Articolo 182 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada
Articolo 181Articolo 183
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1 gennaio 1993
Art. 182.
(Altri segnali degli agenti del traffico)
1. Quando sia necessario arrestare tutta la circolazione per consentire il passaggio di veicoli adibiti a servizi di polizia o antincendio e delle autoambulanze, nell'espletamento di servizi urgenti di istituto, l'agente preposto alla regolazione del traffico deve fare uso di un fischietto emettendo un suono prolungato. A questo segnale i veicoli ed i pedoni in procinto di impegnare una intersezione devono immediatamente fermarsi fino al successivo segnale di via libera, dato con due suoni brevi di fischietto. Quelli che si trovano entro l'area di intersezione devono affrettarsi a sgomberarla.
2. Un suono prolungato di fischietto, in altre circostanze, puo' essere utilizzato per intimare l'alt al trasgressore di norme della circolazione.
Entrata in vigore il 1 gennaio 1993