Decreto 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, decreto 20/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
V.G. 51893/2024
La Corte di Appello di Roma, Sezione per i Minorenni, in persona dei Signori
Magistrati:
1) dott.ssa Sofia Rotunno Presidente rel. est.
2) dott. Gabriele Sordi Consigliere
3) dott.ssa Carlotta Calvosa Consigliere
4) dott. Francesco Marchianò Consigliere onorario
5) dott.ssa Alessandra Palattella Consigliere onorario ha pronunciato il seguente
DECRETO nella causa civile iscritta al n. 51893/24 del Ruolo V.G., vertente
TRA
nata ad [...] il [...] (c.f. ) e Parte_1 C.F._1
nato ad [...] il [...] (c.f. Parte_2
), in proprio ed entrambi qualificatisi genitori esercenti la C.F._2
responsabilità genitoriale nei confronti dei minori nato a [...] il Persona_1
17.03.2010, nata ad [...] il [...], nato ad [...] Persona_2 CP_1
il 31.08.2012, nato a [...] il [...] e Controparte_2 CP_3
nato il [...] ad [...], rappresentati e difesi dall'avv. Aurora Vatta (c.f.
[...]
, elettivamente domiciliati presso il suo studio in Roma, Via C.F._3
Ennio Quirino Visconti n. 103
RECLAMANTI
E
Avv. Maria Giovanna De Toma, nella qualità di Curatore speciale dei minori Per_2
e nonché di ed non Per_1 CP_1 Controparte_2 CP_3
costituito
Sindaco p.t. del , nella qualità di Tutore dei minori Controparte_4 Per_2 Per_1
e nonché di ed non costituito CP_1 Controparte_2 CP_3
PUBBLICO MINISTERO presso il TRIBUNALE per i MINORENNI di ROMA
1
RECLAMATI
Nonché
PROCURATORE GENERALE presso la CORTE di APPELLO di ROMA
INTERVENTORE NECESSARIO avente a oggetto: reclamo avverso decreto emesso il 21 novembre 2024 dal Tribunale per i Minorenni di Roma, nel procedimento iscritto al n. 1703/2023/AB relativo ai minori nato a [...] il [...], nata ad [...] il Persona_1 Persona_2
05.09.2011, nato ad [...] il [...], CP_1 Controparte_2
nato a [...] il [...] e nato ad [...] il [...]
[...] CP_3
Con ricorso depositato il 2 dicembre 2024 e hanno Parte_1 Parte_2
proposto reclamo avverso il decreto in epigrafe, con il quale il Tribunale per i
Minorenni di Roma , provvedendo in via provvisoria e urgente in ordine alla istanza formulata dal Curatore Speciale dei minori in data 10 novembre 2024, aveva così provveduto:
1) dispone l'inserimento dei minori in una casa famiglia scelta d'intesa con il Per_1
curatore speciale.
2) Incarica il Tutore di regolare gli incontri dei predetti minori e dei minori CP_2
con i genitori secondo il miglior benessere dei minori, in forma protetta e tenendo conto, a fine della frequenza degli stessi, anche del loro andamento e del comportamento dei rispettivi genitori.
3) Incarica il Tutore di attivare tutti gli interventi necessari per il supporto ai minori.
4) Conferma l'udienza del 10/04/25 h. 10,00 già fissata, alla quale dovrà partecipare anche la casa famiglia in cui saranno inseriti i minori Decreto immediatamente Per_1
efficace..
A sostegno della proposta impugnazione, i reclamanti hanno lamentato che la decisione di collocare i minori in Casa-famiglia era stata adottata dal primo giudice con riferimento a una situazione di grave promiscuità e di precarietà familiare in cui i minori avrebbero continuato a rimanere nella casa in cui vivevano con la madre e con il compagno della stessa, senza però considerare che lo stravolgimento della quotidianità dei ragazzi avrebbe, invece, comportato un aggravio dello stress psico-
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fisico al quale i minori erano già stati sottoposti, a causa del già disposto allontanamento dei fratelli ed . CP_2 CP_3
Gli stessi reclamanti hanno poi evidenziato di aver sempre dimostrato spirito collaborativo e partecipazione rispetto a tutti i progetti avviati a tutela dei minori e di essere pienamente disponibili a continuare il percorso di valutazione e di correzione delle rispettive capacità genitoriali intrapreso con il Servizio Sociale.
Hanno concluso chiedendo di revocare il decreto impugnato e di ricollocare i minori presso l'abitazione dei reclamanti.
Con decreto del 13 gennaio 2025 il Presidente di questa Sezione ha assegnato ai reclamanti termine fino al 5 febbraio 2025 per la notifica alle controparti (PMM,
Tutore, Curatore Speciale, eventuali altri familiari, se costituiti in primo grado) del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione dell'udienza, e alle parti reclamate termine fino al 5 marzo 2025 per controdeduzioni, riservandosi all'esito di provvedere in camera di consiglio.
Nessuno dei reclamati si è costituito in giudizio.
Il P.G. in data 12 marzo 2025 ha espresso parere contrario all'accoglimento del reclamo.
Il reclamo deve essere dichiarato improcedibile.
Va a tal fine sottolineato che i reclamanti, ai quali il decreto presidenziale del 13 gennaio 2025 era stato in pari data comunicato dalla cancelleria mediante spedizione a mezzo pec al procuratore costituito, non hanno provveduto a depositare la documentazione relativa alla notifica dell'atto introduttivo alle controparti entro il termine all'uopo assegnato con il suddetto decreto, impedendo così la preliminare verifica circa la rituale instaurazione del contraddittorio. Gli stessi reclamanti, inoltre, neppure hanno provveduto a chiedere la assegnazione di un nuovo termine per la notifica del ricorso introduttivo, prima della relativa scadenza, fissata dal Presidente di Sezione per il 5 febbraio 2025.
Nessuno dei reclamati si è costituito in giudizio.
Poste tali premesse in punto di fatto, ritiene questa Corte che il comportamento inattivo posto in essere dai reclamanti non abbia consentito la rituale instaurazione del contraddittorio, impedendo, inoltre, in questa sede la assegnazione di un nuovo termine
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per l'espletamento degli incombenti processuali non tempestivamente svolti, non essendo consentito alla parte di essere arbitra dei tempi del processo, né di allungarne la ragionevole durata con condotte omissive non giustificate.
Non ignora, invero, questa Corte l'esistenza di un recente indirizzo giurisprudenziale che in materia di procedimenti camerali fa leva sulla natura non perentoria del termine di notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza dinanzi alla Corte
d'Appello, per inferirne la necessità di concedere un nuovo termine, ove quello iniziale risulti inutilmente spirato.
In particolare, all'orientamento giurisprudenziale in passato più volte ribadito, secondo cui nei procedimenti di impugnazione che si svolgono con rito camerale, la omessa notificazione del ricorso nel termine assegnato con il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione determina l'improcedibilità del gravame, in quanto, pur trattandosi di un termine ordinatorio, la sua inosservanza comporta la decadenza dall'attività processuale cui è finalizzato, in mancanza di un'istanza di proroga presentata prima della scadenza (cfr. Cass., Sez. 3, luglio 2013, n. 17202; 15 dicembre
2011, n. 27086; 17 maggio 2010, n. 11992), in tempi più recenti si è sostituito un nuovo indirizzo, secondo il quale nei procedimenti di impugnazione che si svolgono con il rito camerale, il gravame deve considerarsi ritualmente proposto con il tempestivo deposito del ricorso in cancelleria, mentre la notifica dello stesso e del decreto presidenziale di fissazione dell'udienza risponde esclusivamente alla finalità di assicurare l'instaurazione del contraddittorio, sicché la scadenza del termine all'uopo fissato, non preceduta dalla valida effettuazione della notifica o dalla presentazione di un'istanza di proroga, non comporta alcun effetto preclusivo, ma implica soltanto la necessità di procedere alla fissazione di un nuovo termine, a meno che la controparte non si sia costituita in giudizio, in tal modo sanando il predetto vizio, con efficacia ex tunc (cfr. Cass. 4 febbraio 2020, n. 2414; Cass. 19 luglio 2016, n. 14731;
Cass., 7 ottobre 2014, n. 21111; Cass. 11 settembre 2014, n. 19203; Cass., 22 luglio
2014, n. 16677).
Ritiene, tuttavia, questa Corte che tale più recente indirizzo non possa essere seguito nel peculiare caso in esame, caratterizzato dalla già sottolineata pluralità di comportamenti inattivi della parte appellante, consistiti nella omessa notifica del
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ricorso introduttivo nel termine all'uopo fissato e nella mancata formulazione della richiesta di rinnovo del suddetto termine.
La mancata instaurazione del contraddittorio per inattività della parte reclamante non può dunque che comportare in questa sede la pronuncia di improcedibilità del reclamo.
Nulla per le spese, difettando la costituzione dei reclamati.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma, nella composizione di cui in intestazione, definitivamente provvedendo sul reclamo proposto da e da Parte_1 Pt_2
con ricorso depositato il 2 dicembre 2024, avverso il decreto emesso il 21
[...]
novembre 2024 dal Tribunale per i Minorenni di Roma nel procedimento iscritto al n.
n. 1703/2023/AB, così dispone:
1) Dichiara improcedibile il reclamo;
2) Nulla per le spese del presente grado del giudizio.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 18 marzo 2025
IL PRESIDENTE est.
(dott. Sofia Rotunno)
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