Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 17/03/2025, n. 484 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 484 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
N. 2895/2021 R. G.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale di Castrovillari, in composizione monocratica, nella persona del giudice
Giuliana Gaudiano ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2895/2021 r.g. proposta da
, rappresentato e difeso dall'Avv. Aldo Zagarese Parte_1
-attrice-
Contro in persona del rappresentante p.t. rappresentata e Controparte_1 difesa dall'Avv. Giuseppe Sollito
-convenuta-
FATTO E DIRITTO
I.
Fatti di causa
Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, giusta il disposto degli artt.
132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riassumersi come segue.
Con atto di citazione ex art. 616 c.p.c. conveniva in Parte_1 giudizio al fine di dichiarare l'illegittimità dell'azione Controparte_1 esecutiva n. 35/2022 RGE relativamente ai beni siti in c/da Donnanna snc nel comune di
Corigliano Rossano A.U. di Rossano ed indicati catastalmente al foglio 44 particelle nn.
857 sub 42 e sub 23 categoria A/3 E C/6 di vani 5,5 il primo e 28 mq il secondo.
Deduceva di aver chiesto la sospensione dell'esecuzione intrapresa nei suoi confronti dalla creditrice opposta e che detta richiesta veniva rigettata dal GE in fase cautelare. Introduceva, pertanto, il presente giudizio di merito deducendo, quanto già evidenziato dinanzi al GE, ed in particolare:
1. Che presso la Banca Carime spa, la ditta apriva il Controparte_2 conto corrente n. 152598/34 in data 20.7.2018. Nel corso del tempo, la maturazione degli interessi legali oltre allo scoperto di passività mai ripianate portava ad una posizione debitoria della Controparte_2 per un ammontare complessivo pari ad euro 176.333,85 oggetto di
[...] specifica ingiunzione mediante l'emissione del decreto ingiuntivo n.
140/2010 reso provvisoriamente esecutivo in data 19.01.2010 da parte del Tribunale di Bari.
2. La somma precedentemente ingiunta costituiva oggetto di successiva intimazione di pagamento mediante atto di precetto del 18.10.2019 notificato nei confronti di e Parte_1 Controparte_3 in data 14.11.2019, diversamente, mai portato a conoscenza del Parte_2 in quanto mai ritirato e rispedito al mittente in data 22.11.2019;
[...]
3. Nelle more della pendenza giudiziale, il ricorrente al fine di tacitare ogni pretesa economica vantata dal creditore tenuto conto del periodo emergenziale legato all'evento pandemico a carattere mondiale d covid
19 comunicava a mezzo difensore la volontà di estinguere il debito, dapprima, mediante il versamento della somma pari ad euro 30.000,00 in forma rateale mediante il versamento della somma pari ad euro 3.000,00 contestualmente all'accettazione dell'offerta e per la residua parte in n.
36 ratei mensili di pari importo e, successivamente, a causa della negata dilazione in un arco temporale superiore alle 24 mensilità, il debitore offriva una diverso piano rateale di rientro mediante il pagamento della summenzionata somma di cui euro 2.000,00 contestualmente all'accettazione della proposta ed il restante mediante n. 5 rate annuali di circa 6.000,00 euro ciascuna
4. Che la notifica del pignoramento nei suoi confronti sarebbe affetta da nullità, in quanto effettuata presso l'indirizzo di residenza della ex casa coniugale, dove lo stesso, in virtù della separazione, non risiedeva più;
5. Che il bene pignorato costituisce l'abitazione principale della ex moglie;
6. Che l'immobile sottoposto a vincolo sarebbe stato assegnato alla ex moglie con sentenza di separazione personale resa nel giudizio n.
245/2011 R.G.A.C.;
7. Che il creditore, stante il regime di comunione legale dei coniugi, avrebbe dovuto procedere alla notifica del pignoramento anche nei confronti della moglie del debitore;
8. che il creditore avrebbe agito esecutivamente in mala fede.
La creditrice si costituiva in giudizio Controparte_1 chiedendo il rigetto della domanda, in quanto infondata in fatto e in diritto.
La causa istruita con prove documentali è stata rinviata all'udienza del
3/12/2024 per la precisazione delle conclusioni e la discussione, ed all'esito della stessa veniva introitata per la decisione.
II. Interesse ad agire
Preliminare rispetto al merito del presente giudizio, è verificare se ricorra l'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. delle parti alla pronuncia nel merito dell'opposizione nonostante l'intervenuta estinzione della procedura esecutiva.
Deve, innanzitutto, premettersi che non può essere dichiarata cessata la materia del contendere, non essendovi stata unanime richiesta dalle parti del giudizio. Sul punto, infatti, si rammenta che “è principio tradizionalmente affermato da questa Corte quello secondo cui la cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano conclusioni conformi in tal senso al giudice, potendo al più residuare un contrasto solo sulle spese di lite, che il giudice con la pronuncia deve risolvere secondo il criterio della cosiddetta soccombenza virtuale. Allorquando, invece, la sopravvenienza di un fatto, che si assume suscettibile di determinare la cessazione della materia del contendere, sia allegato da una sola parte e l'altra non aderisca a tale prospettazione, il suo apprezzamento, ove naturalmente esso sia dimostrato, non può concretarsi in una pronuncia di cessazione della materia del contendere, ove abbia determinato il soddisfacimento del diritto azionato con la domanda dell'attore, in una valutazione dell'interesse ad agire, con la conseguenza che il suo rilievo potrà dare luogo ad una pronuncia dichiarativa dell'esistenza del diritto azionato (e, quindi, per tale aspetto di accoglimento della domanda) e di sopravvenuto difetto di interesse ad agire dell'attore in ordine ai profili non soddisfatti da tale dichiarazione, in ragione dell'avvenuto soddisfacimento della sua pretesa per i profili ulteriori rispetto alla tutela dichiarativa” (cfr. ex multis Cassazione civile sez. II,
29/07/2021, (ud. 26/11/2020, dep. 29/07/2021), n.21757).
Preliminare, invece, al tema della sussistenza o meno dell'interesse ad agire della ricorrente è la questione circa la natura dell'opposizione formulata, poiché da tale qualificazione ne discendono conseguenze in punto di interesse dell'opponente alla decisione. Orbene, la presente controversia, attiene in parti a motivi che afferiscono ad un giudizio di opposizione ex art. 615 c.p.c. (che verranno dunque trattati), il cui oggetto è, com'è noto, la contestazione, in ogni suo momento ed aspetto, del diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata (in ciò distinguendosi dal rimedio di cui all'art. 617 c.p.c. che investe, invece, il “quomodo” di tale esecuzione), in essa dovendosi ravvisare una richiesta di declaratoria di attuale insussistenza, perché originaria o sopravvenuta, del menzionato diritto.
Avendo ricondotto, in parte, la natura della opposizione al rimedio impugnatorio previsto dall'art. 615 c.p.c., ne discende che nella fattispecie in esame permane in parte l'interesse del debitore esecutato ad ottenere una pronuncia nel merito delle opposizioni, poiché si ritiene permane l'interesse delle parti ad una decisione sulla sussistenza del diritto del creditore a procedere ad esecuzione forzata, anche ai fini della dichiarazione di inefficacia degli atti del processo esecutivo (cfr Cass. Sez. 6 n. 20924/2017).
Seppure la procedura esecutiva intrapresa dalla odierna convenuta è stata dichiarata estinta, infatti, l'interesse di parte convenuta a far accertare la sussistenza del diritto del creditore a procedere ad esecuzione forzata continua a sussistere al fine di cristallizzare l'esistenza di detto diritto, anche in vista di eventuali future ed ulteriori esecuzioni.
III. Nel merito
Nel merito, l'opposizione è infondata e va pertanto rigettata.
III.1 Notifica del pignoramento
Parte attrice lamenta la nullità della notifica del pignoramento, in quanto eseguita presso l'indirizzo di residenza della casa coniugale, presso la quale il ricorrente non risiede dal momento della separazione dall'ex coniuge. Orbene, detto motivo afferisce ad un motivo di opposizione agli atti esecutivi e quindi, stante l'estinzione della procedura esecutiva cui si riferisce, è venuto meno l'interesse alla decisione.
III. 2 Esecuzione avente ad oggetto l'abitazione principale del debitore
Orbene, ai fini del decidere risulta dirimente verificare se gli immobili costituenti l'abitazione principale del debitore e del suo nucleo familiare sono impignorabili, pena la violazione “del primario ed inviolabile diritto all'abitazione”. Orbene, la circostanza che l'esecutato “unitamente alla propria famiglia svolge le ordinarie occupazioni quotidiane” presso l'immobile pignorato non costituisce causa di improcedibilità dell'esecuzione.
In termini generali si rammenta, infatti, che una procedura esecutiva ben può avere ad oggetto l'abitazione principale del debitore, in quanto detta circostanza impedisce solo, ai sensi dell'art. 560 c.p.c., che possa disporsi la liberazione del bene prima dell'emissione del decreto di trasferimento. L'unica eccezione , invero, è rappresentata dall'art. 76 D.P.R. n. 602/73 – secondo cui, ferma la facoltà di intervento ai sensi dell'art. 499 c.p.c., l'agente della riscossione non dà corso all'espropriazione se l'unico immobile di proprietà del debitore, con esclusione delle abitazioni di lusso e comunque dei fabbricati classificati nelle categorie catastali A/8 e A/9, è adibito ad uso abitativo e lo stesso vi risiede anagraficamente – disposizione, questa, non suscettibile tuttavia di applicazione analogica ad altre fattispecie stante la sua natura di norma eccezionale.
Il legislatore, quindi, nel nostro ordinamento ha previsto un'unica ipotesi di impignorabilità dell'abitazione principale del debitore nel caso di espropriazione esattoriale e in presenza di determinati presupposti. Non sussiste, quindi, così come sostiene al contrario parte attrice, un diritto assoluto e inviolabile a favore del debitore nel non vedere pignorata la propria abitazione principale.
Il diritto all'abitazione nonché il diritto del debitore ad abitare l'immobile, qualora lo stesso costituisca abitazione principale dello stesso e del suo nucleo familiare, riceve infatti nel nostro ordinamento un altro tipo di tutela, che non si sostanzia nell'assoluta impignorabilità e conseguente inefficacia della procedura esecutiva iniziata.
Acclarata pertanto la pacifica pignorabilità di detti beni, la tutela del debitore, che intende procrastinare la liberazione della propria abitazione, passa dall'autorizzazione del GE ad abitare l'immobile, qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 560 cpc.
A tal riguardo, è necessario rammentare che inizialmente la liberazione degli immobili oggetto delle procedure esecutive, secondo il codice di rito del 1940, avveniva unitamente all'emissione del decreto di trasferimento. Tale quadro normativo, tuttavia, ha mostrato ben presto la propria inadeguatezza, in quanto l'incertezza sui tempi e sui costi necessari per ottenere l'effettiva disponibilità del bene dopo l'acquisto, costituiva un fattore disincentivante per i potenziali acquirenti e di conseguenza un fattore idoneo a rallentare l'iter esecutivo.
Di talché, prassi virtuose sviluppatesi in diversi Tribunali suggerivano di anticipare il momento della liberazione dell'immobile, in modo da ottenere l'effettivo sgombero in epoca antecedente ed approssimativamente coincidente con la data del pagamento del prezzo da parte dell'aggiudicatario.
Il legislatore dapprima del 2006 e successivamente del 2016 ha fatto propria tale esigenza di anticipare la liberazione del bene, avvicinando così la vendita coattiva alla vendita volontaria e stabilito – all'art. 560, 3° co., c.p.c. – che il giudice dispone la liberazione dell'immobile pignorato: a) quando non ritiene di autorizzare il debitore a continuare ad abitare il cespite o revoca l'autorizzazione precedentemente concessa;
b) in ogni caso, quando provvede all'aggiudicazione o all'assegnazione del bene.
Tale disposizione normativa è stata ulteriormente modificata dalla recente riforma introdotta con il decreto-legge n. 135/2018, e non modificata nella parte che qui interessa in seguito alla riforma Cartabia, che riscrivendo la disposizione in commento è intervenuta sui tempi di emissione dell'ordine di liberazione, ha accentuato la tutela del debitore e del suo nucleo familiare, differendo la liberazione al momento della vendita per gli immobili abitati dal debitore e da suo nucleo familiare.
Il legislatore del 2019, quindi, ha invertito la rotta.
La necessità di liberare in via anticipata l'immobile ritenuta imprescindibile a lungo, viene ora a delinearsi come un'opzione facoltativa, da valutarsi nel singolo caso concreto. Le esigenze del debitore che abita l'immobile “prima casa”, infatti, vengono considerate prevalenti rispetto all'interesse economico del creditore ad ottenere il massimo risultato possibile dalla vendita dell'immobile, sicché in caso di destinazione abitativa primaria il rilascio dell'immobile è consentito solo al momento dell'emissione del decreto di trasferimento.
Orbene, ne deriva il rigetto del motivo relativo alla improcedibilità dell'esecuzione, stante il suo oggetto.
III.2 Assegnazione casa familiare
Quanto al secondo motivo di opposizione, si osserva come l'eventuale assegnazione della casa coniugale alla ex moglie del proprietario dell'immobile, in forza di sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, è opponibile alla procedura esecutiva solo se trascritta in data anteriore al pignoramento ed in assenza di trascrizioni ipotecarie precedenti al pignoramento stesso (cfr. Cass. n. 7776/2016, secondo cui il provvedimento di assegnazione della casa familiare e quello di revoca sono trascrivibili e opponibili ai terzi ai sensi dell'art. 2642 c.c., ma “entrambi non hanno effetto riguardo al creditore ipotecario che abbia acquistato il suo diritto sull'immobile in base ad un atto iscritto anteriormente alla trascrizione del provvedimento di assegnazione, il quale perciò può far vendere coattivamente l'immobile come libero”). Nel caso di specie, tuttavia, sul bene di proprietà dell'esecutato, non solo nella certificazione ipocatastale in atti non risulta alcuna trascrizione di una eventuale assegnazione, ma su tale immobile grava anche la iscrizione di ipoteca volontaria del
1/2/2018 in favore di BANCA CARIME.
Deve, quindi, convenirsi con quanto già statuito sul punto dal Giudice dell'esecuzione e rigettare il presente motivo di opposizione.
III.3 Fondo patrimoniale
Parte attrice evidenzia che il bene oggetto dell'esecuzione risulta vincolato da fondo patrimoniale.
Parte ricorrente, tuttavia, omette di considerare che dalle certificazioni notarili sostitutive in atti, il fondo patrimoniale trascritto sui beni pignorati è stato dichiarato inefficace nei confronti della cedente Banca Carime s.p.a. e, pertanto, non è opponibile neppure alla cessionaria attuale creditrice procedente. Controparte_1
III.4 Improcedibilità dell'esecuzione per mancata notifica del pignoramento nei confronti del coniuge debitore
Parte attrice evidenzia che la procedura esecutiva sarebbe improcedibile per mancata notifica del pignoramento anche nei confronti del coniuge. Orbene, detto motivo afferisce ad un motivo di opposizione agli atti esecutivi e quindi, stante l'estinzione della procedura esecutiva cui si riferisce, è venuto meno l'interesse alla decisione.
III.4 Illegittimità del pignoramento per colpa del creditore in mala fede
Per quanto attiene al motivo di opposizione relativo alla illegittimità del pignoramento per colpa del creditore in mala fede, si osserva l'assoluta infondatezza dello stesso. Con detto motivo, parte attrice mira a contestare l'operato della banca (ed a richiedere il conseguente risarcimento del danno) che avrebbe agito in mala fede, nonostante la proposta transattiva formulata da parte ricorrente.
Orbene, in termini generali si rammenta che a fronte dell'inadempimento del debitore deve ritenersi sempre sussistente il diritto del creditore ad agire esecutivamente al fine di soddisfare la propria pretesa e che, qualora il debitore contesti di aver eseguito quanto richiesto, deve dimostrare di aver estinto tutta la debitoria.
A ciò si aggiunga che nel caso di specie la proposta transattiva è stata formulata da parte ricorrente, così come dalla stessa dedotto, a seguito della notificazione del pignoramento, sicché alcun profilo di responsabilità può addebitarsi in capo alla creditrice.
V. Spese legali
Alla soccombenza segue la condanna alle spese processuali, liquidate come in dispositivo, in applicazione dei parametri fissati dal d.m. 10/3/2014 n. 55 (artt.
4-5 e tab.
A allegata, scaglione da Euro € 52.001 ed € 260.000– valori minimi in considerazione della difficoltà delle questioni trattate), con la precisione che tenendo conto della natura della causa non si tiene conto delle spese relative alla fase istruttoria.
P.q.m.
il Tribunale di Castrovillari in composizione monocratica, definitivamente decidendo sulla domanda proposta da nei confronti di Parte_1 [...]
ogni contraria istanza disattesa, così provvede: Controparte_1
1) RIGETTA l'opposizione;
2) CONDANNA al pagamento delle spese processuali Parte_1 pari ad € 4.200 in favore di oltre a rimborso Controparte_1 forf. spese gen., Iva e Cpa come per legge;
3) MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Castrovillari, 17/3/2025
Il Giudice
Giuliana Gaudiano