_1 secondo i periodi di seguito indicati:
due giorni infrasettimanali, dalle ore 16.00 alle ore 19.00; un fine settimana alternato, dalle ore 16:00 del venerdì alle ore 20:00 della domenica;
determinate festività ad anni alterni;
un periodo, durante le vacanze estive, di quattro settimane da concordarsi preventivamente entro il mese di maggio di ciascun anno;
le vacanze natalizie e pasquali seguono il criterio dell'alternanza;
4. I coniugi dichiarano, espressamente, di rinunciare reciprocamente all'assegno di mantenimento;
5. Il sig. rilascia il proprio assenso affinché l'Assegno Unico Controparte_1
Universale di € 205,00 circa, erogato dallo Stato per la prole, che deve essere suddiviso nella misura del 50% tra i coniugi, verrà percepito per l'intero dalla sig.ra
Parte_1
6. Il sig. provvederà al mantenimento dei figli in parte con la Controparte_1 cessione del 50% dell'AUU in favore della sig.ra in parte in natura e con Parte_1 la corresponsione di € 150,00 al mese;
7. I Sig.ri e si impegnano, altresì, a contribuire nella misura del 50% CP_1 Parte_1 alle spese straordinarie occorrenti per i figli (mediche, odontoiatriche, scolastiche e ricreative) previamente concordate e documentate;
8. I genitori si impegnano a mantenere un contegno di reciproco rispetto e di serena comunicazione”. che all'udienza cartolare del 10.12.2025, le parti hanno depositato le note di trattazione scritta confermando la volontà di non volersi riconciliare, dando atto di voler rinunciare alla partecipazione all'udienza; ritenuto altresì, che la domanda è ammissibile e fondata in quanto dalla documentazione prodotta, risulta che ricorrono entrambe le condizioni di proponibilità dell'azione, previste dall'art. 3 N. 2 lett. b) della legge 1/12/1970 N. 898, come da ultimo modificata dalla legge n. 55/2015 e cioè la decorrenza del termine dilatorio minimo semestrale a far tempo dall'avvenuta comparizione davanti al Presidente del Tribunale e l'omologa della separazione con decreto esecutivo;
che pertanto, non essendo intervenuta dopo tale data alcuna riconciliazione tra le parti, deve ritenersi irreversibile la frattura materiale e spirituale tra i coniugi;
sentito il Pubblico Ministero;
che le spese di lite devono essere compensate stante la natura del procedimento;
P. Q. M.
IL TRIBUNALE
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio civile contratto a TO (AG) il 22.12.2011 da
, nata ad [...] il [...] e nato a [...] Parte_1 Controparte_1
(Marocco) il 05/09/1978, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di
TO al n. 6, parte I, anno 2011. omologa le condizioni concordate nell'istanza di trasformazione del rito depositata il 21.11.2025, sopra riportate;
compensa le spese di lite;
DISPONE
che questa sentenza in copia autentica venga trasmessa all'Ufficiale di Stato
Civile del Comune di TO, per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 lett. d del D.P.R. 03.11.2000 n. 396.
Così deciso in Agrigento nella camera di consiglio del 23.12.2025
L'ESTENSORE
NC BE IL PRESIDENTE
IU LI MB
(atto firmato digitalmente)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Agrigento, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio e composto dai Magistrati:
IU LI MB - Presidente
NC BE - Giudice rel.
G. Claudia Ragusa - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 1297/2025 degli affari civili contenziosi
TRA
, nata ad [...] il [...] (Avv. Contato IU) Parte_1
RICORRENTE
E
nato a [...] il [...] (Avv. Picone Francesca) Controparte_1
CONVENUTO
e con l'intervento del Pubblico Ministero
INTERVENTORE EX LEGE OGGETTO: Scioglimento del matrimonio civile
CONCLUSIONI: cfr. verbale dell'udienza del 10.12.2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Rilevato che , con ricorso del 27.05.2025, chiedeva che il Parte_1
Tribunale dichiarasse lo scioglimento del matrimonio civile contratto in data 22.12.2011 a
TO (AG) con Controparte_1 che, con memoria del 21.11.2025, le parti chiedevano congiuntamente la trasformazione del rito e l'accoglimento delle seguenti condizioni:
1. Confermare l'affidamento condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori, in modo da consentire l'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale;
2. I figli vivranno presso la madre in TO (AG) Via Orcel Parte_1
n. 23.
3. Il padre Sig. potrà vederli tutte le volte che vorrà e comunque Controparte_1 secondo i periodi di seguito indicati:
due giorni infrasettimanali, dalle ore 16.00 alle ore 19.00; un fine settimana alternato, dalle ore 16:00 del venerdì alle ore 20:00 della domenica;
determinate festività ad anni alterni;
un periodo, durante le vacanze estive, di quattro settimane da concordarsi preventivamente entro il mese di maggio di ciascun anno;
le vacanze natalizie e pasquali seguono il criterio dell'alternanza;
4. I coniugi dichiarano, espressamente, di rinunciare reciprocamente all'assegno di mantenimento;
5. Il sig. rilascia il proprio assenso affinché l'Assegno Unico Controparte_1
Universale di € 205,00 circa, erogato dallo Stato per la prole, che deve essere suddiviso nella misura del 50% tra i coniugi, verrà percepito per l'intero dalla sig.ra
Parte_1
6. Il sig. provvederà al mantenimento dei figli in parte con la Controparte_1 cessione del 50% dell'AUU in favore della sig.ra in parte in natura e con Parte_1 la corresponsione di € 150,00 al mese;
7. I Sig.ri e si impegnano, altresì, a contribuire nella misura del 50% CP_1 Parte_1 alle spese straordinarie occorrenti per i figli (mediche, odontoiatriche, scolastiche e ricreative) previamente concordate e documentate;
8. I genitori si impegnano a mantenere un contegno di reciproco rispetto e di serena comunicazione”. che all'udienza cartolare del 10.12.2025, le parti hanno depositato le note di trattazione scritta confermando la volontà di non volersi riconciliare, dando atto di voler rinunciare alla partecipazione all'udienza; ritenuto altresì, che la domanda è ammissibile e fondata in quanto dalla documentazione prodotta, risulta che ricorrono entrambe le condizioni di proponibilità dell'azione, previste dall'art. 3 N. 2 lett. b) della legge 1/12/1970 N. 898, come da ultimo modificata dalla legge n. 55/2015 e cioè la decorrenza del termine dilatorio minimo semestrale a far tempo dall'avvenuta comparizione davanti al Presidente del Tribunale e l'omologa della separazione con decreto esecutivo;
che pertanto, non essendo intervenuta dopo tale data alcuna riconciliazione tra le parti, deve ritenersi irreversibile la frattura materiale e spirituale tra i coniugi;
sentito il Pubblico Ministero;
che le spese di lite devono essere compensate stante la natura del procedimento;
P. Q. M.
IL TRIBUNALE
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio civile contratto a TO (AG) il 22.12.2011 da
, nata ad [...] il [...] e nato a [...] Parte_1 Controparte_1
(Marocco) il 05/09/1978, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di
TO al n. 6, parte I, anno 2011. omologa le condizioni concordate nell'istanza di trasformazione del rito depositata il 21.11.2025, sopra riportate;
compensa le spese di lite;
DISPONE
che questa sentenza in copia autentica venga trasmessa all'Ufficiale di Stato
Civile del Comune di TO, per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 lett. d del D.P.R. 03.11.2000 n. 396.
Così deciso in Agrigento nella camera di consiglio del 23.12.2025
L'ESTENSORE
NC BE IL PRESIDENTE
IU LI MB
(atto firmato digitalmente)