Versione
1 marzo 1981
1 marzo 1981
Art. 11.
L'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e' autorizzata ad avvalersi delle facolta' previste dal decreto-legge 2 agosto 1929, n. 2150 , convertito nella legge 22 dicembre 1930, n. 1752 , e successive modificazioni, ferme restando le facolta' stabilite dalle leggi, per l'Azienda stessa, in materia di progettazione ed esecuzione delle opere.
L'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, nell'affidare in concessione le eventuali opere, e' obbligata a seguire, nella scelta del concessionario, le disposizioni previste per il sistema degli appalti.
Per la costruzione di opere e per le forniture di beni e servizi, l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato ha facolta' di affidare a terzi, persone fisiche o persone giuridiche, particolari studi e progettazioni che richiedono speciali competenze tecniche e scientifiche, sempre che gli uffici dell'Azienda non siano in grado di provvedervi direttamente. Gli incarichi da affidare alle persone fisiche sono conferiti a tempo determinato, non possono superare l'anno finanziario e possono essere rinnovati per non piu' di due volte.
L'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e' autorizzata a provvedere agli affidamenti di cui al precedente comma anche in economia per cottimi, secondo le norme in vigore in materia nella stessa Azienda.
Parimenti e' data facolta' all'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato di comprendere negli appalti le procedure espropriative relative all'acquisizione, all'asservimento od alla occupazione temporanea di beni occorrenti per la realizzazione delle opere.
L'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e' autorizzata ad avvalersi delle facolta' previste dal decreto-legge 2 agosto 1929, n. 2150 , convertito nella legge 22 dicembre 1930, n. 1752 , e successive modificazioni, ferme restando le facolta' stabilite dalle leggi, per l'Azienda stessa, in materia di progettazione ed esecuzione delle opere.
L'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, nell'affidare in concessione le eventuali opere, e' obbligata a seguire, nella scelta del concessionario, le disposizioni previste per il sistema degli appalti.
Per la costruzione di opere e per le forniture di beni e servizi, l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato ha facolta' di affidare a terzi, persone fisiche o persone giuridiche, particolari studi e progettazioni che richiedono speciali competenze tecniche e scientifiche, sempre che gli uffici dell'Azienda non siano in grado di provvedervi direttamente. Gli incarichi da affidare alle persone fisiche sono conferiti a tempo determinato, non possono superare l'anno finanziario e possono essere rinnovati per non piu' di due volte.
L'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e' autorizzata a provvedere agli affidamenti di cui al precedente comma anche in economia per cottimi, secondo le norme in vigore in materia nella stessa Azienda.
Parimenti e' data facolta' all'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato di comprendere negli appalti le procedure espropriative relative all'acquisizione, all'asservimento od alla occupazione temporanea di beni occorrenti per la realizzazione delle opere.
Commentari • 3
- 1. Corte costituzionalehttps://www.eius.it/articoli/ · 1.7731056
[…]
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Giurisprudenza • 24
- 1. Trib. Brescia, sentenza 19/01/2021, n. 86Provvedimento: […] stato concluso, lo stesso sarebbe nullo ai sensi dell'art. 2230 c.c. in quanto l'attività di progettazione tecnica è riservata agli iscritti all'albo degli ingegneri o degli architetti e non può essere esercitata da società di capitali se non si tratti di società di ingegneria (ex art 13 legge n. 92/1979 e art. 11 legge 17/1981), ed infine che, anche ammettendo la valida stipulazione verbale del contratto di progettazione tra le parti, […]Leggi di più...
- art. 2231 c.c.·
- società di ingegneria·
- art. 13 legge 92/1979·
- contratto d'opera·
- progettazione esecutiva·
- attività professionale riservata·
- risarcimento danni·
- nullità contratto·
- legittimazione passiva·
- inadempimento contrattuale