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Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 29/01/2025, n. 227 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 227 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Torre Annunziata, in persona del Giudice unico Dott.ssa Mariacristina Carpinelli, ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa civile iscritta al n. 3520/2021 R.G., assunta in decisione all'udienza del 23.10.2024, avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Torre Annunziata n. 5726/2020 TRA
, rapp.to e difeso giusta procura in calce all'atto di citazione Parte_1 in appello dall'Avv. Antonio Cimmino, presso il cui studio elettivamente domicilia in Castellammare di Stabia (NA) alla Via G. D'Annunzio, 60 APPELLANTE E
in persona del legale p.t., rapp.ta e difesa, giusta Controparte_1 procura allegata all'atto di costituzione in appello, dall' avvocato Maria D'Aranno, presso il cui studio elettivamente domicilia in Napoli, alla Via M. Cervantes, 64 APPELLATO E
, rapp.to e difeso, giusta procura in calce all'atto di CP_2 costituzione in appello, dagli avvocati Guido Prota e Rita Parmentola, presso il cui studio elettivamente domicilia in Napoli, al Viale A. Gramsci, 16 APPELLATO
CONCLUSIONI: A seguito di trattazione scritta disposta per l'udienza del 23-10-2024, sulle conclusioni rassegnate da parte appellante, il giudice ha rimesso la causa in decisione.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in CP_2 giudizio la e per sentirli condannare in solido al Controparte_1 Parte_1 risarcimento dei danni subiti in conseguenza del sinistro verificatosi in data 25.06.2016 in Castellammare di Stabia, nei pressi del civico 108 del Corso Vittorio Emanuele, alle ore 12.45 circa. Esponeva l'attore che, nelle circostanze di tempo e di luogo indicate, mentre percorreva regolarmente il corso Vittorio Emanuele, strada a senso unico di marcia, a bordo del motociclo Malaguti modello Password tg. DE55444 di sua proprietà, in compagnia di , nella qualità di Parte_2 trasportata, giunto all'altezza del civico 108, in assenza di incroci in quel punto, improvvisamente veniva tamponato dal motoveicolo Yamaha tg. EB53141, assicurato presso la compagnia il cui conducente, Controparte_1 provenendo da tergo a velocità sostenuta urtava violentemente il motociclo di proprietà attorea;
per effetto dell'urto, il motociclo cadeva CP_3 rovinosamente al suolo sul lato destro, unitamente al conducente ed alla trasportata, riportando ingenti danni alla carrozzeria e alla meccanica;
il conducente e la trasportata riportavano gravi lesioni personali e venivano trasportati al pronto soccorso;
sul posto intervenivano le autorità che provvedevano a redigere rapporto di incidente stradale;
veniva inoltrata rituale richiesta di risarcimento danni e lesioni alla compagnia la Controparte_1 quale provvedeva ad inviare atto di offerta per il risarcimento delle lesioni patite da , pari ad euro 944,00, e per il risarcimento dei danni al CP_2 motociclo pari ad euro 500,00 specificando che la richiesta risarcitoria veniva accolta al 50%; l'importo offerto a titolo di risarcimento delle lesioni subite veniva trattenuto in acconto sul maggior avere da determinarsi in corso di giudizio;
si chiedeva il risarcimento delle lesioni riportate quantificate in euro 9.937,12 o nella somma quantificata in corso di causa. Si costituiva in giudizio la la quale eccepiva in via Controparte_1 preliminare la cessazione della materia del contendere, l'improponibilità della domanda ex. art. 149 D.lgs. 209/05, la carenza di legittimazione delle parti e la nullità dell'atto di citazione;
nel merito chiedeva il rigetto della domanda in quanto infondata;
chiedeva in via subordinata l'accertamento del concorso di colpa ed evidenziava la mancanza di prove relative al quantum. Si costituiva in giudizio altresì , il quale eccepiva Parte_1
l'inammissibilità e l'improponibilità della domanda ex. art. 149 D.lgs. 209/05, e nel merito chiedeva il rigetto della domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto;
in particolare asseriva che il sinistro era da addebitare a condotta imprudente di , conducente del motociclo Malaguti modello CP_2
Password tg. DE55444, il quale ripartiva improvvisamente da una posizione di sosta e si spostava da un margine all'altro della carreggiata senza azionare gli indicatori di direzione. Escussi i testi, ritenuto di non ammettere la CTU richiesta, con la sentenza n. 5726/2020 il giudice di pace di Torre Annunziata accoglieva parzialmente la domanda, dichiarando il concorso di colpa delle parti e condannando la compagnia convenuta al pagamento della somma di euro 486,67, già ridotta del 50% e detratta la somma di euro 944,00 già percepita dalla Compagnia, a titolo di risarcimento per le lesioni subite. Avverso la indicata sentenza, con atto ritualmente notificato, ha proposto appello , chiedendo la riforma della sentenza de qua e la Parte_1 dichiarazione di responsabilità esclusiva di in ordine al sinistro, CP_2 oltre alla riforma delle spese del doppio grado di giudizio;
in via subordinata, nel caso di conferma del concorso di colpa, ha chiesto quantificarsi nuovamente le lesioni nella somma di euro 1.858,30, e dichiarare che, in considerazione del concorso ed essendo stata già corrisposta la somma di euro 944,00, nulla è dovuto.
si è costituito ed ha chiesto accogliersi l'appello proposto Controparte_1 da e dichiarare la responsabilità esclusiva di;
in via Parte_1 CP_2 subordinata, dichiarare equo e satisfattivo l'importo liquidato dalla CP_1
[...]
si è costituito ed ha chiesto preliminarmente dichiarare CP_2
l'appello inammissibile ex. artt. 342 e 348 bis c.p.c; nel merito ha chiesto confermarsi la sentenza di primo grado;
in caso di accoglimento dell'appello condannarsi la al pagamento delle spese processuali ai sensi Controparte_1 dell'art. 1917 c.c. 2. In limine litis, va precisato che in ordine a tutto ciò che non ha formato oggetto di appello (principale o incidentale), né è stato oggetto di riproposizione né, ancora, dipende dai capi impugnati della gravata sentenza, si è formato il giudicato interno (cfr. artt. 329, 346 e 336 c.p.c.), con esonero del Tribunale da qualsivoglia valutazione in merito.
2.1 Va rilevata l'ammissibilità dell'appello in quanto ritualmente spiegato nel termine di rito di cui all'art. 327 c.p.c. dal deposito della gravata sentenza.
2.2 Sempre in limine litis, deve essere respinta l'eccezione di inammissibilità dell'appello dovendosi evidenziare che il gravame proposto appare conforme ai requisiti legislativamente imposti, essendo chiaramente individuate le parti della sentenza che si intendono impugnare, i relativi motivi, e la decisione di cui si richiede l'adozione.
3. Venendo al merito del proposto gravame, il primo motivo di appello proposto da , cui ha aderito è infondato e va Parte_1 Controparte_1 disatteso per i seguenti motivi.
4. Ed invero, ha impugnato la sentenza resa dal giudice di Parte_1 pace sul presupposto che la stessa sarebbe stata emessa in palese violazione degli artt.115 e 116 c.p.c., degli artt. 2054 e 2055 c.c., degli artt.140 e 154 del C.d.S. ed infine della L.57/2001 e DM 22 luglio 2019. In particolare, ha evidenziato che, nella decisione gravata, si legge “che le dichiarazioni testimoniali, molto generiche e lacunose, non consentono in alcun modo di ricostruire l'esatta dinamica del sinistro, visto che dai testi escussi emergono circostanze contrastanti …”. A parere dell'appellante, tuttavia, i mezzi istruttori acquisiti al processo (a sostegno della tesi delle allora parti convenute) costituirebbero un corredo probatorio più che sufficiente per poter ritenere dimostrata la piena responsabilità del conducente del motociclo di parte attrice (odierno appellato) atteso che risulterebbe dimostrato che, nel ripartire dalla sosta, nell'intento di immettersi sul Corso V. Emanuele, avrebbe colliso il motociclo in proprietà all'odierno appellante facendolo rovinare malamente al suolo unitamente al conducente. Tali assunti sono infondati e non possono trovare condivisione atteso che il Giudice di prime cure, con motivazione condivisibile sia da un punto di vista logico-ricostruttivo, sia sotto l'aspetto squisitamente tecnico-giuridico, ha correttamente ritenuto sussistente il concorso di colpa dei conducenti. A tal uopo, si osserva che, in tema di responsabilità derivante da circolazione stradale, il giudice che abbia in concreto accertato la colpa di uno dei conducenti non può, per ciò solo, ritenere superata la presunzione posta a carico anche dell'altro dall'art. 2054, secondo comma, cod. civ., ma è tenuto ad accertare in concreto se quest'ultimo abbia o meno tenuto una condotta di guida irreprensibile (Nella specie, il giudice di merito aveva attribuito la colpa esclusiva nella causazione di un sinistro stradale al conducente di un ciclomotore che, intendendo svoltare alla propria sinistra, aveva segnalato tale intenzione con il braccio, entrando subito dopo in collisione con un motociclo che, provenendo da tergo, aveva iniziato una manovra di sorpasso a sinistra dell'altro mezzo. La S.C., rilevato come il giudice di merito non avesse in alcun modo accertato se la condotta del conducente del motociclo si fosse uniformata alle prescrizioni dettate in tema di sorpasso dall'art. 148 del codice della strada, ha cassato la decisione di merito enunciando il riportato principio) (Sez. 3, Sentenza n. 12444 del 16/05/2008). Nel caso di specie, va rilevato che dall'esame delle dichiarazioni rese dai testi escussi, non risulta possibile accertare l'esclusiva responsabilità di uno dei due conducenti in ordine al sinistro avvenuto in data 25-6-2016, stante la divergenza delle deposizioni, peraltro, vaghe e lacunose. Difatti, i testi escussi in primo grado hanno riportato versioni contrastanti e contraddittorie;
in particolare il teste ha Testimone_1 dichiarato che “un ragazzo tentava di superare il motorino di lo CP_2 tamponava alla parte posteriore leggermente sulla destra” facendo riferimento a una manovra di sorpasso mai menzionata da parte attrice nell'atto introduttivo;
il teste dichiarava di aver visto “un motorino con a Tes_2 bordo due ragazzi che improvvisamente si spostava dal margine sinistro al margine destro della strada, e non so precisare se aveva azionato l'indicatore di freccia, ho visto poi che venivano impattati da un motociclo”; ancora, il teste dichiarava: “il motociclo con a bordo i due ragazzi, era fermo a Testimone_3 sinistra della carreggiata e attraversava la stessa verso destra tagliando la strada e in tale circostanza i veicoli si scontravano”; infine, il teste
[...]
affermava che “il motociclo con a bordo l'attore e veniva urtato Tes_4 Pt_2 da una moto di grossa cilindrata che tentava di sorpassarlo”. Né è possibile ricostruire con certezza la dinamica del sinistro sulla scorta delle dichiarazioni rese dai conducenti nell'immediatezza dello stesso ai CC;
nello specifico, lo stesso , conducente del motociclo Malaguti CP_4 modello Password tg. DE55444, in ordine alla dinamica dell'occorso sinistro, aveva dichiarato: “mentre transitavo su Corso Vittorio Emanuele, con direzione da Piazza Umberto a Piazza Matteotti, giunti all'altezza del supercinema ero intento ad accostarmi a destra, poiché avevo intenzione di svoltare su Piazza Matteotti, improvvisamente sento arrivare a velocità elevata una moto di grossa cilindrata alla mia destra e collideva con il mio veicolo facendomi rovinare a terra unitamente al mio passeggero. Restavamo feriti e i passanti avvisavano il 118”. A sua volta il conducente del ciclomotore di parte convenuta in primo grado, sempre in ordine alla dinamica del sinistro, aveva dichiarato: "Mentre percorrevo il Corso Vittorio Emanuele con direzione da Piazza Umberto a Piazza Matteotti, giunto all'altezza del cinema, notavo un motociclo che attraversava la carreggiata dal margine sinistro verso il margine destro del Corso Vittorio Emanuele, sebbene frenassi ed urlavo per attirare l'attenzione del conducente, non riuscivo a fermare la mia corsa ed impattavo con il suddetto motociclo, nella sua parte destra. Restavamo feriti e i passanti avvisavano il 118". Ed invero, tali dichiarazioni, oltre a non fondare un giudizio di esclusiva responsabilità di uno dei conducenti, smentiscono anche quanto dedotto nell'atto introduttivo del giudizio di I grado. Dalle complessive emergenze istruttorie sopra richiamate, dunque, non è possibile accertare la responsabilità esclusiva di uno dei conducenti. In altri termini, ritenuto provato lo scontro tra i due veicoli, non si può dire, tuttavia, superata la presunzione ex. art. 2054, secondo comma, c.c. Al riguardo, giova rammentare che la Suprema Corte, con orientamento consolidato, ha stabilito che la presunzione di pari responsabilità sancita dall'art. 2054 c.c., comma 2, abbia carattere sussidiario ed operi non solo quando non sia possibile stabilire il grado di colpa dei due conducenti, ma anche quando non sia possibile stabilire le cause e le modalità del sinistro (da ultimo Cass., 12/03/2020 n. 7061; Cass., 12/04/2011 n. 8409; Cass., 26/07/2022, n.23300). Pertanto, correttamente il Giudice di pace ha ritenuto non superata la presunzione di corresponsabilità ex. art. 2054 c.c.
5. Con il secondo motivo di appello, ha dedotto che il Parte_1
Giudice di prime cure ha altresì, contrariamente a quanto risulta dagli elementi istruttori acquisiti al processo, errato nella quantificazione economica delle lesioni subite da . Al riguardo, il giudice di prime cure così CP_2 si esprime: “… per la valutazione delle lesioni patite dall'attore, questo giudicante condivide la valutazione del ctp dell'assicurazione che valuta il danno biologico nella misura del 2% ITP 2 giorni al 75% e 10 giorni al 50%...Applicando i criteri della L.57/2001 per la valutazione equanime, tenuto conto della natura delle lesioni riportate dall'infortunato, dell'età e dell'entità dei postumi, vanno liquidati € 2561,33 riducendo pertanto la domanda di € 9937,12. Detta somma va ridotta del 50% in considerazione del dichiarato concorso e detratta della somma di € 944,00 somma percepita...”. Ebbene, a parere dell'appellante, tale calcolo risulterebbe del tutto essere errato, in quanto “Applicando i criteri della L.57/2001 per la valutazione equanime” le somme da liquidare sarebbero diverse, ovvero trattandosi di lesioni inferiori al 9% dovranno essere così calcolate: Danno Biologico (2 punti percentuali) € 1.549,56; Invalidità Temporanea 75% € 71,24 (Giorni 2 x € 35,62) Invalidità Temporanea 50% € 237,50 (Giorni 10 x € 23,75) per un totale di € 1.858,30, contrariamente ai 2.561,33 conteggiati dal Giudice di prime cure;
pertanto la medesima somma, decurtata del 50%, per la statuita pari corresponsabilità, ammonta ad € 929,15. Tale motivo di appello è fondato e va accolto per i seguenti motivi. Ed invero, per quanto concerne strettamente la componente biologica del danno non patrimoniale, va richiamato che il danno biologico ha trovato regolamentazione legislativa – per i danni causati dalla circolazione stradale - ad opera della L. n. 57 del 5.3.2001, normativa richiamata dal giudice di prime cure ("Disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati") e, successivamente, dall'art. 139 del d.lgs. n. 209 del 7.9.2005 (“Codice delle assicurazioni private”), il quale ha prescritto che "il risarcimento dei danni alla persona di lieve entità, derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti" sia effettuato secondo criteri determinati dalla stessa disciplina, sostanzialmente consistenti nel riconoscimento di un importo per ogni giorno di invalidità temporanea totale, di un importo proporzionalmente ridotto per ciascun giorno di invalidità temporanea parziale, nonché nel riconoscimento di un punto base di invalidità permanente. Il danno biologico dinamico temporaneo e permanente va, dunque, liquidato in base alla cennata disciplina, tenuto conto dei relativi parametri liquidativi aggiornati con Decreto Ministero Sviluppo Economico del 2019, applicabile ratione temporis. Ciò premesso, va rilevato che, per la valutazione delle lesioni patite dall'attore, il giudice di prime cure ha inteso condividere la valutazione del ctp dell'assicurazione, valutando il danno biologico nella misura del 2% ITP 2 giorni al 75% e 10 giorni al 50%, statuizione non impugnata dalla parte appellata. Dovevano, pertanto, essere liquidate a titolo equitativo le seguenti somme (con l'applicazione degli importi di cui parametri liquidativi aggiornati con Decreto Ministero Sviluppo Economico del 2019, condivisi da questo Tribunale, quanto al danno biologico permanente, in quanto gli importi risarcitori ivi previsti sono adeguatamente ragguagliati ai punti percentuali di invalidità e diminuiti di un coefficiente corrispondente all'età dell'istante di anni 60 al momento del sinistro), nonché temporanea totale e temporanea parziale (da liquidarsi con l'applicazione dell'importo base per 1 gg. di ITT di Euro 47,49, desunto dalla cennata tabella applicativa ex D.M citato dell'art. 139 del d.lgs. n. 209 del 7.9.2005 (“Codice delle assicurazioni private”), che è idonea a fornire generale quantificazione per l'invalidità temporanea totale):
IP 2 % € 1.343,55 € 1.343,55
ITT € 47,49 x gg. 0 € 0
ITP al 75% x gg. 2 € 71,24 ITP al 50% 10 € 237,45
ITP al 25% 0 € 0
TOTALE DANNO (arrotondato all'unità) € 1.652,24 Parte_3
Alcun riferimento è stato fatto dal giudice di pace al danno morale ed al rimborso delle spese mediche, sicchè tali voci di danno non possono essere riconosciute in favore dell'appellato, in mancanza di appello incidentale sul punto. Né può ritenersi che giudice di prime cure abbia voluto liquidare in favore dell'appellato altresì le dette voci di danno pur senza motivare al riguardo, tenuto conto del fatto che l'importo riconosciuto dal giudice di prime cure è pari ad € 2.561,33, mentre l'importo cui si perverrebbe aggiungendo al danno biologico dinamico relazionale spettante al il danno morale da CP_2 sofferenza soggettiva sarebbe di € 2.202,93, sicché sommando a tale importo gli esborsi allegati dalla parte appellata pari ad € 258,59, si perverrebbe ad un totale di € 2.461,51, comunque diverso da quello liquidato dal giudice di prime cure. Consegue da quanto innanzi che, tenuto conto che la somma complessiva sopra riportata va ridotta del 50%, pervenendosi ad un importo di
€ 826,12, in considerazione del dichiarato concorso ed essendo stata corrisposta da parte di la somma di € 944,00, nulla è dovuto in CP_1 favore di . CP_2
In tal senso va pertanto riformata la sentenza di primo grado.
6. Le spese di lite del doppio grado vanno integralmente compensate tra le parti stante la soccombenza reciproca.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice monocratico, dott.ssa Mariacristina Carpinelli, definitivamente pronunziando, disattesa ogni diversa richiesta, eccezione o conclusione, così provvede: A) In riforma della sentenza 5726/2020 emessa in data 19.10.2020, rigetta la domanda proposta da;
CP_2
B) Compensa integralmente tra le parti le spese di lite del doppio grado. Così deciso in Torre Annunziata, 27/1/2025
Il giudice monocratico dott.ssa Mariacristina Carpinelli
, rapp.to e difeso giusta procura in calce all'atto di citazione Parte_1 in appello dall'Avv. Antonio Cimmino, presso il cui studio elettivamente domicilia in Castellammare di Stabia (NA) alla Via G. D'Annunzio, 60 APPELLANTE E
in persona del legale p.t., rapp.ta e difesa, giusta Controparte_1 procura allegata all'atto di costituzione in appello, dall' avvocato Maria D'Aranno, presso il cui studio elettivamente domicilia in Napoli, alla Via M. Cervantes, 64 APPELLATO E
, rapp.to e difeso, giusta procura in calce all'atto di CP_2 costituzione in appello, dagli avvocati Guido Prota e Rita Parmentola, presso il cui studio elettivamente domicilia in Napoli, al Viale A. Gramsci, 16 APPELLATO
CONCLUSIONI: A seguito di trattazione scritta disposta per l'udienza del 23-10-2024, sulle conclusioni rassegnate da parte appellante, il giudice ha rimesso la causa in decisione.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in CP_2 giudizio la e per sentirli condannare in solido al Controparte_1 Parte_1 risarcimento dei danni subiti in conseguenza del sinistro verificatosi in data 25.06.2016 in Castellammare di Stabia, nei pressi del civico 108 del Corso Vittorio Emanuele, alle ore 12.45 circa. Esponeva l'attore che, nelle circostanze di tempo e di luogo indicate, mentre percorreva regolarmente il corso Vittorio Emanuele, strada a senso unico di marcia, a bordo del motociclo Malaguti modello Password tg. DE55444 di sua proprietà, in compagnia di , nella qualità di Parte_2 trasportata, giunto all'altezza del civico 108, in assenza di incroci in quel punto, improvvisamente veniva tamponato dal motoveicolo Yamaha tg. EB53141, assicurato presso la compagnia il cui conducente, Controparte_1 provenendo da tergo a velocità sostenuta urtava violentemente il motociclo di proprietà attorea;
per effetto dell'urto, il motociclo cadeva CP_3 rovinosamente al suolo sul lato destro, unitamente al conducente ed alla trasportata, riportando ingenti danni alla carrozzeria e alla meccanica;
il conducente e la trasportata riportavano gravi lesioni personali e venivano trasportati al pronto soccorso;
sul posto intervenivano le autorità che provvedevano a redigere rapporto di incidente stradale;
veniva inoltrata rituale richiesta di risarcimento danni e lesioni alla compagnia la Controparte_1 quale provvedeva ad inviare atto di offerta per il risarcimento delle lesioni patite da , pari ad euro 944,00, e per il risarcimento dei danni al CP_2 motociclo pari ad euro 500,00 specificando che la richiesta risarcitoria veniva accolta al 50%; l'importo offerto a titolo di risarcimento delle lesioni subite veniva trattenuto in acconto sul maggior avere da determinarsi in corso di giudizio;
si chiedeva il risarcimento delle lesioni riportate quantificate in euro 9.937,12 o nella somma quantificata in corso di causa. Si costituiva in giudizio la la quale eccepiva in via Controparte_1 preliminare la cessazione della materia del contendere, l'improponibilità della domanda ex. art. 149 D.lgs. 209/05, la carenza di legittimazione delle parti e la nullità dell'atto di citazione;
nel merito chiedeva il rigetto della domanda in quanto infondata;
chiedeva in via subordinata l'accertamento del concorso di colpa ed evidenziava la mancanza di prove relative al quantum. Si costituiva in giudizio altresì , il quale eccepiva Parte_1
l'inammissibilità e l'improponibilità della domanda ex. art. 149 D.lgs. 209/05, e nel merito chiedeva il rigetto della domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto;
in particolare asseriva che il sinistro era da addebitare a condotta imprudente di , conducente del motociclo Malaguti modello CP_2
Password tg. DE55444, il quale ripartiva improvvisamente da una posizione di sosta e si spostava da un margine all'altro della carreggiata senza azionare gli indicatori di direzione. Escussi i testi, ritenuto di non ammettere la CTU richiesta, con la sentenza n. 5726/2020 il giudice di pace di Torre Annunziata accoglieva parzialmente la domanda, dichiarando il concorso di colpa delle parti e condannando la compagnia convenuta al pagamento della somma di euro 486,67, già ridotta del 50% e detratta la somma di euro 944,00 già percepita dalla Compagnia, a titolo di risarcimento per le lesioni subite. Avverso la indicata sentenza, con atto ritualmente notificato, ha proposto appello , chiedendo la riforma della sentenza de qua e la Parte_1 dichiarazione di responsabilità esclusiva di in ordine al sinistro, CP_2 oltre alla riforma delle spese del doppio grado di giudizio;
in via subordinata, nel caso di conferma del concorso di colpa, ha chiesto quantificarsi nuovamente le lesioni nella somma di euro 1.858,30, e dichiarare che, in considerazione del concorso ed essendo stata già corrisposta la somma di euro 944,00, nulla è dovuto.
si è costituito ed ha chiesto accogliersi l'appello proposto Controparte_1 da e dichiarare la responsabilità esclusiva di;
in via Parte_1 CP_2 subordinata, dichiarare equo e satisfattivo l'importo liquidato dalla CP_1
[...]
si è costituito ed ha chiesto preliminarmente dichiarare CP_2
l'appello inammissibile ex. artt. 342 e 348 bis c.p.c; nel merito ha chiesto confermarsi la sentenza di primo grado;
in caso di accoglimento dell'appello condannarsi la al pagamento delle spese processuali ai sensi Controparte_1 dell'art. 1917 c.c. 2. In limine litis, va precisato che in ordine a tutto ciò che non ha formato oggetto di appello (principale o incidentale), né è stato oggetto di riproposizione né, ancora, dipende dai capi impugnati della gravata sentenza, si è formato il giudicato interno (cfr. artt. 329, 346 e 336 c.p.c.), con esonero del Tribunale da qualsivoglia valutazione in merito.
2.1 Va rilevata l'ammissibilità dell'appello in quanto ritualmente spiegato nel termine di rito di cui all'art. 327 c.p.c. dal deposito della gravata sentenza.
2.2 Sempre in limine litis, deve essere respinta l'eccezione di inammissibilità dell'appello dovendosi evidenziare che il gravame proposto appare conforme ai requisiti legislativamente imposti, essendo chiaramente individuate le parti della sentenza che si intendono impugnare, i relativi motivi, e la decisione di cui si richiede l'adozione.
3. Venendo al merito del proposto gravame, il primo motivo di appello proposto da , cui ha aderito è infondato e va Parte_1 Controparte_1 disatteso per i seguenti motivi.
4. Ed invero, ha impugnato la sentenza resa dal giudice di Parte_1 pace sul presupposto che la stessa sarebbe stata emessa in palese violazione degli artt.115 e 116 c.p.c., degli artt. 2054 e 2055 c.c., degli artt.140 e 154 del C.d.S. ed infine della L.57/2001 e DM 22 luglio 2019. In particolare, ha evidenziato che, nella decisione gravata, si legge “che le dichiarazioni testimoniali, molto generiche e lacunose, non consentono in alcun modo di ricostruire l'esatta dinamica del sinistro, visto che dai testi escussi emergono circostanze contrastanti …”. A parere dell'appellante, tuttavia, i mezzi istruttori acquisiti al processo (a sostegno della tesi delle allora parti convenute) costituirebbero un corredo probatorio più che sufficiente per poter ritenere dimostrata la piena responsabilità del conducente del motociclo di parte attrice (odierno appellato) atteso che risulterebbe dimostrato che, nel ripartire dalla sosta, nell'intento di immettersi sul Corso V. Emanuele, avrebbe colliso il motociclo in proprietà all'odierno appellante facendolo rovinare malamente al suolo unitamente al conducente. Tali assunti sono infondati e non possono trovare condivisione atteso che il Giudice di prime cure, con motivazione condivisibile sia da un punto di vista logico-ricostruttivo, sia sotto l'aspetto squisitamente tecnico-giuridico, ha correttamente ritenuto sussistente il concorso di colpa dei conducenti. A tal uopo, si osserva che, in tema di responsabilità derivante da circolazione stradale, il giudice che abbia in concreto accertato la colpa di uno dei conducenti non può, per ciò solo, ritenere superata la presunzione posta a carico anche dell'altro dall'art. 2054, secondo comma, cod. civ., ma è tenuto ad accertare in concreto se quest'ultimo abbia o meno tenuto una condotta di guida irreprensibile (Nella specie, il giudice di merito aveva attribuito la colpa esclusiva nella causazione di un sinistro stradale al conducente di un ciclomotore che, intendendo svoltare alla propria sinistra, aveva segnalato tale intenzione con il braccio, entrando subito dopo in collisione con un motociclo che, provenendo da tergo, aveva iniziato una manovra di sorpasso a sinistra dell'altro mezzo. La S.C., rilevato come il giudice di merito non avesse in alcun modo accertato se la condotta del conducente del motociclo si fosse uniformata alle prescrizioni dettate in tema di sorpasso dall'art. 148 del codice della strada, ha cassato la decisione di merito enunciando il riportato principio) (Sez. 3, Sentenza n. 12444 del 16/05/2008). Nel caso di specie, va rilevato che dall'esame delle dichiarazioni rese dai testi escussi, non risulta possibile accertare l'esclusiva responsabilità di uno dei due conducenti in ordine al sinistro avvenuto in data 25-6-2016, stante la divergenza delle deposizioni, peraltro, vaghe e lacunose. Difatti, i testi escussi in primo grado hanno riportato versioni contrastanti e contraddittorie;
in particolare il teste ha Testimone_1 dichiarato che “un ragazzo tentava di superare il motorino di lo CP_2 tamponava alla parte posteriore leggermente sulla destra” facendo riferimento a una manovra di sorpasso mai menzionata da parte attrice nell'atto introduttivo;
il teste dichiarava di aver visto “un motorino con a Tes_2 bordo due ragazzi che improvvisamente si spostava dal margine sinistro al margine destro della strada, e non so precisare se aveva azionato l'indicatore di freccia, ho visto poi che venivano impattati da un motociclo”; ancora, il teste dichiarava: “il motociclo con a bordo i due ragazzi, era fermo a Testimone_3 sinistra della carreggiata e attraversava la stessa verso destra tagliando la strada e in tale circostanza i veicoli si scontravano”; infine, il teste
[...]
affermava che “il motociclo con a bordo l'attore e veniva urtato Tes_4 Pt_2 da una moto di grossa cilindrata che tentava di sorpassarlo”. Né è possibile ricostruire con certezza la dinamica del sinistro sulla scorta delle dichiarazioni rese dai conducenti nell'immediatezza dello stesso ai CC;
nello specifico, lo stesso , conducente del motociclo Malaguti CP_4 modello Password tg. DE55444, in ordine alla dinamica dell'occorso sinistro, aveva dichiarato: “mentre transitavo su Corso Vittorio Emanuele, con direzione da Piazza Umberto a Piazza Matteotti, giunti all'altezza del supercinema ero intento ad accostarmi a destra, poiché avevo intenzione di svoltare su Piazza Matteotti, improvvisamente sento arrivare a velocità elevata una moto di grossa cilindrata alla mia destra e collideva con il mio veicolo facendomi rovinare a terra unitamente al mio passeggero. Restavamo feriti e i passanti avvisavano il 118”. A sua volta il conducente del ciclomotore di parte convenuta in primo grado, sempre in ordine alla dinamica del sinistro, aveva dichiarato: "Mentre percorrevo il Corso Vittorio Emanuele con direzione da Piazza Umberto a Piazza Matteotti, giunto all'altezza del cinema, notavo un motociclo che attraversava la carreggiata dal margine sinistro verso il margine destro del Corso Vittorio Emanuele, sebbene frenassi ed urlavo per attirare l'attenzione del conducente, non riuscivo a fermare la mia corsa ed impattavo con il suddetto motociclo, nella sua parte destra. Restavamo feriti e i passanti avvisavano il 118". Ed invero, tali dichiarazioni, oltre a non fondare un giudizio di esclusiva responsabilità di uno dei conducenti, smentiscono anche quanto dedotto nell'atto introduttivo del giudizio di I grado. Dalle complessive emergenze istruttorie sopra richiamate, dunque, non è possibile accertare la responsabilità esclusiva di uno dei conducenti. In altri termini, ritenuto provato lo scontro tra i due veicoli, non si può dire, tuttavia, superata la presunzione ex. art. 2054, secondo comma, c.c. Al riguardo, giova rammentare che la Suprema Corte, con orientamento consolidato, ha stabilito che la presunzione di pari responsabilità sancita dall'art. 2054 c.c., comma 2, abbia carattere sussidiario ed operi non solo quando non sia possibile stabilire il grado di colpa dei due conducenti, ma anche quando non sia possibile stabilire le cause e le modalità del sinistro (da ultimo Cass., 12/03/2020 n. 7061; Cass., 12/04/2011 n. 8409; Cass., 26/07/2022, n.23300). Pertanto, correttamente il Giudice di pace ha ritenuto non superata la presunzione di corresponsabilità ex. art. 2054 c.c.
5. Con il secondo motivo di appello, ha dedotto che il Parte_1
Giudice di prime cure ha altresì, contrariamente a quanto risulta dagli elementi istruttori acquisiti al processo, errato nella quantificazione economica delle lesioni subite da . Al riguardo, il giudice di prime cure così CP_2 si esprime: “… per la valutazione delle lesioni patite dall'attore, questo giudicante condivide la valutazione del ctp dell'assicurazione che valuta il danno biologico nella misura del 2% ITP 2 giorni al 75% e 10 giorni al 50%...Applicando i criteri della L.57/2001 per la valutazione equanime, tenuto conto della natura delle lesioni riportate dall'infortunato, dell'età e dell'entità dei postumi, vanno liquidati € 2561,33 riducendo pertanto la domanda di € 9937,12. Detta somma va ridotta del 50% in considerazione del dichiarato concorso e detratta della somma di € 944,00 somma percepita...”. Ebbene, a parere dell'appellante, tale calcolo risulterebbe del tutto essere errato, in quanto “Applicando i criteri della L.57/2001 per la valutazione equanime” le somme da liquidare sarebbero diverse, ovvero trattandosi di lesioni inferiori al 9% dovranno essere così calcolate: Danno Biologico (2 punti percentuali) € 1.549,56; Invalidità Temporanea 75% € 71,24 (Giorni 2 x € 35,62) Invalidità Temporanea 50% € 237,50 (Giorni 10 x € 23,75) per un totale di € 1.858,30, contrariamente ai 2.561,33 conteggiati dal Giudice di prime cure;
pertanto la medesima somma, decurtata del 50%, per la statuita pari corresponsabilità, ammonta ad € 929,15. Tale motivo di appello è fondato e va accolto per i seguenti motivi. Ed invero, per quanto concerne strettamente la componente biologica del danno non patrimoniale, va richiamato che il danno biologico ha trovato regolamentazione legislativa – per i danni causati dalla circolazione stradale - ad opera della L. n. 57 del 5.3.2001, normativa richiamata dal giudice di prime cure ("Disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati") e, successivamente, dall'art. 139 del d.lgs. n. 209 del 7.9.2005 (“Codice delle assicurazioni private”), il quale ha prescritto che "il risarcimento dei danni alla persona di lieve entità, derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti" sia effettuato secondo criteri determinati dalla stessa disciplina, sostanzialmente consistenti nel riconoscimento di un importo per ogni giorno di invalidità temporanea totale, di un importo proporzionalmente ridotto per ciascun giorno di invalidità temporanea parziale, nonché nel riconoscimento di un punto base di invalidità permanente. Il danno biologico dinamico temporaneo e permanente va, dunque, liquidato in base alla cennata disciplina, tenuto conto dei relativi parametri liquidativi aggiornati con Decreto Ministero Sviluppo Economico del 2019, applicabile ratione temporis. Ciò premesso, va rilevato che, per la valutazione delle lesioni patite dall'attore, il giudice di prime cure ha inteso condividere la valutazione del ctp dell'assicurazione, valutando il danno biologico nella misura del 2% ITP 2 giorni al 75% e 10 giorni al 50%, statuizione non impugnata dalla parte appellata. Dovevano, pertanto, essere liquidate a titolo equitativo le seguenti somme (con l'applicazione degli importi di cui parametri liquidativi aggiornati con Decreto Ministero Sviluppo Economico del 2019, condivisi da questo Tribunale, quanto al danno biologico permanente, in quanto gli importi risarcitori ivi previsti sono adeguatamente ragguagliati ai punti percentuali di invalidità e diminuiti di un coefficiente corrispondente all'età dell'istante di anni 60 al momento del sinistro), nonché temporanea totale e temporanea parziale (da liquidarsi con l'applicazione dell'importo base per 1 gg. di ITT di Euro 47,49, desunto dalla cennata tabella applicativa ex D.M citato dell'art. 139 del d.lgs. n. 209 del 7.9.2005 (“Codice delle assicurazioni private”), che è idonea a fornire generale quantificazione per l'invalidità temporanea totale):
IP 2 % € 1.343,55 € 1.343,55
ITT € 47,49 x gg. 0 € 0
ITP al 75% x gg. 2 € 71,24 ITP al 50% 10 € 237,45
ITP al 25% 0 € 0
TOTALE DANNO (arrotondato all'unità) € 1.652,24 Parte_3
Alcun riferimento è stato fatto dal giudice di pace al danno morale ed al rimborso delle spese mediche, sicchè tali voci di danno non possono essere riconosciute in favore dell'appellato, in mancanza di appello incidentale sul punto. Né può ritenersi che giudice di prime cure abbia voluto liquidare in favore dell'appellato altresì le dette voci di danno pur senza motivare al riguardo, tenuto conto del fatto che l'importo riconosciuto dal giudice di prime cure è pari ad € 2.561,33, mentre l'importo cui si perverrebbe aggiungendo al danno biologico dinamico relazionale spettante al il danno morale da CP_2 sofferenza soggettiva sarebbe di € 2.202,93, sicché sommando a tale importo gli esborsi allegati dalla parte appellata pari ad € 258,59, si perverrebbe ad un totale di € 2.461,51, comunque diverso da quello liquidato dal giudice di prime cure. Consegue da quanto innanzi che, tenuto conto che la somma complessiva sopra riportata va ridotta del 50%, pervenendosi ad un importo di
€ 826,12, in considerazione del dichiarato concorso ed essendo stata corrisposta da parte di la somma di € 944,00, nulla è dovuto in CP_1 favore di . CP_2
In tal senso va pertanto riformata la sentenza di primo grado.
6. Le spese di lite del doppio grado vanno integralmente compensate tra le parti stante la soccombenza reciproca.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice monocratico, dott.ssa Mariacristina Carpinelli, definitivamente pronunziando, disattesa ogni diversa richiesta, eccezione o conclusione, così provvede: A) In riforma della sentenza 5726/2020 emessa in data 19.10.2020, rigetta la domanda proposta da;
CP_2
B) Compensa integralmente tra le parti le spese di lite del doppio grado. Così deciso in Torre Annunziata, 27/1/2025
Il giudice monocratico dott.ssa Mariacristina Carpinelli