Articolo 11 della Legge 12 febbraio 1981, n. 17
Articolo 10Articolo 12
Versione
1 marzo 1981
Art. 11.
L'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e' autorizzata ad avvalersi delle facolta' previste dal decreto-legge 2 agosto 1929, n. 2150 , convertito nella legge 22 dicembre 1930, n. 1752 , e successive modificazioni, ferme restando le facolta' stabilite dalle leggi, per l'Azienda stessa, in materia di progettazione ed esecuzione delle opere.
L'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, nell'affidare in concessione le eventuali opere, e' obbligata a seguire, nella scelta del concessionario, le disposizioni previste per il sistema degli appalti.
Per la costruzione di opere e per le forniture di beni e servizi, l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato ha facolta' di affidare a terzi, persone fisiche o persone giuridiche, particolari studi e progettazioni che richiedono speciali competenze tecniche e scientifiche, sempre che gli uffici dell'Azienda non siano in grado di provvedervi direttamente. Gli incarichi da affidare alle persone fisiche sono conferiti a tempo determinato, non possono superare l'anno finanziario e possono essere rinnovati per non piu' di due volte.
L'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e' autorizzata a provvedere agli affidamenti di cui al precedente comma anche in economia per cottimi, secondo le norme in vigore in materia nella stessa Azienda.
Parimenti e' data facolta' all'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato di comprendere negli appalti le procedure espropriative relative all'acquisizione, all'asservimento od alla occupazione temporanea di beni occorrenti per la realizzazione delle opere.
Entrata in vigore il 1 marzo 1981
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente