TRIB
Sentenza 17 febbraio 2025
Sentenza 17 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 17/02/2025, n. 2483 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2483 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
DODICESIMA SEZIONE CIVILE
La dott.ssa Daniela D'Auria, giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 26374/2022 del ruolo generale degli affari contenziosi, posta in decisione all'udienza del 12/11/2024 con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. e vertente
TRA
con il patrocinio dell'Avv. Gian Luca Rodella Parte_1
ATTRICE
E
, con il patrocinio dell'Avv. Alessandro Di Giovanni CP_1
CONVENUTA
E
Controparte_2
TERZO CHIAMATO (contumace)
OGGETTO: responsabilità extracontrattuale ex art. 2051 c.c.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
In vista dell'udienza del 12.11 2024, le parti hanno depositato note di trattazione scritta
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Sullo svolgimento del processo
La sig.ra ha convenuto in giudizio per vederla condannare, previo Parte_1 CP_1 accertamento della responsabilità di quest'ultima, al risarcimento dei danni, patrimoniali e non, quantificati in euro € 23.627,92 o nella diversa misura ritenuta di giustizia, conseguiti al sinistro occorso in data 12.06.2021, h 16,00 circa, quando, mentre percorreva a piedi V.le dei Misenati in
Ostia Lido, giunta in prossimità del civico n. 18, era caduta a causa di una mattonella rotta (non segnalata, né transennata), non visibile per l'elevato numero di passanti che percorrevano la medesima strada. Parte attrice ha, poi, riferito di aver riportato lesioni necessitanti intervento chirurgico, con conseguenti postumi inabilitanti e invalidanti ed esborso di spese mediche;
ha
1 precisato di avere inviato richiesta risarcitoria a la quale, tuttavia, l'aveva invitata a CP_1
rivolgere le proprie doglianze al quale impresa affidataria del servizio di Controparte_2
manutenzione e sorveglianza sulla strada in questione;
ha quindi aggiunto di ver inoltrato richiesta di risarcimento danni anche alla ditta appaltatrice sopra indicata, senza, tuttavia, ottenere riscontro alcuno. si è costituita eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva, chiedendo di CP_1
essere autorizzata alla chiamata in causa del in qualità di impresa affidataria del Controparte_2
servizio di manutenzione, vigilanza e pronto intervento sulle strade interessate dal sinistro per cui è giudizio, nei cui confronti ha svolto, in subordine, domanda di manleva. Quanto alla domanda attorea, ne ha chiesto il rigetto in quanto infondata, eccependo (i) l'inconfigurabilità in capo alla P.A. della responsabilità ex art. 2051 c.c. stante l'impossibilità per la stessa di instaurare con il bene - per la notevole estensione di esso e le sue modalità d'uso - una relazione di fatto idonea a consentirne un effettivo controllo;
(ii) il difetto e/o, comunque, l'insufficienza di prova del nesso eziologico tra la res in custodia e l'evento dannoso;
(iii) la rilevanza della colpa della stessa danneggiata in termini di caso fortuito o comunque di concorso causale ex art. 1227 c.c., considerata la visibilità dei luoghi e la agevole evitabilità dell'evento dannoso mediante l'utilizzo di normali cautele.
Autorizzata la chiamata in causa del terzo, l'impresa appaltatrice è rimasta contumace.
Assunte prove orali ed espletata CTU, la causa è stata trattenuta in decisione.
2. Sulla responsabilità
In primo luogo, deve essere riconosciuta la legittimazione passiva di in quanto la CP_1 circostanza che quest'ultima abbia affidato la manutenzione e sorveglianza del manto stradale ad un'impresa terza ( non è idonea a trasferire il bene nella disponibilità Controparte_2 dell'impresa appaltatrice (che quindi non diviene custode della res), e non esonera pertanto l'ente proprietario dalla sua responsabilità (al riguardo deve rilevarsi che la sede stradale oggetto di causa era aperta al pubblico transito, né era in corso attività di cantiere, circostanza, quest'ultima, che al Co più, peraltro, potrebbe portare ad una responsabilità concorrente tra appaltatore e , cfr. Cass. n.
15882/2013; 12811/2012; n. 15383/2006; n. 12425/2008). Anzi, tale affidamento è prova della possibilità per l'Ente di esercitare una sorveglianza estesa sui beni demaniali, poiché costituisce lo strumento tecnico-giuridico per la realizzazione in concreto del compito istituzionale dell'ente di provvedere alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade di sua proprietà, per le quali quindi continua a rispondere ex art. 2051 c.c. (cfr. Cassazione civile sez. III, 23/01/2009, n.1691: “In tema di responsabilità dell'ente per i danni cagionati dalle strade comunali deve escludersi che CP_4
l'affidamento della manutenzione stradale in appalto a singole imprese private sottragga la sorveglianza e il controllo di tali strade al per assegnarli all'impresa appaltatrice, che così CP_4
2 risponde direttamente in caso d'inadempimento. Il contratto d'appalto per la manutenzione delle strade di parte del territorio comunale - infatti - costituisce soltanto lo strumento tecnico-giuridico per la realizzazione in concreto del compito istituzionale, proprio dell'ente territoriale, di provvedere alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade di sua proprietà ai sensi dell'art. 14 del vigente codice della strada, per cui deve ritenersi che l'esistenza di tale contratto di appalto non vale affatto
a escludere la responsabilità del committente nei confronti degli utenti delle singole strade CP_4 ai sensi dell'art. 2051 c.c.”).
Pertanto, ricorrono i presupposti per l'operatività dell'art. 2051 c.c. in riferimento alla posizione di
CP_1
Quanto alla domanda proposta, deve rilevarsi che:
a) la giurisprudenza di merito e di legittimità sono costanti e concordi nel ritenere che la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, di cui all'art. 2051 c.c. opera anche per la p.a. in relazione ai beni demaniali. Pertanto, solo l'oggettiva impossibilità della custodia, che deve essere oggetto di specifica prova, rende inapplicabile la norma richiamata, con la conseguenza che la tutela risarcitoria del danneggiato rimane affidata, solo in tale specifica ipotesi, alla disciplina di cui all'art. 2043 c.c.
La Cassazione, peraltro, ha presunto “oggettivamente controllabili” tutte le strade comunali incluse nel perimetro del centro abitato (Cass. n. 15779 del 2006). Più di recente, peraltro, la giurisprudenza di legittimità ha rimarcato che “affinché la p.a. possa essere ritenuta esente dalla responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. per i danni causati da beni demaniali, occorre avere riguardo, non solo e non tanto, all'estensione di tali beni o alla possibilità di un effettivo controllo su essi, quanto piuttosto alla causa concreta (identificandosene la natura e la tipologia) del danno. Se, infatti, quest'ultimo è stato determinato da cause intrinseche alla cosa (come il vizio costruttivo o manutentivo),
l'Amministrazione ne risponde ai sensi dell'art. 2051 c.c.; per contro, ove l'Amministrazione - sulla quale incombe il relativo onere - dimostri che il danno sia stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi (come ad esempio la perdita o l'abbandono sulla pubblica via di oggetti pericolosi, la condotta colposa dello stesso utente infortunato), non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di prevenzione dei rischi, essa è liberata dalla responsabilità per cose in custodia in relazione al citato art. 2051 c.c.” (cfr. Cassazione civile, sez.
III, 15/10/2019, n. 25925);
b) l'art. 2051 cod. civ., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché il danneggiato ha l'onere di provare l'esistenza di un idoneo nesso causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o meno o dalle caratteristiche
3 intrinseche della prima, mentre al custode spetta di provare che il danno non è stato causato dalla cosa, ma dal caso fortuito;
c) la deduzione di omissioni, violazioni di obblighi di legge, di regole tecniche o di criteri di comune prudenza da parte del custode rileva, di contro, ai soli e diversi della fattispecie dell'art. 2043 cod. civ;
d) si tratta, dunque, di un'ipotesi di responsabilità oggettiva con possibilità di prova liberatoria, nel cui ambito il caso fortuito interviene come elemento idoneo ad elidere il nesso causale altrimenti esistente fra la cosa e il danno;
e) peraltro, quanto alla condotta del danneggiato, deve rilevarsi, come anche recentemente affermato dalla Corte di legittima (cfr. Cass. sent. n. 16568/2022) che “In tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione, anche ufficiosa, dell'art. 1227, comma 1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost. Ne consegue che, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro”.
Tanto premesso, deve darsi atto che l'unico teste sentito, sig. , pur avendo affermato che, Tes_1 attirato dalle urla della sig.ra si era avvicinato a quest'ultima per soccorrerla e, in quel Pt_1
momento, aveva notato che la pavimentazione stradale era dissestata e la mattonella basculante, non
è stato, tuttavia, in grado di riferire sulla dinamica della caduta. Egli, infatti, non l'ha vista direttamente, in quanto si trovava ad una decina di metri di distanza, in una strada affollata, ed era intervenuto solo quando l'odierna attrice si trovava già in terra (cfr. verbale di udienza del
17.10.2023).
Al teste è stata, altresì, mostrata la foto depositata da parte attrice quale doc. 1 dell'atto di citazione, sulla quale ha riferito che “la mattonella in foto potrebbe essere quella sulla quale la sig.ra è inciampata ma è trascorso molto tempo e non ne sono sicuro”.
Il teste, pertanto, non è stato in grado di riferire che la sig.ra fosse caduta a causa della Pt_1
disconnessione del manto stradale.
4 A ciò si aggiunga che le foto allegate all'atto di citazione (doc.1) evidenziano una mera spaccatura della mattonella in questione, la quale, tuttavia, non fuoriesce in modo significativo dal manto stradale, né crea un dislivello tale da integrare un pericolo intrinseco per i passanti e da far conseguentemente presumere –in assenza di ulteriori elementi probatori – che la caduta debba essere eziologicamente riconducibile alla conformazione del manto stradale.
Orbene, in assenza di prova (incombente sulla parte attrice) in ordine alla dinamica dell'evento, e, in particolare, del rapporto di derivazione causale tra la caduta ed il bene in custodia, la domanda proposta deve essere respinta.
Ne risultano, per l'effetto, assorbite le ulteriori domande quanto al terzo chiamato.
3. Sulla regolamentazione delle spese di lite
Lo stato manutentivo deteriorato della sede stradale – sebbene non vi sia prova sufficiente del nesso causale tra questo ed il sinistro - giustifica la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
Spese di CTU a carico definitivo di parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede:
1) respinge la domanda proposta da nei confronti di Parte_1 CP_1
2) compensa le spese di lite;
3) pone definitivamente a carico di parte attrice le spese di CTU.
Roma, 7.2.2025
IL GIUDICE
(dott.ssa Daniela D'Auria)
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Giovanna Corradini magistrato ordinario in tirocinio
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
DODICESIMA SEZIONE CIVILE
La dott.ssa Daniela D'Auria, giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 26374/2022 del ruolo generale degli affari contenziosi, posta in decisione all'udienza del 12/11/2024 con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. e vertente
TRA
con il patrocinio dell'Avv. Gian Luca Rodella Parte_1
ATTRICE
E
, con il patrocinio dell'Avv. Alessandro Di Giovanni CP_1
CONVENUTA
E
Controparte_2
TERZO CHIAMATO (contumace)
OGGETTO: responsabilità extracontrattuale ex art. 2051 c.c.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
In vista dell'udienza del 12.11 2024, le parti hanno depositato note di trattazione scritta
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Sullo svolgimento del processo
La sig.ra ha convenuto in giudizio per vederla condannare, previo Parte_1 CP_1 accertamento della responsabilità di quest'ultima, al risarcimento dei danni, patrimoniali e non, quantificati in euro € 23.627,92 o nella diversa misura ritenuta di giustizia, conseguiti al sinistro occorso in data 12.06.2021, h 16,00 circa, quando, mentre percorreva a piedi V.le dei Misenati in
Ostia Lido, giunta in prossimità del civico n. 18, era caduta a causa di una mattonella rotta (non segnalata, né transennata), non visibile per l'elevato numero di passanti che percorrevano la medesima strada. Parte attrice ha, poi, riferito di aver riportato lesioni necessitanti intervento chirurgico, con conseguenti postumi inabilitanti e invalidanti ed esborso di spese mediche;
ha
1 precisato di avere inviato richiesta risarcitoria a la quale, tuttavia, l'aveva invitata a CP_1
rivolgere le proprie doglianze al quale impresa affidataria del servizio di Controparte_2
manutenzione e sorveglianza sulla strada in questione;
ha quindi aggiunto di ver inoltrato richiesta di risarcimento danni anche alla ditta appaltatrice sopra indicata, senza, tuttavia, ottenere riscontro alcuno. si è costituita eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva, chiedendo di CP_1
essere autorizzata alla chiamata in causa del in qualità di impresa affidataria del Controparte_2
servizio di manutenzione, vigilanza e pronto intervento sulle strade interessate dal sinistro per cui è giudizio, nei cui confronti ha svolto, in subordine, domanda di manleva. Quanto alla domanda attorea, ne ha chiesto il rigetto in quanto infondata, eccependo (i) l'inconfigurabilità in capo alla P.A. della responsabilità ex art. 2051 c.c. stante l'impossibilità per la stessa di instaurare con il bene - per la notevole estensione di esso e le sue modalità d'uso - una relazione di fatto idonea a consentirne un effettivo controllo;
(ii) il difetto e/o, comunque, l'insufficienza di prova del nesso eziologico tra la res in custodia e l'evento dannoso;
(iii) la rilevanza della colpa della stessa danneggiata in termini di caso fortuito o comunque di concorso causale ex art. 1227 c.c., considerata la visibilità dei luoghi e la agevole evitabilità dell'evento dannoso mediante l'utilizzo di normali cautele.
Autorizzata la chiamata in causa del terzo, l'impresa appaltatrice è rimasta contumace.
Assunte prove orali ed espletata CTU, la causa è stata trattenuta in decisione.
2. Sulla responsabilità
In primo luogo, deve essere riconosciuta la legittimazione passiva di in quanto la CP_1 circostanza che quest'ultima abbia affidato la manutenzione e sorveglianza del manto stradale ad un'impresa terza ( non è idonea a trasferire il bene nella disponibilità Controparte_2 dell'impresa appaltatrice (che quindi non diviene custode della res), e non esonera pertanto l'ente proprietario dalla sua responsabilità (al riguardo deve rilevarsi che la sede stradale oggetto di causa era aperta al pubblico transito, né era in corso attività di cantiere, circostanza, quest'ultima, che al Co più, peraltro, potrebbe portare ad una responsabilità concorrente tra appaltatore e , cfr. Cass. n.
15882/2013; 12811/2012; n. 15383/2006; n. 12425/2008). Anzi, tale affidamento è prova della possibilità per l'Ente di esercitare una sorveglianza estesa sui beni demaniali, poiché costituisce lo strumento tecnico-giuridico per la realizzazione in concreto del compito istituzionale dell'ente di provvedere alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade di sua proprietà, per le quali quindi continua a rispondere ex art. 2051 c.c. (cfr. Cassazione civile sez. III, 23/01/2009, n.1691: “In tema di responsabilità dell'ente per i danni cagionati dalle strade comunali deve escludersi che CP_4
l'affidamento della manutenzione stradale in appalto a singole imprese private sottragga la sorveglianza e il controllo di tali strade al per assegnarli all'impresa appaltatrice, che così CP_4
2 risponde direttamente in caso d'inadempimento. Il contratto d'appalto per la manutenzione delle strade di parte del territorio comunale - infatti - costituisce soltanto lo strumento tecnico-giuridico per la realizzazione in concreto del compito istituzionale, proprio dell'ente territoriale, di provvedere alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade di sua proprietà ai sensi dell'art. 14 del vigente codice della strada, per cui deve ritenersi che l'esistenza di tale contratto di appalto non vale affatto
a escludere la responsabilità del committente nei confronti degli utenti delle singole strade CP_4 ai sensi dell'art. 2051 c.c.”).
Pertanto, ricorrono i presupposti per l'operatività dell'art. 2051 c.c. in riferimento alla posizione di
CP_1
Quanto alla domanda proposta, deve rilevarsi che:
a) la giurisprudenza di merito e di legittimità sono costanti e concordi nel ritenere che la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, di cui all'art. 2051 c.c. opera anche per la p.a. in relazione ai beni demaniali. Pertanto, solo l'oggettiva impossibilità della custodia, che deve essere oggetto di specifica prova, rende inapplicabile la norma richiamata, con la conseguenza che la tutela risarcitoria del danneggiato rimane affidata, solo in tale specifica ipotesi, alla disciplina di cui all'art. 2043 c.c.
La Cassazione, peraltro, ha presunto “oggettivamente controllabili” tutte le strade comunali incluse nel perimetro del centro abitato (Cass. n. 15779 del 2006). Più di recente, peraltro, la giurisprudenza di legittimità ha rimarcato che “affinché la p.a. possa essere ritenuta esente dalla responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. per i danni causati da beni demaniali, occorre avere riguardo, non solo e non tanto, all'estensione di tali beni o alla possibilità di un effettivo controllo su essi, quanto piuttosto alla causa concreta (identificandosene la natura e la tipologia) del danno. Se, infatti, quest'ultimo è stato determinato da cause intrinseche alla cosa (come il vizio costruttivo o manutentivo),
l'Amministrazione ne risponde ai sensi dell'art. 2051 c.c.; per contro, ove l'Amministrazione - sulla quale incombe il relativo onere - dimostri che il danno sia stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi (come ad esempio la perdita o l'abbandono sulla pubblica via di oggetti pericolosi, la condotta colposa dello stesso utente infortunato), non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di prevenzione dei rischi, essa è liberata dalla responsabilità per cose in custodia in relazione al citato art. 2051 c.c.” (cfr. Cassazione civile, sez.
III, 15/10/2019, n. 25925);
b) l'art. 2051 cod. civ., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché il danneggiato ha l'onere di provare l'esistenza di un idoneo nesso causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o meno o dalle caratteristiche
3 intrinseche della prima, mentre al custode spetta di provare che il danno non è stato causato dalla cosa, ma dal caso fortuito;
c) la deduzione di omissioni, violazioni di obblighi di legge, di regole tecniche o di criteri di comune prudenza da parte del custode rileva, di contro, ai soli e diversi della fattispecie dell'art. 2043 cod. civ;
d) si tratta, dunque, di un'ipotesi di responsabilità oggettiva con possibilità di prova liberatoria, nel cui ambito il caso fortuito interviene come elemento idoneo ad elidere il nesso causale altrimenti esistente fra la cosa e il danno;
e) peraltro, quanto alla condotta del danneggiato, deve rilevarsi, come anche recentemente affermato dalla Corte di legittima (cfr. Cass. sent. n. 16568/2022) che “In tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione, anche ufficiosa, dell'art. 1227, comma 1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost. Ne consegue che, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro”.
Tanto premesso, deve darsi atto che l'unico teste sentito, sig. , pur avendo affermato che, Tes_1 attirato dalle urla della sig.ra si era avvicinato a quest'ultima per soccorrerla e, in quel Pt_1
momento, aveva notato che la pavimentazione stradale era dissestata e la mattonella basculante, non
è stato, tuttavia, in grado di riferire sulla dinamica della caduta. Egli, infatti, non l'ha vista direttamente, in quanto si trovava ad una decina di metri di distanza, in una strada affollata, ed era intervenuto solo quando l'odierna attrice si trovava già in terra (cfr. verbale di udienza del
17.10.2023).
Al teste è stata, altresì, mostrata la foto depositata da parte attrice quale doc. 1 dell'atto di citazione, sulla quale ha riferito che “la mattonella in foto potrebbe essere quella sulla quale la sig.ra è inciampata ma è trascorso molto tempo e non ne sono sicuro”.
Il teste, pertanto, non è stato in grado di riferire che la sig.ra fosse caduta a causa della Pt_1
disconnessione del manto stradale.
4 A ciò si aggiunga che le foto allegate all'atto di citazione (doc.1) evidenziano una mera spaccatura della mattonella in questione, la quale, tuttavia, non fuoriesce in modo significativo dal manto stradale, né crea un dislivello tale da integrare un pericolo intrinseco per i passanti e da far conseguentemente presumere –in assenza di ulteriori elementi probatori – che la caduta debba essere eziologicamente riconducibile alla conformazione del manto stradale.
Orbene, in assenza di prova (incombente sulla parte attrice) in ordine alla dinamica dell'evento, e, in particolare, del rapporto di derivazione causale tra la caduta ed il bene in custodia, la domanda proposta deve essere respinta.
Ne risultano, per l'effetto, assorbite le ulteriori domande quanto al terzo chiamato.
3. Sulla regolamentazione delle spese di lite
Lo stato manutentivo deteriorato della sede stradale – sebbene non vi sia prova sufficiente del nesso causale tra questo ed il sinistro - giustifica la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
Spese di CTU a carico definitivo di parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede:
1) respinge la domanda proposta da nei confronti di Parte_1 CP_1
2) compensa le spese di lite;
3) pone definitivamente a carico di parte attrice le spese di CTU.
Roma, 7.2.2025
IL GIUDICE
(dott.ssa Daniela D'Auria)
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Giovanna Corradini magistrato ordinario in tirocinio
5