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Sentenza 18 luglio 2024
Sentenza 18 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 18/07/2024, n. 1735 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 1735 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2024 |
Testo completo
SENTENZA
N. 8038/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO OGGETTO:
SEPARAZIONE CONSENSUALE
CON FIGLI MINORI
Il Tribunale Ordinario di Verona, Sezione 1^ civile, composta dai seguenti Magistrati:
DOTT. Antonella Guerra PRESIDENTE
DOTT. Massimo Vaccari GIUDICE
DOTT. Claudia Dal Martello GIUDICE REL/EST.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa promossa ex art. 473 bis.51 c.p.c. e art. 4 legge n. 898/70, con ricorso iscritto in data 14/06/2024
DA
, nato a [...], il [...], CF. Parte_1 C.F._1
, nata a [...], il [...], CF. Parte_2 C.F._2
Entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. TRABUCCHI SARA, come da mandato in atti, c/o il cui studio eleggono domicilio
RICORRENTI
con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della
Repubblica.
CONCLUSIONI DEI RICORRENTI:
1 1) dichiararsi la separazione personale dei coniugi ed Parte_1 Parte_2 autorizzando gli stessi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto e liberi di fissare la residenza ove lo ritengano opportuno.
2) Le figlie e vengono affidate congiuntamente ad entrambi i Per_1 Persona_2 genitori con collocamento prevalente presso l'abitazione ove vive la madre;
i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale in modo condiviso, in particolare per le decisioni di maggiore interesse per le figlie relative all'istruzione, all'educazione e alla salute che saranno assunte di comune accordo, tenendo conto delle inclinazioni, delle capacità e delle aspirazioni delle minori;
le decisioni di ordinaria amministrazione potranno essere esercitate separatamente allorquando le figlie stiano con l'uno o con l'altro genitore.
3) Con riferimento al diritto-dovere di visita del padre, considerata l'attività lavorativa dallo stesso svolta, per cui si trova per tutta la settimana o all'estero o lontano da
Verona, lo stesso avrà diritto di avere con sé le figlie due fine settimana alternati al mese dal sabato mattina fino alla domenica sera alle ore 20.00; il padre potrà avere con se le figlie anche per un ulteriore fine settimana al mese, previo accordo con la madre. Durante le vacanze Natalizie e Pasquali rimarranno invariati i diritti di visita come concordati, con la precisazione che i genitori alterneranno di anno in anno il giorno di Natale e il 26 dicembre con il 31 dicembre e il 01 gennaio e il giorno di
Pasqua con il Lunedì dell'Angelo.
Per quanto riguarda le vacanze estive il padre avrà con se le figlie per due settimane anche non consecutive, comunicando alla madre il periodo prescelto entro il 30 maggio di ogni anno.
I genitori concordano fin d'ora che, per quanto riguarda il figlio che nascerà i primi giorni di settembre, il padre potrà vederlo quando vorrà, durante i fine settimana, accordandosi direttamente con la madre e tenuto conto delle esigenze del bambino.
4) Il Signor corrisponderà a favore della GN a titolo di Pt_1 Parte_2
contributo per il mantenimento delle figlie minori e Persona_3 Persona_2
l'importo mensile di €. 350,00 per ciascuna figlia e così per un totale di €. 700,00, da versarsi entro il 20 di ogni mese sul c/c intestato alla GN Detto importo Pt_2
verrà aumento degli indici Istat a far data dal luglio 2025.
Il Signor si obbliga fin d'ora a corrispondere il medesimo importo di €. 350,00 Pt_1
2 mensili a titolo di contributo al mantenimento a favore della madre anche per il figlio che nascerà nei primi giorni di settembre 2024.
5) Le parti concordano che l'assegno unico per tutti i figli verrà percepito interamente dalla madre.
6) Le spese straordinarie verranno ripartite nella misura del 50% tra i genitori secondo quanto previsto dal Protocollo del Tribunale di Verona del 17/09/2020 che qui di seguito si riporta:
I) spese mediche da documentare, che non richiedono un preventivo accordo: - visite mediche specialistiche del Servizio sanitario nazionale prescritte dal medico curante;
cure dentistiche presso strutture sanitarie pubbliche;
ticket per trattamenti sanitari erogati dal S.S.N. e per medicinali prescritti dal medico curante;
esclusa l'ordinaria farmacia da banco;
II) spese mediche da documentare, che richiedono uno specifico e preventivo accordo: cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
cure termali e fisioterapiche;
trattamenti sanitari specialistici in libera professione e interventi chirurgici;
III) spese scolastiche da documentare, che non richiedono un preventivo accordo: retta della scuola materna comprensiva della mensa;
tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado richieste da istituti pubblici;
libri di testo, eventualmente anche usati, e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
gite scolastiche senza pernottamento;
costi per il trasporto pubblico;
IV) spese scolastiche da documentare, che richiedono uno specifico e preventivo accordo: tasse scolastiche richieste da istituti privati e per corsi universitari;
costi relativi a corsi di specializzazione;
gite scolastiche con pernottamento;
corsi di recupero e lezioni private.
V) spese extrascolastiche, che non richiedono uno specifico e preventivo accordo: costi per l'abilitazione alla guida di autoveicoli nei limiti massimi di € 1.000,00; l'acquisto di strumenti informatici e relativa connessione ad internet domestica qualora detto strumento sia necessario per lo svolgimento delle attività didattiche, ovvero connesso al programma di studio differenziato (BES);
VI) spese extrascolastiche, che richiedono un preventivo accordo: tempo prolungato;
centro ricreativo estivo;
attività sportive e pertinenti ad abbigliamento e attrezzatura;
spese per baby-sitting; viaggi e vacanze senza i genitori.
3 6a) Quando i genitori debbano concordare le spese di cui al capoverso II, IV e VI
(spese con accordo) quello dei due che ritenga necessaria, od utile, la spesa comunichi la propria proposta all'altro; questi, nel caso in cui non sia d'accordo con la spesa o con l'attività dovrà esprimere in forma scritta, entro 10 giorni dalla richiesta, un motivato dissenso al sostenimento della stessa;
il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
6b) In caso di rifiuto immotivato, e/o contrario all'interesse del minore, la spesa andrà comunque divisa secondo le quote concordate tra i genitori o decise dal Giudice.
6c) Nel caso di spese medico sanitarie, che non necessitano di essere previamente concordate perché urgenti, permane comunque il rispetto della reciproca tempestiva informazione.
6d) Il rimborso in favore del genitore che ha anticipato la spesa dovrà avvenire entro e non oltre dieci giorni dall'invio delle pezze giustificative attestanti il rimborso.
7) Considerato che la GN non svolge attività lavorativa e si prende Parte_2
cura dei figli, il Signor corrisponderà a titolo di mantenimento per il Parte_1 coniuge l'importo mensile di €. 450,00 da versarsi entro il 20 di ogni mese sul c/c intestato alla GN Detto importo verrà aumento degli indici Istat a far data Pt_2
dal luglio 2025.
8) Le spese di lite sono interamente compensate tra le parti.
CONCLUSIONI DEL P.M.: “Nulla si oppone”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I coniugi hanno chiesto al Tribunale di Verona di dichiarare la separazione personale allegando l'intervenuta intollerabilità della convivenza.
Risulta in atti la presenza di due figlie minorenni ( nata il [...] Persona_3
e nata il [...]) alla data del deposito del ricorso. Persona_2
Le parti con le note scritte ex art. 127 ter cpc depositate in data 04.07.2024 hanno confermato il contenuto del ricorso introduttivo e le condizioni ivi riportate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e va accolta.
I coniugi hanno raggiunto un accordo anche con riferimento alla questione dell'affidamento delle figlie. La decisione appare corretta da quanto emerge dagli elementi acquisiti al processo.
4 I ricorrenti hanno anche trovato un'intesa relativa alle condizioni patrimoniali della separazione con riferimento alla posizione delle figlie.
Avuto riguardo alla situazione economica di ciascun genitore la determinazione delle parti può essere condivisa.
La comune volontà delle parti può dunque essere omologata, atteso che le condizioni relativa alle figlie appaiono conformi all'interesse delle medesime.
Visto l'art. 473 bis n. 4 comma 3 cpc, tenuto conto della condivisa regolamentazione dell'affidamento, collocamento e visite del genitore non collocatario e in considerazione dell'età anagrafica delle due minori (nate nel 2020 e nel 2021) non si procede al loro ascolto.
P.Q.M.
Il Tribunale di VERONA definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide:
1) omologa la separazione consensuale delle parti, come indicate, alle condizioni specificate in epigrafe, prendendo atto degli ulteriori accordi negoziali intercorsi tra le parti;
2) manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza, una volta passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato civile del Comune di Veronella-VR (atto n. 2, parte I, anno 2018) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 D.P.R.
03/11/2000 n.396.
Così deciso in Verona nella camera di consiglio del 16 luglio 2024.
La Giudice est. La Presidente
Claudia Dal Martello Antonella Guerra
5
N. 8038/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO OGGETTO:
SEPARAZIONE CONSENSUALE
CON FIGLI MINORI
Il Tribunale Ordinario di Verona, Sezione 1^ civile, composta dai seguenti Magistrati:
DOTT. Antonella Guerra PRESIDENTE
DOTT. Massimo Vaccari GIUDICE
DOTT. Claudia Dal Martello GIUDICE REL/EST.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa promossa ex art. 473 bis.51 c.p.c. e art. 4 legge n. 898/70, con ricorso iscritto in data 14/06/2024
DA
, nato a [...], il [...], CF. Parte_1 C.F._1
, nata a [...], il [...], CF. Parte_2 C.F._2
Entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. TRABUCCHI SARA, come da mandato in atti, c/o il cui studio eleggono domicilio
RICORRENTI
con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della
Repubblica.
CONCLUSIONI DEI RICORRENTI:
1 1) dichiararsi la separazione personale dei coniugi ed Parte_1 Parte_2 autorizzando gli stessi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto e liberi di fissare la residenza ove lo ritengano opportuno.
2) Le figlie e vengono affidate congiuntamente ad entrambi i Per_1 Persona_2 genitori con collocamento prevalente presso l'abitazione ove vive la madre;
i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale in modo condiviso, in particolare per le decisioni di maggiore interesse per le figlie relative all'istruzione, all'educazione e alla salute che saranno assunte di comune accordo, tenendo conto delle inclinazioni, delle capacità e delle aspirazioni delle minori;
le decisioni di ordinaria amministrazione potranno essere esercitate separatamente allorquando le figlie stiano con l'uno o con l'altro genitore.
3) Con riferimento al diritto-dovere di visita del padre, considerata l'attività lavorativa dallo stesso svolta, per cui si trova per tutta la settimana o all'estero o lontano da
Verona, lo stesso avrà diritto di avere con sé le figlie due fine settimana alternati al mese dal sabato mattina fino alla domenica sera alle ore 20.00; il padre potrà avere con se le figlie anche per un ulteriore fine settimana al mese, previo accordo con la madre. Durante le vacanze Natalizie e Pasquali rimarranno invariati i diritti di visita come concordati, con la precisazione che i genitori alterneranno di anno in anno il giorno di Natale e il 26 dicembre con il 31 dicembre e il 01 gennaio e il giorno di
Pasqua con il Lunedì dell'Angelo.
Per quanto riguarda le vacanze estive il padre avrà con se le figlie per due settimane anche non consecutive, comunicando alla madre il periodo prescelto entro il 30 maggio di ogni anno.
I genitori concordano fin d'ora che, per quanto riguarda il figlio che nascerà i primi giorni di settembre, il padre potrà vederlo quando vorrà, durante i fine settimana, accordandosi direttamente con la madre e tenuto conto delle esigenze del bambino.
4) Il Signor corrisponderà a favore della GN a titolo di Pt_1 Parte_2
contributo per il mantenimento delle figlie minori e Persona_3 Persona_2
l'importo mensile di €. 350,00 per ciascuna figlia e così per un totale di €. 700,00, da versarsi entro il 20 di ogni mese sul c/c intestato alla GN Detto importo Pt_2
verrà aumento degli indici Istat a far data dal luglio 2025.
Il Signor si obbliga fin d'ora a corrispondere il medesimo importo di €. 350,00 Pt_1
2 mensili a titolo di contributo al mantenimento a favore della madre anche per il figlio che nascerà nei primi giorni di settembre 2024.
5) Le parti concordano che l'assegno unico per tutti i figli verrà percepito interamente dalla madre.
6) Le spese straordinarie verranno ripartite nella misura del 50% tra i genitori secondo quanto previsto dal Protocollo del Tribunale di Verona del 17/09/2020 che qui di seguito si riporta:
I) spese mediche da documentare, che non richiedono un preventivo accordo: - visite mediche specialistiche del Servizio sanitario nazionale prescritte dal medico curante;
cure dentistiche presso strutture sanitarie pubbliche;
ticket per trattamenti sanitari erogati dal S.S.N. e per medicinali prescritti dal medico curante;
esclusa l'ordinaria farmacia da banco;
II) spese mediche da documentare, che richiedono uno specifico e preventivo accordo: cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
cure termali e fisioterapiche;
trattamenti sanitari specialistici in libera professione e interventi chirurgici;
III) spese scolastiche da documentare, che non richiedono un preventivo accordo: retta della scuola materna comprensiva della mensa;
tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado richieste da istituti pubblici;
libri di testo, eventualmente anche usati, e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
gite scolastiche senza pernottamento;
costi per il trasporto pubblico;
IV) spese scolastiche da documentare, che richiedono uno specifico e preventivo accordo: tasse scolastiche richieste da istituti privati e per corsi universitari;
costi relativi a corsi di specializzazione;
gite scolastiche con pernottamento;
corsi di recupero e lezioni private.
V) spese extrascolastiche, che non richiedono uno specifico e preventivo accordo: costi per l'abilitazione alla guida di autoveicoli nei limiti massimi di € 1.000,00; l'acquisto di strumenti informatici e relativa connessione ad internet domestica qualora detto strumento sia necessario per lo svolgimento delle attività didattiche, ovvero connesso al programma di studio differenziato (BES);
VI) spese extrascolastiche, che richiedono un preventivo accordo: tempo prolungato;
centro ricreativo estivo;
attività sportive e pertinenti ad abbigliamento e attrezzatura;
spese per baby-sitting; viaggi e vacanze senza i genitori.
3 6a) Quando i genitori debbano concordare le spese di cui al capoverso II, IV e VI
(spese con accordo) quello dei due che ritenga necessaria, od utile, la spesa comunichi la propria proposta all'altro; questi, nel caso in cui non sia d'accordo con la spesa o con l'attività dovrà esprimere in forma scritta, entro 10 giorni dalla richiesta, un motivato dissenso al sostenimento della stessa;
il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
6b) In caso di rifiuto immotivato, e/o contrario all'interesse del minore, la spesa andrà comunque divisa secondo le quote concordate tra i genitori o decise dal Giudice.
6c) Nel caso di spese medico sanitarie, che non necessitano di essere previamente concordate perché urgenti, permane comunque il rispetto della reciproca tempestiva informazione.
6d) Il rimborso in favore del genitore che ha anticipato la spesa dovrà avvenire entro e non oltre dieci giorni dall'invio delle pezze giustificative attestanti il rimborso.
7) Considerato che la GN non svolge attività lavorativa e si prende Parte_2
cura dei figli, il Signor corrisponderà a titolo di mantenimento per il Parte_1 coniuge l'importo mensile di €. 450,00 da versarsi entro il 20 di ogni mese sul c/c intestato alla GN Detto importo verrà aumento degli indici Istat a far data Pt_2
dal luglio 2025.
8) Le spese di lite sono interamente compensate tra le parti.
CONCLUSIONI DEL P.M.: “Nulla si oppone”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I coniugi hanno chiesto al Tribunale di Verona di dichiarare la separazione personale allegando l'intervenuta intollerabilità della convivenza.
Risulta in atti la presenza di due figlie minorenni ( nata il [...] Persona_3
e nata il [...]) alla data del deposito del ricorso. Persona_2
Le parti con le note scritte ex art. 127 ter cpc depositate in data 04.07.2024 hanno confermato il contenuto del ricorso introduttivo e le condizioni ivi riportate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e va accolta.
I coniugi hanno raggiunto un accordo anche con riferimento alla questione dell'affidamento delle figlie. La decisione appare corretta da quanto emerge dagli elementi acquisiti al processo.
4 I ricorrenti hanno anche trovato un'intesa relativa alle condizioni patrimoniali della separazione con riferimento alla posizione delle figlie.
Avuto riguardo alla situazione economica di ciascun genitore la determinazione delle parti può essere condivisa.
La comune volontà delle parti può dunque essere omologata, atteso che le condizioni relativa alle figlie appaiono conformi all'interesse delle medesime.
Visto l'art. 473 bis n. 4 comma 3 cpc, tenuto conto della condivisa regolamentazione dell'affidamento, collocamento e visite del genitore non collocatario e in considerazione dell'età anagrafica delle due minori (nate nel 2020 e nel 2021) non si procede al loro ascolto.
P.Q.M.
Il Tribunale di VERONA definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide:
1) omologa la separazione consensuale delle parti, come indicate, alle condizioni specificate in epigrafe, prendendo atto degli ulteriori accordi negoziali intercorsi tra le parti;
2) manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza, una volta passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato civile del Comune di Veronella-VR (atto n. 2, parte I, anno 2018) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 D.P.R.
03/11/2000 n.396.
Così deciso in Verona nella camera di consiglio del 16 luglio 2024.
La Giudice est. La Presidente
Claudia Dal Martello Antonella Guerra
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