Sentenza 26 maggio 2004
Massime • 4
Nell'esplicazione della loro autonomia privata, ben possono le parti di un contratto, ai sensi dell'art. 1322, primo comma, cod. civ., convenire il differimento della produzione degli effetti finali dello stesso alla scadenza di un termine( cosiddetto termine di efficacia), senza che il vincolo negoziale possa considerarsi perciò inesistente, come confermato dalle disposizioni degli art. 1372 e 1373 cod. civ., secondo le quali il vincolo negoziale esiste a prescindere dalla esecuzione o eseguibilità del contratto, e cessa solo per le cause previste dalla legge.
In tema di recesso dal contratto di agenzia, l'accertamento della sussistenza di un motivo illecito determinante lo stesso - la cui prova compete a chi lo allega - costituisce indagine di fatto rimessa al giudice del merito, il cui esito è incensurabile in sede di legittimità se congruamente e logicamente motivato. ( Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva escluso che il recesso del preponente dal rapporto a tempo indeterminato con una agente fosse determinato esclusivamente dallo stato di gravidanza della stessa, e, come tale, fosse da considerarsi discriminatorio, ritenendo, invece, sulla base degli atti - da cui era emerso che vi era già stata una prima sospensione del rapporto per un lungo periodo a causa di un infortunio stradale, che successivamente la società preponente aveva accettato di ricevere prestazioni di contenuto limitato, e che alla lettera con la quale l'agente, nel comunicare lo stato di gravidanza, aveva chiesto di poter riprendere l'attività entro i cinque mesi successivi, era seguito il rinnovo del contratto; sulla base di tali elementi il giudice di merito aveva ritenuto, con motivazione reputata sufficiente dalla S.C., che il recesso fosse ricollegabile non già all'intento della società preponente di porre fine al rapporto a causa della gravidanza dell'agente, ma piuttosto alle ragioni di riorganizzazione della rete di vendita allegate dalla stessa preponente, in relazione ad un rapporto da tempo praticamente inattivo.)
In materia di tutela della maternità, anche nella più avanzata normativa nazionale di cui al D.Lgs. n. 151 del 2001, è esclusa la estensione in favore delle lavoratrici autonome del divieto di risoluzione del rapporto di lavoro operante per le lavoratrici subordinate, senza che tale esclusione possa sollevare dubbi di illegittimità costituzionale, emergendo dalla stessa giurisprudenza costituzionale (v. sent. n. 150 del 1994) il principio della non comparabilità tra le posizioni del lavoratore subordinato e del lavoratore autonomo, e quello della legittimità della mancata estensione del divieto di cui si tratta a particolari categorie di lavoratrici subordinate, quali le addette ai servizi domestici (v. sentt. n. 86 del 1994, n. 9 del 1987 e n. 27 del 1974). Nè l'ordinamento comunitario, che pure ha imposto l'estensione del principio della parità di trattamento e della tutela antidiscriminatoria a tutti i lavoratori, compresi quelli autonomi, contiene precetti che impongano agli Stati membri di vietare il recesso dal rapporto in essere con lavoratrici madri, neanche con riferimento alle lavoratrici subordinate. (Fattispecie relativa al recesso da un rapporto di agenzia con lavoratrice in stato di gravidanza).
In materia di contratto di agenzia, gli art. 1750 e 1751 cod. civ., anche nel nuovo testo introdotto dagli art. 3 e 4 del D.Lgs. 10 settembre 1991 n. 303, attuativo della Direttiva CEE n. 653 del 1986, attribuiscono espressamente a ciascuna delle parti il potere di libero recesso dal contratto a tempo indeterminato, con il solo obbligo del preavviso, disciplinando le rispettive obbligazioni conseguenti alla cessazione del rapporto; deve escludersi, pertanto, in assenza di qualunque riferimento alla giustificazione del recesso, che la nuova formulazione, pur nell'ambito dell'attuazione della predetta direttiva, abbia introdotto un regime di stabilità reale od obbligatoria del rapporto. Nè tale interpretazione della normativa richiamata pone dubbi di legittimità costituzionale, ove si consideri che finanche per i lavoratori subordinati - indubbiamente meritevoli di una tutela più incisiva rispetto ai lavoratori autonomi - la Corte costituzionale ha ritenuto ammissibile la previsione del recesso "ad nutum" (v. sentt. n. 2 del 1986 e n. 225 del 1994), precisando altresì che le norme di tutela contro i licenziamenti illegittimi non rientrano nel novero di quelle a contenuto costituzionalmente vincolato.
Commentario • 1
- 1. Discriminazioni di genereMauro · https://www.wikilabour.it/ · 28 gennaio 2021
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 26/05/2004, n. 10179 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10179 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SENESE Salvatore - Presidente -
Dott. VIGOLO Luciano - Consigliere -
Dott. GUGLIELMUCCI Corrado - Consigliere -
Dott. PICONE Pasquale - rel. Consigliere -
Dott. STILE Paolo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DE IC IC IZ, elettivamente domiciliata in Roma, viale di Villa Grazioli, n. 20, presso l'avv. Giorgio Romano, difesa dall'avv. Luciano Garofalo con procura speciale apposta a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
ISTITUTO GANASSINI DI RICERCHE BIOCHIMICHE S.p.A. in persona del presidente, elettivamente domiciliato in Roma, viale Trastevere, n. 244, presso l'avv. Elio di Pietro, che, unitamente all'avv. Giuseppe D'Amelio, lo difende con procura speciale apposta a margine del controricorso;
- resistente -
per la cassazione della sentenza del Tribunale di Bari n. 2625 in data 11 dicembre 2000 (R.G. 551/99);
sentiti, nella pubblica udienza del 28.10.2003:
il Cons. Dott. Pasquale Picone che ha svolto la relazione della causa;
l'avv. D'Amelio;
il Pubblico Ministero nella persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SORRENTINO Federico che ha concluso per l'inammissibilità, in subordine per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
n Tribunale di Bari ha rigettato l'appello di IZ IC De NI contro la sentenza del Pretore della stessa sede, che aveva giudicato infondata la domanda proposta nei confronti dell'Istituto Ganassini di ricerche biochimiche S.p.A. per l'adempimento delle obbligazioni derivanti dal rapporto di agenzia, previo accertamento della sua perdurante efficacia, ovvero costituendolo a norma dell'art. 2932 c.c., e per ottenere comunque il risarcimento del danno prodotto dall'interruzione del rapporto.
Il Tribunale, premessa l'infondatezza della questione di inammissibilità dell'appello sollevata dall'appellato, ha ritenuto che il preponente, con la comunicazione in data 15.11.1995 di recesso con preavviso scadente il 15.4.1996, aveva determinato la risoluzione del rapporto di lavoro in corso con l'agente e, dunque, anche di quello regolato dal nuovo contratto stipulato, in sostituzione del precedente, in data 9.11.1995 con effetti differiti al 1^ dicembre 1995; che lo stesso preponente era titolare di potere libero di recesso con preavviso dal contratto di agenzia a tempo indeterminato;
che non sussisteva un illecito motivo di discriminazione in relazione allo stato di gravidanza dell'agente; che la tutela delle lavoratrice madre attuata con il divieto di licenziamento, non si estende oltre l'area del lavoro subordinato. Il Tribunale ha condannato l'appellante al pagamento delle spese del grado.
La cassazione della sentenza è domandata con ricorso per quattro motivi da IC IZ De NI;
resiste con controricorso l'Istituto Ganassini, ulteriormente precisato con memoria depositata ai sensi dell'art. 378 c.p.c.. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo è denunciata violazione e falsa applicazione degli art. 1322, 1362 ss. c.c. e vizio di motivazione su punto decisivo, per avere il Tribunale negato che la volontà delle parti si fosse espressa chiaramente nel senso di costituire un nuovo rapporto con decorrenza 1.12.1995, con la conseguenza che il recesso comunicato in epoca precedente, recante l'esplicito riferimento ai "contratti esistenti)'non avrebbe potuto assumerlo a suo oggetto;
per non aver considerato, inoltre, che gli elementi acquisiti alla causa dimostravano come alla data del 15.11.1995 non esistesse altro che la proposta dell'Istituto di nuovo contratto, accettata dall'agente in un tempo successivo;
che la disdetta si riferisse al precedente contratto e non al nuovo emergeva anche dal periodo di preavviso accordato, di cinque mesi, dovuto solo per i contratti di agenzia durati cinque anni.
1.1. Il motivo non può trovare accoglimento.
Nessun errore di diritto è imputabile alla sentenza impugnata nella parte in cui ha riconosciuto la possibilità per l'autonomia privata di perfezionare una fattispecie contrattuale, differendo alla scadenza di un termine la produzione degli effetti negoziali c.d. finali (termine di efficacia). Il principio discende dall'art. 1322, comma primo, c.c. e trova conferma e applicazione nella disposizione secondo la quale il vincolo negoziale esiste a prescindere dall'esecuzione o eseguibilità del contratto e cessa soltanto per le cause previste dalla legge (art. 1372, 1373 c.c.). Perciò non si riscontra violazione di norme di diritto, in particolare, nell'affermazione secondo cui per contratto "esistente" si può intendere anche quello la cui efficacia sia differita alla scadenza di un termine.
1.2. Questione diversa è, ovviamente, la ricostruzione dell'intento delle parti, ai cui fini non è decisivo il significato tecnico- giuridico del lessico adoperato.
Si tratta di un accertamento di fatto che non può essere compiuto nel giudizio di legittimità, il cui oggetto è limitato al controllo del rispetto, da parte del giudice del merito, dei criteri previsti dalla legge per l'interpretazione dei negozi e dell'assolvimento dell'obbligo di motivazione sufficiente e logica.
1.3. D motivo di ricorso non reca specificazioni della denunciata, nell'intestazione, violazione degli art. 1362 c.c.. Neppure in ordine al dedotto vizio di motivazione si precisano omissioni, insufficienze o illogicità di valutazione in ordine a fatti decisivi. D'altra parte, per quanto già detto, non può certo considerarsi affetta da illogicità la valutazione secondo cui, con l'espressione "contratto esistente", l'Istituto preponente abbia inteso riferirsi al rapporto di agenzia in corso, tanto a quello regolato dalle pattuizioni precedenti, quanto a quello disciplinato dalle nuove con effetti dal dicembre 1995.
Per affermare, poi, che le nuove condizioni contrattuali erano state pattuite prima del recesso (in data 11.11.1995), il Tribunale si è essenzialmente fondato sulla data del relativo documento, esaminando anche tutti gli altri elementi di prova (in particolare le deposizioni testimoniali) ed escludendo che da essi potesse evincersi una data diversa e successiva. Sul punto, la ricorrente inammissibilmente contesta direttamente il giudizio di fatto. Del pari conformi al precetto di plausibilità logica sono le considerazioni della sentenza impugnata che spiegano la durata del preavviso: dal 1991 tre diversi contratti avevano regolato le condizioni di un rapporto di agenzia sostanzialmente unico, sicché il preponente aveva ritenuto di considerarlo tale agli effetti del termine di preavviso;
aggiunge che, se il recesso fosse stato riferibile, secondo l'assunto dell'agente, al solo contratto concluso in data 1.9.1994, anche in tal caso sarebbe stata incongrua la durata del preavviso.
2. Con il secondo motivo di ricorso è denunciata violazione e falsa applicazione dell'art. 2119 c.c.. Si sostiene che dall'ordinamento giuridico sarebbe enucleatole la regola della necessità di una giusta causa per l'attribuzione al preponente del potere di recesso. Si afferma che l'art. 2119 c.c. è ritenuto applicabile dalla giurisprudenza di legittimità anche al rapporto di agenzia, cosicché l'art. 1750 c.c. deve ritenersi integrato dalla detta norma.
2.1. Il motivo è destituito di fondamento giuridico. Non è pertinente il richiamo della (consolidata) giurisprudenza della Corte in tema di applicabilità, in forza di procedimento analogico, dell'art. 2119 c.c. al rapporto di agenzia "parasubordinato" (cfr. Cass. 15661/2001; 7986/2000; 5467/2000), atteso che la norma disciplina proprio l'istituto del recesso ad nutum, attribuendo al recedente il potere di provocare in ogni caso l'estinzione del rapporto, indipendentemente dall'oggettiva presenza di determinati presupposti e senza l'onere di esternare i motivi della decisione, se non ai fini del preavviso, fatta salva l'ipotesi del motivo illecito e determinante da comprovarsi dal lavoratore (Cass. 5356/1995; 851/1989; 551/1987).
2.2. Per il rapporto di agenzia, gli art. 1750 e 1751 c.c., anche nel testo sostituito dagli art. 3 e 4 d.lgs. 10 settembre 1991, n. 303 (di attuazione della direttiva Cee 86/65 3), da una parte, attribuiscono espressamente il potere libero di recesso dal contratto a tempo indeterminato a ciascuna delle parti, con il solo obbligo del preavviso;
dall'altra, disciplinano le rispettive obbligazioni economiche conseguenti alla cessazione del rapporto. L'assenza di qualsiasi riferimento alla giustificazione del recesso esclude, dunque, qualunque regime di stabilità, reale o obbligatoria, regime estraneo sia alla legislazione previgente, sia a quella che ha dato attuazione alla direttiva Cee, direttiva che ha indubbiamente accresciuto i livelli di garanzia per l'agente, ma senza minimamente incidere sul potere di recesso.
2.3. Nè potrebbe fondatamente dubitarsi, nella prospettiva della tutela del contraente debole, della conformità ai principi costituzionali della normativa e della sua interpretazione, e ciò per l'assorbente considerazione che persino per i lavoratori subordinati (meritevoli indubbiamente di una tutela maggiore rispetto a quella dei lavoratori autonomi, ancorché "parasubordinati"), la Corte costituzionale ha ritenuto ammissibile la previsione del recesso ad nutum (C. cost. 2/1986; 225/1994), precisando altresì che le norme di tutela contro i licenziamenti illegittimi non rientrano nel novero di quelle c.d. "a contenuto costituzionalmente vincolato", la cui abrogazione si tradurrebbe in una lesione di principi costituzionali (C. cost. 36/2000; 46/2000).
3. Il terzo motivo del ricorso denuncia violazione e falsa applicazione degli art. 1418 e 1324 c.c., dell'art. 10 e 234 del Trattato Cee, delle direttive Cee 76/207 e 86/613, perché il recesso dal rapporto, comunicato in data 15.11.1995, trovava il motivo determinante nello stato di gravidanza dell'agente, stato di cui era stata data notizia al preponente con la lettera 6.11.1995; in ogni caso, la discriminazione sessuale, anche nel rapporto di lavoro autonomo, è vietata dal diritto comunitario e nello stesso senso sono i principi della Costituzione italiana, e si impone comunque l'esigenza di tutela della lavoratrice madre.
3.1. Anche questo motivo va respinto in tutti i profili di censura. Sul tema del motivo illecito determinante, e tenuto conto che spetta a colui che lo allega l'onere di provarlo, il Tribunale ne ha escluso la sussistenza (o almeno la prova) all'esito di un'approfondita indagine di fatto il cui esito non è sindacabile sotto il profilo della legittimità: per effetto delle conseguenze di un sinistro stradale, vi era già stata una sospensione dell'attività dell'agente per un lungo periodo (5/6 mesi tra il 1993 e il 1994) e successivamente, dal marzo 1994, l'Istituto aveva accettato di ricevere prestazioni di contenuto più limitato (di semplice promoter presso le farmacie); con lettera 6.11.1996, l'agente, comunicando lo stato di gravidanza chiedeva di riprendere l'attività dalla prima decade di aprile 1996, lettera cui aveva fatto seguito la stipulazione (o rinnovo) del contratto, sebbene fosse nota la situazione al tempo della stipula;
di conseguenza il recesso ben poteva collegarsi non all'intento di porre fine al rapporto a causa della gravidanza, ma con le ragioni di riorganizzazione della rete di vendita allegate dall'Istituto, in relazione a un rapporto da molto tempo praticamente inattivo.
La descritta ricostruzione dei fatti, d'altra parte, non è stata specificamente censurata.
3.2. n medesimo accertamento esclude che il recesso del preponente abbia violato il divieto oggettivo di discriminazione dei lavoratori per ragioni collegate all'appartenenza a un determinato sesso, divieto che sicuramente opera anche nei rapporti di lavoro autonomo, sulla base della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento e, in particolare, delle regole poste dal diritto comunitario. Discriminazione, infarti, come definita nel più recente intervento legislativo in materia (art. 2 del Decreto Legislativo 9 luglio 2003, n. 216, di attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro) si ha quando, per religione, per convinzioni personali, per handicap, per età o per orientamento sessuale, una persona è trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata un'altra in una situazione analoga (discriminazione c.d. diretta), ovvero quando una disposizione, un criterio, una prassi, un atto, un patto o un comportamento apparentemente neutri possono mettere le persone che professano una determinata religione o ideologia di altra natura, le persone portatrici di handicap, le persone di una particolare età o di un orientamento sessuale in una situazione di particolare svantaggio rispetto ad altre persone (discriminazione c.d. indiretta).
Il Tribunale, come si è detto, ha escluso che fosse comprovato, neppure sul piano delle presunzioni (cui autorizza a ricorrere ampiamente l'art. 4, comma 4^, del decreto legislativo sopra richiamato, senza perciò alterare le regole ordinarie di riparto dell'onere della prova), che il recesso del preponente non vi sarebbe stato se non fosse stata in atto la gravidanza della lavoratrice.
3.3. Quanto, infine, all'estensione alle lavoratoci autonome madri del divieto di risoluzione del rapporto che opera per le lavoratrici subordinate, la tesi prospettata è priva di qualsiasi fondamento giuridico.
Nell'ambito dell'ordinamento nazionale, l'esclusione di siffatta tutela della maternità (anche nella più avanzata normativa in materia: decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151). - Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53 -), non può certo sospettarsi di illegittimità
costituzionale alla stregua dell'affermazione, costante nella giurisprudenza costituzionale, della non comparabilità tra la posizione del lavoratore subordinato e quella del lavoratore autonomo (cfr. C. cost. n. 150 del 1994), giurisprudenza che, per di più, ha ritenuto legittima la non estensione del divieto di cui all'art. 2 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, a particolari categorie di lavoratrici subordinate, quali le addette ai servizi domestici (C. cost. n. 27 del 1 974, n. 9 del 1987, n. 86 del 1994). L'ordinamento comunitario, poi, come già riferito, ha imposto l'estensione del principio di parità di trattamento e della tutela antidiscriminatoria a tutti i lavoratori compresi gli autonomi, ma non contiene sicuramente precetti che impongano agli Stati membri di vietare il recesso dal rapporto in essere con lavoratrici madri, anche per quelle subordinate. Si è già detto poi che la direttiva Cee concernente specificamente i rapporti di agenzia ( 86/65 3) non introduce limitazioni reali al potere di recesso del preponente. Ne discende che non si pone alcuna questione di interpretazione e applicazione di norme comunitarie che possano giustificare il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia Cee, ai sensi dell'art. 10 del Trattato di Roma, come richiesto dalla ricorrente.
4. Il quarto e ultimo motivo di ricorso investe la statuizione sulle spese, censurando la decisione di porle interamente a carico dell'appellante perché l'esito complessivo del giudizio era stato di soccombenza reciproca, per essere stata giudicata infondata l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata dell'appellato.
4.1. Il rigetto del motivo si giustifica con il richiamo del consolidato orientamento della Corte secondo cui la valutazione dell'opportunità della compensazione totale o parziale delle spese processuali, sia nell'ipotesi di soccombenza reciproca sia in quella della ricorrenza di altri giusti motivi, rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito e non richiede specifica motivazione, restando perciò incensurabile in sede di legittimità, salvo che risulti violato il principio secondo cui le spese non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa ovvero che a fondamento della decisione del giudice di merito di compensare le spese (che nella specie non vi è stata) siano addotte ragioni palesemente illogiche ed erronee (cfr., tra le numerosissime decisioni, Cass. 16012/2002; 11597/2003).
5. Per le ragioni esposte il ricorso va rigettato. Si ritiene la sussistenza di giusti motivi per compensare interamente le spese del giudizio di Cassazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso, compensa interamente le spese del giudizio di Cassazione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 28 ottobre 2003. Depositato in Cancelleria il 26 maggio 2004