Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 26/05/2004, n. 10179
CASS
Sentenza 26 maggio 2004

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Nell'esplicazione della loro autonomia privata, ben possono le parti di un contratto, ai sensi dell'art. 1322, primo comma, cod. civ., convenire il differimento della produzione degli effetti finali dello stesso alla scadenza di un termine( cosiddetto termine di efficacia), senza che il vincolo negoziale possa considerarsi perciò inesistente, come confermato dalle disposizioni degli art. 1372 e 1373 cod. civ., secondo le quali il vincolo negoziale esiste a prescindere dalla esecuzione o eseguibilità del contratto, e cessa solo per le cause previste dalla legge.

In tema di recesso dal contratto di agenzia, l'accertamento della sussistenza di un motivo illecito determinante lo stesso - la cui prova compete a chi lo allega - costituisce indagine di fatto rimessa al giudice del merito, il cui esito è incensurabile in sede di legittimità se congruamente e logicamente motivato. ( Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva escluso che il recesso del preponente dal rapporto a tempo indeterminato con una agente fosse determinato esclusivamente dallo stato di gravidanza della stessa, e, come tale, fosse da considerarsi discriminatorio, ritenendo, invece, sulla base degli atti - da cui era emerso che vi era già stata una prima sospensione del rapporto per un lungo periodo a causa di un infortunio stradale, che successivamente la società preponente aveva accettato di ricevere prestazioni di contenuto limitato, e che alla lettera con la quale l'agente, nel comunicare lo stato di gravidanza, aveva chiesto di poter riprendere l'attività entro i cinque mesi successivi, era seguito il rinnovo del contratto; sulla base di tali elementi il giudice di merito aveva ritenuto, con motivazione reputata sufficiente dalla S.C., che il recesso fosse ricollegabile non già all'intento della società preponente di porre fine al rapporto a causa della gravidanza dell'agente, ma piuttosto alle ragioni di riorganizzazione della rete di vendita allegate dalla stessa preponente, in relazione ad un rapporto da tempo praticamente inattivo.)

In materia di tutela della maternità, anche nella più avanzata normativa nazionale di cui al D.Lgs. n. 151 del 2001, è esclusa la estensione in favore delle lavoratrici autonome del divieto di risoluzione del rapporto di lavoro operante per le lavoratrici subordinate, senza che tale esclusione possa sollevare dubbi di illegittimità costituzionale, emergendo dalla stessa giurisprudenza costituzionale (v. sent. n. 150 del 1994) il principio della non comparabilità tra le posizioni del lavoratore subordinato e del lavoratore autonomo, e quello della legittimità della mancata estensione del divieto di cui si tratta a particolari categorie di lavoratrici subordinate, quali le addette ai servizi domestici (v. sentt. n. 86 del 1994, n. 9 del 1987 e n. 27 del 1974). Nè l'ordinamento comunitario, che pure ha imposto l'estensione del principio della parità di trattamento e della tutela antidiscriminatoria a tutti i lavoratori, compresi quelli autonomi, contiene precetti che impongano agli Stati membri di vietare il recesso dal rapporto in essere con lavoratrici madri, neanche con riferimento alle lavoratrici subordinate. (Fattispecie relativa al recesso da un rapporto di agenzia con lavoratrice in stato di gravidanza).

In materia di contratto di agenzia, gli art. 1750 e 1751 cod. civ., anche nel nuovo testo introdotto dagli art. 3 e 4 del D.Lgs. 10 settembre 1991 n. 303, attuativo della Direttiva CEE n. 653 del 1986, attribuiscono espressamente a ciascuna delle parti il potere di libero recesso dal contratto a tempo indeterminato, con il solo obbligo del preavviso, disciplinando le rispettive obbligazioni conseguenti alla cessazione del rapporto; deve escludersi, pertanto, in assenza di qualunque riferimento alla giustificazione del recesso, che la nuova formulazione, pur nell'ambito dell'attuazione della predetta direttiva, abbia introdotto un regime di stabilità reale od obbligatoria del rapporto. Nè tale interpretazione della normativa richiamata pone dubbi di legittimità costituzionale, ove si consideri che finanche per i lavoratori subordinati - indubbiamente meritevoli di una tutela più incisiva rispetto ai lavoratori autonomi - la Corte costituzionale ha ritenuto ammissibile la previsione del recesso "ad nutum" (v. sentt. n. 2 del 1986 e n. 225 del 1994), precisando altresì che le norme di tutela contro i licenziamenti illegittimi non rientrano nel novero di quelle a contenuto costituzionalmente vincolato.

Commentario1

  • 1Discriminazioni di genere
    Mauro · https://www.wikilabour.it/ · 28 gennaio 2021
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 26/05/2004, n. 10179
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 10179
Data del deposito : 26 maggio 2004

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